DDL - Ratifica ed esecuzione degli Accordi di estradizione e assistenza giudiziaria tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina - Relazione

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 21 luglio 2017

Disegno di legge recante: ''Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l’applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015.''

Articolato

 

L'Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione Europea di Estradizione del 13 dicembre 1957 mira ad agevolare l'applicazione della stessa nei rapporti tra il Governo della Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina nella delicata materia dell'estradizione nonché a intensificare la lotta alla criminalità e al terrorismo.
Con l'Accordo in esame i rapporti tra Italia e Bosnia ed Erzegovina nel campo della cooperazione giudiziaria penale registrano un notevole passo in avanti, in particolar modo per effetto all'esplicita previsione della facoltà di estradizione dei cittadini, sinora rifiutata dalla Bosnia Erzegovina.
Sul punto, infatti, l'Accordo aggiuntivo in esame presenta una puntuale disciplina della materia dell'estradizione dei cittadini, nonché del transito degli stessi per le ipotesi in cui un cittadino consegnato da uno Stato terzo ad uno dei due Stati contraenti debba transitare sul territorio degli stessi.
Il testo normativo si compone di 7 articoli, corredati di rubrica per consentire una rapida individuazione degli argomenti trattati.

L'art. 1, nel prevedere la facoltà degli Stati Contraenti di estradare reciprocamente i propri cittadini, fa espresso riferimento sia all'estradizione processuale, fondata su misure cautelari, che a quella esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato.

L’art. 2 specifica che l’estradizione verrà concessa per i reati di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro, purché la pena prevista non sia inferiore ai 4 anni o la pena inflitta non sia inferiore ai 2 anni.

L’art. 3 prevede invece l’estradizione per gli altri reati per i quali la pena prevista non sia inferiore ai 5 anni o la pena inflitta non sia inferiore ai 4 anni.

Gli artt. 4 e 5 disciplinano il caso di esecuzione della pena nel Paese del cittadino.

L'art. 6 disciplina il transito sul territorio di una delle Parti contraenti in maniera conforme a quanto previsto dalla Convenzione Europea di estradizione.

L'art. 7 prevede che l'Accordo entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui gli Stati contraenti si saranno comunicati ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica. E' altresì prevista la possibilità modifica dell'Accordo, nonché le modalità ed i tempi attraverso cui lo stesso potrà cessare di avere efficacia (al centottantesimo giorno dalla comunicazione scritta, trasmessa per via diplomatica, con cui una delle Parti comunica all'altra la sua intenzione di recedere), e ciò senza pregiudizio per le procedure in corso al momento della cessazione.