XIX LEG - ddl - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative - Consiglio dei ministri 21 dicembre 2022
aggiornamento: 13 marzo 2023
Esame definitivo - Consiglio dei ministri 21 dicembre 2022
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.
Art. 1
- Il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
Articolo 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)
Il comma 1, intervenendo sull’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, proroga al 31 dicembre 2023 le autorizzazioni alle assunzioni a tempo indeterminato del personale relativo al comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che gravano sull’apposito fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze. Il comma 2, lettera a), consente di disporre, anche per l’anno 2023, delle risorse per le assunzioni riferite ad anni precedenti che non sono state utilizzate nei tempi previsti. La proroga consente di poter contare sulle disponibilità dei budget già accantonati da leggi precedenti, senza mandarli in economia, ed è più che mai fondamentale per finanziare la mobilità, nonché le assunzioni che successivamente saranno consentite, senza determinare preclusioni per chi vanta situazioni giuridiche rilevanti in riferimento all’assunzione.
Il comma 2, lettera b), intervenendo sul l’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, proroga al 31 dicembre 2023 le autorizzazioni alle assunzioni per l’anno 2014, adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Si tratta delle assunzioni a tempo indeterminato relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che gravano sull’apposito fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze. Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2023 il termine, attualmente fissato al 31 dicembre 2022, per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto previsto all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 di cembre 2016, n. 232 in materia di facoltà assunzionali previste nell’ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie e gli enti pubblici. Il comma 4, lettera a), proroga, estendendolo al quinquennio 2019-2023, il termine per l’assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero delle imprese e del made in Italy di un contingente di complessive 102 unità di personale, inizialmente previsto per il triennio 2019-2021 dall’articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2018, n. n. 145, al fine di assicurare l’efficace ed efficiente esercizio delle attività di vigilanza per la sicurezza dei prodotti nonché dell’attività in conto terzi, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste dalla legislazione vi gente. L’assunzione è prevista tramite utilizzo delle risorse del fondo di cui all’arti colo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. In merito, si rap presenta che la disposizione di cui al citato comma 303 è stata solo parzialmente attuata, in quanto, stante la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, le procedure di reclutamento del personale da parte delle pubbliche amministrazioni hanno subito forti rallentamenti e, pertanto, la norma citata troverà completa attuazione solo dopo il 31 dicembre 2022 con procedure concorsuali tuttora in itinere. Si rende, pertanto, necessario prorogare al 2023 il termine per procedere alle assunzioni autorizzate dall’articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da ultimo prorogate dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 1013, legge 30 dicembre 2021, n. 234).
La lettera b) del comma 4 garantisce la possibilità di effettuare le assunzioni autorizzate dall’articolo 1, comma 313, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, utilizzando le risorse finanziarie stanziate, a regime, a de correre dall’anno 2021, per le quali non sono state ancora indette e/o completate le relative procedure concorsuali. In particolare, l’Amministrazione dell’interno è stata autorizzata ad assumere: a) 50 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia; b) 25 unità nella quali fica iniziale di accesso alla dirigenza dell’A rea Funzioni centrali; c) 250 unità nell’Area III, posizione economica F1; d) 450 unità nell’Area II, posizione economica F2.
Tali risorse sono state impegnate in parte, e precisamente:
- 50 unità per l’indizione del con corso a 180 posti per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia (bando di concorso n. 2715 del 22 dicembre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie speciale, n. 103 del 28 dicembre 2021). Il concorso risulta in via di svolgimento; – n. 4 unità per l’indizione dell’VIII corso-concorso SNA per l’assunzione di 210 dirigenti di seconda fascia, di cui 21 desti nati all’Amministrazione civile dell’interno. Il concorso è in via di svolgimento; – n. 245 unità per l’indizione del con corso unico a 1.229 posti nell’Area II, posi zione economica F2, riservato al Ministero dell’interno (bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie speciale, n. 104 del 31 dicembre 2021).
La lettera c) del comma 4 proroga al 31 dicembre 2023 il termine entro cui il Ministero dell’economia e delle finanze è auto rizzato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere a tempo indeterminato fino a 20 unità di personale con quali fica dirigenziale di seconda fascia (mantenendo la disposizione che autorizza a bandire le procedure concorsuali nel triennio 2019-2021). Il comma 5 proroga al 2023 la previsione recata dall’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, che autorizzava, in attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa non ché per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario, l’assunzione presso il Ministero dello sviluppo economico, oggi Ministero delle imprese e del made in Italy, a tempo indeterminato, nei limiti dei posti disponibili in dotazione organica, di trenta unità da in quadrare nell’area III, posizione economica F1, selezionate attraverso apposito concorso pubblico, in possesso di specifici requisiti professionali necessari all’espletamento dei nuovi compiti operativi. La norma, (con copertura, a decorrere dall’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all’articolo 41-bis della legge 24 di cembre 2012, n. 234) era stata fatta oggetto di proroga per il 2022 con l’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.15 Il comma 6, alla lettera a), prevede la proroga delle convenzioni di cui all’articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sottoscritte annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le regioni nel cui territorio sono utilizzati lavoratori socialmente utili (LSU) di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, appartenenti al bacino residuale dei LSU. Gli oneri previsti per garantire il pagamento degli assegni mensili (ASU/ ANF) per l’intero anno, nelle more dell’attuazione da parte delle regioni dei processi di stabilizzazione dei lavoratori, sono a carico delle risorse statali del Fondo sociale per occupazione e formazione.
La lettera b) del comma 6 intende favorire, attraverso l’utilizzo del Fondo sociale per occupazione e formazione, la progressiva riduzione del cosiddetto « bacino storico » dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, prorogando, fino al 30 giugno 2023, la possibilità di assumere a tempo indeterminato ulteriori unità di LSU, con le modalità previste dal mede simo articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fino a concorrenza del limite massimo di 59 milioni di euro annui. Il comma 7 prevede la proroga al 31 di cembre 2023 del termine attualmente fissato al 31 dicembre 2022 entro il quale concludere le procedure concorsuali a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, il cui utilizzo è stato già autorizzato nei confronti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Con l’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il termine del 31 di cembre 2021, originariamente previsto, è stato prorogato alla data del 31 dicembre 2022. Nello specifico, la proroga in oggetto, che insiste pertanto sulla proroga precedentemente disposta, si rende necessaria in con siderazione sia dello stadio di avanzamento delle suddette procedure concorsuali, considerato che è in corso la calendarizzazione della prova orale del profilo 02 (Funzionario per la comunicazione e per l’informazione) del concorso pubblico bandito con decreto dirigenziale prot. n. 1886 dell’8 ottobre 2021 e atteso l’elevato numero di candidati per il profilo 01 (Funzionario giuridico-amministrativo), sia della pregressa situazione emergenziale. Il comma 8 sostituisce la disposizione di cui al comma 7 dell’articolo 259 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, che attualmente fissa al 31 dicembre 2022 il ter mine per l’effettuazione delle assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste per gli anni 2020 e 2021, riferite sia alle facoltà assunzionali ordinarie o da turn-over, relative alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019 e 2020, sia alle facoltà assunzionali straordinarie fissate dalla legislazione di settore. Considerato il protrarsi delle difficoltà nella realizzazione dei piani assunzionali già autorizzati, si pone l’esigenza di prorogare la possibilità di effettuare le suddette assunzioni fino al 31 dicembre 2023, includendovi anche le assunzioni previste per l’anno 2022, sia ordinarie che straordinarie. La disposizione di cui al comma 9 è volta a finalizzare una procedura di assunzione – già avviata nel corrente anno – riguardante il personale civile del Ministero della difesa. I commi 10 e 11 prorogano le procedure di reclutamento – alcune delle quali già prossime alla conclusione – riguardanti il personale civile del Ministero della difesa. Con la rimodulazione dei termini temporali delle disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 si intende, esclusivamente, posticipare il termine ultimo entro il quale dovrà avvenire l’assunzione in servizio dei vincitori delle predette procedure selettive previste dalle disposizioni legislative richiamate.
L’assoluta necessità di tali interventi de riva dalla situazione di forte carenza di per sonale civile, soprattutto nei settori tecnici e produttivi dell’Amministrazione, maggior mente connessi alle attività di supporto alle funzioni di difesa e, pertanto, essenziali per l’efficienza stessa dello strumento militare. Il comma 12 prevede che anche per l’anno 2023, e non solo, come attualmente previsto, per l’anno 2022, il Ministero del l’economia e delle finanze sia autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dota zione organica, un contingente di 145 unità di personale da inquadrare nel livello iniziale dell’Area III e di 75 unità di personale da inquadrare nell’Area II, posizione economica F2, del comparto Funzioni centrali. Il comma 13 prevede che anche per l’anno 2023, e non solo, come attualmente previsto, per gli anni 2021 e 2022, il Mini stero dell’economia e delle finanze sia auto rizzato a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 40 unità di personale da in quadrare nell’Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, ai fini del rafforzamento delle strutture del Diparti mento della Ragioneria generale dello Stato. L’assoluta necessità delle proroghe deriva dalla situazione di forte carenza di personale civile, in particolare nei settori tecnici e produttivi dell’Amministrazione, maggiormente connessi alle attività di supporto alle funzioni di difesa e, pertanto, essenziali per l’efficienza stessa dello strumento militare. Il comma 14 proroga per l’anno 2023 l’autorizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, attualmente prevista per l’anno 2022, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e anche mediante l’utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, un contingente di personale dirigenziale non generale (20 unità) e di personale non dirigenziale (50 unità), da destinare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, agli uffici di segreteria di corti di giustizia tributaria e al Dipartimento delle finanze – Direzione della giustizia tributaria Il comma 15 assicura la possibilità di in dire procedure concorsuali da parte dell’Amministrazione dell’interno, per il personale della carriera prefettizia, da parte della SNA, per il reclutamento delle sole unità con pro filo dirigenziale contrattualizzato, e del Di partimento della funzione pubblica, per unità di personale contrattualizzato di livello dirigenziale e non dirigenziale. In particolare, tale disposizione è finalizzata al completamento delle procedure per l’assunzione di 16 unità di personale dirigente, appartenente alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, ai sensi dell’arti colo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2022; 36 unità di personale dirigenziale contrattualizzato di seconda fascia (di cui 10 unità ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2018, e ulteriori 26 unità ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022); 1151 unità di personale non dirigenziale appartenente all’Area funzionale terza, posizione economica F1 (di cui 199 unità ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018, 39 unità ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019, e 913 unità ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei mini stri 29 marzo 2022); 295 unità di personale non dirigenziale, appartenente all’area funzionale seconda, posizione economica F2 (di cui 15 unità ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei mini stri 24 aprile 2018 e 280 unità ai sensi del l’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022), per le quali l’Amministrazione dell’interno è in attesa che il Dipartimento della funzione pubblica bandisca concorsi unici ai sensi dell’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125. I commi 16 e 17 estendono al 2023 l’applicazione delle disposizioni con cui, al fine di contrastare il progressivo depauperamento del personale in forza all’Amministrazione, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nel biennio 2021-2022, ai sensi dell’articolo 1, comma 873, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è stato autorizzato a bandire procedure concorsuali e ad assumere un contingente complessivo di 140 unità, di cui 88 unità da inquadrare nell’A rea III, posizione economica F1, 49 unità nell’Area II, posizione economica F2, e 3 unità di personale dirigenziale di seconda fa scia. La predetta autorizzazione legislativa è andata ad integrarsi all’autorizzazione al reclutamento e all’assunzione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019 (tabelle 6 e 7 – assunzioni da turn over), per un totale di 44 unità. La pandemia, in primis, ma anche la co stante e progressiva riduzione dell’organico non hanno consentito a questo Ministero di poter organizzare ed espletare tutte le procedure selettive entro i termini di legge. Le recenti normative introdotte con lo scopo di semplificare e velocizzare i con corsi pubblici hanno sicuramente sostenuto le pubbliche amministrazioni nel loro fine di incrementare il personale dipendente. Lo stesso Ministero ha, difatti, reclutato le fi gure professionali comuni di funzionari e assistenti amministrativi aderendo al concorso unico o scorrendo graduatorie vigenti di al tre pubbliche amministrazioni, nonché ha avviato, ma non ancora concluso, le procedure per il reclutamento di taluni profili specialistici quali gli assistenti di laboratorio e gli esperti chimici, ma deve tuttora assumere le figure degli assistenti e dei funzionari agrari per affrontare le nuove sfide della PAC 2023-2027 nonché dei funzionari informatici che, a loro volta, si occuperanno dello sviluppo e del miglioramento dei sistemi informatici ed informativi, cui si ricorre per l’attuazione delle misure previste a livello europeo e nazionale.
A seguito delle assunzioni effettuate nel 2022 a valere sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019 – tabella 6 (12 funzionari amministrativi e 8 assistenti amministrativi su un totale di 37) e tabella 7 (6 addetti amministrativi F1, 7 assistenti di laboratorio, 3 assistenti amministrativi su 16 autorizzati/rimodulati) - non ché a valere sul citato articolo 1, comma 873, restano ancora da perfezionarsi le procedure per: – n. 17 unità per la sezione agricoltura, tabella 6 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019; – n. 16 unità per la sezione ICQRF - tabella 7 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019; – n. 15 unità a valere sull’autorizza zione ex articolo 1, comma 873, della legge n. 178 del 2020, anno 2022, Area seconda - F2 per le quali, unitamente all’ICQRF, si è in attesa dello scorrimento della graduatoria del Concorso unico RIPAM, profilo assi stente amministrativo, di cui non sono noti i tempi di conclusione della procedura. La disposizione di cui al comma 18 apporta modifiche all’articolo 24, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, prevedendo la proroga al 31 dicembre 2023 del termine entro cui poter esercitare la facoltà di aumento della percentuale di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali ivi prevista, in favore delle direzioni periferiche di Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, archivistiche e bibliografiche, nonché per istituti e uffici periferici diversi dagli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale. L’esercizio di tale facoltà è consentito « nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale di cui al comma 5 ». Il citato comma 5 prevede che: « Al fine di reclutare personale dotato di specifiche professionalità tecniche nei set tori della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, l’accesso alla qualifica dirigenziale tecnica, nel Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo avviene anche per corso-con corso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione, che si avvale, mediante apposita convenzione, della Scuola dei beni e delle attività culturali, per gli aspetti relativi alle materie specialistiche, nonché per i profili organizzativi e logistici del concorso e del corso-con corso ». L’iter procedurale in questione risulta in itinere. Non essendo, dunque, verosimile che il reclutamento in questione si concluda entro la data del 31 dicembre 2022, la disposizione prevede la proroga del termine entro cui poter esercitare la facoltà di aumento di cui all’articolo 24, comma 3 del decretolegge n. 104 del 2020 al 31 dicembre 2023. La necessità di disporre la proroga sin d’ora è determinata dalla esigenza di avviare le procedure per il conferimento degli incarichi in tempo utile a garantire la continuità del l’azione amministrativa. La proroga di cui al comma 19 è necessaria per garantire la continuità nell’eroga zione delle prestazioni dei servizi sociali comunali, e in particolare della presa in carico dei beneficiari degli interventi da parte degli assistenti sociali, e della salvaguardia della relazione tra assistente ed assistito. Il comma 20 riguarda l’introduzione da parte del legislatore, con l’articolo 13-ter del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022, di un regime differenziato di inconferibilità e incompatibilità per i componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione, cui possono dunque essere conferiti incarichi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 39 del 2013 fino al 31 dicembre 2022. La disposizione che proroga tale termine al 31 dicembre 2023 ha la finalità di eliminare la disparità di trattamento per i componenti de gli organi elettivi dei comuni che procedano ad elezioni nel 2023. Il comma 21 consente al Ministero del l’interno, al fine di garantire le attività connesse alla gestione, all’erogazione, al monitoraggio e al controllo dei finanziamenti sta tali agli investimenti comunali e di quelli destinati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di assumere, nel corso del biennio 2022-2023, per le esigenze del Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della di fesa civile – Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 30 unità di personale, da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, nei profili professionali economico, informatico, giuridico e statistico, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente quella di attuazione dei progetti e comunque il termine del 31 dicembre 2026. La proroga viene richiesta al fine di con sentire il completamento della procedura assunzionale, in corso di espletamento, attivata mediante richiesta di scorrimento di graduatoria di altro concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con bando RIPAM del 9 ago sto 2021 per il reclutamento a tempo determinato di unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, profili vari. Il comma 22 reca la proroga al 31 marzo 2023 dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa dei tutor della SNA, fino all’esito della apposita procedura di selezione indetta con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale n. 74 del 16 settembre 2022, e all’assunzione in servizio delle « ventotto unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nella categoria A, posizione economica F1 », previste dall’articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. La selezione, tutt’ora in corso, non sarà completata entro il corrente anno a seguito dei ritardi nella procedura dovuti alla necessità di sostituire un componente della Commissione. La proroga del termine è dunque necessaria per non pregiudicare lo svolgimento delle attività didattiche.
Articolo 2 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’interno)
Comma 1. La disposizione di cui all’arti colo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, si colloca nell’ambito dei processi amministrativi di rilascio e di rinnovo dei permessi di soggiorno in favore degli stranieri. La legge 29 giugno 2022, n. 79 – recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attua zione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) » –, ha disposto, con l’introduzione dell’articolo 19-bis, la modifica del l’articolo 17, comma 4-quater, fissando al termine del 31 dicembre 2022 l’acquisto di efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, dello stesso articolo 17. Tuttavia, l’efficacia delle previsioni di cui ai sopra citati commi è subordinata alla realizzazione di un canale informatico (previ sto dal successivo comma 4-quinquies) in grado di consentire l’acquisizione dei certi ficati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati ana grafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l’iscrizione nelle liste di colloca mento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, esclusivamente attraverso il ricorso a sistemi informatici e banche dati. Le azioni di informatizzazione dei sud detti processi lavorativi sono pertanto condizionate dal completamento di operazioni tecniche, finalizzate alla costituzione e all’alimentazione dei necessari sistemi informatici e delle relative banche dati. Il percorso di implementazione informatica è pertanto tecnicamente complesso e, peraltro, non vede coinvolto il solo Mini stero dell’interno, ma anche le diverse Amministrazioni dello Stato (ex plurimis, Giustizia, Lavoro, Istruzione, eccetera) deputate al rilascio dei certificati e delle informazioni specificamente elencati nella norma. Tali interventi di adeguamento tecnologico – tuttora in corso presso le altre Amministrazioni coinvolte – impongono di postici pare il termine di applicazione delle disposizioni in materia, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023. La modifica contenuta alla lettera a) del comma 2 si rende necessaria per prorogare la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento, di cui all’articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con decreto ministeriale n. 310 dell’11 giugno 2019, infatti, è stata approvata e pubblicata la graduatoria della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (cosiddetta « stabilizzazione »). Da tale graduatoria, negli anni dal 2022 al 2025, devono essere attinte, a legislazione vigente, un numero complessivo di assunzioni straordinarie pari a 235 unità, cioè pari alla quota parte del 30 per cento di quelle previste ai sensi dell’articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e del l’articolo 1, comma 136, della legge 27 di cembre 2019, n. 160. La graduatoria di cui trattasi, approvata nell’anno 2019, rientrante nell’ambito di applicazione della validità triennale di cui all’articolo 1, comma 147, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in scadenza il 10 giugno 2022, è stata prorogata, con l’articolo 1, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, al 31 dicembre 2022. La norma si rende necessaria al fine di consentire, anche nell’anno 2023, di esercitare le facoltà assunzionali straordinarie di personale previste dall’articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall’articolo 1, comma 136, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che dovranno effettuarsi nell’anno 2023. La modifica recata dalla lettera b) del comma 2 interviene sul periodo massimo di un anno, previsto dall’articolo 135, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada, di seguito « CdS »), per prorogarne la scadenza fino al 31 dicembre 2023, limitatamente ai titolari di patenti di guida rilasciate dal Regno Unito ai resi denti in Italia alla data di entrata in vigore – 31 dicembre 2021 – del decreto-legge n. 228 del 2021, che ne ha già prorogato, con l’articolo 2, comma 3, come modificato in sede di conversione, la validità fino al 31 dicembre 2022. Secondo la disposizione del CdS sopra ci tata, infatti, i titolari di patenti di guida rilasciate da Paesi « extra-UE » (qual è, dopo la « Brexit », il Regno Unito) possono, sulla base dei predetti titoli abilitativi, condurre veicoli sul territorio italiano, a condizione di non essere residenti in Italia da oltre un anno, decorso il quale devono munirsi della patente italiana. Al riguardo, giova rammentare che l’Accordo sul recesso del Regno Unito (U.K.) dall’Unione europea (U.E.) è stato « accompagnato » da un regime transitorio, durante il quale i rapporti tra U.E. e U.K. si consideravano ancora regolati dalla normativa unionale. Tale regime transitorio è terminato il 31 dicembre 2020. Dal 1° gennaio 2021, quindi, la condizione giuridica dei cittadini britannici, anche in materia di circolazione stradale (fatta eccezione per le particolari condizioni stabilite, in diversi ambiti e settori, dal suddetto Accordo sul recesso), è quella di extra-unionali, cui si applica, tra altre, la disposizione di cui al sopra citato articolo 135 del CdS, con correlato obbligo di munirsi, decorso un anno di residenza, di una patente di guida italiana. Tuttavia, in quel frangente, con specifico riguardo ai titoli abilitativi alla guida, venne condivisa l’interpretazione secondo cui il cennato termine di un anno decorreva dalla fine del periodo di transizione della « Brexit », cioè dal 31 dicembre 2020. Conseguentemente, si è ammesso che i titoli abilitativi concessi dalle Autorità del Regno Unito in favore di cittadini britannici – non più appartenenti all’Unione – conservassero efficacia fino al 31 dicembre 2021. Ciò nelle more della conclusione e del l’entrata in vigore di un Accordo di reciprocità tra Italia e Regno Unito sul riconosci mento e la conversione dei titoli di guida, ai sensi dell’articolo 136 del CdS. A quest’ultimo riguardo, tuttavia, pur risultando detto Accordo in una fase negoziale molto avanzata, è possibile che entro il 31 dicembre 2022 (termine di scadenza dell’attuale proroga stabilita dal decreto-legge n. 228 del 2021) non sia ancora perfezionato il complesso iter per la sua conclusione, ratifica ed entrata in vigore, né completato il processo di conversione delle licenze di guida. Inoltre, la stipula di tale Accordo, seppur stimata come probabile, deve sempre considerarsi, in linea teorica e fino alla sua compiuta finalizzazione e concreta operatività, incertus an e non solo incertus quando. Alla luce di ciò, in considerazione del l’immutata esigenza di procedere all’esecuzione del menzionato Accordo di recesso, la soluzione individuata, in via precauzionale e transitoria, è quella di estendere fino al 31 dicembre 2023 la scadenza del periodo previsto dall’articolo 135, comma 1, del CdS, già derogata dall’articolo 2, comma 3, del sopra citato decreto « Milleproroghe » fino al prossimo 31 dicembre. Con il nuovo intervento di proroga, per tanto, si consente ai titolari di patenti di guida rilasciate dal Regno Unito, residenti in Italia alla data del 31 dicembre 2021, di poter circolare sul territorio italiano, fino al 31 dicembre 2023, con i suddetti titoli di guida britannici, secondo le regole stabilite dal ripetuto articolo 135 del CdS per le patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti al l’Unione europea o allo Spazio economico europeo. La modifica recata dalla lettera c) del comma 2 interviene sulla materia regolamentata dall’articolo 74-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che ha istituito un fondo con dotazione di 1,5 milioni di euro, destinato ad erogare un contri buto economico a favore dei familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID–19, che durante lo stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza del l’attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto diretto, o come concausa, del contagio da COVID–19. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 19 gennaio 2022 sono state individuate le misure per l’attribuzione del contributo economico ai soggetti beneficiari; in particolare si è determinata la misura del predetto contributo (euro 25.000) da corrispondere in un’unica soluzione ai familiari delle vittime, secondo un ordine di priorità fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l’anno 2021, salva nuova autorizzazione di spesa. Successivamente, il decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, all’articolo 2, comma 4, ha autorizzato l’impiego nel 2022 delle risorse non utilizzate nel 2021 a favore dei familiari del personale di cui al citato articolo 74-bis. A fronte delle istanze presentate complessivamente dai familiari del per sonale deceduto, appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel corso dell’anno 2022 è stato erogato un importo pari a 300.000 euro in favore dei soggetti beneficiari la cui istanza si è positivamente definita. La proroga al 2023 consente la conclusione, in via applicativa, del procedimento di erogazione del contributo in favore dei soggetti aventi diritto, familiari del personale delle diverse Forze di polizia nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Comma 3. La disposizione afferisce alla proroga della validità della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 237 del 14 novembre 2018 e prorogata al 31 dicembre 2022 dall’articolo 1-ter del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120.
