XIX LEG - ddl - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative.

aggiornamento: 30 maggio 2023

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 16 febbraio 2023

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative.

 

Relazione illustrativa

Art. 1

  1. Il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza(PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR(PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Relazione illustrativa

 

ART. 1

(Disposizioni in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR)

L’articolo contiene disposizioni finalizzate a consentire alle amministrazioni centrali di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, di poter migliorare e rendere più efficiente, in sede di riorganizzazione delle proprie strutture, il coordinamento delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza ad esse attribuiti.

Preliminarmente, si evidenzia che l’articolo 8, comma 1, del citato decreto – legge n. 77 del 2021 stabilisce che: “ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.”.

L’articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto – legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha poi rimesso ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze l’individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

In attuazione della citata disposizione, è stato adottato il d.P.C.M. 9 luglio 2021, che reca:

  • nella Tabella A ad esso allegata, l’individuazione delle amministrazioni centrali abilitate all’istituzione delle unità di missione;
  • nella Tabella B, ad esso allegata, l’individuazione delle altre amministrazioni centrali, nelle quali le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo sono assegnate a strutture di livello dirigenziale generali già esistenti.

Tanto premesso, il comma 1 prevede che con i regolamenti di organizzazione adottati secondo le modalità previste dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 173 si possa procedere, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate, alla riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale generale ovvero dell’unità di missione di livello dirigenziale generale preposta allo svolgimento delle attività previste dall’articolo 8, comma 1, del decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77, anche mediante il trasferimento totale o parziale delle funzioni e delle attività attribuite all’unità di missione istituita ad altra struttura di livello dirigenziale generale individuata tra quelle già esistenti.

Al contempo, si precisa che in caso trasferimento totale o parziale delle funzioni e delle attività svolte dall’unità di missione, con i decreti ministeriali adottati, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lett.e) della legge 23 agosto 1988, 400, si debba provvedere alla corrispondente assegnazione alla struttura dirigenziale di livello generale delle risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite all’unità di missione. Ciò al fine di garantire la neutralità finanziaria della riorganizzazione operata.

Il comma 2 stabilisce, al primo periodo, al fine precipuo di assicurare la prosecuzione dell’attività amministrativa nelle more dell’attuazione della nuova organizzazione delineata dai regolamenti adottati ai sensi del comma 1, che, con riferimento alle strutture e alle unità di missione riorganizzate ai sensi del comma 1, la decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi a dette strutture ed unità di missione si verifichi esclusivamente con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al secondo periodo, invece, prevede che gli incarichi dirigenziali di livello non generale conferiti relativamente ad uffici preposti allo svolgimento di funzioni e di attività già di titolarità delle unità di missione, istituite ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, si applicano le previsioni dell’articolo 1, comma 15, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto – legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Il comma 3 prevede che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio di ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, si proceda, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla riorganizzazione delle unità di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, della struttura di cui all’articolo 4-bis del medesimo decreto-legge, nonché del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui all’articolo 32 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152. Si prevede, inoltre, che la riorganizzazione prevista dal primo periodo possa essere limitata ad alcune delle strutture ed unità ivi indicate e che agli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relative alle strutture riorganizzate ai sensi del presente comma, si applichino le previsioni di cui al comma 2.

Il comma 4 apporta diverse modifiche al citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

In materia di definizioni e con riferimento alla Segreteria tecnica, si prevede che questa svolga funzioni di supporto solo alle attività della Cabina di regia per il PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e non più anche al Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, organo con funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR. Conseguentemente viene eliminata anche la definizione stessa di Tavolo permanente.

Con riferimento alle funzioni specifiche della Cabina di regia, si modifica la lettera g), eliminando il Tavolo permanente fra gli organismi da aggiornare costantemente circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticità attuative. Con la modifica, la nuova lettera g) quindi così recita: “g) trasmette, per il tramite, rispettivamente, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del presente decreto, la relazione periodica di cui alla lettera e) del presente comma alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che viene costantemente aggiornata dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticità attuative;”.

Viene, conseguentemente, modificata anche il comma 2, lettera g), dell’articolo 2 del citato decreto legge n. 71/2022, prevedendo che le parole: “e al Tavolo permanente di cui all'articolo 3 del presente decreto, i quali sono costantemente aggiornati dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticità attuative” sono sostituite dalle seguenti: “che viene costantemente aggiornata dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticità attuative”.

Inoltre, con la modifica apportata alla lettera i) del comma 2 dell’articolo 2, si prevede che la Cabina di regia debba assicurare la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale secondo le modalità previste dal comma 3-bis.

Dopo il comma 3 dell’articolo 2, viene inserito il comma 3-bis con il quale si prevede che, in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera i), alle sedute della Cabina di regia partecipino il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia, il sindaco di Roma capitale, nonché da rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca e della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all’adozione del decreto di cui al primo periodo, alla cabina di regia partecipano i rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca e della società civile nonché delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2021. Al contempo, si precisa che ai rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, che partecipano alle sedute della cabina di regia, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque

Con riferimento al Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale si prevede la soppressione dell’articolo 3 che ne prevede l’istituzione.

Con riferimento all’articolo 4, dedicato alla Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, si apportano delle modifiche al comma 1, per ragioni di coordinamento normativo, nonché al comma 2, relativo alle sue funzioni specifiche. In particolare, si modifica la lettera a) prevedendo che la citata Segreteria tecnica supporta la Cabina di regia nell’esercizio delle sue funzioni. La lettera b) viene sostituta con un nuovo testo che attribuisce alla citata Segreteria tecnica il compito più articolato di elaborazione e trasmissione alla Cabina di regia, con cadenza periodica e comunque ogni tre mesi, di rapporti informativi sullo stato di attuazione del PNRR, anche sulla base dell'analisi e degli esiti del monitoraggio comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, segnalando le situazioni rilevanti ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 12.

Si aggiunge, inoltre, la lettera b-bis) con la quale si prevede che la Segreteria tecnica vigila sull’osservanza da parte delle amministrazioni centrali, nello svolgimento delle attività previste dall’articolo 8, degli indirizzi e delle linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR elaborati dalla Cabina di regia.

Si modifica, altresì, la lettera c), con la quale si prevede che la Segreteria individui e segnali al Presidente del Consiglio dei ministri le azioni utili al superamento delle criticità segnalate dai Ministri competenti per materia, laddove non risolvibili mediante l’attività di supporto espletata ai sensi della lettera b-bis).

L’articolo 6, dedicato al monitoraggio e alla rendicontazione del PNRR, viene modificato dalla lettera e) con la sostituzione come segue dei commi 1 e Al comma 1, si prevede che, per il potenziamento dei compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del Ministero dell’economia e delle finanze coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU, sono istituite presso il medesimo Ministero, due posti di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e soppressione di un numero di posti dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario già assegnati al medesimo Ministero e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente Dipartimento. Al comma 2, si prevede che presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sia istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Ispettorato Generale per il PNRR con compiti di coordinamento operativo sull’attuazione, gestione finanziaria e monitoraggio del PNRR, nonché di controllo e rendicontazione all’Unione europea ai sensi degli articoli 22 e 24 del Regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, comunicazione e di pubblicità. L’Ispettorato sarà inoltre responsabile della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull’attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui al succitato articolo 8, nonché alle amministrazioni territoriali responsabili dell’attuazione degli interventi del PNRR di cui all'articolo 9, relativo all’attuazione degli interventi del PNRR.

L’Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale e, per l’esercizio dei propri compiti, può avvalersi del supporto di società partecipate dallo Stato, come previsto all'articolo 9 del decreto-legge n. 77/2021. Esso assicura il supporto per l’esercizio delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di PNRR ove nominata, anche raccordandosi con la Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il coordinamento delle attività necessarie alle finalità di cui al presente comma, si prevede l’istituzione presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato di una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca.

Al comma 3 si prevede che, nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, l’Ispettorato di cui al comma 2, si raccordi con le altre strutture centrali e territoriali della Ragioneria generale dello Stato. Queste ultime concorrono al presidio dei processi amministrativi, al monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR e al supporto alle amministrazioni centrali e territoriali interessate per gli aspetti di relativa competenza. A tal fine, si prevede l’istituzione, presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti.

Le modifiche previste all'articolo 7, dedicato al controllo, audit, anticorruzione e trasparenza, riguardano:

  • il comma 2, precisandosi che per la realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR è autorizzata la stipula di convenzioni con pubbliche amministrazioni, oltreché con università, enti e istituti di ricerca;
  • il comma 4, primo periodo, dove si aumentano da 7 a 9 il numero degli incarichi di livello dirigenziale non generale ivi previsti;
  • il comma 8, nel quale si precisa che i protocolli d’intesa ivi previsti, al fine del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, possano essere stipulati non solo dalle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, ma anche da parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali e degli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal

Dopo il comma 8 viene inserito il comma 8-bis) che, al fine di assicurare il coordinamento dei controlli e di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori, prevede che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato promuove misure finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure di controllo del PNRR, ispirate al principio di proporzionalità. A tal fine, il menzionato Dipartimento può utilizzare metodologie standardizzate supportate da sistemi informatici, previa condivisione con le istituzioni e gli Organismi interessati nell’ambito del tavolo di coordinamento dei controlli e della rendicontazione del PNRR operante presso il medesimo Dipartimento.

Al comma 5, si prevede che agli oneri derivanti dal comma 4, lett. e), quantificati in euro 533.950 per l’anno 2023 e in euro 640.730 annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale2023 - 2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione

«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Al comma 6, il riferimento al comma 1 dell’articolo 8 (Competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete) del D.lgs. n. 201/2022 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) alle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri viene modificato con il riferimento al Ministero delle imprese e del made in Italy quale soggetto che deve predisporre gli atti e gli indicatori di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo 201/2022, ossia i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, gli schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo.

ART. 2

(Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

Al comma 1 si prevede l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e fino al 31 dicembre 2026, della Struttura di missione PNRR, articolata in quattro direzioni generali, alla quale è preposto un coordinatore e sono indicate le attività a cui provvede la Struttura. Essa dovrà: a) assicurare il supporto all’Autorità politica delegata in materia di PNRR per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all’attuazione del Piano; b) rappresentare il punto di contatto nazionale per l’attuazione del PNRR, nonché per la verifica dell’andamento dell’attuazione del PNRR e della sua coerenza rispetto ad obiettivi e traguardi concordati a livello europeo, fermo quanto previsto dall’articolo 6 del decreto- legge 31 maggio 2021, 77; c) verificare, in collaborazione con l’Ispettorato Generale per il PNRR di cui al citato articolo 6, la coerenza della fase di attuazione del PNRR, rispetto agli obiettivi programmati, e provvedere alla definizione delle eventuali misure correttive ritenute necessarie; d) sovraintendere allo svolgimento dell’attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del PNRR ai sensi dell’articolo 21 del Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241/UE; e) assicurare, in collaborazione con l’Ispettorato Generale per il PNRR di cui al citato articolo 6, lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità del PNRR, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Al comma 2 si prevede che alla Struttura di missione PNRR siano, altresì, trasferiti i compiti e le funzioni attribuite alla Segreteria tecnica di cui all’articolo 4 (Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dal presente decreto, nonché quelli previsti dall’articolo 5, comma 3, lett. a) del citato decreto-legge n. 77, il quale stabilisce che l’Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e Ufficio per la semplificazione della Presidenza del Consiglio dei ministri individua, sulla base delle segnalazioni trasmesse dalla Cabina di regia, gli ostacoli all'attuazione corretta e tempestiva delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR derivanti dalle disposizioni normative e dalle rispettive misure attuative e propone rimedi. A tal fine, si prevede la relativa autorizzazione di spesa.

Il comma 3 stabilisce che per lo svolgimento delle attività di cui sopra venga assicurato alla Struttura di missione PNRR l’accesso a tutte le informazioni e le funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Tale articolo prevede che “le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico”.

Il comma 4 prevede che la Struttura di missione PNRR sia composta da un contingente di nove unità dirigenziali di livello non generale e di cinquanta unità di personale non dirigenziale, di cui tre unità con qualifica dirigenziale di livello generale, di cui una con funzioni di coordinatore della Struttura, e sette unità con qualifica dirigenziale di livello non generale, individuate anche tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nel limite di spesa complessivo di euro 5.051.076 per l’anno 2023 e di euro 6.061.290 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, nonché un ulteriore contingente di esperti, cui compete un compenso fino a un importo massimo di euro

50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell’amministrazione per singolo incarico e nel limite di spesa complessivo di euro 583.334 per l’anno 2023 e di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi del primo periodo deve essere corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale di livello non dirigenziale può essere composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato, in base a rapporto regolato mediante convenzioni stipulate, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico. Gli incarichi dirigenziali, di durata non superiore a tre anni e fatta salva la possibilità di rinnovo degli stessi, nonché i comandi o i collocamenti fuori ruolo del personale assegnato alla Struttura di missione devono cessare di avere efficacia il 31 dicembre 2026. Per le spese di funzionamento è autorizzata la spesa di euro 693.879 per l’anno 2023 e di euro 832.655 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

Il comma 5 stabilisce che per le esigenze della Struttura di Missione PNRR sia autorizzata, altresì, nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 e nei limiti del contingente di cui al comma 4, la stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per una durata non eccedente il 31 dicembre 2026, mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie del concorso pubblico bandito per il reclutamento del personale di cui all’articolo 7, relativo al reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia). Il personale assunto secondo le modalità di cui al primo periodo va inquadrato nel livello iniziale della categoria A del CCNL del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Al comma 6 si prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, siano definite l’organizzazione della Struttura di missione PNRR e le modalità di formazione del contingente di cui al comma 4 e di chiamata del personale nonché le specifiche professionalità richieste. La decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale, ivi compresi quelli dei coordinatori, e non generale, relativi alla Segreteria tecnica di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e all’Unità di missione istituita presso l’Ufficio del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi nell’ambito della Struttura di missione PNRR.

Infine, al comma 7 si prevede che, in relazione agli pari ad euro 7.632.669 per l’anno 2023 e ad euro

9.159.201 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 si provvede:

  1. quanto ad euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse aggiuntive di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
  2. quanto ad euro 1.837.898 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Segreteria tecnica a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
  3. quanto ad euro 5.394.771 per l’anno 2023 e ad euro 6.921.303 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ART. 3

(Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso)

L’articolo contiene disposizioni finalizzate ad assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o del PNC. A tal fine all’articolo 12 del decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli ambiti territoriali sociali degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti o degli interventi, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate, e degli interventi, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti»;
  2. al comma 3, le parole: «non superiore a trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a quindici giorni»;
  3. al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: “previa autorizzazione della Cabina di regia” sono inserite le seguenti: “, qualora il Consiglio dei Ministri non abbia già autorizzato detta deroga con la delibera adottata ai sensi del comma 1”. Inoltre, viene aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di cui al primo periodo del presente comma, nonché le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2, e 3, terzo periodo, del decreto – legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.»;
  4. dopo il comma 5, è inserito il seguente: “5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche qualora il ritardo o l’inerzia riguardi una pluralità di interventi ovvero l’attuazione di un intero programma di interventi.”.

Il citato articolo 12 disciplina i poteri sostitutivi in caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti.

In particolare, la modifica di cui al comma 1, lettera a), num. 1) mira ad estendere la portata dei poteri sostitutivi anche al caso in cui i soggetti attuatori siano ambiti territoriali sociali. Si prevede, la diminuzione da trenta a quindici giorni del tempo massimo che il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato per provvedere ai casi di inerzia suindicati. Anche con la modifica di cui al comma 1, lettera a), num. 2) si prevede la diminuzione da trenta a quindici giorni del tempo massimo previsto dal comma 3 dell’art. 12 del DL 77/2021, in base al quale “nel caso in cui l'inadempimento, il ritardo, l'inerzia o la difformità di cui al comma 1 sia ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle città metropolitane, dalle province o dai comuni, all'assegnazione del termine non superiore a trenta giorni e al successivo esercizio del potere sostitutivo con le stesse modalità previste dal secondo periodo del comma 1 provvede direttamente il Ministro competente. Lo stesso Ministro provvede analogamente nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione, direttamente da un soggetto attuatore, ivi compresi le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni”.

La modifica di cui al comma 1, lettera a), num. 3), dispone, inoltre la possibilità che sia lo stesso Consiglio dei Ministri, con la delibera finalizzata ad individuare il soggetto deputato ad adottare gli atti o provvedimenti necessari a garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, a fronte di perdurante ritardo o inerzia, ad autorizzare tale soggetto a derogare ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel caso in cui detta deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell’ambiente e del patrimonio culturale (fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea). Viene, inoltre, precisato che, in caso di esercizio dei poteri sostitutivi per l’esecuzione di progetti ovvero di interventi di tipo edilizio o infrastrutturale si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2, 3, terzo periodo, e 3- bis del decreto – legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.»;

La disposizione al comma 1, lettera a), num. 4), specifica che le misure di intervento volte a disciplinare i poteri sostitutivi per far fronte ai casi di ritardo o di inerzia in esame, si applicano anche qualora il ritardo o l’inerzia riguardi una pluralità di interventi ovvero l’attuazione di un intero programma di interventi.

Infine, il comma 1, lettera b) modifica l’articolo 13, comma 1, sostituendo le parole “la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR” con le seguenti: “l’Autorità politica delegata in materia di PNRR ovvero il Ministro competente, anche su impulso della Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri”.

ART. 4 (Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR)

L’articolo contiene disposizioni finalizzate a garantire che le diverse unità di missione PNRR possano continuare a fruire, senza limitazioni temporali, delle professionalità (personale di livello non dirigenziale) loro assegnate per la realizzazione delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Nel dettaglio, la lettera a) del comma 1 prevede che, al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possano procedere, a decorrere dal 1° marzo 2023, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Il comma specifica, altresì, che le assunzioni del personale in discorso sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.

La lettera b) del comma 1 stabilisce che le risorse non utilizzate per l’assunzione di personale a tempo determinato in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 negli anni dal 2023 al 2026 siano destinate alle attività di assistenza tecnica finalizzate all’efficace attuazione degli interventi PNRR di competenza di ciascuna amministrazione. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 10.791.000 per l’anno 2023 e ad euro 12.949.000 annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154. Tale disposizione prevede che “Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1,

comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalità previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti”.

Si prevede, infine, che il Ministro dell’economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5 

(Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell’attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie)

La disposizione, ai commi da 1 a 3, è finalizzata ad acquisire tutti i dati necessari all’effettuazione dei controlli sulle attività finanziate nell’ambito dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nell’ambito delle politiche di coesione (europee e nazionali), del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR e delle politiche di investimento nazionali.

In particolare, data la loro importanza, è precisato che - nell’ambito dei rispettivi sistemi di monitoraggio - è necessaria la trasmissione di tutti i dati, tra cui anche i dati personali sensibili, idonei all’identificazione fiscale delle persone fisiche e giuridiche beneficiarie di finanziamenti e che tali dati potranno essere utilizzati dal Dipartimento per la Ragioneria Generale dello Stato e da tutte le Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento delle politiche e dei singoli fondi, nonché agli organismi di controllo nazionali ed europei, nell’ambito delle rispettive competenze, per attività finalizzate a controllo, ispezione, valutazione, monitoraggio, ivi comprese le attività di incrocio e raffronto con i dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni.

 

La disposizione, dunque, si riferisce tanto ai sistemi sviluppati per il monitoraggio dei progetti PNRR e PNC, quanto a quelli relativi al monitoraggio delle politiche di coesione comunitarie e nazionali.

La disposizione si rende necessaria per perseguire con efficacia finalità di controllo, ispezione, valutazione, monitoraggio sulla correttezza e legittimità delle richieste di benefici economici rispetto alle quali finalità, l’acquisizione dei dati idonei all’identificazione fiscale delle persone fisiche e giuridiche beneficiarie di finanziamenti risulta fondamentale, anche nell’ottica di evitare il doppio finanziamento tra i diversi fondi e il doppio conteggio di uno stesso beneficiario per i target del PNRR.

La disposizione, in linea con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, contiene una previsione esplicita in relazione al trattamento dei dati di categorie particolari di cui all’articolo 9 del Regolamento UE 2016/679.

Nel bilanciamento tra i principi della trasparenza e della protezione dei dati personali è stata espressamente esclusa la pubblicazione di dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei benefici, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati e i dati dei minori. È del pari esclusa la pubblicazione di dati appartenenti alle categorie indicate dagli articoli 9 e 10 del Reg. UE 2016/679 (comma 4).

Il comma 5 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per le procedure superiori a cinquemila euro è sempre richiesta, anche ai fini del trasferimento delle risorse relative agli interventi rientranti nel Piano Nazionale di ripresa e resilienza e nel Piano nazionale per gli investimenti complementari, l’acquisizione di un CIG ordinario. Tale previsione consente, inoltre, l’acquisizione automatica dei dati e delle informazioni necessarie all’attività di monitoraggio del Piano Nazionale di ripresa e resilienza nonché del Piano nazionale per gli investimenti complementari.

I commi 6 e 7 prevedono che le fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un incentivo finanziato con risorse pubbliche riportino il Codice unico di progetto (CUP), codice obbligatorio per tutti i progetti d’investimento pubblico e già presente nel tracciato della fattura elettronica stessa.

La norma interviene, quindi, a coordinare due ambiti normativi già connessi il cui assetto prevede a legislazione vigente:

  • l’utilizzo obbligatorio della fattura elettronica per tutte le imprese (pertanto anche delle imprese beneficiarie di incentivi pubblici e di quelle da cui acquistano);
  • il CUP come elemento identificativo univoco ed essenziale di ogni finanziamento pubblico e di ogni atto amministrativo che concede finanziamenti (anche quelli ricadenti nell’ambito di applicazione oggettivo della proposta), nonché elemento chiave dei principali sistemi informativi che intervengono nel ciclo di vita degli investimenti pubblici.

Tali commi, pertanto, si limitano a prevedere che nella prassi delle imprese già operanti nel contesto della fattura elettronica, tra i vari dati sia indicato anche il CUP relativo al beneficio concesso.

Questo semplice elemento consentirà:

  • un importante beneficio in termini di conoscenza sull’andamento degli incentivi, settore dove al momento rimangono forti asimmetrie informative, permettendo un monitoraggio continuo;
  • di ridurre significativamente gli oneri amministrativi delle imprese e delle amministrazioni poiché i dati contenuti nella fattura elettronica e nei codici ad essa collegati contengono già le informazioni normalmente richieste dai sistemi di monitoraggio esistenti, le quali però, grazie alla norma, saranno automaticamente acquisite, evitando l’inserimento, spesso manuale, dei dati nei sistemi informativi da parte delle Infine, si prevede che l’obbligo non si applica per le istanze di concessione di incentivi presentate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Al contempo, in relazione alle procedure di assegnazione di incentivi in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto che, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato ove applicabile, ammettono il sostenimento delle predette spese anteriormente all’atto di concessione dell’incentivo ovvero alla data di comunicazione del Codice unico di progetto (CUP), si prevede che le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell’ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, debbano impartire ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche.

Il comma 8 prevede che i dati delle fatture elettroniche oggetto del presente articolo confluiscono nella banca dati di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allo scopo di assicurare e semplificare il monitoraggio della spesa pubblica e valutarne l’efficacia, Tali dati sono messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni concedenti gli incentivi pubblici alle attività produttive di cui al comma 6, anche per semplificare i processi complessivi di concessione, assegnazione e gestione degli incentivi medesimi. Il tutto dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il comma 9 prevede che in alternativa all’assegnazione delle risorse in favore dei singoli Comuni, il supporto tecnico potrà essere assicurato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite di Enti, Istituzioni o Associazioni di natura pubblica e privata, ordini professionali o Associazioni di categoria, ovvero società partecipate dallo Stato, sulla base di Convenzioni, Accordi o Protocolli in essere o da stipulare.

 

ART. 6

(Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria PNRR)

L’articolo contiene disposizioni finalizzate a semplificare le procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR.

Il comma 1, lett. a), che sostituisce il comma 6 dell’articolo 9 del decreto-legge 6 novembre 2021, 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, intende semplificare il procedimento di erogazione delle risorse da versare a titolo di anticipazione destinate ai soggetti attuatori degli interventi PNRR – compresi gli enti territoriali – per l’esecuzione dei progetti ricompresi nel medesimo Piano, finanziati con risorse nazionali. Si snelliscono, infatti, le procedure di versamento sui conti correnti infruttiferi 25091 e 25092 delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato, espressamente finalizzate alla realizzazione degli interventi PNRR, per assicurare maggiore tempestività alle operazioni contabili.

In particolare, il citato comma 6 dell’articolo 9 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 è sostituito dal seguente: “6. Al fine di consentire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto», di cui all' articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può disporre anticipazioni in favore dei relativi soggetti attuatori, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate richieste dagli stessi presentate, sentite le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR su cui i progetti insistono. Per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse vincolati alla realizzazione tempestiva degli interventi PNRR per i quali sono erogate. I soggetti attuatori sono tenuti a riversare nel citato conto corrente di tesoreria l'importo dell’anticipazione non utilizzata a chiusura degli interventi.”.

Il comma 2 aggiunge, in fine, un periodo al comma 3 dell’articolo 10 del decreto – legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. In particolare, si prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto – legge, le assegnazioni e le rimodulazioni delle risorse finanziarie in favore delle Amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR sono disposte con decreti del Ragioniere generale dello Stato, secondo le modalità di cui all’articolo 4-quater, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

 

ART. 7

(Disposizioni in materia di monitoraggio degli interventi PNC)

L’articolo contiene disposizioni finalizzate ad integrare la disciplina di cui all’art. 1, comma 8, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”.

Il comma 7 del citato decreto-legge – solo indirettamente interessato dalla modifica in commento– prevede che, ai fini del monitoraggio degli interventi di cui al Piano nazionale per gli investimenti complementari, sono individuati obiettivi iniziali, intermedi, finali in considerazione del cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con la Commissione europea sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione dei suddetti interventi.

Il comma 8 dispone che l'attuazione degli interventi, soggetti alla procedura di notifica ex art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea.

L’intervento normativo, al comma 1, in coerenza con gli impegni assunti con la Commissione europea e conformemente a quanto previsto dell’articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021, si prevede che, nel rispetto del cronoprogramma finanziario, con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di PNRR, possa procedersi all’aggiornamento del cronoprogramma procedurale degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Tale aggiornamento è volto a tenere conto del perdurante contesto di crisi internazionale che ha determinato oggettive difficoltà nello svolgimento delle procedure di affidamento anche a causa degli incrementi dei prezzi dei materiali, con conseguente necessità di rivedere gli obiettivi dei programmi e degli interventi del Piano.

Inoltre, si riconosce, nelle more della revisione del cronoprogramma procedurale, la possibilità di accedere alle risorse del Fondo per le opere indifferibili, di cui all’articolo 26 comma 7, del decreto- legge n. 50 del 2022, relativamente alle procedure poste in essere per il primo semestre 2023, nel caso in cui i soggetti attuatori non siano riusciti a provvedere entro il 31 dicembre 2022 all’avvio delle procedure di affidamento.

Al comma 2, si sospende, per l’arco di tempo compreso tra la notificazione di tali interventi e la comunicazione della relativa decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea, il decorso dei termini per il raggiungimento degli obiettivi iniziali, intermedi e finali. Aggiunge, altresì, che qualora l’Autorità europea dichiari un intervento non compatibile col mercato unico, le relative risorse saranno revocate, rimanendo nella disponibilità dell’Amministrazione titolare per le finalità del Piano nazionale per gli investimenti complementari, il cui cronoprogramma procedurale sia coerente con la necessità di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del medesimo Piano.

 

ART. 8

(Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori)

L’articolo contiene disposizioni finalizzate a rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) si sviluppa intorno a tre assi strategici, condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, inclusione sociale e transizione ecologica, articolandosi in sei Missioni e sedici Componenti. Le sei Missioni del PNRR sono: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute.

Il PNRR include 134 investimenti e 63 riforme, per un totale di 197 misure ripartite sulle 6 missioni, molte delle quali prevedono come soggetti attuatori o soggetti beneficiari le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti locali (Comuni, Regioni, Città metropolitane e Province).

Tra le novità del PNRR vi sono innanzitutto riforme che riguardano gli Enti locali, tra cui la riduzione dei tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione, il completamento del federalismo fiscale, la semplificazione delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni, requisiti indispensabili per l’efficiente realizzazione delle infrastrutture e per il rilancio dell’attività edilizia. A tal fine, la disposizione in esame contiene misure urgenti volte a rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali.

Il comma 1 prevede che, al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e, in particolare, di garantire le articolate e complesse procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo Piano ad essi assegnati e limitatamente agli enti locali incaricati dell’attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, la percentuale di incarichi dirigenziali a contratto, di cui all’articolo 110, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 267, è elevata, fino al 31 dicembre 2026, al 50 per cento.

Il comma 2 stabilisce che, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR ovvero con le risorse dei programmi cofinanziati dall’Unione europea e dei programmi e operativi complementari alla programmazioni comunitarie 2014- 2020 e 2021-2017, ai rapporti di collaborazione instaurati ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applicano, fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 110, che prevede che il contratto a tempo determinato sia risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie. Per le medesime finalità di cui al primo periodo e fino al 31 dicembre 2026, non si applica nei confronti degli enti locali dichiarati in dissesto o che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie il divieto di cui all’articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

Quanto riguarda i commi 3 e 4 si fa presente che l'attuazione dei progetti del PNRR da parte gli enti locali determina un notevole incremento di tutte le attività ad essi connesse, che coinvolgono il personale dipendente, ma anche il personale dirigente sia in termini di programmazione e gestione che di aggravio delle responsabilità.

Come è noto, il personale dipendente può essere incentivato ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016 (incentivo per funzioni tecniche e amministrative), mentre i dirigenti preposti all'attuazione dei progetti PNRR non possono essere destinatari del suddetto incentivo, né trovare un adeguato riconoscimento del maggiore sforzo loro richiesto, in termini di retribuzione di risultato, stante l'impossibilità di incrementare il fondo del salario accessorio con proprie risorse, a causa dei limiti posti dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, che prende a riferimento il fondo del 2016.

Infatti, sebbene l'art. 23 citato preveda che il limite al trattamento accessorio della dirigenza (che non può superare quello del 2016) operi solo nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dello stesso art. 23, che prevedono la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori, di fatto detti fondi sono bloccati dal 2016 senza possibilità di incremento da parte degli enti.

L’articolo intende apportare le necessarie modifiche normative per consentire di attribuire il giusto riconoscimento economico alle prestazioni dei dirigenti coinvolti direttamente nell'attuazione dei progetti del PNRR prevedendo, in via eccezionale fino al 2026, la possibilità per gli enti locali che rispettano i requisiti richiesti previsti al comma 4, di incrementare, oltre il limite di cui al comma 2 dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale. La deroga si aggiungerebbe alle precedenti deroghe già previste per il personale delle regioni a statuto ordinario e città metropolitane (dai commi 4 e ss. dello stesso art. 23 del d.lgs. 75/2017) e per molti Ministeri e Agenzie.

La norma in esame, inoltre, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti ad essi connessi, modifica l'art. 113 del D.lgs. 50/2016, consentendo fino al 2026 agli enti locali di prevedere nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, l'erogazione, relativamente ai progetti del PNRR, dell'incentivo per funzioni tecniche anche al personale di qualifica dirigenziale, coinvolto nei progetti stessi (in deroga al limite di cui al citato art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017).

