XVIII LEG - Schema di D.Lgs. - Attuazione della direttiva (UE) 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali

aggiornamento: 16 giugno 2022

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 28 ottobre 2021

Esame preliminare - Consiglio dei ministri 29 luglio 2021

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali

Relazione illustrativa

 

Indice

Art. 1 - Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
Art. 2 - Disposizioni finali
Art. 3 - Disposizioni finanziarie

 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, ed in particolare 1, comma 1 e l’allegato A, numero 11; 
Vista la direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento Europeo e del Consiglio  del 20 maggio 2019  relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali;
Visto il codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2021;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...................;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

  1. Dopo il capo I del titolo III della parte IV del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, è inserito il seguente:
    «Capo I-bis Dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali 

Art. 135-octies
(Ambito di applicazione e definizioni)

  1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di contratti di fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali conclusi tra consumatore e professionista, fra i quali la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità al contratto o di mancata fornitura, le modalità di esercizio degli stessi, nonché la modifica del contenuto digitale o del servizio digitale.
  2. Ai fini del presente capo si intende per:
    1. contenuto digitale: i dati prodotti e forniti in formato digitale;
    2. servizio digitale: 
      1. un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati o di accedervi in formato digitale; oppure
      2. un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale, caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio, o qualsiasi altra interazione con tali dati;

    3. beni con elementi digitali: qualsiasi bene mobile materiale che incorpora o è interconnesso con un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni del bene;

    4. integrazione: il collegamento del contenuto o del servizio digitale con le componenti dell'ambiente digitale del consumatore e l'incorporazione in dette componenti affinché il contenuto digitale o il servizio digitale sia utilizzato nel rispetto dei requisiti di conformità previsti dal presente capo;

    5. professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, ovvero un suo intermediario, che agisca per finalità che rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, in relazione ai contratti oggetto dal presente capo, ivi compreso il fornitore di piattaforme se agisce per finalità che rientrano nel quadro della sua attività e in quanto controparte contrattuale del consumatore per la fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali;

    6. consumatore: la persona fisica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

    7. prezzo: la somma di denaro o una rappresentazione digitale del valore dovuto come corrispettivo per la fornitura di contenuto digitale o di servizio digitale;

    8. dati personali: i dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;

    9. ambiente digitale: l'hardware, il soft-ware e le connessioni di rete di cui il consumatore-si serve per accedere al contenuto digitale o al servizio digitale o per usarlo;

    10. compatibilità: la capacità del contenuto digitale o del servizio digitale di funzionare con hardware o software con cui sono normalmente utilizzati contenuti digitali o servizi digitali dello stesso tipo, senza che sia necessario convertire il contenuto digitale o il servizio digitale;

    11. funzionalità: la capacità del contenuto digitale o del servizio digitale di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo;

    12. interoperabilità: la capacità del contenuto digitale o del servizio digitale di funzionare con hardware o software diversi da quelli con cui sono normalmente utilizzati i contenuti digitali o i servizi digitali dello stesso tipo;

    13. supporto durevole: ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di archiviare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate, in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni archiviate.

  3. Le disposizioni del presente capo si applicano a qualsiasi contratto in cui il professionista fornisce, o si obbliga a fornire, un contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore corrisponde un prezzo o si obbliga a corrispondere un prezzo.

  4. Le disposizioni del presente capo si applicano altresì nel caso in cui il professionista fornisce o si obbliga a fornire un contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore fornisce o si obbliga a fornire dati personali al professionista, fatto salvo il caso in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati esclusivamente dal professionista ai fini della fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale a norma del presente capo o per consentire l'assolvimento degli obblighi di legge cui è soggetto il professionista e quest'ultimo non tratti tali dati per scopi diversi da quelli previsti.

  5. Le disposizioni del presente capo si applicano anche se il contenuto digitale o il servizio digitale è sviluppato secondo le specifiche indicazioni del consumatore.

  6. Fatti salvi gli articoli 135-decies, commi 1 e 2, e 135-septiesdecies, le disposizioni del presente capo si applicano anche al supporto materiale che funge esclusivamente da vettore di contenuto digitale.

Art. 135-novies
(Esclusioni)

  1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai contenuti digitali o ai servizi digitali incorporati o interconnessi con beni di cui all'articolo 135-octies, comma 2, lettera c), e che sono forniti con il bene ai sensi di un contratto di vendita relativo a tali beni, indipendentemente dal fatto che detti contenuti digitali o servizi digitali siano forniti dal venditore o da un terzo. Quando è dubbio che la fornitura del contenuto digitale incorporato o interconnesso o servizio digitale incorporato o interconnesso faccia parte del contratto di vendita, si presume che il contenuto digitale o il servizio digitale incorporato o intérconnesso rientri nel contratto di vendita del bene.
  2. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai contratti concernenti:
    1. la fornitura di servizi diversi dai servizi digitali, indipendentemente dal fatto che il professionista ricorra o meno a forme o mezzi digitali per ottenere il risultato del servizio o consegnarlo o trasmetterlo al consumatore;
    2. servizi di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972 ad eccezione dei servizi di comunicazioni interpersonale senza numero di cui all'articolo 2, punto 7), di tale direttiva;
    3. servizi di assistenza sanitaria, per i servizi prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, ivi compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici, sia essa fornita o meno attraverso le strutture di assistenza sanitaria;
    4. servizi di gioco d'azzardo, vale a dire servizi che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, compresi quelli con un elemento di abilità, come le lotterie, i giochi d'azzardo nei casinò, il poker e le scommesse, che vengano forniti mediante strumenti elettronici o qualsiasi altra tecnologia che facilita le comunicazioni e su richiesta individuale di un destinatario di tali servizi;
    5. servizi finanziari, vale a dire qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento;
    6. software offerto dal professionista sulla base di una licenza libera e aperta, in cui il consumatore non corrisponde un prezzo e i dati personali forniti dal consumatore stesso sono trattati esclusivamente dal professionista al fine di migliorare la sicurezza, la compatibilità o 1' interoperabilità del software specifico;
    7. la fornitura di contenuto digitale se il contenuto digitale è messo a disposizione del pubblico con mezzi diversi dalla trasmissione di segnale quale parte di uno spettacolo o di un evento, come le proiezioni cinematografiche digitali;
    8. contenuto digitale fornito da enti pubblici, a norma della direttiva 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riutilizzo, dell'informazione del settore pubblico.
  3. Fatto, salvo quanto previsto dal comma 1, qualora un singolo contratto tra professionista e consumatore comprenda in un unico pacchetto elementi di fornitura di contenuto digitale o di un servizio digitale ed elementi relativi alla fornitura di altri beni o servizi, le disposizioni del presente capo si applicano unicamente agli elementi del contratto che riguardano il contenuto digitale o il servizio digitale. L'articolo 135-vicies semel non si applica se un pacchetto di servizi o di servizi e apparecchiature disciplinato dal codice europeo delle comunicazioni elettroniche include elementi:
    1. di un servizio di comunicazione, elettronica a disposizione del pubblico che fornisce accesso a Internet, ovvero connettività a praticamente tutti i punti finali di Internet, a prescindere dalla tecnologia di rete e dalle apparecchiature terminali utilizzate;
    2. o di un servizio di comunicazioni interpersonale che si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente - ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale - o consente la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale.
  4. Se il consumatore ha il diritto di risolvere qualsiasi elemento del pacchetto di cui al comma 3 prima della scadenza contrattuale concordata per ragioni di mancata conformità al contratto o di mancata fornitura, ha diritto di risolvere il contratto in relazione a tutti gli elementi del pacchetto.
  5. In caso di conflitto tra le disposizioni del presente capo e una disposizione di un altro atto dell'Unione che disciplina uno specifico settore o oggetto, la disposizione di tale altro atto dell'Unione e quelle nazionali di recepimento prevalgono su quelle del presente capo.
  6. Le disposizioni nazionali e quelle del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679, nonché dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, a 196, si applicano a qualsiasi dato personale trattato in relazione ai contratti di cui all'articolo 135-octies, comma 3. In caso di conflitto tra le disposizioni del presente capo e quelle del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, prevalgono queste ultime.
  7. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano il diritto dell'Unione e nazionale sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

Art. 135-decies
(Fornitura di contenuto digitale o servizio digitale e conformità al contratto)

