XIX LEG - ddl - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022.

aggiornamento: 17 febbraio 2023

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 1 dicembre 2022

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022.

Relazione illustrativa

Art. 1

1. Il decreto - legge 3 dicembre 2022, n.186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

Relazione illustrativa

Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre, il cui contenuto è di seguito illustrato.

Con deliberazione del 27 novembre 2022, il Consiglio dei ministri ha dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali e franosi verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia (Napoli), a partire dal 26 novembre 2022.

 L’intervento normativo in esame disciplina i primi interventi urgenti in favore della popolazione dei comuni dell’isola di Ischia duramente colpiti dagli eventi alluvionali e franosi di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per le persone, causando vittime e l’isolamento di diverse località nonché l’evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni.

Questi primi interventi sono volti essenzialmente a disciplinare la sospensione di termini tributari, contributivi, amministrativi e processuali; è prevista inoltre la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della sezione distaccata insulare del tribunale di Napoli avente sede a Ischia, attualmente fissato al 31 dicembre 2022.

 L’articolo 5 riguarda invece il Fondo regionale di protezione civile previsto dall’articolo 45 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, al fine di contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali. La disposizione riveste carattere ordinamentale, in quanto è volta a rettificare la corretta imputazione finanziaria di risorse nel bilancio.

Per quanto riguarda la delimitazione dell’ambito territoriale di applicazione delle misure, secondo le informazioni fornite dalle strutture territoriali del Servizio nazionale della protezione civile impegnate nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione, i fenomeni di dissesto verificatisi il 26 novembre 2022 sono localizzati nel comune di Casamicciola Terme e il dispiegamento operativo e le attività di soccorso e assistenza conseguenti sono concentrati prevalentemente nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno.

L’articolo 1 (Sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi) risponde alla finalità di sostenere i soggetti residenti nei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno, interessati dagli eventi alluvionali e franosi di eccezionale intensità del 26 novembre 2022.

In particolare, il comma 1 sospende a favore di tali soggetti i termini relativi ai versamenti tributari, compresi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con scadenza nel periodo compreso dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023. Sono altresì sospesi i ter- mini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023, nonché i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023, compresi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli atti previsti dall’articolo 30 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

 Il comma 3 estende la sospensione prevista al comma 1 ai versamenti derivanti da ingiunzioni emesse dagli enti territoriali, dagli accertamenti esecutivi dei medesimi enti nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi doganali.

Il comma 4 sospende i termini degli adempimenti tributari, compresi quelli processuali, in scadenza dalla data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023.

Il comma 5 disciplina la ripresa dei versamenti e degli adempimenti sospesi, prevedendo che i versamenti sospesi siano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2023.

 I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli accertamenti esecutivi di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e all’articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non ancora affidati all’agente della riscossione, nonché all’articolo 30 dello stesso decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 1, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e agli atti di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, sospesi per effetto del comma 1, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione di cui al medesimo comma 1.

 Entro il mese di settembre 2023 sono altresì effettuati gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione.

 Il comma 6 prevede che per i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione si applica l’articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, precisando che tale disposizione riguarda anche gli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Il comma 7 prevede che, al fine di assicurare ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un apposito fondo con una dotazione di 1.340.000 euro per l’anno 2022 e di 1.380.000 euro per l’anno 2023.

L’articolo 2 (Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale) detta norme in tema di sospensione delle udienze fissate innanzi agli uffici giudiziari di Ischia e dei relativi termini processuali, come pure in materia di sospensione di tutte le udienze civili e penali e dei termini, sostanziali e processuali, riferiti a parti o difensori aventi residenza, sede o studio legale nei comuni maggiormente coinvolti negli eventi alluvionali e franosi di cui sopra. I suddetti ter- mini sono stati stabiliti tenuto conto delle notizie finora disponibili in ordine alle conseguenze dei suddetti eventi tanto sull’operatività degli uffici giudiziari di Ischia quanto sui residenti nei comuni maggiormente colpiti.

Nel dettaglio, il comma 1 prevede che dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2022 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso la sezione distaccata di Ischia del tribunale di Napoli e presso l’ufficio del giudice di pace di Ischia siano rinviate d’ufficio a una data successiva al 31 dicembre 2022.