Una previsione normativa analoga è stata, ad esempio, prevista in materia di riscossione dei tributi e recupero evasione fiscale, dall'art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018 che prevede che una quota del 5% del maggior gettito accertato e riscosso in materia di IMU e TARI sia destinato ad incentivare anche il personale dirigenziale.

Per le medesime finalità di cui al comma 3, il comma 5 prevede che, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali prevedano nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice per gli appalti pubblici, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75. In materia di salario accessorio e complementare, tale comma prevede che “Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”.

Il comma 6 definisce l’ambito applicativo delle disposizioni di cui all’articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Tale articolo prevede che “decorsi trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato, invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziari a qualsiasi titolo dovuti dal Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale….”

Inoltre, l’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 (Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province), prevede che “la Società Soluzioni per il sistema economico – Sose S.p.A. può predisporre apposti sistemi di rilevazione di informazioni funzionali a raccogliere i dati necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli Enti locali. Ove predisposti e somministrati, gli Enti locali restituiscono per via telematica, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, le informazioni richiesta. Il mancato invio, nel termine predetto, delle informazioni è sanzionato con la sospensione, sino all’adempimento dell’obbligo di invio delle informazioni, dei trasferimenti a qualsiasi titolo erogati all’Ente locale e la pubblicazione dell’ente inadempiente nel sito internet del Ministero dell’interno...”.

La disposizione, anche al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli enti locali destinatari delle risorse per gli investimenti previsti dal PNRR, mira ad escludere l’applicazione delle sopra citate disposizioni relativamente ai pagamenti riferiti al Piano nazionale di ripresa e resilienza e al Piano nazionale per gli investimenti complementari, tenuto conto della complessa gestione delle apposite risorse destinate agli enti locali derivante, in particolare, dalle innumerevoli ed articolate attività da espletare, nonché dai numerosi adempimenti connessi al PNNR e che, in linea con le regole definite dalla legislazione comunitaria e nazionale, deve essere assicurato il pieno rispetto dei termini previsti ai fini del raggiungimento dei target per ciascun intervento ed la conseguente puntuale attuazione delle progettualità del PNRR.

Il comma 7 apporta una modifica all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), prevedendo l’inserimento dopo la parola “riferita” della parola “anche”. Il citato articolo 3, al comma 4-ter, stabilisce che “A decorrere dall'anno 2022, per il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, 58.”.

I commi da 8 a 13 riguardano, in particolare, il rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero del Turismo. In proposito, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio dei Ministri ECOFIN UE del 13 luglio 2021, ha affidato al Ministero del Turismo progetti d’investimento per complessivi 2 miliardi e 400 milioni di euro – Missione 1, Componente C3 “Turismo e cultura”.

L’attuazione di questi progetti risulta fondamentale per il rilancio dell’industria turistica, tra le più colpite dalla crisi pandemica legata al Covid-19. Infatti, gli investimenti previsti hanno il duplice obiettivo di innalzare la capacità competitiva delle imprese e di promuovere un’offerta turistica basata su sostenibilità ambientale, innovazione e digitalizzazione dei servizi. Le azioni includono il miglioramento delle strutture ricettive e dei servizi collegati, la realizzazione di investimenti pubblici per una maggiore fruibilità del patrimonio turistico, il sostegno al credito per il comparto turistico e incentivi fiscali a favore delle piccole e medie imprese del settore.

Di seguito si rappresenta un quadro di sintesi dei finanziamenti stanziati.

 

Misura correlate

Totale (mln €)

Investimento 4.1 - Tourism Digital Hub

114

Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività imprese turistiche

1.786

4.2.1 Miglioramento delle infrastrutture ndi ricettività attraverso lo strumento del Tax credit*

598

4.2.3 Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI)

500

4.2.4 Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI turismo (Sezione speciale “Turismo” del Fondo di Garanzia per le PMI)

358

4.2.5 Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo

180

4.2.6 Valorizzazione, competitività e tutela del patrimonio ricettivo attraverso la partecipazione del Ministero del Turismo nel Fondo Nazionale Turismo

150

Investimento 4.3 - Caput Mundi

500

4.3.1 Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation

170

4.3.2 I percorsi Giubilari 2025

160

4.3.3 La città condivisa

90

4.3.4 Mitingodiverde

60

4.3.5 Roma 4.0

10

4.3.6 Amanotesa

10

Totale

2.400

 

Il segretariato generale e le attuali direzioni del Ministero del turismo, unitamente all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono tutti impegnati nelle iniziative previste dal PNRR, per dare attuazione agli investimenti sopra menzionati.

Con l’istituzione di una nuova direzione si assicura il supporto e l’assistenza tecnica necessari per realizzare, gestire e mantenere le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, le quali richiedono un elevato grado di conoscenze informatiche e l’impiego di piattaforme tecnologiche per l’erogazione e la gestione delle misure.

L’istituzione della nuova direzione, in particolare, si inserisce in un momento cruciale per assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti per l’investimento M1C3 4.1 “Tourism digital hub”. Invero, sebbene sia stato raggiunto nei tempi stabiliti, ossia entro il 31 dicembre 2021, il traguardo “Aggiudicazione degli appalti per lo sviluppo del portale del turismo digitale”, entro il 30 giugno 2024 deve essere conseguito il target consistente nel coinvolgimento nell’hub del turismo digitale di 20.000 operatori turistici (ad es. hotel, tour operator e imprese dei codici ATECO 55.00.00; 79.00.00), di cui almeno il 37% deve essere ubicato nel Sud (7.400 operatori). Tale numero rappresenta il 4% dei 500.000 operatori italiani stimati (attività di prenotazione, pianificazione degli itinerari, biglietteria).

In particolare, gli obiettivi del Tourism Digital Hub concordati con la Commissione europea sono volti coinvolgere gli operatori turistici nelle seguenti attività: “1) servizi di comunicazione; 2) analisi dei dati e pianificazione economica attraverso un centro di ricerca sul turismo; 3) soluzioni per supportare l’innovazione sviluppate dal centro competente; 4) integrazione tra diversi servizi, come servizi di guida turistica, servizi di assistenza turistica e servizi di tutela della salute”.

Si consideri anche che l’art. 10-bis del d.l. n. 173/2022, coordinato con la legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 204, e pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 3 del 4 gennaio 2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, introducendo un nuovo comma 1-bis nell’articolo 54-ter del d.lgs. n. 300/1999, ha attribuito al Ministero del turismo “la titolarità del portale “Italia.it” e dei diritti connessi al dominio stesso e della relativa piattaforma tecnologica”, in precedenza in capo all’ENIT-Agenzia nazionale per il turismo.

Inoltre, tale piattaforma deve al più presto essere messa a disposizione delle altre direzioni del Dicastero affinché il portale sia arricchito di contenuti e sia sviluppata una applicazione, per attrarre i 20.000 operatori, e le iniziative di promozione turistica siano lì veicolate, nonché resa interoperabile anche con i dati forniti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano e le loro piattaforme. Conseguentemente, la nuova direzione ha l’obiettivo di curare l’attuazione del predetto intervento nonché le linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell’amministrazione, in raccordo con l’Unità di missione per il PNRR e con la Direzione generale per la valorizzazione dell’offerta turistica e con la Direzione generale per le risorse umane e gli affari generali.

Sempre ai fini del raggiungimento dell’obiettivo dell’investimento M1C3 4.1 “Tourism digital hub”, che prevede anche “2) analisi dei dati e pianificazione economica attraverso un centro di ricerca sul turismo; 3) soluzioni per supportare l’innovazione sviluppate dal centro competente”, nonché a supporto delle politiche pubbliche sottese all’intero PNRR, Missione 1, Componente C3, “Turismo e Cultura”, la Direzione ha la competenza per svolgere l’attività di elaborazione di studi e analisi in ambito statistico funzionali alle attività seguite e attinenti ad aspetti inerenti all’attuazione degli investimenti. E ancillarmente è chiamata a svolgere la rilevazione e raccolta delle informazioni per l’alimentazione delle banche dati da costituire sul turismo, supporto alle unità di rilevazione per la raccolta delle informazioni e l’aggiornamento delle banche dati, integrazione delle banche dati del Ministero, l’individuazione, l’implementazione e lo sviluppo degli strumenti necessari per l’effettuazione delle rilevazioni statistiche.

Quindi, nell’ambito della neo-istituita direzione, i due uffici di cui la stessa si compone saranno rispettivamente dedicati: (a) alla gestione dell’infrastruttura tecnologica del portale italia.it, alla progettazione, sviluppo e gestione dei relativi sistemi informativi e relativa pianificazione e coordinamento, agli open data e all’introduzione dell’intelligenza artificiale nei procedimenti del Ministero; (b) alla statistica e ricerca economica sul turismo, alla valutazione e pianificazione delle politiche pubbliche e alla raccolta e analisi dei dati sul turismo lavorati dal Ministero. In tal modo, il Ministero viene dotato di un supporto strategico e tecnico essenziale e indispensabile per il raggiungimento della predetta misura del PNRR nonché per valorizzare e mantenere oltre le scadenze quanto in corso di realizzazione.

Passando all’esame delle disposizioni, si osserva che il comma 7 della norma in commento prevede, come detto, l’istituzione di una nuova direzione generale, articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale.

Conseguentemente, il comma 8 aumenta di una unità il numero dei dirigenti generali presenti nella forza organica del Dicastero, portandolo da quattro a cinque.

Il comma 9 aumenta di due unità il numero dei dirigenti non generali presenti nella forza organica del Dicastero, portandolo da diciassette a diciannove.

Il comma 10, al fine di assicurare il supporto e l’assistenza tecnica necessari per la realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3 “Turismo e Cultura” del PNRR del Ministero del turismo, prevede la proroga, sino al 31 dicembre 2026, della deroga prevista per l’anno 2021 dal comma 13, secondo periodo, dell’articolo 7, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22. Si tratta di una deroga alla disciplina nazionale per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale e non generale ideata per assicurare l’operatività del neoistituito Ministero. L’estensione della deroga sino alla scadenza del PNRR, 31 dicembre 2026, è volta ad assicurare la continuità dell’azione amministrativa. Infatti, l’elevazione di tali percentuali, prevista nella norma istitutiva del Ministero per il solo 2021, andrebbe concretamente a perdere di efficacia nel 2024 con la scadenza di tutti gli incarichi ad oggi conferiti utilizzando tale deroga (cinque incarichi dirigenziali non generali), mentre – per le esigenze legate al rispetto degli obiettivi e delle tempistiche del PNRR – appare opportuno consentire il conferimento di incarichi in deroga sino alla scadenza ultime del PNRR onde prevenire contrazioni del personale (già scarso stante la recente istituzione del Dicastero) e, quindi, di lasciare degli uffici dirigenziali strategici scoperti.

Il comma 11, infine, quantifica gli oneri determinati dalla norma in commento, prevedendo la relativa copertura finanziaria.

Il comma 12 è volto a consentire all’Unità di missione per il PNRR del Ministero del turismo di conferire, anche per il 2023, incarichi di consulenza, studio e supporto sul PNRR, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. La presente disposizione iscrive nello stato di previsione del Ministero del turismo le somme non utilizzate al termine dell’esercizio finanziario 2022 e le conserva nel conto dei residui per l’anno 2023.

Il comma 13 estende al 31 dicembre 2026 l’applicazione delle previsioni già contenute nell’articolo 10, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (relativamente agli incarichi di esperti presso le Amministrazioni titolari di progetti PNRR), consentendo di individuare anche tra i soggetti in quiescenza i destinatari degli incarichi di vertice presso enti o istituti di carattere nazionale, di competenza dell’amministrazione statale, conferiti da organi costituzionali previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.

 

ART. 9          

(Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici)

L’articolo 10 contiene disposizioni finalizzate ad istituire presso il Ministero dell’interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, fermo quanto previsto dall’articolo 57 – bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativamente alle competenza del Comitato interministeriale per la transizione ecologica e del relativo Comitato tecnico di supporto, il Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici.

Le esigenze poste dai cambiamenti climatici e dalla tutela dell’ambiente hanno portato a definire le politiche internazionali, europee e nazionali, indirizzando consistenti investimenti per sostituire le attuali fonti energetiche non rinnovabili con fonti energetiche rinnovabili e per decarbonizzare i vettori energetici. Di conseguenza, sono in corso di introduzione sul mercato veicoli elettrici, ibridi, alimentati a gas naturale liquefatto e, in un futuro non molto lontano, alimentati a idrogeno, treni alimentati ad idrogeno, mentre è allo studio l’adozione di sistemi di produzione di energia elettrica utilizzando centrali nucleari di nuova generazione.

Al riguardo, va evidenziato come le disposizioni proposte si profilano di immediato interesse in funzione del perseguimento di impegni di assoluta rilevanza già assunti dal Paese nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per la realizzazione dei molteplici progetti collegati agli obiettivi di transizione energetica e condizionati da una tempistica stringente. L'Italia avrà nei prossimi anni necessità di produrre uno sforzo enorme in termini di capacità progettuali, organizzative e realizzative per raggiungere gli obiettivi prefissati, molti dei quali inseriti nel PNRR.

L'emergenza energetica in atto comporta, inoltre, l'esigenza di una risposta complessiva del Paese per accelerare ed ottimizzare ogni attività volta alla produzione autonoma di energia. La necessità di velocizzare un radicale cambiamento di rotta in tali ambiti determinerà, inevitabilmente, anche l'esigenza di mettere a fattor comune competenze ed esperienze maturate in campi diversi da tutti i soggetti, istituzionali e non, chiamati a dare un contributo per agevolare il raggiungimento di obiettivi così rilevanti.

In questo contesto, che comprende anche la tutela dai crescenti rischi dovuti ai cambiamenti climatici (i ripetuti eventi emergenziali degli ultimi anni evidenziano in maniera drammatica come gli incendi di vegetazione oramai non risparmiano nemmeno i contesti urbani e non è un caso che nello stesso periodo il Paese ha dovuto affrontare contemporaneamente incendi, favoriti da altissime temperature, ed eventi determinati da forti venti ed improvvise "bombe d'acqua"), si evidenziano la complessità ed anche la peculiare vulnerabilità dell'intero territorio nazionale, sotto il profilo della "safety".

Nel quadro descritto va sottolineato che non sempre è stata rivolta la dovuta considerazione nei riguardi dei problemi di sicurezza tecnica posti dalle nuove esigenze. Fatti salvi i procedimenti di prevenzione incendi, che riguardano le attività soggette ai controlli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, si individua un "rischio di sistema" nella mancanza di un approccio uniforme alla sicurezza nei progetti che prevedono l’uso dell’idrogeno, del gas naturale compresso, del gas naturale liquefatto e dei sistemi di accumulo elettrochimico dell’energia elettrica, come pure nei riguardi delle politiche di sicurezza a scala territoriale che riguardano gli incendi di interfaccia, quegli incendi cioè che, oltre a danneggiare il patrimonio naturale del Paese, mettono in grave pericolo gli insediamenti abitati, le infrastrutture, le attività economiche e gli stessi cittadini.

Per questi motivi la norma, in relazione ai compiti già svolti dal Ministero dell'Interno per assicurare gli obiettivi di salvaguardia della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente, al comma 1, prevede l’istituzione, presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso, del soccorso pubblico e della difesa civile, di un organismo che permetta un approccio multidisciplinare, sinergico e coordinato alla sicurezza non solo antincendio ma, più in generale, in termini di "safety", dei progetti che coinvolgono gli ambiti citati, molti dei quali inseriti, come già sottolineato, nel PNRR. Si aggiunge che, in particolare, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sta già collaborando, al livello centrale e territoriale, con altri Ministeri e con tutti i portatori di interessi per fornire un supporto nell’implementazione delle specifiche misure di sicurezza antincendi per l’utilizzo dei nuovi vettori energetici, quali l’idrogeno, le batterie ed il gas naturale liquefatto. Analogamente, i vigili del fuoco sono impegnati in attività di studio e ricerca sulle problematiche poste dal crescente rischio posto dagli incendi di vegetazione, quale il progetto di studio e sperimentazione della sicurezza rispetto agli incendi di vegetazione dei prodotti da costruzione.

Non a caso, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rappresenta la più importante struttura tecnica dello Stato chiamata non solo ad intervenire per il soccorso e il salvataggio nell’ambito di ogni tipologia di incidente o calamità, ma anche ad assicurare quella missione, altrettanto fondamentale, di prevenzione incendi diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente. Dispone di personale altamente specializzato (oltre 1200 fra ingegneri, architetti e funzionari) con elevata professionalità nei settori della prevenzione e del soccorso in svariate tipologie di rischio (industriale, idrogeologico, nucleare, ambientale).

In tale ambito i vigili del fuoco hanno sviluppato, nel tempo, competenze tecniche interdisciplinari attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e  modi di azione ed esperienze verificati, peraltro, sul campo in occasione di interventi operativi esplicati negli scenari più svariati.

Da oltre quaranta anni si avvale del Comitato Centrale Tecnico – Scientifico per la prevenzione incendi, nell’ambito del quale vengono ampiamente discusse ed eventualmente integrate le norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi e fornisce pareri su ogni altra questione tecnica allo stesso rimessa. Tale organismo, del quale fanno parte rappresentanti di amministrazioni, ordini e collegi professionali, associazioni di categoria e istituzioni accademiche, esprime anche pareri su studi, ricerche, progetti e sperimentazioni. A scala territoriale, i comitati tecnici regionali sono invece responsabili delle istruttorie degli stabilimenti che ricadono nella direttiva “Seveso”, nella trattazione degli aspetti di prevenzione incendi dei progetti complessi e nella valutazione delle deroghe alle misure di sicurezza antincendio.

La norma pertanto, promana dalla positiva esperienza sviluppata dal Corpo nazionale nei contesti sopra descritti e l'importanza e l'urgenza di gestire al meglio i cambiamenti in atto motivano la necessità di costituire un organismo ad hoc, più snello rispetto al Comitato già esistente e fortemente orientato sulle tematiche della sicurezza tecnica in ambito energetico e climatico, con i compiti indicati al comma 2 della norma. La previsione del testo, a tale riguardo, è volta ad accompagnare l’adozione delle soluzioni di transizione energetica con le misure normative più adeguate, avvalendosi, ove necessario, di studi, ricerche e sperimentazioni.

Anche la composizione prevista al comma 3 intende rispecchiare l'intento di dar vita ad un organismo capace di affrontare le predette tematiche con competenza e capacità di sintesi, partendo da un nucleo più ristretto per eventualmente allargarsi per assicurare l'apporto, ove necessario, di altre conoscenze.

Al comma 4 vengono individuate disposizioni sul funzionamento del nuovo Comitato che potrà avvalersi del contributo dei Comitati tecnici regionali, in relazione a quanto prima evidenziato e secondo una suddivisione di competenze basata sul principio di sussidiarietà.

Il comma 5 consente al nuovo organismo di potersi avvalere del contributo dei comitati tecnici regionali, istituiti presso le Direzioni regionali dei vigili del fuoco, previsti dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105. Anche l'esperienza di tali comitati potrà essere preziosa per calare concretamente, nelle diverse realtà territoriali, l'esigenza di dare un indirizzo il più possibile uniforme nei complessi settori presi in considerazione dalla disposizione in argomento.

Infine, al comma 6, viene precisato che dalla norma non devono derivare nuovi oneri per la corresponsione di corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, fatta eccezione per eventuali costi di missione, che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.

ART. 10        

(Disposizioni in materia di efficientamento del comparto Giustizia – Missione 1, Componente 2, Asse 2)

Il comma 1 si inserisce nell’ambito delle azioni intraprese dal Ministero della giustizia per far fronte all’attuale situazione di scopertura dell’organico della magistratura ordinaria, che presenta connotazioni di assoluta gravità. Si interviene con la previsione in esame, dunque, per valorizzare in modo più ampio l’esito positivo dei concorsi, ampliando le prerogative assunzionali del Ministro della giustizia. Quanto alla disciplina relativa all’accesso al concorso per magistrato ordinario, già l’art. 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, a fronte di una graduatoria con cui si dichiarano idonei un numero di concorrenti superiore al numero dei posti messi a concorso, consentiva di aumentare il contingente dei concorrenti idonei che possono essere nominati magistrati ordinari in tirocinio. Tale norma è stata successivamente integrata, per effetto dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, allo scopo di ripartire le competenze tra Ministero e Consiglio superiore della magistratura e, di nuovo, modificata dall'articolo 10, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, che eliminava il limite del decimo.

Quella disposizione veniva successivamente abrogata con l’adozione del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ma reintrodotta dall’art. 2, comma 2, lett. a) n. 2), del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, che ha modificato il comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e aggiunto il comma 3-bis.

Secondo la normativa vigente, quindi, “i concorrenti dichiarati idonei all’esito del concorso per esami sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto ministeriale, magistrato ordinario, nei limiti dei posti messi a concorso e di quelli aumentati ai sensi del comma 3-bis» (comma 1); “entro cinque giorni dall’ultima seduta delle prove orali del concorso il Ministro della giustizia richiede al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l’ordine della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dall’approvazione della graduatoria medesima; detti posti non possono superare il decimo di quelli messi a concorso. Il Consiglio superiore della magistratura provvede entro un mese dalla richiesta” (comma 3-bis).

Ora, per garantire una sollecita copertura dei posti attualmente vacanti e tenuto conto delle vacanze future certe del prossimo quadriennio - vale a dire il collocamento a riposo per raggiungimento dei limiti di età che riguarderà oltre 640 magistrati - in considerazione degli obiettivi assunti con il PNRR, che rischiano di essere compromessi dalla grave scopertura dell’organico, si ritiene che il limite del decimo previsto dalla legge attuale possa essere raddoppiato con riguardo ai due concorsi già banditi.

In questa prospettiva sembra, quindi, ragionevole predisporre un apparato normativo che consenta di sfruttare nel massimo grado possibile i concorsi in essere e banditi, anche perché questa soluzione permette di valorizzare le procedure concorsuali e di realizzare un risparmio dell’amministrazione relativamente all’organizzazione di nuove procedure.

Sembra opportuno precisare che si è optato per l’utilizzo della locuzione “doppio del decimo” allo scopo di conservare il riferimento (“decimo”) utilizzato nella norma vigente, che si riscontra anche nel testo unico del pubblico impiego.

Infine, l’intervento si connota come urgente perché la norma deve essere operativa prima della conclusione delle prove relative al concorso in via di completamento, in quanto sarebbe del tutto improprio e inopportuno un ampliamento della platea dei vincitori di concorso, dopo l’esaurimento delle prove e l’individuazione degli idonei.

Il comma 2 modifica l’articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, volte a favorire il raggiungimento degli obiettivi posti dal PNRR, consentendo il pieno impiego delle risorse finanziarie destinate all’intervento 3.1 “Investimento in capitale umano per rafforzare l'Ufficio del Processo e superare le disparità tra tribunali” e alla misura “Investimento 1.8: Procedure di assunzione per l'Ufficio per il processo per i tribunali civili e penali”. L’articolo 11 del citato decreto-legge prevede, attualmente al comma 1, “di avviare procedure di reclutamento nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo”. Il Ministero della giustizia ha attuato tale disposizione già a partire dal 2021 prevedendo due scaglioni di reclutamento con un limite assunzionale pari, rispettivamente, a 8.250 unità di personale. Le procedure di reclutamento svolte nel 2021 hanno visto una progressiva sottoscrizione di contratti nel corso del 2022 in numero inferiore a 8.250. Inoltre, una parte del personale che ha effettivamente preso possesso ha successivamente rassegnato le dimissioni.

Più nel dettaglio, il bando di concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 62 del 6 agosto 2021, ha portato alla progressiva sottoscrizione di 7.755 contratti e sono ancora in servizio 6.590 unità di personale (dati al 30 novembre 2022). Il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 79 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, con il profilo di addetto all’Ufficio per il processo, presso gli uffici giudiziari del Distretto di Corte di Appello di Trento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 10 dicembre 2021 ha portato alla progressiva sottoscrizione di 36 contratti e sono ancora in servizio 34 unità di personale (dati al 30 novembre 2022). Complessivamente sono stati, pertanto, sottoscritti 7.791 contratti e sono in servizio 6.624 addetti UPP.

La modifica è volta a chiarire che il numero di 16.500 di addetti all’ufficio per il processo è riferito al contingente complessivo di personale che può essere assunto nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso diverse procedure di reclutamento. Si intende in particolare evidenziare che il numero dei posti non coperti attraverso la prima procedura di reclutamento espletata potrà essere oggetto di nuovi bandi di assunzione.

Anche per le procedure di reclutamento, in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo (con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi), che il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato ad avviare, ai sensi del menzionato articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, si prevede che l’assunzione possa avvenire anche attraverso diverse procedure di reclutamento. Inoltre, anche per tale contingente si prevede che il contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, passi da due anni e sei mesi alla durata massima di trentasei mesi.

Il comma 3 contiene le disposizioni finanziarie riferite alle disposizioni di cui al comma 1.

ART. 11       

(Attuazione delle misure PNRR di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy)

Il comma 1 prevede l’istituzione del «Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108», ed il comma 2 la corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del Made in Italy.

 

ART. 12        

(Utilizzo del Portale unico del reclutamento inPA)

L’articolo 35-ter, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 dispone che all’atto della registrazione al Portale l’interessato compila il proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalità anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicando un indirizzo di posta elettronica certificata o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare, ivi inclusa quella relativa all’eventuale assunzione in servizio, unitamente a un recapito telefonico. La registrazione al Portale è gratuita e può essere effettuata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L’iscrizione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione nel Portale o richieste dai bandi di concorso.

La disposizione modifica la disciplina prevista dalla vigente disposizione prevedendo, al comma 1, lettera a), che, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono individuate le caratteristiche e le modalità di funzionamento del Portale, le informazioni necessarie per la registrazione al Portale da parte degli utenti, le modalità di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 4 e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di mobilità e degli avvisi di selezione di professionisti ed esperti, ivi comprese le comunicazioni ai candidati e la pubblicazione delle graduatorie, i tempi di conservazione dei dati raccolti o comunque trattati e le misure per assicurare l’integrità e riservatezza dei dati personali, nonché le modalità per l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche del Portale. La veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è verificata dalle amministrazioni che indicono le selezioni e utilizzano il Portale in quanto amministrazioni procedenti ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Le lettere b) e c) del medesimo comma 1 recano, rispettivamente, la soppressione del comma 3 del citato articolo 35- ter, nonché la modifica del secondo periodo del comma 4 del medesimo articolo, al fine di coordinare la disciplina in essi contenuta con le modifiche apportate al comma 2 del predetto articolo 35 – ter dalla lettera a).

Il comma 2 reca una disposizione transitoria finalizzata a consentire l’utilizzazione del Portale unico del reclutamento nelle more dell’entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall’articolo 35 – ter, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal comma 1.

 

 ART. 13        

(Disposizioni per assicurare la funzionalità dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato)

La legge 5 agosto 2022, n. 118, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, ha previsto, tra l’altro, il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e attribuito specifiche competenze all’AGCM.

Al fine di rendere ancora più efficace ed incisiva l’azione dell’AGCM ai fini della promozione della concorrenza, la disposizione prevede l’incremento della pianta organica dell’Autorità di 10 unità di ruolo (di cui otto unità della carriera direttiva e due unità nella carriera operativa).

 

 ART. 14       

(Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi)

L’articolo 14 contiene misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi

Il comma 1 apporta modifiche al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

La lettera a) inserisce il comma 3-bis all’articolo 9 (Attuazione degli interventi del PNRR) stabilendo che i controlli di cui al comma 3 siano espletati anche ad avvenuta conclusione delle attività previste dal contratto nei casi di cui all’articolo 50, comma 3, ovvero nei casi di esecuzione anticipata di cui all’articolo 32, commi 8 e 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La lettera b) aggiunge il comma 6-quater all’articolo 10 (Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici) stabilendo che gli atti normativi o provvedimenti attuativi del PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, sottoposti al parere della Conferenza Stato – regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati qualora il parere non sia reso entro il termine di venti giorni. Viene espressamente chiarito che la disposizione non si applica agli schemi di atto normativo o amministrativo in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Amministrazione competente ha già chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni o della Conferenza unificata.

La lettera c) aggiunge l’articolo 18-ter, rubricato “Ulteriori disposizioni di semplificazione in materia di VIA in casi eccezionali”. La nuova disposizione prevede che, nei casi eccezionali in cui sia necessario procedere con urgenza alla realizzazione di interventi di competenza statale previsti dal PNRR e dal PNC, il Ministro competente per la realizzazione dell’opera può proporre al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica di disporre l'esenzione dalle disposizioni di cui al titolo III (Valutazione d’impatto ambientale) della parte seconda (Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo la procedura di cui all'articolo 6, comma 11, del medesimo decreto.

La lettera d), num. 1) apporta modifiche all’articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, prevedendo che, al comma 1, primo periodo, dopo le parole “dai fondi strutturali dell'Unione europea” sono inserite le seguenti: “e delle infrastrutture di supporto ad esse connesse, anche se non finanziate con dette risorse”.

La lettera d), num. 2), sostituisce il comma 5 del citato articolo 48. La disposizione mira a ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi di tipo infrastrutturale o edilizio diversi da quelli relativi alle infrastrutture ferroviarie e alla edilizia giudiziaria e penitenziaria e alle relative infrastrutture di supporto. In particolare, si prevede che l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori possa avvenire anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica e a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'art. 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), che stabilisce che con provvedimento del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici vengono individuate le modalità di presentazione delle richieste di parere, viene indicato il contenuto essenziale dei documenti e degli elaborati occorrenti per l'espressione del parere e sono altresì disciplinate procedure semplificate per la verifica della completezza della documentazione prodotta e, in caso positivo, per la conseguente definizione accelerata del procedimento.

In tali casi, si prevede che la conferenza di servizi sia svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve poi essere trasmesso, a cura della stazione appaltante, all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale (VIA), unitamente alla documentazione richiesta dall'art.22, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo del presente comma.

Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, corredate dalle prescrizioni relative alle attività di indagine da svolgere ai sensi del medesimo articolo 25, vanno acquisite nel corso della conferenza dei servizi. Nei casi in cui dalla valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 emerga l’esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente fissa il termine di cui al comma 9 del medesimo articolo 25 tenuto conto del cronoprogramma dell’intervento e, comunque, non oltre la data prevista per l’avvio dei lavori. Lo svolgimento del procedimento di cui all’articolo 25, commi 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avviene secondo le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 44, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77.

Gli esiti della VIA sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Resta ferma l'applicazione, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui al comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, ossia il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale, ai fini del monitoraggio degli interventi, sono individuati per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con la Commissione europea sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari.

La norma prevede che, in ogni caso, le determinazioni di dissenso non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma devono indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l’opera. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell’intervento risultante dal progetto presentato. Le disposizioni di cui all’undicesimo, dodicesimo e tredicesimo periodo si applicano a tutte le amministrazioni che partecipano alla conferenza, ivi incluse quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini.

La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio e le comunicazioni agli interessati tengono luogo della fase partecipativa degli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto.

Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.

Inoltre, si prevede che, in deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del citato decreto legislativo, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale. All'esito di tale verifica la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonché dei successivi livelli progettuali.

La lettera e) apporta modifiche all’articolo 53-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

In particolare, la lettera e), num 1) sostituisce il comma 1 dell’articolo 53-bis, stabilendo che, al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, nonché degli interventi relativi alla edilizia giudiziaria e penitenziaria e alle relative infrastrutture di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48, commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5- quinquies (introdotte, come visto, dalla lettera d), num. 2 del presente comma 1).

La lettera e), num 2) sostituisce, al comma 1-bis, le parole “conferenza di servizi di cui al comma 1” con le seguenti: “conferenza di servizi di cui all’articolo 48, comma 5”.

Infine, i num. 3 e 4 della lettera e) sopprimono, rispettivamente, i commi 4 e 5 del citato articolo 53- bis.

Al comma 2 si prevede una modifica all’articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il quale stabilisce che “Al fine di accelerare l'avvio degli investimenti di cui al presente articolo mediante il ricorso a procedure aggregate e flessibili per l'affidamento dei contratti pubblici, garantendo laddove necessario l'applicazione uniforme dei principi e delle priorità trasversali previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed agevolando al contempo le attività di monitoraggio e controllo degli interventi, in attuazione di quanto previsto dal comma 1, d'intesa con le amministrazioni interessate, la società Invitalia S.p.A. promuove la definizione e la stipulazione di appositi accordi quadro, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori. I soggetti attuatori che si avvalgono di una procedura avente ad oggetto accordi quadro per servizi tecnici e lavori non sostengono alcun onere per attività di centralizzazione delle committenze in quanto gli stessi sono posti a carico delle convenzioni di cui al comma 5”.

Il comma 2 sostituisce in tale articolo le parole “la stipulazione di appositi accordi quadro ai sensi dell' articolo 54 del decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50, per l' affidamento dei servizi tecnici e dei lavori” con le parole “la stipulazione di appositi accordi quadro, recanti l’indicazione dei termini e delle condizioni che disciplinano le prestazioni ai sensi dell' articolo 54, comma 2, del decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento dei servizi tecnici e dei lavori. La verifica di cui all'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 avviene prima dell'avvio dei lavori conseguenti agli accordi quadro aggiudicati nelle more della progettazione anche ai sensi dell'articolo 54, comma 4, lettera a), del medesimo decreto legislativo,”. All’uopo, si evidenzia che la modifica è diretta a chiarire che gli accordi quadro finalizzati all’individuazione degli operatori economici incaricati dello svolgimento dei servizi tecnici e dei lavori afferenti, in particolare, alla realizzazione di specifici programmi o di pluralità di interventi di cui al comma 1 dell’articolo 10 del decreto – legge n. 77 del 2021, debbano contenere, in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 54, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’indicazione dei termini e delle condizioni che disciplinano le diverse prestazioni richieste.

Al comma 3 si stabilisce che, in considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse agli interventi di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possano, al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di un unico soggetto attuatore.

Il comma 4 prevede che, limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli artt. 1 (recante procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia) e 2 (recante procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia), ad esclusione del comma 4, 3, 5, 6, 8, 13, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, nonché le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 1 (recante modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.

La disposizione prevede, inoltre, che la disciplina di cui all’art. 8, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applichi anche alle procedure espletate da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse.

Il comma 5 modifica l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 77 del 2021, prevedendo che per la realizzazione di interventi del PNRR si possa ricorrere anche alla sottoscrizione di accordi tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della legge 241 del 1990.

Il comma 6 prevede che, al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parti con le risorse del PNRR o del PNC, i termini previsti dal testo unico di cui al DPR 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), siano ridotti alla metà, ad eccezione del termine di cinque anni del vincolo preordinato all'esproprio, di cui all'art. 9 del citato testo unico, e dei termini previsti dall'art. 11, comma 2, dall'art. 13, comma 5, dall'art. 14, comma 3, lettera a), dall'art. 20,

commi 1, 8, 10 e 14, dall'art. 22, commi 3 e 5, dall'art. 22-bis, comma 4, dall'art. 23, comma 5, dall'art.

24, dall'art. 25, comma 4, dall'art. 26, comma 10, dall'art. 27, comma 2, dall'art. 42-bis, commi 4 e 7, dall'art. 46 e dall'art. 48, comma 3, del medesimo testo unico.

Il comma 7 stabilisce che, in caso di emissione di decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 6, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede, omesso ogni altro adempimento e in deroga all'art. 24, comma 3, del testo unico di cui al DPR 8 giugno 2001, n. 327, anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali interessati. Il citato comma 3 dell’art. 24 prevede che lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con l'espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione. Esso prevede, inoltre, che possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

Il comma 8 apporta le seguenti modifiche all’articolo 13, concernente l’accelerazione del procedimento in conferenza di servizi, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale):

  1. al comma 1, alinea, le parole “è in facoltà delle amministrazioni procedenti adottare” vengono sostituite dalle parole “le amministrazioni procedenti adottano";
  2. al comma 1, la lettera a) viene sostituita dalle seguenti: “tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni e in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea”.

Il comma 9 integra la disciplina prevista dall’articolo 1, commi 450 e 451 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. In particolare, l’articolo 1, comma 450, prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante.

Il successivo comma 451 rimette ad un decreto interministeriale la definizione:

  1. dei criteri e delle modalità di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e di trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;
  2. dell'ammontare del beneficio unitario;
  3. delle modalità e dei limiti di utilizzo del fondo di cui al comma 450 e di fruizione del beneficio, da erogare sulla base di procedure di competenza dei comuni di residenza;
  4. delle modalità e delle condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali che aderiscono a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari di prima necessità.

Tanto premesso, si prevede che, laddove mediante il decreto di cui al citato 451 venga individuato quale sistema per l’erogazione del contributo, l’utilizzo di tessere nominative prepagate, la distribuzione delle stesse possa essere affidata al gestore del servizio postale universale sulla base di apposita convenzione.

 

 ART. 15       

(Contributo dell’Agenzia del demanio e del Ministero della difesa all’attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR)

La disposizione mira a consentire all’Agenzia del demanio sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, di contribuire, anche finanziariamente, al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in tema di housing universitario e di realizzazione di nuovi impianti sportivi e, al contempo, assicura il recupero e la rifunzionalizzazione di beni statali che sono inutilizzati e che non risultano concretamente destinabili ad altre finalità statali.

Pertanto, al fine di contribuire alla realizzazione di nuove strutture di edilizia universitaria e al raggiungimento dell’obiettivo del PNRR di triplicare i posti per gli studenti universitari fuorisede, portandoli da 40 mila a oltre 100 mila entro il 2026, la disposizione autorizza l’Agenzia del demanio a destinare immobili statali, in gestione alla stessa, all’attuazione di progetti per aumentare la dotazione di alloggi per studenti universitari recanti apposito finanziamento, ovvero idonei ad essere candidati al finanziamento, anche solo parzialmente, nell’ambito dei Piani, tra cui la Misura 4, Componente 1 – Riforma 1.7 prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

La finalità della norma è, dunque, quella di favorire il buon esito degli investimenti e l’attuazione della citata Riforma in armonia con l’ articolo 25 del decreto-legge n. 144/2022, ossia prevedendo il ricorso a partenariati pubblico-privati con i soggetti coinvolti nell’attuazione della Riforma, nonché autorizzando l’Agenzia previa comunicazione al Ministro dell’economia e delle finanze, a finanziare i necessari interventi di ristrutturazione, ovvero di rifunzionalizzazione, dei beni immobili da essa destinati all’attuazione dei singoli progetti entro il limite del 30 per cento del quadro economico degli interventi stessi. Quest’ultima previsione risulta di particolare rilievo a fronte del vincolo previsto dal citato articolo 25 sull’utilizzo delle risorse stanziate dallo stesso, limitate alla copertura anticipata degli oneri corrispondenti ai primi tre anni di gestione delle strutture stesse, non prevedendo, quindi, alcuna copertura in conto capitale. Tale vincolo non solo esclude di fatto ogni utile e possibile destinazione e recupero di immobili dello Stato o di altri Enti Pubblici idonei alle suddette finalità, che nella maggior parte dei casi necessitano di investimenti significativi per la rifunzionalizzazione, ma limitano anche la sostenibilità degli investimenti privati che la Riforma intende attrarre e mobilitare per la realizzazione degli alloggi.

In tal modo, gli immobili statali appositamente selezionati dall’Agenzia sarebbero destinati alla realizzazione di residenze universitarie per soddisfare un fabbisogno sociale che è molto diffuso soprattutto nelle grandi città dove sono presenti istituti universitari molto frequentati, così garantendo effettivamente il diritto allo studio tutelato dalla Costituzione (artt. 3 e 34), attraverso il soddisfacimento delle esigenze abitative degli studenti fuori sede meritevoli e privi di mezzi economici.

La disposizione autorizza, altresì, l’Agenzia a destinare immobili statali, in gestione alla stessa, all’attuazione di progetti per aumentare la dotazione di impianti sportivi recanti apposito finanziamento, ovvero idonei ad essere candidati al finanziamento, anche solo parzialmente, nell’ambito dei Piani, tra cui la Misura 5, Componente 2 – Investimento 3.1 prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, recuperando le aree urbane soprattutto nelle zone più degradate e con particolare attenzione alle persone svantaggiate.

Più in dettaglio la presente disposizione prevede, ai commi da 1 a 4, che:

  • al comma 1: l’Agenzia del demanio, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, per contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in materia di housing universitario, individui immobili statali inutilizzati, dalla stessa gestiti, che possono essere destinati ad alloggi o residenze universitarie, oggetto di finanziamento, ovvero finanziabili, anche parzialmente, con le apposite risorse previste nell’ambito delle misure di cui al predetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il medesimo comma specifica che sono esclusi dalle presenti previsioni gli immobili statali in uso, ovvero destinabili, per finalità dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), nonché i beni per i quali siano in corso le procedure volte a consentirne l'uso per le predette finalità e quelli inseriti o suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione di competenza delle medesima Agenzia;
  • al comma 2: l’Agenzia del demanio, previa comunicazione al Ministro dell’economia e delle finanze, fermo restando quanto previsto dalle specifiche disposizioni normative in materia di residenze universitarie, è autorizzata ad utilizzare le risorse stanziate dalle disposizioni vigenti sui capitoli di spesa 7754 e 7759 del bilancio dello Stato destinati alla medesima Agenzia per contribuire, entro il limite non superiore al 30 per cento del quadro economico degli interventi necessari di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione dei predetti immobili, alla copertura dei relativi oneri, anche in concorso con le risorse messe a disposizione da altre Pubbliche Amministrazioni, nonché con le risorse del PNRR, Missione 4C1. Quanto precede nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 2000, n. 338 (recante Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari) che prevede il cofinanziamento da parte dello Stato nella misura massima del 75 per cento (percentuale modificata dal decreto-legge n. 77/2021) per progetti relativi ad interventi di ristrutturazione, riconversione, miglioramento di strutture residenziali universitarie esistenti, nonché di realizzazione di nuove residenze;
  • al comma 3: l’Agenzia del demanio può destinare gli immobili statali di cui al comma 1 anche per la realizzazione di impianti sportivi oggetto di finanziamento, ovvero finanziabili, anche parzialmente, nell’ambito del PNRR. A tal fine, l’Agenzia del demanio è autorizzata ad utilizzare le risorse stanziate dalle disposizioni vigenti sui capitoli di spesa 7754 e 7759 del bilancio dello Stato per contribuire, entro il limite non superiore al 30 per cento del quadro economico degli interventi necessari di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione, alla copertura dei relativi oneri anche in concorso con le suddette risorse del Inoltre, si prevede l’assistenza dell’Istituto per il credito sportivo, in favore dell’Agenzia del demanio, nell’individuazione degli immobili destinati alla realizzazione degli impianti sportivi, nella valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti e nella valutazione della fattibilità tecnica ed economica dei progetti definitivi. L’Istituto per il credito sportivo potrà inoltre finanziare le Pubbliche amministrazioni coinvolte nella realizzazione degli interventi previsti dalla norma.
  • al comma 4: che, per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, l’Agenzia del demanio è autorizzata a modificare il proprio Piano degli Investimenti, nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente per gli investimenti di competenza e può avviare iniziative di partenariato pubblico-privato, da attuare in conformità alle regole Eurostat, in via prioritaria con i soggetti attuatori, ovvero con i beneficiari dei finanziamenti di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche attraverso l’affidamento in concessione di beni immobili, ovvero mediante l’affidamento della progettazione, costruzione, ristrutturazione, recupero e gestione delle residenze universitarie e degli impianti sportivi da realizzarsi sugli immobili statali di cui al comma 1, ai sensi della normativa vigente e previa verifica della disponibilità delle risorse finanziarie sui relativi bilanci Viene prevista la possibilità per le Amministrazioni e gli Enti Pubblici, che siano soggetti attuatori, ovvero beneficiari di finanziamenti, nell’ambito delle misure di cui al citato Piano, possono avvalersi per le finalità di cui al presente articolo, previa convenzione e senza oneri diretti per i richiedenti, dei servizi di progettazione della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all’articolo 1, commi da 162 a 170 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente. Si prevede, inoltre, che l’Agenzia del demanio possa stipulare apposite intese con l’Istituto per il credito sportivo per favorire il cofinanziamento degli impianti sportivi da realizzare.

Il comma 5 prevede, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che il Ministero della difesa individui beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero da destinare, anche per il tramite di Difesa Servizi S.p.A., alla realizzazione e valorizzazione di opere di protezione ambientale, opere di edilizia residenziale pubblica destinate al personale e impianti sportivi, utilizzando, anche parzialmente, le risorse del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, ricorrendone le condizioni. Al contempo, anche al fine di coordinare gli interventi previsti dal presente comma con quelli contemplati con i commi da 1 a 4, si prevede che il Ministero della difesa comunichi le iniziative assunte e le attività svolta all’Agenzia del demanio.

ART. 16        

(Contributo dell’Agenzia del demanio alla resilienza energetica nazionale)

La disposizione si inserisce nell’ambito di analoghe iniziative sino ad oggi adottate sul patrimonio immobiliare pubblico finalizzate a favorire il perseguimento della resilienza energetica nazionale, della crescita sostenibile del Paese e della decarbonizzazione del sistema energetico. Tale norma, valorizzando il ruolo già attributo all’Agenzia nell’ambito del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili delle Pubbliche Amministrazioni, costituirebbe un importante passo avanti nella direzione di uno scenario energetico basato sullo sviluppo di energia e reti intelligenti, mediante specifici progetti, una adeguata programmazione delle iniziative e, nel contempo, l’opportuno sfruttamento di beni immobili di proprietà dello Stato di constatata scarsa appetibilità per il mercato, in ragione dell’ubicazione, dello stato manutentivo o della destinazione urbanistica dei medesimi, che potrebbero invece costituire un interessante plafond per iniziative che prevedano l’apporto di investimenti privati nel settore dell’energia, ovvero per progetti mirati da realizzarsi mediante gestione diretta degli interventi da parte dell’Agenzia.

L’articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021 attiene alla necessaria connessione delle utenze di consumo alla stessa cabina primaria, potendo così costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali con altre Pubbliche Amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW ed anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c), dell'articolo 31 del precitato decreto legislativo. Per i suddetti dicasteri, quindi, oltre a consentire un ampliamento dell’area geografica di riferimento per l’operatività della comunità energetica è stato, quindi, consentito di derogare espressamente al perimetro soggettivo e oggettivo di riferimento della comunità energetica, riferito dalla precitata lett. b) a persone fisiche, PMI, Enti territoriali, Amministrazioni comunali, enti di ricerca, enti religiosi, Amministrazioni locali situate nei comuni in cui sono dislocati gli impianti.

Pertanto, posta la riconosciuta possibilità per i soggetti di cui all’articolo 31, lettera b), del decreto legislativo n. 199 del 2021 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), di associarsi per partecipare alla generazione, distribuzione e fornitura di energia, nonché di potere sfruttare il singolo impianto per fornire energia a più utenze, seppur entro determinati limiti di estensione e dell’area sottesa alla cabina primaria, la presente disposizione, al comma 1 - in analogia a quanto previsto per il Ministero della difesa e il Ministero dell’interno – riconosce all’Agenzia del demanio la possibilità, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, di contribuire direttamente alla resilienza energetica, favorendo, promuovendo ovvero attuando direttamente l’utilizzo dei beni immobili di proprietà dello Stato non oggetto di piani di valorizzazione o dimissione ovvero per gli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato (in accordo con le Amministrazioni usuarie), diversi da quelli previsti dall’articolo 20 del decreto – legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Per la copertura dei relativi oneri, possono essere utilizzate le risorse finanziarie relative ai piani di investimento gestiti dalla stessa Agenzia, ovvero forme di cofinanziamento con risorse nella disponibilità di altre Pubbliche Amministrazioni, nonché le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2, previo accordo fra la medesima Agenzia e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del predetto PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione.

Il medesimo comma 1 prevede, altresì, che l’Agenzia del demanio previa verifica della disponibilità pluriennale delle risorse finanziarie da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, possa anche avviare iniziative di partenariato pubblico–privato per l’affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili da realizzare su predetti beni immobili di proprietà dello Stato, assicurando una gestione unitaria dell’impianto realizzato, garantendone la salvaguardia ed il mantenimento del livello di efficienza.

I due diversi strumenti operativi proposti dovranno quindi essere contemperati in base ad una congrua programmazione delle iniziative, individuazione delle Pubbliche Amministrazioni aderenti, ricognizione del plafond di riferimento, nonché alla stessa risposta del mercato.

Al comma 2 si prevede, alla stregua di quanto già riconosciuto per il Ministero della difesa e per il Ministero dell’interno, che le aree individuate di cui al comma 1, siano di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e siano assoggettate alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021, che proprio in ragione della riconosciuta idoneità delle aree prevede un iter autorizzativo semplificato.

Infine, con l’obiettivo di promuovere forme di razionalizzazione tra gli interventi su immobili di proprietà dello Stato rientranti nei Piani di finanziamenti per la prevenzione del rischio sismico, per l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento gestiti dall’Agenzia del demanio, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei relativi costi, il comma 3 prevede che l’Agenzia curi, previo atto di intesa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la progettazione e l'esecuzione degli interventi per l’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile di competenza di Pubbliche Amministrazioni centrali che forniscono il proprio contributo alla resilienza energetica nazionale ai sensi della normativa vigente.

Ciò anche tenuto conto delle diverse iniziative che l’Agenzia del demanio sta conducendo sugli immobili in uso ad Amministrazioni statali, nonché dei finanziamenti previsti nell’ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni (cd. Manutentore unico), al fine di garantire un adeguato coordinamento con le altre iniziative d’investimento gestite dalla stessa Agenzia nelle attività volte alla realizzazione di interventi “integrativi” di efficientamento energetico orientati alla riduzione dei consumi attraverso l’adozione di soluzioni innovative in grado di limitare gli impatti economici e ambientali sul medesimo immobile. Tale raccordo con altre iniziative d’investimento gestite dall’Agenzia del demanio (es. interventi di prevenzione del rischio sismico, efficientamento energetico e razionalizzazione programmate sul medesimo immobile) è, infatti, volto a favorire una gestione integrata degli stessi, nonché conseguenti economie di scala e relativo contenimento dei costi. Peraltro il suddetto coordinamento s’inquadrerebbe anche nell’ambito delle iniziative volte alla rilevazione dei consumi e dei risparmi energetici di cui alle previsioni del decreto legislativo 10 giugno 2020 n. 48, di attuazione della direttiva 2018/844/UE che ha previsto, tra l’altro, l’introduzione del Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici istituito presso l’ENEA, nonché nell’ambito della rilevazione dei costi per l’uso degli edifici di proprietà dello Stato e di terzi dalle stesse utilizzate, che sono comunicati dalle Amministrazioni sull’applicativo IPER dell’Agenzia del demanio, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 1, comma 387, della legge n. 147 del 2013. La disposizione è, quindi, orientata anche a ridurre i costi derivanti dall’indizione di procedure di gara separate per l’individuazione di distinti operatori economici nonché evitare l’eventuale sovrapposizione dei cantieri, con conseguente necessità di gestirne le relative interferenze. Resta inteso che, tale fattispecie non intende in alcun modo sostituire l’Agenzia nel ruolo assunto dai Ministeri all’uopo individuati nella costituzione della comunità energetica, la quale resta prerogativa dei soggetti a tal fine individuati, quanto piuttosto semplificare, laddove esistano interventi tra loro integrabili, la realizzazione degli stessi in capo ad un unico soggetto, per ovviare a criticità esecutive, di coordinamento tra i diversi interventi e l’innegabile duplicazione dei cantieri.

Al riguardo, si consideri che l’Agenzia ha avviato a partire dal 2018 una serie di iniziative afferenti il patrimonio immobiliare dello Stato in uso alle Pubbliche Amministrazioni, volte all’attuazione del Piano di prevenzione del rischio sismico, finanziato mediante l’impiego delle risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017 e di quelle di cui all’articolo 1, comma 95, della legge di bilancio 2019, che stanno progressivamente giungendo alla raccolta degli esiti derivanti dalle indagini di vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievi e piani di fattibilità tecnico-economica appaltati e, a valle delle quali, occorrerà effettuare scelte di investimento il più possibile congiunte integrando gli interventi di prevenzione del rischio sismico con quelli riferiti all’efficientamento energetico, nell’ottica di razionalizzare ed ottimizzare l’intero processo edilizio, rendendo gli immobili delle Pubbliche Amministrazioni più performanti. Ebbene nell’ambito delle precitate iniziative sono stati inseriti anche beni in uso al Ministero dell’Interno che, proprio in attuazione di quanto previsto con il decreto-legge n. 144 del 2022, sarà chiamato a contribuire alla resilienza energetica del Paese, installando impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presso le proprie sedi, anche nell’ottica di poter costituire a livello nazionale comunità energetiche con altre PA ed enti locali.

Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al presente articolo, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, qualora siano soggetti attuatori, ovvero beneficiari di finanziamenti, nell’ambito delle misure di cui ai predetti Piani, possono avvalersi per le finalità di cui al presente articolo, previa convenzione e senza oneri diretti per i richiedenti, dei servizi di progettazione della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all’articolo 1, commi da 162 a 170 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente.

 

 ART. 17

(Disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza)

Al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, degli obiettivi previsti dal PNRR, vista l'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara, la disposizione prevede, al comma 1, che gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro di cui all'art. 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza entro il 30 giugno 2023, siano prorogati con i medesimi soggetti aggiudicatari fino all’aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023. Fermo il limite temporale di cui al primo periodo, la proroga non può eccedere, anche tenuto conto delle eventuali precedenti proroghe, il 50 per cento del valore iniziale della convenzione o dell’accordo quadro.

L’art. 3, comma 1, lettere cccc) e dddd) del codice dei contratti pubblici prevede:

“cccc) «strumenti di acquisto», strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:

  1. le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
  2. gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
  3. il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;

dddd) «strumenti di negoziazione», strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:

  1. gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
  2. il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;
  3. il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;
  4. i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice”.

Il comma 2 estende il novero dei soggetti ai quali i comuni non capoluoghi di provincia, incaricati dell’attuazione degli interventi, possono ricorrere per la selezione degli operatori economici affidatari degli stessi.

I commi 3, 4 e 5 sono relativa al conseguimento degli obiettivi di cui alla Missione 6 – Salute, componente 2 (M6C2).

In particolare, detta missione contempla l’investimento 1.1 relativo all’Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, che, a sua volta, comprende il subinvestimento 1.1.1, avente ad oggetto l’ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – digitalizzazione, con la precipua finalità di migliorare l'efficienza dei livelli assistenziali e adeguare strutture e modelli organizzativi ai migliori standard di sicurezza internazionali, attraverso l'adozione di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate e il potenziamento del patrimonio digitale delle strutture sanitarie pubbliche. Il fabbisogno per ammodernamento strutturale, tecnologico e organizzativo dei servizi sanitari è identificato dalle Regioni.

La milestone M6C2-7 (Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero), prevede le seguenti fasi: pubblicazione delle procedure di gara nell'ambito degli accordi quadro Consip e conclusione di contratti per la fornitura di servizi per la digitalizzazione degli ospedali (sede di DEA di I e II livello).

I contratti devono comprendere l'acquisto di: a) centri di elaborazione di dati comprese ITC e lavori ausiliari, necessari per realizzare l'informatizzazione dell'intera struttura ospedaliera; b) acquisizione di tecnologie informatiche hardware e/o software, tecnologie elettromedicali, tecnologie supplementari e lavori ausiliari, necessari per realizzare l'informatizzazione dei reparti ospedalieri.

L'analisi dell'attuale livello di digitalizzazione, preliminare all'attuazione dell'intervento, deve consentire di perfezionare tale valutazione in funzione delle reali esigenze di ciascuna Regione/struttura.

Il decreto del Ministro della salute adottato il 20 gennaio 2022 ha effettuato la ripartizione delle risorse del PNRR e del PNC alle Regioni e alle Province autonome (soggetti attuatori) per i progetti a regia del Ministero della salute e ha definito i target di competenza dei soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi. Il decreto ha previsto la sottoscrizione del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) con il Ministero della salute entro il 31 maggio 2022 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2022, ovvero la scadenza del traguardo relativo all’approvazione di tutti i CIS con le Regioni e Province autonome.

Il 21 giugno 2022 è stato emesso dal Ministero della Salute il Decreto di approvazione dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) e i relativi Piani operativi.

Orbene, il comma 3 prevede che gli importi e i quantitativi massimi complessivi delle convenzioni quadro e degli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e funzionali alla realizzazione delle condizionalità previste dalla milestone M6C2-7 del PNRR, efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, anche laddove sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo. Tale incremento è autorizzato purché si tratti di convenzioni o accordi quadro, diversi da quelli di cui sia stato autorizzato l’incremento da precedenti disposizioni di legge. In relazione a tale incremento, l’aggiudicatario può esercitare il diritto di recesso entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 4 dispone che gli incrementi degli importi e dei quantitativi massimi di cui al comma 3 sono messi a disposizione esclusivamente delle sole amministrazioni attuatrici del sub investimento “M6C2 -1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione”, nel limite del misura massima del finanziamento riconosciuto per l’investimento come da decreto del Ministero della salute del 21 giugno 2022 di approvazione dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) e dei relativi Piani operativi regionali.

Infine, il comma 5 prevede, allo scopo di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in relazione agli investimenti per la digitalizzazione previsti dalla Missione 6 “Salute”, che gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. aventi ad oggetto servizi applicativi e di supporto in ambito “Sanità digitale – sistemi informativi clinico-assistenziali”, sono resi disponibili, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2023, esclusivamente in favore delle amministrazioni attuatrici dei relativi interventi. Ciò sarà possibile nella misura massima dei finanziamenti previa autorizzazione del Ministero della Salute. Per le tali finalità, le amministrazioni attuatrici degli interventi, in caso di raggiungimento dell'importo o del quantitativo massimo del lotto territoriale di riferimento, possono ricorrere ad altro lotto territoriale, previa autorizzazione del Ministero della salute.

 ART. 18        

(Misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, nonché di digitalizzazione dei procedimenti)

La disposizione mira a semplificare gli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici.

Al comma 1, essa interviene sull’art. 53 del decreto-legge n. 77/2021 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure). Nello specifico vi si aggiunge il comma 3-bis con il quale si stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 14-bis, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, relative al rilascio da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale-AgID di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti sugli schemi di contratti e accordi quadro da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica, non si applichino in relazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 dell’art. 53 ritenute strategiche per assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi di trasformazione digitale previsti dal PNRR ed effettuate nei confronti di società a controllo pubblico.

Il comma 1 del citato art. 53 prevede che “fermo restando, per l'acquisto dei beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dal presente decreto, le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui all'articolo 48, comma 3, in presenza dei presupposti ivi previsti, in relazione agli affidamenti di importo superiore alle predette soglie, aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste per la realizzazione dei progetti del PNRR, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento”.

La disposizione ha contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 2 viene sostituito il comma 3 dell’articolo 50-ter del Codice dell’amministrazione digitale, di cui decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, prevedendosi che nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non sono conservati, né comunque trattati, oltre quanto strettamente necessario per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo 50 - ter, i dati, che possono essere resi disponibili, attinenti a ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, difesa civile e soccorso pubblico, indagini preliminari, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria. Al contempo, si precisa che non possono comunque essere conferiti, conservati, né trattati i dati coperti da segreto o riservati nell’ambito delle predette materie.

Viene, inoltre, modificato il comma 4 del citato articolo 50-ter, prevedendo che la strategia nazionale dati identifichi i dati aggregati e anonimizzati che, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono messi a disposizione in apposita infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), finalizzata al supporto di politiche pubbliche basate sui dati, separata dall’infrastruttura tecnologica dedicata all’interoperabilità dei sistemi informativi.

Il comma 3 introduce disposizioni volte a favorire il celere sviluppo delle infrastrutture digitali e consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale, per la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga. In particolare, si prevede che l’operatore, una volta ottenuta l’autorizzazione per i fini e nelle forme di cui all’articolo 49, commi 6 e 7, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), debba inoltrare agli enti proprietari delle strade, di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, apposita richiesta per l’adozione dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale che dovranno essere resi entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della domanda. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni la disposizione prevede che l’operatore, dandone preventiva comunicazione ai soggetti di cui al comma 3 almeno cinque giorni prima, possa dare avvio ai lavori nel rispetto delle prescrizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche e secondo le specifiche tecniche che verranno dettagliate nella comunicazione di avvio. La norma fa in ogni caso salva la possibilità per gli organi competenti di comunicare, prima dell’avvio dei lavori e comunque nel termine di cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio, eventuali ulteriori prescrizioni nell’ambito del rispetto delle norme relative alla circolazione stradale e/o eventuali motivi ostativi che impongano il differimento dei lavori per un periodo comunque non superiore ad ulteriori cinque giorni.

Il comma 4 aggiunge il comma 5-quater all’articolo 40, relativo alle semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, relativo alle semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari. La disposizione, al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al Regolamento (UE) 2021/240 e al Regolamento (UE) 2021/241, prevede che, per gli interventi relativi alla posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga, siano prorogati di ventiquattro mesi i termini relativi a tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori rilasciati o formatisi alla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato già una proroga nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate e prorogate ai sensi del citato articolo 10-septies, recante misure a sostegno dell'edilizia privata, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina).

Il comma 5 introduce una serie di semplificazioni al citato decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, necessarie per superare una serie di criticità applicative emerse nel corso della sua pluriennale applicazione. In particolare, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) introducono una precisazione relativa all’ambito di applicazione degli articoli 43 e 44 del Codice, al fine di armonizzare l’ordinamento relativo all’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica. Il mancato riconoscimento dell’applicazione del Codice delle comunicazioni elettroniche per infrastrutture quali pali, torri e tralicci, funzionali a una rete di comunicazione mobile, comporterebbe il venire meno sia delle semplificazioni che delle tempistiche ridotte contenute nel Codice per la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni. In tal senso, pali, torri e tralicci devono essere autorizzati dagli Enti locali di per sé, indipendentemente dalla contemporanea installazione sugli stessi delle antenne e degli altri apparati trasmittenti. In proposito il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere espresso del 17 agosto 2021, in linea con consolidata giurisprudenza, ha ritenuto illegittimo subordinare la realizzazione degli impianti di telecomunicazioni alla disciplina edilizia e urbanistica o in generale ad adempimenti normativi diversi dal Codice delle comunicazioni elettroniche.

