Schema di D.Lgs. - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni regolamento (UE) n. 255/2010 recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo - Relazione

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 10 luglio 2017

Schema di decreto legislativo recante: “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni regolamento (UE) n. 255/2010 della commissione del 25 marzo 2010 recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo”
 

Articolato

 

Il presente decreto legislativo da attuazione all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione del 25 marzo 2010.

Il regolamento (UE) n. 255/2010 stabilisce i requisiti relativi alla gestione dei flussi di traffico aereo (ATFM – Air Traffic Flow Management) allo scopo di ottimizzare la capacità disponibile della rete europea di gestione del traffico aereo (EATMN) e migliorare le procedure di ATFM.

Compito fondamentale dell'ATFM è quello di assicurare e mantenere una gestione dei volumi di traffico aereo sempre ottimale, limitando i ritardi, migliorando la puntualità e l'efficienza dei vettori aerei, mantenendo la gestione degli aeroporti e dei settori di spazio aereo sempre entro i limiti della capacità dichiarata.

In sintesi, le misure di ATFM mirano, in particolare a:

  • impedire un eccesso di domanda di traffico aereo rispetto alla capacità dichiarata di controllo del traffico aereo di settori e aeroporti;
  • utilizzare la capacità della EATMN nella massima misura possibile allo scopo di ottimizzare l’efficienza della stessa e ridurre al minimo gli effetti negativi per i vettori/operatori;
  • ottimizzare la capacità disponibile della EATMN attraverso lo sviluppo e l’applicazione di misure dirette a incrementare la capacità da parte delle unità ATS;
  • fornire un sostegno alla gestione di eventi critici;

Il regolamento (UE) n. 255/2010 prevede che gli Stati membri siano tenuti a garantire che la funzione di ATFM sia attiva e a disposizione dei soggetti che partecipano alle sue procedure nell’arco delle 24 ore, stabilendo determinati obblighi a carico di tutte le parti interessate.

Nello specifico, l’articolo 15 del predetto regolamento attribuisce agli Stati membri il compito di introdurre, nel proprio ambito nazionale, un meccanismo sanzionatorio in caso di violazione delle norme del citato regolamento.
Per la mancata attuazione dell’art. 15, regolamento (UE) n. 255/2010, da parte dello Stato italiano, con lo Standardisation inspection status report CAW.IT.10.2009, la European Aviation Safety Agency (E.A.S.A.) ha rilevato la mancata predisposizione della disciplina sanzionatoria.

Lo schema di decreto legislativo in esame, predisposto in attuazione dell’articolo 3 della legge n. 114 del 2015, si compone di 10 articoli:

  • l’articolo 1 definisce l’oggetto e l’ambito di applicazione del decreto legislativo, prevedendo la sua inapplicabilità nei confronti delle operazioni e dell’addestramento militari, in linea con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 255/2010, che per l’appunto, esclude tali fattispecie. L’articolo prevede inoltre una clausola di salvaguardia a tutela di coloro che pongono in essere violazioni in conseguenza della necessità di garantire il rispetto degli interessi essenziali di difesa e sicurezza dello Stato previsti  dall’articolo 13 del regolamento (UE) n. 549/2004.
  • l’ articolo 2 dispone che ai fini dell’attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento e individua le ulteriori definizioni necessarie ai fini dell’applicazione del provvedimento;
  • l’articolo 3 individua l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.) quale Autorità nazionale competente per l’applicazione del regolamento nonché per l’accertamento delle violazioni e per l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto.
  • gli articoli 4, 5, 6 e 7 definiscono le sanzioni amministrative pecuniarie da irrogare ai responsabili delle violazioni delle norme del regolamento (UE) n. 255/2010.
  • In particolare, l’articolo 4 definisce le violazioni degli obblighi delle unità ATS derivanti dagli articoli 6, 10 e 11, par. 2 del regolamento riguardanti i fornitori di servizio, prevedendo  le relative sanzioni amministrative pecuniarie per il responsabile delle predette; l’articolo 5 definisce le violazioni degli obblighi degli operatori derivanti dagli articoli 7, 9 e 11, par. 5 del regolamento e prevede le relative sanzioni amministrative pecuniarie; l’articolo 6 definisce le violazioni amministrative e sanzioni amministrative pecuniarie per i gestori aeroportuali e l’articolo 7 definisce le violazioni amministrative e sanzioni amministrative pecuniarie per il coordinatore di bande orarie.
  • In linea con quanto disposto dall’articolo 15 del regolamento (UE) n. 255/2010, che prevede che le sanzioni siano effettive proporzionate e dissuasive, gli importi delle sanzioni sono graduate tra un minimo di 2.000,00 euro ed un massimo di 20.000,00 euro, tra un minimo di 4.000,00 euro ed un massimo di 40.000,00 euro e tra un minimo di 10.000,00 euro ed un massimo di 100.000,00 euro in funzione della gravità dell’infrazione.
  • L’articolo 8, sulla base della legge 689/1981, disciplina i casi di infrazioni reiterate, prevedendo altresì un aumento delle sanzioni amministrative fino al triplo dell’importo minimo previsto, in caso di reiterazione delle violazioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente decreto.
  • L’articolo 9 concerne le disposizioni finanziarie e dispone che dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a carico della finanza pubblica e che  l’E.N.A.C. provvede ai compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto avverrà, infatti,  da parte dell’Ente mediante le strutture interne e le risorse umane disponibili, idonee e numericamente sufficienti per lo svolgimento delle attività ivi previste. I proventi derivanti dall’applicazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per essere successivamente trasferiti all’E.N.A.C. su apposito capitolo ai fini del miglioramento delle attività di sorveglianza e di sicurezza del volo, già svolte dall’Ente, senza ingenerare alcun tipo di potenziamento delle attività istituzionali del medesimo. L’aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 è previsto ogni due anni entro il 1° dicembre, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle variazioni dell’indice nazionale dei prezzi del consumo per l’intera collettività, rilevato dall’ISTAT nel biennio precedente, con la precisazione che gli aggiornamenti si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo.
  • L’articolo 10 prevede, infine, che, entro il 30 settembre di ogni anno, l’E.N.A.C. è tenuta a trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sull’applicazione del presente decreto nonché sulle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate.