Schema di D.Lgs. - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle calzature - Relazione
Esame definitivo - Consiglio dei ministri 28 giugno 2017
Schema di decreto legislativo recante: “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al Regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili”
Articolato
1. Premessa
Il regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE e le direttive 96/73/CE e 2008/121/CE, pubblicato in data 18 ottobre 2011 ed entrato in vigore il 19 ottobre 2011, ha trovato applicazione a decorrere dall’8 maggio 2012. Esso ha operato il riordino della normativa comunitaria previgente in un unico strumento giuridico al fine di semplificare gli adeguamenti della materia trattata ad alto contenuto tecnico.
Con l’adozione del regolamento (UE) n. 1007/2011 si è realizzata la c.d. semplificazione legislativa, consentendo agli Stati membri un’adozione più rapida di nuove denominazioni di fibre tessili da utilizzare contemporaneamente in tutta l’Unione europea ed evitando loro di recepire le modifiche tecniche nella legislazione nazionale, con conseguente riduzione dell’onere amministrativo gravante sulle autorità nazionali.
Il riordino della normativa comunitaria in questione ha influito sulle disposizioni nazionali in materia di controlli di vigilanza del mercato e relative sanzioni, contenute nella legge 26 novembre 1973, n. 883 recante disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili, nel decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 515 recante regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883, sulla etichettatura dei prodotti tessili e nel decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194 recante attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile, che devono essere adattate al nuovo assetto del regolamento.
Con il presente decreto si è proceduto, quindi, al riordino dell’apparato sanzionatorio nel settore tessile per dare certezza della sanzione sia agli operatori che ai controllori, prevedendo anche disposizioni recanti sanzioni amministrative nel settore delle calzature, attualmente disciplinato dal decreto ministeriale 11 aprile 1996 e successive modifiche, recante l’attuazione della direttiva 94/11/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore, che, per sua natura, non ha potuto prevedere le sanzioni per la violazione delle fattispecie ivi contenute ma unicamente l’emanazione di provvedimenti di conformazione dell’etichetta.
Pertanto, il quadro sanzionatorio che emerge dal presente decreto tiene necessariamente conto della originaria diversa impostazione delle rispettive normative settoriali confermando, nel caso di prodotto posto in vendita privo di etichettatura, per il settore delle calzature, l’emanazione del provvedimento di preventiva conformazione dell’etichetta prevista dal decreto ministeriale 11 aprile 1996 e lasciando invece, per il settore tessile, la previsione di una sanzione diretta della medesima violazione, fatto salvo in entrambe le fattispecie il possibile ricorso all’istituto del sequestro di cui all’articolo 13 della legge n. 689 del 1981.
2. I principi della delega
Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della delega prevista dall’articolo 3 della legge 9 luglio 2015, n. 114- Legge di delegazione europea 2014, la quale dispone che il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell’articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro due anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge di delegazione europea 2014, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell’Unione europea pubblicati alla data dell’entrata in vigore della predetta legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
Riguardo ai principi della delega di cui all’articolo 32 della legge n. 234/2012, si fa presente che, trattandosi di violazioni connesse ad obblighi informativi, sono state previste solo sanzioni di natura amministrativa, essendo già disciplinate le fattispecie penali ricorrenti in materia, dagli articoli 515 e 517 del codice penale.
Non avendo disposto ulteriori violazioni di natura penale, non è stata prevista un’ammenda alternativa al caso dell’arresto, né sono state previste in luogo dell’arresto e dell’ammenda, le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace.
Non sono state previste, inoltre, le sanzioni amministrative accessorie costituite dalla sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell’amministrazione.
Nella determinazione dell’entità della sanzione si è tenuto conto della diversa potenzialità lesiva dell’interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, della previsione di particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l’infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all’ente nel cui interesse egli agisce.
In merito al carattere non cedevole delle sanzioni in esame, si rileva che ricorre una imprescindibile esigenza di uniformità della disciplina nell’ambito del territorio nazionale, trattandosi di materia armonizzata anche nell’interesse degli operatori dei due settori interessati dalle norme dell’Unione, la direttiva 94/11/CE ed il regolamento (UE) n. 1007/2011.
3. Analisi dell’articolato
L’articolo 1 indica l’oggetto e l’ambito di applicazione del provvedimento ovvero l’adozione da parte del governo della disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.
L’articolo 2 reca le definizioni da adottare al fine di garantire uniformità nel linguaggio opportunamente adeguato alle disposizioni comunitarie.
L ’articolo 3 riporta le sanzioni per la violazione delle disposizioni della direttiva 94/11/CE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore.
In particolare, il comma 1 dispone la sanzione pecuniaria per la violazione dell’obbligo da parte del fabbricante o l’importatore di immettere sul mercato calzature provviste di etichetta, in violazione dell’articolo 4, comma 3 della direttiva 94/11/CE.
Il comma 2 dispone invece la sanzione pecuniaria per il distributore che non ottemperi alle disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 5 della direttiva 94/11/CE, non verificando la presenza sulle calzature in vendita e mettendo quindi a disposizione sul mercato calzature prive di etichetta.
Il comma 3 dispone la sanzione pecuniaria per il fabbricante o l’importatore che immetta sul mercato calzature con composizione diversa da quella dichiarata in etichetta in violazione dell’articolo 4 paragrafo 5, della direttiva 94/11/CE. Si tratta in tale caso di una difformità della reale composizione del prodotto rispetto alle indicazioni di composizione riportate in etichetta.
Il comma 4 dispone invece la sanzione pecuniaria per il fabbricante o l’importatore che immetta sul mercato calzature con etichetta non conforme alle indicazioni stabilite dall’articolo 4, paragrafi 1, 2, 3 e 4 della direttiva 94/11/CE. Il comma 1 dell’articolo 4, si ricorda, dispone in merito alla percentuale di composizione del materiale che costituisce la calzatura per poter richiamare il materiale stesso nell’etichettatura del prodotto. Analogamente lo stesso comma sanziona le difformità riguardo alle modalità di etichettatura che vengono individuate dallo Stato Membro ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 4 della direttiva 94/11/CE.
Il comma 5 prevede che la medesima sanzione amministrativa di cui al comma 4 si applichi anche al fabbricante o all’importatore che in violazione dell’articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 94/11/CE utilizza una lingua diversa dall’italiano o da altra lingua ufficiale della Comunità.
Il comma 6 prevede sanzioni per il distributore che pone in vendita le calzature senza avere informato il consumatore finale del significato dei simboli adottati ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 94/11/CE.
Il comma 7 disciplina l’adozione, da parte dell’autorità di vigilanza, del provvedimento di conformazione dell’etichetta o di ritiro delle calzature dal mercato, fissando un termine di 60 giorni per l’ esecuzione. Sul punto, si rileva che tra i soggetti responsabili della regolarizzazione dell’etichetta non viene contemplato il venditore al dettaglio in quanto solo il fabbricante o il suo rappresentante o il responsabile della prima immissione in commercio delle calzature sul mercato sono responsabili della mancanza di etichetta o della sua non conformità di legge e, pertanto, è possibile assegnare un termine per la conformazione solo a questi ultimi. L’attività che il dettagliante deve svolgere è di collaborazione con le autorità di controllo, come disposto dalle disposizioni di carattere generale. Nei provvedimenti delle autorità di controllo che obbligano il produttore di conformare l'etichetta si dispone che i prodotti non possono essere venduti, ma sono ritirati dal dettagliante in attesa della conformazione.
Il dettagliante, pertanto, è responsabile solo degli adempimenti messi direttamente a suo carico come nel caso dei commi precedenti (v. comma 2 e comma 6) e degli obblighi di collaborazione relativi al ritiro, in analogia a quanto previsto dagli articoli 104 e 107 del Codice del Consumo.
Il comma 8 fissa la misura della sanzione per la mancata ottemperanza, entro il termine assegnato, al provvedimento di conformazione o di ritiro disposto ai sensi del comma 7.
Il comma 9 regola l’esclusione dall’applicazione delle sanzioni previste nell’articolo 3 ad alcune categorie di calzature così come previsto al quarto comma del paragrafo 1, dell’articolo 1, della direttiva 94/11/CE.
L’articolo 4 riporta le sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1007/2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili ed all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.
In particolare, il comma 1 dispone la sanzione pecuniaria per il fabbricante o l’importatore che, in violazione dell’articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1007/2001, immette sul mercato un prodotto tessile privo di etichetta o contrassegno indicante i dati e le denominazioni delle fibre di composizione.
Il comma 2 dispone che la medesima sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche al fabbricante o l’importatore che, nei casi previsti dall’articolo 14 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1007/2011, per i quali le etichette o i contrassegni possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento, immetta sul mercato un prodotto tessile il cui documento commerciale di accompagnamento è privo dei dati relativi alla composizione fibrosa.
Il comma 3 dispone la sanzione pecuniaria per il distributore che, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1007/2011, metta a disposizione sul mercato un prodotto tessile, privo dell’etichetta o del contrassegno recanti i dati relativi alla composizione fibrosa. L’importo della sanzione si differenzia da quella prevista al precedente comma con riferimento al fabbricante o all’importatore in quanto la responsabilità del dettagliante, a meno che non si configuri quale importatore diretto dei prodotti, non è diretta ma si configura quale culpa in vigilando riguardo alla corretta etichettatura dei prodotti.
Il comma 4 dispone la sanzione pecuniaria per il fabbricante o l’importatore che, in violazione dell’articolo 14, paragrafo 1 e dell’articolo 15, paragrafo1 del regolamento (UE) n. 1007/2011, immette sul mercato un prodotto tessile con composizione diversa da quella dichiarata in etichetta, o sui documenti commerciali di accompagnamento, fatte salve le tolleranze previste dal medesimo regolamento (UE) n. 1007/2011.
In analogia alla fattispecie del comma 4, il comma 5 dispone una sanzione pecuniaria minore per il distributore che, in violazione degli articoli 14 paragrafo 1 e 15 paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1007/2011, mette a disposizione sul mercato prodotti tessili la cui composizione fibrosa dichiarata in etichetta non corrisponde a quella dichiarata nel documento di accompagnamento. Si tratta di casi nei quali il consumatore non verrebbe correttamente informato della composizione reale del prodotto.
Il comma 6 dispone invece la sanzione pecuniaria per il fabbricante o l’importatore che, in violazione degli articoli 5 e 15 paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011, immette sul mercato un prodotto tessile con etichetta riportante denominazioni delle fibre, diverse da quelle dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1007/2011 o espresse in sigle o in ordine non decrescente o non in lingua italiana.
In analogia alla fattispecie del comma 6, il comma 7 dispone una sanzione pecuniaria minore per il distributore che, in violazione degli articoli 5 e 15 paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1007/2011, mette a disposizione sul mercato un prodotto tessile con etichetta riportante denominazioni delle fibre, diverse da quelle dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1007/2011 o espresse in sigle o in ordine non decrescente o non in lingua italiana. Si tratta infatti di una forma di responsabilità indiretta del distributore.
Il comma 8 dispone la sanzione pecuniaria per il fabbricante, l’importatore o il distributore che non forniscano, all’atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, nei cataloghi, sui prospetti o sui siti web, le indicazioni relative alla composizione fibrosa ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1007/2011. Si tratta di una nuova fattispecie non prevista dalle normativa nazionale preesistente in quanto prevista dal regolamento (UE) n. 1007/2011.
Il comma 9 dispone la sanzione pecuniaria per il fabbricante o l’importatore che, in violazione dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 1007/2011, immette sul mercato un prodotto tessile contenente parti non tessili di origine animale che non indichi la frase «Contiene parti non tessili di origine animale» sull'etichetta o sul contrassegno dei prodotti contenenti tali parti al momento della loro messa a disposizione sul mercato. Si tratta di una nuova fattispecie non prevista dalle normativa nazionale preesistente in quanto prevista dal regolamento (UE) n. 1007/2011.
Il comma 10, in linea con quanto previsto per il settore calzature all’articolo 3, comma 7, disciplina l’adozione, da parte dell’autorità di vigilanza, del provvedimento di conformazione dell’etichetta o di ritiro dei prodotti dal mercato, fissando un termine di 60 giorni per l’esecuzione. Il dettagliante è responsabile solo degli adempimenti messi direttamente a suo carico nei commi precedenti e degli obblighi di collaborazione relativi al ritiro, in analogia a quanto previsto dagli articoli 104 e 107 del Codice del Consumo.
Il comma 11, fissa la misura della sanzione per la mancata ottemperanza, entro il termine assegnato, al provvedimento di conformazione o di ritiro disposto ai sensi del comma 10.
Il comma 12 regola l’esclusione dall’applicazione delle sanzioni previste nell’articolo 4 ad alcune categorie di prodotti tessili così come previsto ai paragrafi 3 e 4, dell’articolo 2, del regolamento (UE) n. 1007/2011.
L’articolo 5, comma 1 individua gli organi accertatori delle violazioni alle disposizioni del decreto costituiti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, nonché dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. Con riferimento alle Camere di commercio si conferma che non si tratta di funzioni attribuite ex novo, in quanto per effetto del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono state attribuite alle stesse competenze in passato assegnate agli U.P.I.C.A. (Uffici periferici del Ministero dell´Industria, Commercio e Artigianato) e agli Uffici Metrici Provinciali. Infatti, con DPCM 26 maggio 2000 è stato realizzato il trasferimento delle funzioni e del personale degli UU.PP.I.C.A. alle Camere di Commercio che da allora svolgono attività ispettive e sanzionatorie anche nel settore del tessile ed ispettive nel settore calzature, che non disponeva ancora di norme sanzionatorie. Congiuntamente alle Camere di Commercio e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, quali organi accertatori delle violazioni alle disposizioni del decreto, vengono chiamati a provvedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 689/81.
Il comma 2, individua nelle medesime Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura territorialmente competenti, gli organi deputati all’irrogazione delle sanzioni.
Il comma 3 richiama, per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1007/2011, le procedure previste dalle vigenti disposizioni della legge 26 novembre 1973, n. 883, con il suo regolamento di esecuzione (DPR 30 aprile 1976, n. 515), e del D.Lgs. n. 194/1999.
L’articolo 6, comma 1 attribuisce al Ministero dello sviluppo economico le funzioni di vigilanza delle attività di controllo della conformità dei materiali di cui alle disposizioni della direttiva 94/11/CE e del regolamento (UE) n. 1007/2011, che le esercita avvalendosi delle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura, ed eventualmente della collaborazione dei propri uffici territoriali, nonché della collaborazione della Guardia di finanza ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera m), e dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
Il comma 2, infine, dispone che gli organi di controllo, di cui al comma 1, devono fornire al Ministero dello sviluppo economico le notizie di accertamento delle violazioni per consentire allo stesso l’attività di monitoraggio delle attività di controllo, anche nei confronti della Commissione europea.
L’articolo 7 dispone che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative vengano versate su uno apposito capitolo del capo XVIII dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato.
L’articolo 8 dispone il rinvio alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni per quanto non previsto dal presente decreto.