L’intervento normativo, inoltre, prevede la digitalizzazione di tutte le comunicazioni procedimentali. Infine, la disposizione chiarisce l’ambito applicativo dello strumento della conferenza dei servizi, confermato in ambito telecomunicazioni dalle misure di semplificazione che hanno interessato il settore, prima con il decreto-legge 31 maggio 2021, n.77 e poi con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207. Al fine di promuovere un utilizzo uniforme di tale istituto da parte degli enti locali e di tutte le amministrazioni coinvolte, si propone di confermare l’inclusione di tutti i soggetti che devono esprimersi per l'installazione dell'infrastruttura di telecomunicazioni subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazioni o assensi. La misura, dunque, consente di apportare certezza all’interno del procedimento autorizzatorio, evitando un allungamento dei tempi per gli oneri burocratici e contribuendo concretamente a velocizzare la realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica e alla digitalizzazione del Paese. Le disposizioni di cui alla lettera c) sono finalizzate a velocizzare i flussi informativi delle domande relative alle infrastrutture di comunicazione elettronica e favorire la digitalizzazione dei processi interni alla Pubblica Amministrazione nonché di semplificare la circolazione della documentazione e delle domande tra enti pubblici e tra soggetti privati e Pubblica Amministrazione grazie all’uso di strumenti e servizi digitali, favorendo altresì la conservazione della documentazione in formato digitale. La disposizione di cui alla lettera d) interviene sull’articolo 46, relativo alle variazioni non sostanziali degli impianti, modificando il comma 1, consentendo all’interessato, nel caso di modifica non sostanziale degli impianti, di trasmettere all'Ente locale, in formato digitale e mediante posta elettronica certificata, la comunicazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44.

Alla lettera e) si interviene sul comma 1 dell’articolo 54 (Divieto di imporre altri oneri) e si aggiungono dopo le parole di aree e beni pubblici o demaniali le parole gli enti pubblici non economici nonché ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici. Tale comma 1 dell’art. 54 prevede che “le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche, oneri o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178. Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art. 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come integrato dall'art. 8 bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12”.

Il comma 6 stabilisce che gli interventi di cui all’articolo 44 del Codice delle comunicazioni elettroniche, relativi agli impianti delle opere prive o di minore rilevanza di cui agli articoli 94 e 94- bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interventi di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 e 49 del medesimo, non devono essere soggetti all’autorizzazione preventiva di cui all’articolo 94 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Qualora gli interventi di cui sopra prevedano l’esecuzione di lavori strutturali, e siano effettuati nelle località sismiche indicate nei decreti di cui all’articolo 83, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, occorre procedere al preventivo deposito presso il dipartimento del Genio Civile competente per territorio, a fini esclusivamente informativi, del progetto strutturale corredato da apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. Al termine dei lavori, deve essere inviata al predetto dipartimento del Genio Civile la comunicazione di fine lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato.

Il comma 7 prevede che, per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici, non sia necessaria l’autorizzazione di cui all’articolo 12, comma 2, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e, nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49 del Codice e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione, non si applichi il vincolo paesaggistico di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il comma 8 interviene sull’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, prevedendo che i Comuni possano adottare un regolamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che dettano disposizioni in materia di accesso al suolo e relative a reti ed impianti.

Il comma 9 sostituisce all’articolo 40, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, il secondo periodo prevedendo che per gli interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con la metodologia della micro trincea e per quelli effettuati con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, nonché per la realizzazione dei pozzetti accessori alle citate infrastrutture non vadano richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non si applichino le previsioni di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 e all’articolo 25, commi da 8 a 12, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50.

Infine, il comma 10 sostituisce all’articolo 12, che detta disposizioni di coordinamento, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 (Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità), le parole l'articolo 93, comma 2, con le parole l’articolo 54, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche.

L’articolo 93, comma 2, prevede che “Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993,507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.”.

L’articolo 54, comma 1, prevede invece che “Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche, oneri o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n.178. Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art. 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come integrato dall'art. 8 bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12.”.

Infine, il comma 11 modifica il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 prevedendo esplicitamente, anche al fine di fugare qualsiasi dubbio di tipo interpretativo o applicativo, che:

  • la relazione periodica prevista dall’articolo 30, comma 1, debba rilevare l’andamento dal punto di vista economico dell’efficienza e della qualità del servizio, nonché la misura del ricorso ai provvedimenti di affidamento dei servizi rilevanza economica adottati secondo le modalità di cui all’articolo 17, comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo (lettera a);
  • l’obbligo di pubblicazione sul sito dell’ente affidante e di contestuale trasmissione all’ANAC dei provvedimenti di affidamento previsto dall’articolo 31, comma 2, riguarda anche i provvedimenti di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica adottati secondo le modalità di cui all’articolo 17, comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo (lettera b).

 

 ART. 19       

(Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di verifica di impatto ambientale)

L’articolo contiene disposizioni sul funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di verifica di impatto ambientale, nell’ottica di razionalizzare ed efficientare l’azione amministrativa.

Il comma 1 prevede che i procedimenti di cui ai Titoli III e III-bis della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) sono, a richiesta del proponente, coordinati attraverso la costituzione di un apposito gruppo istruttore a composizione mista, formato da quattro componenti della Commissione di cui all’articolo 8, comma 2 o della Commissione di cui all’articolo 8, comma 2-bis e da quattro componenti della Commissione di cui all’articolo 8-bis, designati dai rispettivi Presidenti.

Inoltre, si prevede che l’istanza di avvio dei procedimenti integrati VIA-AIA, come sopra descritti, è unica e soddisfa i requisiti di procedibilità e sostanziali propri di ciascun procedimento, compresi quelli previsti agli articoli 23 e 29-ter del citato decreto legislativo n. 152/2006.

Il comma 2 modifica il ripetuto decreto legislativo n. 152/2006 all’articolo 8, comma 2-bis, sedicesimo periodo, dove si sostituisce la data del 31 dicembre 2023 il 31 dicembre 2024;

  1. all’articolo 23, comma 1, la lettera g-ter) è soppressa;
  2. all’articolo 25, dopo il comma 2-quinquies, inserisce il comma 2-sexies, ai sensi del quale l’adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) o all’esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

Il comma 3 reca modifiche all’articolo 34 del decreto-legge n. 152 del 2021.

In particolare, la lettera a), al numero 1), proroga di due anni il periodo temporale di assegnazione al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica del contingente di 152 esperti per l'attuazione degli interventi di transizione ecologica del PNRR.

Tale proroga si rende necessaria al fine di consentire che il supporto del predetto contingente – all’attualità previsto fino al 2023 – prosegua lungo l’arco temporale del PNRR, tenuto conto delle varie scadenze differenziate a seconda delle riforme e degli investimenti previsti nelle diverse Componenti del Piano.

Il numero 2) della medesima lettera a), in coerenza con le modifiche di cui al numero 1), contiene l’adeguamento dell’autorizzazione di spesa contenuta nel comma 1 del citato articolo 21, prevedendo una spesa aggiuntiva di euro 7.600.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (con una stima di compenso onnicomprensivo medio di euro 50.000 annui per ciascun esperto).

Alla luce di tale estensione, il numero 3) dispone che i contratti degli esperti selezionati ai sensi del medesimo comma 1 possono essere conseguentemente prorogati fino al 31 dicembre 2025.

La lettera b) modifica la competenza del soggetto legittimato a conferire gli incarichi di esperto, prevedendo che detti incarichi vengano conferiti con decreto del Capo dipartimento competente e non con decreto del Ministro come precedentemente previsto.

La lettera c) autorizza fino al 31 dicembre 2025 la spesa annua di euro 1.400.000 (già prevista per gli anni 2022 e 2023) per le esigenze di funzionamento connesse all’attività del contingente di personale di cui al comma 1 del citato articolo 34 (spese per l’affitto locali, gli interventi di sanificazione, la cancelleria, l’acquisto e la manutenzione di attrezzature informatiche, il potenziamento della rete informatica).

Per la valorizzazione di detta spesa di funzionamento è stata presa la stima fatta per gli anni 2022 e 2023 (circa 9.000 euro annuo per unità di personale), già prudenziale rispetto a precedenti stanziamenti fatti per le medesime finalità dal Ministero (es: ai sensi della legge n. 178 del 2020 “Bilancio 2021”, sullo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - ora Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica), prevedendo peraltro che l’importo indicato nella norma costituisce un limite massimo di spesa.

Il comma 4 reca la copertura finanziaria degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del comma 3.

  

ART. 20        

(Disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR)

La disposizione, con la sostituzione del comma 2 dell’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021,77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, stabilisce che sia la Soprintendenza speciale a svolgere le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi previsti dal PNRR, in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. Tale potere era già previsto dal comma 2 che si intende sostituire, ma solo in caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR. Resta invariata la previsione secondo cui la Soprintendenza speciale opera anche avvalendosi, limitatamente all'attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.

Tenuto conto di quanto sopra, la norma prevede una serie di misure volte a garantire l’effettiva realizzazione delle attività citate.

In tal senso: agli esperti della segreteria tecnica costituita presso la Soprintendenza speciale viene incrementato a 80.000 euro lordi annui l’importo massimo riconoscibile per singolo incarico. Agli esperti è riconosciuto tale compenso esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo parere finale.

Agli esperti, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché al personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si applica quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,165, e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti.

Agli esperti, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche nonché se personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si applica quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi e per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti.

Gli incarichi in esame sono rinnovabili per un periodo non superiore a trentasei mesi e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2025. Inoltre, la norma specifica che le misure di cui sopra si applicano agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, mentre la previsione secondo cui la Soprintendenza speciale opera anche avvalendosi, limitatamente all'attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio si applica limitatamente all’attività svolta a far data dalla data di entrata in vigore del presente decreto - legge.

La disposizione, infine, per le finalità indicate stabilisce che il limite di spesa annuo previsto per la segreteria tecnica presso la Soprintendenza speciale è incrementato di ulteriori 900.000 euro per l’anno 2023 e quello previsto per l’integrazione di ulteriori esperti presso la medesima segreteria è incrementato di ulteriori 900.000 euro per l’anno 2023 e di ulteriori 3.300.000 euro per l’anno 2024. Per le medesime finalità, è autorizzata l’ulteriore spesa di euro 4.800.000 per l’anno 2025 per il conferimento degli esperti di comprovata qualificazione professionale a supporto della segretaria tecnica.

 

ART. 21       

(Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità)

L’articolo contiene disposizioni relative all’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. In particolare, l’intervento normativo si ricollega alla disposizione di cui all’articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con la quale sono stati attribuiti formalmente all’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità specifici compiti di “monitoraggio delle riforme in attuazione del PNRR”.

Per assicurare il puntuale assolvimento di tali compiti, in attuazione della disposizione sopra citata, la norma prevede il riconoscimento di un’indennità in favore dei cinque esperti che integrano la composizione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, nel limite di spesa complessivo di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Alla copertura del relativo onere si provvede a valere sullo stanziamento destinato al funzionamento dell’Osservatorio medesimo, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2019, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.97.

 

ART. 22       

(Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché in materia di antincendio)

L’articolo contiene disposizioni in materia di semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché in materia di antincendio.

Nell’ambito dei progetti inseriti nel PNRR, è stato approvato quello del “Rinnovamento parco automezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con l’introduzione di 3800 veicoli elettrici e veicoli alimentati a gas biometano per i servizi istituzionali, utilizzati nei centri urbani e nelle sedi aeroportuali, con le relative stazioni di ricarica”.

Tale progetto fa riferimento alla “rivoluzione verde e transizione ecologica” mediante la de- carbonizzazione per una mobilità ecosostenibile nel trasposto terrestre, per un importo complessivo di 424 milioni di euro necessari per l’acquisizione di 3500 veicoli operativi leggeri per i centri urbani, 100 mezzi operativi pesanti per le città metropolitane e 200 mezzi operativi speciali per le sedi aeroportuali aeroporti. Sono, inoltre, previste 800 stazioni di ricarica dislocate presso le sedi di servizio che dovranno essere collegate con impianti fotovoltaici, il cui finanziamento è stato inserito nelle leggi dei fondi pluriennali e quindi da coordinare con le iniziative previste dal PNRR.

A tal fine dovranno essere realizzati nuovi impianti o modificati quelli esistenti. In ogni caso sarà essenziale una efficace e tempestiva attività manutentiva di tali impianti per assicurare continuità nell’erogazione dell’energia. L’investimento comporterà una riduzione annuale delle emissioni di CO2 pari a 10.000 tonnellate.

La disposizione è volta a consentire l’esecuzione delle opere di manutenzione sulle sedi demaniali in uso al Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile ed a favorire la semplificazione e la velocizzazione delle procedure relative alla realizzazione degli interventi sui citati impianti fotovoltaici e sulle relative stazioni di ricarica. In tal modo si vuole assicurare non solo il rispetto degli specifici adempimenti connessi ai tempi di realizzazione del richiamato progetto inserito nel PNRR, ma anche garantire, più in generale, maggiore efficacia ed efficienza alle attività di soccorso pubblico urgente svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, evitando il blocco dei mezzi per problemi alla funzionalità degli impianti fotovoltaici e di ricarica.

Nello specifico, la disposizione mira a consentire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in un’ottica di collaborazione sinergica con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche e con l’Agenzia del Demanio, attualmente unici soggetti qualificati all’esecuzione degli interventi in questione, prevedendo, attraverso apposite convenzioni, l’individuazione di procedure che permettano una gestione più snella ed efficiente delle risorse specificatamente destinate allo scopo. Il coinvolgimento diretto del Corpo nazionale nella gestione degli interventi in argomento garantirebbe una maggiore speditezza della realizzazione delle opere e poggia sulla consapevolezza delle competenze tecniche ed ingegneristiche del Corpo stesso che, unitamente alla capacità degli uffici tecnici di valutare gli interventi da effettuare, lo rendono pienamente capace di garantire l’efficace raggiungimento dell’obiettivo, sia per la progettazione che per la realizzazione dei lavori. In particolare, per quanto concerne gli interventi di efficientamento energetico i vigili del fuoco già dispongono di team costituiti da personale interno altamente qualificato in materia di Energy Management.

Va sottolineato, inoltre, che gli interventi da eseguire, sempre in accordo con l’Agenzia del Demanio e i Provveditorati interregionali, potranno essere da questi individuati e distribuiti sul territorio secondo un ordine di priorità più aderente alle effettive necessità delle sedi del Corpo nazionale interessate alla realizzazione del progetto approvato dal PNRR.

In tal modo si semplificano le procedure del “manutentore unico” introdotto dall’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), e l’analogo procedimento previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), che attribuiscono all'Agenzia del Demanio e agli Uffici del Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il processo decisionale degli interventi manutentivi sugli immobili in uso alle amministrazioni dello Stato e gli interventi per la riqualificazione energetica degli stessi. Attraverso lo strumento convenzionale viene assicurato il coinvolgimento di tutte le amministrazioni interessate al fine di procedere in sinergia agli interventi necessari, per la realizzazione dei quali, con le normali procedure, potrebbero occorrere anche diversi anni. Ciò nell’ottica di favorire la realizzazione prima e l’efficace funzionamento poi del citato progetto PNRR affidato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Al fine di assicurare la tempestività degli interventi di manutenzione sugli immobili dotati di impianti fotovoltaici e sugli impianti fotovoltaici destinati ad alimentare le stazioni di ricarica dei veicoli a trazione elettrica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comma 1 si prevede che la realizzazione dei predetti interventi sia attribuita al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno, che vi provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In ogni caso, viene fatta salva la possibilità di avvalersi dei Provveditori interregionali per le opere pubbliche. In relazione agli interventi di cui sopra, nonché ad altri interventi finanziari, in tutto o in parte con le risorse del PNRR, afferenti alle attività e alle funzioni di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, qualora necessario e previa comunicazione ai Provveditori interregionali per le opere pubbliche, i direttori regionali del medesimo Corpo possono convocare le conferenze di servizi di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale).

Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma di attuazione del PNRR, per gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del predetto Piano, che richiedono l’attivazione delle procedure previste dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1°agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi), a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), per le attività in categoria B e C dell’allegato I allo stesso decreto, al comma 2 si prevede che l’esame dei progetti sia svolto con priorità dai Comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco competenti per territorio.

Per quanto concerne i commi da 3 a 7 si prevede l’incremento di complessive 112 unità nei ruoli dei direttivi e degli ispettori, anche mediante lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi anche interni già espletati o da concludersi nel corso del 2023, al fine di assicurare una adeguata dotazione organica delle figure professionali deputate all’assolvimento degli accresciuti compiti istituzionali attributi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco legati alla necessità di garantire il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR e il pieno utilizzo dei relativi fondi, con il tempestivo esame dei progetti PNRR ai fini antincendio.

La scelta di assumere a tempo indeterminato il predetto personale è motivata dall'opportunità di non disperdere, successivamente al 2026, le competenze e le conoscenze professionali acquisite nel tempo dal predetto personale e che si reputano preziose non solo per le missioni di primaria importanza attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ma anche per dare ulteriore sviluppo all'importante opera di supporto e collaborazione che il medesimo Corpo svolge sull'intero territorio nazionale affiancando, ad esempio, le Prefetture e le amministrazioni locali nella redazione dei piani di emergenza di protezione civile. Anche in questo caso si ritiene che il rafforzamento delle strutture dei vigili del fuoco possa essere considerato più che in termini di costo piuttosto un investimento a vantaggio della sicurezza, intesa nella sua accezione di "safety", per il Paese.

Presso le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ogni anno sono presentate circa 120.000 istanze, che comportano da parte dei funzionari tecnici attività di esame dei progetti ai fini della sicurezza antincendio, controlli documentali e visite sopralluogo nell’ambito della vigilanza ispettiva. Poiché si stima che il PNRR genererà alcune migliaia di ulteriori domande di esame dei progetti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, si rende necessario potenziare la struttura tecnica e tecnico-amministrativa del Corpo per far fronte, con tempestività ed efficienza, al maggiore carico di lavoro evitando, nel contempo, rallentamenti nella trattazione dei procedimenti ordinari. In particolare, quindi, il provvedimento prevede l’ampliamento della dotazione organica delle strutture territoriali nonché a livello centrale per garantire l’attività di coordinamento e supporto. Tali unità sono previste in numero medio di 5 per ciascuna Direzione regionale e 18 a livello centrale, suddivise tra i profili dei direttori che svolgono funzioni operative e degli ispettori antincendio, che svolgeranno le attività di trattazione dei procedimenti tecnici di prevenzione incendi relativi ai progetti PNRR e da unità amministrative e tecnico-logistiche per il corrispondente supporto tecnico- amministrativo. Analogamente, a livello centrale le 18 unità previste, suddivise tra i profili citati, sono destinati a garantire, attraverso la costituzione di una specifica cabina di regia, il coordinamento ed il monitoraggio delle attività svolte sul territorio nazionale ed a fornire, ove necessario, indirizzi e linee guida alle strutture territoriali anche ai fini dell’uniformità di trattazione delle pratiche.

In ordine alla decorrenza delle assunzioni sopra illustrate, fissata al 1° marzo 2023, si precisa che per tutte le qualifiche previste si potrà attingere da graduatorie già vigenti ovvero dagli idonei di procedure concorsuali in atto, il cui iter è in fase conclusiva.

ART. 23        

(Equipe formative territoriali)

La disposizione intende estendere agli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 la misura già contenuta all’articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e relativa alle équipe formative territoriali, quale supporto alle azioni delle istituzioni scolastiche sulla digitalizzazione, estendendo la misura anche alle azioni e agli investimenti del PNRR, secondo quanto già previsto dall’art. 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

In particolare, per le annualità 2021-2022 e 2022-2023, attualmente in corso era stato previsto il semi esonero dall’esercizio delle attività didattiche al 50% dell’orario di servizio per un numero pari a 200 unità. In considerazione degli obiettivi del PNRR è stato ritenuto opportuno ritornare alla soluzione dell’esonero dal servizio, già sperimentata negli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021, per un numero inferiore di docenti specificamente dedicati a tali attività. A questi si aggiungono, come già previsto dal citato articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e non oggetto di modifica, n. 20 docenti in posizione di comando presso gli Uffici scolastici regionali e presso l’Amministrazione centrale per i medesimi anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025.

Pertanto, si tratta di n. 100 docenti in esonero dal servizio presso le istituzioni scolastiche e di n. 20 docenti in comando presso gli Uffici scolastici regionali e l’Amministrazione centrale.

 

ART. 24    

(Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali)

L’articolo contiene disposizioni finalizzate a supportare gli enti locali negli interventi di edilizia scolastica nell’attuazione del PNRR e nella semplificazione delle procedure contraddistinte da meccanismi complessi e farraginosi che rischiano di determinare ritardi nella realizzazione delle misure del PNRR.

In particolare, il comma 1 consente l’utilizzo delle economie di gara derivanti dai ribassi d’asta per gli interventi di edilizia scolastica già autorizzati e confluiti tra i c.d. “progetti in essere” del PNRR, di titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito, laddove ancora disponibili.

La disposizione introduce la possibilità di utilizzo dei ribassi d’asta da parte degli enti locali beneficiari per i medesimi interventi. Nello specifico, la norma si rende necessaria poiché si tratta di disposizioni autorizzative risalenti nel tempo. Per questi interventi, infatti, l’utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d’asta non è stato previsto né in norma primaria né nei relativi decreti attuativi, ivi compresi i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. La possibilità di utilizzare i ribassi d’asta non è quantificabile. Pertanto, è possibile che gli stessi, una volta maturati, restino nella disponibilità degli enti locali per i medesimi interventi e per le medesime finalità.

Il comma 2 mira a supportare i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane nella realizzazione degli interventi di edilizia scolastica. La normativa vigente, infatti, prevede misure acceleratorie per l’esecuzione di interventi di edilizia scolastica. In particolare, con l’articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica) i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane sono dotati di poteri derogatori al codice degli appalti, in analogia a quanto previsto per i commissari straordinari nominati ai sensi del decreto-legge n. 32 del 2019 (c.d. Decreto sblocca cantieri). Tuttavia, al fine di assicurare il rispetto dei tempi indicati dalle milestone europee del PNRR la disposizione potenzia l’efficacia della norma vigente, prevedendo che i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane – in analogia, anche in questo caso, alle facoltà consentite ai commissari straordinari di cui all’articolo 4 del citato decreto-legge n. 32 del 2019 – possano avvalersi di un supporto tecnico specialistico. A tal fine, viene consentito loro di avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, dagli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, nonché da società da essi controllate, anche per servizi di committenza.

Il comma 3, sempre con l’obiettivo di accelerare l’attuazione degli interventi di edilizia scolastica rientranti nel PNRR, prevede, che i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, ove diversi dai soggetti attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali applichino ai relativi procedimenti le misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica di cui all’articolo 7-ter del decreto-legge convertito con modificazioni dalla legge 8 giugno 2020, n. 41, con le modifiche apportate dal comma 2 del presente articolo, suindicate.

Nello specifico, l’art. 7-ter, comma 1, prevede che i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei princìpi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari straordinari nominati per realizzare o completare gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale (articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55). In tal senso, prevede anche delle deroghe ad alcune misure previste dal Codice dei contratti pubblici (articoli 21, 27, 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3 e articolo 60 con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara).

I contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell’art.7-ter sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.

Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.

Infine, l’art.7-ter stabilisce che i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane:

  1. vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;
  2. possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato;
  3. possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità;
  4. promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle

Il comma in esame prevede, inoltre che i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, ove diversi dai soggetti attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali possono, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, procedere all’affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 215.000 euro.

In tali casi, l'affidamento diretto può essere effettuato, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante ovvero in elenchi o albi istituiti o messi a disposizione dalla centrale di committenza, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

Sempre al fine di accelerare l’attuazione degli interventi di edilizia scolastica rientranti nel PNRR e limitatamente agli interventi di edilizia scolastica ivi richiamati, il comma 4 dispone che le deroghe al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 previste dall’articolo 7-ter del citato decreto-legge n. 22/2020, si applicano anche agli accordi quadro definiti e stipulati da parte della società Invitalia s.p.a per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori (ai sensi dell’articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), anche per l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione.

Il comma 5 Al fine di garantire il raggiungimento del target connesso alla Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza è autorizzata la spesa 4 milioni di euro per l’anno 2023 finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico. Alle risorse di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2017, n. 65.

La misura si rende indispensabile in quanto detto investimento, che ha come target la costruzione di almeno 195 istituzioni scolastiche, prevede espressamente la sostituzione edilizia degli edifici scolastici obsoleti. Per tale motivo, nel periodo strettamente necessario allo svolgimento dei lavori, è fondamentale individuare spazi o noleggiare strutture temporanee per consentire lo svolgimento delle attività didattiche, al fine di garantire, da un lato, il raggiungimento del target PNRR e, dall’altro, la continuità didattica e il diritto allo studio.

Il comma 6 interviene sull’articolo 24 del decreto – legge n. 152/2021 al fine di semplificare la procedura specifica prevista per il concorso di progettazione bandito nell’ambito dell’Investimento

1.1 “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” della Missione 2 – Componente 3 del PNRR. In particolare, la norma, al fine di rispettare le tempistiche del PNRR, consente agli enti locali di affidare ai vincitori del concorso di progettazione, laddove in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico organizzativi, i successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, qualora gli stessi enti locali non decidano, per garantire la milestone del PNRR, di ricorrere all’appalto per l’affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori, come peraltro già previsto a normativa vigente dall’art. 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, proprio per gli interventi del PNRR. Resta fermo l’affidamento in capo ai vincitori del concorso di progettazione dello sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica entro 30 giorni dall’incarico.

 

ART. 25       

(Disposizioni in materia di Scuola di Alta Formazione dell’istruzione)

La disposizione è necessaria per conseguire gli obiettivi PNRR afferenti alla riforma 2.2 “Scuola di Alta Formazione e formazione continua per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico- amministrativo” della Missione 4 - C1 – “Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università” di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito. Nello specifico, la misura in esame consente di assicurare il rispetto della tempistica prevista per l’avvio della Scuola di alta formazione esplicitando gli aspetti procedurali afferenti alla nomina del Direttore generale della Scuola, disciplinata dall’articolo 16-bis, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107) ed uniformandoli alla disciplina prevista dal Testo unico per il pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). L’articolo 1, comma 556, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), infatti, per rispondere alle richieste della Commissione europea in sede di valutazione del raggiungimento dei target e delle milestone previste nel Piano, ha precisato che l’incarico di Direttore generale della scuola debba essere conferito entro il 1° marzo 2023.

Con la disposizione in esame si specifica che l’incarico di direttore generale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 19, comma 4, del citato Dlgs. n. 165 del 2001, debba essere disposto con d.P.C.M., su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito. Inoltre, viene ampliata la platea dei possibili partecipanti alla procedura di interpello consentendo di partecipare non solo ai dirigenti di prima fascia del Ministero e a professionalità esterne all'Amministrazione con qualificata esperienza manageriale, ma anche ai dirigenti di seconda fascia del Ministero e ai dirigenti di altre amministrazioni, ai sensi dell’articolo 19, comma 5-bis, del D.lgs. n. 165 del 2001.

Inoltre, in caso di nomina di dirigenti di seconda fascia, viene assicurato il rispetto dell’articolo 23, comma 1, del medesimo D.lgs. 165 del 2001, a norma del quale i dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. L’intervento modificativo, quindi, agisce sotto un duplice profilo: da una parte, mira a prevenire l’insorgere di possibili problemi di contenzioso, uniformando le modalità di svolgimento della procedura di interpello a quelle esperite da tutte le altre amministrazioni, e, dall’altra, incentiva la partecipazione alla procedura, ampliando la platea dei destinatari.

 

ART. 26        

(Disposizioni in materia di ricercatori e del personale degli enti di ricerca)

La disposizione si rende necessaria per favorire il miglior funzionamento delle misure attuative relative alla Missione 4 Componente 2 Investimento 3.3 “Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese”, incentivando l’assunzione dei ricercatori nelle imprese.

Al comma 1 si prevede che nel periodo di attuazione del PNRR, alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dal medesimo investimento è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.750 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di unità di personale in possesso del titolo di dottore di ricerca o che è o è stato titolare di contratti di cui agli articoli 22 o 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Al comma 2 viene previsto che ciascuna impresa può far richiesta del beneficio nel limite di due posizioni attivate a tempo indeterminato per ciascuna borsa di dottorato finanziata, e comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». L’esonero in parola si applica, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, a far data dal 1° gennaio 2024 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, fermo restando il limite massimo di importo pari a 7.500 euro per ciascuna unità di personale assunta a tempo indeterminato.

Il comma 3 prevede che con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, si provvede a disciplinare le modalità di riconoscimento del beneficio contributivo di cui al comma 1 nel limite massimo di spesa di 150 milioni di euro per il periodo 2024-2026.

Il comma 4 indica la copertura finanziaria per le previsioni delle disposizioni dei commi da 1 a 3 mediante le risorse assegnate per l’Investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La disposizione di cui al comma 5 modifica il comma 6-septiesdecies dell’articolo 14 del citato decreto-legge n. 36 del 2022, ove si prevede che, per i 36 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge sopra citato, le Università riservino una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di ricercatore universitario a tempo determinato di tipo unico (c.d. ricercatore universitario in tenure track), di cui all’articolo 24 della legge n. 240 del 2010, come modificato dalla legge n. 79 del 2022, ai soggetti che sono o sono stati, nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, titolari di contratti da RTDa, nonché ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge n. 240, secondo il testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge citato.

Con la novella in discussione si intende estendere l’accesso alla quota riservata anche a coloro che stipulassero successivamente un contratto da RTDa, esercitando le funzioni conseguenti per almeno un anno.

In tale prospettiva, si intende aprire le maglie applicative della disposizione ad una platea più ampia di soggetti beneficiari, rendendo al contempo assai più appetibili le nuove posizioni da RTDa, che consentono l’utilizzo dei fondi PNRR, consentendo a chi ne sia titolare da almeno un anno, nel periodo di attuazione del piano, di accedere anche alle quote riservate di selezioni per posizioni di natura tenure-track.

Si rappresenta, altresì, che il predetto intervento normativo non va in alcun modo ad inficiare l’applicazione della previsione di cui al successivo comma 6-octiesdecies dello stesso articolo 14, che stabilisce che, nei 36 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 79 del 2022, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da RTDa, e che stipulano un contratto di ricercatore tenure-track, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a 3 anni.

Al contrario, il combinato disposto dalle due previsioni normative consentirebbe di rafforzare gli strumenti di reclutamento, da parte delle università, dei ricercatori universitari a tempo determinato in c.d. tenure track, consentendo a coloro che abbiano proficuamente svolto attività di ricerca in qualità di ricercatori di tipo a) ovvero di ex assegnisti di ricerca, nei limiti temporali sopra esposti, di progredire opportunatamente nel percorso accademico in qualità di ricercatore tenure-track attraverso il riconoscimento del periodo di servizio antecedentemente prestato.

Il comma 6 interviene a escludere dal tetto di spesa individuato per l’attivazione dei contratti di ricerca – introdotti dal medesimo decreto-legge n. 36 del 2022 in luogo dei precedenti assegni di ricerca – le posizioni a valere su fondi PNRR (nonché, in generale, le posizioni a valere su risorse rivenienti dal finanziamento su fondi di specifici progetti attribuiti sulla base di bandi competitivi). Atteso anche il maggiore costo unitario della singola posizione (un assegno di ricerca, nell’importo minimo e più ricorrente, si attesta sui 24.000€ annui, mentre un contratto di ricerca – che per altro ha durata biennale – su circa 35.000 annui), il tetto di spesa per i contratti di ricerca legato alla spesa media del triennio precedente (di cui all’art. 22, comma 6, come modificato, della legge n. 240 del 2010) deve essere rivalutato alla luce, in particolare dell’ingente immissione di risorse derivante dal PNRR.