La norma si rende necessaria al fine di assicurare le facoltà assunzionali nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco fino al 30 giugno 2023. Tale graduatoria, che presenta 1.622 idonei, costituisce al momento l’unico bacino da cui attingere per assicurare le assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco, fondamentale per garantire il funzionamento della macchina del soccorso pubblico. Il ter mine del 30 giugno è giustificato dal fatto che sono in corso di avanzato espletamento le procedure del nuovo concorso pubblico per l’accesso alla citata qualifica, che si ritiene potranno essere concluse nei primi mesi del 2023: in tal modo si intende evi tare che si giunga alla fine del prossimo anno con la vigenza di due distinte graduatorie per accedere alla medesima qualifica. Comma 4. L’intervento normativo risponde all’esigenza di differire, al 31 dicembre 2023, il termine per la verifica di vulnerabilità sismica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Più nel dettaglio, la misura, mediante la proroga del termine per la verifica del rischio della vulnerabilità sismica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, con sente il rispetto della normativa sulla prevenzione del rischio sismico per gli immobili in uso alla Polizia di Stato e all’Arma dei carabinieri ritenuti di interesse strategico di protezione civile, permettendo di concludere gli accordi pattizi esistenti in un più congruo periodo di tempo, peraltro convergente con il favorevole e attuale indirizzo governativo di proroga dei bonus fiscali con nessi alle ristrutturazioni edilizie. La proroga in argomento, inoltre, la sciando più tempo ai proprietari per l’esecuzione dei necessari lavori di consolidamento strutturale, consentirebbe all’Amministra zione usuaria di acquisire in locazione immobili per l’uso di caserme della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri idonei rispetto alla normativa sulla prevenzione del rischio sismico. La norma si pone in continuità con quanto già disposto dall’articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. I commi 5 e 6 rispondono all’esigenza di prorogare, dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023, la sospensione dell’applicazione del requisito abilitativo, consistente nel superamento dei corsi teorico-pratici previsti dall’articolo 5, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, previsto per le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria. Trattasi di disposizione già prorogata, al 31 dicembre 2022, dall’articolo 2, commi 6-bis e 6-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Più nel dettaglio, in virtù delle disposi zioni attualmente vigenti, fino alla data del 31 dicembre 2022 potranno essere impiegate guardie particolari giurate non ancora in possesso della relativa abilitazione, purché in possesso del previsto requisito di partecipazione, per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, a missioni internazionali, attestato dal Ministero della difesa. L’ulteriore periodo di applica zione del regime transitorio è stato utilizzato per aggiornare il quadro normativo della materia, in modo da garantirne la più agevole applicazione, anche da parte degli armatori e degli istituti di vigilanza, una volta entrato a regime. In questo periodo, infatti, ha visto la luce la modifica, in chiave di semplificazione, del disciplinare tecnico, adottato dal Capo della Polizia-direttore generale della Pubblica Sicurezza pro-tempore in data 24 febbraio 2015, concernente la formazione per i ser vizi di sicurezza sussidiaria previsti dal decreto ministeriale n. 154 del 2009, che ha ridefinito le modalità di svolgimento dei corsi di formazione teorico-pratici che le guardie giurate devono frequentare e sostenere per essere adibite ai servizi anti-pirateria. A questo intervento normativo si è aggiunto quello recato con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 7 giugno 2022, n. 98, che ha apportato una parziale revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno n. 139 del 2019, recante disposizioni in materia di impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria. Detto intervento, adeguandosi a quanto introdotto nel disciplinare tecnico, ha aggiornato il regime della formazione delle guardie giurate da destinare ai servizi antipirateria, sopprimendo il modulo didattico organizzato dal Comando generale delle Capitanerie di porto – Guardia costiera e conservando il modulo formativo teorico-pratico organizzato dalla Marina militare. A tal riguardo, si rappresenta, che lo Stato maggiore della Marina – considerato l’approssimarsi della scadenza del regime transitorio ed al fine di assicurare all’industria marittima nazionale un’adeguata aliquota di guardie giurate private abilitate ai servizi di protezione antipirateria a bordo delle navi battenti bandiera italiana in navigazione nelle acque internazionali individuate come « a rischio » dal Ministero della difesa – ha reso noto di aver organizzato per l’anno in corso due corsi specialistici che si terranno nel prossimo mese di dicembre. Ciò posto, un duplice ordine di ragioni impone di rinviare ancora l’avvio del regime ordinario, differendo al 30 giugno 2023 l’applicazione del regime transitorio – di cui al l’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all’articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 – che prevede che potranno essere impiegate guardie particolari giurate che non abbiano ancora ottenuto la relativa abilitazione purché in possesso del previsto requisito di partecipazione a missioni internazionali, attestato dal Mini stero della difesa, per un periodo di sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate. Da un lato, non è affatto scontata la fruizione dei corsi organizzati dalla Marina mi litare; dall’altro lato, in particolare, si è appreso, attraverso un sondaggio informale, che molte delle guardie giurate abilitate ai cennati servizi sono impegnate all’estero, cosicché non potrebbero, di fatto, parteci pare ai corsi organizzati dalla Marina mili tare e si troverebbero, da gennaio 2023, nel l’impossibilità di prestare i servizi antipirateria, con inevitabili ripercussioni sull’industria nazionale. Commi 7 e 8. La disposizione di cui al comma 7 consente al Commissario delegato per il coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina, di cui al l’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Di partimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, di fruire delle risorse finanziarie, già stanziate ai sensi dell’articolo 31- bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, per assicurare, fino al 3 marzo 2023, data di cessazione degli effetti della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 24 marzo 2022, i rimborsi ai comuni per i costi sostenuti per l’accoglienza dei suddetti minori in strutture auto rizzate o accreditate a tal fine, ovvero per l’affidamento familiare degli stessi, nonché di continuare ad avvalersi, fino alla predetta data, della struttura di supporto di cui all’articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modifica zioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, disciplinata dall’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione ci vile n. 898 del 23 giugno 2022. Il comma 8 quantifica gli oneri derivanti dall’attuazione del comma 7 e reca la relativa copertura finanziaria. Il comma 9 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 2, lettera c).
Articolo 3 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria)
Comma 1. La norma proroga al 30 giugno 2023 il termine attualmente fissato al 31 dicembre 2022, previsto dall’articolo 35, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, per la presentazione della dichiarazione IMU da parte de gli enti non commerciali, relativa all’anno 2021. Tale proroga si rende necessaria in quanto il modello dichiarativo, che deve recepire le novità in tema di « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 », e successive modifiche, è in via di ultimazione e, conseguentemente, sarà disponibile per i contribuenti solo a partire dai primi mesi dell’anno 2023, diversamente da quanto è accaduto per il modello dichiarativo IMU 2021 – enti commerciali e persone fisiche (di cui al comma 769 del l’articolo 1 della legge n. 160 del 2019), approvato con decreto del direttore generale delle finanze del 29 luglio 2022. Comma 2. La disposizione introdotta, al fine di garantire la tutela dei dati personali nelle more dell’individuazione di specifici sistemi di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, modifica il comma 1 dell’articolo 10-bis del decreto legge n. 119 del 2018, prorogando anche per l’anno 2023 il carattere transitorio del di vieto di fatturazione elettronica da parte de gli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. Comma 3. La disposizione consente agli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (quali, ad esempio, le farmacie, gli ottici, eccetera) di continuare a gestire i flussi informativi verso il Sistema tessera sanitaria con le stesse modalità utilizzate dal 2014 ad oggi, evitando onerosi interventi tecnici sui software gestionali e sui registratori telematici. Comma 4. L’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, allo scopo di contenere la spesa per locazioni passive da parte delle amministrazioni pubbliche, aveva originariamente disposto, per il triennio 2012-2014, il « blocco » dell’adeguamento alla variazione degli indici ISTAT dei canoni dovuti sia dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (come individuate dal predetto Istituto ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009), sia dalle autorità indipendenti (inclusa la Consob) per l’utilizzo di immobili in locazione passiva di proprietà pubblica o privata. Tale blocco è stato successivamente esteso, per le medesime finalità di razionalizzazione della spesa pubblica per locazioni passive, agli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 ad opera, rispettivamente, dei decreti - legge nn. 192 del 2014, 210 del 2015, 244 del 2016, dalle leggi nn. 205 del 2017 e 145 del 2018, e dai decreti- legge nn. 162 del 2019, 183 del 2020 e 228 del 2021. Tanto premesso, a fronte della perdurante esigenza di contenimento della spesa pubblica per l’utilizzo di immobili in locazione passiva da parte delle predette amministra zioni pubbliche, si ravvisa la necessità di estendere anche all’anno 2023 l’ambito di operatività dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012 Comma 5. L’articolo 26-bis del decretolegge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, prevede che per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui è indetta la procedura di scelta del contraente siano pubblicati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decretolegge (ossia dopo il 16 luglio 2022), nonché, in caso di contratti stipulati senza pubblica zione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla predetta data, non siano stati ancora inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more di una riforma complessiva del settore dei servizi sostitutivi di mensa finalizzata a garantire una maggiore funzionalità del sistema anche attraverso la fissazione di una percentuale mas sima di sconto verso gli esercenti e di un termine massimo per i pagamenti agli esercizi convenzionati, fino al 31 dicembre 2022, si applichi l’articolo 144, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale l’affidamento dei servizi sostitutivi di mensa avviene esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L’articolo 144, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 individua, inoltre, i criteri di valutazione dell’offerta pertinenti che il bando di gara deve stabilire. Il predetto termine del 31 dicembre 2022 viene sostituito dalla data di acquisizione dell’efficacia del decreto legislativo, in corso di adozione, recante la disciplina dei con tratti pubblici e comunque non oltre il 30 giugno 2023. Comma 6. La legge 31 agosto 2022, n. 130, al fine di raggiungere l’obiettivo fissato dal PNRR (Milestone M1C1-25), prevede la riforma completa delle commissioni tributarie di primo e secondo grado con l’obiettivo di rendere più efficace l’applica zione della legislazione tributaria e ridurre l’elevato numero di ricorsi alla Corte di cassazione. In particolare, l’articolo 8 («Disposizioni transitorie e finali »), al comma 1, ha disciplinato un sistema di gradualità, per il prossimo quinquennio, nell’abbassamento del l’età pensionabile per i giudici tributari dai 75 (attualmente previsti) ai 70 anni, previsti a regime a decorrere dal 1° gennaio 2027. Tanto premesso, si intende prorogare di un anno tutti i termini previsti dal predetto articolo 8, comma 1, della legge n. 130 del 2022. Tale proroga si rende necessaria unicamente nei confronti dei giudici tributari, al fine di garantire la continuità nello svolgi mento della relativa funzione giurisdizionale. Ciò in attesa del completamento della procedura di interpello, avviata dal Consiglio di presidenza, per il transito definitivo nella magistratura tributaria dei giudici tributari provenienti dalle altre giurisdizioni che abbiano esercitato l’opzione prevista dalla citata legge n. 130 del 2022. Si fa presente che il termine per la presentazione delle do mande per il passaggio definitivo nella giurisdizione tributaria scade il novantesimo giorno successivo alla data del 16 novembre 2022, giorno di pubblicazione del citato interpello. Inoltre, la disposizione in esame si rende necessaria anche tenuto conto che, nel corso del 2022, le domande di accesso anticipato al trattamento pensionistico da parte dei giudici tributari in servizio sono state ben più elevate rispetto a quanto previsto nell’ambito della legge n. 130 del 2022. Comma 7. L’articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha previsto l’istituzione e la disciplina di una Commissione tecnica competente, tra l’altro, a esaminare le domande e l’ammissione all’indennizzo del FIR. Con l’articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stato disposto che la Commissione nominata ai sensi dell’articolo 1, comma 501, della legge 30 di cembre 2018, n. 145, rimanesse in carica sino al 31 dicembre 2022 per il completa mento delle attività del Fondo indennizzo risparmiatori di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145. La norma in esame intende prorogare l’operatività della Commissione tecnica FIR, al fine di evitare che l’esame di alcune prati che non sia completato e, di conseguenza, il rischio di lasciare aperte molte situazioni. Gli ultimi dati acquisiti dalla CONSAP hanno infatti evidenziato che la Commissione ha valutato circa il 95 per cento delle domande pervenute. Comma 8. Durante la crisi pandemica, i commi da 7-bis a 7-quinquies dell’articolo 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno disposto, per l’anno 2020, la sospensione temporanea del l’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, man tenendo il loro valore di iscrizione, risultante dall’ultimo bilancio approvato regolarmente. Successivamente, la legge di bilancio per il 2022 (articolo 1, comma 711, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha esteso la sospensione temporanea con riferimento ai bilanci relativi all’esercizio 2021, per i soli soggetti che, nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 104 del 2020), non avevano effettuato il 100 per cento dell’ammorta mento annuo del costo delle immobilizza zioni. Ancora, con il decreto-legge «Mille proroghe » è stato rideterminato il campo soggettivo di applicazione della disciplina derogatoria, prevedendo per i soggetti che non avevano adottato i principi contabili internazionali la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali (articolo 3, comma 5-quinquiesdecies, del decretolegge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15). Infine, con le modifiche appor tate in sede di conversione al decreto-legge «Sostegni-ter », il beneficio in esame è stato esteso agli esercizi in corso al 31 di cembre 2021 e al 31 dicembre 2022 (arti colo 5-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25). La norma è finalizzata ad estendere il pe riodo temporale di applicazione delle disposizioni agli esercizi 2022 e 2023. Comma 9. La disposizione estende all’esercizio in corso al 31 dicembre 2022 i benefici temporanei previsti in materia di riduzione del capitale sociale (compresa l’esclusione della causa di scioglimento della società per riduzione o per perdite). In parti colare, la norma modifica il comma 1 del l’articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, andando a prolungare il periodo di temporanea non applicazione degli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482- bis, quarto, quinto e sesto comma, 2482-ter, 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. Ciò al fine di supportare e garantire la continuità aziendale delle imprese. In conseguenza di tale modi fica, verrebbe meno sia l’obbligo di ripristinare il capitale sociale a fronte di perdite superiori a 1/3 sia la possibilità (per le società azionarie, nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore no minale) di procedere a una riduzione del capitale «delegata », ossia deliberata dal consiglio di amministrazione (articolo 2446, commi secondo e terzo del codice civile). Inoltre, le società interessate da perdite che abbiano ridotto il capitale sociale al di sotto dell’importo minimo previsto dalla legge non sarebbero tenute a reintegrarlo né ad avviare la procedura di liquidazione come alternativa obbligatoria al ripristino di capitale (articolo 2484, primo comma, numero 4), e, con riferimento alle società cooperative, articolo 2545-duodecies del codice civile). Comma 10. La disposizione, al fine di assicurare l’efficace svolgimento delle attività e di agevolare il perseguimento delle finalità attribuite alla Fondazione Enea Tech e Biomedical, differisce al 1° gennaio 2024 l’applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica previste dalla vigente legislazione per i soggetti inclusi nell’elenco ISTAT di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Restano fermi i limiti alle retribuzioni, emolumenti ovvero compensi stabiliti dalla normativa vigente e le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.
Articolo 4 (Proroga di termini in materia di salute)
Il comma 1 interviene sull’articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale prevede l’adozione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che stabilisce forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vi gente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall’anno 2012, per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e l’aggiudicazione di procedure di gara per l’approvvigionamento di beni e ser vizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto e per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall’articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel rispetto del principio della remunerazione a presta zione. La mancata emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto dal citato comma 67-bis ha reso necessario individuare diverse modalità di riparti zione, atteso che trattasi di risorse già incluse nel finanziamento statale al Servizio sanitario nazionale e quindi preordinate alla erogazione dei Livelli essenziali di assistenza. A tal fine, la disposizione è stata già prorogata dal 2012 al 2021, affidando al Ministero della salute, in via transitoria, il compito di ripartire le rispettive quote premiali « tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome ». La disposizione di proroga di cui al presente comma rinnova anche per il 2023 la suddetta modalità di ripartizione. Il comma 2 proroga, fino alla fine della liquidazione e, comunque, non oltre il 31 di cembre 2024, la durata in carica degli organi deputati alla liquidazione della Croce Rossa Italiana (commissario liquidatore e comitato di sorveglianza della procedura) di cui al l’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178. Tale Ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), e gli organi sono stati nominati con decreto ministeriale del 28 dicembre 2017 e con decreto ministeriale dell’8 di cembre 2020 sono stati prorogati per ulteriori due anni fino al 28 dicembre 2022. Il commissario liquidatore dell’Ente strumentale alla CRI (ESACRI) ha comunicato che non vi sono le condizioni per la chiusura della stessa nei termini previsti dal predetto articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 78. Il comma 3 è volto a prorogare fino al 31 dicembre 2023 la disposizione di cui all’articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifica zioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha previsto la possibilità per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere al reclutamento di laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti all’ordine professionale, con incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020, in deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all’arti colo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le predette disposizioni, previste per consentire alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale di fronteggiare l’emergenza pandemica ri correndo, ove necessario, a rapporti di lavoro flessibile in deroga agli ordinari istituti di reclutamento dei medici, sono state in seguito più volte prorogate, da ultimo fino al 31 dicembre 2022, dall’articolo 10, comma 1, del decretolegge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, e tabella A allegata. Al fine di far fronte alle carenze di personale registrate su tutto il territorio nazionale, derivanti dalla difficoltà per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di reclutare personale attraverso le ordina rie procedure concorsuali – che spesso non consentono la copertura dei posti per carenza di aspiranti – nonché dall’accentuazione del fenomeno delle dimissioni per cause diverse dai pensionamenti, i cui effetti sono stati resi ancor più evidenti dalla pandemia da COVID-19, si prevede una ulteriore proroga fino al 31 di cembre 2023 delle disposizioni previste dal ci tato articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Il comma 4 contiene proroghe relative al personale dell’AIFA. Si premette che la governance dell’AIFA è stata ridisegnata con le disposizioni introdotte dalla legge di con versione del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169 (legge 16 dicembre 2022, n. 196) e che pertanto sarà avviata la riorganizzazione, che necessita di poter contare sull’elevata qualificazione specialistica e tecnica acqui sita fino ad ora dal personale assunto con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché con contratti di prestazione di lavoro flessibile, che da tempo supporta gli uffici nello svolgimento delle preminenti funzioni di governance della politica del farmaco. La mancata proroga dei contratti sud detti potrebbe generare la paralisi delle procedure di competenza dell’Agenzia che ha la funzione di valutare i dossier dei farmaci e di autorizzarne l’immissione in commercio, nonché la sperimentazione e la negoziazione dei prezzi dei medicinali a carico del fondo del Servizio sanitario nazionale. L’intervento, inoltre, è il presupposto normativo per superare il precariato e valorizzare le professionalità acquisite dalle risorse umane in questione, che nel tempo si sono formate. La disposizione che prevede la proroga dei con tratti di lavoro flessibile già in essere è in linea con l’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, ai sensi del quale, fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga i seguenti requisiti: risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso; abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di con tratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso. Pertanto, la proroga in esame costituisce la base normativa per consentire la possibilità, anche per coloro che hanno maturato il requisito dei trentasei mesi, di partecipare alla stabilizzazione di cui al richiamato decreto legislativo n. 75 del 201Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2023 la possibilità di considerare già maturati in ragione di un terzo i crediti formativi acqui siti attraverso l’attività di formazione continua in medicina, di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, da parte dei professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19. Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2023 le disposizioni relative alle modalità di uti lizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie, di cui all’ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della protezione civile in materia di ricetta elet tronica, necessarie per razionalizzare gli ac cessi presso gli studi dei medici di base e con solidare il sistema già sperimentato nel corso dell’emergenza pandemica. Commi 7 e 8. L’articolo 18 del decretolegge n. 148 del 2017 dispone l’accantona mento di fondi a favore di soggetti che svolgono l’attività di trapianto allogenico in campo pediatrico e di adroterapia oncologica eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l’irradiazione con ioni carbonio e protoni. Tale accantonamento fu disposto nelle more dell’adeguamento del sistema di remunerazione di tali prestazioni, attualmente del tutto insufficiente. Le disposizioni mirano sia a dare una prospettiva pluriennale a tali fondi per offrire continuità alle cure e all’aspettativa di vita dei pazienti, sia ad aumentare la quota di impegno essendo aumentate in Italia le strutture riconosciute a rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell’erogazione delle prestazioni. Il comma 9 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 4.
