XVIII LEG - Schema di dpcm - Modifiche al regolamento di riorganizzazione del ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e al regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonché dell'organismo indipendente di valutazione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n.100

aggiornamento: 12 ottobre 2022

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 21 aprile 2021

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante “Modifiche al regolamento di riorganizzazione del ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84  e al regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonché dell'organismo indipendente di valutazione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n.100  ”.

 

Relazione illustrativa

Indice

Art. 1 - Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84

Art. 2 - Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100

Art. 3 - Disposizioni di coordinamento

Art. 4 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 5 - Clausola d’invarianza finanziaria

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l’articolo 17;

Visto l’articolo 35 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e, in particolare, i commi 2, 3, 4, 4-bis e 5;

Visti gli articoli 4, comma 4, 5, 16, 17, 18, 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l’articolo 1, comma 864, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133, recante “Regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190”; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99 recante “Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100 recante “Regolamento concernente organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonché dell'organismo indipendente di valutazione della performance”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2020, n. 175 contenente “Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, in materia di articolazioni decentrate dell'organizzazione giudiziaria”;

Sentite le organizzazioni sindacali di settore;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 21 aprile 2022;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze;

ADOTTA

il seguente regolamento:

ART. 1

(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84)

  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:“b-bis) Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione;”;

b) all’articolo 5, comma 2:

1) alla lettera b), secondo periodo, dopo le parole “La Direzione generale” sono inserite le seguenti: “, salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera a-bis),”;

2) le lettere e) e f) sono abrogate;

c) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:

“ART. 5-bis

(Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione)

  1. Il Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione esercita le funzioni e i compiti inerenti alle aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera d-bis), del decreto legislativo.
  2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate: 

a) Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati: attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia; adempimento dei compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, quale ufficio unico responsabile per la transizione digitale a norma della medesima disposizione; programmazione, progettazione, sviluppo, gestione, accesso e disponibilità dei sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia per tutti gli uffici del Ministero, gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari; integrazione e interconnessione dei sistemi nel rispetto degli standard; interconnessione con i sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia delle altre amministrazioni; rilascio dei pareri di congruità tecnico-economica sugli acquisti per i quali non è richiesto il parere obbligatorio dell'Agenzia per l'Italia digitale; predisposizione e gestione del piano per la sicurezza informatica dell'Amministrazione della giustizia; promozione e sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica, telecomunicazione, telematica e fonia; procedure di formazione dei contratti riguardanti l'acquisizione di beni e servizi informatici e dei connessi lavori di impiantistica riguardanti esclusivamente le sale server; 

b) Direzione generale di statistica e analisi organizzativa: compiti previsti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, quale ufficio del Sistema statistico nazionale, ivi compresa la realizzazione e gestione di banche dati di statistica giudiziaria; redazione del programma statistico nazionale attraverso l'individuazione di criteri unici e omogenei sul territorio nazionale, assicurando a livello centrale, per i rapporti con l'ISTAT, il coordinamento con gli uffici del Ministero, gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari; rapporti con organismi europei e internazionali di settore;

c) Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione: funzioni di coordinamento delle attività della politica regionale e nazionale finanziata o cofinanziata dall’Unione europea inerenti al perseguimento degli obiettivi e dei compiti istituzionali del Ministero della giustizia, a supporto delle articolazioni ministeriali interessate; coordinamento, gestione, monitoraggio, rendicontazione, nell’ambito di tali funzioni, dei programmi e degli interventi; coordinamento e gestione delle attività inerenti alla materia degli aiuti di Stato.”.

d) all’articolo 6, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) Direzione generale del personale: attuazione delle politiche delle risorse umane; assunzione e gestione del personale della carriera dirigenziale penitenziaria e del personale del comparto finzioni centrali, anche di qualifica dirigenziale; assunzione e gestione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Corpo di polizia penitenziaria; trattamento giuridico, economico, previdenziale e di quiescenza; relazioni sindacali; procedimenti disciplinari, coordinamento del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti sul territorio nazionale;”;

2) dopo la lettera a) è inserita la seguente: “a-bis) Direzione generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria: gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei beni immobili e dei relativi beni mobili e strumentali; rilevazione ed analisi dei fabbisogni di beni e servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria e residenziale di servizio; predisposizione dei relativi atti di programmazione e di indirizzo; progettazione in materia di edilizia penitenziaria e residenziale di servizio; progettazione tecnica per l'acquisizione di beni e servizi la cui gestione sia ad essa attribuita; attività di analisi, studio e ricerca per l'innovazione nelle materie di competenza; procedure per l'affidamento di lavori e l'acquisizione di beni e servizi per le esigenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254;”;

e) all’articolo 6, comma 3, dopo le parole «di cui al comma 2, lettere a)» sono inserite le seguenti: «, a-bis)»;

f) l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

“ART. 16

(Disposizioni finali)