Nel periodo di attuazione del medesimo, si richiede, quindi, di applicare detto limite di spesa alle sole risorse ordinarie delle Università, e non anche alle risorse PNRR né a quelle rivenienti da progetti di ricerca assegnati su base competitiva (come PRIN, Horizon2020, etc.).

Il comma 7 aggiunge all’articolo 18 (Chiamata dei professori), dopo il comma 4-bis¸ il comma 4-ter con il quale si prevede che ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincoli le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del procedimento. A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio. L’intervento è volto a favorire il miglior funzionamento delle misure attuative della milestone M4C2-4 Riforma 1.1, relative alla “Attuazione di misure di sostegno alla R&S per favorire l’attrattività del sistema universitario per i giovani studiosi in possesso di abilitazione scientifica nazionale per la Prima fascia che si trovino a svolgere le loro attività sia in Italia sia all’estero.

In seguito al superamento del sistema delle chiamate interne di cui all’art. 24, comma 6, della l. 240/2010, il percorso degli studiosi giovani in possesso dell’abilitazione risulta talvolta non pienamente in grado di garantire un confronto equo, nei confronti di colleghi in possesso di una anzianità di servizio molto più congrua. Ciò rende con tutta evidenza meno attrattivo il sistema poiché pone sullo stesso piano situazioni diverse quali quelle, legittime, dei professori ordinari che intendono competere per l’attribuzione di un posto in una sede diversa e quelle, legittime ma meritevoli di una particolare tutela, dei giovani che debbono poter competere con concorrenti di pari livello nello svolgimento della loro carriera. Questa esigenza, peraltro, è particolarmente sentita anche per gli studiosi in possesso di abilitazione scientifica di Prima fascia che intendano rientrare dall’estero, poiché con la misura in oggetto si troverebbero a poter competere con soggetti dotati di curricula analoghi. Ad oggi, infatti, un professore associato attivo all’estero, ancorché in possesso di abilitazione di prima fascia, potrebbe essere oggetto di chiamata diretta solo in qualità di professore associato (e sempre che sia in servizio nel ruolo da almeno 5 anni). Con il sistema proposto, invece, si creano le condizioni perché possa partecipare a procedure sì aperte, ma comunque limitati a soggetti posti a uno stesso grado di avanzamento della carriera.

La misura costituisce un ulteriore tassello del processo avviato dall’art. 26 del decreto-legge 152/2021 (di novella dell’art. 7 della stessa l. 240/2010), che ha reintrodotto nel sistema un canale di mobilità interna al sistema universitario di tipo “orizzontale”, ossia di spostamento di sede rimanendo nell’inquadramento già posseduto. Con l’intervento proposto si introdurrebbe uno strumento complementare, volto a promuovere i migliori giovani ricercatori già in possesso dell’abilitazione scientifica alle funzioni di professore di prima fascia, consentendo alle università di “puntare” su di loro, facendo un investimento di lungo periodo sul reclutamento al massimo livello della carriera universitaria.

Il comma 8 per il conseguimento degli obiettivi di cui all’investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, prevede che le università statali, possono destinare una quota delle risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata a puntuale rendicontazione, per la stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale in favore di personale docente e della ricerca.

Il comma 9 prevede la  modifica dell’articolo 12, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, specificando che i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Università o Istituto superiore devono essere scelti fra i componenti in possesso di requisiti non inferiori a quelli di cui all’articolo 19, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

ART. 27        

(Disposizioni per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero dell’università e della ricerca)

L’articolo introduce diverse misure, di contenuto ordinamentale, al fine di coordinare al meglio gli interventi di attuazione del PNRR di competenza del MUR, in relazione ai progetti di ricerca e alle attività che sono svolte da università, Enti pubblici di ricerca, istituzioni AFAM, nonché soggetti a partecipazione pubblica costituiti da questi. I soggetti a partecipazione pubblica sono composti da alcune categorie individuate per ciascuna linea di intervento PNRR, ossia:

  • 5 Centri Nazionali (M4C2 investimento 4 del PNRR);
  • 14 Partenariati Estesi (M4C2 investimento 1.3 del PNRR);
  • 11 Ecosistemi dell’Innovazione (M4C2 investimento 5 del PNRR);
  • 4 soggetti relativi a “Iniziative di ricerca per Tecnologie e percorsi Innovativi in ambito sanitario e Assistenziale” (Piano Complementare, 1 comma 2, lett. i), decreto-legge 6 maggio 2021 n. 59).

Anzitutto, al fine di assicurare il miglior coordinamento degli interventi operati da tali soggetti a partecipazione pubblica – limitatamente a quelli appositamente costituiti per lo svolgimento dei programmi di ricerca finanziati dal PNRR MUR – il comma 1 prevede l’obbligo di prevedere all’interno dei propri organi di gestione e di controllo statutari rappresentanti designati dal Ministero dell’Università e della Ricerca e, su indicazione di quest’ultimo, anche rappresentanti dei Ministeri di volta in volta competenti per le specifiche materie oggetto dei finanziamenti PNRR.

La proposta mira a rafforzare l’attività di vigilanza rispetto agli sviluppi tecnologici e alle traiettorie di ricerca finanziate dal MUR, in analogia al controllo esercitato sulle Università e sugli Enti pubblici di ricerca di cui al D.lgs 218/2016.

Alla luce di questa integrazione, al comma 2 si prevede una serie di semplificazione delle procedure di controllo e di rendicontazione dei medesimi interventi.

L’attuazione del PNRR è subordinata all’individuazione di meccanismi di semplificazione delle attività da parte dei soggetti attuatori. Tali meccanismi di semplificazione fondati sul modello di governance multilivello delineato dal DL 77/2021, implicano un’azione coordinata tra l'Unione europea, gli Stati membri e gli attori pubblici che entrano a far parte del processo di implementazione degli interventi. Da qui la necessità di precedere una chiara responsabilità in tema di controllo, in capo all’ultimo anello pubblico della “catena attuativa”: le Università e gli Enti Pubblici di Ricerca.

Al riguardo, la proposta normativa in esame si pone in continuità con il principio autonomistico delle università e degli enti pubblici di ricerca, disciplinato dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, per le università, e dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per gli enti pubblici di ricerca.

Tali soggetti, infatti, godono di ampia autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; ciascuno di essi adotta ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti. In particolare, nel rispetto ed in attuazione delle norme statutarie della normativa vigente, gli enti e le università, adottano i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, del personale e di organizzazione, in conformità ai principi di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ai principi e alle disposizioni del codice civile per quanto compatibili. Inoltre, per le procedure di acquisto, come tutte le amministrazioni pubbliche seguono le direttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”.

Da un punto di vista di finanza e di contabilità, le università adottano un regolamento di ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto rettorale. Tale regolamento disciplina i criteri, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l’efficienza nell’erogazione della spesa e il rispetto dell’equilibrio finanziario del bilancio. Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull’efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell’università, nonché dei singoli centri di spesa, e l’amministrazione del patrimonio. Analogamente, gli enti pubblici di ricerca adottano con proprio regolamento, anche ai sensi della normativa generale vigente in materia di contabilità pubblica di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sistemi di contabilità economico-patrimoniale anche per il controllo analitico della spesa per centri di costo.

In coerenza con la normativa vigente, per le attività e le spese da essi sostenute, incluse quelle di riferimento per l’attuazione dei progetti sostenuti tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le università e gli enti pubblici di ricerca osservano le procedure di controllo e rendicontazione, con sistemi interni di gestione e controllo, in grado di assicurare e dimostrare il corretto impiego delle risorse finanziarie loro assegnate e il soddisfacente raggiungimento degli obiettivi, anche in ossequio delle disposizioni generali, sia normative sia amministrative, di contabilità pubblica.

Nell’ottica di una maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, e al fine di scongiurare la duplicazione di controlli già svolti in osservanza delle disposizioni generali di contabilità pubbliche, peraltro avallate da organi di controllo terzi istituiti presso le Università e gli Enti per come previsto dalla normativa di riferimento, il Ministero dell’Università e della Ricerca intende far propri gli esiti di tali verifiche, ai fini dello svolgimento degli adempimenti conseguenti, relativi alla corretta attuazione, gestione, controllo e monitoraggio del PNRR. Resta salva la facoltà di operare specifiche verifiche, anche a campione, per come previsto dal sistema di gestione e controllo del MUR per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Attraverso la modifica normativa proposta, quindi, il flusso dei controlli darebbe centralità all’attività espletata dal Soggetto attuatore pubblico beneficiario di finanziamenti a valere sul PNRR. Questo, infatti, nel rispetto delle sue funzioni, raccoglierebbe i dati e la relativa documentazione amministrativa e contabile ed eseguirebbe i controlli sulla legalità e regolarità della spesa seguendo i punti di controllo definiti in materia dall’Unità di missione PNRR MUR. Dal suo canto il MUR procederebbe con i controlli amministrativo-documentali “desk” volti a verificare la conformità della trasmissione della domanda di rimborso sul sistema informativo, oltre alla correttezza e completezza della documentazione, carica a sistema, con evidenza dei controlli ordinari di legalità e amministrativo-contabili eseguiti dal Soggetto Attuatore in merito alle procedure e alle spese oggetto della domanda di rimborso.

Ulteriori verifiche potranno riguardare aspetti specifici quali ad esempio:

  • l’assenza del doppio finanziamento, i conflitti di interessi ed eventuali presunte condotte illecite;
  • la conformità della spesa con le norme sugli aiuti di Stato;
  • il rispetto il principio orizzontale del “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
  • il rispetto delle norme ambientali, sulle pari opportunità e la non discriminazione;
  • il principio di protezione e valorizzazione dei giovani;
  • il principio di superamento dei divari

 

Laddove ritenuto opportuno il MUR, effettuerà approfondimenti “in loco” presso i Soggetti Attuatori finalizzati al riscontro di uno o più dei seguenti principali aspetti, applicabili in considerazione delle diverse tipologie di iniziative:

  • la correttezza e la conformità alla normativa di riferimento delle procedure di selezione (gara, affidamento, avvisi, bandi, ecc.) adottate per l’attuazione dell’intervento;
  • l’effettività, la legittimità e l’ammissibilità delle spese sostenute e rendicontate;
  • la regolare applicazione delle procedure per l’adozione e rendicontazione dei costi in caso di Opzioni semplificate in materia di costi (OSC);
  • l’effettivo raggiungimento delle milestone e target;
  • il follow-up di eventuali azioni di miglioramento del sistema di controllo interno concordate con il MUR

Infine, ai commi 4 e 5 si prevede che università, enti di ricerca e soggetti partecipati da questi possano fornire, a garanzia delle risorse finanziarie ricevute per la realizzazione degli interventi ricompresi nel PNRR, anche i fondi a qualunque titolo assegnati dal Ministero vigilante in relazione al funzionamento ordinario, specificando, peraltro, che, in caso di società partecipate dai soggetti pubblici, i suddetti fondi di funzionamento ordinario costituiscono per la società compartecipata idoneo strumento a garanzia della copertura di qualsiasi erogazione ricevuta per lo svolgimento delle attività progettuali.

Nell’ambito degli interventi finanziati a valere sulle risorse previste dal PNRR, ai fini dell’erogazione di risorse a titolo di anticipazione in favore dei soggetti attuatori viene usualmente richiesta, a tutela dell’Amministrazione concedente e in linea con quanto stabilito dall’articolo 91, comma 5, lett. a), del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, un’apposita “garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria stabilita nello Stato membro o sono coperti da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro”.

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e finanziari connessi alla richiesta delle suddette fidejussioni, nel caso in cui il soggetto attuatore di progetti PNRR richiedente sia una pubblica amministrazione quale un’università o un ente pubblico di ricerca, ovvero una società partecipata dai medesimi, si propone di poter utilizzare, in coerenza con la normativa di diritto europeo vigente in materia, uno strumento analogo che possa fornire all’Amministrazione concedente le medesime garanzie dello strumento ordinario (per l’appunto, le garanzie fornite da una banca o da altre istituzioni finanziarie). Si precisa che tale proposta è limitata ai Soggetti Pubblici che intrattengono rapporti finanziari con l’Amministrazione, i quali possono fornire a garanzia della corretta realizzazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse previste dal PNRR e di ogni altro adempimento connesso, ivi comprese le erogazioni effettuata a qualunque titolo, i fondi ordinari (FFO, FOE, FIS, etc.) ricevuti dall’Amministrazione vigilante per sostenere lo sviluppo delle attività di ricerca.

In tale scenario, pertanto, laddove in caso di mancata restituzione delle somme indebitamente percepite dai Soggetti Pubblici, il Ministero concedente potrà attivare la garanzia fornita avvalendosi, attraverso compensazione, sui Fondi ordinariamente erogati in favore di tali soggetti.

ART. 28

(Disposizioni urgenti in materia di housing universitario)

L’articolo interviene in materia di housing universitario.

Il tema dell’housing universitario è stato oggetto di ripetuti interventi nell’ultimo periodo, anche in conseguenza di specifici obiettivi posti dall’attuazione del PNRR.

In relazione al V bando di cui alla legge n. 338/2000 (D.M. 1257 del 30.11.2021), originariamente erano state stanziate risorse pari a 300 milioni di euro. Tali risorse sono state successivamente “trasferite” nell’ambito della distinta procedura di cui al recente D.M. 1046 del 26.08.2022 e dunque “sottratte” al V bando. Ciò in considerazione dell’impossibilità di traguardare i target PNRR mediante l’ordinaria procedura di cui alla legge 338/2000, emersa all’esito di un articolato negoziato con la Commissione Europea e considerato altresì il mutato quadro normativo.

In particolare, ai fini del conseguimento dei target PNRR e sulla base delle interlocuzioni con la Commissione Europea, è emersa la necessità di un ulteriore aggiornamento dell’attuale quadro normativo di riferimento, con particolare riferimento alla legge 14 novembre 2000, n. 338.

E’ stato dunque introdotta con due interventi normativi (dapprima tramite l’art. 14 comma 6-vicies quater del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, 79, e successivamente, sempre su input della CE, tramite l’art. 39 del decreto-legge 9 agosto 2022 n. 115 (Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali), convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142) una nuova novella della legge 338/2000, prevedendo la possibilità di attivare ulteriori procedure per acquisire la disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard del Green Deal europeo, valevoli ai fini del conseguimento del predetto target.

In particolare, all’esito dei due richiamati interventi normativi, è stato introdotto nella legge n. 338/2000 l’art. 1, comma 4-ter, secondo cui “Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza indicate nell'ambito dei bandi adottati in applicazione della presente legge possono essere destinate anche all'acquisizione da parte dei soggetti di cui al comma 1, nonché di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea dell’11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con separato bando riservato alle finalità di cui al presente comma, da adottarsi con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sono definite le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti e sono indicati gli standard ed i parametri di cui al comma 4, al fine di adeguarli alle modalità di acquisizione della disponibilità di posti letto di cui al primo periodo. Al fine di raggiungere gli obiettivi temporali connessi al target M4C1-28 del Piano nazionale di ripresa e resilienza sul decreto di cui al secondo periodo e sul provvedimento di nomina della commissione di cui al comma 5, che può essere composta da rappresentati indicati dal solo Ministero dell’università e della ricerca, possono non essere acquisiti i pareri di cui ai commi 3, 4 e 5”.

Pertanto, il Ministero - in attuazione del nuovo art. 1, comma 4-ter della legge 338/2000 - ha prontamente adottato il Decreto Ministeriale n. 1046 del 26 agosto 2022 (come modificato dal D.M. 1089 del 15 settembre 2022), al fine di conseguire il target M4C1-28 di 7.500 posti letto per studenti universitari creati e assegnati entro il 31 dicembre 2022.

Il decreto disciplina le modalità di accesso al cofinanziamento di interventi volti all’acquisizione della disponibilità di posti letto per studenti universitari aggiuntivi, mediante l’acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l’instaurazione di un rapporto di locazione o di altra forma di godimento degli immobili o di parte di essi anche su base convenzionale a lungo termine per le medesime finalità, con eventuale adeguamento delle residenze universitarie agli indirizzi di cui alla comunicazione della Commissione europea dell’11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Con tali provvedimenti, sono state dunque disciplinate le procedure e le modalità di accesso al cofinanziamento di interventi volti all’acquisizione della disponibilità di posti letto per studenti universitari, per complessivi 300 milioni di euro a carico del PNRR – ottenuti riorientando le risorse originariamente stanziate per il DM 1257/2021 (V bando ex 338/2000).

Tuttavia, poiché nell’ambito del V bando di cui alla legge 338/2002 (D.M. 1257 del 30.11.2021) sono state presentate richieste di finanziamento per un ammontare superiore a € 1 miliardo e 300 milioni, è risultato necessario rifinanziare tale bando stanziando una somma analoga (Euro 300 milioni) a quella “trasferita” per le esigenze PNRR, mediante interventi operati nella Sezione II della legge di bilancio per il 2023. A questo proposito la disposizione interviene a chiarire che la possibilità di destinare tali risorse anche a interventi promossi dalle Province autonome di Trento e Bolzano (come è noto, sono ordinariamente escluse dai fondi statali di cui alla legge n. 338/2000 ma incluse nei fondi PNRR): tali soggetti hanno presentato richieste di finanziamento nel V bando (originariamente esteso anche ad essi relativamente ai fondi PNRR) e appare quindi necessario poter ammettere tali richieste.

 

 ART. 29

(Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico).

La disposizione mira a favorire la realizzazione degli interventi urgenti volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, ossia ad accelerare, in coerenza con gli obiettivi del PNRR, la realizzazione degli interventi previsti dall’art. 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), finalizzati all'attuazione di nuovi interventi pubblici, anche strutturali, rientranti nelle tipologie di cui all'art. 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ossia per:

  • la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
  • il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio.

Il comma 1 prevede che si applichi la disciplina prevista dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni di leggi vigenti qualora le stesse consentano di ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione dei citati interventi. Le disposizioni dell’ordinanza relative ai presidenti delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Veneto devono, inoltre, intendersi riferite ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nei cui territori è prevista la realizzazione degli interventi citati.

L'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 (OCDPC 558/2018) riguarda gli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Lombardia nei giorni 27-30 ottobre 2018, con forti raffiche di vento, frane ed esondazioni, determinando una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone nonché danneggiamenti a infrastrutture ed edifici pubblici e privati.

Al comma 2, si prevede che fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 4-undevicies, del decreto-legge7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge, 27 novembre 2020, 159, ai soli fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è autorizzato, fino al 31 dicembre 2026, l’utilizzo delle contabilità speciali vigenti relative agli eventi di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, recante l’assegnazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. All’uopo, si evidenzia che, incrociando l’elenco delle contabilità speciali attive per la realizzazione degli interventi di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio de ministri e l’elenco delle regioni assegnatarie delle risorse PNRR per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sussiste una sostanziale identità, con le sole eccezioni delle regioni Campania e Puglia e della Regione autonoma della Valle d’Aosta (in relazione alla quale gli interventi previsti dal d.P.C.M. 20 febbraio 2019 risultano essere stati già completati).

Al comma 3 si precisa che, per quanto non diversamente previsto dal comma 1, continuano ad applicarsi le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022 (Assegnazione e modalità di trasferimento alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)) nonché dei piani definiti d'intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del primo periodo del comma 1 del citato articolo 22 del DLGS n. 152/2021.

Al comma 4 si prorogano di un anno, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, i termini di cui all’art. 22, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

Il comma 1-bis prevede che il decreto di cui al succitato comma 1 possa essere rimodulato, con le modalità previste dal medesimo comma 1, entro il 31 dicembre 2023, sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, anche ridefinendo la ripartizione su base territoriale delle risorse finanziarie, fermo restando il rispetto del termine ultimo per la realizzazione degli interventi stabilito al quarto trimestre dell'anno 2025. Le rimodulazioni possono essere elaborate integrando i criteri di riparto stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016 con ulteriori criteri, anche riferiti alla performance operativa dei soggetti attuatori degli interventi. Il comma 1 dell’art. 22 (Misure per agevolare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico) stabilisce che “1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'assegnazione e al trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nella misura di 800 milioni di euro, finalizzate all'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il cui coordinamento è attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dei piani definiti d'intesa tra il citato Dipartimento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2017. Il decreto tiene conto, inoltre, della classificazione dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre 2017, n. 158. Con il medesimo decreto sono disciplinate anche le modalità di impiego delle citate risorse finanziarie e le relative modalità di gestione contabile”.

Il comma 1-ter prevede che la ripartizione delle ulteriori risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza il cui coordinamento venga attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, relative a interventi già individuati nell'ambito della programmazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, finalizzate all'attuazione di interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, entro il limite di 400 milioni di euro, sulla base dei piani definiti d'intesa tra il citato Dipartimento e le regioni e le province autonome entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei criteri stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, può essere rimodulata entro il 31 dicembre 2023 con appositi decreti dei presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, anche nella qualità di Commissari delegati titolari di contabilità speciali per l'attuazione di ordinanze di protezione civile, previa intesa con il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, anche ridefinendo la ripartizione su base territoriale delle risorse finanziarie, fermo restando il rispetto del termine ultimo per la realizzazione degli interventi stabilito al quarto trimestre dell'anno 2025.

Conseguentemente, si prevede la proroga di sei mesi dei termini previsti dall’art. 3 del citato DPCM 23 agosto 2022, relativamente alle tempistiche e le modalità di trasferimento e impiego delle risorse finanziarie per i nuovi interventi (art. 3), nonché di dodici mesi i termini previsti dagli artt. 4 e 6 del medesimo DPCM relativi alla rimodulazione degli elenchi dei nuovi interventi e delle relative risorse finanziarie (art. 4) e alla rimodulazione degli interventi in atto e delle relative risorse finanziarie (art. 6).

 

ART. 30

(Modifiche all’articolo 1 commi 139 e ss. della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

L’articolo contiene modifiche all’articolo 1 commi 139 e ss. della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).

La legge n. 145/2018 ha previsto l’avvio di un programma pluriennale per la realizzazione di interventi relativi alle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

In particolare, l’articolo 1, comma 139 - come modificato dall’art. 20 del decreto-legge del 6 novembre 2021 n. 152 - stabilisce che “Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti. A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno”.

All’articolo 1, comma 139-bis - come modificato dall’articolo 1-bis del secreto-legge del 6 maggio 2021 n. 59 - è previsto espressamente che “Le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139, sono incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145. Gli enti beneficiari del contributo per l'anno 2022 sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicare entro il 20 luglio 2021. I comuni beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al terzo periodo e il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 10 agosto 2021. Gli enti beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 143 a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto di assegnazione.”

Le risorse previste dal citato comma 139 per l'annualità 2021, pari ad € 3.000.000.000,00, sono state ulteriormente incrementate (per un importo pari a 600 milioni di euro) dalla Sezione II della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021).

Il riparto delle risorse previsto dal comma 139, per l'anno 2021, è stato effettuato con il Decreto interministeriale del 23 febbraio 2021, per un importo pari ad € 1.849.500.000,00 e con il Decreto interministeriale dell’8 novembre 2021, con un’assegnazione complessiva pari ad € 1.696.720.000,00.

Ai sensi dell’articolo 28, comma 4, del decreto-legge n. 17/2022, convertito con modificazioni dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34, le risorse di cui all’articolo 1, comma 139 e ss., sono state poi ridotte di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

A seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l’Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la Legge n. 108/2021 di conversione del decreto-legge n. 77/2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Successivamente, il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 il Decreto Ministeriale (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021) con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l’attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A.

In particolare, è affidata al Ministero dell’Interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all’interno della quale sono confluite:

  • le risorse di cui al comma 139 per l'anno 2021, nonché le risorse di cui al comma 139-bis della richiamata legge 145/2018;
  • le risorse di cui all’art. 1, commi 29 e ss., della Legge 160/2019.

Alla citata Missione M2C4I2.2. del PNRR risulta associato il seguente target finale da realizzare entro il primo trimestre del 2026: “Completare almeno 5 000 interventi per lavori di media portata. Almeno il 40% degli investimenti per lavori pubblici di media entità realizzati nei comuni è destinato alla messa in sicurezza del territorio contro i rischi idrogeologici. I lavori pubblici di media entità dovranno includere almeno uno dei seguenti interventi:

  1. investimenti per la messa in sicurezza dei territori a rischio idrogeologico;
  2. investimenti per la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici e di altre strutture di proprietà degli enti ”

Al riguardo, si precisa che, sulla base di quanto previsto dagli “Operational Arrangements” (Accordi operativi) di dicembre 2021, la percentuale degli investimenti pari al 40% di cui sopra, viene calcolata sull’importo totale in euro dei contributi assegnati per interventi di media portata realizzati nei Comuni.

Pertanto, per quanto concerne il rispetto della destinazione della percentuale pari del 40% degli investimenti per lavori pubblici di media entità realizzati nei Comuni, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi idrogeologici, sulla base di un’analisi effettuata dalla Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell’Interno, con il supporto del Ministero dell’economie e delle finanze, sulle caratteristiche della natura, settore, sotto-settore e categoria dei CUP finanziati per l’annualità 2021, circa 1.750 milioni di euro, risulta finalizzato alla “Difesa del suolo” e pertanto appare rispettata la percentuale richiesta del 40% sui 3 miliardi assegnati all’investimento.

Per quanto riguarda invece il raggiungimento del target nella parte in cui prevede il completamento di 5.000 interventi per lavori pubblici di media portata, si pone il problema che diversi interventi finanziati potrebbero non avere i requisiti richiesti per concorrere al raggiungimento dell’obiettivo in quanto riguardanti strade, ponti e viadotti, ovvero opere già avviate che non rispettano il principio di cui all’articolo 17, del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (c.d. DNSH – “Do no significant harm”) e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza.”

La norma pertanto, al fine del raggiungimento del target quantitativo relativo al completamento delle citate 5.000 opere, integra la misura relativa alle opere di media portata con i finanziamenti di cui all’articolo 1, comma 139, della Legge n. 145/2018, concessi per le annualità 2023, 2024 e 2025.

In particolare, per l’annualità 2023 gli enti hanno già comunicato le richieste di contributo attraverso le modalità previste dal decreto in data 25 luglio 2022 del Direttore Centrale per la finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno.

La procedura prevista ha rilevato la presentazione di richieste di finanziamento da parte dei comuni per un totale di circa 3.000 progetti di tipologia “A” (messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico) ed una richiesta di risorse, sempre sulla sola citata tipologia, pari a circa 2,00 miliardi di euro.

La norma quindi finanzia la graduatoria dell’annualità 2023 anche con le risorse previste per le annualità 2024 e 2025, che riguarda circa 2.000 opere per un valore pari a circa 1,3 miliardi di euro.

Conclusivamente, e in sintesi, in relazione alla L. 145/2018, la norma prevede:

  • L’aggiunta del comma 139-quater che, al fine di garantire il rispetto dei target associati alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), prevede le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139 per le annualità 2024 e 2025, sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023 nonché i termini di conclusione dei lavori ed il rispetto delle disposizioni impartite in attuazione del PNRR;
  • L’aggiunta di un periodo al comma 146 dove si esplicita che per le opere di cui ai commi 139- ter e 139-quater il monitoraggio delle opere pubbliche è effettuato attraverso il sistema ReGiS, di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 previsto per il PNRR;
  • L’aggiunta di un periodo al comma 148-ter dove si consente agli enti di proseguire nel completamento delle opere affidate oltre i termini di cui al comma 143 ma entro la data del 31 gennaio 2023.

 ART. 31       

(Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per l'attuazione di «Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici)

La disposizione, in relazione all’attuazione dell’Investimento 4.3 “Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici” della Missione 1, Componente 3 del PNRR, è volta a prevedere che la società “Giubileo 2025” non sia l’unica destinata ad agire in qualità di stazione appaltante per la realizzazione ed il conseguimento delle finalità progettuali. Allo scopo di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR nonché per una pianificazione e realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all’evento, si consente che oltre alla citata società “Giubileo 2025”, anche altri enti possano agire in qualità di stazione appaltante.

In ragione della necessità e urgenza di consentire la prima concreta fruizione del compendio di proprietà dello Stato sito in Roma, denominato “Città dello Sport” per ospitare le celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, la disposizione prevede che l’Agenzia del demanio applica la procedura di cui all’art. 48, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per l’affidamento, sulla base del Progetto di fattibilità tecnico economica, della progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi di: arresto del degrado, messa in sicurezza di aree e tutte le attività necessarie ad ottenere il collaudo statico dell’opera realizzata; completamento del palasport per destinarlo ad arena scoperta, superamento delle barriere architettoniche e di servizi igienici per ospitare i fedeli e gli utenti in generale; regimentazione delle acque meteoriche e di realizzazione di un’area verde per l’accoglienza dei fedeli per grandi eventi. Per le medesime ragioni si prevede che l’Agenzia del Demanio possa ricorrere alla procedura di cui all’articolo 48, comma 3, del decreto - legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici, inerenti agli interventi di cui al precedente periodo. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti periodi, per la realizzazione degli interventi di cui trattasi, trovano applicazione le ulteriori misure acceleratorie e semplificatorie di cui all’art. 1, comma 427- bis della legge 30 dicembre 2021, n. 234 nonché di quelle previste dall’art. 16-bis, commi da 1 a 6, del decreto - legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

Per le finalità sopra descritte e fermo restando la quota di finanziamento a carico delle risorse di cui all’articolo 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l’Agenzia del demanio viene, inoltre, autorizzata a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti di competenza nel limite di 70 milioni di euro e ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani degli investimenti.

Al fine di consentire l’immediato avvio delle attività da parte dell’Agenzia del demanio, si prevede che il Commissario straordinario di cui al comma 421 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, 234, sentita la medesima Agenzia, proponga le occorrenti rimodulazione delle risorse e degli interventi afferenti al “Completamento area eventi a Tor Vergata presso le Vele delle Città dello Sport”, inserito nel Programma dettagliato del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025.

In ragione della necessità e urgenza di consentire la realizzazione degli interventi relativi al Sottovia di piazza Pia, alla Riqualificazione della piazza antistante alla basilica di San Giovanni, alla Riqualificazione di Piazza dei Cinquecento ed aree adiacenti e al Completamento rinnovo armamento metropolitana linea A, inserite nel Programma dettagliato del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, la disposizione prevede, al comma 5, lettera b), che il Commissario straordinario di cui al comma 421 dell’articolo 1 delle legge 30 dicembre 2021, n. 234, con ordinanza adottata ai sensi del comma 425 del medesimo articolo 1 entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, disponga che la realizzazione dei citati interventi da parte dei soggetti attuatori e delle centrali di committenza, eventualmente utilizzate dai soggetti attuatori, avvenga ricorrendo alle seguenti procedure:

  1. ai fini dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera, il soggetto attuatore convoca una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, 241, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute. Nel corso della conferenza è acquisita e valutata la verifica preventiva dell’interesse archeologico ove prevista, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell’opera e di certezza dei tempi di realizzazione. La conferenza di servizi si conclude nel termine di trenta giorni dalla sua convocazione, prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all’articolo 14-quinquies, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990, una sola volta per non più di dieci giorni. Si considera acquisito l’assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza, di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, approva il progetto e consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel progetto approvato. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l’opera, quantificandone i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell’intervento risultante dal progetto presentato;
  2. in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento di cui all’alinea del presente comma, il Commissario Straordinario di cui al comma 421, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre, entro i successivi cinque giorni, la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni;
  3. la verifica prevista dall’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 50 accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell’avvio della fase di affidamento e, in caso di esito positivo, produce i medesimi effetti degli adempimenti e dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93, 94 e 94 – bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti, corredati dalla attestazione dell’avvenuta positiva verifica, sono depositati, ai soli fini informativi e con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto- legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
  4. ai fini dell’affidamento dei lavori, la selezione degli operatori economici avviene secondo le modalità di cui all’articolo 32, della direttiva 26 febbraio 2014 n. 2014/24/UE. Il soggetto attuatore ovvero la centrale di committenza, cui abbia eventualmente fatto ricorso, individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

Inoltre, si prevede, sempre al fine di assicurare la celere realizzazione dei sopra menzionati interventi, si applichino, altresì, in quanto compatibile, le procedure e le deroghe previste per la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Infine, novellando le previsioni di cui all’articolo 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si stabilisce che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 422, può attribuirsi una quota delle risorse previste dal medesimo comma in favore di Roma Capitale per la realizzazione degli interventi di parte corrente connessi alle attività giubilari.