Articolo 5 (Proroga di termini in materia di istruzione e merito)
Il comma 1 proroga di un anno il termine per l’immissione in ruolo del personale interessato dalla procedura di stabilizzazione prevista dall’articolo 58, comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, introdotto dall’articolo 1, comma 965, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successivamente modificato dall’articolo 1, comma 960, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. In proposito, si rammenta che, a legislazione vigente, la procedura selettiva di cui al comma 5-sexies del citato articolo 58 è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° settembre 2022, il personale in possesso dei requisiti che non abbia potuto partecipare alle procedure selettive per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza. L’iter di disciplina della procedura selettiva, attraverso decreto interministeriale, è stato avviato ma non ancora ultimato. Per questo motivo, si rende necessario prevedere la proroga del termine suindicato dal 1° settembre 2022 al 1° settembre 2023 La disposizione di cui al comma 2 pro roga di due mesi il termine massimo per l’aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei co muni destinati ad asili nido e a scuole del l’infanzia e a centri polifunzionali per i ser vizi alla famiglia, rientranti nella Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 « Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia », finanziato dal l’Unione europea – Next Generation EU. Tali progetti sono già autorizzati a seguito della procedura selettiva di cui al decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione, del 22 marzo 2021. Nel rispetto della Milestone europea fissata al 30 giugno 2023, la norma concede ulteriori due mesi agli enti locali per l’aggiudicazione dei lavori e il rispetto degli obiettivi del PNRR. Il comma 3 interviene sull’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 126 del 2019, Atti parlamentari – 19 – Senato della Repubblica – N. 52 XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI prevedendo la proroga di un anno della facoltà di bandire un concorso ordinario per la copertura dei posti per l’insegnamento della religione cattolica che si prevede siano va canti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/2023 al 2024/2025. L’iter della procedura di autorizzazione è stato avviato ma non ancora ultimato; per questo motivo si rende necessario prevedere l’ulteriore pro roga dei termini. La disposizione del comma 4 introduce per gli ITS Academy la proroga dell’attuale regime giuridico per il riparto del finanzia mento ordinario relativamente alle risorse e.f. 2023. La proroga si rende necessaria al fine di rendere disponibili nella prima metà dell’anno, come ordinariamente avviene, le risorse in favore degli ITS Academy. La dilatazione delle tempistiche dell’iter parlamentare di approvazione della legge 15 luglio 2022, n. 99, « Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore », e l’attesa ulteriore dei decreti con le occorrenti variazioni di bilancio per l’attua zione della medesima legge, di cui all’arti colo 43, comma 4, del decreto-legge 9 ago sto 2022, n. 115, hanno comportato un ritardo rispetto agli scorsi anni nella distribuzione delle risorse, avvenuta alla fine del mese di settembre 2022, comportando dei disagi nell’elaborazione delle programma zioni regionali, che costituiscono atto preli minare alla successiva assegnazione delle risorse in favore degli ITS Academy. C’è il concreto rischio, considerato il complesso iter di adozione dei decreti inerenti la programmazione triennale e i criteri di riparto dei finanziamenti (articolo 11, commi 5 e 6, in combinato disposto con l’articolo 14, comma 6, della legge n. 99 del 2022), che prevede il parere del Ministro dell’università e della ricerca, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dello sviluppo economico, previa in tesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che anche quest’anno il finanziamento ordinario degli ITS Academy possa subire uno slittamento. D’altro canto, una giusta definizione dei criteri di finanziamento del fondo ordinario e dei criteri di elaborazione della programmazione regionale (articolo 11, commi 5 e 6 della legge) dovrebbe presupporre l’avvenuta e preliminare definizione della destinazione dei finanziamenti previsti dal PNRR (1 miliardo e 500 milioni), di cui al momento si conosce la destinazione solo per 500 milioni. Tale elemento potrebbe anche ritardare il raggiungimento dell’intesa con le regioni in sede di Conferenza permanente. Con i commi 5 e 6 si proroga al 31 di cembre 2023 il termine per l’adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio e al 31 dicembre 2024 quello per l’adeguamento degli edifici e i locali adibiti ad asilo nido. Inoltre, la norma dispone la soppressione del termine del 31 dicembre 2021 per l’adozione del decreto del Ministro del l’interno, volto a definire le misure gestionali di mitigazione del rischio nelle more dell’adeguamento complessivo degli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido. Al comma 7 la disposizione proroga al 2023 l’applicabilità della norma di cui al l’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, con cui si è disposto che « l’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all’area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del per sonale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni del l’area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dall’anno scola stico 2011/2012. Le graduatorie risultanti dalla procedura di cui al primo periodo, sono utilizzate in subordine a quelle del concorso di cui all’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.». Il citato articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ha stabilito che: «Per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria». E', altresì, necessario pro rogare per il biennio 2022-2023 la procedura selettiva di progressione tra le aree (riguardante tutte le amministrazioni) limitatamente ai direttore dei servizi generali e amministrativi. Infine, il decreto ministeriale n. 216 del 5 agosto 2022, ha disciplinato la procedura selettiva, da svolgere su base regionale, per la progressione all’area dei direttori dei servizi generali e amministrativi, secondo le modalità di cui alle norme sopracitate. Si rende, pertanto, necessario prevedere la proroga all’anno 2023 del termine suindicato per l’espletamento della procedura, per la quale è stato avviato l’iter di autorizzazione a bandire. La disposizione di cui al comma 8 prevede, in via straordinaria anche per l’anno scolastico 2023/2024 e nell’ipotesi di impossibilità di reperimento di personale con abilitazione, la possibilità di conferire incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo. La disposizione normativa specifica che detto servizio non è valido per gli aggiornamenti delle graduato rie di istituto delle scuole statali. Si ripropone una previsione già attivata nei due de corsi anni scolastici e nell’anno scolastico corrente, finalizzata ad ovviare temporanea mente alla difficoltà di reperire personale abilitato per le scuole dell’infanzia paritarie, nelle more dell’adozione di una soluzione di carattere strutturale. In particolare, la disposizione di proroga interviene sul termine previsto dall’articolo 5, comma 3 quater, del decreto-legge 30 di cembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che a sua volta era intervenuto, sostituendolo, sull’articolo 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modifica zioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante « Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica ». Al comma 9, con la modifica del comma 1, primo periodo, dell’articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 di cembre 2016, n. 229, si consente agli Uffici scolastici regionali, al fine di assicurare la regolare prosecuzione delle attività didatti che e amministrative anche per gli anni scolastici fino al 2023/2024, di derogare al nu mero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite da gli eventi sismici nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia, i cui edifici siano stati dichiarati parzialmente o to talmente inagibili a seguito di tali eventi sismici. Al comma 10, la proroga in esame è volta ad assicurare una celere ed efficace attua zione del PNRR. In particolare, l’intervento normativo prevede, fino al 31 dicembre 2023, che il ter mine per il prescritto parere obbligatorio del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) sia ridotto a sette giorni a decorrere dalla richiesta del Ministro dell’istruzione e del merito. La riduzione del termine per l’espressione del parere del CSPI è stata introdotta dal l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2020 per consentire di soddisfare l’esigenza, legata alla dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19, che ogni provvedimento adottato dall’allora Ministro dell’istruzione avesse immediata efficacia e pronta esecuzione. Detta disposizione è stata prorogata, da ultimo, dal decreto-legge n. 24 del 2022, concernente la cessazione dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2022. Per i provvedimenti del Ministero, an che di attuazione delle misure della Missione 4 - « Istruzione e ricerca », Componente 1 - « Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università » del PNRR, si è, dunque, già fatto ricorso all’intervento di semplificazione in argomento. Nondimeno, la pluralità dei provvedimenti attuativi da predisporre da parte del Ministero dell’istruzione e del me rito che richiedono un’azione tempestiva da parte di tutti i soggetti coinvolti, compreso il Consiglio superiore per la pubblica istruzione (CSPI), rende tale esigenza ancora più urgente e necessaria. Il termine ordinario di quarantacinque giorni per rendere il suddetto parere, previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 233 del 1999 (come anche quello ridotto di quindici giorni previsto in caso di urgenza), non risulta compatibile, in fatti, con le tempistiche del PNRR. Al comma 11, la disposizione è finalizzata a prorogare per l’anno scolastico attualmente in corso la deroga al requisito concernente lo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento per l’ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 62 del 2017. Tale condizione viene, nello specifico, richiesta sia per i candidati interni (articolo 13, comma 2, lettera c) sia per i candidati esterni (articolo 14, comma 3, ultimo periodo). Al riguardo, è importante sottolineare che già con l’arti colo 6 del decreto-legge n. 91 del 2018 è stato disposto il differimento dell’entrata in vigore di tale requisito di accesso all’esame di Stato al 1° settembre 2019. In seguito, la diffusione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e i suoi conseguenti effetti negativi sugli apprendimenti e sulla didattica hanno determinato la necessità di disciplinare gli esami di Stato dell’anno scolastico 2019/2020 con ordinanze specifiche del Ministro dell’istruzione volte a rispondere in modo più efficace e puntuale alle esigenze della comunità scolastica, come previsto dal decreto-legge n. 22 del 2020. In particolare, l’articolo 1, comma 6, di tale decreto ha stabilito espressamente che, ai fini dell’ammissione agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, si prescinda dal possesso di specifici requisiti previsti dal decreto legislativo n. 62 del 2017, tra gli altri, all’articolo 13, comma 2, lettera c). Il perdurare della pandemia ha reso necessario ricorrere a tale meccanismo derogatorio anche per gli anni scolastici 2020/2021 (articolo 1, comma 504, della legge n. 178 del 2020) e 2021/2022 (articolo 1, comma 956, della legge n. 234 del 2021). Con particolare riguardo ai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, ancora oggi le ultime classi risentono delle innumerevoli conseguenze sugli apprendimenti de terminate dalla pandemia e, in particolare, in relazione allo svolgimento delle attività dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO). Per tale motivo, è fondamentale prevedere, anche per questo anno scolastico, che lo svolgimento dei PCTO, come previsto nel decreto legislativo n. 62 del 2017, non sia compreso tra i requisiti di ammissione all’esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione. In ogni caso, si prevede che le esperienze comunque maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento possano essere valorizzate in sede di colloquio.
Articolo 6 (Proroga di termini in materia di università e ricerca)
La proroga prevista dal comma 1 si riferisce agli assegni di ricerca, i quali sono stati trasformati in contratti di ricerca, con le modifiche, disposte dal comma 6-septies dell’articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, all’arti colo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, caratterizzati da maggiori tutele e tali da assicurare un trattamento economico sensibilmente migliore ai giovani che si avviano alle carriere della ricerca. L’importo del con tratto di ricerca deve essere stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. In attesa di definizione del nuovo contratto collettivo, e dunque della piena attivabilità della nuova figura del contratto di ricerca, si assicura la possibilità di attivare posizioni all’interno del cosiddetto pre-ruolo universitario, al fine di consentire la prosecuzione del supporto alle attività di ricerca. In questa prospettiva, la proroga del termine ultimo per la possibilità di indire procedure di selezione per assegni di ricerca consente, da un lato, di dare compiuta ed organica attuazione alla riforma delle procedure di reclutamento nel sistema universitario e, dal l’altro, di dare continuità ai filoni di ricerca in corso di svolgimento nei singoli atenei e di valorizzare, altresì, tramite la possibilità di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca, i profili professionali più adeguati. Al comma 2 si proroga il termine originariamente previsto dalla legge n. 205 del 2017 alla data del 31 dicembre 2023, per consentire il completamento degli interventi oggetto di finanziamento. Al riguardo, si rammenta che l’articolo 1, comma 1145, della citata legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) ha previsto che le somme residue relativi a vecchi mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti (e trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 269 del 2003) possono es sere erogate anche successivamente alla scadenza previo parere favorevole del Ministero dell’università e della ricerca. L’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha pro rogato, da ultimo, al 31 dicembre 2022 il termine di legge previsto dall’articolo 1, comma 1145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l’erogazione delle somme da parte della Cassa depositi e prestiti, previo nulla osta del Ministero, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori; per le università interessate (Università degli studi di Cassino e Università degli studi Napoli Par thenope) restano ancora da erogare complessivamente euro 3.890.295,53. Tali Università hanno rappresentato che gli interventi oggetto del finanziamento non sono ancora conclusi, proponendo, pertanto, un differimento di dodici mesi. Al comma 3 la proroga in esame interessa la validità delle graduatorie nazionali (utili per il conferimento di incarichi di docenza a tempo indeterminato e determinato) nel comparto dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di cui alla legge n. 143 del 2004. Per il reclutamento dei docenti AFAM negli anni sono state formate diverse graduatorie, previste da apposite norme di legge. In ordine cronologico, tra lasciando le graduatorie non più attive o esaurite, si hanno: – G.E.T. (graduatorie per esami e titoli), previste dal decreto legislativo n. 297 del 1994, all’articolo 270, comma 1; – G.N.E. (graduatorie nazionali ad esaurimento), previste anch’esse dal decreto legislativo n. 297 del 1994, all’articolo 270 e trasformate in graduatorie ad esaurimento dall’articolo 2, comma 6, della legge n. 508 del 1999; – Graduatorie cosiddette « 143 », previste all’articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, di cui al presente intervento normativo; – Graduatorie cosiddette « 128 », previste dall’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, trasformate in graduatorie ad esaurimento dall’articolo 1, comma 653, della legge n. 205 del 2017; – Graduatorie cosiddette « 205 », previste dall’articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Di fatto, per la portata della normativa o per le successive integrazioni, tutte le graduatorie sono oggi a esaurimento, ovvero rimangono valide fino a quando vi sono aspiranti docenti utilmente collocati in graduato ria. Annualmente vengono quindi effettuate nomine da ciascuna graduatoria, ognuna in subordine a quella precedente. L’unica eccezione è costituita dalle graduatorie cosiddette « 143 », che il decretolegge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013 ha prorogato fino all’anno accademico 2020/ 2021 e, successivamente, l’articolo 6 del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021, ha ulteriormente prorogato fino all’anno acca demico 2021/2022, senza però trasformarle in graduatorie a esaurimento. Ne consegue, pertanto, che, stante la normativa attuale, dal prossimo anno accademico chi è collocato in tali graduatorie perderà ogni diritto all’immissione in ruolo, cosa che non succederà a chi è collocato né nelle graduatorie prece denti né in quelle successive. L’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013 stabilisce: - « 1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività per l’anno accademico 2013-2014 e per gli anni accademici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019- 2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023 fermi restando il limite percentuale di cui all’articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall’articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegna mento con contratto a tempo indeterminato e determinato ». Con l’intervento normativo in parola, le graduatorie ex lege n. 143 del 2004 vedrebbero prorogata la loro validità all’anno acca demico 2023/2024, diventando così de facto graduatorie a esaurimento, al pari di ogni al tra graduatoria del comparto AFAM. Giova chiarire, inoltre, che la futura entrata in vigore del regolamento sul recluta mento del comparto AFAM di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019, non confligge con la presente disposi zione, poiché il suddetto regolamento prevede che per il reclutamento si attinga al meno in parte dalle graduatorie vigenti fino a esaurimento delle stesse. Il comma 4 rinvia all’anno accademico 2024/2025 l’attuazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, dato che è in fase di approvazione il nuovo regolamento, che sostituisce integralmente quello di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019. Il rinvio è necessario per coordinare le tempistiche di entrata in vigore del nuovo regolamento con l’attuale sistema di reclutamento. Il nuovo regolamento è stato approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei mini stri nella riunione n. 93 del 1° settembre 2022, con avvio dell’iter di acquisizione dei prescritti pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. Il rinvio comprende anche il termine per la programmazione dei fabbisogni di personale delle istituzioni AFAM, fissato al 31 di cembre 2022, termine entro cui le istituzioni non possono operare tale programmazione stante l’incertezza del quadro normativo. La proroga di cui alla lettera b) comprende, inoltre, le abrogazioni disposte dal regola mento, le quali operano su disposizioni di legge relative a graduatorie nazionali e alla stabilizzazione del personale tecnico-amministrativo del comparto AFAM, disposizioni che consentono di garantire le assunzioni necessarie fino all’entrata in vigore del regolamento stesso. In relazione al comma 5, poiché la legge 18 febbraio 2018, n. 3, all’articolo 7, ha previsto che: « Nell’ambito delle professioni sanitarie » è individuata la professione dell’osteopata e che: « Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, sono de finiti l’ordinamento didattico della forma zione universitaria in osteopatia [...] nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi », successivamente, con l’articolo 4, comma 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è stato disposto che: « All’articolo 7, comma 2, secondo periodo, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: “da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “da adottare entro il 31 dicembre 2022” ». Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal citato articolo 7 della legge n. 3 del 2018, con decreto dirigenziale n. 39 del 2022 si è provveduto alla costituzione di un apposito Tavolo tecnico di lavoro, nel quale sono state, altresì, sentite Associazioni e Federazione rappresentative degli osteopati che ne hanno fatto richiesta, e sono stati evidenziati molteplici aspetti ritenuti fondamentali per il corretto e proficuo prosieguo dei la vori. I lavori svolti sino ad ora dai componenti del Tavolo tecnico hanno portato alla stesura di una bozza di ordinamento sulla quale, tenuto conto degli aspetti sopra indicati, insistono ancora talune criticità, per la cui risoluzione si ritengono necessari ulteriori ed approfondite valutazioni. Pertanto, in considerazione dell’esigenza di integrare l’istruttoria in corso, dell’imminenza del termine per l’adozione dell’ordinamento didattico – previsto per il 31 di cembre 2022 – e alla luce del fatto che il tavolo di lavoro e i Ministeri interessati (Ministero dell’università e della ricerca e Ministero della salute) hanno ritenuto necessario l’approfondimento di alcuni aspetti, al fine di addivenire alla definizione di un ordinamento che preveda contenuti formativi indispensabili e che, dunque, assicuri un’adeguata formazione sostenibile in termini di qualità e quantità (anche sotto il profilo della dotazione del personale docente) e coerente rispetto alla figura professionale delineata dal decreto del Presidente della Re pubblica n. 131 del 2021, si rende pertanto necessaria la proroga del termine alla data del 30 giugno 2023. Con i commi 6 e 7 si prorogano al 31 di cembre 2023 due autorizzazioni ad assumere e le corrispondenti autorizzazioni di spesa relative all’attivazione e al funzionamento di due neo-costituite tecnostrutture all’interno del Ministero dell’università e della ricerca: la struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario, di cui all’articolo 19-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e la Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca di cui al l’articolo 28, comma 2-ter, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. La modifica di cui al comma 8 si rende necessaria alla luce della recente riforma introdotta con il novellato articolo 15 della legge n. 240 del 2010, relativa ai gruppi scientifico-disciplinari (GSD) in sostituzione dei macrosettori e dei settori concorsuali, disciplinati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 855 del 2015 e attualmente utilizzati per le procedure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale (ASN) in corso. In particolare, la presente disposizione mira ad istituire, nell’ambito del bando ASN 2021-2023, il VI quadrimestre (7 febbraio 2023 – 7 giugno 2023), confermando le commissioni già nominate e pienamente operative dal 2021, al fine di consentire ai candidati di accedere alle procedure per il conseguimento dell’abilitazione in continuità con le procedure ad oggi in essere, senza dover attendere la tempistica di definizione dei GSD, facendo peraltro ricorso ad una soluzione già adottata nel 2020 (si veda l’articolo 7-bis del decreto-legge n. 22 del 2020), con la proroga delle funzioni della commissione ASN del tempo, stante la situazione emergenziale dovuta al COVID-19 che impediva una soluzione alternativa. La disciplina per il suo conseguimento è stata nel corso degli anni modificata, passando da una procedura a indizione annuale ad una procedura « a sportello », con finestre a cadenza quadrimestrale, garantendo così celerità e – soprattutto - regolarità nei termini di presentazione delle domande e di pubblicazione degli esiti. La tornata ASN 2021-2023, attualmente in corso, è stata avviata con decreto diretto riale n. 553 del 26 febbraio 2021 e nel mese di febbraio 2023 si prevede l’apertura del l’ultima finestra di operatività delle attuali commissioni, con esiti che saranno pubblicati entro il mese di maggio 2023. Tuttavia, il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (e, segnatamente, l’articolo 14, commi da 6-bis a 6-vicies semel), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha introdotto una serie di innovazioni che non rendono possibile, allo stato, l’avvio della tornata ASN 2023-2025. Come anticipato, anche in attuazione di specifici obiettivi individuati dal PNRR, è stata prevista l’introduzione, in luogo dei settori concorsuali, dei cosiddetti gruppi scientifico-disciplinari (GSD). Dal punto di vista procedurale, la disposizione in parola prevede che i GSD e le relative declaratorie sono definiti con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN) «secondo criteri di affinità e attinenza scientifica, formativa e culturale ». In via transitoria, si è provveduto a salva guardare le procedure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale in corso, garantendo l’applicazione a queste delle disposizioni relative ai settori concorsuali (benché in via di superamento). Il termine previsto per l’adozione del decreto ministeriale sopra citato, attuativo della predetta riforma in materia di gruppi scientifico-disciplinari, originariamente fissato a novanta giorni dall’entrata in vigore della disposizione, rischia di non essere rispettato in ragione del ritardo della proposta del CUN, che – per le vie brevi – ha prospettato la conclusione dei lavori presumibilmente entro il mese di dicembre 2022. Il ritardo nell’individuazione dei GSD rende, pertanto, impossibile l’entrata a regime della tornata ASN 2023-2025, per la quale sarebbero indispensabili adempimenti preparatori che, tuttavia, non possono essere svolti non soltanto prima della adozione del decreto di individuazione dei GSD, ma an che prima della disponibilità degli indicatori di produttività scientifica aggiornati al nuovo perimetro, nonché della disponibilità degli aspiranti commissari, magari a valle di una opzione di incardinamento tra GSD diversi.
Articolo 7 (Proroga di termini in materia di cultura)
La disposizione di cui al comma 1 è volta a prorogare, al 31 dicembre 2023, la durata delle funzioni del commissario straordinario di Governo per il risanamento delle fonda zioni lirico-sinfoniche, di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, al fine di con sentire allo stesso il proseguimento dell’attività di monitoraggio dei piani di risana mento presentati dalle fondazioni lirico-sin foniche ai sensi dell’articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. La proroga in questione si rende necessaria dal momento che l’articolo 1, comma 592, della legge n. 178 del 2020 consente l’esercizio da parte del commissario straordinario di governo delle attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni liricosinfoniche solo fino al 31 dicembre 2022. Tenuto conto, tuttavia, che l’articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della cultura, di un ulteriore fondo, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l’anno 2022 e a 50 milioni di euro per l’anno 2023, per l’assegna zione di un contributo finalizzato a incrementare il fondo di dotazione delle fonda zioni lirico-sinfoniche, e che per due fonda zioni risulta ancora in corso l’iter di approvazione delle proposte di dotazione organica, si rende necessaria una proroga al 31 dicembre 2023 delle funzioni del commissario straordinario, affinché questi possa pro seguire l’attività di monitoraggio dei piani di risanamento presentati dalle fondazioni lirico-sinfoniche ai sensi del citato comma 589. Il relativo compenso è a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo. Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2023 la possibilità, per ciascuna fondazione liricosinfonica, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico e amministrativo, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, mediante procedure selettive riservate al personale che alla data di pubblica zione dei relativi bandi possegga i requisiti stabiliti dall’articolo 22, comma 2-octies del decreto legislativo n. 367 del 1996. Al riguardo, si rappresenta che per la quasi totalità delle fondazioni lirico-sinfoniche l’iter di approvazione delle dotazioni organiche si è concluso soltanto nel corso dell’anno 2022, mentre con riferimento a due fonda zioni l’iter è ancora in corso. Conseguente mente, la proroga in questione si rende necessaria per consentire la stabilizzazione del personale che già presta servizio presso le fondazioni a tempo determinato, attraverso procedure riservate sulla base dei posti disponibili all’esito delle dotazioni organiche recentemente approvate. Il comma 3 è volto a prorogare, fino alla data del 31 dicembre 2023, la durata del Comitato promotore delle celebrazioni per il pittore Pietro Vannucci, detto «Il Perugino ». Tale Comitato è stato istituito con l’articolo 1, comma 806, della legge n. 234 del 2021, con durata in carica fino al 31 di cembre 2022, e ha il compito di promuovere e diffondere, attraverso un adeguato pro gramma di celebrazioni, di attività formative, editoriali, espositive e di manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche, in Italia e all’estero, la figura e l’opera di Pietro Vannucci. La proroga della durata del Comitato al 31 dicembre 2023, si rende necessaria per un verso in considerazione del fatto che la ricorrenza del quinto centenario dalla morte del pittore cade nell’anno 2023. Conseguentemente, le celebrazioni sono previste tutte per l’anno 2023. In assenza della proroga in questione, pertanto, il Comitato si troverebbe nell’impossibilità di realizzare i pro getti già presentati a seguito di apposito avviso pubblico e, dunque, di completare le attività di erogazione dei fondi già impegnati nell’anno 2022. Per altro verso, la proroga al 31 dicembre 2023 si giustifica dal momento che il Comitato è tenuto a predi sporre una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull’utilizzazione delle risorse assegnate, da presentare al Ministro della cultura ai fini del successivo inoltro alle Camere. Il comma 4 quantifica gli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3 e reca la relativa copertura finanziaria. Il comma 5 dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2023, del termine di cui all’arti colo 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, riguardante il mantenimento in essere delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria al fine di completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero della cultura in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate a tali inter venti, ivi incluse quelle messe a disposizione dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. La disposizione in esame è volta ad assicurare il proseguimento e l’accelerazione del processo di ricostruzione e, con essi, il completamento degli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Mini stero. Il comma 6 interviene sull’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, che reca « Misure urgenti per la semplificazione delle procedure di gara e altri interventi urgenti per la realizza zione del Grande Progetto Pompei ». In particolare, il comma 5-ter prevede che fino al 31 dicembre 2022, le funzioni del Direttore generale di progetto di cui all’arti colo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché le attività dell’Unità « Grande Pompei », del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto ivi previste sono assicurati, nel li mite massimo di spesa di 900.000 euro annui, a valere sulle risorse disponibili sul bi lancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia (che prende attualmente la denominazione di Parco archeologico di Pompei). Alla lettera a) si prevede, anzitutto, la proroga, fino al 31 dicembre 2023, dell’attività dell’Unità Grande Pompei, del Direttore generale di progetto, del vice direttore e della struttura di supporto al Direttore generale di progetto, al fine di garantire la prosecuzione delle attività di tutela, recupero e valorizzazione del sito e delle aree limitrofe e il pieno ed efficace svolgimento dei compiti assegnati. Oltre al Grande Progetto Pompei, portato a termine dall’Unità, il decreto-legge 8 ago sto 2013, n. 91, ha infatti individuato ulteriori obiettivi strategici riguardanti il recupero ambientale e la valorizzazione della cosiddetta buffer zone, raccomandata dall’Unesco sin dal 2011, comprendente e circostante le aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata, anche mediante la realizzazione di adeguate opere infrastrutturali volte a migliorare l’attrattività di tutta la zona. In data 17 maggio 2022, il contratto istituzionale di sviluppo « Vesuvio-Pompei-Na poli » ha individuato il Direttore generale di progetto quale referente unico del Ministero della cultura, responsabile del monitoraggio, della valutazione e del controllo degli inter venti afferenti al Piano strategico finanziati dal contratto istituzionale di sviluppo nonché dell’attuazione di altri 14 progetti ad alta priorità. A partire dal 2021, l’Unità ha inoltre assunto il ruolo di soggetto attuatore del l’intervento denominato « Realizzazione di interventi sul patrimonio culturale individuati nell’ambito del Piano strategico ». Anche a conclusione del Grande Progetto Pompei permangono, quindi, in capo all’Unità Grande Pompei attività più complesse per la realizzazione e la gestione degli inter venti programmati nel Piano strategico, solo in parte finanziati e avviati a realizzazione con la sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo. Inoltre, il disposto di cui all’articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha previsto che ciascuna amministrazione centrale titolare di inter venti previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendiconta zione e controllo. A tali fini, risulta indispensabile assicurare sino al 31 dicembre 2023, lo svolgi mento delle funzioni del Direttore generale di progetto, nonché le attività dell’Unità « Grande Pompei », del vice-direttore generale vicario e della struttura di supporto al Direttore generale. Quest’ultimo, che assumerà la denominazione di « Direttore generale per il supporto e l’accelerazione della spesa », sarà altresì deputato, quale ufficio di diretta collaborazione, all’espletamento di attività di supporto e controllo dello stato di attuazione dei programmi di spesa, nazionali e comunitari, di competenza del Ministero della cultura, con particolare riguardo a quelli del PNRR. Da qui, la proroga fino al 31 dicembre 2023 delle funzioni del Direttore generale di progetto di cui all’articolo 1 del decretolegge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché delle attività dell’Unità « Grande Pompei », del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto ivi previste, cui sono assicurate risorse, nel li mite massimo di spesa di 900.000 euro annui, a valere sulle risorse disponibili nel bi lancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia (che prende attualmente la denominazione di Parco archeologico di Pompei). La lettera b), proroga al 2023 la copertura finanziaria per gli esperti della struttura di supporto al Direttore generale di progetto. In particolare, si prevede la proroga, per l’anno 2023, dello stanziamento, nel limite complessivo pari a 150.000 euro, destinato a consentire l’integrazione della struttura di supporto al Direttore generale di progetto con un esperto in mobilità e trasporti e con un esperto in tecnologie digitali incaricati ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I relativi compensi sono posti a valere sulle risorse disponibili nel bilancio del Parco archeologico di Pompei. Le proroghe anzidette sono necessarie in quanto la complessità e la rilevanza delle azioni richieste per l’attuazione di tutti gli interventi programmati impongono la presenza di una struttura dedicata, che si occupi dell’area limitrofa e circostante il Parco archeologico, sulla quale il Direttore del sud detto Parco non esercita alcuna competenza. Tale struttura, peraltro, ha svolto sin dal 2013 un ruolo decisivo nel contrastare l’illegalità e nell’assicurare un adeguato livello di sicurezza in una delle zone più visitate al mondo. D’altra parte, l’unicità e l’eccezionalità di Pompei hanno sempre richiesto interventi speciali dedicati alla tutela, alla fruizione e alla valorizzazione del suo straordinario patrimonio. Di qui il forte interessa mento dell’Unione europea (che ha finanziato il Grande progetto Pompei) e dell’U NESCO (che ha più volte sottolineato la necessità di intervenire con misure speciali anche sulle aree limitrofe). Il comma 7 quantifica gli oneri derivanti dall’attuazione del comma 6 e reca la relativa copertura finanziaria.