Il comma 2 dispone altresì che dal 26 novembre 2022, data di verificazione degli eccezionali eventi alluvionali e franosi, fino al 31 dicembre 2022, è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso la sezione distaccata di Ischia del tribunale di Napoli e presso l’ufficio del giudice di pace di Ischia. La norma precisa che si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali e che, ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

 Al fine di non compromettere il diritto di difesa dei soggetti coinvolti negli eventi alluvionali e franosi avvenuti dal 26 novembre 2022, il comma 3 dispone inoltre che, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti davanti a tutti gli uffici giudiziari, in cui almeno una delle parti alla data del 26 novembre 2022 era residente o aveva sede nei comuni di Casamicciola Terme o Lacco Ameno, siano rinviate, su istanza di parte, a una data successiva al 31 dicembre 2022 e che allo stesso modo si procede quando una delle parti è difesa da avvocati aventi la residenza o lo studio legale nei comuni stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 26 novembre 2022.

Il comma 4 prevede che per i soggetti che alla data del 26 novembre 2022 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni di Casamicciola Terme o Lacco Ameno, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei ter- mini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Da ultimo, la norma prevede che per il medesimo periodo dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 è altresì sospeso il decorso del termine di cui all’articolo 124 del codice penale in relazione alle querele dei residenti nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno.

Il comma 5 dispone la sospensione, nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, dei termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore di debitori e obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi. Il comma 6 elenca i procedimenti, aventi carattere di urgenza, in cui non operano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, dettando una norma del tutto analoga a quella già prevista, in relazione alle misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, dall’articolo 83, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Il comma 7 precisa che nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi dei commi 2 e 4 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

Da ultimo, il comma 8 dispone che ai fini del computo del termine di ragionevole durata del processo di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del comma 1 non si tiene conto del periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2022 e in quelli i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 4 non si tiene conto del periodo compreso tra il 26 novembre 2022 e il 31 dicembre 2022.

L’articolo 3 (Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria) estende la medesima sospensione delle udienze e dei termini processuali – nel medesimo periodo dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 - ai giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, in cui una delle parti o i loro difensori abbiano la residenza o la sede nei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, l’udienza o l’attività da cui decorre il termine è differita in modo da consentirne il rispetto. Nel medesimo periodo e per i medesimi soggetti sopra indicati sono sospesi i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni, per la proposizione di ricorsi amministrativi e, in genere, tutti i termini processuali.

L’articolo 4 (Proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia), luce dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali e franosi verificatesi nel territorio dell’isola di Ischia, prevede la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della sezione distaccata insulare del tribunale di Napoli a Ischia, attualmente fissato al 31 dicembre 2022.

L’articolo 5 (Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile), rifinanzia per 10 milioni di euro il Fondo regionale di protezione civile previsto dall’articolo 45 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, al fine di contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali e di concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti agli eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del medesimo codice, corrispondenti alle emergenze che possono essere affrontate a livello regionale, senza la necessità della deliberazione dello stato di emergenza nazionale ai sensi dell’articolo 24, comma 1, del codice stesso.

Tale esigenza riveste il carattere di necessità ed urgenza anche in considerazione dell’incremento delle situazioni di criticità che si stanno verificando sul territorio nazionale, che potrebbero essere efficacemente gestite anche da parte delle regioni.

 Il Fondo in esame è stato rifinanziato, dopo diversi anni, con la legge di bilancio 2022 per 10 milioni di euro e, ai sensi del comma 2 del citato articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, a seguito dell’intesa sancita nella seduta della Conferenza unificata del 6 luglio 2022, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2022, con cui vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna regione nonché le relative attività di monitoraggio.

La disposizione in esame, di carattere ordinamentale, è volta a rendere attuabile l’utilizzo del predetto Fondo rettificando la corretta imputazione finanziaria in bilancio delle risorse a tal fine attribuite.

L’articolo 6 prevede le occorrenti coperture finanziarie e l’articolo 7 reca la norma sull’entrata in vigore del decreto-legge