 

ART. 32       

(Semplificazioni delle procedure  per la realizzazione  degli interventi ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)

L’articolo interviene in materia di semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici – c.d. “Sblocca cantieri”).

La disposizione interviene sull’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 32 del 2019, materia di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica per le opere ferroviarie. Essa prevede che, per le opere ferroviarie, i Commissari straordinari, nominati ai sensi del medesimo articolo 4 del decreto-legge “Sblocca cantieri” n. 32 del 2019, possano approvare e porre a base di gara direttamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Si tratta di una procedura di accelerazione riferita all’attuazione degli interventi dei “commissari” in quanto si applicano le regole del PNRR per appalti regolamentati con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

 

 ART. 33       

(Semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

L’articolo contiene semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La disposizione mira a semplificare le procedure relative agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 1 introduce una misura a carattere semplificativo ed acceleratorio consentendo l’applicazione della procedura di cui all’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, a tutti gli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ove finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea.

Il comma 2 apporta plurime innovazioni alle semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto di cui all’articolo 44 del decreto – legge n. 77 del 2021.

In particolare, al punto 1), si interviene sul comma 2 del citato articolo 44 con disposizioni volte ad evitare che il procedimento di valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell’interesse archeologico determini ritardi sull’intero procedimento.

Al punto 2), in conseguenza della modifica di cui al punto 1), si inserisce il comma aggiuntivo 2 - bis, finalizzato alla armonizzazione del procedimento concernente la verifica preventiva di interesse archeologico con quello relativo alla conferenza di servizi, prevedendo che, qualora dalla valutazione preliminare in ordine alla assoggettabilità a verifica preventiva emerga l’esistenza di un interesse archeologico, all’avvio della procedura di approfondimento faccia seguito la fissazione da parte del soprintendente di un termine finale che – pur tenendo adeguatamente conto del cronoprogramma dell’intervento – non vada oltre la data prevista per l’avvio dei lavori.

Al punto 3), al fine di introdurre una ulteriore misura di semplificazione nell’ambito dell’iter autorizzativo degli interventi di cui all’Allegato IV, si prevede che, ai fini della presentazione dell’istanza valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 23, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non è richiesta la documentazione di cui alle lettere g-bis) del medesimo articolo 23.

Il punto n. 4) modifica il comma 4 dell’articolo 44, al fine di operare il necessario coordinamento normativo fra i vari commi della disposizione in esame, prevedendosi che, nel corso della conferenza di servizi, siano acquisite unicamente le valutazioni di assoggettabilità alla verifica preventiva dell’interesse archeologico.

Il punto 5) modifica il comma 5 dell’articolo 44, introducendo e disciplinando.

Il punto 6) modifica il comma 6 dell’articolo 44, al fine di delineare con maggior chiarezza il procedimento conclusivo della fase istruttoria della conferenza di servizi nei casi di unanimità ovvero posizioni prevalenti di assenso nell’approvazione del progetto.

Tutte le disposizioni di cui ai punti da 1) a 6) hanno un contenuto procedimentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al punto 7) si introduce il comma aggiuntivo 6-ter al fine assicurare la realizzazione di programmi e di progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi ai progetti di cui all’Allegato IV.

La disposizione, in analogia con quanto previsto per le opere di mitigazione e compensazione ambientale in ottemperanza ai provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, è finalizzata a classificare i programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica quale “unicum” con l’opera principale, con lo scopo precipuo di rispettare gli obiettivi programmatici PNRR e di assicurare la possibilità di finanziare detti interventi di sostenibilità territoriale, sociale ed urbana, anch’essi strettamente correlati all’opera, consentendo alle stazioni appaltanti delle opere previste dall’allegato IV di destinare nel limite dell’1% del costo dell’intervento alla attuazione di opere di riqualificazione e mitigazione urbanistica che si rendessero necessarie per la funzionalità complessiva dell’investimento infrastrutturale perseguendo gli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale che si prefiggono in particolare le opere finanziate con fondi PNRR.

Trattasi di disposizione che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica prevedendo espressamente che tali programmi e progetti sono finanziati nel limite dell’1% del costo dell’intervento a valere sul quadro economico delle opere che presentano le necessarie disponibilità finanziarie.

Il punto 8) integra il comma 7 dell’articolo 44 in relazione alla disciplina dell’approvazione delle varianti dei progetti inseriti nel PNRR da parte delle stazioni appaltanti ovvero da parte dei commissari straordinari.

La lettera b) modifica l’articolo 44-bis del citato decreto-legge n. 77 del 2021, intervenendo sulle procedure per la realizzazione degli interventi autostradali di preminente interesse nazionale di cui all’Allegato IV-bis del medesimo decreto-legge al fine di precisare puntualmente la documentazione da trasmettere ai fini dell’iter autorizzativo.

Nello specifico, il punto 1) modifica il comma 1 dell’articolo 44-bis, prevedendo che il progetto è trasmesso, unitamente a una relazione sul quadro conoscitivo posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte progettuali con le norme vigenti e sulla presenza dei requisiti per garantire la cantierizzazione e la manutenibilità delle opere. Infine con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono adottate le linee guida per la redazione della relazione.

Il punto 2) sostituisce il comma 3 dell’articolo 44-bis, al fine di prevedere che il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici entro 45 giorni dalla data di ricezione del progetto e in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esprime un parere esclusivamente sugli aspetti progettuali di cui alla relazione trasmessa.

Alla lettera c) si modifica l’articolo 45, intervenendo, al punto 1), sulla lettera a) del comma 1, prevedendo l’integrazione della composizione del Comitato speciale, istituito dal medesimo articolo 45 fino al 31 dicembre 2026 presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con il dirigente di livello generale di cui al comma 4 del medesimo articolo 45.

Al punto 2) si modifica il comma 3, precisando che l’indennità ivi prevista spetta anche al Presidente e al dirigente di livello generale oltre che ai componenti del Comitato speciale, anche per tener conto dell’integrazione di cui all’articolo 45, comma 1, lettera a).

La disposizione si rende necessaria unicamente al fine di chiarire che l’indennità spetta anche al Presidente e al dirigente di livello generale oltre che ai componenti del Comitato speciale.

Si prevede, inoltre, a favore dei medesimi soggetti, un rimborso per le spese documentate sostenute, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il menzionato rimborso spese è necessario per compensare i maggiori oneri che devono sostenere i membri di diritto non provenienti dalla città di Roma.

Per quanto attiene alla quantificazione degli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui alla lettera g), n. 1 e 2, si rappresenta che, in relazione al riconoscimento dell’indennità (€ 35.000) relative al Presidente del Comitato speciale e al dirigente generale della struttura di supporto, sono stati quantificati oneri pari a euro 70.000 annui per un importo complessivo per il periodo 2023-2026 pari a 280.000 euro a valere sul capitolo di spesa n. 2954 Pg3 che presenta le necessarie e sufficienti disponibilità.

Relativamente alla modifica apportata all’ultimo periodo del comma 3, che prevede per i membri del Comitato un rimborso per le spese documentate sostenute, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, si rappresenta che tali oneri sono a valere sul capitolo di spesa assegnato al Consiglio superiore dei lavori pubblici 2954 Pg 3 “spese occorrenti per le verifiche tecniche e conseguenti necessità operative connesse allo svolgimento ecc.”, che presenta le necessarie e sufficienti disponibilità e che risulta utilizzabile, per le finalità indicate dalla presente disposizione. La quantificazione del rimborso delle spese è stata parametrata a quanto previsto per i componenti e per gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici (legge n. 836/1973, decreto del Presidente della Repubblica n. 513/1978, legge n. 417/78 e decreto del Presidente della Repubblica n. 395/88) ed è stata stimata una spesa massima annuale pari a 180 mila euro.

Il punto 4) apporta modifiche al comma 4 dell’articolo 45, al solo fine di precisare che il dirigente di livello generale preposto al Comitato speciale e membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici è equiparato ad un Presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e che il dirigente di livello non generale, di cui lo stesso si avvale e già previsto a normativa vigente in aggiunta alla dotazione organica, svolge funzioni di segretario generale del Comitato speciale.

La disposizione di cui al comma 2 attraverso la modifica dell’articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è finalizzata a semplificare l’iter di approvazione delle modifiche degli stralci relativi al Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, demandando al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, l’approvazione di tali modifiche.

La disposizione di cui al comma 3 intende integrare la composizione della Cabina di coordinamento per gli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025. La nuova disposizione prevede l’integrazione della composizione della Cabina di coordinamento con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato.

Il comma 4, opera una modifica di drafting all’articolo 1, commi 499 e 500 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

In particolare, la lettera a) modifica il comma 499, stabilendo che i rifinanziamenti dell'autorizzazione d spesa di cui all'articolo 1, comma 18, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, disposti ai sensi della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono destinati al finanziamento del fabbisogno residuo del piano complessivo delle opere approvato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto- legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31. L’attuale disposizione, invece, fa riferimento al piano complessivo delle opere di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022.

Conseguentemente, la lettera b) modifica il comma 500, in coerenza con quanto stabilito dalla descritta lettera a), sostituendo il riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022, con il piano complessivo approvato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto- legge 11 marzo 2020, n. 16.

Il comma 5 prevede che, al fine di garantire la realizzazione della strada statale n. 38 Variante di Tirano, Lotto 4 Nodo di Tirano compreso tra lo Svincolo di Bianzone e Campone in Tirano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all’articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quinto periodo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Il Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall’atto di nomina, provvede alla rimodulazione del cronoprogramma dei lavori e assume tutte le iniziative necessarie per assicurare la loro esecuzione e messa in esercizio antecedentemente all’avvio dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati.

 

ART. 34       

(Disposizioni per favorire gli acquisiti di immobili da parte degli enti previdenziali per soddisfare esigenze logistiche delle PPAA e per il reperimento di nuovi sedi per esigenze connesse al PNRR)

L’articolo reca misure urgenti e finalizzate a semplificare le procedure di acquisto di beni immobili da parte degli Enti Previdenziali per conseguire un abbattimento delle locazioni passive e risparmi di spesa per il bilancio dello Stato. Tale semplificazione consente anche di assicurare il soddisfacimento delle nuove esigenze logistiche manifestate dalle Amministrazioni Pubbliche strettamente correlate all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche tenuto conto dell’ampiamento dell’organico di alcune PPAA coinvolte nella realizzazione del Recovery Plan, secondo quanto previsto da recenti provvedimenti normativi.

Il comma 1, lettera a) prevede la modifica dell’articolo 8, comma 4, del D.L. n. 78/2010 che consente agli Enti Previdenziali Pubblici la possibilità di destinare una quota parte delle proprie risorse finanziare all’acquisto di immobili adibiti o da adibire ad ufficio in locazione passiva alle Amministrazioni Pubbliche, rinviando le previsioni attuative di tali disposizioni ad un apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il comma 1, lettera b) prevede che ai contratti stipulati con le Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la locazione degli immobili acquistati ai sensi del presente comma (già adibiti ovvero da adibire ad uffici di Amministrazioni Statali), si applica un canone annuo determinato dall’Agenzia del Demanio nella misura del 4% del costo di acquisto contrattualizzato dagli Enti Previdenziali Pubblici con le Proprietà e delle spese sostenute dai medesimi Enti per la messa a norma e rifunzionalizzazione dell’immobile alle esigenze della Amministrazione conduttrice. La determinazione ex lege dell’ammontare del canone di locazione per le operazioni ricadenti nell’art. 8, comma 4, del D.L. n. 78/2010 si rende opportuna per favorire gli investimenti da parte degli Enti Previdenziali e garantire agli stessi un adeguato livello di rendimento del capitale investito per le singole iniziative.

Al riguardo è opportuno precisare che le operazioni di cui all’art. 8, comma 4, del D.L. n. 78/2010 si caratterizzano in acquisti finalizzati alla locazione in favore delle PPAA ossia nell’acquisto da parte dell’Ente Previdenziale dell’immobile per la successiva locazione (previa ristrutturazione) dello stesso in favore di una Pubblica Amministrazione. Inoltre, in linea generale, i contratti di locazione sottoscritti tra gli Enti Previdenziali (in particolare INAIL) con le PPAA hanno una durata di anni 9 e sono rinnovabili per altri 9 anni, ed il recesso e la disdetta alla fine del primo novennio sono previsti soltanto per gravi motivi. Tale circostanza è dovuta al fatto che per l’Ente Previdenziale la garanzia di una durata del contratto di locazione di 18 anni è necessaria per assicurare di ammortizzare gli investimenti connessi all’acquisto degli immobili, adibiti o da adibire, per le esigenze istituzionali delle PPAA, nonché ai lavori effettuati sui predetti beni, spesso di ingente ammontare soprattutto per quanto attiene a quelli antisismici. Il citato art. 1, comma 434, prevede che la Cabina di coordinamento è un organo collegiale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o da un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo delegato, ed è composto dal Commissario straordinario, dal Sindaco del comune di Roma Capitale, dal Presidente della regione Lazio, da uno dei soggetti di vertice della società « Giubileo 2025», dal prefetto di Roma, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, dal presidente del Consiglio dei lavori pubblici e da un rappresentante della Santa Sede. Per gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, la composizione della Cabina di coordinamento è integrata dal Ministro del turismo.

Inoltre, si interviene sull’aspetto relativo agli eventuali lavori da realizzare sul bene oggetto di acquisto, prevedendo che la tipologia degli interventi per la messa a norma e adeguamento dello stesso siano stabiliti in via definitiva dagli Enti Previdenziali Pubblici e dalle Amministrazioni dello Stato in fase di contrattualizzazione del prezzo di acquisto, e non potranno essere oggetto di modifica da parte delle Amministrazioni conduttrici. Resta fermo che la quantificazione puntuale dell’ammontare dei lavori potrà essere definita anche successivamente al perfezionamento dell’atto di acquisto, onde consentire all’INAIL di perfezionare in tempi più rapidi le relative istruttorie.

Tale previsione riguarda sia i lavori da eseguire sugli immobili già utilizzati dalle Amministrazioni Statali (es. miglioramento/adeguamento dell’edificio a seguito della verifica sismica), sia quelli da effettuare sui beni da adibire a sedi delle PPAA.

Per quanto riguarda la previsione relativa alla definizione degli interventi da realizzare sul bene oggetto di acquisto e successiva locazione si precisa che, nelle procedure di acquisto da parte di INAIL, l’acquisto avviene sempre contestualmente alla stipula del contratto di locazione e la PA conduttrice, già in fase anteriore al perfezionato del contratto, ha rappresentato alla proprietà i propri fabbisogni logistici come avviene in tutte le procedure di locazione passiva anche con soggetti privati. In ogni caso, la tipologia degli interventi che verranno concordati dall’Ente Previdenziale con la PA utilizzatrice.

Inoltre, con riferimento all’ipotesi di rifunzionalizzazione degli immobili da adibire a sedi delle PA, la modifica normativa prevede l’abrogazione, tra l’altro, del quarto periodo dell’articolo 8, comma 4 del D.L. n. 78/2010, che pone a carico dell’Agenzia del demanio l’onere di procedere alla redazione del PFTE e del progetto definitivo che, pertanto, restano un onere dell’Ente Previdenziale.

La disposizione in questione è finalizzata, dunque, a superare le diverse criticità fino ad ora riscontrate in sede di attuazione della norma che hanno, di fatto, frenato gli investimenti da parte degli Enti Previdenziali Pubblici, garantendo agli stessi Enti un adeguato rendimento del capitale investito e scongiurando, nel contempo, di esporre l’Agenzia del Demanio al rischio, come già avvenuto, di effettuare inutilmente e a proprie spese, l’attività di progettazione prevista dall’attuale previsione normativa, qualora l’Ente Previdenziale successivamente non ritenga più conveniente l’operazione di acquisto.

Il comma 1, lettera c), prevede, altresì, la soppressione del settimo periodo dell’art. 8, comma 4, del

D.L. n. 78/2010 in base al quale, ai fini della predisposizione della progettazione necessaria agli Enti Previdenziali Pubblici per la valutazione degli investimenti immobiliari, sono utilizzate le risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze trasferite o da trasferire all'Agenzia del Demanio, previo accordo tra gli Enti interessati e la medesima Agenzia limitatamente al processo di individuazione dei predetti investimenti.

Si precisa, tra l’altro, che la soppressione del settimo periodo dell’art. 8, comma 4, trova giustificazione in quanto in passato il Ministero dell’Economia e delle Finanze attribuiva all’Agenzia del Demanio i fondi per eseguire i primi livelli di progettazione. Dato che tali procedure non hanno avuto buon esito, la norma in questione - concordata con INAIL - è finalizzata ad attribuire direttamente in capo all’Istituto il compito di eseguire sui beni da acquistare (per la successiva locazione alla PA) sia la progettazione che i lavori, potendosi INAIL avvalere della propria struttura tecnica.

Il comma 2 prevede la soppressione del secondo periodo all’articolo 8, comma 4-bis, del decreto- legge 31 maggio 2010, n 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il comma 3, introduce alcune modifiche all’articolo 1, comma 417, lettera b), della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, che disciplina per quanto attiene ad INAIL (unico Ente che fino ad ora ha posto in essere operazioni di investimento ai sensi del predetto art. 8, comma 4 del D.L n.78/2010) le modalità di determinazione di congruità dell’investimento connesso alle operazioni di acquisto degli immobili ai sensi del predetto art. 8, comma 4. A tal fine, si propone una semplificazione della composizione del Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari previsto dal citato art. 1, comma 417, lettera b), della predetta Legge n. 145/2018. Inoltre, si prevede l’inserimento di un nuovo comma, 417-bis, quale disposizione di carattere transitorio, al fine di consentire, in fase di prima attuazione delle disposizioni di cui al comma 417, lettera b), l’istituzione di un nucleo di valutazione con funzioni limitate e con un numero di componenti ridotti, rispetto a quanto previsto nella sopracitata norma.

ART. 35       

(Disposizioni in materia di digitalizzazione del processo civile e degli atti processuali)

Il comma 1 prende atto del fatto che attualmente la conservazione sostitutiva digitale, anche degli atti e dei documenti giudiziari originariamente analogici, è disciplinata dall’art. 22 del Codice dell’amministrazione digitale-CAD, di cui al decreto legislativo 07 marzo 2005, n. 82, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2013 (Individuazione di particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni) che, per delega contenuta al comma 5 del medesimo articolo, individua particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale.

Nella specie, nella tabella A allegata, il suddetto DPCM individua tra i documenti analogici originali unici per i quali permane l’obbligo della conservazione dell’originale cartaceo gli “atti giudiziari, processuali e di polizia giudiziaria per i venti anni successivi”.

Con la disposizione in commento, in modifica dell’art. 22 del CAD, si intende definire il processo attraverso il quale si possono generare copie idonee a sostituire, ai fini della conservazione sostitutiva, gli originali analogici di atti o documenti versati in fascicoli giudiziari di procedimenti civili, che conseguentemente possono essere distrutti. La nuova disposizione non tocca le norme che disciplinano, in modo meno gravoso, la produzione di copie, con pieno valore probatorio e processuale, di atti e documenti giudiziari, ma sono con esse coerenti. È infatti razionale che la copia conforme di un documento che viene conservato in originale risponda a requisiti meno rigorosi della copia conforme “sostitutiva”, perché l’autenticità della mera copia conforme può essere verificata con l’originale, mentre la copia conforme “sostitutiva” deve essere autosufficiente a dimostrare la propria conformità all’originale non più disponile.

La norma, peraltro, pur riducendo spese di conservazione e vigilanze gli e spazi fisici necessari allo scopo negli uffici giudiziari, estende temporalmente oltre il ventennio e rafforza la conservazione documentale degli atti giudiziari, con positive ricadute sia per la tutela dell’interesse pubblico storico e di ricerca scientifica, sia dell’interesse dei privati alla ricostruzione delle vicende giuridiche che li riguardano. Tali positivi effetti costituiscono un incentivo, per gli uffici giudiziari, ad agevolare e collaborare all’obiettivo di digitalizzazione dei fascicoli giudiziari, come previsto dal PNRR. La disposizione è infatti in linea con la misura M1C1-38, che prevede l’entrata in vigore dell’obbligatorietà del deposito telematico di tutti i documenti e la digitalizzazione integrale dei procedimenti civili entro il 31.12.2023 (“The mandatory electronic filing of all documents and full electronic workflow for civil proceedings shall be established. First instance criminal proceedings digitalised (excluding preliminary hearing office). Creation of a free, fully accessible and searchable database of civil decision according to the legislation”).

Va sottolineato che le proposte modalità di formazione delle copie conformi idonee alla conservazione sostitutiva sono compatibili con le attività già appaltate di digitalizzazione, ma le attività appaltate non sono sufficienti, in quanto debbono essere integrate dalla necessaria attività di verifica, certificazione e di inserimento nel fascicolo informatico, mediante compilazione dei registri SICI anche con gli opportuni metadati, da parte dei cancellieri, in qualità di pubblici ufficiali. In altri termini, le attività materiali dei “digitalizzatori PNRR” messi a disposizione dagli appaltatori possono essere di supporto a quella di conservazione sostitutiva, che però rimane in capo ai pubblici ufficiali.

Per le modalità di distruzione si rinvia ad apposito decreto ministeriale, che dovrà individuare in particolare le modalità di autorizzazione alla distruzione del primo originale, nonché le garanzie della completa distruzione, anche a tutela della privacy delle persone interessate. È richiesto il parere dell’Agid, in quanto competente a disciplinare con linee guida, nei casi generali, la conservazione sostitutiva e la distruzione, nonché del Garante privacy, a norma del GDPR, in quanto la distruzione di documenti originali è una forma di trattamento dei dati personali. Il termine semestrale previsto dal comma 2 per l’adozione del decreto ministeriale è necessario anche allo scopo di acquisire i pareri del Garante e dell’Agid.

Quanto al comma 3, attualmente nel processo civile è previsto un generalizzato obbligo di deposito telematico per i soggetti qualificati esterni (avvocati e consulenti tecnici), mentre per i magistrati tale obbligo sussiste solo nell’ambito dei procedimenti monitori. Questo frustra in parte l’obiettivo perseguito dalla digitalizzazione PNRR, che – in prevalenza – ha lo scopo di digitalizzare gli atti cartacei ancora prodotti dai giudici. La disposizione proposta mira quindi ad estendere l’obbligo di deposito telematico agli atti e ai documenti prodotti dal pubblico ministero (lettera a) e a tutti i provvedimenti del giudice e ai verbali di udienza (lettera b), modificando l’articolo 196-quater delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, nella parte in cui – stante l’assenza di delega in tal senso nella legge 21 novembre 2021, 206 – conferma la precedente limitazione ai soli procedimenti monitori. In tal modo si adempie alla misura M1C1-38, che prevede, tra l’altro, l’entrata in vigore dell’obbligatorietà del deposito telematico di tutti i documenti e la digitalizzazione integrale dei procedimenti civili entro il 31.12.2023 (“The mandatory electronic filing of all documents and full electronic workflow for civil proceedings shall be established. First instance criminal proceedings digitalised (excluding preliminary hearing office…”). Resta comunque la previsione che consente ai magistrati, al ricorrere di determinate circostanze, di essere autorizzati al deposito cartaceo. Con la lettera a) del comma 3, inoltre, viene espunto dall’articolo 196-quater disp. att. c.p.c. il riferimento ai processi davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte d'appello e alla Corte di cassazione, in quanto la disposizione ha carattere generale ed è destinata a trovare applicazione in tutti gli uffici giudiziari della giurisdizione ordinaria. L’art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022, del resto, regola i modi e i tempi di efficacia delle disposizioni di cui si discute davanti a tribunale, corte d'appello e Corte di cassazione (comma 2) e davanti a giudice di pace, tribunale per i minorenni, commissario per la liquidazione degli usi civici e Tribunale superiore delle acque pubbliche (comma 3), sicché il riferimento, nelle disposizioni di attuazione del c.p.c., solo ad alcuni uffici giudiziari, era privo di giustificazione e foriero di dubbi interpretativi.

Per effetto dell’art. 35, comma 2, del medesimo decreto n. 149 del 2022, la norma così modificata si applicherebbe sin dal 1° gennaio 2023 ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Al fine di evitare tale incongruenza e di consentire a coloro che ancora si avvalgono della facoltà di deposito cartaceo di adottare le necessarie misure organizzative, il comma 4 dell’articolo in esame prevede che la modifica abbia effetto a decorrere dal 1° marzo 2023, specificando che essa si applicherà anche ai procedimenti già pendenti. Il medesimo comma 4 fa inoltre in ogni caso salvo il disposto dell’articolo 35, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in base al quale ai procedimenti pendenti innanzi al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche l’articolo 196-quater disp. att. c.p.c. si applica dal 30 giugno 2023.

ART. 36       

(Ulteriori disposizioni in materia di deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione)

L’articolo detta ulteriori disposizioni in materia di deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione.

Esso intende estendere gradualmente la facoltà (ma non l’obbligo) di deposito digitale di atti processuali, limitatamente ai procedimenti di volontaria giurisdizione, alle persone fisiche che si costituiscono personalmente e che non operano professionalmente quali soggetti “abilitati esterni” all’uso dei servizi di consultazione di informazioni e trasmissione di documenti informatici relativi al processo, bensì come “utenti privati”, secondo la definizione introdotta con l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.

Per consentire una graduale applicazione delle nuove disposizioni e una opportuna fase di sperimentazione, si prevede l’emanazione di uno o più decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro della giustizia (secondo una prassi già consolidata in materia) ai fini della concreta individuazione degli specifici tipi di procedimento (quale, ad esempio, quello per la nomina di un amministratore di sostegno) e degli uffici giudiziari in cui viene attivato il servizio, nel rispetto di una dead line che, in armonia con gli obiettivi del PNRR (milestone con task “normativo” M1C1-38), è stata fissata al 1° gennaio 2025.

È previsto anche il rinvio a specifiche tecniche, stabilite con decreto direttoriale, per delega già contenuta nella norma primaria, che consentirà di emanciparsi, per l’emanazione, dal procedimento aggravato di cui al richiamato decreto ministeriale n. 44 del 2011.

La disposizione consentirà di ridurre l’accesso fisico degli utenti privati agli uffici giudiziari e di strutturare gli atti da loro depositati, così da renderli lavorabili in modo automatizzato dagli applicativi di registro delle cancellerie e da standardizzarne la forma espositiva, per facilitarne la lettura da parte dei magistrati e dei componenti dell’ufficio per il processo. Sulla scorta delle prassi in uso presso i tribunali pilota, lo schema di atto prescritto dalle emanande specifiche tecniche permetterà, altresì, agli utenti privati non assistiti da difensore tecnico di depositare fin da subito atti completi degli elementi generalmente richiesti dagli uffici giudiziari, riducendo la necessità di richieste di integrazione e, conseguentemente, i tempi procedimentali. I risultati descritti sono essenziali per facilitare il raggiungimento, secondo la tempistica concordata, degli obiettivi PNRR di riduzione generale dell’arretrato e del disposition time.

 

ART. 37        

(Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149)

L’articolo detta modifiche urgenti all’articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante “Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”.

Con l’articolo in esame si introducono modifiche alle disposizioni transitorie di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, allo scopo di evitare e prevenire problemi interpretativi e applicativi di alcune disposizioni adottate dal decreto legislativo medesimo in materia di mediazione civile e commerciale dell’amministratore di condominio. Si tratta, dunque, di un intervento necessario per non far sorgere problematiche che possano impattare sugli effetti concreti della riforma degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie e, quindi, sul conseguimento degli obiettivi del PNRR.

In particolare, con tale intervento si intende allineare la data di applicazione delle abrogazioni e modifiche disposte con l’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2022 a quella prevista per l’applicazione delle sole disposizioni in materia di mediazione civile e commerciale, contenute nell’articolo 7 del decreto stesso, per le quali si è stabilito che siano applicabili a decorrere dal 30 giugno 2023. Infatti, l’articolo 2, comma 2, apporta le necessarie modifiche di coordinamento all’articolo 71-quater delle disposizioni per l’attuazione del codice civile prevedendo, in particolare:

  • l’abrogazione del comma secondo (che individua l’organismo di mediazione competente per territorio per le mediazioni presentate dall’amministratore di condominio);
  • le opportune modifiche al comma terzo, con richiamo all’apposita disciplina contenuta nell’articolo 5-ter del decreto legislativo 4 marzo 2001, n.28, per l’individuazione della maggioranza necessaria per la ratifica degli atti posti in essere dall’amministratore in sede di mediazione;
  • l’abrogazione dei commi quarto (legittimazione dell’amministratore in mediazione), quinto (maggioranza prevista per l’approvazione della proposta di mediazione) e sesto (termini per l’adozione delle delibere che autorizzano l’amministratore a partecipare alla mediazione)

Tutti gli interventi previsti dal citato articolo 2, comma 2, rappresentano il necessario completamento delle modifiche apportate in tema di mediazione dell’amministratore di condominio nell’ambito del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, per le quali il nuovo testo dell’articolo 41, comma 1, dispone che siano applicabili a partire dal 30 giugno 2023.

Il descritto intervento è finalizzato a evitare che le abrogazioni e le modifiche apportate dall’articolo 2, comma 2all’articolo 71-quater delle disposizioni per l’attuazione del codice civile acquistino efficacia prima della prevista data di applicazione delle disposizioni ad esso correlate.

Diversamente, l’applicazione del più volte richiamato articolo 2, comma 2, farebbe sorgere notevoli problemi di coordinamento in quanto prevederebbe, per il periodo compreso tra il 28 febbraio e il 30 giugno 2023, l’applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 28 del 2010, anteriori alle riforme apportate dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2022 e la contemporanea applicazione del novellato testo dell’articolo 71-quater delle disposizioni per l’attuazione del codice civile.

 

ART. 38        

(Disposizioni in materia di crisi di impresa)

Le misura introdotte dall’articolo sono necessarie per una più efficiente funzionamento della riforma in materia di insolvenza, di cui al Codice della crisi, novellato dal decreto legislativo 17 giugno 2022, 83, rientrante tra gli obiettivi del PNRR.