Articolo 8 (Proroga di termini in materia di giustizia)
I commi 1 e 2 sono finalizzati a consentire sino al 31 dicembre 2023 il ricorso ai dirigenti di istituto penitenziario dell’Amministrazione penitenziaria per lo svolgimento ad interim da parte dei dirigenti di istituto penitenziario dell’Amministrazione penitenziaria delle funzioni di dirigente negli Uffici di esecuzione penale esterna e negli Istituti penali per i minorenni. Attualmente ciò è possibile solo fino al 31 dicembre 2022 in applicazione, rispettivamente, delle seguenti disposizioni: – articolo 3, comma 1-bis, del decretolegge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, per gli Uffici di esecuzione penale esterna, a seguito delle proroghe disposte dapprima con l’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19; successivamente, con l’articolo 1, comma 1139, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145; con l’arti colo 8, comma 1, del decreto-legge 30 di cembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; con l’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21; da ultimo, con l’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2022, n. 15; – articolo 1, comma 311, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per gli Istituti penali per i minorenni, a seguito delle proroghe di sposte con l’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e da ultimo con l’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2022, n. 15. Permane, infatti, un significativo vuoto organico dei dirigenti degli Uffici di esecuzione penale esterna (presenti 7 unità su 45 in organico) e di dirigenti di Istituti penali per i minorenni (presenti 2 unità su 7 in organico) che mette a rischio il regolare funzionamento degli stessi. Nell’ambito del sistema dell’esecuzione penale esterna sono intervenute, nel corso degli ultimi anni, importanti riforme che hanno determinato un forte incremento delle misure alternative alla detenzione, nonché l’introduzione dell’istituto della sospensione del processo con la messa alla prova (legge n. 67 del 2014). La legge 27 settembre 2021, n. 134, recante « Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposi zioni per la celere definizione dei procedi menti giudiziari » e il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, definiscono i princìpi per il rafforzamento del settore tanto nella fase giudiziale che in quella esecutiva. Ai fini del rafforzamento delle misure per l’esecuzione penale esterna e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, l’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha, infine, previsto l’incremento della dotazione organica dei dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna di 11 unità. Tanto gli interventi normativi che quelli di riorganizzazione amministrativa del settore hanno disegnato un sistema che valorizza l’azione degli Uffici di esecuzione penale esterna sul territorio finalizzata al potenzia mento del ricorso a sanzioni penali diverse dalla detenzione e al conseguente abbatti mento della recidiva e rafforzamento della sicurezza sociale. Il coordinamento, da parte di ciascun Ufficio di esecuzione penale esterna, dell’intervento degli enti, pubblici e privati, costituisce il volano per l’implementazione delle sanzioni di comunità, attraverso un’azione capillare di reperimento delle risorse che ciascun territorio può offrire. La recente « Disciplina dell’esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni », di cui al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, richiede, almeno per gli Istituti penali per i minorenni caratterizzati da una maggiore complessità gestionale, che la direzione degli stessi, fino al 2018 affidata a personale non dirigenziale, venga assunta da dirigenti altamente specializzati alla stregua di quanto accade negli istituti per adulti. L’Ordinamento penitenziario minorile, nell’introdurre nuove modalità di esecuzione delle pene, pone una specifica attenzione al riconoscimento di diritti soggettivi fondamentali dei detenuti e all’elaborazione di adeguati percorsi di riabilitazione, che impongono adeguamenti strutturali ed organizzativi resi complessi anche dalla significativa presenza di condannati per reati di particolare allarme sociale. L’articolo 1, comma 311, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha previsto, pertanto, sia l’incremento della dotazione organica della dirigenza penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, sia l’autorizzazione nel triennio 2019-2021, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a sette unità di personale di livello dirigenziale non generale da assegnare ai sette Istituti penali per minorenni individuati quali uffici di livello dirigenziale non generale. Nel corso del 2020 sono stati banditi i concorsi pubblici per l’assunzione dei dirigenti di carriera penitenziaria di esecuzione penale esterna e di istituto penale per i minorenni, procedure che si sono concluse nel marzo 2022 (pubblicazione delle graduatorie rispettivamente il 25 marzo 2022 e il 5 marzo 2022). I vincitori dei due concorsi sono stati nominati consiglieri penitenziari e ammessi a frequentare un corso di forma zione iniziale, che si svolge presso la Scuola superiore dell’esecuzione penale, della durata di dodici mesi (articolo 13 del decretolegge n. 36 del 2022). Al corso, iniziato in data 5 settembre 2022, sono stati ammessi 31 consiglieri penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna e 5 del ruolo di isti tuto penale per minorenni, più 1 unità ammessa cautelativamente nelle more di un contenzioso in corso. Al termine del periodo di formazione, i consiglieri penitenziari che riportano l’idoneità agli esami di fine corso sono nominati dirigenti penitenziari. In attesa del completamento del corso di formazione iniziale e delle relative prove finali, previste entro l’autunno 2023, nonché del successivo espletamento delle procedure per la scelta delle sedi e l’immissione in possesso dei neo dirigenti presso le sedi di assegnazione iniziali, è indispensabile prorogare, non oltre il 31 dicembre 2023, il ter mine che consente l’utilizzo dei dirigenti di istituto penitenziario dell’Amministrazione penitenziaria negli uffici dirigenziali di esecuzione penale esterna e negli istituti penali per i minorenni del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Comma 3. L’articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto, a decorrere dal 1° settembre 2015, il trasferimento dai comuni al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie di cui all’arti colo1 della legge 24 aprile 1941, n. 392.
Tali previsioni hanno inciso su un sistema consolidatosi nel tempo, la cui modifica ha richiesto un inevitabile processo di adatta mento ed accompagnamento al cambia mento; infatti, si sono generate nel tempo realtà organizzative locali in cui, specie per gli uffici di maggiori dimensioni, un’organica integrazione tra attività esternalizzate ed utilizzo di professionalità già in forze presso i singoli enti territoriali ha prodotto risultati di assoluta eccellenza. Allo stesso modo, si sono sviluppate, all’interno del personale in servizio presso i comuni, specifiche professionalità, soprattutto (ma non solo) di natura tecnica, delle quali il Ministero della giusti zia, ed in particolare il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, non disponeva nell’immediatezza, stante l’inesistenza di uno specifico ruolo tecnico e la non semplice praticabilità di soluzioni alternative basate sull’impiego di personale in servizio presso differenti strutture interne, ovvero presso altre Amministra zioni. In questo quadro è maturata l’adozione da parte delle Camere delle disposizioni di cui all’articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante « Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funziona mento dell’amministrazione giudiziaria », convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132. La norma ha originariamente previsto che « Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, commi 526 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre 2015, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, co mandato o comunque specificamente desti nato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applica zione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l’Associazione nazionale dei co muni italiani ». Nella convenzione quadro di cui al comma 1 del citato articolo 21-quinquies sono fissati, secondo criteri di economicità della spesa, i parametri per la quantifica zione del corrispettivo dei servizi di cui al medesimo comma 1, nei limiti massimi complessivi « del 15 per cento, per l’anno 2015, del 20 per cento per l’anno 2016, del 15 per cento per l’anno 2017 e del 10 per cento per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall’articolo 1, comma 527, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ». Si è quindi ritenuto fondamentale attuare una piena collaborazione istituzionale tra amministrazioni e dare completa ed efficiente attuazione alle disposizioni testé ci tate, assicurando un graduale ed ordinato passaggio tra il sistema originariamente de lineato dalla legge 24 aprile 1941, n. 392 e quello risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190. In tale contesto è quindi maturata la sti pula della convenzione quadro del 27 agosto 2015, sottoscritta dal Presidente dell’ANCI e dal Ministro della giustizia. Ciò posto, già la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016), all’articolo 1, comma 617, stanti l’evidente utilità dello strumento previsto e le esigenze manifestate dagli uffici giudiziari, ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 il termine originariamente previsto dall’articolo 21-quinques del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83. Allo stesso modo, la medesima disposi zione è stata da ultimo prorogata sino al 31 dicembre 2022 con l’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. La disposizione in esame, permanendo allo stato le medesime esigenze, è pertanto diretta a prorogare anche per l’anno 2023 la suddetta autorizzazione. Comma 4. L’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, ha intro dotto una disposizione che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, impediva per il successivo triennio – dunque, fino al 31 dicembre 2019 - che il personale in servizio presso l’amministrazione della giustizia potesse essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni. La previsione faceva ecce zione per il personale con qualifiche dirigenziali, nonché per i comandi, distacchi e assegnazioni già in corso e per quelli previsti presso organi costituzionali. A fondamento di tale disposizione derogatoria vi era l’esigenza di non sottrarre ri sorse ad un settore, quello della giustizia, già esposto ad una grave carenza negli organici e con una complessiva situazione di disagio nell’organizzazione del servizio. Con l’articolo 8, comma 3, del decretolegge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è stata modificata la norma del l’articolo 4 sopra citato. Alla proroga della sua vigenza – sino al 31 dicembre 2020 – si è affiancata l’introduzione della possibilità da parte della stessa amministrazione della giustizia di consentire al comando, al distacco o all’assegnazione del personale dipendente verso le altre amministrazioni (« salvo nulla osta della stessa amministrazione della giustizia »). In tal modo, pur rimanendo ferma sino al 31 dicembre 2020 la limitazione all’operatività della disposizione generale sui distacchi sopra citata (articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127), si è previsto che tale disposizione torni ad operare in caso di nulla osta della stessa amministra zione della giustizia. Con l’articolo 8, comma 4, del decretolegge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, la disposizione derogatoria è stata ulteriormente prorogata sino al 31 di cembre 2021, in quanto le condizioni che ne avevano suggerito l’introduzione e la prece dente proroga sono rimaste immutate, con un comparto giustizia ancora gravato da se rie difficoltà, anche legate alla carenza di personale. La disposizione è stata prorogata, da ultimo, fino al 31 dicembre 2022 dall’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 30 di cembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. La criticità fronteggiata con la suddetta disposizione derogatoria non può dirsi oggi superata: essa, pur se certamente in via di risoluzione mediante la complessa pianificazione assunzionale in atto, potrà dirsi cessata solo con l’effettivo ingresso in servizio dei nuovi assunti. Risulta allora ancora necessario, per tute lare la piena funzionalità del sistema Giusti zia, prorogare sino al 31 dicembre 2023 per i comandi del personale presso altre pubbliche amministrazioni la disciplina dettata dal l’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, al fine di evitare che si verifichi un esodo del personale già in ser vizio verso altre amministrazioni e che per mangano o si accentuino le carenze di organico dei vari profili del personale del comparto che si è inteso ripianare mediante le procedure assunzionali in corso. Con i commi 5 e 6 si prevede la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle se zioni distaccate insulari di Lipari e Portoferraio. Con la riforma della geografia giudiziaria, realizzata a seguito della delega conferita al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari con la legge 14 settembre 2011, n. 148, il legislatore ha ritenuto di esercitare la delega provvedendo alla completa abolizione dell’istituto relativo alle sezioni distaccate di tribunale e, quindi, alla soppressione di tutte le 220 sezioni distaccate esistenti sul territorio nazionale. Successivamente, con il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, nell’ambito delle disposizioni integrative, correttive e di coordinamento ai decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, è stato disposto esclusiva mente il temporaneo ripristino del funziona mento, inizialmente sino al 31 dicembre 2016, delle sezioni distaccate insulari di Ischia (tribunale di Napoli), Lipari (tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (tribunale di Livorno), secondo le modalità fissate all’articolo 10 dello stesso decreto legislativo correttivo. Il termine di temporaneo ripristino dei suddetti presidi giudiziari è stato più volte oggetto di proroga per effetto degli inter venti normativi di seguito riportati: – l’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, ha previsto il differimento al 31 dicembre 2018; – l’articolo 2, comma 3, del decretolegge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, ha disposto il differimento al 31 dicembre 2021; – l’articolo 8, comma 6-septies, lettere a), b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha previ sto l’ulteriore differimento al 31 dicembre 2022. Si rappresenta che il decreto-legge 30 di cembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, non ha contemplato disposizioni relative alle situazioni testé evidenziate, mentre è stato disposto, all’articolo 8 comma 4-quinquies, il differimento al 1° gennaio 2024 dell’efficacia delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie di L’Aquila e Chieti, ivi incluse la soppressione delle sezioni distaccate di Ortona (tribunale di Chieti) e Atessa (tribunale di Lanciano), benché nel corso del l’iter parlamentare di conversione fossero stati presentati alcuni emendamenti volti a prorogare il funzionamento (rectius, differire l’efficacia delle disposizioni soppressive) delle sezioni « insulari », tuttavia non accolti. Pertanto, in difetto di interventi normativi il 31 dicembre 2022 segnerà l’ultimo giorno di funzionamento delle sezioni distaccate insulari di Lipari (Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (Livorno). La disposizione di cui al comma 7 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari di Lipari e Porto ferraio, di cui ai commi 5 e 6. Le disposizioni di cui al comma 8 contengono la proroga delle disposizioni emergenziali dettate, nell’ambito del processo civile, sul giuramento dei consulenti tecnici d’ufficio, sullo svolgimento delle udienze pubbliche nei procedimenti civili davanti alla Corte di cassazione e sulle deliberazioni collegiali in camera di consiglio della stessa Corte, nonché sul rilascio in forma telematica della formula esecutiva, disposizioni che cessano di applicarsi a partire dal 31 dicembre 2022. Considerato infatti che le disposizioni dettate dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, sulle modalità di giuramento del consulente tecnico d’ufficio e sul regime di attestazione dell’esecutività dei provvedi menti e degli altri atti che costituiscono ti tolo per l’esecuzione forzata, si applicheranno ai procedimenti instaurati a partire dal 1° luglio 2023, nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 non sarà possi bile per il consulente tecnico d’ufficio prestare giuramento tramite dichiarazione sotto scritta digitalmente né sarà possibile il rilascio di formule esecutive in formato digitale, con conseguenti rilevanti disagi applicativi per le cancellerie e per gli operatori in generale. Quanto al giudizio di cassazione, poi, l’articolo 35 del decreto legislativo n. 149 del 2022 prevede l’applicazione delle nuove disposizioni in tema di svolgimento delle udienze e delle adunanze in camera di consiglio anche ai procedimenti già pendenti alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non sia stato ancora emesso il decreto di fissazione dell’udienza o dell’adunanza, ma nulla prevede per quanto riguarda i procedi menti in cui invece queste siano già state fissate. In particolare, dunque, la norma, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, proroga al 30 giugno 2023 la disposizione emergenziale contenuta nell’articolo 221, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che, come già detto, con sente il giuramento senza richiedere la presenza in udienza del consulente tecnico d’ufficio, nonché quelle di cui all’articolo 23, commi 8-bis (ad eccezione dell’ultimo periodo) e 9-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modifica zioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sulla trattazione dei procedimenti civili per cassazione in udienza pubblica e sulle deliberazioni collegiali in camera di consiglio nei procedimenti civili e penali della Corte di cassazione. Per quanto riguarda le udienze e le camere di consiglio, in particolare, si specifica che la disposizione si applica alle udienze già fissate (in quanto per quelle non ancora fissate si applicheranno dal 1° gennaio 2023 le norme di cui al decreto legislativo n. 149 del 2022) e che saranno svolte sino al 30 giugno 2023. Con riferimento alla formula esecutiva digitale, invece, la norma precisa che resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo n. 149 del 2022, così chiarendo che la sua efficacia è limitata fino al momento in cui avranno effetto le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 149 e quindi fino al 28 febbraio 2023. Essa si applicherà dunque alle formule esecutive rilasciate fino al 28 febbraio 2023, mentre quanto alle formule esecutive da apporre a partire dal 1° marzo 2023 si applicheranno gli articoli 3, comma 34, e 4, comma 9, lettera a), del decreto legislativo n. 149 del 2022 con i quali il rilascio della formula esecutiva da parte del cancelliere è stato del tutto abrogato. La disposizione prevista dal comma 9 è volta a prorogare sino al 28 febbraio 2023 l’obbligo di pagamento con sistemi telematici dell’anticipazione forfettaria prevista dal l’articolo 30 del testo unico delle disposi zioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Per effetto della riforma di cui all’articolo 13, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2023 il contributo unificato dovrà essere corrisposto esclusivamente in via telematica tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (articolo 13 citato, comma 1-quinquies). Tale disposizione si pone in continuità temporale con quanto previsto attualmente dalla norma emergenziale di cui al comma 3 dell’articolo 221 del decreto-legge n. 34 del 2020, avente scadenza il 31 dicembre 2022. Al contrario, il pagamento delle anticipa zioni forfettarie di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 – che, sempre in virtù dell’arti colo 221, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, fino al 31 dicembre 2022 viene corrisposto tramite la piattaforma tecnologica sopra citata – in virtù del combinato disposto dell’articolo 13, comma 1, lettera b), e dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 2022 dovrà essere corrisposto con le medesime modalità telematiche solo a decorrere dal 28 febbraio 2023. Ciò comporta che sino al 31 dicembre 2022 coloro che iscriveranno la causa a ruolo potranno pagare il contributo unificato tramite la piattaforma pagoPA, mentre successivamente e fino al 28 febbraio 2023 le anticipazioni forfettarie, attualmente assolte in via telematica grazie alla norma emergenziale sopra indicata, verrebbero a dover es sere corrisposte tramite marche da bollo. Da qui la necessità di prorogare fino al 28 febbraio 2023 l’operatività della disposizione emergenziale che prevede il pagamento in via telematica delle anticipazioni forfettarie di cui si è detto, in modo che anche in questo caso siano evitate soluzioni di continuità temporale nell’uso dei sistemi telematici di pagamento. Comma 10. La disposizione, finalizzata a garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, prevede la proroga fino al 28 febbraio 2023 dei con tratti a tempo determinato del personale del l’amministrazione giudiziaria con la quali fica di operatore giudiziario inquadrato nel l’area degli assistenti (Ex Area II, posizione economica F1), che scadranno tra la fine del corrente anno e i primi mesi dell’anno 2023, ai sensi dell’articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il contingente è costituito da 189 unità di personale, rimasto escluso dalla procedura di stabilizzazione dei 1.200 operatori giudiziari prevista dall’articolo 17-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante « Ulteriori misure urgenti per l’attua zione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ». Si rappresenta al riguardo che nell’ambito di tale procedura, a fronte di complessivi 1.265 operatori giudiziari in ser vizio, potranno esserne stabilizzati, nel rispetto dei requisiti previsti dal bando di assunzione, un numero pari a 894 unità. Comma 11. Reca l’autorizzazione di spesa per far fronte agli oneri derivanti dalla proroga dei contratti a tempo determinato del personale dell’amministrazione giudiziaria con la qualifica di operatore giudiziario, di cui al comma 10.
