XVIII LEG - Schema di D.Lgs. - Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio.

aggiornamento: 26 settembre 2022

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 26 maggio 2022

Esame preliminare - Consiglio dei ministri 24 febbraio 2022

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/884 del parlamento europeo e del consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/gai del consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del consiglio

 

Relazione illustrativa

 

Indice

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74

Art. 3 - Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313

Art. 4 - Abrogazioni e disposizioni transitorie

Art. 5 - Clausola di invarianza finanziaria

Art. 6 - Entrata in vigore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario;

Vista la decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI;

Vista la direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio;

Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, e l’allegato A, numero 19;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74, recante attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 75, recante attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 2022;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Oggetto)

  1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio.

ART. 2

(Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74)

  1. Al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

      a) all’articolo 1, le parole da «, istituito» sino a «6 aprile 2009» sono soppresse;

      b) dopo l’articolo 1, è inserito il seguente:

        «Art. 1-bis (Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali)

  1. E' istituito un sistema informatizzato che coopera con il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, conformemente all'articolo 11-bis della decisione quadro 2009/315/GAI del 6 aprile 2009.
  2. L'Ufficio centrale di cui agli articoli 2, comma 1, lettera p), e 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, cura la gestione del sistema informatizzato di cui al comma 1.»;

    c) all’articolo 2:

1) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

«d-bis) «impronte digitali»: le impressioni piatte e rollate delle impronte digitali di ciascun dito;

d-ter) «immagine del volto»: le immagini digitalizzate del volto di una persona;»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni del presente decreto che si riferiscono ai cittadini di un Paese terzo si applicano, altresì, agli apolidi e alle persone la cui cittadinanza è ignota.»;

    d) all’articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L’Ufficio centrale comunica senza indugio qualsiasi condanna pronunciata in Italia e iscritta nel casellario giudiziale all’autorità centrale dello Stato membro o degli Stati membri di cittadinanza della persona condannata, pur quando questa abbia anche la cittadinanza italiana»;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Nel trasmettere le informazioni l’Ufficio centrale comunica che esse non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale.»;

    e) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6

(Richiesta di informazioni sulle condanne)

  1. L’Ufficio centrale redige la richiesta di informazioni diretta alle autorità degli altri Stati membri in conformità al modulo di cui all’allegato A al presente decreto.
  2. Quando riceve una richiesta di informazioni sulle condanne dalle autorità di altri Stati membri nell’ambito di un procedimento penale o a fini diversi, l’Ufficio centrale può, a sua volta, rivolgere una richiesta di estrazione di informazioni e dati sulle condanne all’autorità centrale di un altro Stato membro.
  3. La disposizione del comma 2 si applica anche quando la richiesta di informazioni è proposta dall’interessato, purché sia o sia stato in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza dello Stato membro richiesto, oppure sia o sia stato residente in Italia o nello Stato membro richiesto.
  4. Nei casi di cui al comma 3, l’Ufficio centrale rivolge la richiesta di estrazione di informazioni e dati sulle condanne all’autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza. Se l’interessato è cittadino di uno Stato terzo, l’Ufficio centrale rivolge la richiesta alle autorità centrali degli Stati membri che detengono le informazioni.
  5. L’Ufficio centrale include le informazioni e i dati acquisiti ai sensi del comma 4 nel certificato da fornire all’interessato.»;

    f) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7

(Risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne)

