Schema di D.lgs. - Disposizioni sanzionatorie violazioni regolamento pagamenti transfrontalieri nella Comunità - Relazione

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 17 dicembre 2010

Schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità” - Relazione illustrativa


Articolato


Osservazioni generali


Il Regolamento CE n. 924 del 16 settembre 2009, intervenuto sulla falsariga del precedente Regolamento 2560 del 2001, ha come obiettivo precipuo di contenere i costi relativi per i servizi di pagamento transfrontaliero imponendo, tra l’altro, l’identità di tariffe rispetto ai pagamenti nazionali. Rispetto al precedente Regolamento, esso estende l’obbligo di parità tariffaria agli addebiti diretti e, inoltre, al fine di non ostacolare la diffusione di strumenti di pagamento “SEPA (1) -compliant”, riconosce la possibilità di applicare commissioni interbancarie multilaterali fino al 30 ottobre 2012 ed impone l’obbligo di “raggiungibilità” per gli addebiti diretti SEPA effettuati cross border.

L’art. 13 del Regolamento impone agli Stati membri di introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per la violazione delle norme introdotte dal medesimo.

Commento ai singoli articoli

In attuazione del predetto articolo 13, oltre che degli articoli 10 e 11 del Regolamento, il decreto legislativo prevede:

Articolo 1. Il comma 1 punisce la violazione di una delle disposizioni più rilevanti del Regolamento (obbligo di identità di commissioni) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 150.000 euro. Anche qui è sembrato ragionevole, analogamente alla normativa PSD (decreto legislativo n. 11/2010), punire soltanto i casi di violazioni gravi, evitando così di coinvolgere le violazioni marginali, che diventano inevitabili nell’operatività di procedure complesse come quelle dei pagamenti, ma non incidono sulla regolarità complessiva dei rapporti con la clientela e sulla funzionalità dei sistemi di pagamento.

Il comma 2 riguarda le violazioni delle norme meno rilevanti del Regolamento (comunicazione IBAN e commissioni sui pagamenti non automatici) per le quali le sanzioni previste dal comma 1 vengono ridotte, in linea con l’art. 32, comma 2, d.lgs. 11/2010.

Comma 4: per le violazioni di cui agli art. 6, 7 e 8 del regolamento (commissioni interbancarie multilaterali e obbligo di raggiungibilità), trattandosi di norme fondamentali per garantire la funzionalità del sistema dei pagamenti con riferimento agli addebiti diretti, si è ritenuto di prevedere sanzioni che vanno da un minimo di 50.000 ad un massimo di 150.000 euro.

Destinatari delle sanzioni

Nel decreto legislativo n. 180 del 2004, che puniva le violazioni al Regolamento 2560 del 2001 da cui il vigente Regolamento 924 ha tratto origine, destinatari delle sanzioni erano gli enti, intesi come i soggetti di cui al d.lgs. n. 231 del 2001. Nel presente decreto è stata fatta una scelta più articolata.

Per le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 1, sono le persone fisiche, dipendenti o esponenti aziendali, ma con estensione all’ente  della responsabilità per il pagamento, sul modello dell’art. 187-quinquies TUF.

Per le sanzioni di cui al comma 4, sono i prestatori di servizi di pagamento: sia per la rilevanza delle sanzioni, sia in ragione del tipo di violazioni, che non possono che farsi risalire a precise scelte di strategia aziendale, che travalicano le decisioni delle singole persone fisiche.

Articolo 2. Individua l’autorità competente ad applicare le sanzioni.
Articolo 3. Dà attuazione all’art. 10 del Regolamento.
Articolo 4. Attua l’art. 11 del Regolamento.
Articolo 5. Abroga il decreto legislativo 180 del 2004, che viene sostituito dal presente decreto legislativo.

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(1) SEPA è l'acronimo che indica l'area unica dei pagamenti in euro (Single Euro Payments Area)