DDL - Disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo - Relazione
Disegno di legge recante: ''Disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Delega al Governo per il riordino della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale, per l'attribuzione della competenza in materia di misure cautelari al tribunale in composizione collegiale, per la sospensione del processo in assenza dell'imputato, per la digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia nonché per la elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace''
Il disegno di legge si compone di 35 articoli suddivisi in otto capi, che comprendono anche cinque deleghe al Governo in materia di: comunicazioni e notificazioni; attribuzione della competenza sulle misure cautelari al tribunale in composizione collegiale; sospensione del processo in assenza dell’imputato; digitalizzazione dell’amministrazione della giustizia; elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace.
Le misure sono finalizzate, da un lato, ad ampliare le garanzie del cittadino e a dare compiuta attuazione ai diritti di difesa; dall’altro, a eliminare lacune e farraginosità del procedimento penale, rendendolo più razionale e spedito.
Il capo I contiene disposizioni in materia di competenza, indagini preliminari, astensione e ricusazione del giudice, diritto alla prova e giudizio abbreviato.
L’articolo 1 modifica, in primo luogo, l’articolo 5 del codice di procedura penale attribuendo alla corte di assise la competenza sui delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, dello stesso codice, ad esclusione di quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l’attività dell’associazione per delinquere di stampo mafioso (lettera a)). L’articolo 33, comma 1, del disegno di legge prevede che le nuove norme sulla competenza della Corte d’assise avranno efficacia a decorrere dal 30 giugno 2010.
È assicurata, così, la diretta partecipazione dei cittadini all’amministrazione della giustizia nei processi relativi ai delitti di maggiore gravità ed allarme sociale.
Alla modifica dell’articolo 5 del codice di procedura penale è collegata l’introduzione del nuovo articolo 438-bis, secondo cui nei processi di competenza della corte d’assise il giudizio abbreviato si svolge dinanzi alla stessa corte e non al giudice per l’udienza preliminare (articolo 6, lettera s), del disegno di legge).
L’articolo 1 contiene, inoltre, norme sulla competenza territoriale e sui poteri del procuratore generale presso la Corte di cassazione, in caso di eccezionali contrasti tra uffici del pubblico ministero. Lo scopo è quello di rendere più certe le regole sull’attribuzione della competenza, riducendo le interpretazioni non uniformi e i contrasti giurisprudenziali, con ricadute positive anche sulla fase delle indagini preliminari.
In primo luogo, sono apportate modifiche all’articolo 9 del codice di procedura penale, che indica le regole suppletive per individuare il giudice competente, quando siano sconosciuti il luogo di consumazione del reato e gli altri criteri previsti dall’articolo 8.
La lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 abroga il comma 3 dell’articolo 9, al fine di evitare che la competenza giurisdizionale possa essere determinata sulla base della mera «prima iscrizione» della notizia di reato da parte del pubblico ministero, con l’inversione del principio secondo cui la competenza del pubblico ministero deriva da quella del giudice (articolo 51, comma 3, del codice di procedura penale).
Dall’abrogazione del criterio soggettivo della «prima iscrizione» derivano le modifiche apportate all’articolo 9, comma 2, e all’articolo 16 del codice di procedura penale, nonché l’introduzione dell’articolo 116-bis nelle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di atti urgenti del pubblico ministero. Con la novella del comma 2 dell’articolo 9, è specificato che, ai fini della competenza per territorio, la dimora dell’imputato può anche essere una dimora temporanea. L’introduzione del nuovo comma 1-bis dell’articolo 16 è rivolta, invece, a coordinare il regime della competenza, nei procedimenti relativi a reati connessi, con le modifiche dell’articolo 9.
lnnanzitutto, è previsto che nei casi di connessione soggettiva la competenza appartiene al giudice della residenza, dimora, anche temporanea, o domicilio del maggior numero di imputati, secondo una regola già prevista per i reati commessi all’estero (articolo 10, comma 1, del codice di procedura penale), di cui più volte è stata evidenziata l’utilità pratica nei casi, più frequenti, di connessione ex articolo 12, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale.
Inoltre, fermo restando che per tutti i reati connessi la competenza appartiene al giudice competente per il reato più grave, si precisa che, quando in relazione a tale reato non è possibile fissare la competenza, applicando le regole degli articoli 8 e 9, essa appartiene al giudice competente per il reato più grave tra quelli residui.