  1. Quando, ai sensi dell’articolo 6, è presentata una richiesta di informazioni ai fini di un procedimento penale riguardante un cittadino italiano, l’Ufficio centrale trasmette le informazioni relative:
    1. alle condanne pronunciate in Italia e iscritte nel casellario giudiziale;
    2. alle condanne pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione in applicazione dell’articolo 4 e che abbia conservato ai sensi dell’articolo 5;
    3. alle condanne pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione prima dell’entrata in vigore del presente decreto e che siano state iscritte nel casellario giudiziale;
    4. alle condanne pronunciate in Paesi terzi, di cui abbia avuto informazione e che siano state iscritte nel casellario giudiziale.
  2. Quando la richiesta di cui al comma 1 è presentata per fini diversi da un procedimento penale, l’Ufficio centrale trasmette le informazioni relative alle condanne ivi indicate alla lettera a), alle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonché le informazioni relative alle condanne indicate alle lettere c) e d) del medesimo comma 1. Sono altresì comunicate le informazioni relative alle condanne di cui al comma 1, lettera b), salvo che lo Stato membro di condanna che le ha trasmesse abbia comunicato che esse non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale. In tal caso, l’Ufficio centrale indica all’autorità richiedente lo Stato membro da cui provengono le informazioni.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche quando la richiesta di informazioni riguardante un cittadino italiano è presentata dalle autorità di un Paese terzo. Nel trasmettere le informazioni l’Ufficio centrale comunica alle autorità richiedenti che esse possono essere utilizzate soltanto ai fini del procedimento penale per il quale sono state richieste. Se la richiesta è stata presentata per fini diversi da un procedimento penale, l’Ufficio centrale comunica che le informazioni possono essere utilizzate solo per il fine per il quale sono stati richieste.
  4. Quando, ai sensi dell’articolo 6, è presentata una richiesta di informazioni riguardante un cittadino di altro Stato membro, l’Ufficio centrale trasmette le informazioni richieste alle condizioni previste dall’articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e ratificata con legge 23 febbraio 1961, n. 215.
  5. Quando, ai sensi dell’articolo 6, è presentata una richiesta di informazioni ai fini di un procedimento penale riguardante un cittadino di Paese terzo, un apolide o una persona di cui non è nota la cittadinanza, l’Ufficio centrale trasmette le informazioni relative alle condanne indicate al comma 1, lettere a) e d). Se la richiesta è presentata per fini diversi da un procedimento penale, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 2, trasmette altresì le condanne pronunciate in altri Stati membri.
  6. L’Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni mediante il modulo di cui all’allegato B al presente decreto, corredandolo di un elenco delle condanne redatto conformemente alle disposizioni in materia di certificati del casellario giudiziale.
  7. L’Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni presentate dalle autorità centrali degli altri Stati membri immediatamente e, comunque, entro un termine non superiore a dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Quando occorre acquisire informazioni complementari per identificare la persona cui la richiesta si riferisce, l’Ufficio centrale consulta immediatamente l’autorità richiedente. In tal caso, il termine di cui al primo periodo decorre dalla data di in cui pervengono le informazioni complementari.
  8. L’Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni presentate dall’interessato entro un termine non superiore a venti giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.».

ART. 3

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313)

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. all’articolo 2, dopo la lettera h) sono inserite le seguenti:

«h-bis) «impronte digitali» sono le impressioni piatte e rollate delle impronte digitali di ciascun dito;

h-ter) «immagine del volto» è l’insieme delle immagini digitalizzate del volto di una persona;»;

b. all'articolo 4:

1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di nascita», è inserita la seguente: «cittadinanza,» e le parole: «e per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «, per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, per la persona di cui non è nota la cittadinanza e per l’apolide»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Quando le informazioni sulla cittadinanza della persona condanna non sono note, o quando la persona condannata è un apolide, nell’estratto ne è fatta specifica menzione.»;

c. all'articolo 5-ter, comma 1, lettera c), dopo il numero 2, è inserito il seguente: «2-bis) immagine del volto della persona condannata;»;

d. all'articolo 19, comma 5-bis:

  1. alla lettera c), dopo le parole: «Paesi terzi», sono inserite le seguenti: «, a persone di cui non è nota la cittadinanza»;
  2. alla lettera d), dopo le parole: «Paesi terzi», sono inserite le seguenti: «, a persone di cui non è nota la cittadinanza»;
  3. alla lettera e), dopo le parole: «Paesi terzi», sono inserite le seguenti: «, persone di cui non è nota la cittadinanza»;
  4. dopo la lettera f), è inserita la seguente: «f-bis) risponde alle richieste di informazioni sul casellario giudiziale formulate da un cittadino di Paese terzo, da una persona di cui non è nota la cittadinanza e da un apolide alle condizioni e secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74;»;

e. all'articolo 25-ter, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Il cittadino di Paese terzo, la persona di cui non è nota la cittadinanza e l’apolide che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale acquisiscono da esso le informazioni relative alle condanne pronunciate nei loro confronti nei limiti previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74.»;

f. all'articolo 28-bis:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Nella risposta alla richiesta di informazioni da parte della pubblica amministrazione in ordine ad un cittadino di Paese terzo, ad una persona di cui non è nota la cittadinanza e ad un apolide sono riportate le informazioni sulle condanne acquisite alle condizioni e secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74.»;