Articolo 9 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)
Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2023, per le gestioni previdenziali esclusive, alle quali sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche e tra cui rientrano anche i fondi ex INADEL ed ex ENPAS, amministrati dall’INPS, relativi alle indennità di fine servizio (TFS/TFR), la sospensione dei termini di prescrizione degli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, differendo al contempo al 31 dicembre 2018 il riferimento ai periodi di competenza delle contribuzioni stesse. Inoltre, si prevede il differimento sino al 31 dicembre 2023 del termine entro il quale le amministrazioni pubbliche che abbiano instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o assimilati (dottorati di ricerca, componenti di commissione e collegi) sono tenute a dichiarare e ad adempiere agli obblighi relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta alla Gestione separata ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Ad oggi le posizioni interessate dagli omessi adempimenti hanno comportato numerose criticità conseguenti all’assenza di accredito della contribuzione obbligatoria in capo ai prestatori che lamentano tale situa zione e ricorrono sistematicamente alle vie legali al fine di vedere riconosciuta la pro pria posizione previdenziale. La norma consente alle amministrazioni pubbliche, tramite controllo diretto o su de nuncia del singolo prestatore effettuata alla medesima amministrazione committente, di normalizzare la posizione contributiva e di consentire il conseguente aggiornamento del l’estratto conto. In tal modo l’Istituto è legittimato ad acquisire il versamento e ad aggiornare la posizione contributiva dei lavora tori rimanendo esclusa, in assenza di tale intervento, la possibilità per l’INPS di attivare coattivamente la pretesa creditoria per pe riodi contributivi sui quali è già intervenuta la prescrizione ordinaria. Il comma 2 proroga per l’anno 2023 la disposizione in materia di semplificazione delle procedure di rilascio dei nulla osta al lavoro per cittadini non comunitari. Nello specifico, il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, recante « Misure urgenti in materia di semplificazioni fi scali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali », ha introdotto (articoli 42-45) alcune significative innovazioni volte alla semplificazione e velocizzazione delle procedure di rilascio dei nulla osta al lavoro di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2021 (programmazione dei flussi d’ingresso dei citta dini non comunitari per l’anno 2021), per rendere esigibili in tempi brevi e certi le quote disposte dal decreto. Tale provvedimento dispone, infatti, (arti coli 42-45) il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato nel termine di soli trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decretolegge e una semplificazione della verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e della congruità del numero delle richieste presentate (di cui all’articolo 30-bis, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394), in relazione alle istanze per il rilascio del nulla osta al lavoro previste dai decreti flussi per le annualità 2021 e 2022, prima rimessi agli Ispettorati territoriali del lavoro, prevedendo che sia asseverata (sulla base di linee guida emanate dall’Ispettorato nazionale del lavoro con circolare n. 3 del 2022) da consulenti del lavoro (professioni sti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12) e associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. Sono esentate le organizzazioni datoriali che stipule ranno protocolli d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La disposizione proroga per l’annualità 2023 la descritta procedura di semplifica zione. Il comma 3 proroga il termine in materia di adeguamento dei fondi di solidarietà bilaterale alle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali di cui alla legge n. 234 del 2021 ha interessato anche la disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, assegnando ai suddetti fondi di solidarietà bilaterali, già costituiti al 31 di cembre 2021, un periodo transitorio per adeguarsi alle nuove disposizioni, che scade il 31 dicembre 2022. L’adeguamento richiesto dalla normativa riguarda sostanzialmente due aspetti relativi ai fondi di solidarietà in argomento: A) adeguamento platea datori di lavoro; B) adegua mento prestazione assegno di integrazione salariale. Con riferimento al punto A), con l’arti colo 1, comma 204, lettera b), della legge n. 234 del 2021, che ha disposto l’introduzione nel corpo dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015 del comma 7-bis, il legislatore ha previsto l’estensione del campo di applicazione dei fondi di solidarietà ai datori di lavoro che occupano anche solo un lavoratore dipendente. La norma di spone che i fondi già costituiti alla data di entrata in vigore della legge n. 234 si adeguino alle disposizioni del sopra citato arti colo 1, comma 204, lettera b), entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di la voro del relativo settore confluiscono, a de correre dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 ove vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro mede simi. Analoga disposizione è stata dettata dal legislatore in merito ai fondi bilaterali alter nativi. Il comma 4-bis dell’articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015 stabilisce che: « Per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina dei fondi di cui al comma 1 anche i datori di lavoro che occupano almeno un di pendente. I fondi già costituiti alla predetta data si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui al l’articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023 ». Del pari, anche i fondi territoriali intersettoriali delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel caso in cui prevedano una soglia dimensionale di accesso al fondo di versa da quella prescritta dalla legge. Il comma 1-bis dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015 stabilisce che: « A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina dei fondi di solidarietà territoriale intersettoriale anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti alla predetta data si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integra zione salariale di cui all’articolo 29, al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro mede simi ai soli fini dell’erogazione dei tratta menti di integrazione salariale ». Con riferimento al punto B), l’articolo 30 del decreto legislativo n. 148 del 2015, al comma 1-bis, stabilisce che « per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo al meno pari a quello definito ai sensi dell’articolo 3, comma 5-bis, e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall’articolo 4, comma 1. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma. In mancanza, i datori di lavoro, ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023 ». Pertanto, nel caso in cui i fondi di solidarietà già costituti, di cui agli articoli 26, 27 e 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015, prevedano una prestazione di assegno ordinario, oggi assegno di integrazione salariale, che non risponde ai requisiti innanzi citati relativi a causali, importo e durata di cui alla prestazione dell’assegno di integrazione salariale, delineata dalla norma innanzi ci tata, ai fini dell’adeguamento alla legge, è ammessa la possibilità di stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative, al fine di adeguare la disciplina del fondo alle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. In assenza di tale adeguamento entro il 31 dicembre 2022, tutti i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel Fondo di integrazione salariale (FIS) a decorrere dal 1° gennaio 2023 ai soli fini dell’erogazione dei tratta menti di integrazione salariale. Quindi, ai fini dell’adeguamento, per i fondi di solidarietà che prevedono una so glia dimensionale di accesso al Fondo di versa da quella attualmente prevista a livello normativo e/o una prestazione di assegno ordinario, oggi assegno di integrazione sala riale, che non risponde ai requisiti innanzi esposti relativi a causali, importo e durata di cui alla prestazione dell’assegno di integra zione salariale, al fine di non confluire nel Fondo di integrazione salariale, occorre stipulare accordi e contratti collettivi da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di adeguare la disciplina del Fondo di settore alle disposi zioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dalla legge n. 234 del 2021, con particolare riferimento alla platea dei datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del Fondo e/o alla prestazione dallo stesso garantita nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. Poste tali premesse, in considerazione del l’approssimarsi del suddetto termine del 31 dicembre 2022 si è proceduto ad una veri fica dei fondi di solidarietà di cui all’arti colo 26, 27 e 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015, che rientrano nelle casisti che normative di adeguamento innanzi esplicitate, e a una ricognizione dello stato dei relativi procedimenti di adeguamento. In merito si rappresenta quanto segue, facendo riferimento alla data del 23 novembre 2022: a) totale fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015: n. 13 fondi di solidarietà ex arti coli 26 e 40 da esaminare; a.1) totale fondi di solidarietà da adeguare, per i quali non è ancora pervenuto l’accordo di adeguamento e che dal 1° gennaio 2023 rischiano di confluire nel FIS: n. 6 fondi di solidarietà (studi professionali, Bolzano, servizi ambientali, tributi erariali, ormeggiatori e barcaioli, trasporto pubblico). a.2) totale fondi di solidarietà da adeguare, per i quali è pervenuto l’accordo di adeguamento e che dal 1° gennaio 2023 non rischiano di confluire nel FIS: n. 2 fondi di solidarietà (Trento e solimare). a.3) totale fondi di solidarietà conformi alla normativa vigente che hanno richiesto e ottenuto parere di conformità e dal 1° gennaio 2023 non rischiano di confluire nel FIS: n. 2 fondi di solidarietà (credito e ferrovie dello stato). a.4) totale fondi di solidarietà che hanno richiesto parere di conformità ancora pendente: n. 2 fondi di solidarietà (poste e credito cooperativo). a.5) totale fondi di solidarietà che non hanno posto in essere alcuna attività di adeguamento, formalmente conformi ma che in assenza di attività delle parti sociali richiedono un supplemento di istruttoria presso l’INPS ai fini della verifica dei cosiddetti tetti aziendali prima di dichiararne la conformità: n. 1 fondo di solidarietà (assicura zioni). b) fondi di solidarietà alternativi (ex articolo 27), per i quali è pervenuto l’accordo di adeguamento e che dal 1° gennaio 2023 non rischiano di confluire nel FIS: n. 2 fondi di solidarietà (FSBA – artigiani e Formatemp – somministrati). Ai suddetti 15 fondi di solidarietà si aggiungono due fondi facoltativi (Trasporto Aereo/TRIS – Chimici farmaceutici), con riferimento ai quali: a) il Fondo del tra sporto aereo ha presentato accordo di adeguamento, in ossequio alla circolare INPS n. 18/2022, in corso di disamina; b) il Fondo TRIS, per il quale le parti sociali non hanno svolto alcuna attività e con riferimento al quale, fatti salvi ulteriori approfondimenti istruttori, si ritiene che esso non rientri nella casistica proprio perché è un fondo facoltativo, che prevede solo assegni straordinari e pertanto non rientra tra i fondi che devono adeguarsi entro il 31 dicembre 2022 per non confluire nel FIS. A fronte della situazione come sopra de scritta, con la norma predisposta, ancorché la situazione di allineamento alla riforma sia già avvenuta per i fondi ex articolo 27, per omogeneità, si proroga il termine per l’adeguamento dei fondi di solidarietà bilaterali di cui al titolo II del decreto legislativo n. 148 del 2015 al 30 giugno 2023, al fine di consentire a tutte le parti interessate di verificare la necessità di adeguamento dei rispettivi fondi di settore e valutare l’opportunità dello stesso. L’obiettivo è quello di con sentire una ponderata valutazione dei termini dell’adeguamento. A fronte della modifica apportata, in mancanza di adeguamento, i datori di lavoro del relativo settore confluiranno, a decorrere dal 1° luglio 2023, e non più dal 1° gennaio 2023, nel Fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29 ove verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro mede simi. Le procedure e le indicazioni dettate per l’adeguamento e da ultimo rimarcate con la circolare n. 20 del 21 ottobre 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali non subiscono modifiche, se non in relazione alle tempistiche di riferimento. Da ultimo, si abroga il comma 11-quater dell’articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015, ai sensi del quale il termine di adeguamento di cui all’articolo 30, comma 1-bis, per i fondi bilaterali di cui all’articolo 26, già costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, è fissato al 30 giugno 2023. Per effetto della modifica, infatti, i termini di adeguamento risultano uniformati per tutti i fondi (al 30 giugno 2023), indipendentemente dalla data di costituzione. Il comma 4 proroga il periodo di transitorietà della disciplina del cinque per mille limitatamente alle ONLUS, con la finalità di coordinare le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 17 settembre 2020, con quelle del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106 del 2020 e del decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021, relative all’istituzione e operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). La proroga si rende necessaria per evitare che enti di notevole rilevanza sociale possano, per il 2023, restare esclusi dal riparto del beneficio del cinque per mille dell’IRPEF che costituisce ormai un’impor tante fonte di finanziamento per le realtà no profit. Infatti, in base al decreto legislativo n. 111 del 2017 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020, dall’anno successivo a quello di operatività del Registro, saranno destinatari del contri buto del cinque per mille gli enti iscritti al RUNTS in sostituzione della categoria « enti del volontariato » (ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri, associa zioni e fondazioni riconosciute che operano nel settore ONLUS) beneficiari del 5 per mille, in via transitoria fino all’operatività del Registro. In questo contesto, quindi, il problema di ripartizione del cinque per mille si potrebbe porre con riferimento alle ON LUS per le quali è prevista una particolare procedura ai sensi dell’articolo 34 del decreto ministeriale n. 106 del 2020 per la loro iscrizione nel RUNTS. Detto articolo di spone che: « L’Agenzia delle entrate, secondo modalità e specifiche concordate coil Ministero, comunica al RUNTS i dati e le informazioni relativi agli enti iscritti nell’anagrafe delle Onlus, di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, al giorno antecedente il termine di cui all’articolo 30 (...). (comma 1) L’elenco degli enti cui al comma 1 è pubblicato dal l’Agenzia delle entrate sul proprio sito istituzionale (...). (comma 2) Ciascun ente inserito nell’elenco di cui al comma 2, ai fini del perfezionamento dell’iscrizione nel RUNTS, presenta, a partire dalla data di pubblicazione di cui al comma 2 e fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al l’ufficio del RUNTS territorialmente competente (...). (comma 3) ». In altri termini, per le ONLUS l’accesso al RUNTS, diversa mente che per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, non avviene attraverso la procedura di trasmigrazione di cui all’articolo 54 del decreto legislativo n.117 del 2017, ma è sotto posta ad un autonomo procedimento che richiede che le ONLUS procedano, una volta pubblicato l’elenco, a presentare istanza di iscrizione al RUNTS. Pertanto, l’abroga zione della disciplina sulle ONLUS dipende da due condizioni: l’operatività del RUNTS e il rilascio dell’autorizzazione della Commissione europea, non essendo solo sufficiente il solo avvio del RUNTS, avvenuto il 23 novembre 2021. Poiché il processo di notifica alla Commissione europea delle disposizioni fiscali sottoposte al regime autorizzatorio è stato intrapreso nell’anno 2022, a seguito delle disposizioni correttive al ti tolo X del codice del Terzo settore apportate con il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n.122, è da ritenere verosimile che l’autorizzazione della medesima Commissione possa intervenire nel corso 2023 con la conseguenza che il termine entro il quale le ONLUS potranno fare domanda di iscrizione al RUNTS sarebbe – per quanto sopra evidenziato – il 31 marzo 2024 (pe riodo di imposta successivo all’autorizza zione). Con la disposizione in argomento si prevede quindi che anche per l’anno 2023 il contributo del cinque per mille venga attribuito alle ONLUS iscritte nella relativa anagrafe alla data del 22 novembre 2021 (data in cui sono cessate le procedure di iscrizione), con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020 per « gli enti del volontariato », sempre che rimangano iscritte nell’anagrafe ex articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997. Il comma 5 interviene per tutelare un asset strategico di assoluto rilievo e particolar mente esposto all’attuale crisi economico-finanziaria quale è il settore del trasporto aereo. In particolare, la disposizione intende salvaguardare il livello reddituale dei lavora tori interessati dal trattamento di cassa integrazione straordinaria (Cigs). L’articolo 7, comma 8, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, prevede che le domande di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria erogata dal Fondo in oggetto siano subordinate all’adozione del decreto ministeriale di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria e che le stesse debbano essere presentate, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall’adozione del decreto. Con la disposizione in esame, si prevede che le suddette domande, presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022 dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, siano considerate validamente trasmesse an che se pervenute oltre tale termine di decadenza. La disposizione interessa una platea di circa 7.000 lavoratori. Tenuto conto del con testo emergenziale in cui sono state costrette ad operare le aziende del settore e al fine di contrastare le inevitabili ricadute economi che e sociali che deriverebbero dal rigetto delle citate istanze, le stesse saranno quindi, in via eccezionale, riammesse per essere de liberate dal Comitato competente. Inoltre, si prevede che, in deroga all’arti colo 5, comma 8, del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 aprile 2016, la prestazione integrativa dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al presente comma, oltreché erogata ai lavoratori direttamente dal l’INPS, può essere anche rimborsata dal l’INPS all’impresa o conguagliata da questa secondo le norme per il conguaglio fra con tributi dovuti e prestazioni corrisposte, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Articolo 10 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)
All’articolo 10, comma 1, in relazione al l’articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, si prevede che in tutto il territorio nazionale è vietata la circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024. La norma modifica il citato articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, al fine di prevedere che, per veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2 tale divieto, come per quelli con caratteristiche Euro 3, operi a decorrere dal 1° gennaio 2024. La necessità di tale proroga è motivata dalle difficoltà segnalate dalle Associazioni di settore di sostituire un numero così elevato di mezzi in tempi così ristretti, peraltro, in un contesto congiunturale particolarmente sfavorevole che ha determinato una crescita rilevante del prezzo delle forniture dei mezzi di trasporto. Le procedure di acquisto dei mezzi per la sostituzione dei veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico locale, in fatti, sono particolarmente lunghe e complesse e, pertanto, si ritiene necessario pro rogare l’entrata in vigore del divieto di circolazione per i mezzi Euro 2 adibiti a ser vizi di trasporto pubblico locale. Al riguardo, si rappresenta che, al 30 settembre 2022, i mezzi Euro 2 ed Euro 3 rap presentavano circa il 28% dell’intero parco autobus circolante, ovvero circa 12.000 mezzi, di cui oltre 3.100 Euro 2 e quasi 8.800 Euro 3. Al comma 2 la disposizione proroga al 30 novembre 2023 il termine per la conclusione delle procedure per l’affidamento della con cessione autostradale A22 Brennero-Modena, attualmente fissato al 31 dicembre 2022 dal l’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. La proroga del suddetto termine è necessaria, tenuto conto dei tempi richiesti per l’ottenimento di tutti i pareri obbligatori da rendere sugli atti di proposta, prima della procedura della gara di affidamento della concessione. Al riguardo, si rappresenta che, a decorrere dal 9 novembre 2021, data di pubblica zione della legge di conversione del citato decreto-legge n. 121 del 2021, che ha inserito all’articolo 2 il comma 1-bis, la società Autostrada del Brennero S.p.A. ha impiegato un tempo ragionevole, parie a cinque mesi, per lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnico economica e degli atti previsti dall’articolo 183 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Dall’istruttoria effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è reso necessario acquisire ulteriore documenta zione che è stata trasmessa dalla società in data 9 settembre 2022. Da tale data, è iniziata la decorrenza del termine perentorio di tre mesi, previsto dal comma 15 del citato articolo 183 del codice, entro il quale l’amministrazione aggiudicatrice valuta la « fattibilità della proposta ». Il Ministero delle infrastrutture e dei tra sporti procederà alla suddetta valutazione entro il termine perentorio dei tre mesi, tuttavia, si segnala che, in caso di esito favorevole alla fattibilità della proposta, sono da tenere in debito conto i tempi necessari per il dibattito pubblico, avviato in data 21 settembre 2022, per il quale si prevedono da quattro a sei mesi, ai quali vanno necessariamente aggiunti i termini per l’individua zione dei coordinatori del dibattito pubblico che, con nota del 23 settembre 2022 e del 10 novembre 2022, il Ministero delle infra strutture, ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018 n. 76 « Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico », ha richiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri. I tempi per l’ottenimento degli ulteriori pareri obbligatori, riguardanti il controllo del progetto, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, recante « Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali », ed il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici possono essere sovrapponibili a quelli del dibattito pubblico. Inoltre, si ritiene opportuno richiedere il parere dell’Autorità di regolazione dei tra sporti una volta perfezionato l’iter relativo all’esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici, al controllo previsto dal citato decreto legislativo n. 35 del 2011, nonché al dibattito pubblico, in quanto solo all’esito di tale perfezionamento sarà possibile avere un profilo economico consolidato della proposta. Ai fini del parere dell’Autorità, si sti mano presumibilmente ulteriori 30-60 giorni di tempo. Al termine delle sopracitate procedure, andrà effettuata la procedura di gara per un periodo stimabile di ulteriori 60- 90 giorni. Il comma 3 reca la copertura degli oneri derivanti dal comma 2. Al comma 4 è prevista la modifica del l’articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in relazione alle modalità e alle tempistiche ivi previste per l’aggiornamento dei piani economico-finanziari dei concessionari autostradali. In particolare, si dispone la proroga al 31 dicembre 2023 del termine previsto dal comma 3 dell’articolo 13 del citato decretolegge 30 dicembre 2019, n. 162, per il perfezionamento dell’aggiornamento dei piani economico-finanziari dei concessionari auto stradali presentati nel termine del 30 marzo 2020. La disposizione oggetto di proroga prevede che per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il termine per l’adeguamento delle tariffe autostradali relative all’anno 2020 e all’anno 2021 e di quelle relative a tutte le annualità comprese nel nuovo periodo regolatorio, è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate, ai sensi dell’arti colo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dall’Autorità di regolazione dei tra sporti di cui all’articolo articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 di cembre 2011, n. 214. Entro il 30 marzo 2020 i concessionari erano tenuti a presentare al concedente le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari, riformulate ai sensi della predetta normativa, che annullavano e sostituivano ogni precedente proposta di aggiornamento. I concessionari, pur rispettando formalmente detto termine, hanno presentato delle proposte di piano economico-finanziario che, in ragione della loro incompletezza ovvero non piena corrispondenza ai requisiti definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti, hanno reso necessario lo svolgimento di un'attività di acquisizione e integrazione documentale e informativa particolarmente complessa e che non ha consentito di pervenire ad una conclusione dei relativi termini di approvazione entro il 31 ottobre 2022. Orbene, la norma prevede che l'aggiornamento dei piani economico-finanziari presentati venga perfezionato entro e non oltre il 31 dicembre 2023, anziché entro il 31 ottobre 2022.
Tale disposizione si rende necessaria in ragione del dilatamento delle tempistiche delle procedure di aggiornamento dei piani economico-finanziari alla luce della situazione di incertezza nella determinazione della dinamica dei transiti sulla rete autostradale a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che non ha consentito la predisposizione di proposte di piani finanziari sulla base di previsioni attendibili. Tali circostanze di natura straordinaria verificatesi dal 2019 e, in seguito, l'anomalo incremento dei prezzi delle materie prime rappresentano, inoltre, un ulteriore elemento di indeterminatezza nella predisposizione di dati previsionali attendibili ai fini della predisposizione dei piani economico-finanziari.
Al comma 5 al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale e di sostenere le attività in materia di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle opere pubbliche, la legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'articolo 1, comma 158, ha innalzato al 12 per cento la percentuale dell'8 per cento stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel triennio 2020-2022.
La disposizione è volta ad estendere la predetta percentuale del 12 per cento per un ulteriore triennio, ossia fino al 31 dicembre 2025, in quanto, grazie al mantenimento in organico di tale percentuale, potrà essere garantito l'adempimento delle molteplici funzioni espletate dal Ministero relative alle attività sopra indicate.
Il comma 6 reca modifiche all'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, che reca « Disposizioni urgenti in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità ».
Il citato articolo 7-bis, al comma 2, al fine di semplificare la disciplina transitoria disposta dalle linee guida sui trasporti in condizioni di eccezionalità relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate, dispone che, fino al 31 dicembre 2022, resta sospesa l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di adozione delle linee guida dei trasporti in condizioni di eccezionalità. Inoltre, si prevede che fino alla medesima data continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto o più assi, la disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vigente al 9 novembre 2021. Si prevede, altresì, che, le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate prima della data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale conservino efficacia, fino alla loro scadenza. Orbene con la disposizione in esame si provvede a differire al 31 dicembre 2023 il termine previsto dal comma 2 del citato articolo 7-bis che sospende l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 28 luglio 2022 n. 242 di adozione delle linee guida dei trasporti in condizioni di eccezionalità.
Tale differimento si rende necessario alla luce delle difficoltà applicative rappresentate dagli operatori di settore nell'attuazione delle misure previste dalle medesime linee guida e al fine di consentire ai soggetti preposti la necessaria analisi dello stato delle infrastrutture.
Il comma 7 mira a differire al 30 giugno 2023 l'entrata in vigore, attualmente fissata al 31 dicembre 2022, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, che disciplina l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine, oltre che al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante.
L'articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, nel prorogare al 31 dicembre 2022 l'entrata in vigore del citato regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, ha autorizzato il medesimo Ministro ad apportare al suddetto decreto modifiche volte a conseguire l'obiettivo della semplificazione delle procedure amministrative necessarie per il rilascio, il rinnovo e la sostituzione delle abilitazioni per l'esercizio della professione di assistente ai bagnanti nonché per il rilascio delle autorizzazioni a nuovi soggetti formatori, anche al fine di garantire la piena osservanza delle regole della concorrenza.
L'iter istruttorio concernente l'approvazione del regolamento correttivo, sebbene avviato, non è stato ancora concluso, pertanto, al fine di procedere alla revisione e all'aggiornamento del citato regolamento di cui al decreto n. 206 del 2016, in attuazione della previsione di cui articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, si rende necessario prorogare l'entrata in vigore del provvedimento di cui trattasi per il tempo strettamente necessario ad emanare il decreto modificativo, ossia fino al 30 giugno 2023.
Il comma 8 proroga l'applicabilità, fino al 30 settembre 2023, della disciplina di cui all'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, estendendo la relativa disciplina anche agli operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale di cui all'articolo 27, comma 8 - bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 e secondo le modalità previste dall'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree.
Al riguardo si ricorda che il citato articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, ha previsto la possibilità di ricorrere, fino al 30 giugno 2023, alla procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, con riferimento a dette aree e anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, avevano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi del citato articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
I commi 9 e 10 dispongono la proroga dei versamenti tributari e contributivi per i comuni di Lampedusa e Linosa.
Al riguardo, ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 42-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, i soggetti con domicilio fiscale o che svolgono attività economica nei comuni di Lampedusa e Linosa potevano assolvere i versamenti tributari e contributivi in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019 senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data. A causa della crisi pandemica da COVID-19, però, non tutti gli abitanti del comune hanno potuto assolvere al pagamento degli importi dovuti.
Pertanto, si rende necessario prorogare il termine dell'agevolazione per i predetti versamenti, fissandolo:
- a)al 30 giugno 2023, per un importo pari al 50 per cento delle somme dovute, da corrispondere in un'unica soluzione, oppure mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate, con il versamento della prima rata entro il 30 giugno 2023.
- b)al 30 novembre 2023, per il restante 50 per cento delle somme dovute, da corrispondere in un'unica soluzione, oppure, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate, con il versamento della prima rata entro il 30 novembre 2023.
Il comma 11 dispone la proroga dell'efficacia della disposizione sugli utili di gestione della Gestione governativa navigazione laghi.
La legge 18 luglio 1957, n. 614, ha autorizzato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a gestire direttamente i servizi pubblici di navigazione sui laghi di Garda, Maggiore e di Como a mezzo di apposito gestore. La mission della Gestione governativa navigazione laghi è quella di garantire la mobilità nei territori dei laghi Maggiore, di Garda e di Como, fornendo un servizio di trasporto pubblico di linea su acqua efficiente, confortevole e sicuro per la piena soddisfazione delle esigenze dell'utente.
L'Azienda opera mediante una Direzione generale situata a Milano che gestisce i rapporti con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e svolge funzioni di coordinamento delle tre dipendenti Direzioni di esercizio situate rispettivamente ad Arona per il lago Maggiore, Desenzano per il lago di Garda e Como per l'omonimo lago.
Ad oggi la Gestione governativa navigazione laghi, ha una dotazione di 98 navi (tra battelli, motonavi, traghetti autoveicoli, aliscafi, catamarani ecc.) e ha garantito nel periodo pre-pandemico il trasporto di oltre 9.600.000 passeggeri e circa 700.000 veicoli.