  1. Il professionista fornisce il contenuto digitale o il servizio digitale al consumatore. Salvo diverso accordo tra le parti, il professionista fornisce il contenuto digitale o il servizio digitale al consumatore senza ritardo ingiustificato dopo la conclusione del contratto.
  2. Il professionista ha adempiuto l'obbligo di fornitura quando:
    1. il contenuto digitale o qualunque mezzo idoneo per accedere al contenuto digitale o per scaricarlo è reso disponibile accessibile al consumatore, o all'impianto fisico o virtuale scelto a tal fine dal consumatore;
    2. il servizio digitale è reso accessibile al consumatore o a un impianto fisico o virtuale scelto all'uopo dal consumatore.
  3. Il professionista fornisce al consumatore beni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 4 e 5, nonché quelli di cui agli articoli 135-undecies e 135-duodecies in quanto compatibili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 135-terdecies.
  4. Per essere conforme al contratto il contenuto digitale o il servizio digitale deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti:
    1. corrispondere alla descrizione, alla quantità e alla qualità previste dal contratto e presentare funzionalità, compatibilità, interoperabilità e le altre caratteristiche previste dal contratto;
    2. essere idoneo ad ogni uso particolare voluto dal consumatore e che è stato da questi portato a conoscenza del professionista al più tardi al momento della conclusione del contratto e che il professionista ha accettato;
    3. essere fornito con tutti gli accessori, le istruzioni, anche in merito all'installazione e l'assistenza ai clienti, come previsti dal contratto; e
    4. essere aggiornato come previsto dal contratto.
  5. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformità, il bene per essere conforme al contratto di vendita deve possedere i seguenti requisiti oggettivi, ove pertinenti:
    1. essere adeguato agli scopi per cui-sarebbe abitualmente utilizzato un contenuto digitale o un servizio digitale del medesimo tipo, tenendo conto, se del caso, dell'eventuale diritto dell'Unione e nazionale e delle norme tecniche esistenti, oppure, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell'industria specifici del settore applicabili;
    2. essere della quantità e presentare la qualità e le caratteristiche di prestazione, anche in materia di funzionalità, compatibilità, accessibilità, continuità e sicurezza, che si ritrovano abitualmente nei contenuti digitali o nei servizi digitali dello stesso tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura dei contenuto digitale o del servili° digitale, tenendo conto di eventuali dichiarazioni pubbliche rese da o per conto dell'operatore economico o di altri soggetti nell'ambito dei precedenti passaggi della catena contrattuale distributiva, soprattutto nei messaggi pubblicitari e nell'etichettatura, a meno che il professionista non dimostri, anche alternativamente, che:
      1. non era a conoscenza e non poteva ragionevolmente essere a conoscenza della dichiarazione pubblica in questione;
      2. al momento della conclusione del contratto, la dichiarazione pubblica era stata rettificata nello stesso modo, o in modo paragonabile, a quello in cui era stata resa; oppure
      3. la decisione di acquistare il contenuto digitale o il servizio digitale non poteva essere influenzata dalla dichiarazione pubblica;
    3. ove pertinente, essere fornito assieme agli eventuali accessori e istruzioni che, il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e
    4. essere conforme all'eventuale versione di prova o anteprima del contenuto digitale o del servizio digitale messa a disposizione dal professionista prima della conclusione del contratto.

 Art. 135-undecies
(Obblighi del professionista e condotta del consumatore)

  1. Il professionista è obbligato a tenere informato il consumatore sugli aggiornamenti disponibili, anche di sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale, e a fornirglieli, nel periodo di tempo:
    1. durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito a norma del contratto, se questo prevede una fornitura continua per un determinato periodo di tempo; oppure
    2. che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, date la tipologia e la finalità del contenuto digitale o del servizio digitale e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto, se questo prevede un unico atto di fornitura o una serie di singoli atti di fornitura.
  2. Se il consumatore non installa entro un congruo termine gli aggiornamenti forniti dal professionista ai sensi del comma 1, il professionista non è responsabile per qualsiasi difetto di conformità derivante unicamente dalla mancanza dell'aggiornamento pertinente, a condizione che:
    1. il professionista abbia informato il consumatore della disponibilità dell'aggiornamento e delle conseguenze della mancata installazione dello stesso da parte del consumatore; e
    2. la mancata installazione o l'installazione errata dell'aggiornamento da parte del consumatore non è dovuta a carenze delle istruzioni di installazione fornite dal professionista.
  3. Se il contratto prevede che il contenuto digitale o il servizio digitale sia fornito in modo continuativo per un determinato periodo di tempo, l'obbligo di assicurare la conformità del contenuto digitale o il servizio digitale permane per l'intera durata di tale periodo.
  4. Non vi è difetto di conformità ai sensi del comma 1 o dell'articolo 135-decies, comma 5, se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del contenuto digitale o del servizio digitale si 'discostava dai requisiti oggettivi di conformità, previsti da tali disposizioni e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto.
  5. Salvo diverso accordo tra le parti, il, contenuto digitale o il servizio digitale è fornito nella versione più recente disponibile al momento della conclusione del contratto.

Art. 135-duodecies
(Errata integrazione del contenuto digitale o del servizio digitale)

  1. L'eventuale difetto di conformità che deriva da un'errata integrazione del contenuto digitale o del servizio digitale nell'ambiente digitale del consumatore deve essere considerato difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale se:
    1. il contenuto digitale o servizio digitale è stato integrato dal professionista o sotto la sua responsabilità; oppure
    2. il contenuto digitale o il servizio digitale richiedeva integrazione da parte del consumatore e l'errata integrazione è dovuta a una carenza delle istruzioni di integrazione fornite dal professionista.

 Art. 135-terdecies 
(Diritti dei terzi)

  1. I rimedi di cui all'articolo 135-Octiesdecies si estendono ai casi di impedimento o limitazione d'uso del contenuto o del servizio digitale in conformità a quanto previsto dall'articolo 135-decies; commi 4 e 5, conseguenti ad una restrizione derivante dalla violazione di diritti dei terzi, in particolare di diritti di proprietà intellettuale, fatte salve altre disposizioni previste dall'ordinamento giuridico in tema di nullità, annullamento o altre ipotesi di scioglimento del contratto.

Art. 135-quaterdecies
(Responsabilità del professionista)

  1. Il professionista è responsabile per la mancata fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale conformemente all'articolo 135-decies, commi 1 e 2.
  2. Qualora un contratto preveda un unico atto di fornitura o una serie di singoli atti di fornitura, il professionista è responsabile per qualsiasi difetto di conformità a norma degli articoli 135-decies, commi 4 e 5, 135-undecies, 135-duodecies e 135-quindecies, esistente al momento della fornitura, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 135-undecies, comma 1, lettera b).
  3. Il professionista è responsabile solamente per i difetti di conformità che si manifestano entro due anni a decorrere dal momento della fornitura, fatto salvo l'articolo 135-undecies, comma 1, lettera b).
  4. L'azione diretta a far valere i difetti sussistenti al momento della fornitura e non dolosamente occultati dal professionista si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi da tale momento, ove risultino evidenti entro tale termine.
  5. Se il contratto prevede la fornitura- continuativa per un periodo di tempo, il professionista risponde di un difetto di conformità, a norma degli articoli 135-decies, commi 4 e 5, 135-undecies e 135-duodecies se il difetto si manifesta o risulta evidente nel periodo di tempo durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito a norma del contratto.
  6. L'azione diretta a far valere i difetti emersi nel corso della fornitura e non dolosamente occultati dal professionista si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dall'ultimo atto di fornitura.