2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. La pubblica amministrazione di altro Stato membro dell'Unione europea che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale nei confronti di un cittadino di Paese terzo, di una persona di cui non è nota la cittadinanza e di un apolide cittadino italiano acquisisce da esso le informazioni relative alle condanne acquisite alle condizioni e secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74.»;

g. all'articolo 42, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Quando, in conseguenza di modifiche normative intervenute nella disciplina degli scambi tra i casellari giudiziali europei ovvero di atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea per la disciplina di tali scambi, occorre aggiornare le regole procedurali di carattere tecnico-operativo, il Ministero della giustizia provvede con uno o più decreti emanati ai sensi del comma 1-bis all’adeguamento delle regole procedurali ivi indicate»;

h. all'articolo 43, al comma 1, le parole «o ad un cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea,» sono sostituite dalle seguenti: «ad un cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea, ad una persona di cui non è nota la cittadinanza o ad un apolide,».

ART. 4

(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

  1. L’articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74, è abrogato.
  2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 75 è abrogato.
  3. Le disposizioni dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 75 del 2016 continuano ad applicarsi, nella trasmissione delle informazioni sui casellari giudiziali, sino all’emanazione dei decreti del Ministero della giustizia di cui all’articolo 42, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, inserito dall’articolo 3, comma 1, lettera g), del presente decreto.

ART. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 6

(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il 28 giugno 2022.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Relazione illustrativa

I.   Il presente schema di decreto legislativo reca disposizioni per l’attuazione della Direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di Paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio (di seguito, la Direttiva), in attuazione della delega conferita al Governo dall’articolo 1, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53 - Legge di delegazione europea 2019/2020, in riferimento, in particolare, alla tabella di cui all’allegato A, ove l’atto eurounitario in questione viene indicato al numero 19.

Ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169, per il presente schema di decreto è stata autorizzata l’esenzione dell’Air.

Si rammenta che la decisione quadro 2009/315/GAI e la decisione 2009/316/GAI del Consiglio sono state implementate in Italia – rispettivamente – con i decreti legislativi n. 74 e n. 75, entrambi emanati il 12 maggio 2016, e che tali atti perseguono la finalità di consentire lo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale tra le competenti autorità degli Stati membri, in vista della costruzione dello “spazio di libertà, sicurezza e giustizia”, obiettivo primario dell’Unione europea.

Tuttavia, come evidenziato nell’ampio preambolo della direttiva, il sistema di scambio sinora realizzato presenta una consistente limitazione con riferimento alle richieste riguardanti i cittadini di Paesi terzi. Tali richieste possono già essere scambiate tramite il sistema ECRIS (acronimo di European Criminal Records Information System), ma per esse «manca una procedura o un meccanismo comune dell’Unione che consenta di farlo in modo efficace, rapido e preciso».

Più in particolare, dal momento che «all’interno dell’Unione le informazioni sui cittadini di paesi terzi non sono raccolte come avviene per i cittadini degli Stati membri negli Stati membri di cittadinanza, ma sono solo conservate negli Stati membri in cui le condanne sono state pronunciate», al fine di ottenere informazioni complete sui precedenti penali dei cittadini di Paesi terzi occorre formulare «richieste generalizzate» a tutti gli Stati membri, che comportano «un onere amministrativo sproporzionato a tutti gli Stati membri», coinvolgendo anche quelli che non dispongono delle informazioni richieste: ciò che, tra l’altro, «scoraggia gli Stati membri dal chiedere agli altri Stati membri informazioni sui cittadini di paesi terzi» e, quindi, «ostacola gravemente lo scambio di informazioni [...] e fa sì che l’accesso alle informazioni sui precedenti penali sia limitato a quelle conservate nel proprio casellario nazionale».

Per porre rimedio a tali inconvenienti, è stato adottato il regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, con cui si è istituito un sistema centralizzato a livello dell’Unione, denominato «ECRIS-TCN» (ove TCN sta per Third Country Nationals), consultando il quale ciascuno Stato membro avrà la possibilità di individuare preventivamente gli Stati membri eventualmente in possesso delle informazioni oggetto di ricerca e, quindi, di indirizzare in forma “mirata” la relativa richiesta di acquisizione.