Il comma 2 dell’articolo 1 introduce l’articolo 116-bis delle citate disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. La nuova norma prevede che, quando all’atto della ricezione della notizia di reato non è possibile determinare la competenza, il pubblico ministero può comunque compiere gli atti urgenti e svolgere le altre attività di indagine necessarie, dovendo poi, nei trenta giorni successivi, trasmettere gli atti all’ufficio del pubblico ministero presso il giudice risultato competente. Viene, così, introdotta una «valvola di sicurezza» per consentire al pubblico ministero che ha ricevuto la notizia di reato di compiere, in ogni caso, atti urgenti, quali la convalida del sequestro o il conferimento di una consulenza tecnica e, in generale, le attività di indagine dirette a individuare il giudice territorialmente competente.
Infine, la lettera d) del comma 1 dell’articolo 1 prevede l’intervento del procuratore generale presso la Corte di cassazione, in presenza di contrasti extra ordinem tra uffici del pubblico ministero, che ne pregiudicano l’attività o ne ledono gravemente il prestigio. Questo meccanismo – che si affianca a quello che dirime il vero e proprio «contrasto» tra procure (articoli 54 e 54-bis del codice di procedura penale) – configura una ipotesi di trasferimento del procedimento penale, ancorata a presupposti oggettivi e a criteri automatici. Il procuratore generale dovrà, infatti, limitarsi a individuare l’ufficio che procede per il reato più grave (o, in caso di reati di pari gravità, che procede per il primo reato), applicando, rispetto a esso, le regole dell’articolo 11 del codice di procedura penale, relativo ai procedimenti riguardanti magistrati.
La disciplina è completata dalla lettera e) del comma 1 dell’articolo 1 che specifica che, in caso di trasferimento del procedimento a un nuovo ufficio, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate da un magistrato del tribunale presso cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero individuato dal procuratore generale.
L’articolo 2 contiene due disposizioni.
Le lettere a) e b) introducono una nuova ipotesi di astensione-ricusazione del giudice che, fuori dall’esercizio delle funzioni giudiziarie, abbia espresso giudizi su una delle parti del processo, tali da generare fondati motivi per ritenere pregiudicata la sua imparzialità.
Tale ipotesi non è riconducibile alla situazione prevista nella lettera d) dell’articolo 36 («inimicizia grave del giudice o di un suo prossimo congiunto con una delle parti private»), pur essendo non meno rilevante, ai fini della garanzia di imparzialità del giudice, e certamente destinata a verificarsi con maggiore frequenza nella realtà. La nuova norma colma una lacuna del sistema vigente. Essa si ricollega, completandola, alla causa di astensione prevista nella lettera c) dell’articolo 36, che individua nella circostanza che il giudice ha dato consigli o manifestato il suo parere sull’oggetto del procedimento un pregiudizio «oggettivo» alla sua imparzialità.
In definitiva, il giudice deve accostarsi all’oggetto, ma egualmente ai soggetti del processo, senza essersi formato sugli stessi alcuna opinione e senza averla trasfusa, rispettivamente, in pareri o consigli e giudizi, che potrebbero pregiudicare la sua imprescindibile posizione di imparzialità. I giudizi, critici o adesivi, formulati verso tutte le parti del processo (il pubblico ministero, l’imputato, la parte civile, i difensori) gettano un’ombra sulla terzietà del giudice, corollario del giusto processo che trova già molteplici garanzie nel sistema.
Infine, la rilevanza del motivo di astensione giustifica il suo richiamo nella lettera a) dell’articolo 37 del codice di procedura penale, che stabilisce i casi di ricusazione. La situazione che si è definita di «pregiudizio soggettivo», e che legittima il giudice ad astenersi, costituirà, dunque, egualmente causa di una possibile richiesta di ricusazione formulata dalle parti, come già oggi è possibile nella parallela situazione di «pregiudizio oggettivo» (lettera b) dell’articolo 37).
L’articolo 3 contiene disposizioni relative alla polizia giudiziaria, alle indagini preliminari, alla notizia di reato e ai registri penali.
In primo luogo, vengono modificati gli articoli 55 e 56 del codice di procedura penale (lettere a) e b)). Da una parte, è affermato che la polizia giudiziaria deve prendere e ricevere la notizia di reato, conformemente all’articolo 330 del codice di procedura penale, come riformulato dalla lettera e) dello stesso articolo 3 del disegno di legge. Dall’altra, si afferma che le sezioni di polizia giudiziaria, costituite presso le procure della Repubblica, operano alla dipendenza e sotto la direzione dell’autorità giudiziaria, mentre i servizi e gli altri organi di polizia giudiziaria, cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato, sono posti esclusivamente sotto la «direzione» dell’autorità giudiziaria.
Queste modifiche chiariscono la portata del principio di «diretta disponibilità» in relazione ai diversi organi di polizia giudiziaria, sulla scia di una consolidata interpretazione dell’articolo 109 della Costituzione, che risale alla sentenza della Corte costituzionale n. 122 del 9 giugno 1971 (relatore Mortati). Anche dall’esame dei lavori preparatori dell’Assemblea costituente risulta chiaramente come, pur essendosi voluta rendere obbligatoria la diretta sottoposizione della polizia giudiziaria alla magistratura, non venne mai e da nessuno prospettata l’ipotesi che tale rapporto di disponibilità fosse esteso a tutto quel vasto complesso di soggetti ai quali l’ordinamento attribuisce la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ben potendo il legislatore modulare diversamente il rapporto tra autorità giudiziaria e polizia giudiziaria.
La lettera c) dell’articolo 3 modifica l’articolo 291 del codice di procedura penale, prevedendo che, a pena di inammissibilità, la richiesta del pubblico ministero di applicazione delle misure cautelari deve contenere l’assenso del procuratore della Repubblica, ovvero del magistrato dell’ufficio specificamente delegato, previsto dalle norme in materia di ordinamento giudiziario (articolo 3 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106).
Con le lettere d), e) ed f), sono distinti più nettamente i compiti della polizia giudiziaria e del pubblico ministero, per creare i presupposti di una maggiore «concorrenza» e controllo reciproco. In particolare, la riformulazione dell’articolo 330 del codice di procedura penale riserva alla polizia giudiziaria, in via esclusiva, la ricerca delle notizie di reato e risponde all’esigenza di una più chiara distinzione dei ruoli tra polizia giudiziaria e pubblico ministero, largamente avvertita tra gli studiosi della materia e tra le forze politiche.
Il codice del 1989 attribuisce al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria il potere di ricercare autonomamente le notizie di reato attraverso ogni strumento di conoscenza e osservazione della realtà. Ciò favorisce le tendenze a procedere soggettivamente e senza il necessario coordinamento con le investigazioni degli organi di polizia giudiziaria, facendo emergere la necessità di una maggiore distinzione dei ruoli che fanno capo ai due soggetti delle indagini preliminari. Il novellato articolo 330 del codice di procedura penale prevede, quindi, che soltanto la polizia giudiziaria può «prendere di propria iniziativa» (vale a dire, ricercare e acquisire direttamente) le notizie di reato, mentre il pubblico ministero può soltanto riceverle, dalla stessa polizia giudiziaria (attraverso le informative e i rapporti) o da altri soggetti, nelle diverse forme previste dalla legge (denuncia di pubblici ufficiali o privati, referto, querela, eccetera).
Questa modifica è in linea con la legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, nella quale nessun criterio prevedeva l’attribuzione al pubblico ministero della facoltà di prendere di propria iniziativa notizia dei reati. Al contrario, i princìpi e criteri contenuti nei numeri 31, 35, 37 e 48 dell’articolo 2 della citata legge n. 81 del 1987, delineavano una figura di pubblico ministero sostanzialmente «passiva» rispetto alla acquisizione della notitia criminis (qualificata o meno), al punto che è stato segnalato come l’articolo 330 rappresenterebbe una «norma eccentrica» rispetto alle altre disposizioni sul pubblico ministero e, addirittura, che esso potrebbe esser frutto di un eccesso di delega.
Dalla modifica dell’articolo 330 del codice di procedura penale discende la soppressione delle disposizioni che richiamano l’attività di acquisizione autonoma della notizia di reato da parte del pubblico ministero (articolo 3, comma 1, lettera f), e comma 2).
La lettera f), numero 2), dell’articolo 3 introduce il comma 3-ter dell’articolo 335 del codice di procedura penale, in materia di registri penali, allo scopo di ordinare una materia che ha fatto registrare prassi diverse e anche opposte tra i diversi uffici del pubblico ministero. Si afferma espressamente che delle notizie iscritte in registri diversi dal registro delle notizie di reato non può esser fatto alcun uso, né può essere svolto in relazione ad esse alcun atto di indagine. Il pubblico ministero non potrà far uso dei poteri afferenti alle indagini preliminari, in relazione a notizie che non sono state classificate come notizie di reato e che, di conseguenza, non sono state inserite nei registri ad esse relativi, previsti dai decreti del Ministro della giustizia, ai quali fa rinvio l’articolo 2 del regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale (da ultimo, vedi il decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264, recante regolamento per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari). Pertanto, per svolgere o delegare una qualsiasi attività di indagine, il pubblico ministero dovrà prima operare una variazione dell’iscrizione.