Art. 135-quindecies 
(Diritto di regresso)

  1. Il professionista, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa della mancata fornitura di un contenuto digitale o di un servizio digitale o per l'esistenza di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione di una persona nell'ambito dei passaggi precedenti della medesima catena contrattuale distributiva ha diritto di regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
  2. Il professionista che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

Art. 135-sexiesdecies
(Onere della prova)

  1. L'onere della prova riguardo al fatto se il contenuto digitale o il servizio digitale sia stato fornito in conformità dell'articolo 135-decies, commi 1 e 2, è a carico del professionista.
  2. Nei casi di cui all'articolo 135-quaterdecies, comma 2, l'onere della prova della conformità al contratto del contenuto digitale o del servizio digitale al momento della fornitura è a carico del professionista per un difetto di conformità che risulti evidente entro il termine di un amici dal momento in cui il contenuto digitale o il servizio digitale è stato fornito.
  3. Nei casi di cui all'articolo 135-quaterdecies, comma 5, l'onere della prova della conformità al, contratto del contenuto digitale p il servizio digitale durante il periodo di tempo in cui avviene la fornitura è a carico del professionista per un difetto di conformità che si manifesta entro tale periodo.
  4. I commi 2 e 3 non si applicano se il professionista dimostra che l'ambiente digitale del consumatore non è compatibile con i requisiti tecnici del contenuto digitale o del servizio digitale e se ha informato il consumatore di tali requisiti in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione del contratto.
  5. Il consumatore collabora con il professionista per quanto ragionevolmente possibile e necessario al fine di accertare se la causa del difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale al momento specificato dall'articolo 135-quaterdecies, commi 2 o 5, a seconda dei casi, risieda nell'ambiente digitale del consumatore. L'obbligo di collaborazione è limitato ai mezzi tecnicamente disponibili che siano meno intrusivi per il consumatore. Se il consumatore non collabora e se il professionista ha informato il consumatore dei requisiti inerenti il necessario ambiente digitale in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione del contratto, l'onere della prova riguardo all'esistenza del difetto di conformità al momento di cui all'articolo 135-quaterdecies, commi.2 e 5 è a carico del consumatore.

Art. 135-septiesdecies
(Rimedio per la mancata fornitura)

  1. Se il professionista ha omesso di fornire il contenuto digitale o il servizio digitale conformemente all'articolo 135-decies, commi 1 e 2, il consumatore invita il professionista a fornire il contenuto digitale o il servizio digitale. Se il professionista omette nuovamente di fornire il contenuto digitale o il servizio digitale entrò un termine congruo oppure entro ún ulteriore termine espressamente concordato dalle parti, il consumatore ha il diritto di risolvere il contratto.
  2. Il comma 1 non trova applicazione e il consumatore ha il diritto di risolvere immediatamente il contratto se:
    1. il professionista ha dichiarato, o risulta altrettanto chiaramente dalle circostanze, che Don fornirà il contenuto digitale o il servizio digitale;
    2. il consumatore e il professionista hanno convenuto, o risulta evidente dalle circostanze che accompagnano la conclusione del contratto, che un tempo specifico per la fornitura è essenziale per il consumatore e il professionista omette di fornire il contenuto digitale o il servizio digitale entro o in tale momento.
  3. Se il consumatore risolve il contratto a norma dei commi 1 e 2, si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 135-noviesdecies a 135-vicies.

Art. 135-octiesdecies
(Rimedi per difetti di conformità)

  1. In caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità, o. a ricevere una congrua riduzione del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nel presente articolo.
  2. Il consumatore ha diritto al ripristino della conformità del contenuto digitale o del servizio digitale, a meno che ciò non sia impossibile o imponga al professionista costi che sarebbero sproporzionati, tenuto conto di tutte circostanze del caso e, in particolare, delle seguenti:
    1. il valore che il contenuto digitale o servizio digitale avrebbe in assenza di difetto di conformità; e
    2. l'entità del difetto di conformità.
  3. Il professionista rende il contenuto digitale o il servizio digitale conforme ai sensi del comma 2, entro un congruo termine a partire dal momento in cui è stato informato dal consumatore in merito al difetto di conformità, senza spese e senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenuto conto della natura del contenuto digitale o del servizio digitale e dell'uso che il consumatore intendeva farne.
  4. Il consumatore ha diritto a una riduzione proporzionale del prezzo a norma del comma 5 se il contenuto digitale o il servizio digitale è fornito in cambio del pagamento di un prezzo, o alla risoluzione del contratto conformemente al comma 6, in uno dei casi seguenti:
    1. il rimedio del ripristino della conformità del contenuto digitale o del servizio digitale è impossibile o sproporzionato ai sensi del comma 2;
    2. il professionista non ha ripristinato la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale ai sensi del comma 3;
    3. si manifesta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del professionista di ripristinare la conformità del contenuto digitale o servizio digitale;
    4. il difetto di conformità è talmente grave da giustificare un'immediata riduzione del prezzo o risoluzione del contratto; oppure
    5. il professionista ha dichiarato, o risulta altrettanto chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità: del contenuto digitale o del servizio digitale entro un congruo termine o senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
  5. La riduzione del prezzo è proporzionale alla diminuzione di valore del contenuto digitale o del servizio digitale fornito al consumatore rispetto al valore che avrebbe se fosse stato conforme. Se il contratto stabilisce che il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito per un determinato periodo di tempo in cambio del pagamento di un prezzo, la riduzione di prezzo si applica al periodo di tempo in cui il contenuto digitale il servizio digitale non è stato conforme.
  6. Se il contenuto digitale o il servizio digitale è stato fornito in cambio del pagamento di un prezzo, il consumatore non ha diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è di lieve entità. L'onere della prova riguardo al fatto che il difetto di conformità è di lieve entità è a carico del professionista.

Art. 135-noviesdecies 
(Risoluzione del contratto)

  1. Il consumatore esercita il diritto alla risoluzione del contratto mediante una dichiarazione al venditore in cui manifesta la volontà di risolvere il contratto.
  2.  In caso di risoluzione del contratto il professionista rimborsa al consumatore tutti gli importi versati in esecuzione del contratto. Tuttavia, se il contratto prevede la fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale in cambio, del pagamento di un prezzo e per un periodo di tempo, e il contenuto digitale o il servizio digitale è stato conforme per un periodo di tempo prima della risoluzione del contratto, il professionista rimborsa al consumatore solo la parte dell'importo pagato corrispondente al periodo in cui il contenuto digitale o il servizio digitale non è stato conforme e qualsiasi parte del prezzo pagato in anticipò dal consumatore relativa al periodo, di durata del contratto rimanente sé il contratto non fosse stato risolto.
  3. Per quanto riguarda i dati personali del consumatore, il professionista è tenuto a rispettare gli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/679 nonché dal decreto legislativo n. 101 del 2018.
  4. Il professionista si astiene dall'utilizzare qualsiasi contenuto diverso dai dati personali che sia stato fornito o creato dal consumatore. nell'ambito dell'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista, fatto salvo il caso in cui tale contenuto:
    1. sia privo di utilità al di fuori del contesto del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista;
    2. si riferisca solamente all'attività del consumatore nell'utilizzo del contenuto digitale o. del servizio digitale fornito dal professionista;
    3. sia stato aggregato dal professionista ad altri dati e non possa essere disaggregato o comunque non senza uno sforzo sproporzionato; o
    4. sia stato generato congiuntamente dal consumatore e altre persone, e altri consumatori possano continuare a utilizzare il contenuto.
  5. Ad eccezione delle situazioni di cui al comma 4, lettere a), b) o c), il professionista mette a disposizione del consumatore, su richiesta dello stesso, contenuti diversi dai dati personali, che sono stati forniti o creati dal consumatore durante l'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista. Il consumatore ha il diritto di recuperare dal profeSsionista tali contenuti digitali gratuitamente e senza impedimenti, entro un congruo lasso di tempo e in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.
  6. Il professionista può impedire qualsiasi ulteriore utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale da parte del consumatore, in particolare rendendogli il contenuto digitale o il servizio digitale inaccessibile o disattivando il suo account utente, fatto salvo quanto previsto al comma 5.
  7. In seguito alla risoluzione del contratto, il consumatore si astiene dall'utilizzare il contenuto digitale o il servizio digitale e dal metterlo a disposizione di terzi.
  8. Se il contenuto digitale è stato fornit6 su un supporto materiale, il consumatore lo restituisce al professionista, su richiesta e a spese di quest'ultimo, senza indebito ritardo. Se il professionista decide di chiedere la restituzione del supporto materiale, è tenuto a presentare la richiesta entro quattordici giorni a decorrere dal giorno in cui il professionista è stato informato della decisione del consumatore di risolvere il contratto.
  9. Il consumatore non è tenuto a pagare per l'uso del contenuto digitale o del servizio digitale nel periodo precedente la risoluzione del contratto durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale non è stato conforme.

Art. 135-vicies
(Rimborso al consumatore)

  1. Eventuali rimborsi dovuti al consumatore dal professionista a norma dell'articolo 135-octiesdecies, commi 4 e 5, o dell'articolo 135-noviesdecies, comma 2, dovuti alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto sono effettuati senza ritardo ingiustificato e, in ogni caso, entro quattordici giorni dal giorno in cui il professionista è informato della decisione del consumatore di esercitare il diritto del consumatore a una riduzione di prezzo o il suo diritto alla risoluzione dal contratto.
  2. Il professionista effettua il rimborso utilizzando lo stesso mezzo di pagamento .usato dal consumatore per pagare il contenuto digitale o il servizio digitale, salvo che il consumatore consenta espressamente all'uso di un altro mezzo e non debba sostenere alcuna spesa relativa al rimborso,
  3. Il professionista non impone al consumatore alcuna commissione in relazione al rimborso.

Art. 135-vicies semel
(Modica del contenuto digitale o del servizio digitale)

  1. Se il contratto prevede che il contenuto digitale o il servizio digitale sia fornito o reso accessibile al consumatore per un certo periodo di tempo, il professionista può modificare il contenuto digitale o il servizio digitale oltre a quanto è necessario per mantenere la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale a norma degli articoli 135-decies, commi 4 e  5  e 135-undecies, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
    1. il contratto consente tale modifica e ne fornisce una motivazione valida;
    2. tale modifica è realizzata senza costi aggiuntivi per il consumatore;
    3. il consumatore è informato in modo chiaro e comprensibile della modifica; e
    4. nei casi di cui al comma 2, il consumatore è informato, con un anticipo ragionevole su an supporto durevole, sulle modalità e il momento in cui viene effettuata la modifica, nonché circa il suo diritto di recedere dal contratto conformemente al comma 2 o circa la possibilità: di mantenere il contenuto digitale o il servizio digitale senza tale modifica secondo quanto previsto al comma 4.
  2. Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto qualora tale modifica incida negativamente sull'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale o sull'accesso allo stesso da parte del consumatore, a meno che tali conseguenze negative siano trascurabili. In tal caso, il consumatore ha diritto -a recedere dal contratto gratuitamente entro un termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'informazione o, se successivo, dal momento in cui il contenuto digitale o il servizio digitale è stato modificato dal professionista.
  3. Se il consumatore recede dal contratto conformemente al comma 2 del presente articolo, si applicano gli articoli 135-noviesdecies e 135-vicies.
  4. I commi 2 e 3 del presente articolo non si applicano se il professionista ha consentito che, senza costi aggiuntivi, il consumatore mantenga il contenuto digitale o il servizio digitale senza modifica e se è preservata la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale.

Art. 135-vicies bis
(Carattere imperativo delle disposizioni)

  1. Salvo quanto altrimenti disposto dal presente capo, è nullo . ogni patto, anteriore alla comunicazione al professionista del difetto di conformità, o dell'informazione del consumatore da parte del professionista circa la modifica del contenuto digitale o del servizio digitale, volto ad escludere o limitare a danno del consumatore, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente capo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
  2. Il professionista può sempre offrire al consumatore condizioni contrattuali di maggior tutela rispetto a quanto previsto dalle disposizioni del presente capo.
  3. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di uno Stato non appartenente all'Unione europea, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente capo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

Art. 135-vicies ter
(Tutela in base ad altre disposizioni)

  1. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno.
  2. Per gli aspetti disciplinati dal presente capo non si applicano altre disposizioni aventi l'effetto di garantire al consumatore un livello di tutela diverso.".

Art. 2
(Disposizioni finali)

  1. Le modifiche apportate al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dall'articolo 1, comma 1 del presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applicano alle forniture di contenuto digitale o di servizi digitali che avvengono a decorrere da tale data, fatta eccezione per gli articoli 135-quindecies e 135-vicies semel che si applicano ai contratti conclusi a decorrere da tale data.
  2. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, delle disposizioni adottate nella materia disciplinata dalla direttiva (UE) 2019/770 e qualsiasi successiva modifica della normativa interna.

Art. 3
(Disposizioni finanziarie)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Relazione illustrativa

Il presente schema di decreto legislativo introduce norme di attuazione della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuti digitali o servizi digitali (in prosieguo: “direttiva (UE) 2019/770”) e viene redatto in conformità alla delega contenuta nella legge  22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, ed in particolare 1, comma 1 e l’allegato A, numero 11.

La direttiva (UE) 2019/770 è stata adottata a norma dell’articolo 26, paragrafi 1 e 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che prevede l’adozione di misure destinate all’instaurazione o al funzionamento del mercato interno per la libera circolazione delle merci e dei servizi, dell’articolo 169, paragrafo 1, e dell’articolo 169, paragrafo 2, lettera a), TFUE, che richiedono un elevato livello di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell’articolo 114 TFUE nel quadro della realizzazione del mercato interno. La presente direttiva mira, quindi, a garantire il giusto equilibrio tra il conseguimento di un elevato livello di protezione dei consumatori e la promozione della competitività delle imprese, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Essa contiene dunque norme concernenti i contratti tra professionisti e consumatori per la fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali, con armonizzazione piena quanto alle norme concernenti la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità o di mancata fornitura e le modalità di esercizio di tali rimedi, nonché la modifica del contenuto digitale o del servizio digitale. 

L’introduzione, in tutti gli Stati membri, di norme armonizzate in materia di diritto contrattuale dei consumatori è finalizzata a rendere più facile per le imprese, in particolare le PMI, fornire contenuti digitali o servizi digitali in tutta l’Unione, grazie ed un quadro stabile ed omogeneo di norme contrattuali per la fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali in tutto il mercato interno. Esse hanno lo scopo di ridurre la frammentazione giuridica esistente fra le diverse legislazioni nazionali in tema di fornitura di contenuti digitali e servizi digitali.

La presente direttiva, inoltre, si integra con la direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni (come anche indicato dal considerando 20) le cui norme di attuazione ricalcano in larga parte gli istituti qui disciplinati.

Lo schema si compone di n. 3 articoli.

Articolo 1

Comma 1: si inserisce un nuovo capo I-bis dopo il capo I del titolo III della parte IV del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

L’articolo 135-octies disciplina l’ambito di applicazione e le definizioni. In particolare:

  1. Il comma 1 recepisce le previsioni contenute nell’articolo 1 della direttiva (UE) 2019/770 e si occupa di definire il campo di applicazione ovvero taluni aspetti dei contratti di contratti di fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali conclusi tra consumatore e professionista fra i quali la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità al contratto o di mancata fornitura, le modalità di esercizio degli stessi, nonché la modifica del contenuto digitale o del servizio digitale. Tale comma riceve migliore puntualizzazione successivamente, nei commi 3, 4, 5 e 6. 
  2. Al comma 2 dell’articolo 1 sono contenute le definizioni come previste dall’articolo 2 della direttiva (UE) 2019/770:
    1. la nozione di contenuto digitale ricalca quella già presente nell’articolo 45, comma 1, lettera m) del codice del consumo (si vedano le specificazioni del considerando 18 valevoli anche per la nozione di servizio digitale: “Per tener conto dei rapidi sviluppi tecnologici e preservare il carattere evolutivo del concetto di «contenuto digitale» o di «servizio digitale», la presente direttiva dovrebbe contemplare, tra l’altro, programmi informatici, applicazioni, file video, file audio, file musicali, giochi digitali, libri elettronici o altre pubblicazioni elettroniche, nonché i servizi digitali che consentono la creazione, la trasformazione o l’archiviazione dei dati in formato digitale, nonché l’accesso a questi ultimi, fra cui i software come servizio quali la condivisione audio e video e altri tipi di file hosting, la videoscrittura o i giochi offerti nell’ambiente di cloud computing e nei media sociali. Dal momento che esistono numerosi modi per fornire il contenuto digitale o i servizi digitali, come la trasmissione su un supporto materiale, lo scaricamento effettuato dal consumatore sui propri dispositivi, la trasmissione in streaming, l’autorizzazione all’accesso a capacità di archiviazione di contenuto digitale o l’accesso all’uso dei social media, la presente direttiva dovrebbe applicarsi indipendentemente dal supporto utilizzato per la trasmissione del contenuto digitale o del servizio digitale o per darvi accesso. Tuttavia, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai servizi di accesso a Internet”); 
    2. la nozione di servizio digitale riproduce pedissequamente il testo europeo;
    3. beni con elementi digitali: qualsiasi bene mobile materiale che incorpora o è interconnesso con un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni del bene; 
    4. integrazione: il collegamento del contenuto o del servizio digitale con le componenti dell’ambiente digitale del consumatore e l’incorporazione in dette componenti affinché il contenuto digitale o il servizio digitale sia utilizzato nel rispetto dei requisiti di conformità previsti dalla presente decreto;
    5. professionista: anziché introdurre un nuovo termine (operatore economico) si è preferito utilizzare il termine “professionista”, essendo l’esistente definizione assai simile alla presente, eccetto il nuovo inciso “indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato”: tale aggiunta, tuttavia, appare meramente specificativa e non altera il pregresso significato;
    6. consumatore: la nozione è già presente nell’articolo 3 del codice del consumo, pertanto, in conformità alla tecnica legislativa già presente all’interno dello stesso codice (cfr. art. 45, comma 1, lettera a)), si è mantenuta qui una definizione che resta conforme al nuovo testo europeo, operando un rinvio a quella contenuta nel citato articolo 3; la nozione è chiarita anche nel considerando 17 (“nel caso di contratti con duplice scopo, qualora il contratto sia concluso per fini che rientrano parzialmente nell’ambito delle attività commerciali della persona e parzialmente ne restano al di fuori e laddove lo scopo commerciale sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale del contratto, gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di determinare se la persona in questione dovrebbe altresì essere considerata un consumatore e a quali condizioni”);
    7. prezzo: la nozione è nuova; il legislatore europeo ha sentito il bisogno di chiarire che trattasi sia della “somma di denaro” che della “rappresentazione digitale del valore” dovuto come corrispettivo per la fornitura di contenuto digitale o di servizio digitale; si evidenzia che il testo italiano “rappresentazione di valore digitale” non è apparso perfettamente allineato a quello inglese “digital representation of value”, di talchè, anche per ragioni logico semantiche, si è scelta una formulazione testuale dello schema allineata a quest’ultima. Il considerando 23 offre ulteriori chiarimenti circa il concetto di rappresentazione digitale del valore;
    8. i dati personali vengono definiti dal legislatore europeo tramite un richiamo all’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;
    9. - l) -  m) - n) le definizioni di ambiente digitale, compatibilità, funzionalità e interoperabilità riproducono pedissequamente il testo della direttiva europea.  l’hardware, il software e le connessioni di rete di cui il consumatore si serve per accedere al contenuto digitale o al servizio digitale o per usarlo;
      o. la nozione di supporto durevole riproduce il testo europeo della direttiva (UE) 2019/770 ed è allineata alla medesima definizione presente all’articolo 45, comma 1, lettera l) del codice del consumo.
  3. Il comma 3 dell’articolo 135-octies riproduce l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva  (UE) 2019/770 e si occupa di chiarire l’estensione del campo di applicazione, la quale copre qualsiasi contratto (a prescindere dalla tipologia o dalla veste formale) in cui il professionista fornisce, o si impegna a fornire, contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore corrisponde un prezzo o si impegna a corrispondere un prezzo.
  4. Il comma 4 si occupa del caso in cui la controprestazione del consumatore consista nella messa a disposizione dei propri dati personali con espressa esclusione dei casi in cui i dati personali sono forniti dal consumatore a meri fini esecutivi, ovverosia per consentire l’effettiva fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale o l’assolvimento di obblighi di legge cui è soggetto il professionista e quest’ultimo non tratta tali dati per scopi diversi da quelli previsti. Al riguardo il considerando 24 chiarisce che “i dati personali potrebbero essere forniti all’operatore economico al momento della conclusione del contratto o successivamente, ad esempio nel caso in cui il consumatore acconsente a che l’operatore economico utilizzi gli eventuali dati personali caricati o creati dal consumatore utilizzando il contenuto digitale o il servizio digitale”. Il medesimo considerando include a titolo esemplificativo nel campo di applicazione della presente direttiva il caso “in cui il consumatore acconsenta a che il materiale che caricherà e che contiene dati personali, come fotografie o post, sia trattato a fini commerciali dall’operatore economico” e conclude lasciando agli Stati membri “la facoltà di decidere in merito al soddisfacimento dei requisiti in materia di formazione, esistenza e validità di un contratto a norma del diritto nazionale”. Anche il considerando 25 agevola l’interpretazione chiarendo che se il contenuto digitale e i servizi digitali non hanno come corrispettivo il pagamento di un prezzo, la presente direttiva non si applica alle situazioni in cui l’operatore economico raccoglie dati personali esclusivamente per fornire contenuto digitale o servizi digitali o al solo scopo di soddisfare obblighi di legge. “Tali situazioni possono includere, ad esempio, casi in cui la registrazione del consumatore è obbligatoria a norma delle leggi applicabili ai fini di sicurezza e di identificazione. La presente direttiva non dovrebbe nemmeno applicarsi a situazioni in cui l’operatore economico raccoglie solo metadati, come informazioni sul dispositivo del consumatore o la cronologia di navigazione, tranne nel caso in cui tale situazione sia considerata come un contratto dal diritto nazionale. Analogamente, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle situazioni in cui il consumatore, senza avere concluso un contratto con l’operatore economico, è esposto a messaggi pubblicitari esclusivamente al fine di ottenere l’accesso ai contenuti digitali o a un servizio digitale”.
  5. Il comma 5 include nel campo di applicazione le ipotesi in cui il contenuto digitale o il servizio digitale è sviluppato secondo le specifiche indicazioni del consumatore. Anche il considerando 26 fornisce elementi esemplificativi: le norme della direttiva si estendono ai contratti intesi a sviluppare contenuti digitali che soddisfano le specifiche esigenze del consumatore, inclusi i software realizzati su misura.

L’articolo 135-novies recepisce i commi da 4 a 9 dell’articolo 3 della presente direttiva e chiarisce il rapporto fra l’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/ 771 e quello della direttiva (UE) 2019/770. Al riguardo si osserva che il considerando 20 richiama un concetto di “integrazione” fra le due direttive, elaborate in sede europea in un contesto “a pacchetto” e negoziate in parallelo dal medesimo gruppo di lavoro del Consiglio UE. In particolare detto considerando specifica che la presente direttiva si applica anche al contenuto digitale fornito su un supporto materiale, come ad esempio DVD, CD, chiavi USB e schede di memoria, nonché al supporto materiale stesso, purché quest’ultimo sia esclusivamente il vettore del contenuto digitale. Tuttavia, anziché le disposizioni della presente direttiva sull’obbligo di fornitura degli operatori economici e sui rimedi a disposizione dei consumatori in caso di mancata fornitura, dovrebbero applicarsi le disposizioni della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli obblighi relativi alla consegna dei beni e sui rimedi in caso di mancata consegna. Inoltre, le disposizioni della direttiva 2011/83/UE, ad esempio sul diritto di recesso e sulla natura del contratto in base al quale tali beni sono forniti, dovrebbero continuare ad applicarsi a tali supporti materiali e al contenuto digitale da essi fornito.

Il comma 1 chiarisce che le disposizioni del presente capo non si applicano ai contratti di fornitura di un contenuto digitale o di un servizio digitale interconnessi con beni di cui all’articolo 135-octies, comma 2, lettera c) (trattasi dei beni con elementi digitali integrati, ai quali invece si applicano le norme contenute nella direttiva  (UE) 2019/771) e che sono forniti con il bene ai sensi di un contratto di vendita relativo a tali beni, indipendentemente dal fatto che detti contenuti digitali o servizi digitali siano forniti dal venditore o da un terzo.

Al riguardo a fini interpretativi soccorrono i considerando 21 e 22 che contengono specificazioni ed esempi concreti. Segue una disposizione volta a regolare i casi dubbi, del tutto speculare a quella di cui al nuovo capo I, articolo 128, comma 3, ultimo periodo, del codice del consumo, ovvero quelli nei quali le ordinarie norme nazionali sull’interpretazione dei contratti (articoli da 1362 a 1371 del codice civile) non sono sufficienti, per i quali si è prevista l’estensione della disciplina contrattuale della vendita: in caso permanga il dubbio che la fornitura di un contenuto digitale incorporato o interconnesso o di un servizio digitale incorporato o interconnesso faccia o meno parte del contratto di vendita, si presume che tale fornitura rientri nel contratto di vendita del bene. 

Il comma 2 recepisce l’articolo 3, paragrafo 5 della direttiva (UE) 2019/770 e contiene una serie di specifiche esclusioni dal campo di applicazione. In particolare va fatta attenzione alla connessione con il codice delle comunicazioni elettroniche. Al riguardo il considerando 27 specifica l’esclusione dal campo di applicazione dei contratti di fornitura di servizi professionali quali servizi di traduzione, di architettura, legali o altri servizi di consulenza professionale, indipendentemente dal fatto che il professionista ricorra o meno a mezzi digitali per produrre il risultato del servizio ovvero per consegnarlo o trasmetterlo al consumatore. Sono del pari esclusi i servizi pubblici, come i servizi di sicurezza sociale o i registri pubblici, se i mezzi digitali sono utilizzati solo per trasmettere o comunicare il servizio al consumatore, ivi compresi agli atti pubblici e ad altri atti notarili, a prescindere dal fatto che siano realizzati, registrati, riprodotti o trasmessi per via digitale. Quanto alla lettera b) il considerando 28 rileva la rapida ascesa del mercato dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, che non si connettono a risorse di numerazione assegnate pubblicamente, ma che utilizzano la comunicazione interpersonale via Internet senza numerazione, quali i servizi di posta elettronica e di messaggistica online basati sul web ai quali si estendono le presenti norme.
I considerando 29, 30, 31 e 32 chiariscono le ragioni delle esclusioni di cui alle lettere  da c) a h).

I commi 3 e 4 riproducono l'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva (UE). 2019/770 e contengono regole per i cosiddetti contratti a pacchetto. Le disposizioni costituiscono il raccordo fra quanta disciplinato dalla presente direttiva e le concorrenti norme del codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Appare di ausilio il considerando 33, combinato all'articolo 3 paragrafo 6 della direttiva, dai quali si evince che l'applicazione delle disposizioni è limitata "soltanto agli elementi del contratto complessivo che consistono nella fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali. Gli altri elementi del contratto dovrebbero essere disciplinati dalle norme applicabili a tali contratti a norma del diritto nazionale, oppure, se del caso, da altre normative dell'Unione che disciplinano un settore o una materia specifici. Tuttavia, al fine di garantire la coerenza con le disposizioni specifiche per settore della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplinano i contratti a pacchetto, se un operatore economico offre, conformemente a tale direttiva, un contenuto digitale o un servizio digitale in combinazione con un servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero o un servizio di accesso a Internet, le disposizioni della presente direttiva relative alla modifica del contenuto digitale non dovrebbero applicarsi all'elemento del pacchetto costituito da contenuto digitale o servizi digitali. Al contrario, è opportuno che a tutti gli elementi del pacchetto, ivi compresi il contenuto digitale o i servizi digitali, si applichino le disposizioni pertinenti della direttiva (UE) 2018/1972".

Il comma 5 riproduce l’articolo 3, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2019/770 e prevede una regola di superamento di eventuali conflitti tra le disposizioni del presente capo e una disposizione di un altro atto dell’Unione che disciplina uno specifico settore o oggetto, con prevalenza di queste ultime su quelle del presente capo. Il considerando 36 richiama al riguardo a titolo esemplificativo i settori relativi alle telecomunicazioni, al commercio elettronico e alla protezione dei consumatori. 

Il comma 6 riproduce l'articolo 3, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2019/770 ed ha la finalità di esplicitare che il trattamento dei dati personali effettuato in relazione ai contratti rientranti nel campo di applicazione della, medesima direttiva soggiace alle norme europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali e si applica a qualsiasi dato personale trattato in relazione ai contratti di cui all'articolo 135-octies, comma 3, fatto salvo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 e dalla direttiva 2002/58/CE. In caso di conflitto tra le disposizioni del presente capo e quelle del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, prevalgono queste ultime. Sul punto anche i considerando da 37 a 40 offrono elementi a chiarimento: "Il diritto alla cancellazione e il diritto del consumatore di revocare il consenso al trattamento dei dati personali dovrebbero applicarsi pienamente anche in relazione ai contratti disciplinati dalla presente direttiva. Il diritto del consumatore di risolvere il contratto conformemente alla presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto del consumatore di revocare, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, un eventuale consenso prestato per il trattamento dei dati personali del consumatore. La presente direttiva non dovrebbe disciplinare le conseguenze per i contratti contemplati dalla presente direttiva nel caso in cui il consumatore revochi il consenso al trattamento dei dati personali del consumatore. Tali conseguenze dovrebbero rimanere riservata al diritto nazionale". Ulteriori indici interpretativi si trovano nel considerando 48.

Il comma 7 riproduce l'articolo 3, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2019/770 e fa salvo il diritto dell'Unione e nazionale sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

L’articolo 135-decies riproduce il contenuto degli articoli 5, 6, 7 e 8 paragrafo 1, della direttiva 2019/770 ed ha ad oggetto la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale al contratto, come chiariti dai considerando 42-43-44-45. 

Il comma 1 recepisce l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE)  2019/770 e sancisce l’obbligo del professionista, salvo diverso accordo tra le parti, di fornire il contenuto digitale o il servizio digitale al consumatore senza indebito ritardo dopo la conclusione del contratto.

Il comma 2 recepisce l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva  (UE) 2019/770 e prevede che si consideri soddisfatto l’obbligo di fornitura in capo al professionista quando: a) il contenuto digitale o qualunque mezzo idoneo per accedere al contenuto digitale o per scaricarlo è reso disponibile o accessibile al consumatore, o all’impianto fisico o virtuale scelto dal consumatore all’uopo;  b) il servizio digitale è reso accessibile al consumatore o a un impianto fisico o virtuale scelto dal consumatore all’uopo. 

Al riguardo il considerando 41, fra l’altro, chiarisce che l’obbligo contrattuale principale del professionista consiste proprio nel mettere il contenuto digitale o il servizio digitale a disposizione del consumatore o consentendogli di accedervi. Il medesimo considerando conclude affermando che “qualora non si possa considerare che l’impianto fisico o virtuale sia stato scelto dal consumatore, l’obbligo dell’operatore economico di fornire il contenuto digitale o il servizio digitale non dovrebbe considerarsi assolto se il contenuto digitale o il servizio digitale è fornito all’impianto fisico o virtuale ma il consumatore non può accedere al contenuto digitale o al servizio digitale o non può riceverlo a norma della presente direttiva. In tali casi, il consumatore dovrebbe disporre degli stessi rimedi che si applicherebbero in caso di mancata fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale da parte dell’operatore economico. Per quanto riguarda il momento della fornitura, in linea con le prassi di mercato e le possibilità tecniche, e al fine di fornire un certo grado di flessibilità, il contenuto digitale o il servizio digitale dovrebbe essere fornito senza indebito ritardo, a meno che le parti non decidano di convenire diversamente allo scopo di adeguarsi ad altri modelli commerciali”.

Il comma 3 recepisce l’articolo 6 della direttiva (UE) 2019/770 e contiene l’indicazione del contenuto sostanziale del criterio di conformità mediante rinvio alle disposizioni che esplicitano i requisiti soggettivi ed oggettivi.

Il comma 4 recepisce l’articolo 7 della direttiva (UE) 2019/770 e contiene i requisiti soggettivi della conformità al contratto. Detti requisiti trovano maggiore chiarimento nel considerando 42 della medesima direttiva.

Il comma 5 recepisce l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/770 e contiene i requisiti oggettivi della conformità al contratto (nonostante l’evidente erroneità testuale della rubrica di tale articolo 8). In particolare, in merito alla ragionevolezza di cui alla lettera b), specificazioni sul punto si trovano nel considerando 46: essa dovrebbe essere oggettivamente accertata, tenendo conto della natura e della finalità del contenuto digitale o del servizio digitale, delle circostanze della fattispecie, degli usi e delle pratiche vigenti presso le parti interessate.

L’articolo 135-undecies recepisce le previsioni dell’articolo 8, paragrafi da 2 a 6, della direttiva (UE) 2019/770. In particolare si segnala che il comma 1 recepisce l’articolo 8, paragrafo 2 della direttiva (UE) 2019/770, come esplicato nel considerando 47.

Il comma 2 recepisce le previsioni dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/770 e riguarda la disciplina degli “aggiornamenti dei contenuti digitali” (si veda il considerando 44). Esso disciplina altresì il caso di esonero della responsabilità del professionista ove il consumatore non installi gli aggiornamenti ricevuti entro un congruo termine, nonostante esaustive informazioni fornite dal medesimo circa la disponibilità dell’aggiornamento e le conseguenze della mancata installazione dello stesso anche allorché le criticità non siano dovute a carenze delle istruzioni di installazione fornite al consumatore (si veda il considerando 47 della direttiva (UE) 2019/770). 

Il comma 3 recepisce le previsioni dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/770 e si occupa dei contratti di durata, prevedendo che ove il contenuto digitale o il servizio digitale debba essere fornito in modo continuativo per un determinato periodo di tempo, l’obbligo di assicurare la conformità del contenuto digitale o il servizio digitale si estende all’intera durata di tale periodo. Il considerando 51 specifica che una fornitura continuata potrebbe essere quella relativa all’accesso ai servizi di cloud, servizio che deve restare conforme per tutta la durata del contratto. 

Il comma 4 disciplina il caso di esonero della responsabilità del professionista ove al momento della conclusione del contratto, il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del contenuto digitale o del servizio digitale si discostava dai requisiti oggettivi di conformità previsti da tali disposizioni e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto. Il considerando 49 chiarisce che “entrambe le condizioni potrebbero per esempio essere soddisfatte selezionando una casella, premendo un pulsante o attivando una funzione simile”.

Il comma 5 recepisce le previsioni dell’articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2019/770 prevedendo che, fatto salvo diverso patto fra le parti, va fornita la versione più aggiornata del contenuto digitale come esistente al momento di conclusione del contratto (in linea con quanto affermato nel considerando 51). 

L’articolo 135-duodecies recepisce l’articolo 9 della direttiva (UE) 2019/770 in tema di errata integrazione del contenuto digitale o del servizio digitale e disciplina i presupposti la cui sussistenza integra difetto di conformità. Sul punto si veda anche il considerando 52.

L’articolo 135-terdecies recepisce l’articolo 10 della direttiva (UE) 2019/770, come spiegato anche nei considerando 53 e 54, e mira ad estendere i rimedi previsti per i difetti di conformità ai casi in cui l’uso del contenuto o del servizio digitale è limitato o impedito dalla violazione di eventuali diritti dei terzi, ivi compresi quelli relativi alla proprietà intellettuale. Si fa presente che il termine “risoluzione” è stato scelto impropriamente dai giuristi linguisti deputati alla traduzione in italiano della direttiva; nel testo inglese viene impiegato rescission e in quello francese rescision che non corrispondono né all’istituto italiano della risoluzione né a quello della rescissione, essendo più affini al concetto di scioglimento che quindi è stato utilizzato nel testo (unitamente all’indicazione dell’annullamento).

L’articolo 135-quaterdecies recepisce l’articolo 11 della direttiva (UE) 2019/770 e disciplina la responsabilità del professionista in caso di omessa fornitura.

Il comma 1 rinvia all’articolo 135-decies per evidenziare che il momento rilevante per la valutazione dell’eventuale mancata fornitura è quello dell’immediatezza successiva alla conclusione del contratto. La norma si applica, in virtù di quanto previsto dal comma 2, anche alle forniture istantanee e a quelle composte da serie di singoli atti di fornitura (si vedano gli esempi contenuti nei considerando 56 e 57).

Il termine biennale della garanzia legale di cui al comma 3 è stato fissato in conformità al precedente articolo 132 del codice del consumo, ma anche in linea con quanto fatto dalla maggior parte degli Stati membri dell’UE nella trasposizione della direttiva 1999/44/CE (si veda il considerando 41).

Il comma 4 mantiene quanto già previsto dall’art. 132, comma 4, del codice del consumo, mantenendo la prescrizione del diritto di azione nel termine di ventisei mesi dalla fornitura; ciò in conformità a quanto consentito dall’articolo 11, paragrafo 2 della direttiva (UE) 2019/770.

Il comma 5 recepisce articolo 11, comma 3, primo periodo e prevede la fornitura continuativa per un periodo di tempo, il professionista risponde di un difetto di conformità, a norma degli articoli 135-decies commi 4, 5, 135-undecies, 135-quindecies e 135-duodecies, che si manifesta o risulta evidente nel periodo di tempo durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito a norma del contratto.

Il comma 6 recepisce anche il secondo periodo dell’articolo 11, comma 3, e prevede che l'azione diretta a far valere i difetti emersi nel corso della fornitura e non dolosamente occultati dal professionista si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dall’ultimo atto di fornitura. Nonostante il secondo periodo del paragrafo 3 dell’articolo 11 operi uno scadente rinvio al primo comma (i.e. paragrafo), la disposizione è chiaramente intesa a disciplinare la possibilità di prevedere un termine di prescrizione dell’azione nei contratti di durata.

L’articolo 135-quindecies recepisce l’articolo 20 della direttiva  (UE) 2019/770 (si veda anche il considerando 78) e viene collocato sistematicamente qui per ragioni di contiguità tematica, oltre che in ossequio alle scelte fatte dal legislatore italiano nella trasposizione della direttiva 1999/44/CE (il diritto di regresso era disciplinato dall’articolo 131, che seguiva l’articolo 130 che disciplinava la responsabilità del venditore e i rimedi previsti a favore del consumatore per i difetti di conformità).

Il comma 1 disciplina il diritto di regresso del professionista in termini sostanzialmente analoghi alla precedente previsione già contenuta in passato nell’art. 131 del codice del consumo (si è mantenuto il riferimento alla “catena contrattuale distributiva” in quanto il testo in inglese della direttiva 1999/44/CE utilizzava il termine “chain of transaction” presente anche nella direttiva (UE) 2019/770 così come nella direttiva 2019/771); il legislatore europeo, però, ha eliminato la possibilità di una deroga pattizia alla norma in esame.

Il comma 2 ha assolto l’onere posto sul legislatore nazionale di individuare la persona nei cui confronti il professionista finale ha diritto di agire, nonché le relative azioni e modalità di esercizio: la previsione ricalca, oltre che l’analoga formulazione della disposizione di recepimento dell’articolo 18 della direttiva (UE) 2019/771 (recepita nel nuovo articolo 134 del codice del consumo), anche il precedente articolo 131, comma 2, del codice del consumo, il quale era stato coniato per recepire l’articolo 4 della direttiva 1999/44/CE che conteneva una formulazione pressoché identica al secondo periodo dell’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/770.

L’articolo 135-sexiesdecies recepisce l’articolo 12 della direttiva (UE) 2019/770 in tema di distribuzione dell’onere della prova (si veda anche il considerando 59 ove è espressa la valutazione della maggior prossimità del professionista alla prova rispetto al consumatore): la norma è coniata in termini di armonizzazione massima e, quindi, si differenzia  dal “parallelo” articolo 11, paragrafo 2, della direttiva  (UE) 2019/771, che invece consentirebbe agli Stati membri di mantenere o introdurre un termine biennale, facoltà che si è ritenuto di non esercitare in quanto frutto di una posizione minoritaria degli Stati membri ed eccessivamente distante dalle precedenti previsioni.

Il testo dello schema riproduce, dunque, fedelmente, nei suoi 5 commi la suddetta disposizione europea. Quanto all’onere del consumatore di collaborazione (comma 5) il considerando 60 specifica che “il consumatore dovrebbe cooperare con l’operatore economico per consentirgli di verificare se la causa del difetto di conformità risieda nel suo ambiente digitale utilizzando i mezzi tecnici disponibili che siano meno intrusivi possibile per il consumatore. In molti casi ciò può avvenire trasmettendo all’operatore economico segnalazioni di incidenti generate automaticamente o informazioni dettagliate sulla connessione Internet del consumatore. Solo in circostanze eccezionali e debitamente giustificate, in cui anche facendo il miglior uso di tutti i mezzi possibili non esiste altra soluzione, può essere necessario che i consumatori consentano l’accesso virtuale al loro ambiente digitale. Tuttavia, se il consumatore non coopera con l’operatore economico il consumatore era stato informato delle conseguenze della mancata collaborazione, dovrebbe spettare al consumatore dimostrare non solo che il contenuto digitale o il servizio digitale non è conforme al contratto, ma anche che il contenuto digitale o il servizio digitale non era conforme al momento della fornitura dello stesso se il contratto prevede un unico atto di fornitura o una serie di singoli atti di fornitura ovvero, se il contratto prevede una fornitura continuativa per un determinato periodo di tempo, nel corso della durata del contratto”.