L’obiettivo primario della direttiva è, dunque, di «introdurre le necessarie modifiche alla decisione quadro 2009/315/GAI per consentire uno scambio efficace di informazioni sulle condanne di cittadini di paesi terzi tramite ECRIS». A tal fine, si prevede innanzitutto l’obbligo, per gli Stati membri, «di adottare le misure necessarie a garantire che le condanne siano corredate di informazioni sulla cittadinanza o sulle cittadinanze della persona condannata», ovviamente «nella misura in cui gli Stati membri dispongano di tali informazioni». In secondo luogo, la direttiva «introduce le procedure di risposta alle richieste di informazioni, garantisce l’integrazione dell’estratto del casellario giudiziale richiesto da un cittadino di paese terzo con le informazioni provenienti da altri Stati membri e prevede le modifiche tecniche necessarie per il funzionamento del sistema di scambio di informazioni».

Infine, nella prospettiva di «garantire condizioni uniformi di esecuzione della decisione quadro 2009/315/GAI», il legislatore europeo ha ritenuto opportuno «incorporare in tale decisione quadro i principi della decisione 2009/316/GAI e attribuire alla Commissione competenze di esecuzione», queste ultime da esercitarsi conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

II.   Lo schema di decreto si compone di sei sette articoli, con cui si interviene sui citati decreti legislativi nn. 74 e 75 del 2016, nonché su varie disposizioni del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (di seguito, T.U. Casellario o, anche, T.U.).

  1. L’articolo 1 individua l’oggetto dell’intervento nella attuazione della più volte menzionata direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.
  1. L’articolo 2 raccoglie le modifiche apportate al decreto legislativo n. 74 del 2016, che possono essere sinteticamente illustrate nei seguenti termini.

2.1. Si interviene sull’articolo 1 al fine di adeguare la definizione dell’oggetto del decreto all’intervenuta “sostituzione” della decisione 2009/316 del Consiglio, il cui riferimento viene pertanto soppresso (lettera a).

2.2. Viene introdotto l’articolo 1-bis, che riproduce – con lievi adattamenti – l’articolo 3 del decreto legislativo n. 75 (contestualmente abrogato: v. art. 4 dello schema di decreto), dedicato all’istituzione del sistema informatico nazionale che coopera con ECRIS, affidandone la gestione all’Ufficio centrale del Casellario (lettera b).

Tale sostanziale “trasferimento” della previsione riproduce specularmente quello attuato dall’articolo 1, punto 9, della direttiva, che – come detto – ha interpolato nel testo della decisione quadro 2009/315/GAI l’articolo 3 della decisione 2009/316/GAI, oramai “sostituita”.

2.3. All’articolo 2 del decreto si recepiscono, alle lettere d-bis) e d-ter), le definizioni della direttiva riferite alle «impronte digitali» e alla «immagine del volto».

Viene altresì inserito il comma 1-bis, attraverso il quale si provvede ad equiparare, ai fini dell’applicazione della disciplina in oggetto, gli apolidi e le persone la cui cittadinanza è ignota ai cittadini di Paesi terzi (lettera c).

Tale modifica discende dalla previsione di cui all’articolo 1, punto 2), della direttiva, nella parte in cui inserisce all’articolo 2 della decisione quadro 2009/315/GAI, la lettera d) recante la definizione di «cittadino di paese terzo» che include, per l’appunto, «l’apolide» e «qualsiasi persona la cui cittadinanza è ignota».

2.4. Il comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 74 è oggetto di un mero adeguamento lessicale (con cui si conferma la competenza dell’Ufficio centrale alle operazioni di trasmissione delle informazioni), che discende dall’interpolazione del comma 1-bis. Attraverso tale inserimento si precisa che le informazioni trasmesse ai sensi della previsione in oggetto «non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale», così esplicitandosi una rilevante implicazione derivante dalla clausola di salvezza della normativa in materia di protezione dei dati personali, inserita all’articolo 9, comma 1 (lettera d).

2.5. L’articolo 1, punto 4), della direttiva interviene a modificare l’articolo 6 della decisione quadro 2009/315/GAI (relativo alle richieste di informazioni sulle condanne), sostituendo il paragrafo 3 con i nuovi paragrafi 3 e 3-bis.

Attraverso le nuove disposizioni, peraltro di non chiarissimo coordinamento con l’inalterata permanenza della previsione generale di cui al paragrafo 2, si introduce una disciplina diversificata a seconda che la richiesta di informazioni sulle condanne rivolta all’Ufficio centrale provenga da un cittadino di uno Stato membro o da un cittadino di un Paese terzo. Per tale seconda ipotesi, nella verosimile aspettativa dell’imminente entrata in operatività del sistema ECRIS-TCN, si stabilisce che l’Ufficio centrale indirizzi, a sua volta, la richiesta di acquisizione delle informazioni «alle autorità centrali degli Stati membri che possiedono informazioni sui precedenti penali dell’interessato».