Infine, in relazione agli atti pervenuti alla procura della Repubblica e inseriti in registri diversi dal registro delle notizie di reato previsto nell’articolo 335 del codice, la lettera e) dell’articolo 10 del disegno di legge prevede la distruzione con provvedimento adottato annualmente dal Procuratore della Repubblica (per le denunce e gli altri documenti anonimi è invece confermata la norma vigente che ne impone la distruzione decorsi cinque anni da quando sono pervenuti alla procura della Repubblica).
L’articolo 4 contiene norme relative al termine per la difesa, al diritto alla prova e alla acquisizione delle sentenze irrevocabili, ai fini della prova del fatto in esse accertato.
La lettera a) modifica l’articolo 108 del codice di procedura penale, in materia di termini per la difesa. È prevista la facoltà, per il difensore nominato ai sensi dell’articolo 97, comma 4, nel caso di assenza di quello di fiducia, di richiedere un termine per la difesa.
Nella lettera b) sono riformulati i primi due commi dell’articolo 190 del codice di procedura penale, alla luce del principio costituzionale del giusto processo (articolo 111 della Costituzione). Inoltre, il giudizio sull’ammissibilità della prova è espressamente limitato ai requisiti di «legalità» e «non manifesta irrilevanza». Attualmente, il giudice può escludere non soltanto le prove vietate dalla legge e quelle manifestamente irrilevanti, ma anche le prove che appaiono manifestamente superflue. Con la modifica in esame, si prevede che il giudice non operi più una valutazione preventiva sulla superfluità della prova – vale a dire, sulla sua «utilità» in concreto – salva la possibilità di escludere anche d’ufficio i mezzi di prova che, nel corso dell’istruttoria dibattimentale, appaiono di volta in volta superflui (articolo 495, comma 4, del codice di procedura penale, immutato). Ciò contempera il diritto alla prova e la terzietà del giudice con la ragionevole durata dei procedimenti.
La lettera d) reca la modifica del comma 1 dell’articolo 468 del codice di procedura penale, prevedendo che la parte richiedente deve specificare tanto le circostanze su cui verte la prova orale, quanto le ragioni per le quali la persona citata è in grado di riferirle.
Infine, la lettera c) dell’articolo 4 sostituisce l’articolo 238-bis del codice di procedura penale, al fine di ridurre l’ambito della deroga al principio del contraddittorio nel momento formativo della prova, consentendo l’acquisizione delle sentenze divenute irrevocabili solo nei procedimenti relativi ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e agli altri delitti di più grave allarme sociale (articolo 407, comma 2, lettera a)). Ciò è in linea con l’idea originaria del codice del 1989, secondo cui la cognizione del giudice si estende, di norma, a ogni questione da cui dipende la decisione (articolo 2, comma 1).
L’articolo 5 contiene disposizioni in materia di indagini della polizia giudiziaria, di pubblico ministero, di incidente probatorio e di investigazioni difensive.
È previsto l’ampliamento dei poteri della polizia giudiziaria, sia nell’ambito delle attività «a iniziativa», sia in quello delle attività delegate dal pubblico ministero. In questo modo, gli organi di polizia giudiziaria potranno svolgere indagini senza trascurare piani investigativi anche diversi da quelli del pubblico ministero e di cui lo stesso organo dell’accusa deve tener conto quando esercita l’azione penale, come espressamente previsto dall’articolo 326, riformulato dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del disegno di legge.
In particolare, la lettera a) dell’articolo 5 modifica il comma 3 dell’articolo 348, chiarendo che, dopo l’intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria svolge di propria iniziativa tutte le attività di indagine per accertare i reati, informandone il pubblico ministero.
La lettera b) modifica l’articolo 354 del codice di procedura penale e attribuisce agli ufficiali di polizia giudiziaria il potere di sequestrare in via di urgenza il corpo del reato, indipendentemente dal fatto che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini. Si intende, così, assicurare l’esecuzione immediata dell’atto urgente, in presenza delle esigenze probatorie e del periculum in mora, rappresentato dal rischio di alterazione, dispersione o modificazione delle cose o tracce o luoghi oggetto di indagine. Resta fermo che, una volta effettuato il sequestro, il relativo verbale va trasmesso senza ritardo e, comunque, non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito, per la convalida.
