XIX LEG - Schema di D.Lgs. - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO».

aggiornamento: 20 settembre 2023

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 1 maggio 2023

Esame preliminare - Consiglio dei ministri 2 febbraio 2023

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2021, N. 9, RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/1939 DEL CONSIGLIO, DEL 12 OTTOBRE 2017, RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DI UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA SULL'ISTITUZIONE DELLA PROCURA EUROPEA «EPPO».

 

Relazione illustrativa

Indice

Art. 1 - Introduzione dell’articolo 17-bis del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9

Art. 2 - Clausola finanziaria

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 

Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 

Visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO»);

Visto l’articolo 4 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, l’articolo 31, sulle procedure per l’esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante: «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea

«EPPO»;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2023;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del primo maggio 2023;

Su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell’economia e delle finanze;

 

EMANA

il seguente decreto legislativo:

  

ART. 1

(Introduzione dell’articolo 17-bis del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9)

  1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, 9, dopo l’articolo 17 è inserito il seguente:

 

«ART. 17-bis

(Conservazione della documentazione relativa alle intercettazioni disposte nei procedimenti di competenza della Procura europea)

 

  1. I verbali e le registrazioni delle intercettazioni eseguite nei procedimenti in cui la Procura europea ha esercitato la sua competenza, nonché ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in un apposito archivio tenuto sotto la direzione e la sorveglianza esclusive del procuratore europeo o, nei casi previsti dall’articolo 16, paragrafo 7, del regolamento, dal procuratore europeo delegato nominato quale sostituto del procuratore europeo dal collegio della Procura europea.
  2. Il Ministro della giustizia, sentito il procuratore capo europeo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione istituisce, con proprio decreto, l’archivio di cui al comma 1 presso la Procura della Repubblica di Roma. Se ne ricorre la necessità, il Ministro della giustizia può altresì istituire, con il medesimo decreto di cui al primo periodo o con successivi decreti, ulteriori archivi su base territoriale presso gli uffici di procura indicati all’articolo 10. ».

 

ART. 2

(Clausola finanziaria)

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Relazione illustrativa

Con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, sono state emanate le norme necessarie ad adattare l’ordinamento giuridico nazionale alle previsioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO»), di seguito denominato «regolamento».

Il presente schema di decreto legislativo viene predisposto ai sensi dell’articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, che consente al Governo di emanare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi adottati in relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive. Tale potere va esercitato entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, secondo la medesima procedura dettata per l’adozione di detti decreti e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea.

In proposito, va altresì rammentato che la lettera r) dell’originaria norma di delega (art. 4, legge 4 ottobre 2019, n. 117 - Legge di delegazione europea 2018) legittimava il Governo ad “apportare ogni opportuna modifica alle norme processuali e ordinamentali al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2017/1939, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e per coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel citato regolamento (UE) 2017/1939”.

Tanto premesso, si osserva che lo schema di decreto legislativo si compone di soli due articoli, essendo l’intervento correttivo motivato dalla necessità di far fronte ad una problematica di assai circoscritto rilievo.

Ed invero, al fine di garantire che l’azione investigativa dell’EPPO possa svolgersi in condizioni di assoluta autonomia e indipendenza e, per altro verso, di evitare che i procuratori della Repubblica continuino a rispondere della custodia (anche) di materiale investigativo - e, in particolare, di documentazione afferente l’attività di intercettazione - di pertinenza della Procura europea, occorre provvedere alla creazione di un “archivio riservato” separato   da quello previsto dagli articoli 269, comma 1, del codice di procedura penale e dall’articolo 89-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

All’articolo 1 si è quindi previsto di introdurre un nuovo articolo 17-bis al decreto legislativo n. 9 del 2021, concernente la conservazione della documentazione relativa alle intercettazioni disposte nei procedimenti di competenza della Procura europea, stabilendo:

  • che i verbali e le registrazioni delle intercettazioni eseguite nei procedimenti in cui la Procura europea ha esercitato la sua competenza, nonché ogni altro atto ad esse relativo, vengano conservati in un apposito archivio tenuto “sotto la direzione e la sorveglianza esclusive del Procuratore europeo o, nei casi previsti dall’articolo 16, paragrafo 7, del regolamento, dal procuratore europeo delegato nominato quale sostituto del procuratore europeo dal Collegio della Procura europea” (in tale archivio, naturalmente, dovranno confluire sia i materiali relativi ad intercettazioni disposte dall’EPPO, sia quelli concernenti intercettazioni disposte in fascicoli di indagine gestiti dalle procure nazionali e, in seguito, per le più varie ragioni, trasferite all’EPPO).
  • che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il procuratore capo europeo, il Ministro della giustizia provveda, con proprio decreto, ad istituire il nuovo archivio di cui al comma 1 presso la procura della Repubblica di Roma;
  • che, laddove ne ricorra la necessità, ulteriori archivi su base territoriale possano essere istituiti - anche con successivi decreti - presso gli uffici di procura indicati all’articolo 10 del decreto legislativo 9 del 2021.

 L’articolo 2 del decreto reca la clausola di invarianza finanziaria.