Le nuove disposizioni sono state attuate nel comma 4 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 74 (lettera e).

E’ stato necessario, peraltro, procedere ad un’integrale riformulazione della norma sia per ragioni di chiarezza e omogeneità lessicale, sia per garantire una maggiore aderenza alla struttura e ai contenuti dell’atto eurounitario.

2.6. L’articolo 1, punto 5), della direttiva modifica l’articolo 7 della decisione quadro 2009/315/GAI, concernente le risposte alle richieste di informazioni sulle condanne.

In particolare, viene sostituito il paragrafo 4 e aggiunto un nuovo paragrafo 4-bis, in questo caso al fine di creare un regime differenziato a seconda che la richiesta di informazioni sulle condanne avanzata da uno Stato membro riguardi un cittadino UE oppure un cittadino di un Paese terzo.

Le nuove disposizioni sono state attuate, rispettivamente, nei commi 5 e 6 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 74 (lettera f), che – per le medesime ragioni esposte a proposito dell’articolo 6 – è parso necessario riformulare integralmente.

Nell’ambito di tale riformulazione, è stato possibile dare altresì attuazione alla previsione di cui al punto 6) dell’articolo 1 della direttiva, con cui si è previsto un termine di venti giorni lavorativi per l’evasione delle richieste di informazioni sulle condanne presentate dagli interessati (ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 3-bis della decisione quadro).

In conseguenza di ciò, è stata prevista l’abrogazione dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 74, così eliminandosi anche la parziale sovrapposizione contenutistica tra il comma 1 di tale norma e l’incipit dell’articolo 7 (articolo 4, comma 1, dello schema).

  1. L’articolo 3 dello schema raccoglie le modifiche apportate al DPR n. 313 del 2002 (T.U. Casellario).

3.1. Similmente a quanto già visto per l’articolo 2 del decreto legislativo n. 74, si interviene innanzitutto sull’articolo 2 del T.U., per inserirvi - alle lettere h-bis) e h-ter) - le definizioni della direttiva riferite alle «impronte digitali» e alla «immagine del volto» (lettera a).

3.2. Come già ricordato, l’articolo 1, punto 2), della direttiva inserisce all’articolo 2 della decisione quadro 2009/315/GAI, la lettera d) che include nella definizione di «cittadino di paese terzo» anche «l’apolide» e «qualsiasi persona la cui cittadinanza è ignota».

Inoltre, conformemente al considerando 11, l’articolo 1, punto 3), della direttiva sostituisce l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2009/315/GAI, prevedendosi ora:

a) che gli Stati membri debbano adottare «tutte le misure necessarie per garantire che le condanne comminate nell’ambito del proprio territorio siano corredate di informazioni sulla cittadinanza o sulle cittadinanze della persona condannata qualora tale persona sia un cittadino di un altro Stato membro o un cittadino di paese terzo»; e

b) che nel casellario giudiziale debba indicarsi «se le informazioni sulla cittadinanza non sono note o se la persona condannata è un apolide».

Con lo schema di decreto si interviene, quindi, sull’articolo 4 del T.U. Casellario, al fine di recepire tali modifiche nella disciplina dell’estratto del provvedimento iscrivibile (lettera b).

3.3. Con l’ulteriore intervento operato sull’articolo 5-ter del T.U., si recepisce la modifica apportata dall’articolo 1, punto 8), della direttiva all’articolo 11, paragrafo 1, della decisione quadro 2009/315/GAI, in cui l’immagine del volto della persona condannata viene inserita tra le informazioni supplementari che devono essere trasmesse se sono a disposizione dell’autorità centrale dello Stato di condanna (lettera c).

Si evidenzia come tale integrazione consente l’automatico adeguamento anche delle informazioni che l’Ufficio centrale deve trasmettere agli Stati membri di cittadinanza ai sensi dell’articolo 4 della decisione quadro, in forza del rinvio al citato articolo 5-ter T.U. contenuto nell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 74.