  1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nonché alla definizione dei relativi compiti e alla distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale si provvede con decreti del Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988 n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Non possono essere individuati uffici dirigenziali non generali in numero superiore a quello dei posti di dirigente di seconda fascia previsti, per ciascun dipartimento, nelle tabelle D), E), F) e G), allegate al presente decreto.
  2. Con uno o più decreti del Ministro, nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero, sono determinate le piante organiche del personale amministrativo degli uffici giudiziari e delle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione.
  3. La tabella E) allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, è sostituita dalla tabella B) allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante.
  4. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e dell'Amministrazione degli archivi notarili, sono previste dalle tabelle C), D), E), F) e G) allegate al presente decreto che ne costituiscono parte integrante. Con successivi decreti il Ministro della giustizia ripartisce i contingenti di personale come sopra rideterminati nelle fasce retributive e nei profili professionali.
  5. Il Ministro provvede con proprio decreto all'attribuzione delle risorse ai dipartimenti.
  6. Le dotazioni organiche del Ministero sono definite dal presente decreto ad ogni effetto di legge.”.

ART. 2

(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100)

  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 7, comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente: “c-bis) la formulazione di pareri in ordine alle proposte finalizzate alle assegnazioni di personale nell’ambito delle articolazioni dell’amministrazione centrale;”;

b) all’articolo 11, comma 4, le parole “un consigliere economico e finanziario, un consigliere per le libere professioni ed un consigliere per le politiche di innovazione amministrativa” sono sostituite dalle seguenti: “fino a tre consiglieri”.

ART. 3

(Disposizioni di coordinamento)

  1. Le tabelle C, D, E ed F allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, sono sostituite da quelle di cui agli allegati I, II, III e IV, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
  2. Alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, le parole “(articolo 16, comma 8)” sono sostituite dalle seguenti: “(articolo 16, comma 3)”.

ART. 4

(Disposizioni transitorie e finali)

  1. Alla organizzazione e alla definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale nell’ambito delle direzioni generali del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), nonché nell’ambito delle direzioni generali del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria indicate all’articolo 1, comma 1, lettera d), e della Direzione generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei compiti del giudice minorile del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 35, comma 4-bis, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, si provvede, nei limiti della vigente dotazione organica, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Con decreto del capo del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione si provvede a definire le misure necessarie al coordinamento informativo e operativo tra la Direzione generale di statistica e analisi organizzativa e la Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, anche attraverso gli Uffici di coordinamento interdistrettuale, per la raccolta e la trasmissione dei dati statistici rilevati dagli uffici giudiziari.
  3. Le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero dovranno concludersi entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. In ogni caso le strutture organizzative esistenti interessate dal processo di riorganizzazione di cui al presente decreto, i corrispondenti incarichi dirigenziali, nonché le assegnazioni di personale non dirigenziale in servizio presso le predette strutture, sono fatti salvi fino all’effettiva definizione delle procedure di cui al periodo precedente.

ART. 5

(Clausola d’invarianza finanziaria)

  1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Relazione illustrativa

Lo schema di decreto illustrato reca modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, nonché al regolamento concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonché dell'organismo indipendente di valutazione della performance di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100.

Il provvedimento segue l’iter di adozione previsto, in deroga alla disciplina generale sui regolamenti di organizzazione, dall’articolo 35, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, che individua procedure semplificate e accelerate per il riordino dell’organizzazione del Ministero della giustizia.

In particolare la predetta disposizione stabilisce che “Al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi 2, 3, 4 e 4-bis, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2022, il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo stesso regolamento il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato”.

Il presente regolamento, dunque, in deroga al procedimento regolato dall’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, può essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri all’esito del procedimento semplificato sopra descritto. 

L’intervento in esame, che incide sulla normativa vigente mediante la tecnica della novellazione, è reso necessario dalle modifiche apportate alla struttura organizzativa del Ministero della giustizia dall’articolo 35, commi 2 e ss. dal citato articolo 35 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.