L’articolo 9 dispone riguardo all’invarianza finanziaria, dovendo le Amministrazioni interessate provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L’articolo 10 dispone infine le abrogazioni delle attuali disposizioni normative di settore che si rendono necessarie affinché possano essere sostituite le precedenti sanzioni con le nuove disposizioni sanzionatorie e affinché venga conferita maggiore organicità al complesso sistema sanzionatorio, mantenendo, fra l’altro, le disposizioni attuative riferibili alle procedure di controllo. Con l’emanazione del presente decreto viene abrogato il comma 2 dell’articolo 6 del decreto del Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato dell’11 aprile 1996.
4. Prospetto riepilogativo delle sanzioni
|
Art. 3 Calzature |
Art. 4 Tessile |
Responsabile |
da |
a |
sanzioni vigenti tessile |
|
c.1. Assenza di etichetta |
c.1. Assenza di etichetta o contrassegno |
Fabbricante/ Importatore |
3.000,00 |
20.000,00 |
sanzione vigente da euro 103,00 a 3.098,00 (art. 15, comma 1, d.lgs. 194/99) |
|
-- |
c.2. Documento commerciale di accompagnamento non completo delle informazioni previste nei casi in cui può sostituire l'etichetta o il contrassegno |
Fabbricante/ Importatore |
3.000,00 |
20.000,00 |
sanzione vigente da euro 1.032,00 a 5.164,00 (art. 15, comma 1, d.lgs. 194/99) |
|
c.2. Messa a disposizione sul mercato di materiali privi di etichetta o contrassegno recante le informazioni previste |
c.3. Messa a disposizione sul mercato di materiali privi di etichetta o contrassegno recante le informazioni previste |
Distributore |
700,00 |
3.500,00 |
sanzione vigente da euro 103,00 a 3.098,00 (art. 15, comma 1, d.lgs. 194/99) |
|
c.3. Mancata conformità della composizione del prodotto |
c.4. Mancata conformità della composizione del prodotto |
Fabbricante/ Importatore |
1.500,00 |
20.000,00 |
sanzione vigente da euro 516,00 a 2.582,28 (art. 25, comma 2, L. 883/73) |
|
|
c.5. Mancata conformità della composizione del prodotto |
Distributore |
700,00 |
3.500,00 |
sanzione vigente da euro 516,00 a 2.582,28 (art. 25, comma 2, L. 883/73) |
|
c.4 Non corretta etichettatura ai sensi dell'art. 4 della direttiva 94/11/CE |
c.6. Non corretta etichettatura |
Fabbricante/ Importatore |
1.500,00 |
20.000,00 |
sanzione vigente da euro 103,00 a 3.098,00 (art. 15, comma 1, d.lgs. 194/99) |
|
c.5 Non corretta etichettatura sull’utilizzo della lingua |
|
Fabbricante/ Importatore |
1.500,00 |
20.000,00 |
-- |
|
c.6 mancata informazione corretta al consumatore finale sui simboli adottati |
c.7. Non corretta etichettatura |
Distributore |
200,00 |
1.000,00 |
sanzione vigente da euro 103,00 a 3.098,00 (art. 15, comma 1, d.lgs. 194/99) |
|
|
c.8. Mancata messa a disposizione delle indicazioni sulla composizione fibrosa nei cataloghi, nei prospetti e nei siti web. |
Fabbricante/ Importatore/distributore |
1.500,00 |
20.000,00 |
nuova sanzione |
|
|
c.9. Mancata indicazione della presenza di parti non tessili di origine animale. |
Fabbricante/ Importatore |
1.500,00 |
20.000,00 |
nuova sanzione |
|
c.7 Assegnazione termine per la regolarizzazione da parte del produttore/importatore |
c.10. Assegnazione termine per la regolarizzazione da parte del produttore/importatore |
Fabbricante/ Importatore |
-- |
-- |
-- |
|
c.8 Sanzione per mancato ottemperamento |
c.11. Sanzione per mancato ottemperamento |
Fabbricante/ Importatore/distributore |
2.000,00 |
20.000,00 |
nuova sanzione |