3.4. Le modifiche conseguenti al più volte citato ampliamento della nozione di «cittadino di Paese terzo» e alla previsione della possibilità, per il medesimo, di presentare richiesta di informazioni all’Ufficio centrale sono alla base degli interventi di adeguamento operati sull’elencazione dei compiti dell’Ufficio centrale (art. 19, co. 5-bis, T.U.: lettera d) e sui certificati dallo stesso rilasciati a richiesta dell’interessato (art. 25-ter T.U.: lettera e) e della pubblica amministrazione nazionale o di altro Stato membro (art. 28-bis T.U.: lettera f).

3.5. Come ricordato nelle premesse, al fine di assicurare «condizioni uniformi di esecuzione della decisione quadro 2009/315/GAI», con la direttiva si è provveduto a «incorporare» i principi della decisione 2009/316/GAI nella decisione quadro 2009/315/GAI e, contestualmente, ad attribuire alla Commissione competenze di esecuzione, da esercitarsi con l’assistenza di un Comitato.

Dal punto di vista tecnico, detta finalità è stata innanzitutto realizzata attraverso la sostituzione parziale dell’articolo 11 della decisione quadro, di cui non è stato riprodotto il paragrafo 4, che rimetteva al Consiglio l’individuazione del «formato standardizzato» per lo scambio delle informazioni e delle altre modalità volte ad agevolare la trasmissione delle medesime.

Contestualmente, si è inserito nella decisione quadro 2009/315/GAI l’articolo 11-bis, il cui paragrafo 1 attribuisce alla Commissione la competenza a stabilire con atti di esecuzione:

  1. il formato standardizzato di cui all’articolo 11, paragrafo 3, anche per quanto riguarda le informazioni relative al reato che ha determinato la condanna e le informazioni relative al contenuto della condanna;
  2. le norme concernenti l’attuazione tecnica di ECRIS e lo scambio di dati sulle impronte digitali;
  3. le altre modalità tecniche per organizzare e agevolare gli scambi di informazioni sulle condanne fra le autorità centrali degli Stati membri, comprese:
    1. le modalità per agevolare la comprensione delle informazioni trasmesse e la loro traduzione automatica;
    2. le modalità di scambio delle informazioni per via elettronica, in particolare con riferimento alle specifiche tecniche da usare e, se necessario, alle procedure di scambio applicabili.

Il paragrafo 2 della nuova norma prevede che l’adozione degli atti di esecuzione si svolga «secondo la procedura di esame di cui all’articolo 12-bis, paragrafo 2», norma che – per l’appunto – disciplina la «procedura di comitato».

Al fine di consentire il tempestivo aggiornamento della disciplina nazionale agli atti di esecuzione della Commissione, il decreto legislativo interviene sull’articolo 42 del T.U. Casellario, intitolato alle regole tecniche del sistema, interpolandovi il comma 1-ter, con cui si rimette a uno o più decreti dirigenziali del Ministero della giustizia – da adottarsi secondo la procedura prevista dal comma 1-bis (a suo tempo inserito dall’articolo 12, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 74) – la predisposizione degli adeguamenti che si renderanno necessari «in conseguenza di modifiche normative intervenute nella disciplina degli scambi tra i casellari giudiziali europei ovvero di atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea per la disciplina di tali scambi» (lettera g).

In via transitoria, continueranno ad osservarsi le modalità di trasmissione delle informazioni originariamente previste dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 75, destinate ad essere progressivamente superate dalla nuova disciplina introdotta dai citati decreti dirigenziali in attuazione degli atti di esecuzione adottati dalla Commissione (articolo 4, comma 3).

Di detta disposizione, così come delle altre previsioni del decreto legislativo n. 75, viene quindi contestualmente disposta l’abrogazione (articolo 4, comma 2).

3.5. Anche l’intervento operato sull’articolo 43 del T.U. Casellario, concernente il provvedimento da adottarsi al fine di individuare le regole tecniche per l’adozione di un codice identificativo basato sul sistema di riconoscimento delle impronte digitali del Ministero dell’Interno, è da ricondursi alla più volte ricordata estensione della disciplina applicabile al cittadino di Paese terzo alle persone di cui non sia nota la cittadinanza, nonché agli apolidi (articolo 3, comma 1, lettera h).

  1. L’articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Con l’articolo 6 l’entrata in vigore del decreto viene fissata al 28 giugno 2022, termine ultimo per l’attuazione della direttiva, in ragione della necessità di provvedere agli adeguamenti tecnici conseguenti all’avvio dell’operatività del sistema ECRIS-TCN.