In particolare, detta ultima disposizione al comma 2 apporta modifiche al d.lgs. 300/1999 tese a incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia a livello di singolo ufficio giudiziario nell'attuazione del processo di riforma e di innovazione tecnologica dei servizi, nonché a garantire un monitoraggio effettivo dei servizi connessi all'amministrazione della giustizia attraverso una gestione più efficace di tutti gli elementi conoscitivi di natura statistica. A tal fine si prevede la creazione di una nuova struttura dipartimentale, con compiti in materia di servizi per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione, e finalizzata: alla gestione dei processi e delle risorse connessi alle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della innovazione, alla gestione delle attività connesse all’analisi statistica e organizzativa, al coordinamento della programmazione delle attività della politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione. In particolare rispetto all’attività connessa all’analisi statistica, si prevede che il nuovo dipartimento dovrà: a) gestire la raccolta, l’organizzazione e l’analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi all’amministrazione della giustizia; b) implementare le procedure di raccolta dei dati e della relativa elaborazione statistica secondo criteri di completezza, affidabilità, trasparenza e pubblicità; c) effettuare il monitoraggio dell’efficienza del servizio giustizia con particolare riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi di definizione dei procedimenti negli uffici giudiziari. Inoltre, il comma 2 prevede di inserire un nuovo comma dopo il comma 3 del citato articolo 16, dove viene indicato che il Ministero della giustizia, per poter esercitare le funzioni e i compiti di cui sopra, provvede ad effettuare l’accesso diretto ai dati riguardante i servizi connessi all’amministrazione della giustizia, anche se raccolti dagli uffici giudiziari. Infine, si prevede che i Dipartimenti di cui si compone il Ministero della giustizia passino da quattro a cinque.

Al comma 3, del predetto articolo 35, ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, si prevede, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022, l’incremento, nell’ambito dell’amministrazione giudiziaria, di un posto di Capo dipartimento e un posto di vice Capo dipartimento, nonché un posto di funzione per l’Ufficio del Capo dipartimento. Inoltre, si prevede la stabilizzazione della struttura di livello dirigenziale generale di cui all’articolo 16, comma 12, del DPCM 15 giugno 2015, n. 84, da collocare nel dipartimento istituito ai sensi del comma 2, lett. c). Nell’ambito della predetta struttura sono istituiti due uffici dirigenziali non generali. Di conseguenza la dotazione organica del personale dirigenziale dell’amministrazione giudiziaria è incrementata di tre posizioni di livello generale e di tre posizioni di livello non generale.

Il comma 4 prevede l’incremento di 1 unità di dirigente generale penitenziario nell’ambito della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022.

Tale incremento si rende necessario in relazione all'attuale organigramma della Direzione generale del personale e delle risorse, composta da ben 11 uffici, che risulta troppo vasta e con gestione di materie complesse ed eterogenee, con aree di intervento a rischio (gestione del personale, concorsi, attività contrattuali, edilizia, acquisizione di beni e servizi). L’introduzione dell’unità in argomento, pertanto, consente una gestione più efficiente del personale, con la scissione delle competenze dell’attuale Direzione Generale del personale e delle risorse e l’istituzione della Direzione Generale dei beni, dei servizi e dell'edilizia penitenziaria.

Con riferimento alle 11 posizioni dirigenziali non generali di cui si compone attualmente la Direzione generale del personale e delle risorse, si rappresenta che le stesse verranno ripartite, sulla base delle relative competenze, nell’ambito delle due Direzioni generali oggetto del presente intervento.

La legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, ha inoltre inserito nel corpo dell’articolo 35 un comma 4 bis che istituisce presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia un ufficio di livello dirigenziale non generale di seconda fascia del comparto Funzioni centrali, per la gestione dell'area contrattuale, per l'acquisizione di beni, di servizi e di lavori, con funzioni di programmazione e di coordinamento, con conseguente aumento di una unità della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia della carriera amministrativa del predetto Dipartimento.

Proprio ai fini di dare compiuta attuazione a quanto stabilito dalle disposizioni di rango primario sopra richiamate, viene dunque emanato il presente regolamento.

Esso si compone di cinque articoli, i primi due dei quali incidono rispettivamente su disposizioni del regolamento n. 84 del 2015 e del regolamento n. 100 del 2019, modificandoli con la tecnica della novella. L’articolo 3 contiene disposizioni di coordinamento, l’articolo 4 disposizioni transitorie finali ed infine l’articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L’articolo 1, comma 1, dello schema contiene modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015 a seguito della creazione del nuovo Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione (lett. a).