I primi tre commi contengono misure volte ad incentivare l’accesso delle imprese alla composizione negoziata, prendendo atto delle principali difficoltà segnalate dagli operatori nei primi mesi di operatività del nuovo istituto, quali quelle legate alla gestione del debito verso l’Erario o enti pubblici

  • che molto spesso rappresenta la voce debitoria più rilevante e, quindi, il maggiore ostacolo al risanamento dell’impresa in difficoltà - e alla opportunità della previsione di ulteriori vantaggi per i creditori che partecipano alle

In tale ottica, il comma 1 aumenta a 120 il numero di rate attraverso le quali può essere dilazionato il debito dell’impresa verso l’Agenzia delle entrate, incrementando così la rateizzazione già prevista dall’articolo 25-bis, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. La situazione di difficoltà non viene ancorata alla congiuntura economica, come prevede l’analoga disposizione contenuta nell’articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, perché l’agevolazione in esame, che serve al buon esito delle trattative, deve poter ricomprendere ogni situazione critica, al di là della sua origine, nell’interesse del salvataggio dell’impresa.

Il comma 2 agevola i creditori che, a seguito delle trattative, hanno raggiunto un accordo con il debitore con riduzione dei propri crediti, consentendo loro di emettere la nota di variazione in diminuzione dell’IVA, già prevista dall’articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le procedure concorsuali e per i piani attestati di risanamento. L’applicazione della disposizione è ancorata alla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto o degli accordi e non all’omologazione da parte del tribunale, in quanto per due dei tre esiti della composizione negoziata richiamati dalla norma non vi è alcuna omologa alla quale collegare il suo effetto; rispetto agli accordi di ristrutturazione invece lo stretto collegamento con la composizione ne giustifica un trattamento migliore rispetto agli accordi che non sono preceduti dalla composizione stessa (per i quali resta ferma la data di omologazione e non la pubblicazione degli accordi nel registro delle imprese).

Il comma 3 è finalizzato a consentire lo sblocco delle numerose istanze di composizione negoziata pendenti in attesa di nomina dell’esperto. Si tratta, in particolare, di istanze alle quali le Camere di commercio non danno corso, per incompletezza della documentazione prevista dalla legge, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 13, comma 7, del Codice della crisi d’impresa di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Come evidenziato dagli operatori del settore, dai professionisti e dal sistema camerale, tale problematica si verifica, nella maggior parte dei casi, a causa dei tempi ad oggi necessari per il rilascio delle certificazioni previste dall’articolo 17, comma 3, lettere e), f) e g), dello stesso Codice della crisi d’impresa (vale a dire il certificato unico dei debiti tributari e i certificati dei debiti contributivi e per premi assicurativi previsti, rispettivamente, dagli articoli 363, comma 1, e 364, comma 1, del Codice della crisi d’impresa, nonché la certificazione sulla situazione debitoria complessiva rilasciata dall’agente della riscossione). Al fine di consentire la celere nomina dell’esperto e l’avvio delle trattative, si prevede che le singole certificazioni possano essere sostituite dalla dichiarazione con la quale l’impresa attesta, sotto la propria responsabilità, di avere tempestivamente presentato l’istanza per il rilascio del certificato stesso agli enti competenti. L’assenza delle informazioni contenute nelle certificazioni non crea problemi ai fini della valutazione, demandata all’esperto, di perseguibilità del risanamento, in quanto l’interoperabilità delle banche dati dei medesimi enti con la piattaforma telematica nazionale, prevista dall’articolo 14 del Codice della crisi, consente agevolmente l’estrazione dei dati relativi ai debiti fiscali e previdenziali dell’impresa che ha chiesto l’avvio delle trattative.

La disposizione ha durata limitata in quanto tiene conto della recente entrata in vigore del Codice della crisi - che prevede il rilascio o l’acquisizione di tali certificazioni rispetto a tutte le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza - e del fatto che, nel breve periodo, il procedimento di rilascio, da parte degli enti competenti, dovrà comunque essere reso il più agile e celere possibile nell’interesse della tempestività non solo della composizione negoziata, ma anche di tutte le iniziative (stragiudiziali e giudiziali) intraprese per la risoluzione della crisi delle imprese in difficoltà.

Il comma 4 intende evitare i problemi applicativi e di spesa che scaturiscono dall’articolo 199, comma 1, del Codice della crisi d’impresa. Tale norma prevede che il domicilio digitale di ciascuna procedura di liquidazione giudiziale, e quindi l’indirizzo di posta elettronica certificata di cui deve essere munito il curatore per la gestione di ciascuna procedura, sia assegnato dalla cancelleria al momento della pubblicazione della sentenza che apre la liquidazione giudiziale. Si tratta, tuttavia, di disposizione che crea oneri per lo Stato, posto che l’assegnazione di un domicilio digitale presuppone l’acquisto di un indirizzo di posta elettronica certificata e che, comunque, non è allo stato realizzabile non essendo le cancellerie in grado di provvedere a tale adempimento. La norma, dunque, rinvia l’applicabilità di tale disposizione al fine di verificarne la concreta attuabilità, con l’eventuale assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, o la sua modifica. Tale rinvio non incide sulle procedure e sulla regolarità della loro gestione in virtù della disposizione contenuta nell’articolo 10, comma 2, del Codice della crisi, secondo la quale “Gli organi di cui al comma 1 attivano, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, un domicilio digitale, da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura…”. La disposizione evita così problematiche potenzialmente idonee ad ostacolare l’efficiente svolgimento del procedimento giudiziale, in connessione con gli obiettivi del PNRR.

ART. 39        

(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

L’articolo reca modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante: “Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale”.

In particolare, modifica la disciplina dei contratti di appalto stipulati dal Ministero della giustizia per la trascrizione nell’ambito del processo penale, al fine di renderla più efficiente assicurando un miglior funzionamento del processo e, di conseguenza, il raggiungimento più agevole degli obiettivi del PNRR. D’altronde, la imminente entrata in vigore della riforma del processo penale, che ha disposto, tra l’altro, l’obbligatorietà delle videoregistrazioni, rende urgente la previsione di una disciplina dei contratti di appalto più agile, in linea con quella del Codice dei contratti pubblici.

L’articolo 51 (Personale tecnico impiegato per la documentazione degli atti) del suindicato decreto legislativo n. 271 del 1989, stabilisce quanto segue: “1. Quando rileva l'esigenza di avvalersi di personale tecnico estraneo all'amministrazione dello Stato per la documentazione degli atti, nei casi previsti dagli articoli 135 comma 2, 138 comma 2 e 139 comma 4 del codice, l'autorità giudiziaria ne fa richiesta al Presidente della Corte di appello perché provveda alla scelta del personale idoneo.

  1. Al fine indicato nel comma 1, il Ministero della giustizia, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite e con le modalità di cui al comma 3-bis, stipula contratti di durata biennale con imprese o cooperative di servizi specialistici.
  2. Nell'àmbito della politica di decentramento amministrativo e di contenimento della spesa pubblica, le procedure di cui al comma 2 possono essere delegate, per ciascun distretto, al Presidente della Corte di

3-bis. Il Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, al fine di attuare la delega di cui al comma 3, individua, sentito il Direttore generale della giustizia penale, gli schemi di contratto di cui al comma 2, nonché, previo monitoraggio delle caratteristiche e del costo medio di mercato di prestazioni analoghe od equivalenti, la tipologia ed il costo massimo delle prestazioni”.

Ebbene, al comma 1, lettera a), della presente norma si intende sopprimere la previsione, attualmente contenuta nel richiamato articolo 51, che stabilisce la durata massima di 24 mesi per i contratti di appalto stipulati per le finalità indicate dalla norma. Si tratta di una previsione del tutto eccentrica nel panorama legislativo italiano, posto che nessuna norma del Codice degli appalti contiene analoghe previsioni in ordine alla durata di un contratto.

L’appalto cui fa riferimento la disposizione in oggetto, essendo sopra soglia comunitaria e di valore tendenzialmente stimabile in 30 milioni di euro annui, implica una procedura aperta o ristretta, la cui tempistica di svolgimento, anche in ragione della specifica complessità delle prescrizioni e delle connesse valutazioni tecniche a cui la stazione appaltante è chiamata, può essere ragionevolmente stimata in 24 mesi, al netto di ricorsi amministrativi e sospensione.

Appare dunque evidente l’intrinseca inadeguatezza della durata biennale del contratto, rispetto al tempo inevitabilmente occorrente per svolgere la procedura necessaria per addivenire alla stipula: ciò ha reso pressoché sistematico il ricorso alla proroga del contratto precedente, per diversi anni, in palese contrasto con i principi di trasparenza e competitività.

La disposizione di cui alla lettera b) è volta, invece, a modificare una previsione che limita la flessibilità organizzativa interna al Ministero della giustizia, imponendo una competenza che, anche alla luce delle significative innovazioni e modifiche organizzative intervenute nel tempo, potrebbe essere gestita anche attraverso diverse articolazioni del Ministero. E’, inoltre, necessario sopprimere la locuzione “sentito il Direttore generale della giustizia penale” in quanto la Direzione generale della giustizia penale non è più presente nell’organigramma del Ministero della giustizia.

La disposizione non incide sui contratti di appalto già stipulati e in corso, che sono stati stipulati nel 2022 e scadranno nel 2024; la nuova norma, pertanto, si applica solo con i nuovi bandi.

 

ART. 40        (Disposizioni in materia di giustizia tributaria)

L’articolo reca disposizioni urgenti in materia di giustizia tributaria.

Il comma 1, in particolare, apporta modifiche agli articoli 1, comma 7, e 8, comma 5, della legge 31 agosto 2022, 130, recante disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari, al fine di accelerare e semplificare, in particolare, le procedure di rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e, complessivamente, di aumentare l’effettività dell’intera nuova disciplina regolatoria di settore così, peraltro, venendo incontro ad auspici manifestati anche in sede di Unione europea nell’ambito delle sue periodiche verifiche sullo stato di attuazione delle misure nazionali iscrivibili nel perimetro del PNRR.

In particolare:

  • con l’intervento sub lettera a) si accelerano i tempi delle nuove elezioni del già scaduto Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria anticipando al 15 marzo 2023 la data entro la quale il predetto Consiglio deve pubblicare la graduatoria finale della procedura di interpello (il cui termine di presentazione delle domande scade il 14 febbraio 2023) per il passaggio definitivo alla giurisdizione tributaria dei giudici tributari provenienti dalle altre giurisdizioni;
  • con l’intervento sub lettera b) si interviene sull’articolo 8, comma 5, della suindicata legge n. 130 del 2022 prevedendo una disciplina puntuale delle procedure per l’indizione e la fissazione della data di elezione del Consiglio di presidenza della giustizia

Il comma 2, al fine di ridurre i tempi del processo tributario di merito, modifica il limite di valore previsto per il giudizio monocratico di primo grado dall’articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, innalzandolo da 3.000 euro a 5.000 euro. Si dispone altresì che il nuovo valore del giudizio monocratico nel processo tributario di primo grado si applica ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2023.

Il comma 3, al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di Cassazione di cui alla Riforma 1.7 “Giustizia tributaria” della Missione 1, Componente 2, Asse 2, del PNRR, reca disposizioni finalizzate ad accelerare la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità conseguente alla chiusura della procedura di condono fiscale prevista dalla legge di bilancio 29 dicembre 2022, n.197, e dalla legge n.130 del 2022.

La finalità di tali misure condonistiche è intimamente connessa al traguardo, di cui alla Milestone M1C1-35 del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR), “di rendere più efficace l’applicazione della legislazione tributaria italiana e di ridurre l’elevato numero di ricorsi alla Corte di Cassazione”.

A tale obiettivo si è dato attuazione con la legge n.130 del 2022, che ha introdotto misure ad hoc per la Corte di Cassazione che hanno inciso sia sul piano strettamente organizzativo (reclutamento dei nuovi giudici tributari, elezioni componenti CPTG, nuovo assetto organizzativo della sezione tributaria della Corte di Cassazione), sia su quello extra processuale, di cui la pace fiscale ne è l’emblema.

La disciplina condonistica di cui all’articolo 5 della legge n. 130 del 2022, a differenza delle precedenti misure agevolative volte ad incassare il gettito fiscale suscettibile di essere ricavato dall’adesione alla definizione, è stata tagliata a misura per la Corte di Cassazione proprio per smaltire l’arretrato tributario (v. relazione illustrativa al d.d.l. A.S. 2636 dove si afferma (pag. 12) la necessità di “incisive disposizioni legislative per la definizione agevolata delle controversie pendenti avanti la sezione specializzata, pur limitandole allo stretto necessario per raggiungere una «soglia critica» di deflazione immediata che consenta, de residuo, l’impostazione di un programma triennale di smaltimento dell’arretrato e di stabilizzazione operativa con ragionevoli probabilità di successo”).

Quasi contestualmente a tale misura deflattiva, la legge di bilancio del 2023, entrata in vigore il 1° gennaio 2023, ha introdotto (articolo 1, commi da 186 a 205), una vasta gamma di misure deflattive delle controversie tributarie:

  • definizioni agevolate, controlli automatizzati e irregolarità formali;
  • ravvedimento speciale delle violazioni tributarie;
  • definizione agevolata, conciliazione e rinunce controversie tributarie; ù
  • definizione avvisi e conciliazioni - rottamazione;
  • stralcio debiti fino ad €1.000,00 pendenti in tutti i gradi di giudizio, così allargando ulteriormente la condonabilità delle controversie tributarie pendenti in Cassazione in conformità al traguardo di cui alla Milestone M1C1-35 .

In tale cornice normativa, per accelerare la dichiarazione di estinzione del giudizio di competenza che compete alla Corte di Cassazione, risultano necessarie ed urgenti le misure proposte.

Ed invero, per raggiungere in tempi brevi i risultati voluti dalla milestone PNRR (liberare la Corte di Cassazione dal numero eccessivo di controversie) è indispensabile un raccordo telematico tra gli Uffici dell’Agenzia delle entrate e la Corte di Cassazione in relazione alle domande di condono presentate agli Uffici.

E’ facilmente immaginabile come la comunicazione telematica degli atti inerenti alla procedura di condono sveltisca enormemente i passaggi necessari per portare a conoscenza della Corte la sopravvenienza di un’istanza di definizione agevolata della lite e per determinare la pronuncia di estinzione della lite.

Il raccordo telematico tra gli Uffici fiscali e la Sezione tributaria delle Corte consentirebbe di dedicare alla materia condonistica un canale autonomo - separato da quello ordinario - con evidenti effetti sia sulla visibilità esterna dello smaltimento del contenzioso tributario in Corte, sia del carico di lavoro che grava sui Giudici, sugli Uffici di cancelleria e sulla Polizia tributaria della Corte. E infatti, il controllo della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, previsti dalla normativa in oggetto per dichiarare l’estinzione del giudizio, è senz’altro facilitato dalla creazione di un canale telematico relativo al flusso delle domande di condono facilmente accessibile al Collegio e al quale potrebbe accedere, per quanto di competenza, non solo l’Ufficio di cancelleria (per collegare celermente il fascicolo processuale da sottoporre al giudice alla singola istanza di condono) ma anche la Polizia tributaria in forza alla Corte di Cassazione che, in prima battuta, tramite le comunicazioni telematiche effettuate dagli Uffici, potrebbe effettuare le necessarie e prodromiche verifiche formali (messa in carico delle istanze comunicate dagli Uffici, verifica della corrispondenza del nominativo, codice fiscale, etc.).

L’esistenza di un canale autonomo e la sua separazione dai ruoli ordinari della Sezione tributaria Corte – notoriamente intasati da un risalente contenzioso - assicurerebbe di arrivare celermente alla dichiarazione di estinzione del giudizio e di aumentare numericamente l’emissione di decreti di estinzione presidenziali, senza gravare i Collegi delle relative incombenze. Questi ultimi, infatti, in attesa dei tempi ordinari che consentono di avere l’incartamento della procedura di condono nel fascicolo della controversia fissata nel ruolo di udienza, molto spesso vengono a conoscenza della procedura di condono ad udienza già in atto; ciò comporta un evidente dispendio di tempi per l’inutile studio della controversia nei giorni precedenti all’udienza, trovandosi, così, a trattare udienze sostanzialmente “vuote” che si limitano a una mera estinzione della lite, o peggio, in a un rinvio a nuovo ruolo qualora l’incartamento relativo al condono non è sia completo.

Si evidenzia che la misura non è una novità per l’ordinamento italiano, considerato che già il comma 8 dell’articolo 16 della legge n. 289 del 2002, proprio al fine di raccordare gli Uffici fiscali con la Corte di Cassazione per la celere definizione delle liti fiscali, aveva previsto la trasmissione da parte degli Uffici “alle commissioni tributarie, ai tribunali ed alle corti di appello”, di un elenco (cartaceo, non essendo in uso il processo civile telematico) delle liti pendenti per le quali era stata presentata domanda di definizione agevolata ai sensi della legge. E tale trasmissione, come è notorio alla sezione tributaria della Corte di Cassazione, facilitò in larga parte le dichiarazioni di estinzione del giudizio.

Nell’intento di accelerare la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità ai sensi del comma 198 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell’articolo 291 del codice di procedura civile, si prevede, fermo restando gli oneri previsti dalla normativa condonistica a carico del contribuente, che l’Agenzia delle entrate trasmetta entro il 31 luglio 2023, alla cancelleria della Corte, attestazione informatica dell’avvenuta presentazione della domanda e del relativo versamento previsti dal comma 197. Il termine del 31 luglio 2023 non è casuale, ma è legato al tempo di sospensione massima del processo – sospensione che viene dichiarata solo se c’è apposita istanza del contribuente

-. di cui al comma 197 della richiamata legge di bilancio 2023.

Nella finalità di accelerare la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 130 del 2022, si prevede, al comma 4, che l’Agenzia delle entrate trasmetta alla cancelleria della Corte, entro il 31 marzo 2023, attestazione informatica dell’avvenuta presentazione della domanda e del relativo versamento, nonché dell’assenza di provvedimento di diniego, non essendo tale eventualità compatibile con l’immediata estinzione della controversia. Il termine del 31 marzo 2023 è il limite massimo in considerazione dei tempi di sospensione del processo (120 giorni) e dell’eventuale diniego (entro 60 giorni dalla presentazione della domanda).

Il comma 5 prevede che alle attività previste dai commi 3 e 4 si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 41        

(Semplificazione per lo sviluppo dell’idrogeno verde e rinnovabile)

L’articolo, in attuazione della Missione 2, Componente 2-20, Riforma 3, del PNRR, introduce disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di valutazione ambientale nell’ottica della promozione dell’idrogeno verde e rinnovabile. Giova rammentare che, per quanto concerne la disciplina in materia di valutazioni ambientali dei progetti relativi a impianti chimici per la produzione di idrogeno, la legislazione vigente prevede che gli stessi, solo ove “integrati” (ossia solo se volti alla produzione di sostanze, su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro) siano sottoposti a VIA e, segnatamente, a VIA di competenza statale oltre una soglia di 100 Gg/anno e a VIA di competenza regionale in caso di soglia pari o inferiore a 100 Gg/anno.

Con la presente norma si intende integrare l’allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di introdurre una specifica disposizione per il caso di impianti chimici volti alla produzione di idrogeno verde e di idrogeno rinnovabile, con la conseguenza di rimettere esclusivamente alla VIA di competenza statale la valutazione di progetti relativi ai predetti impianti, fermo restando il requisito della loro “integrazione” (in altri termini, al pari di quanto previsto dalla normativa vigente, ove l’impianto non dovesse presentarsi “integrato” – ossia non volto a una produzione su scala industriale e privo di varie unità produttive funzionalmente connesse – non sarebbe assoggettato a VIA; ove “integrato”, l’impianto per la produzione di idrogeno verde e/o rinnovabile sarebbe sottoposto a VIA di competenza statale). La predetta integrazione dell’allegato II alla parte seconda – letta in combinato con l’articolo 8, comma 2-bis, e con l’allegato I-bis alla parte seconda del medesimo decreto legislativo – avrebbe l’effetto di attribuire alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC l’istruttoria dei progetti relativi a impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde e/o rinnovabile, che finirebbero, dunque, per beneficiare di tutte le misure di semplificazione che la disciplina in materia di progetti affidati alla stessa Commissione tecnica PNRR-PNIEC reca con sé (si pensi, prima fra tutte, a quella del cosiddetto “fast-track”). Inoltre, al fine di imprimere una effettiva accelerazione nel processo di sviluppo del settore dell’idrogeno verde e rinnovabile, si apportano modificazioni all’articolo 8, comma 1, del ridetto decreto legislativo n. 152 del 2006, nel senso di prevedere che, con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale, tra i progetti attuativi del Piano nazionale energia e clima (PNIEC) a cui deve essere data “precedenza”, abbiano – in ogni caso – priorità quelli relativi a impianti “integrati” di produzione, su scala industriale, di idrogeno verde e/o rinnovabile.

 

ART. 42      

 (Interventi di rinaturazione dell’area del Po)

L’articolo, in attuazione della Missione, Componente 4-21, Investimento 3.3, del PNRR, e allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del Piano medesimo entro i termini ivi stabiliti (il primo dei quali – avente ad oggetto la riduzione, di almeno 13 chilometri, dell’artificialità dell’alveo per la rinaturazione dell’area del Po – da realizzarsi entro il secondo trimestre 2024) dichiara di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza gli interventi compresi nel “Programma d’azione per la rinaturazione dell’area del Po” approvato con decreto del Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume stesso del 2 agosto 2022, n. 96, con le conseguenze che l’ordinamento giuridico ricollega a tali qualificazioni (si pensi, a mero titolo esemplificativo, alle conseguenze in materia di espropri).

Come si legge nel citato Programma d’azione, lo stesso “mira in particolare a riattivare i processi naturali e a favorire il recupero della biodiversità, garantendo il ripristino del fiume e un uso più efficiente e sostenibile delle risorse idriche, attraverso interventi di riqualificazione consistenti nella riattivazione e riapertura di lanche e rami abbandonati, nella riduzione dell’artificialità dell’alveo con particolare riferimento all’adeguamento dei “pennelli di navigazione”, nella riforestazione diffusa naturalistica e nel contenimento di specie vegetali alloctone invasive”.

Gli interventi previsti sono riconducibili sostanzialmente a 5 tipologie:

  1. riqualificazione di lanche e rami abbandonati;
  2. riattivazione e riapertura di lanche e rami abbandonati;
  3. riduzione dell’artificialità dell’alveo mediante, in particolare, adeguamento dei “pennelli”;
  4. riforestazione diffusa naturalistica;
  5. contenimento di specie vegetali alloctone

 

 ART. 43        

(Disposizioni per l’efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC)

I recenti avvenimenti, che hanno determinato un significativo incremento dei costi di produzione e una variazione percentuale dei prezzi, stanno incidendo anche sugli originari importi lavori contenuti nei Quadri Economici degli interventi approvati nell’ambito del Programma di Riqualificazione Energetica della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC), disciplinato dall’articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

In particolare, a seguito degli aggiornamenti dei prezziari regionali di cui all’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, 91, ne è derivato, per le stazioni appaltanti, un rilevante aumento dei costi da sostenere e per tali ragioni non coperti dalle risorse impegnate dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica in qualità di soggetto erogatore, con un significativo rallentamento rispetto all’attuazione delle varie fasi previste nei cronoprogrammi.

L’articolo prevede, pertanto, in conformità all’esigenza e alla necessità rappresentate in diversi sedi, di reperire le risorse economiche in grado di colmare i differenziali di spesa e consentire la prosecuzione e conclusione degli interventi programmati, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Una soluzione neutrale sotto il profilo finanziario potrebbe essere l’utilizzo di parte delle risorse stanziate per gli anni dal 2023 in poi e ancora disponibili in quanto saranno impegnate sulla base del relativo programma di interventi di riqualificazione energetica che il comma 2 del già menzionato articolo 5 prevede sia approvato entro il 30 novembre di ogni anno.

È quindi possibile indicare le somme disponibili necessarie per coprire i maggiori costi dei programmi approvati al 31 dicembre 2021 e, allo stesso tempo, tener conto delle conseguenti minori disponibilità finanziarie utilizzabili per coprire i costi da sostenere per l’attuazione dei programmi relativi agli anni successivi.

La disposizione prevede un’autorizzazione di spesa per un ammontare annuo pari a 15% delle risorse stanziate per il finanziamento delle singole annualità del programma PREPAC, che trovano copertura attraverso l’utilizzo di una quota parte dei proventi delle aste CO2, mediante le risorse rese disponibili dalla legge di bilancio per il 2019 e con le risorse di cui all’articolo 5, commi 12 e 13, del decreto legislativo n. 102 del 2014. Un’ulteriore copertura è prevista mediante l’integrazione delle risorse che si renderanno disponibili a seguito di determinazione di disponibilità derivanti dalle economie di gara.

 

ART. 44

(Estensione dello stanziamento per le annualità 2025 e 2026 delle risorse di assistenza tecnica per il PNRR)

L’intervento normativo di cui all’articolo in commento si rende necessario al fine di garantire un’adeguata copertura finanziaria anche per le annualità 2025 e 2026, fino quindi alla conclusione del Piano per l’attivazione di misure di assistenza tecnica al Dipartimento PNRR e ai soggetti attuatori per gli interventi PNRR di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (già Ministero della transizione ecologica-MITE), in quanto fuori dal campo di ammissibilità della spesa.

La modifica è a risorse invariate in quanto la relativa copertura finanziaria potrà essere rinvenuta nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023”, utilizzando, all’uopo, l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

L’articolo 26 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha previsto, infatti, per il Dipartimento PNRR del MASE, risorse finalizzate a garantire il supporto tecnico-operativo per le misure attuative del PNRR di competenza del MASE Ministero medesimo. Lo stanziamento in parola è stato previsto sul capitolo n. 1055, Piano di Gestione n. 3, relativo alle “Spese per il supporto tecnico operativo per l’attuazione delle misure del PNRR”. Nello specifico, il comma 2 del citato articolo 26 prevede stanziamento di CP e di CS pari a 5 milioni di euro per le annualità 2022-2023-2024.

In risposta al d.P.C.M. per la definizione degli obiettivi di spesa 2023-2025 che ha previsto per il MITE un risparmio di spesa pari, rispettivamente, a 3,8 milioni di euro per il 2023, 5,2 milioni di euro per il 2024 e 6,5 milioni di euro per il 2025, sono stati previsti risparmi di spesa, a valere sul cap. di bilancio di nuova istituzione n. 1055, “Spese per lo svolgimento delle attività in attuazione degli obiettivi di transizione ecologica del PNRR”, pari a 0,5 milioni per l’annualità 2023 e 2024; conseguentemente, l’importo risulta ad oggi ridotto a 4,5 milioni di euro per le predette annualità.

Si evidenzia che l’attivazione del relativo capitolo di spesa è stata resa disponibile solo nell’ultimo trimestre 2022, rendendo di fatto impossibile l’attuazione degli impegni finanziari e di spesa previsti per i servizi di supporto tecnico specialistico a carico della predetta annualità.

Si evidenzia che le restanti risorse disponibili per il 2023 e 2024 sono già previsionalmente impegnate e saranno liquidate entro il 2024 per garantire lo svolgimento di attività di assistenza tecnica (in particolare per quanto attiene ai controlli, monitoraggio e rendicontazione) per l’attuazione del piano che secondo le regole PNRR non possono trovare copertura nelle risorse del Piano stesso.

ART. 45

(Utilizzo dei proventi delle aste C02 e supporto al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per la gestione del Fondo per il programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico)

L’articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, prevede che il 50% dei proventi delle aste afferenti al sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra sia destinato a specifiche attività, previste dal comma 7 del sopra citato articolo, in linea con gli obiettivi del quadro unionale per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 e con gli obiettivi a lungo termine che figurano nell'accordo di Parigi.

L’articolo prevede, pertanto, una modifica del comma 7, lettera n), al fine di destinare una quota delle risorse in parola alla copertura delle spese per i servizi tecnico-specialistici necessari a garantire l’efficace attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) alle attività di cui al suddetto comma, quali il supporto alla definizione delle politiche nazionali in tema di energia e clima volte alla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile, nonché all’attuazione, gestione e monitoraggio di programmi, misure e azioni per il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti, che coincidono con gli obiettivi specifici del PNRR.

Per lo svolgimento delle suddette attività di supporto tecnico-specialistico il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica potrà avvalersi delle proprie società in house, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

La norma prevede una autorizzazione di spesa, nel limite massimo annuo di 3 milioni di euro, che trova copertura attraverso l’utilizzo di una quota parte dei proventi delle aste CO2; tale importo è stato determinato prendendo a riferimento l’impegno di spesa previsto per il 2022 dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per la copertura di attività di supporto tecnico-specialistico aventi finalità analoghe a quelle indicate nella presente norma. Nello specifico, si è considerata la Convenzione sottoscritta il 30 dicembre 2021 tra il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e la Sogesid S.p.A., società “in house providing” dello stesso Ministero, finalizzata alla realizzazione, per l’anno 2022, del servizio tecnico specialistico nelle materie afferenti a:

  • politiche energetiche e programmi per l’efficienza e lo sviluppo di fonti rinnovabili, compresa la programmazione comunitaria e nazionale;
  • mobilità sostenibile;
  • azioni trasversali per le attività tecniche, amministrative e giuridiche relative alla disciplina di

Per il suddetto servizio tecnico-specialistico, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha previsto l’impegno di un importo complessivo massimo di € 3.106.893,59. Le risorse, nel limite massimo annuo di 3 milioni di euro, per i servizi tecnico-specialistici necessari a garantire l’efficace attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di energia e clima, nonché delle attività di cui all’articolo 23, comma 7 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, dovranno essere assegnate su un capitolo di parte corrente di nuova istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Infine si apportano modifiche all’articolo 1 comma 498 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, prevedendo che con decreti di cui al terzo periodo può essere altresì previsto che la gestione del Fondo di cui al primo periodo sia affidata direttamente a società in house del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e che i relativi oneri di gestione siano a carico delle risorse di cui al Fondo stesso, nel limite del due per cento delle risorse medesime per gli anni 2023, 2024 e 2025 e nel limite dell’uno per cento per gli anni successivi.

 ART. 46        

(Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di beni culturali)

L’articolo, al comma 1 prevede che per gli immobili di proprietà pubblica e con destinazione d’uso pubblico, tutelati ai sensi della Parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e interessati da interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, le opere di manutenzione ordinaria, come definite ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. a), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e che non comportino modifiche delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche dei materiali o delle finiture esistenti, sono consentite previa segnalazione alla soprintendenza competente.

Il comma 2 prevede la possibilità, da parte della soprintendenza competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, di adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione nel termine di 30 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, e la rimozione degli eventuali effetti dannosi generati dalle attività eseguite.

Il comma 2 prevede che decorso il termine di 30 giorni previsto al comma 2, la soprintendenza competente adotti comunque i provvedimenti di cui al medesimo comma 2 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21 - nonies, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il comma 4 prevede che, in caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l’eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine di cui al comma 2, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il comma 5 prevede delle modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con la riduzione da 120 a 90 giorni il termine di cui al comma 10 dell’articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, una nuova procedura per la determinazione del provvedimento della verifica dell’interesse culturale oltre a prevedere che le funzioni di tutela sono esercitate conformemente a criteri e priorità fissati dal Ministero.

 

 ART. 47        

(Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili)

L’articolo reca puntuali modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante: “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”.

L’articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 201 contiene la disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. Nel dettaglio, il comma 1 prevede che, con uno o più decreti ministeriali, siano stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti ministeriali in parola, il comma 8, lettere da a) a c-quater), considera idonee, ai fini di cui al suindicato comma 1, determinati tipi di aree.

Orbene, il presente articolo, al comma 1, lettera a), modifica la lettera c-bis.1) del richiamato articolo 20, comma 8, prevedendo che, proprio nelle more dell'individuazione delle aree idonee, sono considerate tali i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all’interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori.