La lettera c) dell’articolo 5 integra, con una norma di carattere acceleratorio, la disciplina della riserva di incidente probatorio formulata dall’indagato o dal suo difensore prima del conferimento dell’incarico per gli accertamenti tecnici non ripetibili, da parte del pubblico ministero. Nella norma vigente, la mancanza di un termine entro cui deve essere promosso l’incidente probatorio consente, di fatto, alla persona sottoposta ad indagine di impedire gli accertamenti del pubblico ministero. Viene, pertanto, previsto che alla riserva formulata ai sensi del comma 4 dell’articolo 360 deve seguire, nei dieci giorni successivi, la richiesta di incidente probatorio.
La lettera d) dell’articolo 5 amplia gli atti di indagine che il pubblico ministero può delegare alla polizia giudiziaria. In particolare, si consente agli ufficiali di polizia giudiziaria di compiere l’interrogatorio della persona sottoposta a restrizione della libertà personale. L’esclusione di tale atto da quelli oggetto di delega alla polizia giudiziaria è risultata, col tempo, irragionevole, anche in considerazione delle massime garanzie che il codice appresta all’interrogatorio di persone in stato di detenzione (articolo 141-bis, in materia di documentazione integrale dell’atto con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva).
Inoltre, la stessa lettera d) introduce il comma 1-bis dell’articolo 370 del codice di procedura penale, che specifica che le direttive e le deleghe d’indagine devono essere impartite dal pubblico ministero al dirigente del servizio o della sezione di polizia giudiziaria e non ai singoli appartenenti. In questo modo, si riconosce ai responsabili dei servizi, sezioni e uffici l’autonomia interna necessaria ad assicurare la maggiore omogeneità ed efficacia all’azione investigativa.
Sempre in tema di delega d’indagini, la lettera e) dell’articolo in esame introduce il nuovo articolo 370-bis del codice di procedura penale, in materia di indagini tecnico-scientifiche. In base ad esso, il pubblico ministero deve, di norma, delegare l’esecuzione delle indagini e degli accertamenti tecnico-scientifici ai servizi di investigazione scientifica istituiti presso i servizi centrali e territoriali di polizia giudiziaria, salva la possibilità di nominare, per gli accertamenti non ripetibili, un consulente tecnico.
Infine, l’articolo 5 completa la disciplina delle investigazioni difensive.
In primo luogo, con la lettera f) del comma 1, sono inseriti due nuovi commi dell’articolo 391-bis del codice di procedura penale. Il comma 11-bis prevede che, quando la persona informata citata dal difensore non si presenta per il «colloquio», il giudice, su richiesta motivata dello stesso difensore, ne dispone l’accompagnamento coattivo. Ciò risponde alla tendenziale parificazione tra accusa e difesa e colma la lacuna della novella del dicembre 2000, che si limitava a prevedere le conseguenze del comportamento dell’informato che, comparendo dinanzi al difensore, si avvalga della facoltà di tacere. Il comma 11-ter chiarisce che i soggetti che svolgono le investigazioni difensive, nello stesso procedimento o in procedimenti connessi o in indagini collegate, possono informarsi reciprocamente e possono comunicare al proprio assistito sia le attività da essi espletate, sia lo stato delle indagini dell’autorità giudiziaria.
Infine, il comma 2 dell’articolo 5 stabilisce che le falsità commesse dal difensore (o dal sostituto) nel documentare le dichiarazioni o informazioni raccolte in sede di investigazioni difensive sono punibili, ai sensi dell’articolo 481 del codice penale, solo se di esse venga fatto uso nel procedimento penale. Ciò in quanto l’atto che documenta l’esame condotto dal difensore non può essere considerato pubblico, in quanto la natura fidefaciente di un atto deriva non dalle modalità con le quali esso è formato, bensì dalla qualità di pubblico ufficiale di chi lo redige. Per conferire natura di atto pubblico ai verbali che documentano l’attività difensiva, consistente nell’assunzione di informazioni, occorrerebbe riconoscere al difensore una veste pubblica, circostanza della quale non vi è traccia nella legge 7 dicembre 2000, n. 397, che ha introdotto le investigazioni difensive, e che è esclusa dagli articoli 359 del codice penale e 334-bis del codice di procedura penale (quest’ultimo esonera espressamente il difensore e i collaboratori dall’obbligo di denuncia, proprio del pubblico ufficiale).
Ai fini della punibilità delle condotte in esame, è prevista la condizione che l’atto falso sia effettivamente utilizzato, tramite l’inserimento nel fascicolo del difensore depositato presso l’ufficio del giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’articolo 391-octies del codice di procedura penale, condizione che, peraltro, anche la Cassazione ha già ritenuto necessaria, sebbene ai fini della punibilità per il diverso reato ex articolo 479 del codice penale. La condotta del difensore che mantiene l’atto infedele nella propria disponibilità non assume, pertanto, rilievo penale. Ciò si spiega con il fatto che l’intervista difensiva non è funzionale all’interesse generale all’accertamento della verità processuale, ma esclusivamente alla difesa dell’assistito, sicché il relativo verbale può non essere acquisito al processo, se giudicato non utile all’espletamento del mandato.
L’articolo 6 reca ulteriori disposizioni in materia di indagini preliminari, avocazione e giudizio abbreviato.
La lettera a) contiene due modifiche all’articolo 405 del codice di procedura penale.
Con la prima, è abrogato il comma 1-bis, il cui contenuto, opportunamente riformulato, è stato inserito nella disciplina della richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (comma 1-bis dell’articolo 408, introdotto dalla lettera d) dello stesso articolo 6 del disegno di legge). Con la seconda modifica, è specificato che, ai fini della chiusura delle indagini preliminari, il termine decorre dalla data della iscrizione del nome della persona nel registro previsto dall’articolo 335 o da quella, eventualmente anteriore, in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito risultava agli atti del pubblico ministero. Di conseguenza, il giudice può verificare l’iscrizione e, se necessario, retrodatare la data in cui essa doveva essere effettuata, anche ai fini dell’inutilizzabilità degli atti d’indagine. Si pone rimedio, così, a un meccanismo, più volte evidenziato anche dalla Corte costituzionale (cfr. Corte costituzionale, ordinanza n. 307 del 2005), che rischia di rimettere alle scelte discrezionali del pubblico ministero la concreta determinazione dei tempi processuali. Con le nuove norme, non potranno più riverberarsi sull’imputato gli effetti della iscrizione tardiva, a lui non imputabile, con la conseguenza di rendere più certi i termini delle indagini preliminari, a fini sia acceleratori che di garanzia.
Allo stesso scopo, la lettera c) stabilisce termini massimi entro i quali debbono essere concluse le indagini, in caso di trasmissione degli atti per competenza ad altro ufficio o di regressione del procedimento nella fase anteriore all’esercizio dell’azione penale.
La lettera d) introduce un nuovo comma 1-bis dell’articolo 408 del codice di procedura penale, in materia di archiviazione per infondatezza della notizia di reato. La norma stabilisce che il pubblico ministero deve formulare richiesta di archiviazione quando l’ordinanza cautelare è stata annullata per mancanza di gravi indizi di colpevolezza e in carenza di un novum probatorio, quando cioè non sono stati acquisiti elementi ulteriori a carico dell’indagato, diversi da quelli valutati nella decisione di annullamento. Questa nuova figura di archiviazione costituisce, pertanto, un corollario del principio di non superfluità del processo, previsto dagli articoli 408 del codice di procedura penale e 125 delle citate disposizioni di attuazione di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989.
Hanno chiare finalità acceleratorie le modifiche agli articoli 409 e 415-bis del codice di procedura penale, contenute rispettivamente nelle lettere e) ed i) dell’articolo 6.
In particolare, la lettera e) prevede che quando il giudice per le indagini preliminari non accoglie la richiesta di archiviazione, indicando al pubblico ministero ulteriori indagini da compiere, debba provvedere direttamente con ordinanza, senza fissare l’udienza e senza avvisi alle parti.
La lettera i) esclude la notifica dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari all’indagato che abbia già ricevuto, nel corso del procedimento, l’informazione di garanzia di cui all’articolo 369 del codice ovvero altro atto ad essa equipollente. Viene, così, limitata un’attività che determina un notevole allungamento dei tempi del procedimento, non giustificato da reali esigenze di garanzia dell’imputato. L’avviso di conclusione delle indagini preliminari è, però, mantenuto nei casi in cui la persona sottoposta ad indagine non ha avuto conoscenza del procedimento nei suoi confronti, al fine di consentirgli lo svolgimento di attività difensive, prima dell’esercizio dell’azione penale.