Il nuovo Dipartimento sarà composto dai seguenti uffici di livello dirigenziale generale (lett. c):

  1. Direzione Generale dei Sistemi informativi automatizzati, con le seguenti competenze: attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia; adempimento dei compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, quale ufficio unico responsabile per la transizione digitale a norma della medesima disposizione; programmazione, progettazione, sviluppo, gestione, accesso e disponibilità dei sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia per tutti gli uffici del Ministero, gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari; integrazione e interconnessione dei sistemi nel rispetto degli standard; interconnessione con i sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia delle altre amministrazioni; pareri di congruità tecnico-economica sugli acquisti per i quali non è richiesto il parere obbligatorio dell'Agenzia per l'Italia digitale; predisposizione e gestione del piano per la sicurezza informatica dell'Amministrazione della giustizia; promozione e sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica, telecomunicazione, telematica e fonia; procedure di formazione dei contratti riguardanti l'acquisizione di beni e servizi informatici e dei connessi lavori di impiantistica riguardanti esclusivamente le sale server; 
  2. Direzione generale di Statistica e analisi organizzativa, alla quale sono attribuite le seguenti competenze: compiti previsti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, quale ufficio del Sistema statistico nazionale, ivi compresa la realizzazione e gestione di banche dati di statistica giudiziaria; redazione del programma statistico nazionale attraverso l'individuazione di criteri unici e omogenei sul territorio nazionale, assicurando a livello centrale, per i rapporti con l'ISTAT, il coordinamento con gli uffici del Ministero, gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari; rapporti con organismi europei e internazionali di settore;
  3. Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione, con le attribuzioni che seguono: funzioni di coordinamento delle attività della politica regionale e nazionale finanziata o cofinanziata dall’Unione europea inerenti al perseguimento degli obiettivi e dei compiti istituzionali del Ministero della giustizia, a supporto delle articolazioni ministeriali interessate; coordinamento, gestione, monitoraggio, rendicontazione, nell’ambito di tali funzioni, dei programmi e degli interventi; coordinamento e gestione delle attività inerenti alla materia degli aiuti di stato

In particolare la Direzione Generale dei Sistemi informativi automatizzati e la Direzione generale di Statistica e analisi organizzativa transiteranno nel nuovo Dipartimento dal Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, dal quale sono conseguentemente soppresse [lett. b), n. 2)], mentre la Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione (oggi prevista come struttura temporanea operante a supporto di tutte le altre strutture ministeriali, in coordinamento con il Gabinetto e con personale proveniente da altre amministrazioni, soggetta al potere di indirizzo della conferenza dei Capi Dipartimento), viene stabilizzata e collocata organicamente presso il nuovo Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione.

Infine, la lettera d) del medesimo comma 1, in attuazione della disposizione di cui all’articolo 35, comma 4, del D.L. 152/2021 (a tenore del quale “Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria e per il potenziamento dei relativi servizi istituzionali, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022, è istituita una apposita struttura di livello dirigenziale generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria. Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di una unità di dirigente generale penitenziario”) novella l’articolo 6, comma 2, del DPCM 84/2015, scorporando in due Direzioni generali l’attuale Direzione generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, ed istituendo così la nuova Direzione generale del personale (con le seguenti competenze: attuazione delle politiche delle risorse umane; assunzione e gestione del personale della carriera dirigenziale penitenziaria e del personale del comparto finzioni centrali, anche di qualifica dirigenziale; assunzione e gestione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Corpo di polizia penitenziaria; trattamento giuridico, economico, previdenziale e di quiescenza; relazioni sindacali; procedimenti disciplinari coordinamento del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti sul territorio nazionale) e la nuova Direzione generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria (competente in materia di gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei beni immobili e dei beni mobili e strumentali; rilevazione ed analisi dei fabbisogni di beni e servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria e residenziale di servizio;  predisposizione dei relativi atti di programmazione e di indirizzo; progettazione in materia di edilizia penitenziaria e residenziale di servizio; progettazione tecnica per l'acquisizione di beni e servizi la cui gestione sia ad essa attribuita;  attività di analisi, studio e ricerca per l'innovazione nelle materie di competenza; procedure per l'affidamento di lavori e l'acquisizione di beni e servizi per le esigenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254).

In buona sostanza, con la riforma si prende atto della mancata attuazione, con riguardo al DAP, della disposizione di cui all’articolo 5, comma 2, lett. b), secondo periodo, del DPCM 84/15 che attribuisce alla Direzione generale delle risorse e delle tecnologie presso il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria e dei servizi una competenza generale in materia di procedure contrattuali del Ministero. Ciò si giustifica alla luce della peculiare specificità delle materie di competenza dell’amministrazione penitenziaria, che rende irrazionale e poco efficiente anche alla luce di un principio generale di buon andamento della pubblica amministrazione la devoluzione di dette procedure ad una stazione appaltante con competenza generalista. Alla luce della riforma, dunque, si è provveduto ad escludere le materie devolute al DAP dalla competenza generale suddetta [lett. b), n. 1)]

 Infine, la lettera e) del comma 1, contiene una mera disposizione di coordinamento, conseguente alla creazione della nuova direzione generale presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, mentre sempre a fini di coordinamento normativo, l’articolo 16 del DPR 84/2015, contenente le disposizioni transitorie e finali viene riscritto, eliminando le disposizioni non più attuali (lett. f).