La disposizione, al fine di consentire il costante ammodernamento della flotta della Gestione governativa navigazione laghi Maggiore, di Garda e di Como, finalizzato a garantire i servizi pubblici di linea sui medesimi laghi, anche in relazione al miglioramento della sicurezza degli stessi, proroga fino al 31 dicembre 2023, l'efficacia dell'ultimo periodo dell'articolo 4 della citata legge n. 614 del 1957 che prevede il versamento allo stato di previsione dell'entrata dello Stato degli utili di gestione dell'Azienda risultanti dal conto economico.
Articolo 11 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)
Il comma 1 reca una proroga in materia di reclutamento a tempo determinato di personale al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
L'articolo 17-octies, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ha autorizzato tale amministrazione, per l'anno 2021, a reclutare, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nonché anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi e comunque non superiore al 31 dicembre 2026, un contingente massimo di 150 unità da inquadrare nell'area Terza, posizione economica F1 – Comparto Funzioni centrali da assegnare ai predetti commissari come riportato nella tabella allegata al medesimo decreto.
Stante il mancato perfezionamento delle procedure assunzionali, la suddetta amministrazione ha la necessità di un differimento del termine dal 2021 al biennio 2022-2023.
Si segnala che il Ministero ha subito una complessiva e profonda riorganizzazione con le disposizioni di cui al decreto-legge 4 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, con attribuzione di nuove competenze, che ha determinato un rallentamento delle procedure assunzionali, già aggravate dall'emergenza pandemica.
La norma è necessaria e urgente in quanto costituisce attuazione delle misure della missione 2, componente C.4 (M2C4.2) del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),« Investimento 2.1 - Prevenire e contrastare gli effetti del cambiamento climatico sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio » e « Riforma 2.1- Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico ». In particolare, nella sua indagine relativa al fondo di programmazione 2016-2018, la Corte dei conti ha evidenziato, tra l'altro, la debolezza dei soggetti attuatori e dei commissari/presidenti straordinari della regione, che non hanno strutture tecniche dedicate per la realizzazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico.
Pertanto, lo scopo della riforma prevista dal PNRR è quello di superare le criticità di natura procedurale, legate alla debolezza e all'assenza di un efficace sistema di governance nelle azioni di contrasto al dissesto idrogeologico, anche mediante il rafforzamento delle strutture tecniche di supporto dei commissari straordinari.
Il comma 2 reca proroghe in materia di assunzione a tempo indeterminato del contingente di personale in posizioni dirigenziali nonché di cinquanta unità appartenenti all'area II.
L'articolo 1, comma 317, ha autorizzato il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il triennio 2019-2021, ad assumere, a tempo indeterminato, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 350 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. La medesima disposizione prevede l'autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato, mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di un contingente di personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale non generale, di complessive 20 unità, con riserva di posti non superiore al 50 per cento al personale del Ministero. A seguito della nuova articolazione del Ministero, l'articolo 5 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ha previsto l'incremento delle posizioni dirigenziali generali e la contestuale riduzione della dotazione organica dei dirigenti non generali di 5 unità con integrale riassorbimento della spesa.
Con le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è stato disposto il differimento del termine per l'assunzione di 50 unità appartenenti all'Area II, al triennio 2020-2022.
Tuttavia, considerato che, allo stato, le procedure non sono perfezionale, è necessario un ulteriore differimento del termine al 2022-2024.
Con riferimento alle procedure di reclutamento avviate per 251 unità, rientranti nel contingente delle autorizzate 350 unità Area III, in base agli esiti delle prove del concorso pubblico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 9 agosto 2019, sono state inquadrate nei ruoli del Ministero 84 unità di personale, essendo risultati vincitori della relativa procedura un numero di partecipanti di molto inferiore ai posti messi a concorso.
L'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha disposto il differimento al 2021-2023 del termine per l'assunzione di trecentocinquanta unità appartenenti all'Area III posizione economica F1.
Con riferimento invece alle procedure di reclutamento per le posizioni dirigenziali non generali si segnala che è stata avviata una procedura per 10 unità con corso concorso della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 30 giugno 2020, di cui 7 posizioni autorizzate dall'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Dovendosi completare il reclutamento delle unità di personale dirigenziale previste dall'articolo, 1, comma 317, della citata legge n. 145 del 2018, risulta necessario utilizzare le residue facoltà assunzionali non sfruttate nell'arco temporale 2019-2021 e avere, pertanto, uno spostamento del termine dal 2019-2021, come attualmente previsto, al 2022-2024 anche per le posizioni dirigenziali di livello non generale previste dalla medesima disposizione. Si aggiunga che il Ministero ha subito una complessiva e profonda riorganizzazione con le disposizioni di cui al decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, con attribuzione di nuove competenze, che ha determinato un rallentamento delle procedure assunzionali, già aggravate dall'emergenza pandemica.
Il comma 3 reca disposizioni di proroga in materia di assunzione di 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica.
Con riferimento al comma 5, si rappresenta che l'articolo 17-quinquies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha autorizzato il Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), per il biennio 2021-2022, ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III, in possesso di laurea specialistica o magistrale. La medesima disposizione prevede inoltre una riserva di posti del 50 per cento a favore di soggetti in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1 che, alla data del 24 giugno 2021, abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica, attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale presso il soppresso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero presso il Ministero della transizione ecologica per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta data. Per i candidati aventi i requisiti di cui al primo periodo, la fase preliminare di valutazione consiste nella verifica dell'attività svolta.
Stante il mancato perfezionamento delle procedure assunzionali per le medesime ragioni che hanno motivato la proroga delle altre assunzioni presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Mase) di cui al presente articolo, l'Amministrazione ha la necessità di un differimento del termine al triennio 2022-2024.
Il comma 4 reca disposizioni di proroga in materia di conclusione delle attività relative al Sito di interesse nazionale Stoppani.
Il Sito di interesse nazionale Stoppani si estende per circa 262.000 mq a terra (sia aree pubbliche che private) e circa 1,7 milioni di mq a mare (sono interessati i litorali sia del comune di Cogoleto che del comune di Arenzano). In particolare, l'area industriale vera e propria, originariamente di proprietà della oscietà Stoppani S.p.a. e oggi della società Immobiliare Val Lerone S.p.a. in liquidazione, dichiarata fallita in data 15 giugno 2007, ha una superficie di circa 221.000 mq, già sede di impianti e strutture destinati alla produzione di bicromato di sodio e altri derivati della lavorazione del cromo.
L'attività inquinante dello stabilimento, protrattasi per decenni, ha prodotto una situazione di inquinamento diffuso del sito, causata principalmente dall'illecita attività di smaltimento dei residui di lavorazione del cromo, interessando in misura rilevante le matrici ambientali di suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee, litorali e fondali marini. Le attività finora poste in essere hanno comportato lo smantellamento degli impianti e la messa in sicurezza della falda mediante la costruzione di un sistema di barrieramento della falda che viene trattata in un apposito impianto, attualmente in esercizio.
Malgrado gli ingenti interventi realizzati nel corso degli anni per la riduzione dei rischi ambientali e sanitari, ad oggi nel sito si evidenziano ancora superamenti dei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali per il parametro cromo VI (cancerogeno per inalazione, contatto ed ingestione) nella falda, per cui non sono ancora venute meno le gravi condizioni ambientali caratterizzanti il sito.
L'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, recante « Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto », ha introdotto misure urgenti volte a superare l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto.
In particolare, a seguito della cessazione della pregressa gestione commissariale, l'articolo 12 ha disciplinato il passaggio delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), demandando ad un proprio provvedimento l'individuazione delle misure, degli interventi e la ricognizione delle risorse disponibili a legislazione vigente finalizzate alla conclusione delle attività avviate per effetto dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3454 del 5 dicembre 2006.
In attuazione di tale disposizione, la competente Direzione del Ministero, con decreto 24 aprile 2019, n. 84, aggiornato con decreto 27 giugno 2019, n. 260, ha individuato le misure e gli interventi, nonché le relative risorse disponibili a legislazione vigente pari a complessivi 22.426.573,25 euro, finalizzati alla conclusione delle attività avviate dal commissario delegato. Di seguito si riporta l'elenco delle misure/attività individuate dal Ministero per il completamento della complessiva bonifica del sito:
- Decontaminazione e demolizione di strutture Zona Monte versante Ovest: comprende anche attività di demolizione serbatoi S12, S13, S14, Reparto MIC, serbatoio idrocarburi, ripristino canale di gronda convogliamento acque del versante attraverso la bonifica e lo smaltimento di cumuli di rifiuti rinvenuti nelle fasi di avanzamento dell'attività di demolizione già effettuata, gestione dei rifiuti derivanti dalle attività da eseguire.
- Amianto:
B.1 Bonifica del tetto in ondulino di amianto del magazzino SAE e smaltimento dei relativi rifiuti;
B.2 Attività di rimozione e smaltimento dell'amianto eventualmente ancora presente nel sito.
- Implementazione/ottimizzazione dell'attuale sistema di messa in sicurezza di emergenza mediante barrieramento idraulico previa eventuale verifica dell'efficacia/efficienza del medesimo.
- Impianto trattamento acque di falda (TAF) in area ex stabilimento Stoppani:
D.1 Sistema di accumulo e trasferimento all'impianto di trattamento (TAF) delle acque dei pozzi e di drenaggio meteorico dell'area Ex stabilimento Stoppani (provvedimento del soggetto attuatore n. 520 del 20.12.2018);
D.2 Potenziamento impianto TAF mediante intervento di raddoppio della nuova linea ECO1 e contestuale demolizione della vecchia linea ECO1 e ECO2;
D.3 Potenziamento impianto di trattamento (TAF) delle acque dell'area ex stabilimento Stoppani nuova linea trattamento reflui – « lotto 1 » vasche di reazione (provvedimento del soggetto attuatore n. 54 dell'11 febbraio 2019);
D.4 Manutenzione straordinaria nuova linea ECO1 (inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la sostituzione vasche di reazione, la revisione con eventuali sostituzioni di pompe di alimentazione e sensori etc);
D.5 Adeguamento del sistema di trattamento alla vigente normativa ai fini della consegna agli aventi diritto al termine dell'efficacia dei provvedimenti in deroga.
- Area Ex Envireg:
E.1 Disattivazione e demolizione dell'impianto di depurazione e della condotta a mare presenti nell'area, ove si realizzino i presupposti, e gestione dei rifiuti derivanti dalle attività;
E.2 Completamento della caratterizzazione dell'area ex Envireg a seguito degli interventi
E.3 Bonifica dell'area, qualora necessario.
- Completamento della caratterizzazione e bonifica delle aree dell'ex stabilimento Stoppani e area Pian Masino:
F.1 Caratterizzazione delle aree impronta degli impianti, dei serbatoi e delle strutture di cui è stata completata o deve essere effettuata la demolizione e rimozione;
F.2 Caratterizzazione integrativa dei suoli e delle acque di falda, ove necessaria;
F.3 Elaborazione dell'analisi di rischio per i suoli e la falda del SIN, successivamente alla conclusione delle fasi di caratterizzazione ambientale;
F.4 Bonifica delle aree sulla base delle risultanze dell'Analisi di Rischio;
- Area sponda sinistra Torrente Lerone e Campo di calcio:
G.1 integrazione della caratterizzazione, ove necessaria;
G.2 eventuale Analisi di Rischio e bonifica.
- Adempimenti tecnico-amministrativi necessari alla realizzazione delle attività eseguite dal Prefetto di Genova
- Gestione e manutenzione del sistema di barrieramento idraulico e del TAF
Il comma 1, nel testo vigente (in seguito alle modifiche apportate dalla legge di conversione 21 maggio 2019, n. 44, e, successivamente, dall'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che ha modificato il termine del 31 dicembre 2021 originariamente previsto per superare l'emergenza) prevede che « Per la realizzazione delle attività così individuate, da svolgere entro il 31 dicembre 2022, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvalga, d'intesa con il Ministro dell'interno, non oltre la scadenza del termine del 31 dicembre 2022, del prefetto di Genova, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al quale sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 ». La disposizione prosegue elencando i poteri del prefetto.
I commi 2, 3 e 4, disciplinano l'individuazione di un soggetto attuatore (comma 2) e il sistema dell'avvalimento degli enti (comma 3) e del personale (comma 4).
I successivi commi 5 e 6 disciplinano rispettivamente le risorse e i poteri in deroga attribuiti al prefetto.
Il terzo ed il quarto periodo del comma 5 nel testo vigente (come modificato dall'articolo 15, comma 3, decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e, successivamente, dall'articolo 13, comma 2, lett. b), del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15), così dispongono: « Al fine di garantire il proseguimento delle attività di messa in sicurezza in atto, per il limitato periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e l'emanazione del provvedimento per l'individuazione delle misure e degli interventi di cui al primo periodo del comma 1, continuano ad avere effetto le disposizioni di cui alla predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Per le finalità di cui al presente comma gli atti adottati sulla base della stessa ordinanza continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2022 ».
Con la norma in oggetto si proroga il termine di conclusione delle attività – individuate dal Ministero dell'ambiente con decreto direttoriale della ex Direzione Generale STA n. 260 del 27.6.2019 –, oggi previsto al 31 dicembre 2022, al 31 dicembre 2023 e, conseguentemente, si allinea anche il termine previsto dal comma 5 che dispone l'ultrattività dell'efficacia degli atti adottati sulla base della citata ordinanza di protezione civile.
La proroga delle citate disposizioni normative si rende necessaria per le ragioni di seguito esposte che rendono impraticabile la cosiddetta opzione zero.
- I pregiudizi ambientali derivanti dalla mancata proroga
La mancata proroga dei termini del 31 dicembre 2022 normativamente previsti dal citato articolo 12, comporterebbe la cessazione dei poteri straordinari del prefetto di Genova, con ogni conseguenza in ordine agli atti dal medesimo adottato.
In particolare, cesserebbero di avere efficacia gli atti adottati dall'ex commissario sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, inclusi di presidi ambientali oggi in essere, quali la gestione dell'impianto di trattamento delle acque di falda contaminate da cromo esavalente ed il deposito dei rifiuti presso lo stabilimento.
Vale evidenziare che durante il periodo di vigenza dell'articolo 12 sono proseguiti gli interventi di messa in sicurezza del SIN Stoppani.
Nel corso di tale periodo il prefetto ha garantito senza soluzione di continuità la messa in sicurezza del sito attraverso l'emungimento e il trattamento delle acque di falda oltre che il costante trasporto e smaltimento del percolato prodotto dalla discarica di Molinetto.
Oltre al trattamento delle acque mediante un apposito impianto (TAF) è stato altresì garantito senza soluzione di continuità l'emungimento delle acque di falda inquinate attraverso:
- 12 pozzi barriera localizzati all'interno dell'ex stabilimento, sponda destra torrente Lerone;
• 13 pozzi realizzati in Pian Masino Alta, circa in corrispondenza del viadotto autostradale.
Entrambi i sistemi barriera sono attrezzati con sistemi automatizzati di lettura in continuo delle volumetrie emunte dai singoli pozzi.
Complessivamente dal 2007 a tutto il 2021 sono state estratte circa 89,5 tonnellate di CrVI.
Relativamente all'anno 2022 le barriere idrauliche hanno complessivamente emunto da gennaio a tutto ottobre 316.693 m3 di acque sotterranee.
Risulta evidente che l'eventuale cessazione dei poteri prefettizi comporterebbe l'interruzione dei presidi ambientali sopra descritti, sicché la corrispondente quantità di cromo esavalente che attualmente viene estratta e trattata in un apposito impianto si disperderebbe nell'ambiente, raggiungendo anche il torrente Lerone e il mare.
- Gli interventi previsti l'accordo di programma per il trasferimento al prefetto delle risorse a valere sul Piano operativo ambiente FSC 2014-2020
In data 8 aprile 2021 è stato sottoscritto un Accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), il prefetto di Genova e la regione Liguria finalizzato alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di interesse nazionale di Cogoleto Stoppani.
L'Accordo prevede interventi per oltre 14,8 milioni di euro, destinati agli interventi prioritari e urgenti di messa in sicurezza e bonifica nel Sito di interesse nazionale di Cogoleto. Di seguito gli interventi previsti nell'Accordo di programma con indicazione della relativa denominazione, del costo e del soggetto attuatore per un totale di euro14.844.288,75:
1. Implementazione barrieramento idraulico; euro 600.000,00, prefetto
2. Decontaminazione e demolizione strutture non contenenti Amianto Area Nord Fase B: Zona Monte e smaltimento rifiuti, euro 10.700.000,00, prefetto
3. Revamping impianto trattamento acque di falda in zona Pian Masino, euro 3.544.288,75, prefetto.
Il prefetto di Genova ha affidato a Sogesid S.p.A. (Società in house del Ministero) le funzioni di stazione appaltante. Lo stato delle procedure è di seguito descritto:
« Potenziamento dell'impianto di trattamento (TAF) delle acque dell'area ex stabilimento Stoppani »:
In data 08/11/2022 con il provvedimento di aggiudicazione 22_72 prot. SOGESID C-0002197, il responsabile del procedimento ha determinato l'aggiudicazione dell'appalto (progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori) in favore dell'operatore economico A.T.P. s.r.l.;
« Implementazione Barrieramento Idraulico »:
Sogesid ha provveduto alla redazione del progetto definitivo. In data 81 novembre 2022 con il provvedimento di aggiudicazione 22_70 prot. SOGESID C-0002188, il responsabile del procedimento ha determinato l'aggiudicazione dell'appalto (progettazione esecutiva e esecuzione lavori) in favore del concorrente REBORA COSTRUZIONI SNC DI REBORA A. & C.;
« Decontaminazione E Demolizione Strutture Non Contenenti Amianto Area Nord Fase B: Zona Monte E Smaltimento Rifiuti »:
In data 13 luglio 2022 la Sogesid ha completato il progetto misto di servizi e lavori. In data 08/11/2022 con il provvedimento di aggiudicazione 22_71 prot. SOGESID C-0002186, il responsabile del procedimento ha determinato l'aggiudicazione dell'appalto in favore del costituendo RTI: RICCOBONI S.p.A. (mandataria) – FURIA s.r.l.
Vale evidenziare che, trattandosi di Fondi-FSC, l'attività sinora posta in essere dal prefetto ha consentito di rispettare il termine del 31 dicembre 2022 per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (cfr, articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2019 come modificato dall'articolo 11-novies « Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione » del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87).
In ragione di quanto sopra, la norma consente l'avvio dei lavori da parte delle ditte già risultate aggiudicatarie e, dunque, permette di completare i lavori nei tempi programmati. Dal punto di vista ambientale, i lavori appaltatati si rendono necessari per implementare – e dunque evitare il rischio di diffusione della contaminazione in falda – i sistemi di messa in sicurezza della falda in esercizio (barriera idraulica e impianto di trattamento delle acque di falda), proseguendo altresì l'attività di smaltimento dei rifiuti attualmente stoccati nello stabilimento.
La mancata proroga delle funzioni prefettizie previste dall'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, comporterebbe il venir meno di una parte contrattuale e l'impossibilità di disporre delle necessarie risorse finanziarie per la prosecuzione dei lavori giacenti sulla contabilità speciale intestata al prefetto di Genova. Tale situazione di incertezza comporterebbe, oltre che prevedibili contenzioni, anche lo stallo dei lavori e, quindi, un inevitabile ritardo nella bonifica dello stabilimento.
- L'adeguamento della discarica Molinetto per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi attualmente stoccati presso lo stabilimento in deroga
Il Commissario straordinario è stato autorizzato, sin dall'origine della sua istituzione, all'utilizzo delle volumetrie disponibili della discarica Molinetto attraverso i poteri straordinari sanciti dall'ordinanza ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006.
L'attuale articolo 12, comma 1, del citato decreto-legge n. 27 del 2019, in continuità con le previgenti disposizioni extra ordinem, dispone che « il Prefetto ha facoltà di avvalersi dei volumi residui disponibili presso la discarica di Molinetto, previo aggiornamento dell'istruttoria tecnica per la verifica preventiva dei volumi accoglibili, limitatamente ai rifiuti conferibili nella discarica nel rigoroso rispetto dei limiti di cui alla normativa vigente, da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nonché degli altri enti, anche avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, procedendo anche mediante occupazione di urgenza ed eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi ».
L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con nota prot. n. 41488 in data 20.7.2022 ha trasmesso al prefetto di Genova la relazione inerente alla valutazione dei volumi residui e disponibili della discarica, dalla quale emerge un volume complessivo di metri cubi 118.000.
Sono in corso di valutazione le attività amministrative necessarie all'utilizzo di tali volumetrie per il conferimento dei rifiuti ad oggi in deposito in deroga alle disposizioni vigenti.
In merito si evidenzia che l'articolo 12 del citato decreto-legge n. 27 del 2019, in continuità con quanto previsto dalla citata ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri n. 3554 del 2006, attribuisce al prefetto il potere « di adottare provvedimenti derogatori circa i rifiuti pericolosi in deposito presso il Sito di interesse nazionale (SIN) Stoppani, limitatamente alla loro gestione all'interno del perimetro del SIN stesso ».
Attualmente sono in stoccaggio (in deroga) presso lo stabilimento rifiuti pericolosi provenienti dalle attività di demolizione e bonifica attuate dal Commissario. In particolare, dalla relazione del Commissario riferita al 2020, risulterebbero posti in deposito 50.000 metri cubi di rifiuti pericolosi (circa 100 tonnellate) conferibili nella discarica di Molinetto (oneri presunti 7.000.000 euro, oneri fiscali esclusi, oltre oneri di gestione appalto). Lo smaltimento presso altri impianti avrebbe un costo presunto di 30.000.000 euro (oneri fiscali esclusi, oltre oneri di gestione appalto).
La situazione attuale dei rifiuti depositati in deroga alla normativa è descritta nell'ultimo decreto prefettizio n. 1 del 2022 di cui si riporta il dispositivo.
In mancanza della richiesta di proroga il regime derogatorio dell'attuale gestione del deposito dei rifiuti speciali pericolosi, previsto dall'articolo 12 del citato decreto-legge n. 27 del 2019, verrebbe meno con conseguente, istantanea mancanza di copertura normativa alla citata gestione in deroga, la quale, in via ordinaria, non sarebbe consentita.
- Il Fallimento e la restituzione dei beni agli aventi diritto
In seguito alla dichiarazione di fallimento della Immobiliare Val Lerone S.p.A., proprietaria del complesso immobiliare, con decreto n. 1838 del 12 febbraio 2015 il tribunale di Milano, in sede di giudizio di riassunzione disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 5705 del 7 marzo 2013, ha ammesso il Ministero dell'ambiente e il Commissario delegato per l'intero ammontare richiesto, pari ad euro 1.607.212.755,31.
Tuttavia, con istanza del 24 giugno 2020, il curatore ha reso noto di volere abbandonare ex articolo 104-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il compendio immobiliare in esame, stante la sostenuta invendibilità in concreto del bene in ragione delle passività ambientali. Il curatore ha motivato l'istanza osservando che « il credito per cui è stato definitivamente ammesso il Ministero a titolo di costi di bonifica e danno ambientale costituisce un onere reale a norma dell'articolo 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, tale per cui il terreno di cui si discorre non hanno praticamente alcun valore economico stante l'abnormità del credito ».
Il giudice delegato, in data 2 luglio 2020, anche in ragione dell'interesse a pervenire ad una rapida e sollecita chiusura della procedura fallimentare, stante la risalente durata della stessa e visto il principio di ragionevole durata del processo, nonché l'assenza di altro attivo da liquidare, ha preso atto « dell'avvenuta autorizzazione da parte del comitato dei creditori, che consente al curatore di abbandonare e rinunciare alla liquidazione del bene immobile/terreno in Cogoleto in oggetto », « con l'esplicito avviso che in deroga all'art. 51 LF potranno iniziare azioni esecutive e cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore ».
Allo stato il sito è in gestione da parte della pubblica autorità (prefetto di Genova ex articolo 12 del citato decreto-legge n. 27 del 2019, già Commissario delegato ex ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 2006). Per effetto, infatti, dell'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 il termine stabilito per la « riconsegna dei beni agli aventi diritto » in seguito alla cessazione del regime straordinario (articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito con modificazioni in legge 21 maggio 2019, n. 44) è stato prorogato al 31 dicembre 2022.