Viene anche modifica la lettera c-quater), riducendo la fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela. In particolare, l’attuale fascia di sette chilometri per gli impianti eolici è ridotta a tre chilometri, mentre quella di un chilometro per gli impianti fotovoltaici è ridotta a cinquecento metri. Inoltre, si prevede espressamente che, nei procedimenti autorizzatori, resta ferma la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela.

Il comma 1, lettera b) inserisce, dopo l’articolo 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, l’articolo 22-bis (Procedure semplificate per l’installazione di impianti fotovoltaici). Tale nuova disposizione prevede, al comma 1, che siano liberamente installabili gli impianti fotovoltaici ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento. Al comma 2, dispone che, se l’intervento di cui al comma 1 ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il relativo progetto deve essere previamente comunicato alla competente soprintendenza. Infine, il comma 3 stabilisce che la soprintendenza competente, in caso di accertata carenza dei requisiti di compatibilità di cui al comma 2, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotti motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

Anche le lettere c) e d) intervengono sul decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

In particolare, a fronte di quanto disposto dall’articolo 31, comma 1, che prevede che i clienti finali hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, la modifica dispone che l'esercizio dei relativi poteri di controllo, che attualmente fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, sia esteso anche alle associazioni con personalità giuridica di diritto privato.

Per quanto riguarda, invece, l’articolo 45, la modifica dispone che il previsto decreto con cui il Ministro della transizione ecologica provvede a dare piena operatività alla Piattaforma unica nazionale, definisca anche le relative modalità di alimentazione; inoltre, la Piattaforma non si realizzerà più a valere sui fondi stanziati a suo favore e per la realizzazione del PNire 3, bensì sul fondo MEF finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.

Al comma 2, per ragioni di coordinamento con le previsioni di cui al successivo comma 3, lettera b) il quale stabilisce che il Ministero della cultura, nel procedimento unico di autorizzazione di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, si esprime esclusivamente nel caso di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela e non anche nelle aree contermini a queste ultime – si sopprime il comma 2 dell’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 Si dispone, inoltre, l’abrogazione di ogni disposizione di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 e di cui ai provvedimenti attuativi del decreto stesso, che sia incompatibile con le previsioni che intendono limitare l’intervento del Ministero della cultura, nell’ambito del già richiamato procedimento unico, al solo caso di aree localizzative sottoposte a tutela (e non anche “contermini”) e purché il progetto non sia sottoposto a valutazioni dell’impatto ambientale.

Il comma 3 apporta alcune modificazioni all’articolo 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative) del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante: “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”.

La lettera a) del comma 3 modifica il citato articolo 12, comma, prevedendo, per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro, che l'autorizzazione sia rilasciata - dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata - nell’ambito del provvedimento adottato a seguito del procedimento unico, comprensivo del rilascio della concessione ai fini dell’uso delle acque.

La lettera b) del comma 3 modifica il comma 3-bis del citato art. 12, prevedendo che il Ministero della cultura intervenga nel procedimento autorizzatorio nell’ipotesi in cui i progetti relativi agli impianti alimentati da FER (comprensivi di opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi) (i) siano localizzati in aree sottoposte a tutela e (ii) non siano stati precedentemente sottoposti a valutazione di impatto ambientale. La disposizione in commento ha l’effetto, oltreché di chiarire che il Ministero della cultura partecipa al procedimento autorizzatorio unico solo con riferimento a progetti per i quali il decreto legislativo n. 152 del 2006 non preveda l’assoggettamento alle valutazioni di impatto ambientale (sull’assunto che gli stessi procedimenti di valutazione ambientale implichino già il coinvolgimento del predetto Ministero), anche di escludere, rispetto alla normativa vigente, la partecipazione del medesimo Dicastero al procedimento autorizzatorio che concerna progetti ricadenti in aree contermini.

La lettera c) del comma 3, sostituisce il comma 4 del menzionato art. 12, stabilendo che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione. Il rilascio dell'autorizzazione comprende il provvedimento di VIA, ove previsto, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico a è pari a centocinquanta giorni. Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

Il comma 4 prevede che, fino al 31 dicembre 2025, in deroga all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, gli enti locali nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR, possono affidare in concessione, nel rispetto dei principi di concorrenza, di trasparenza, proporzionalità e pubblicità, di parità di trattamento e non discriminazione, aree ovvero superfici nelle proprie disponibilità per la realizzazione degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle comunità energetiche rinnovabili.

Il comma 5 dispone che per le finalità di cui al comma 4, gli enti locali di cui al medesimo comma, anche sulla base di appositi bandi o avvisi tipo adottati dall’ANAC, provvedono alla pubblicazione di appositi avvisi recanti l’indicazione delle aree e delle superfici suscettibili di essere utilizzate per l’installazione degli impianti, della durata minima e massima della concessione e dell’importo del canone di concessione richiesto, in ogni caso non inferiore al valore di mercato dell’area o della superficie. Qualora più comunità energetiche rinnovabili richiedano la concessione della medesima area o superficie, si tiene conto, ai fini dell’individuazione del concessionario, del numero dei soggetti partecipanti a ciascuna comunità energetica rinnovabile e dell’entità del canone di concessione offerto.

Il comma 6 apporta modifiche all’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, con riguardo agli interventi ricadenti in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 14. In tali casi, si prevede che la realizzazione degli interventi è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente. entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell’istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza medesima, l’autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Il termine di quarantacinque giorni può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, la Soprintendenza rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di

Il comma 7 prevede che all’articolo 1, comma 193, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo la lettera a) sia inserita la seguente: «a-bis) le sbarre di alta tensione rientranti fra le infrastrutture di cui alla lettera a) che risultano direttamente funzionali all’alimentazione delle sottostazioni elettriche della rete ferroviaria, possono essere utilizzate da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. o da società dalla stessa controllate per la connessione di impianti di produzione a fonti rinnovabili con le modalità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210.».

Il comma 8 prevede una misura di razionalizzazione per i progetti di interventi da realizzarsi nell’ambito del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) e per i quali è prevista anche la valutazione di impatto ambientale (VIA). In tali casi, tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal citato Piano costituiscono dati acquisiti nell’ambito del procedimento di VIA.

Il comma 9 aggiunge all’articolo 1-sexies, comma 4-sexies, quarto periodo, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, le seguenti parole “, fatto salvo il caso in cui gli edifici siano destinati in via esclusiva alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologiche al servizio delle stazioni elettriche stesse”.”. Ne consegue che le varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici ovvero che comportino aumenti di cubatura necessari per lo svolgimento di attività o la collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse, aventi ad oggetto edifici destinati in via esclusiva alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni elettriche, possono essere effettuati senza la necessità di presentare una denuncia di inizio attività.

Il comma 10 prevede che le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, da cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, possono accedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, 199, per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, ai requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021. L’energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette comunità energetiche rimane nella loro disponibilità.

Il comma 11 estende la disciplina di cui al comma 10 alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, realizzate da:

  1. imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
  2. imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;
  3. cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del codice civile e cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 228 indipendentemente dai propri associati.

 

 ART. 48        

(Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo)

L’articolo al comma 1, stabilisce che, al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, delle opere e delle infrastrutture ivi previste, nonché per la realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro della salute, adotti, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto avente a oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo, con particolare riferimento:

  1. alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184-bis, dedicato ai “sottoprodotti”, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o ad AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
  2. ai casi di cui all’articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di esclusione dalla disciplina di cui alla Parte quarta del medesimo decreto del suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato;
  3. alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti;
  4. all’utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
  5. alla gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;
  6. alle disposizioni intertemporali, transitorie e finali.

Il comma 2 prevede che il decreto di cui al comma 1, in attuazione e adeguamento ai principi e alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE, disciplini le attività di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse, anche ai fini della piena attuazione del PNRR.

Infine, il comma 3 prevede che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, è abrogato l’articolo 8 del decreto – legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, recante il Regolamento contenente la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, emanato ai sensi del citato articolo 8.

 

 ART. 49

(Semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, gli impianti di accumulo energetico e per gli impianti agro-fotovoltaici)

L’articolo, al comma 1, apporta modifiche puntuali agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

In particolare, il comma 1, lettera a) inserisce, all’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 28/2011, il comma 7-bis. Si prevede che l’interessato, una volta decorso il termine di cui al comma 4, secondo periodo, trasmette la copia della dichiarazione di cui al comma 7 per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio insiste l’intervento, che vi provvede entro i successivi dieci giorni. Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge.

La lettera b) inserisce nell’articolo 7-bis del richiamato decreto legislativo n. 28 del 2011, il nuovo comma 5- bis, a mente del quale anche l'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici con potenza prodotta fino a 20 kW e anche con altezza superiore a 5 metri, se installati al di fuori delle zone territoriali omogenee A e B e posti di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio. Tale previsione si applica anche in presenza di vincoli di immobili o aree di notevole interesse pubblico, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture e per gli impianti eolici con potenza prodotta fino a 20 kW, anche con altezza superiore a 10 metri, se istallati al di fuori delle zone territoriali omogenee A e B di cui all’articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e per gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti. Con riferimento ad aree ovvero immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo decreto, si prevede che la realizzazione degli interventi di installazione è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità paesaggistica competente, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell’istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Il termine per il rilascio dell’autorizzazione può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, l’autorità paesaggistica competente rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione. Infine, si precisa che la nuova disciplina si applica anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell’installazione di impianti non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici.

Il comma 2 sostituisce il numero 3-bis) dell’articolo 1, comma 2-quater, lettera c), del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, prevedendo che gli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e accessoria, sono autorizzati con la procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio.

Il comma 3 interviene sull'articolo 11, rubricato regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali), disponendo che gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, vengono considerati manufatti strumentali all’attività agricola e sono liberamente installabili, se:

  • sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriali salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia;
  • i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad almeno due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;
  • le modalità realizzative prevedono una loro effettiva integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura delle coltivazioni sottostanti, ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE).

L’installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore del fondo, a qualsiasi titolo purché oneroso.

I commi da 4 a 6 recano integrazioni alla disposizione di cui all’art 3 comma 2 del D.L. 144/2022 in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per l’attuazione del PNRR, ai sensi del quale, l'ammontare garantito del finanziamento coperto da garanzia SACE può essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i successivi 12 mesi per le piccole e medie imprese e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese, a condizione che il beneficiario sia classificabile come impresa a forte consumo di energia, dunque, come impresa i cui costi di acquisto dei prodotti energetici (compresi quelli diversi dal gas naturale e dall'energia elettrica) siano pari almeno al 3 per cento del valore produttivo. Il comma 2 richiama infatti l'articolo 17, par. 1, lett. a) della Direttiva 2003/96/CE (cd. direttiva sulla tassazione dell'energia). Il fabbisogno deve essere attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario.

In particolare, il comma 4 chiarisce che la misura a sostegno delle imprese energivore di cui al menzionato articolo 3 del D.L. n. 144/2022 possa applicarsi, alle condizioni ivi previste, anche all’impresa Sideralloys Italia s.p.a., relativamente al sito di Portovesme-Portocuso, quale unico polo industriale nazionale per la produzione di alluminio primario, di cui all’articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, in considerazione delle eccezionali criticità riguardanti le condizioni di approvvigionamento e del rilevante impatto produttivo e occupazionale della medesima impresa. 

Il comma 5, coerentemente a quanto declinato dagli ultimi emendamenti occorsi al Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina, (2022/C 131 I/01) elimina il riferimento al massimale di 25 milioni.

Il comma 6 prevede come condizione di efficacia della misura di aiuto di cui ai commi 4 e 5 la comunicazione da parte della Commissione europea di non sollevare obiezioni in ordine alla misura di aiuto, per come notificata ai sensi dell’articolo 108 TFUE.

 

ART. 50        

(Disposizione per il potenziamento delle politiche di coesione e per l’integrazione con il PNRR)

L’articolo contiene disposizioni finalizzate ad assicurare un più efficace perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, a rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all’attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, a favorire l’integrazione tra le politiche di coesione e il PNRR.

A tal fine, al comma 1 prevede, a decorrere dalla data definite con decreto di cui al comma 2, la soppressione dell’Agenzia per la coesione territoriale di cui all’articolo 10 del decreto – legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e l’attribuzione dell'esercizio delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie (con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri) e di cui la norma prevede la riorganizzazione.

I commi successivi intervengono a regolamentare la posizione del personale interessato dalla misura in esame, i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni già di titolarità dell’Agenzia per la coesione territoriale, gli organi della stessa. In particolare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali ai sensi del comma 1 e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse, individuando altresì la data a decorrere dalla quale transitano i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni già di titolarità dell’Agenzia per la coesione territoriale, nonché le unità di personale. Con il medesimo decreto si provvede alla riorganizzazione, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, al personale dirigenziale trasferito ai sensi del comma 2 continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Successivamente all’adozione del decreto di cui al comma 2 e per gli anni 2023, 2024 e 2025, il conferimento degli incarichi dirigenziali può avvenire in deroga alle percentuali di cui all’articolo 19, commi 5-bis e 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Si prevede che al personale non dirigenziale trasferito ai sensi del comma 2 si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell’amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Entro sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentiti i Ministri dell’ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti e della cultura, all’individuazione delle unità di personale di livello non dirigenziale, trasferite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 2 da assegnare temporaneamente, nel numero massimo complessivo di trenta unità, presso le Amministrazioni centrali per il rafforzamento delle strutture ministeriali incaricate dello svolgimento delle funzioni di Autorità responsabile del PSC. Il trattamento economico del predetto personale resta a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La disposizione, inoltre, prevede, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provveda alla riorganizzazione, a supporto dell’attività del Dipartimento per le politiche di coesione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, che viene ridenominato “Nucleo per le politiche di coesione” (NUPC) e al quale sono trasferite le funzioni e le attività attribuite dalle vigenti disposizioni al Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, ad eccezione delle funzioni di Autorità di audit dei programmi 2021- 2027 cofinanziati nell’ambito della politica di coesione europea, che sono svolte dal Ministero dell’economia e delle finanze, Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea (IGRUE), ai sensi dell’articolo 53 del presente decreto ovvero dalle Autorità di audit individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a condizione che l’Autorità di audit sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto all’Autorità di gestione.

La riorganizzazione, concernente le modalità di individuazione e di nomina dei componenti, le modalità organizzative e di funzionamento nonché le attività del Nucleo, è finalizzata a rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all’attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali e comunitarie, nonché a favorire l’integrazione tra le politiche di coesione e il PNRR.

Stabilisce, altresì, che gli incarichi conferiti a qualsiasi titolo ai componenti del NUVAP di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, diversi da quelli individuati dal comma 5 del medesimo articolo 2, vale a dire quelli che possono essere conferiti a un massimo di cinque dirigenti appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, debbano cessare con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi in attuazione delle previsioni di cui al d.P.C.M. di riorganizzazione del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP), previsto dal comma 11.

Il comma 12 prevede che il Nucleo per le politiche di coesione è costituito da un numero massimo di quarantadue componenti. I componenti del Nucleo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione, ove nominata, e sono scelti, nel rispetto della parità di genere e secondo le modalità di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, fra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il personale degli enti pubblici economici ed esperti estranei alla pubblica amministrazione, anche appartenenti a Paesi dell'Unione europea, in possesso di specifica e comprovata specializzazione professionale nel settore della valutazione delle politiche e nella valutazione e gestione dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico ovvero nel campo delle verifiche sull'attuazione dei programmi e dei progetti d'investimento delle pubbliche amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento pubblico.

Si statuisce, quindi, che le denominazioni «Nucleo per le politiche di coesione» e «NUPC» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione» e «NUVAP» e le denominazioni “Nucleo di verifica e controllo” e “NUVEC”.

In ultimo, al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato finalizzato a garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027 (articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) la disposizione prevede che le amministrazioni centrali assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.

Infine si prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stipuli un apposito accordo di collaborazione, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recante la definizione delle modalità di utilizzazione del sistema informatico “ReGiS” di cui all’articolo 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché di implementazione, estensione e sviluppo dello stesso per rafforzare e razionalizzare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle politiche di coesione. Per tali finalità al Dipartimento per le politiche di coesione è assicurato l’accesso a tutte le informazioni e le funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

 

ART. 51        

(Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei)

Con la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 Final del 15.7.2022 e l’Allegato II alla Delibera CIPESS 78/2021 di approvazione dell'Accordo di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica italiana per il periodo di programmazione 2021-2027 si è previsto l’assetto organizzativo dei SIGECO dei Programmi nazionali che devono assicurare il necessario requisito di indipendenza delle Autorità di audit previsto dall’articolo 71, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2021/1060, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti. Inoltre, l’Allegato II alla Delibera CIPESS 78/2021, di approvazione dell'Accordo di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica italiana per il periodo di programmazione 2021-2027, ha previsto, limitatamente alle Amministrazioni Centrali dello Stato, che l’Autorità di audit sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto alla Autorità di gestione. Per i Programmi Nazionali (PN) a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE può garantire lo svolgimento di tali funzioni nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 2021/1060 e dalla Delibera CIPESS 78/2021. Le autorità di audit eventualmente individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma dovranno comunque garantire il requisito dell’indipendenza funzionale e organizzativa.

Tutto ciò premesso, la disposizione inserisce il comma 56-bis all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con il quale si prevede, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 71, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2021/1060, e in attuazione dell'Accordo di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica italiana per il periodo di programmazione 2021-2027, che le funzioni di Autorità di audit dei Programmi nazionali, cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 o da altri fondi europei a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, siano svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGRUE, ovvero dalle Autorità di audit individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a condizione che l’Autorità di audit sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa, rispetto all’Autorità di gestione. In particolare, per la fase di avvio della programmazione 2021-2027 sono già state destinate risorse finalizzate al rafforzamento delle esistenti strutture a valere sul Programma complementare di azione e coesione per la Governance dei Sistemi di Gestione e controllo 2014-2020, di cui alla Delibera CIPE 114/2015; inoltre, ulteriori risorse saranno destinate nell’ambito della programmazione complementare 2021/2027 per la loro prosecuzione per tutto il periodo di programmazione 2021/2027.

 

ART. 52      

 (Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale)

L’articolo è finalizzato, in primo luogo, ad assicurare la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del sito di interesse nazionale “Caffaro di Torviscosa” e di adeguamento alla vigente normativa della discarica abusiva di Malagrotta, ubicata nel territorio di Roma Capitale.

In particolare, il primo comma autorizza, per gli interventi sul sito “Caffaro di Torviscosa”, la spesa complessiva di euro 35 milioni, di cui euro 5.880.000,00 nel 2023, euro 7.642.000,00 nel 2024, euro

10.261.000,00 nel 2025 e di euro 7.380.000,00 nel 2026 e di euro 3.837.000,00 nel 2027.

L'area della laguna di Marano e Grado e del territorio costiero limitrofo è stata individuata come sito di interesse nazionale (SIN) dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, recante: “Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale”. Ha assunto la denominazione di “Caffaro di Torviscosa” con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 marzo 2017.

La perimetrazione dell'area, definitivamente modulata con il decreto ministeriale n. 222 del 2012, che ha provveduto a circoscriverla alla sola area degli stabilimenti della Caffaro (in cui sono inclusi i siti interni allo stabilimento relativi alle aziende Spin-Bracco, Lavanderia Adriatica, nonché i canali Banduzzi e Banduzzi Nord limitrofi alle stesse), per un totale di 208 ettari.

I principali fenomeni di inquinamento sono causati dalla presenza di discariche non controllate di rifiuti industriali, quali ad esempio peci tolueniche e benzoiche, fanghi mercuriali, ceneri di caldaia e ceneri di pirite.

In data 16 ottobre 2020, è stata approvata dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia la Delibera 1531, di approvazione dell’Accordo di Programma “Per la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Caffaro di Torviscosa”, successivamente sottoscritto ed approvato dal MATTM (ora MASE), con decreto n. 160 dell’11 novembre 2020 del Direttore della Direzione generale Risanamento Ambientale.

L’Accordo di Programma prevede la realizzazione di interventi, finanziati a valere sulle risorse del Piano Operativo “Ambiente” FSC 2014-2020, per i quali si fa riferimento a quanto definito nel Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Piano Operativo Ambiente e nella manualistica allegata allo stesso. Gli interventi, divisi in Fasi, sono i seguenti:

  • Fase 1: interventi di rimozione e smaltimento dei rifiuti pericolosi costituiti da peci benzoiche presenti nell’area di discarica area ovest dello stabilimento Caffaro, nonché il ripristino della piena e completa funzionalità e manutenzione straordinaria della barriera
  • Fase 2: messa in sicurezza permanente delle discariche denominate E ed F, sistemazione superficiale delle discariche interne A, B, C, D, Sistemi P&T, Bio Sparging, Attenuazione naturale area Peci Tolueniche, Bonifica e Messa in Sicurezza Permanente delle aree di deposizione delle peci tolueniche, rimozione rifiuti e
  • Fase 3: rimozione peci benzoiche area discarica “A1” nella macroarea

Il comma 2 riguarda la realizzazione degli interventi afferenti alla discarica di Malagrotta in Roma che, in ragione delle presunte violazioni degli obblighi imposti dall’articolo 14, lettere b) e c), della direttiva 1999/31/CE, sulla chiusura e fase post-operativa, risulta oggetto di apertura del “Pilot 9068/2016/ENVI MALAGROTTA”.

In particolare, l’intervento, finanziato con fondi FSC 2020-2024, è volto a concludere urgentemente il procedimento di messa in sicurezza del sito, mediante la realizzazione della copertura superficiale finale dell’intera discarca, ai sensi della più recente normativa (decreto legislativo 3 marzo 2020, n. 121).

Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all’adeguamento alla vigente normativa della discarica abusiva in questione è stato attribuito, con d.P.C.M. 18 febbraio 2022, al Gen. B. Giuseppe Vadalà, dell’Arma dei Carabinieri (già nominato Commissario unico per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2 dicembre 2014).

La norma autorizza in favore del Commissario, per gli interventi sulla discarica abusiva di Malagrotta, la spesa di euro 5.000.000 nel 2023, euro 55.000.000 nel 2024, euro 100.000.000 nel 2025 e di euro

65.000.000 nel 2026 e di euro 25.000.000 nel 2027.

Il comma 3 prevede che, agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, quantificati in euro 10.880.000 nell’anno 2023, in euro 62.642.000 nell’anno 2024, in euro 110.261.000 nell’anno 2025 e in euro

72.380.000 nell’anno 2026 e in euro 28.837.000 nell’anno 2027, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il comma 4 reca modifiche all’articolo 33, comma 10, del decreto – legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 settembre 2014, n. 212, al fine di ridurre i tempi di approvazione da parte del Commissario straordinario di Governo, all’uopo nominato per l’effettuazione della bonifica ambientale e della rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale individuate dal medesimo articolo 33 del programma di rigenerazione urbana.

In particolare, si prevede che il citato programma venga approvato, anche per stralci, direttamente dal Commissario straordinario, anziché con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri come previsto dalle vigenti disposizioni. In particolare, l’atto del Commissario straordinario del Governo. L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i titoli abilitativi, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni interessate.

Il comma 5 prevede che la società Arexpo S.p.A. (società partecipata nella misura del 83,20% del capitale sociale dai seguenti soci pubblici: Ministero dell’economia e delle finanze, Comune di Milano, Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano e Comune di Rho), previo adeguamento del proprio statuto sociale, possa stipulare con le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e con le relative società in house, società controllate e società partecipate ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che siano amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accordi ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione alle aree ed immobili di cui queste sono titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali sul territorio nazionale, nonché in relazione alle aree e agli immobili dalle stesse apportati, conferiti o trasferiti in fondi immobiliari gestiti dalle società di cui al presente articolo, per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo, recupero sociale e urbano dell’insediamento, favorendo al contempo lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale. Per la realizzazione dei predetti interventi, la società Arexpo S.p.A. può svolgere a favore dei soggetti indicati al primo periodo, attività di centralizzazione delle committenze e attività di committenza ausiliarie sull’intero territorio nazionale.

 

ART. 53        

(Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC)

L’articolo 44, comma 7 quater, del decreto legge n. 34 del 2019 introdotto dall’articolo 56, comma 3, del decreto legge n. 50 del 2022, ha previsto il definanziamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014 – 2020, che non abbiano aggiudicato entro la scadenza del 31 dicembre 2022, fatti salvi gli interventi salvaguardati, in modo differenziato, a norma dei commi 7- bis e 7 – ter dello stesso articolo 44 (interventi sopra i 25 milioni di euro, interventi commissariati, interventi nei CIS) e dall’articolo 14, comma 2- bis, del decreto – legge n. 77 del 2021 (“interventi in essere” del PNRR).

Al fine di assicurare il completamento degli interventi infrastrutturali, con un maggiore livello di avanzamento, definanziati in applicazione del citato articolo 44, comma 7 quater, l’articolo prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base dei dati informativi presenti nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e delle informazioni e delle valutazioni fornite dalle Amministrazioni titolari dei Piani di sviluppo e coesione in cui sono inseriti, provveda all’individuazione degli interventi in relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, risultino pubblicati i bandi di gara ovvero inviate le lettere di invito per l’affidamento dei lavori ovvero per l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori. Sulla base di detta rilevazione, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile si provvede all’assegnazione delle risorse necessarie al completamento degli interventi aventi le caratteristiche sopra descritte, a valere sulle risorse disponibili del Fondo sviluppo e coesione Fondo sviluppo e coesione di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, 178, relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio.

 

ART. 54         

(Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC)

La disposizione istituisce, presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l’Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027.

Il comma 1, in particolare, individua le finalità sottese a tale istituzione:

  • assicurare continuità all’attuazione della politica agricola comune per il periodo 2021-2027, in complementarietà con l’attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero;
  • rafforzare le strutture amministrative preposte alla gestione del Piano strategico della PAC;
  • attuare quanto disposto dall’articolo123, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 che prevede espressamente che “ciascuno Stato membro designa un'autorità di gestione nazionale per il proprio piano strategico della PAC”.

I commi 2 e 3 disciplinano l’articolazione dell’Autorità, che sarà costituita da due Uffici, e i relativi compiti e, segnatamente:

  • supporto al coordinamento tra le autorità di gestione regionali e gli organismi intermedi definiti dall’articolo 3, paragrafo 1, numero 16), del citato regolamento (UE) 2021/2115;
  • supporto al comitato di monitoraggio di cui all’articolo 124 del citato regolamento (UE) 2021/2115.

Il comma 4 ridetermina, per il funzionamento dell’Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC, il potenziamento delle Direzioni generali e la dotazione organica del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

In particolare, la nuova dotazione organica è rideterminata in 10 posizioni dirigenziali di livello generale, 41 posizioni dirigenziali di livello non generale, 461 unità nell’area dei Funzionari, 365 unità nell’area degli assistenti e 8 unità nell’area degli operatori. In relazione alla nuova dotazione organica, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2023-2024 è autorizzato a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato un contingente di 50 unità di personale, di cui 40 unità da inquadrare nell’Area dei funzionari e 10 unità da inquadrare nell’Area degli assistenti previste dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede: i) mediante concorsi pubblici, anche attraverso l’avvalimento della Commissione RIPAM di cui all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

  1. ii) tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o iii) attraverso procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell’articolo 30 del citato decreto legislativo 165 del 2001. Per l’attuazione del presente comma e del comma 2 è autorizzata la spesa di 2.062.000 euro per l’anno 2023 e di 2.475.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024.

Il comma 5 dispone, sempre al fine di perseguire le finalità suindicate in merito all’Autorità di gestione nazionale in esame, l’istituzione presso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) della Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi e, nell’ambito della Direzione Organismo di coordinamento, un ufficio con funzioni di supporto all’esercizio delle attività per la presentazione della relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione del piano strategico della PAC, di cui all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e all’articolo 134 del citato regolamento (UE) 2021/2115.

Il comma 6 dispone che la Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi dell’AGEA sia articolata in tre uffici preposti:

  • alla strategia evolutiva del sistema informativo agricolo nazionale;
  • alla valorizzazione del patrimonio informativo per l’attuazione e il monitoraggio del piano strategico della PAC;
  • alla sicurezza dei sistemi informativi, certificata in conformità con lo standard internazionale ISO

Il comma 7 interviene a garantire la copertura degli uffici dirigenziali, anche mediante l’espletamento di concorsi pubblici. A tal fine autorizza la spesa di 718.000 euro per l’anno 2023 e di 862.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024 e prevede un incremento della vigente dotazione organica dell’AGEA di 5 posizioni dirigenziali, di cui 1 di prima fascia.

Per le stesse finalità l’AGEA è autorizzata, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2023-2024, ad assumere 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, mediante l’espletamento di procedure concorsuali pubbliche o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. In tal senso, è autorizzata la spesa di 1.602.000 euro per l’anno 2023 e di 1.922.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024.

Il comma 8, infine, in merito alla copertura degli oneri previsti dalla presente disposizione, stabilisce che si provveda mediante riduzione di pari importo del fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui al capitolo di parte corrente 2330, così come incrementato dall’articolo 1, comma 457, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

 

 ART. 55

(Agenzia italiana per la gioventù)

L’articolo prevede, ai commi 1 e 2, l’istituzione dell’Agenzia italiana per la gioventù, ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 14, lett. a), del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. L’Agenzia italiana per la gioventù subentra a tutti gli effetti nelle funzioni attualmente svolte dall’Agenzia nazionale per i giovani, istituita ai sensi dell’articolo 5 del decreto – legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertita, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, 15, nell’ambito degli obiettivi individuati dai programmi europei e in attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, e del regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, e del regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio. del 20 maggio 2021. A tal fine, coopera con le altre Agenzie o Autorità delegate per i settori istruzione e formazione. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite all'Agenzia italiana per la gioventù le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale per i giovani di cui al citato articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, che viene conseguentemente soppressa. La nuova Agenzia succede in tutti i rapporti attivi e passivi di titolarità dell'Agenzia nazionale per i giovani, prevedendo inoltre che al personale trasferito continua ad applicarsi il CCNL dell’Area e del Comparto Funzioni centrali sezione Ministeri. La dotazione organica dell’Agenzia italiana per la gioventù è costituita da complessive 45 unità, di cui 3 posizioni dirigenziali di livello non generale, 16 funzionari, 25 assistenti e 1 operatore.

Al comma 3 si prevede che le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono esercitate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili. Inoltre, si precisa che l’Agenzia italiana per la gioventù fornisce supporto tecnico-operativo al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli di intesa.

Al comma 4 si prevede che, entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto, l'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili provvede alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana per la gioventù, organo di vertice politico-amministrativo, formato da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili, nonché del Collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri, uno dei quali designato dal Ministero dell’economia e delle finanze. L'attività degli uffici amministrativi dell'Agenzia è coordinata da un dirigente di livello non generale, scelto dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito della dotazione organica di cui al comma 2. Sino all'insediamento dei componenti del Consiglio di amministrazione, la gestione corrente è assicurata da un commissario straordinario, nominato con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili.

Il comma 5 stabilisce che, nelle more dell’adozione dello statuto dell'Agenzia italiana per la gioventù, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2007, n. 156.

Il comma 6 prevede che l’Agenzia italiana per la gioventù si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 11 del r.d. n. 1611 del 1933.

Il comma 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

 

ART. 56        

(Disposizione finanziarie)

L’articolo prevede che, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 ART. 57       

(Clausola di salvaguardia)

L’articolo stabilisce che le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

 

 ART. 58        

(Entrata in vigore)

L’articolo disciplina l’entrata in vigore del decreto-legge.