L’articolo 2 dello schema in esame apporta invece due modifiche, all’articolo 7, comma 2 e all’articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100 recante “Regolamento concernente organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonché dell'organismo indipendente di valutazione della performance”. In particolare, all’articolo 7, comma 2 viene attribuito al Gabinetto del Ministro il compito di formulare dei pareri in ordine alle proposte finalizzate alle assegnazioni di personale nell’ambito delle articolazioni dell’amministrazione centrale; all’articolo 11, comma 4 viene, inoltre, soppressa l’indicazione specifica delle qualifiche da attribuirsi ai consiglieri del Ministro (consigliere economico e finanziario, consigliere per le libere professioni un consigliere per le politiche di innovazione amministrativa), consentendo pertanto di nominare fino a tre consiglieri senza particolari rigidità, a seconda delle specifiche necessità contingenti, in un’ottica di miglior perseguimento dell’efficacia e del buon andamento dell’azione amministrativa.

L’articolo 3 dello schema sostituisce le tabelle C, D, E ed F allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 con quelle allegate sub I (Dotazione organica complessiva del personale dirigenziale), II (Dotazione organica dell’amministrazione giudiziaria, comprendente il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, il Dipartimento per gli affari di giustizia ed il nuovo Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione), III (Dotazione organica del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) e IV (Dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità) e alla tabella B) modifica il richiamo normativo al testo allineandolo alla nuova formulazione dell’articolo 16, come modificato dall’articolo 1, comma 1 lettera f) del presente provvedimento.

Le tabelle in particolare, sono modificate conseguentemente agli incrementi di dotazione previsti dal D.L. 152/2021 (merita ricordare, con riguardo al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità che l’articolo 35, comma 4 bis, del D.L. 152/2021, inserito dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, ha previsto che “Per il potenziamento funzionale delle attribuzioni demandate all'amministrazione della giustizia minorile e di comunità, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2022, è istituito presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia un ufficio di livello dirigenziale non generale di seconda fascia del comparto Funzioni centrali, per la gestione dell'area contrattuale, per l'acquisizione di beni, di servizi e di lavori, con funzioni di programmazione e di coordinamento. Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia della carriera amministrativa del medesimo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di un'unità”. Tale nuovo ufficio, previsto in tabella nella nuova dotazione organica, sarà concretamente istituito con il decreto ministeriale attuativo di cui all’articolo 4 dello schema in esame. Infine, nella tabella allegata sub III (Dotazione organica del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) è stato recepito l’incremento della dotazione organica di 100 unità di personale appartenente all’Area III dei ruoli dell’amministrazione penitenziaria, disposto dall’articolo 1, comma 864, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ad oggi non computato nella Tabella E allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, sostituita dal presente provvedimento.

L’articolo 4, composto da tre commi, contiene le disposizioni transitorie e finali.

In particolare il comma 1 stabilisce che alla organizzazione e alla definizione dei compiti degli uffici delle direzioni generali del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b), nonché delle direzioni generali del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria indicate al precedente articolo 1, comma 1, lettera c), ed infine, in virtù di quanto disposto dall’articolo 35, comma 4-bis, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, della Direzione generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei compiti del giudice minorile del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, si provveda, nei limiti della vigente dotazione organica, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del DPCM.

Il comma secondo, inoltre, stabilisce che con decreto del capo del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione si provveda a definire misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra la Direzione generale di statistica e analisi organizzativa e la Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, anche attraverso gli Uffici di coordinamento interdistrettuale, per la raccolta e la trasmissione dei dati statistici rilevati dagli uffici giudiziari.

Infine, il comma 3 contiene una disposizione transitoria volta a garantire la continuità dell’azione amministrativa nelle more dell’adozione dei decreti ministeriali di cui al primo comma.

In particolare, si prevede che le strutture organizzative esistenti, interessate dal processo di riorganizzazione, i corrispondenti incarichi dirigenziali, nonché le assegnazioni di personale non dirigenziale in servizio presso le predette strutture, sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero, anche nell’ipotesi in cui dette procedure non siano concluse nel termine fissato in sei mesi dall'entrata in vigore del DPCM.

L’articolo 5, da ultimo, contiene la clausola d’invarianza finanziaria.