L’eliminazione, nella maggior parte dei casi, dell’avviso ex articolo 415-bis giustifica l’allungamento dei termini per la fissazione dell’udienza preliminare (articolo 418 del codice di procedura penale) e per la comunicazione degli avvisi relativi all’udienza preliminare (articolo 419 del codice di procedura penale), che vengono rispettivamente portati a sessanta e a trenta giorni (articolo 6, lettere m) ed n)). In questo modo, all’imputato e al suo difensore è garantito un adeguato spatium temporis per la preparazione della propria difesa e per il rilascio di copia degli atti allegati alla richiesta di rinvio a giudizio da parte delle cancellerie.
Con le lettere f) ed h) dell’articolo 6, è modificata la disciplina dell’avocazione delle indagini preliminari.
In primo luogo, si prevede che la procura generale deve sempre disporre l’avocazione delle indagini preliminari, quando sono decorsi centoventi giorni dalla scadenza dei termini, senza che il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale né richiesto l’archiviazione.
La modifica risponde a evidenti finalità acceleratorie e di garanzia, attraverso un meccanismo automatico e certo, basato sulla comunicazione al procuratore generale dell’elenco delle notizie di reato per le quali non è stata esercitata l’azione penale, né richiesta l’archiviazione, entro il termine previsto dalla legge o prorogato dal giudice, già prevista dall’articolo 127 delle citate disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
Ne risulta un sistema di controlli idoneo a garantire la funzionalità dell’ufficio del pubblico ministero, l’effettività del principio di obbligatorietà dell’azione penale e la tutela degli interessi di natura privatistica che fanno capo all’indagato e alla persona offesa dal reato.
La modifica all’articolo 412 del codice di procedura penale si applicherà ai soli procedimenti iscritti nel registro delle notizie di reato in epoca successiva alla data di entrata in vigore della legge.
Al di fuori delle ipotesi dell’avocazione obbligatoria, si inserisce la modifica all’articolo 413 del codice di procedura penale. È previsto che quando viene richiesta l’avocazione, se il procuratore generale non provvede nel termine di trenta giorni, ovvero non formula le sue richieste nel termine di cui al comma 2, la persona sottoposta ad indagini o la persona offesa dal reato possono richiedere al giudice per le indagini preliminari di fissare un termine, non superiore a sessanta giorni, per la formulazione da parte del pubblico ministero delle richieste di cui all’articolo 405, comma 1.
Infine, la lettera p) dell’articolo 6 contiene nuove disposizioni relative all’attività integrativa di indagine (articolo 430 del codice di procedura penale). In particolare, è previsto che dopo l’ordinanza del giudice sull’ammissione delle prove (articolo 495 del codice), l’attività integrativa sia limitata a ipotesi eccezionali (fonti di prova decisive sopravvenute o non conosciute ovvero necessità di nuovi accertamenti su fatti nuovi emersi nel corso del processo) e debba, in ogni caso, essere autorizzata dallo stesso giudice del dibattimento.
Il capo II, composto di un solo articolo, contiene disposizioni in materia di indagini e di esercizio dell’azione penale nei procedimenti relativi a reati a citazione diretta, nei quali è il pubblico ministero a disporre direttamente la citazione a giudizio dell’imputato (non è prevista l’udienza preliminare).
A queste fattispecie, caratterizzate dalla non particolare gravità e dalla minore complessità degli accertamenti, viene applicato un modello analogo a quello previsto dal decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, istitutivo del giudice di pace in materia penale, che restituisce alla polizia giudiziaria un ruolo investigativo pieno, riservando al pubblico ministero l’assunzione di tutti quegli atti del procedimento previsti a garanzia dell’indagato o destinati ad assumere valenza probatoria diretta nel processo, oltre a far salva la possibilità di assumere personalmente, quando lo ritenga necessario, la direzione delle indagini.
La Corte costituzionale, chiamata a vagliare la legittimità costituzionale del modello scelto per il giudice di pace penale, con ordinanza n. 349 del 19 novembre 2004, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, affermando il principio secondo cui il procedimento penale davanti al giudice di pace è caratterizzato dal «ruolo marginale assegnato alle indagini preliminari, che si sostanziano in una fase investigativa affidata in via principale alla polizia giudiziaria», in coerenza con le «esigenze di massima semplificazione del procedimento», che costituisce il principale obiettivo della giurisdizione penale del giudice di pace (v. anche ordinanze n. 231 del 2003; nn. 10, 11, 55, 56, 57 e 201 del 2004).