L’articolo 135-septiesdecies  recepisce quasi pedissequamente l’articolo 13 della direttiva (UE)  2019/770, come chiarito nel considerando 61, essendo una norma coniata in termini di armonizzazione massima (si vedano anche i correlati considerando) e disciplina il rimedio a tutela del consumatore in caso di mancata fornitura di contenuto digitale o di servizio digitale: il comma 1 prevede  che in caso di omessa fornitura, rimasta tale anche dopo un espresso invito ad adempiere formulato dal consumatore, quest’ultimo ha diritto di risolvere il contratto. Il testo inglese della direttiva fa riferimento a “termination”, che corrisponde al nostro istituto della risoluzione del contratto, e non a “withdrawal” che meglio si attaglierebbe al concetto di recesso. Del pari il testo francese utilizza il termine “resolution”.

Il comma 2 prevede delle ipotesi in cui sorge un immediato diritto di risolvere il contratto in capo al consumatore (valgono anche qui le medesime osservazioni relativamente alla scelta del termine “risolvere”), in presenza delle quali l’invito di cui al primo comma risulta superfluo e inutilmente dilatorio.

L’articolo 135- octiesdecies recepisce l’articolo 14 della direttiva  (UE) 2019/770 (si vedano anche i correlati considerando 62 e 63) e disciplina i rimedi a tutela del consumatore per i difetti di conformità.

Al comma 1 si è ritenuto di utilizzare il termine “congrua” in luogo di “adeguata”, in quanto quest’ultimo termine era già presente nell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/44/CE ed era stato recepito in questo modo nell’articolo 130, comma 7, del codice del consumo, in linea con quanto compiuto nel nuovo articolo 135-bis di recepimento dell’articolo 13 della direttiva (UE) 2019/771.

Il comma 2 riproduce pedissequamente il paragrafo 2 dell’articolo 14 della direttiva.

Al comma 3, l’inciso di cui all’articolo 14, par. 3 della direttiva (UE) 2019/770 “particolari disagi” è stato sostituito con quello di “notevoli inconvenienti” in quanto trattasi della traduzione di “significant inconvenience” presente nel testo inglese dell’articolo 14 di questa direttiva, così come nell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2019/771, trasposto in questo modo nel nuovo articolo 133, comma 2, lettera c), del codice del consumo. Il comma 6 si allinea al nuovo articolo 135-bis, comma 5, del codice del consumo elaborato con riferimento alla categoria dei beni, così come operato nel recepimento della direttiva (UE) 2019/771.

Il comma 4 disciplina i casi in cui il consumatore può passare al secondo “livello” di rimedi, ovverosia chiedere la riduzione del prezzo o l’immediata risoluzione del contratto.

Il comma 5 disciplina le modalità di riduzione del prezzo anche nelle ipotesi di contratti di durata.

Il comma 6 limita il rimedio della risoluzione del contratto connotato da contro-prestazioni monetarie ai casi di maggiore gravità; l’onere probatorio in ordine all’entità del difetto di conformità è a carico del professionista. Desta particolare importanza quanto contenuto nel considerando 67 che rende ragione dell’esclusione delle controprestazioni non monetarie dall’applicazione del rimedio della riduzione del prezzo con possibilità di passare direttamente al rimedio della risoluzione del contratto: “ove il contenuto digitale o il servizio digitale non sia fornito dietro pagamento di un prezzo ma il consumatore fornisce dati personali, il consumatore dovrebbe avere il diritto di recedere [leggasi: risolvere] dal contratto anche se il difetto di conformità è di lieve entità, dal momento che non può beneficiare del rimedio della riduzione di prezzo. Nei casi in cui paga un prezzo e fornisce dati personali, il consumatore dovrebbe avere il diritto di beneficiare di tutti i rimedi disponibili in caso di difetto di conformità. In particolare, purché siano soddisfatte tutte le restanti condizioni, il consumatore dovrebbe avere diritto alla messa in conformità del contenuto digitale o del servizio digitale, alla riduzione del prezzo rispetto all’importo pagato per il contenuto digitale o il servizio digitale, o alla risoluzione del contratto”.

L’articolo 135-noviesdecies recepisce gli articoli 15, 16 e 17 della direttiva (UE) 2019/770, come chiariti nei considerando da 68 a 72) e riguarda il diritto alla risoluzione del contratto. Trattandosi di fattispecie previste in termini di armonizzazione massima, la disposizione riproduce quasi fedelmente il testo degli articoli della direttiva europea in questione. 

L’articolo 135-vicies recepisce l’articolo 18 della direttiva (UE) 2019/770. Il testo riporta quanto previsto dalla citata disposizione europea e regola il rimborso che il professionista deve operare nei confronti del consumatore in seguito a riduzione del prezzo o a risoluzione del contratto (analoga modalità di pagamento scelta dal consumatore, salvo diverso accordo, e assenza di oneri per il consumatore).

L’articolo 135-vicies semel recepisce l’articolo 19 della direttiva (UE) 2019/770, con le specificazioni di cui ai considerando 74, 75, 76 e 77 e regola il caso di modifica del contenuto digitale che avvenga in corso di un rapporto contrattuale di durata.

L’articolo 135-vicies bis recepisce l’articolo 22 della direttiva (UE) 2019/770. Il comma 1 è identico al nuovo 135-sexies comma 1, del codice del consumo (introdotto in sede di recepimento della direttiva (UE) 771/2019) che riproduce il precedente articolo 134, comma 1, del codice del consumo: si è ritenuto di mantenere l’analoga formulazione di quest’ultima disposizione, in quanto già l’articolo 7 della direttiva 1999/44/CE, come l’odierno articolo 22 della direttiva (UE) 2019/770, aveva previsto una “non vincolatività” per il consumatore, che è stata trasposta nel nostro ordinamento in termini di “nullità” rilevabile d’ufficio e invocabile dal solo consumatore.

Il comma 2 è frutto dell’esercizio della facoltà concessa dal paragrafo 2 del medesimo articolo 22 di introdurre derogabilità pattizie in melius alla tutela prevista dalla direttiva.

Il comma 3 è identico al nuovo articolo 135-sexies comma 3, del codice del consumo (introdotto in sede di recepimento della direttiva (UE) 771/2019) che riproduce il precedente articolo 134, comma 3, del codice del consumo che si è ritenuto non in contrasto con la scelta di armonizzazione massima in quanto estende la sanzione della nullità avuto riguardo alla clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilità al contratto di una legislazione di uno Stato terzo, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente capo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.

L’articolo 135-vicies ter recepisce quanto previsto dall’articolo 3, paragrafo 10, e dall’articolo 4 della direttiva  (UE) 2019/770 e chiarisce che, fatte salve alcune parti espressamente indicate, le norme della direttiva sono coniate nella forma dell’armonizzazione massima e pertanto gli Stati membri non possono disciplinare diversamente  gli istituti qui regolati, potendo le norme generali del diritto nazionale dei contratti integrare in via interpretativa i medesimi per tutto quanto non disciplinato.

Il comma 1, quindi, in linea con l’articolo 3, paragrafo 10 della direttiva, come meglio esplicato nel considerando 12, richiama l’applicabilità delle disposizioni del codice civile in tema formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno.

Il comma 2 recepisce l’articolo 4, mediante una formulazione in termini positivi avuto riguardo ai residuali diritti dei consumatori. 

L’Articolo 2 reca le disposizioni finali in conformità a quanto previsto dall’articolo 24 della direttiva  (UE) 2019/770; si è riscontrato un errore importante nel testo in italiano della direttiva, al paragrafo 2 è indicato il 1° gennaio 2019 anziché il 2022 (si veda il testo in inglese “1 January 2022”); anche il termine “avvengono” è un evidente refuso, sostituito con il termine “avviene”. Si veda anche il considerando 83.

In forza degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 24, paragrafo 1, primo e quarto periodo, si è previsto che il Ministero dello sviluppo economico informi la Commissione europea, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, delle disposizioni adottate nella materia disciplinata dalla direttiva (UE) 2019/770 e qualsiasi successiva modifica della normativa interna.

L’Articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.


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