Sicché, la cessazione dell'efficacia dell'articolo 12 comporterebbe ex lege il ritorno dello stabilimento nella disponibilità del proprietario (società Immobiliare Val Lerone in liquidazione), il quale sarebbe inevitabilmente arricchito per effetto dell'attività sinora svolta dalla pubblica amministrazione con l'impiego di notevoli risorse economiche.
Al fine di recuperare almeno in parte l'ingente credito erariale rimasto insoddisfatto, è in corso di valutazione da parte dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova la possibilità di agire in via giudiziale nei confronti dalla società Immobiliare Val Lerone in liquidazione, per poi, una volta acquisito il titolo esecutivo, iniziare una procedura esecutiva individuale (espressamente dichiarata ammessa in deroga all'articolo 51 della legge fallimentare) volta all'acquisizione definitiva del compendio immobiliare.
Allo stato si è in attesa delle valutazioni dell'organo legale; la proroga dell'articolo 12 consentirebbe di concludere questa importante attività legale in corso finalizzata ad agire in via giudiziale nei confronti dalla società Immobiliare Val Lerone in liquidazione per il recupero delle spese sonora sostenute dalla Pubblica amministrazione.
- Conclusioni
In mancanza della richiesta proroga e in assenza di un regime transitorio che, data la fattispecie in esame, non può che essere di livello normativo primario:
1) la contabilità speciale a carico della quale sono garantiti i presidi ambientali che allo stato evitano il propagarsi della contaminazione ambientale (cromo) a mare non potrà più essere utilizzata;
2) verrebbero meno i citati presidi ambientali (barriere idrauliche e impianto di trattamento delle acque contaminate) attualmente gestiti dal prefetto in forza dei poteri previsti dall'articolo 12 del citato decreto-legge n. 27 del 2019, con sicure e gravi conseguenze di contaminazione ambientale da cromo esavalente;
3) si interromperebbero i lavori già appaltati finanziati con i fondi FSC, mettendo a rischio il termine di ultimazione lavori che in base al regime giuridico di tali fondi è previsti al 31 dicembre 2025;
4) il regime derogatorio dell'attuale gestione del deposito dei rifiuti speciali pericolosi, previsto dall'articolo 12 del citato decreto-legge n. 27 del 2019, verrebbe meno con conseguente, istantanea mancanza di copertura normativa alla citata gestione in deroga, la quale, in via ordinaria, non sarebbe consentita;
5) la cessazione dell'efficacia dell'articolo 12 comporterebbe ex lege il ritorno dello stabilimento nella disponibilità del proprietario (società Immobiliare Val Lerone in liquidazione), il quale sarebbe inevitabilmente arricchito per effetto dell'attività sinora svolta dalla pubblica amministrazione con l'impiego di notevoli risorse economiche.
Il comma 5 reca la proroga del termine per la riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale.
La disposizione è volta a fissare in due anni il termine entro cui il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica può procedere alla riperimetrazione dei SIN esistenti secondo la procedura prevista all'articolo 17-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
Lo strumento del decreto-legge si rende indispensabile stante l'approssimarsi del termine previsto dalla norma la cui scadenza, in assenza di proroga, comporterebbe la consumazione del potere e, in ultima analisi, la permanenza di vincoli ambientali e conformativi di aree che non presentano più i requisiti di legge in ragione, per esempio, di indagini nelle more eseguite, oppure della conclusione delle operazioni di bonifica.
È opportuno evidenziare che ad oggi risultano individuati 42 Siti di interesse nazionale (SIN), per una superficie cumulata che costituisce approssimativamente il 6 per mille del territorio nazionale (circa 170.000 ettari totali a terra e circa 78.000 ettari a mare). Sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Mase) è disponibile una pagina dedicata all'anagrafica dei Siti di interesse nazionale (https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/sin/anagrafica-denominazione-caratteristiche/) dalla quale è possibile accedere, per ciascun sito, ad una scheda descrittiva di sintesi e ad una rappresentazione grafica georiferita.
In estrema sintesi, ogni Sito di interesse nazionale ha caratteristiche specifiche in termini di inquadramento geografico e territoriale (comuni interessati, diverse destinazioni urbanistiche, sia produttive che residenziali), storia produttiva (raffineria, chimica integrata, acciaierie, zone ASI, siti in esercizio, siti dismessi, aree a contaminazione passiva, ecc.) e problematiche ambientali (tipologie di contaminanti riscontrati, contaminazioni storiche, fonti attive di contaminazione, ecc.).
La perimetrazione di un SIN determina un effetto conformativo della proprietà (TAR Lazio, Sez. I, 27 luglio 2010, n. 27771), nonché conseguenze giuridiche per i proprietari delle aree in considerazione delle operazioni preliminari di caratterizzazione e messa in sicurezza del sito (Consiglio di Stato, sez. VI, 27 dicembre 2011, n. 6843).
La giurisprudenza ha chiarito che nei SIN il presupposto dell'evento potenzialmente in grado di contaminare il sito (previsto dall'articolo 242, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per le procedure ordinarie) è assorbito dall'inclusione dell'area all'interno della perimetrazione ai sensi dell'articolo 252 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, in ragione dei presupposti di legge « inerenti alla pericolosità degli inquinanti presenti nonché all'impatto ambientale in termini di rischiosità sanitaria ed ecologica » (TAR Lazio, sez. I, 15 ottobre 2008, n. 8920); la Suprema Corte di cassazione ha, altresì, statuito che « la inclusione di una determinata area all'interno del perimetro di un sito di interesse nazionale ne presuppone la potenziale contaminazione rendendola soggetta a caratterizzazione » (Cass azione penale., Sez. III, 2 febbraio 2018, n. 5075).
A tal proposito vale richiamare l'articolo 242-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale subordina la realizzazione di interventi e opere nei SIN ad una specifica valutazione del MASE, il quale deve accertare il rispetto di una duplice condizione:
- a)che detti interventi siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, e
- b)non determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area ai sensi e nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
In tale contesto, e in particolare in ragione dei vincoli (ambientali e conformativi) derivanti dall'inclusione di un'area nel perimetro di un SIN, l'articolo 17-bis del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, ha demandato al Ministro della transizione ecologica (ora, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), « la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».
Tale attività, particolarmente complessa per il numero dei SIN (42) da esaminare e per la specificità di ciascun SIN, pur essendo stata avviata nel 2022 (come si dirà oltre), necessita di una proroga di un anno per completare le attività.
Nel corso del 2022 sono state svolte le attività di seguito descritte.
Al fine di dare attuazione alla norma, la competente Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI) del Ministero dell'ambiente, con proprio decreto 9 febbraio 2022, n. 13, ha istituito un Gruppo di lavoro incaricato di effettuare la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Il Gruppo di lavoro vede la partecipazione del personale della Direzione generale USSRI, di ISPRA, del personale Sogesid che opera sull'assistenza tecnica FSC e del Progetto « Mettiamoci in RiGA – Rafforzamento integrato Governance Ambientale » – Linea di intervento L3.
I lavori hanno preso avvio nel mese di marzo e si sono tenute numerose riunioni in seduta plenaria, nonché specifiche riunioni tecniche. In particolare, nelle prime riunioni sono stati definiti i criteri in base ai quali è possibile procedere con la deperimetrazione dei SIN.
L'attività è proseguita, per ciascun SIN, sotto un duplice profilo:
- a)si è provveduto alla ricognizione degli atti e documenti che a suo tempo hanno determinato la perimetrazione dei SIN, nonché alla ricognizione dei procedimenti di caratterizzazione/bonifica delle singole aree ricomprese nei SIN;
- b)sono state convocate apposite riunioni con gli enti locali interessati (regione, provincia, comuni), al fine di acquisire elementi finalizzati all'eventuale deperimetrazione dei SIN (fase partecipativa).
La ricognizione dei SIN (lettera a) è stata completata e gli esiti sono stati trasferiti al Gruppo di lavoro ex decreto direttoriale n. 13 del 2022; mentre, la fase partecipativa con gli enti locali interessati (lettera b) sarà completata entro il mese di novembre/dicembre di quest'anno. Concluse queste attività, il prossimo anno – qualora fosse concessa la proroga – potrebbe essere dedicato al completamento dell'istruttoria affidata al citato Gruppo di lavoro e all'adozione dei decreti ministeriali.
Deve evidenziarsi, inoltre, che per espressa previsione normativa, a causa dell'evento cibernetico avvenuto nel mese di aprile 2022 che ha interessato i sistemi informatici del Ministero della transizione ecologica, i termini procedimentali di competenza del Ministero sono stati anche differiti di 60 giorni (articolo 51, comma 9, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91).
In tale contesto la proroga di un anno del termine previsto dall'articolo 17-bis del decreto-legge n. 152 del 2021 si rende assolutamente necessaria per completare il lavoro avviato e, dunque, soddisfare l'interesse primario sotteso alla norma, ossia svincolare le aree del territorio che non presentano più i requisiti di legge che avevano determinato la loro inclusione nei perimetri dei SIN.
L'opzione zero non è perseguibile per le ragioni anzidette (svincolare le aree del territorio che non presentano più i requisiti di legge che avevano determinato la loro inclusione nei perimetri dei SIN; non disperdere l'attività sinora svolta).
Il comma 6, reca proroghe in materia di riesame e rielaborazione dei piani di azione da parte dei gestori delle infrastrutture dei trasporti relativi alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
Il regolamento (UE) n. 2019/1010, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, con l'articolo 2, comma 2 sostituisce l'articolo 8, comma 5, della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, posticipando di un anno, dal 18 luglio 2023 al 18 luglio 2024, il riesame e la rielaborazione dei piani di azione da parte dei gestori delle infrastrutture dei trasporti principali e delle autorità competenti per gli agglomerati.
La necessità di razionalizzare i termini di presentazione dei piani d'azione, onde concedere un lasso di tempo sufficiente per la consultazione pubblica sui piani stessi, è emersa dalla valutazione della Commissione europea del 13 dicembre 2016 della citata direttiva 2002/49/CE che ha pertanto stabilito di posticipare di un anno, e solo per una volta, il termine per il quarto ciclo di piani di azione.
La proroga del termine finale per la consegna dei piani di azione da parte delle autorità coinvolte stabilita dal citato regolamento (UE) n. 2019/1010 rende necessario adeguare i termini intermedi riportati nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, di attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Conseguentemente i termini previsti dall'articolo 4, commi 3, 3-bis e 4 e dall'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 194 del 2005 sono rideterminati con le nuove tempistiche individuate nella presente disposizione.
In particolare, alla lettera a) si posticipano di un anno tre scadenze riportate all'interno dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, come di seguito indicato:
1) al 18 aprile 2024 la consegna alla regione o alla provincia autonoma competente dei piani di azione degli agglomerati predisposti da parte delle autorità individuate dalla regione o dalla provincia autonoma e dei piani di azione per gli assi stradali e ferroviari principali predisposti da parte delle società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture non di interesse nazionale né di interesse di più regioni;
2) al 18 luglio 2024 la consegna al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle regioni o province autonome competenti dei piani di azione per gli assi stradali e ferroviari principali, compresi gli aeroporti principali, predisposti da parte delle società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di più regioni;
3) al 18 giugno 2023 i piani di azione previsti al comma 3, lettera b), nonché le sintesi di cui all'allegato 6 dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati.
Inoltre, alla lettera b) si posticipa di un anno la scadenza riportata all'interno dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, prevedendo la data del 18 gennaio 2025 per la consegna alla Commissione europea dei dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonché i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi.
Il comma 7 introduce una nuova disposizione prevedendo una proroga del termine previsto dall'articolo 44, comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. In particolare, giova rilevare che sulla base dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, è stato nominato Commissario straordinario di Governo per la realizzazione del rigassificatore di Piombino il presidente della regione Toscana, il quale ha firmato l'Autorizzazione unica per la realizzazione dell'opera, ai sensi del citato articolo 5. L'Autorizzazione unica, al punto 4, prende atto della deliberazione della Giunta regionale n. 1210 del 24 ottobre 2022, con quale la regione Toscana ha espresso la propria intesa alla realizzazione del progetto, formulando talune condizioni e raccomandazione. In tale ottica, quindi, la norma in parola prevede che, allo scopo di contemperare le esigenze di tutela del territorio con gli obiettivi di sicurezza energetica del Paese, per gli interventi di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) 10 novembre 2014, il termine stabilito all'articolo 44, comma 7-bis, terzo periodo del decreto-legge n. 34 del 2019 sia prorogato al 30 giugno 2024.
Lo scopo perseguito dalla disposizione, quindi, è quello di prorogare il termine attualmente previsto per l'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante evitando, quindi, il definanziamento da parte del CIPESS per il mancato rispetto degli obiettivi o per mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio.
Il comma 8 proroga dal 30 aprile 2023 al 30 giugno 2023 il termine per l'applicazione del disposto dell'articolo 3 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, che sospende l'efficacia delle clausole contrattuali che consentono alle imprese fornitrici di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo. La proroga appare coerente con la finalità di garantire una protezione rafforzata dei clienti finali di energia elettrica e gas naturale (parte debole del rapporto contrattuale rispetto alla controparte professionista), a fronte del perdurare della situazione di instabilità dei mercati energetici (che, secondo le valutazioni più accreditate, basate su una stima dei prezzi forward, è destinata a prolungarsi per i primi sei mesi dell'anno 2023). Al tempo stesso, al fine di contemperare le esigenze di tutela dei consumatori, con il rispetto del principio della libertà di iniziativa economica, la disposizione in commento apporta modificazioni al predetto articolo 3 del decreto-legge n. 115 del 2022, al fine di chiarire che sono escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo medesimo le clausole contrattuali che consentono all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte. Tale chiarimento si rende necessario al fine di tener conto del riverbero della crisi internazionale dei prezzi delle commodity energetiche anche sulle imprese fornitrici, le quali hanno subito, nel 2022, un aumento dei prezzi dell'energia elettrica di oltre sei volte rispetto alla media degli anni ultimi e un aumento dei prezzi del gas naturale di quasi 7 volte rispetto alla media degli ultimi anni. In assenza di un simile intervento chiarificatore del legislatore, le imprese fornitrici finirebbero per essere costrette ex lege a vendere energia, per i prossimi mesi, a un prezzo (spesse volte definito in un periodo ante crisi) significativamente inferiore a quello di acquisto. Del resto, ciò che il legislatore, con l'articolo 3 in menzione, ha inteso compiere, non è un vero e proprio intervento di « congelamento » dei prezzi al cliente finale, in guisa che i prezzi stessi restino svincolati dall'andamento dei mercati, quanto piuttosto (e anzitutto) un intervento di tutela contrattuale, volto a garantire una protezione rafforzata della parte più debole del rapporto (resa maggiormente vulnerabile dalla situazione di instabilità in atto) dinnanzi a modifiche unilaterali dell'impresa fornitrice.
Articolo 12 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy)
La norma prevista dal comma 1 è finalizzata a consentire l'ordinata prosecuzione e il completamento delle attività dell'Amministrazione straordinaria dell'Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a., e il suo regolare funzionamento, anche a seguito della revoca dell'esercizio d'impresa, portando il relativo vincolo temporale (attualmente previsto per il 31 dicembre 2022) al 31 dicembre 2023. Il termine del 31 dicembre 2022, infatti, non appare congruo e coerente con i tempi di completamento delle attività di liquidazione e con gli ambiti operativi che residuano in capo alla procedura anche a seguito della cessione dei compendi aziendali, quali ad esempio: – la prestazione di servizi transitori ai contratti di cessione dei rami handling e manutenzione (in particolare i servizi IT) richiesta fino a quando i cessionari avranno completato le procedure necessarie per la conduzione delle attività aziendali in via autonoma e indipendente; – l'esercizio delle sedi secondarie di Alitalia all'estero (branch) fino alla loro chiusura nel rispetto di tempi e modalità compatibili con l'esigenza di prosecuzione dei servizi manutentivi transitori e di completamento delle operazioni di rimborso, nelle giurisdizioni straniere in cui è richiesta la presenza locale del vettore per la gestione dei cosiddetti « passengers' claims »; – la gestione delle funzioni centralizzate già a servizio delle attività facenti capo unitario ad Alitalia e Cityliner, ivi compreso il centro di assistenza medica condotto da Alitalia nell'area aeroportuale di Fiumicino; – il completamento dei servizi di assistenza al rimborso dei biglietti e dei voucher non utilizzati ai sensi dell'articolo 11-quater, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, attraverso modalità di gestione differenziate in relazione ai diversi canali di vendita dei biglietti originari, alle modalità di pagamento degli stessi, oltre che alla natura dei titoli da rimborsare (biglietti, voucher, travelpass, virtual wallet). Il rimborso dei biglietti si protrarrà, direttamente o indirettamente attraverso i circuiti di rimborso, sino al compiuto esaurimento del termine di prescrizione, previsto per la fine dell'anno 2023; la gestione del trattamento di integrazione salariale (CIGS) ai dipendenti ancora in forza all'Amministrazione straordinaria all'esito della cessione dei compendi aziendali, autorizzato ex lege per il sino al 31 dicembre 2023 (cfr. articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022). È inoltre da considerare, a supporto della modifica normativa, che è stata presentata, in data 1° dicembre 2022, istanza di proroga del programma dell'Amministrazione straordinaria sino al 14 gennaio 2024 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, rispetto alla quale è già stato raccolto il parere favorevole del Comitato di sorveglianza (cfr. verbale n. 93 del 6 dicembre 2022).
Con il comma 2 si introduce un breve differimento alla scadenza del contratto in essere con la Rai, al 30 settembre 2023, finalizzato a consentire il completamento delle procedure previste dalle disposizioni di legge per il rinnovo dello stesso.
Comma 3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022 ha modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, aggiungendo all'articolo 2, comma 1, la lettera f-bis), che prevede contributi per l'acquisto e la posa in essere delle infrastrutture di potenza standard per la ricarica. La norma in esame mira a dare continuità alla misura anche nel 2023 e 2024, in quanto si tratta di una condizione abilitante per lo sviluppo della mobilità elettrica.
Comma 4. L'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, è intervenuto sull'assetto delle Camere di commercio della Sicilia, in particolare affidando alla Regione siciliana la possibilità, in considerazione delle competenze e dell'autonomia ad essa attribuita, di riorganizzare il sistema camerale regionale con proprio provvedimento. La proroga del termine indicato al comma 1 dell'articolo 54-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al 31 dicembre 2023 è preordinata a consentire il completamento, da parte della Regione siciliana, delle procedure di accorpamento delle Camere di commercio ed ha la finalità di scongiurare la situazione per cui, in assenza di proroga, tale possibilità venga meno a partire dal 1° gennaio 2023.
Commi 5 e 6. In esecuzione di un accordo internazionale con la Santa Sede, lo Stato italiano, a fronte dell'immediata concessione in uso delle risorse frequenziali assegnate all'Amministrazione vaticana dalla Conferenza regionale delle Radiocomunicazioni di Ginevra 2006 (di seguito RRC-06), si è impegnato a rendere disponibili – entro il 31 dicembre 2012 – a favore dello Stato della Città del Vaticano, senza alcun onere a carico di quest'ultimo, una capacità trasmissiva televisiva di almeno 4 Mbit/sec. ed una radiofonica su multiplexer digitali con copertura a livello nazionale, possibilmente isocanale.
In ragione di quanto sopra la norma prevede lo stanziamento di 338.000 euro – quantificato sulla base delle tariffe di mercato pubbliche per 36 unità di capacità trasmissiva – ai fini dello svolgimento della procedura di gara necessaria all'adempimento del richiamato Accordo internazionale per individuare il soggetto che possa attuare il trasporto del programma vaticano.
Articolo 13 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)
Con il comma 1 si estende al 31 dicembre 2023 il termine per la registrazione e l'accesso ai servizi in rete della Farnesina soltanto con Sistema pubblico di identità digitale SPID, carta d'identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS), attualmente fissato al 31 dicembre 2022 dal decreto milleproroghe 2021 (decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21). Inoltre, si proroga il termine per l'accesso ai portali della Farnesina per coloro che sono già registrati con credenziali proprie al 31 marzo 2024, termine attualmente fissato al 31 marzo 2023.
Si consente, in tal modo, ai cittadini italiani residenti all'estero di continuare ad accedere ai servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), con credenziali diverse da SPID, CIE o dalla CNS, in considerazione della difficoltà di ottenere l'identità digitale all'estero. Le attuali modalità di rilascio delle credenziali SPID da parte degli « Identity Provider » abilitati risultano poco incentivanti per chi risiede all'estero. I connazionali sono obbligati a ricorrere a forme di riconoscimento a distanza, che sono spesso a pagamento o risultano troppo complicate per un'utenza anche anziana. Inoltre, le modalità di riconoscimento da remoto on line, nella quasi totalità, prevedono che il cittadino sia in possesso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o della firma digitale, strumenti, anch'essi, ancora poco diffusi all'estero. La proroga, relativa a tutti i servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all'estero, consentirà di evitare una improvvisa regressione dei servizi digitali finora erogati per l'impossibilità per gli utenti di identificarsi e accedere ai servizi on line.
A seguito dell'intervenuta estensione al 31 dicembre 2023 del termine di validità del « Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina » (Comunicazione della Commissione europea del 9 novembre 2022 – 2022/C 426/01), i commi 2 e 3 estendono fino al 31 dicembre 2023 l'operatività delle misure del Fondo 394/81 per le imprese esportatrici di contrasto agli effetti della crisi ucraina – « Sostegno alle imprese italiane esportatrici in Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia » e « Sostegno alle imprese esportatrici con approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia » – inizialmente disposta fino al 31 dicembre 2022, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, e dell'articolo 29 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Si apportano altresì lievi precisazioni agli interventi, a seguito della prima esperienza applicativa, per sostenere le imprese esportatrici che hanno realizzato, negli esercizi 2020 e 2021, un fatturato medio, derivante da operazioni di esportazione verso l'Ucraina o la Federazione russa o la Bielorussia, pari almeno al 10 per cento del fatturato estero complessivo aziendale, e per le imprese con un fatturato export, considerato singolarmente o a livello di gruppo, per fare fronte agli impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o dai rincari degli approvvigionamenti anche a livello di filiera a seguito della crisi in atto in Ucraina. Le misure dovranno essere notificate alla Commissione europea per l'ottenimento della relativa autorizzazione, in quanto la concessione dei cofinanziamenti a fondo perduto ai sensi della Sezione 2.1 del « Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina » è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Con il comma 4 si consente alla regione Emilia-Romagna, in qualità di stazione appaltante, di continuare ad operare fino al 31 dicembre 2023 in qualità di stazione appaltante con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, al fine di ultimare le opere, finanziate dal MAECI a valere sui fondi stanziati dall'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in corso di realizzazione nell'ambito del Tecnopolo di Bologna, volte al potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali. Le opere sono finalizzate a sostenere la candidatura dell'Italia a ospitare sedi di organizzazioni internazionali attive nell'ambito della ricerca scientifica e tecnologica.
Con il comma 5 si prevede anche per l'anno 2023 la riassegnazione al bilancio del MAECI di fondi precedentemente destinati al sostegno di forze armate e di sicurezza afghane, affinché possano essere utilizzati per interventi di aiuto e di assistenza in altre aree di crisi, anche in considerazione del perdurare della guerra in Ucraina.
La necessità della proroga è motivata dal fatto che il completo versamento dei fondi all'entrata non è stato ancora ultimato, da qui il posticipo dell'esercizio per consentire la totale restituzione degli importi non più utilizzati.
Dall'anno 2014 all'anno 2020 i provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali (fino al 2016 decreti-legge e successivamente le deliberazioni previste dalla legge 21 luglio 2016, n. 145) hanno stanziato, in adempimento di obbligazioni contratte in ambito NATO, un importo annuo di 120 milioni di euro a favore dei due fondi internazionali costituiti per il supporto rispettivamente alle Forze armate (fondo ANATF) e a quelle di sicurezza (fondo LOTFA) afghane. Al momento della cessazione della loro attività, i versamenti a suo tempo effettuati non erano stati interamente spesi dalle due organizzazioni internazionali incaricate della loro gestione (la NATO per il fondo ANATF e Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo per il fondo LOTFA). Il MAECI con le risorse riassegnate potrà continuare a garantire interventi di assistenza anche in altre aree di crisi.
Articolo 14 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa)
L'intervento è volto a prorogare, al 30 settembre 2023, il termine del mandato del Consiglio della magistratura militare in carica, che andrà in scadenza all'inizio del prossimo mese di aprile.
