DDL - Ratifica ed esecuzione degli Accordi di estradizione e assistenza giudiziaria tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina - Testo

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 21 luglio 2017

Disegno di legge recante: ''Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l’applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015.''

 

Relazione illustrativa

 

Indice

Art. 1 – Autorizzazione alla ratifica
Art. 2 – Ordine di esecuzione
Art. 3 – Copertura finanziaria
Art. 4 – Entrata in vigore

Art. 1
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l’applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015.

 

Art. 2
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 7 dell’Accordo stesso.

Art. 3
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell’Accordo di cui all’articolo 1, valutati in euro 8.729 annui a decorrere dal 2017, e dalle rimanenti spese pari a euro 5.000 annui a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Agli oneri valutati di cui al comma 1, si applica l’articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,  le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.