L'articolo 40 della legge 17 giugno 2022, n. 71, in materia di riforma dell'ordinamento giudiziario militare delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi prevedendo, tra l'altro, che il numero dei componenti eletti del Consiglio della magistratura militare sia aumentato da due a quattro per garantire la maggioranza di tale componente elettiva.
L'articolo 69, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dispone che le elezioni dei componenti si svolgano in un'unica tornata, al fine di garantire la effettiva rappresentatività del corpo elettorale dei magistrati militari.
Il Consiglio della magistratura militare in carica è dunque prorogato nelle sue funzioni per il tempo minimo ritenuto necessario per l'adozione del decreto legislativo sull'aumento del numero dei componenti togati e il conseguente svolgimento delle elezioni in un'unica tornata.
Articolo 15 (Proroga di termini in materia di agricoltura)
Comma 1. La disposizione interviene sulla legge 13 maggio 2011, n. 77, recante « Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma », modificandone l'articolo 4.
Il comma 1, che rimane immutato, indica le Autorità, tra le quali il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che definiscono di concerto i parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.
La modifica al comma 1-bis dell'articolo 4 introduce una proroga del termine originariamente previsto dalla norma, ed estende fino al 31 dicembre 2023 l'applicabilità delle disposizioni previste dal comma 1, ad eccezione delle fasi di lavaggio e asciugatura, le quali si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana che siano freschi, confezionati e pronti per il consumo e che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.
Comma 2. La disposizione interviene sul decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificando i commi 10 e 11 dell'articolo 21.
Tale articolo prevede la soppressione di alcuni enti ed organismi, tra cui l'EIPLI (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania). In particolare, dal 31 marzo 2023, le funzioni del soppresso ente sono trasferite ad una società per azioni a totale capitale pubblico, costituita dallo Stato e partecipata dal MEF.
La disposizione di cui al comma 2 prevede la proroga del termine predetto fino 31 dicembre 2023 e introduce un nuovo periodo al comma 10 prevedendo che il Commissario, oltre alla definizione dello stato patrimoniale presenti a garanzia del ceto creditorio un piano di riparto della massa attiva con la graduazione dei crediti. Per consentire tale adempimento la norma prevede anche la sospensione, non oltre il termine del 31 dicembre 2023, delle procedure esecutive e dei giudizi di ottemperanza nei confronti dell'EIPLI nonché l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento.
La ratio sottesa al suddetto intervento è quella di completare il processo di liquidazione dell'EIPLI, accelerando la trasformazione in atto dell'ente nella società pubblica.
Comma 3. La disposizione novella il comma 2 dell'articolo 19-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, stabilendo un diverso termine (un anno, anziché sessanta giorni) entro il quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (già Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) modifica il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica secondo determinate modalità.
Comma 4. La disposizione quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 e reca la relativa copertura finanziaria.
Articolo 16 (Proroga di termini in materia di sport)
Il comma 1 prevede:
– una proroga al 1° luglio 2023 dell'applicazione delle norme sul lavoro sportivo;
– una proroga al 1° luglio 2023 delle abrogazioni relative alla legge 14 giugno 1973, n. 366 (Estensione ai calciatori e agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo); alla legge 23 marzo 1981, n. 91 (Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti); all'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Assicurazione degli sportivi professionisti); all'articolo 3 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 (Premio di addestramento e formazione tecnica);
– che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche non siano più qualificati come redditi diversi a partire dal 1° luglio 2023.
Comma 2. Viene posticipato al 31 dicembre 2023 il termine dal quale è eliminato il vincolo sportivo con riferimento ai tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti, il vincolo sportivo per i « primi » tesseramenti è invece eliminato nel 2023, per l'esattezza dal 1° luglio 2023, in coerenza con la proroga dell'entrata in vigore del decreto legislativo, nonché in conformità alla scadenza della stagione sportiva come prevista da numerose discipline sportive. La fissazione di due diversi termini di abolizione del vincolo sportivo, fondata sulla distinzione tra tesseramento che costituisce rinnovo di precedente tesseramento e primo tesseramento, garantisce la possibilità di meglio bilanciare i diritti dell'atleta, che ha e deve avere la libertà di autodeterminare il proprio diritto a praticare sport, e la posizione della società sportiva dilettantistica, che provvede ed investe sulla sua formazione e sulla sua crescita tecnica
Comma 3. L'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al fine di garantire la piena operatività dell'Istituto per il credito sportivo – così come reputato necessario dal Governo – ha prorogato il mandato degli organi dell'Istituto (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato gestione fondi speciali e Collegio dei sindaci) al 31 dicembre 2022. La disposizione in argomento proroga il mandato degli organi dell'Istituto per il credito sportivo al 30 giugno 2023, in luogo della data del 31 dicembre 2022 previsto dalla formulazione precedente della norma (articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.15). La procedura di rinnovo dei suddetti organi è complessa (il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità di Governo con la delega allo sport, ove nominata, d'intesa con il Ministero della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; gli altri organi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di Governo con la delega allo sport, ove nominata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), prevede il coinvolgimento di tutti gli azionisti (pubblici e privati) ed è soggetta a controllo parlamentare ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Trattandosi di ente pubblico (Istituto per il credito sportivo è l'ultima banca di diritto pubblico) allo stesso si applica la disciplina pubblica della prorogatio, che (dopo la nota sentenza della Corte costituzionale n. 208 del 1992) è limitata a 45 giorni dalla naturale scadenza, con il rischio, in caso di mancato rinnovo alla scadenza del termine, di commissariamento/amministrazione straordinaria ope legis (come già avvenuto nel dicembre 2011). La proroga in argomento scongiurerebbe soluzioni di continuità nell'operatività dell'Istituto – compresa la gestione dei Fondi speciali – e salvaguarderebbe la conclusione del processo in corso di trasformazione dell'Istituto in società per azioni, senza comportare oneri a carico dello Stato.
Comma 4. La presente disposizione proroga al 31 dicembre 2024 le concessioni, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022, alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali.
Comma 5. La disposizione stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 44, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e dall'articolo 6 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, la società Sport e Salute S.p.A., al fine di sostenere l'attività sportiva di base e l'associazionismo sportivo a seguito dell'incremento dei costi di approvvigionamento energetico, è autorizzata a trattenere le somme ad essa trasferite ai sensi del citato articolo 44, per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza da COVID-19, non utilizzate e risultate eccedenti rispetto allo stanziamento originario.
Articolo 17 (Proroga di termini in materia di editoria)
Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2023 il termine legislativo del 31 dicembre 2022 relativo alla scadenza dei contratti in essere stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con le Agenzie di stampa per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi.
Ai sensi dell'art. 2 della Legge n° 237 del 1954, nell'interpretazione autentica recata dall'articolo 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la Presidenza del Consiglio dei ministri svolge il ruolo di « centrale di committenza » acquisendo servizi di informazione primaria a beneficio delle amministrazioni statali, nel rispetto del pluralismo informativo, secondo modalità che si sono evolute nel tempo.
I contratti oggi in essere con le Agenzie di stampa sono stati stipulati in esito alle procedure di gara esperite nel 2017; la durata dei contratti fissata dai disciplinari era di 6 mesi, rinnovabili per ulteriori 30 mesi, fino al mese di settembre 2020.
Successivamente a tale data, la durata dei contratti è stata prorogata con interventi normativi, introdotti nella prospettiva di una riforma del comparto.
Nell'approssimarsi della scadenza contrattuale inizialmente prevista dai disciplinari di gara, è infatti emersa l'esigenza di ridefinire la disciplina del comparto: è stata pertanto introdotta una prima proroga al 31 dicembre 2020 dal sopra citato comma 2 ter dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nelle more della revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione; successivamente, il termine legislativo è stato prorogato al 31 dicembre 2021 dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in considerazione dell'emergenza sanitaria e al 30 giugno 2022 dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, contestualmente all'istituzione di un'apposita « Commissione per l'individuazione delle modalità idonee a garantire la pluralità delle fonti nell'acquisizione dei servizi di informazione primaria per le pubbliche Amministrazioni dello Stato » ed infine al 31 dicembre 2022 dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 022 di conversione del citato decreto-legge n. 228 del 2021.
Con l'introduzione della proroga oggetto della presente Relazione illustrativa, la Presidenza del Consiglio dei ministri è pertanto autorizzata, nelle more della revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione e nei limiti delle disponibilità di bilancio, a prorogare fino al 31 dicembre 2023 la durata dei contratti in essere per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati con le Agenzie di stampa.
La necessità della proroga si colloca in sostanziale continuità con le disposizioni contenute nell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 228 del 2021 ed è indotta dal sopravvenuto avvicendamento fra la XVIII e la XIX legislatura.
Al fine di individuare le modalità più idonee a garantire la pluralità delle fonti nell'acquisizione dei servizi di informazione primaria per le pubbliche amministrazioni dello Stato, il comma 1 di tale articolo ha infatti istituito la Commissione sopra citata, chiamata a concludere le proprie attività entro il 30 giugno 2022. Nella prospettiva di un intervento normativo da adottare in esito ai lavori della Commissione, il comma 2 del medesimo articolo aveva prorogato la durata dei contratti in essere con le Agenzie di stampa al 31 dicembre 2022.
La Commissione è stata effettivamente costituita con decreto del presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2022, ed ha concluso i suoi lavori il 27 giugno 2022, in prossimità del termine della precedente legislatura, inviando alle autorità politiche la propria « Relazione conclusiva », nella quale si riportano gli esiti dell'istruttoria e delle audizioni svolte e si delineano alcune proposte normative.
Il 21 luglio 2022 sono state sciolte le Camere e il nuovo Esecutivo, formatosi in esito alle elezioni politiche del 25 settembre, si è insediato il 22 ottobre 2022; il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria è stato nominato il 31 ottobre 2022.
Di conseguenza, la proroga disposta con l'articolo in oggetto si è resa necessaria al fine di consentire al nuovo esecutivo la dovuta consapevolezza per assumere decisioni complesse su un tema di rilevanza costituzionale, in riferimento al quale sono emersi orientamenti non unanimi nell'individuazione di un punto di equilibrio fra i diversi aspetti rilevanti.
L'articolo di proroga in oggetto intende quindi garantire la continuità nell'offerta di servizi informativi alle amministrazioni statali nelle more della revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, da ridefinire anche in esito ai lavori della Commissione ex articolo 14 del decreto-legge n. 228 del 2021, nonché alla luce dei successivi approfondimenti e del programma di Governo.
Alla luce di quanto sopra, l'« opzione zero » non appare praticabile, in quanto, in assenza della norma in oggetto, il 31 dicembre 2022 i contratti in essere con le Agenzie verrebbero a scadenza senza che l'esecutivo abbia avuto il tempo necessario per ridefinire la nuova disciplina, o in alternativa bandire nuove gare, con la conseguenza che si interromperebbe la fornitura dei servizi informativi a tutte le amministrazioni statali e che le stesse Agenzie subirebbero un'imprevista e significativa contrazione di fatturato, danneggiando l'offerta di un bene essenziale per la democrazia quale l'informazione primaria.
Per quanto riguarda infine la copertura finanziaria dell'intervento normativo oggetto della presente Relazione, la copertura degli oneri generati dalla proroga semestrale non implica nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
La proroga dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 dei contratti con le Agenzie di stampa comporta una spesa di 23 milioni di euro, per la quale si provvede a valere sugli ordinari stanziamenti e nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, anno finanziario 2023.
Il comma 2 istituisce presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale da cui le amministrazioni dello Stato e le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono autorizzate ad acquistare, attraverso l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63, comma 2, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, notiziari ordinari e speciali, nazionali e locali, servizi giornalistici e informativi, anche di carattere video fotografico, e loro raccolte, anche su supporto digitale, nonché il servizio di diramazione di notizie e di comunicati.
Il comma 3 prevede che, per le amministrazioni dello Stato – comprese le articolazioni periferiche delle stesse, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti e, su richiesta espressa, gli organi costituzionali – il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri operi quale centrale di committenza.
Il comma 4 prevede che, con decreto del Sottosegretario di Stato con delega all'editoria, siano individuate le Agenzie di rilevanza nazionale. A tal fine, lo stesso comma prevede la costituzione di un comitato, composto da non oltre cinque componenti, scelti tra i magistrati ordinari o amministrativi, i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche, gli avvocati con almeno 10 anni di esercizio professionale e i giornalisti professionisti di comprovata competenza ed esperienza professionale, con il compito di formulare, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, una proposta relativa ai criteri e parametri per la definizione del fabbisogno e del corrispettivo dei servizi acquisiti con l'utilizzo della procedura negoziata ai sensi dell'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ai componenti di tale Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Il comma 5 prevede che le amministrazioni individuate al comma 2 possono acquistare servizi di carattere internazionale, specialistico, settoriale, anche video fotografico, da Agenzie di stampa diverse da quelle di rilevanza nazionale, attraverso la procedura competitiva con negoziazione e pubblicazione del bando o la procedura aperta, di cui agli articoli 62 e 60 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
Articolo 18 (Proroga di termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa e per il risanamento delle baraccopoli di Messina)
Comma 1. La norma proroga il termine per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa e consente la nomina di un nuovo Commissario. Infatti, la realizzazione del complesso ospedaliero non è ancora terminata, ma sono state avviate le procedure espropriative ed è stato affidato l'incarico di redigere il Progetto definitivo. Inoltre, il Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2020 e prorogato nell'incarico con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 novembre 2021, è cessato dall'incarico il 22 settembre 2022 e non potrebbe essere rinominato. Si specifica che l'incarico è a titolo gratuito ed è prorogabile per due anni.
Comma 2. La disposizione prevede l'avvicendamento, dal 1° gennaio 2023, del Presidente della Regione siciliana, in sostituzione del prefetto di Messina, nel ruolo di Commissario straordinario del Governo per le baraccopoli di Messina, previsto dall'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è fissata al 31 dicembre 2023.
Articolo 19 (Proroga in materia di stipula delle convenzioni per la concessione delle sovvenzioni nell'ambito del progetto relativo agli ecosistemi e dell'Unità tecnica-amministrativa per la gestione dei rifiuti in Campania)
Il comma 1 proroga, al 31 dicembre 2023, il termine previsto dall'articolo 42, comma 5-bis, del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2022, recante « Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina », relativo alla stipula delle convenzioni per la concessione delle sovvenzioni nell'ambito del progetto « Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati ».
Il citato articolo, al fine di rafforzare il progetto Ecosistemi, previsto nel quadro del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, stanzia risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, destinate, in via prioritaria, allo scorrimento della graduatoria dei progetti valutati idonei nell'ambito della predetta procedura, non finanziati per insufficienza delle risorse del Fondo complementare. La medesima disposizione recita: « Le modalità di controllo, di monitoraggio, di assegnazione e di erogazione delle risorse sono stabilite con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2022, in coerenza con le previsioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 59 del 2021. Con il medesimo decreto è approvato un cronoprogramma procedurale che prevede la stipulazione della convenzione per la concessione delle sovvenzioni entro il 31 dicembre 2022 e, a partire da tale data, il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali nell'ambito temporale di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021. »
Poiché non è stato ancora adottato il decreto ministeriale previsto dal predetto articolo 42, comma 5-bis, e, conseguentemente, non è possibile rispettare il termine del 31 dicembre 2022 per la stipula delle convenzioni di finanziamento, risulta necessario prorogare il termine di sottoscrizione delle convenzioni, al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria.
Comma 2. L'Unità tecnica amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri (UTA), istituita ai sensi dell'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, operante in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta adeguati requisiti tecnici, amministrativi e legali per svolgere anche la funzione di stazione appaltante per conto del Commissario unico di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, al fine di supportare funzionalmente lo stesso Commissario unico soprattutto nelle delicate esigenze operative di cui all'articolo 43 del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, significativamente implementate anche con la deliberazione del Consiglio dei ministri 18/22 febbraio 2022, che ha affidato al medesimo Commissario unico anche il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa della discarica abusiva di Malagrotta, in ragione della procedura di preinfrazione EU Pilot n. 9068/16 ENVI per la violazione degli obblighi imposti dall'articolo 14, lettere b) e c), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999.
L'UTA, infatti, assomma in sé un coacervo di alte professionalità con elevata e specialistica esperienza sia nell'ambito di delicati interventi di risanamento ambientale, sia nella gestione di appalti pubblici, potendo contare anche su risorse tecnologiche all'avanguardia e in continua evoluzione e rafforzamento.
La possibilità, quindi, di avvalimento dell'UTA, quale stazione appaltante, da parte del Commissario unico, è da ritenersi fondamentale per il pieno raggiungimento degli ulteriori ed importanti obiettivi assegnati dal citato articolo 43 al Commissario unico, atteso che la facoltà di diretta utilizzazione dell'UTA può contribuire ad aumentare significativamente la capacità operativa dello stesso Commissario unico anche in relazione alla tempestiva ed efficace utilizzazione dei fondi derivanti dal PNRR.
L'avvalimento dell'UTA, già in corso fin dal 2018, da parte del Commissario unico, ma su base meramente pattizia, sia come stazione appaltante, sia come diretto supporto tecnico e amministrativo, con messa a disposizione di qualificati responsabili unici del provvedimento (RUP) in servizio presso l'UTA, ha consentito – in soli tre anni – di ottenere ottimali risultati riguardo a numerosi interventi di bonifica e messa in sicurezza di numerosi siti inquinati sotto infrazione comunitaria, con loro conseguente avvenuta espunzione dal gravoso sistema sanzionatorio comunitario.
La possibilità, quindi, di potersi avvalere ordinariamente a più ampio spettro, su base normativa, dell'UTA consentirà al Commissario unico, non solo di rispettare rigorosamente il cronoprogramma esistente, relativamente all'espunzione degli ulteriori siti ancora sotto infrazione comunitaria, ma consentirà di avere a disposizione un qualificato know-how, progettuale ed operativo, in grado di affrontare agevolmente le ulteriori attribuzioni operative di pertinenza derivanti dal PNNR, da quanto previsto proprio dall'articolo 43 del decreto-legge n. 152 del 2021 e dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 18/22 febbraio 2022.
Comma 3. Gli oneri, per il Commissario unico, conseguenti all'avvalimento dell'UTA, possono agevolmente essere interamente ricompresi nei finanziamenti dei singoli interventi e necessariamente già contenuti, quindi, nei conferenti quadri economici di spesa delle opere programmate e da realizzare.
La complessità, la necessità e l'urgenza degli interventi di pertinenza del Commissario unico, diretti alla definitiva e prioritaria bonifica e risanamento di siti gravemente compromessi dal punto di vista ambientale, unitamente all'esigenza di rispettare i tempi di progettazione e realizzazione conferenti con il PNRR, implica, però, una adeguata persistenza operativa de1l'UTA, necessariamente superiore a quella attualmente prevista dal vigente articolo 5 del decreto-legge n. 136 del 2013 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2014 (come modificato – da ultimo – dall'articolo 5-bis del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2019), che indica il termine di operatività dell'UTA al 31 dicembre 2022.
La prevista proroga al 31 dicembre 2025, quindi, del termine di operatività dell'UTA e dei rapporti di lavoro in essere a tale data, assolutamente necessari a garantirne la piena integrità e continuità operativa, rappresenta un'esigenza oggettiva per il raggiungimento degli obiettivi previsti, non altrimenti realizzabile.
Gli oneri necessari al funzionamento dell'UTA (compresi i costi per il conferente personale) anche per il triennio 2023-2025, comunque contenuti entro euro 1.500.0 00,00/ anno, sono ampiamente e autonomamente assicurati dai proventi rinvenienti da piani di rientro attivi, già formalizzati ed operanti, relativi a specifiche posizioni debitorie verso l'UTA stessa del comune di Salerno e del comune di Napoli, senza alcun gravame sostanziale, quindi, per il bilancio dello Stato.
Con atti stragiudiziali, infatti, di rep. n. 74/2018 in data 21 giugno 2018 e rep. n. 82/2019 in data 9 dicembre 2019 tra l'UTA e, rispettivamente, il comune di Salerno e il comune di Napoli, sono assicurate regolari rimesse annuali, pari a euro 1.249.182,89 da parte del comune di Salerno e a euro 4.387.588,64 da parte del comune di Napoli, per complessivi euro 5.6.36.771,53/anno, che sicuramente copriranno il periodo di proroga triennale.
La certezza, quindi, anche di tali sole risorse finanziarie, fondate su atti formali e già in corso di regolare esecuzione da parte dei comuni di Salerno e Napoli, non gravanti sul bilancio dello Stato in quanto frutto dell'autonoma attività dell'UTA di recupero, giudiziale e stragiudiziale, di proprie posizioni creditorie, garantisce ampiamente la copertura di tutti gli oneri di funzionamento dell'UTA medesima per il triennio 2025-2025, inclusi quelli, prevedibilmente nuovi e maggiori, connessi alla indefettibile transizione digitale prevista ed auspicata per ogni struttura della pubblica amministrazione.
Articolo 20 (Proroga di termini in materia di politiche per il mare)
La disposizione proroga, per l'anno 2023, il termine relativo all'invio alle Camere della relazione annuale sullo Stato di attuazione del Piano del mare, previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173.
Articolo 21 (Proroga di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza)
Il comma 1 proroga, fino al 31 gennaio 2024, la norma che disciplina la possibilità per il personale dei Servizi di informazione per la sicurezza di effettuare colloqui personali con soggetti detenuti e internati al fine di acquisire informazioni per la prevenzione dei delitti con finalità di terrorismo di matrice internazionale.
Il comma 2 proroga, fino al 31 gennaio 2024, la norma che disciplina la possibilità di:
– estendere le condotte scriminabili con garanzie funzionali ad ulteriori fattispecie di reato, riferibili ai nuovi contesti in cui si sviluppa la minaccia terroristica (condotte di: partecipazione ad associazioni sovversive, assistenza agli associati, organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo, arruolamento, addestramento ad attività e finanziamento di condotte, con finalità di terrorismo, istigazione a commettere delitti contro la personalità internazionale e interna dello Stato, partecipazione a banda armata, istigazione a delinquere per delitti di terrorismo);
– attribuire la qualifica di pubblica sicurezza al personale delle Forze armate (RUD) di supporto per le esigenze degli Organismi, così da poter destinare il personale interno del Comparto all'espletamento delle attività info-operative;
– utilizzare l'identità di copertura nei procedimenti penali per reati scriminati con garanzie funzionali, dandone comunicazione riservata contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione all'Autorità giudiziaria che procede nei confronti dell'appartenente agli Organismi di informazione per la sicurezza;
– deporre in sede testimoniale utilizzando generalità di copertura, sia laddove l'appartenente agli Organismi di informazione per la sicurezza abbia operato sotto copertura, sia quando risulti comunque necessario mantenerne segreta la reale identità a fini di tutela, anche personale.
Articolo 22 (Ulteriore proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19)
Il comma 1, tenuto conto della durata della crisi economica dovuta alla pandemia e del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso emergenza da COVID-19, dispone la proroga al 31 dicembre 2024 del regime di sospensione di responsabilità previsto dall'articolo 31-octies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e al 31 dicembre 2023 del termine previsto dal comma 2 del medesimo articolo per la definizione delle modifiche da apportare all'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, in relazione agli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa.
Il comma 2, all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, prevede che gli aiuti fiscali si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nell'esercizio finanziario successivo a quello della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.
In merito agli aiuti COVID-19, riconosciuti in base alla sezione 3.1 e alla sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 », che, in base alle citate regole, devono essere registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), nonché nel SIAN e nel SIPA, con l'articolo 35 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono stati prorogati al 30 giugno 2023 i termini per tali registrazioni con scadenza dalla data di entrata in vigore della citata disposizione fino al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023 i termini per le medesime registrazioni con scadenza dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023.
Con la presente disposizione si prevede un'ulteriore proroga dei predetti termini di registrazione, prevedendo che quelli in scadenza:
- a)dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 73 del 2022 al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 settembre 2023;
- b)dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024;
- c)dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024;
- d)dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al 30 settembre 2024.
Considerato l'elevatissimo numero di aiuti individuali da iscrivere in base alla sezione 3.1 e alla sezione 3.12 della citata comunicazione, la proroga si rende necessaria per consentire all'Agenzia delle entrate di effettuare le relative registrazioni entro i termini prescritti, tenendo conto degli ulteriori dati comunicati dai contribuenti con l'apposita autodichiarazione prevista dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2022.
Articolo 23 (Disposizioni finanziarie)
Ai fini dell'immediata attuazione del presente decreto, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 24 (Entrata in vigore)
La disposizione prevede l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.