L’articolo 7 prevede, al comma 1, lettera b), l’introduzione nel codice di procedura penale dell’articolo 347-bis, a norma del quale, quando la polizia giudiziaria acquisisce notizia di un reato per cui si procede a citazione diretta (articolo 550 del codice di procedura penale), compie di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l’individuazione del responsabile e ne riferisce al pubblico ministero, con relazione scritta, entro il termine di sei mesi. La relazione contiene:
a) l’indicazione del fatto con l’espressa menzione degli articoli di legge che si assumono violati;
b) gli elementi di prova acquisiti;
c) le generalità della persona sottoposta alle indagini e del suo difensore, ove nominato;
d) il giorno e l’ora in cui è stata acquisita la notizia di reato.
Si prevede, peraltro, che quando l’accertamento del fatto presenta profili di particolare complessità, ovvero in caso di connessione con taluno dei reati previsti dall’articolo 407, comma 2, la polizia giudiziaria procede, secondo il rito ordinario, ai sensi dell’articolo 347.
La lettera a) del comma 1 dello stesso articolo 7 inserisce nel codice di procedura penale l’articolo 335-bis, a norma del quale il pubblico ministero provvede all’iscrizione della notizia di reato a seguito della trasmissione della relazione di cui all’articolo 347-bis, ovvero, anche prima di aver ricevuto la relazione, fin dal primo atto di indagine svolto personalmente o delegato alla polizia giudiziaria.
Mutuando la disciplina vigente per il giudice di pace, si prevede poi (nell’articolo 347-ter, anch’esso introdotto dalla lettera b) dell’articolo 7) che nei casi previsti dall’articolo 347-bis la polizia giudiziaria possa richiedere al pubblico ministero l’autorizzazione al compimento di accertamenti tecnici irripetibili ovvero di interrogatori o di confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini. Il pubblico ministero, se non ritiene di svolgere personalmente le indagini o singoli atti, può autorizzare la polizia giudiziaria al compimento degli atti richiesti. Allo stesso modo provvede se viene richiesta l’autorizzazione al compimento di perquisizioni e sequestri nei casi in cui la polizia giudiziaria non può procedervi di propria iniziativa.
La lettera c) introduce nel codice di procedura penale l’articolo 405-bis, secondo il quale il pubblico ministero, ricevuta la relazione di cui all’articolo 347-bis, se non richiede l’archiviazione, formula le proprie richieste ai sensi dell’articolo 405, comma 1. Se, invece, ritiene necessarie ulteriori indagini, il pubblico ministero vi provvede personalmente ovvero avvalendosi della polizia giudiziaria, cui impartisce direttive o deleghe per il compimento di specifici atti.
Infine, la lettera d), novellando l’articolo 407 dello stesso codice, chiarisce che, nei casi in esame, le indagini del pubblico ministero hanno una durata massima di dodici mesi.
Il capo III del disegno di legge contiene norme in materia di impugnazione e di revisione della sentenza. L’articolo 8 introduce la «dichiarazione di impugnazione», con effetti sulla motivazione della sentenza e in funzione deflattiva. Si prevede che entro tre giorni dalla lettura del dispositivo le parti (pubblico ministero, imputato, difensore e, limitatamente agli effetti civili, parte civile) che intendono proporre impugnazione debbono formulare, a pena di decadenza, una specifica dichiarazione in tal senso, mediante deposito nella cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza, anche a mezzo fax. In caso di sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, la parte che non ha formulato dichiarazione di impugnazione ha la facoltà di proporre appello incidentale ai sensi dell’articolo 595 del codice di procedura penale.
Se nessuna delle parti formula dichiarazione di impugnazione, la motivazione della sentenza è limitata all’indicazione sommaria delle fonti di prova, dei fatti cui esse si riferiscono e dei motivi di diritto. È doveroso precisare che la dichiarazione in parola configura una vera e propria «riserva» di impugnazione, senza la quale l’eventuale, e successivo, atto di impugnazione diviene inammissibile. Ne discende che i termini di cui all’articolo 585 del codice di rito decorrono, ordinariamente, secondo la scansione temporale prevista con riferimento alla lettura o al deposito della sentenza.
Si prevedono, poi, modifiche alla disciplina del ricorso per cassazione.
In primo luogo si è inserito un nuovo comma 1-ter all’articolo 610 del codice di procedura penale, che prevede alcune ipotesi di «inammissibilità originaria» del ricorso. Ricorrendo tali ipotesi, sentito il procuratore generale, l’inammissibilità deve essere dichiarata senza le formalità previste dal comma 1 dell’articolo 610 e, quindi, senza la fissazione di udienza in camera di consiglio con avviso alle parti. La stessa procedura è prevista nelle ipotesi in cui il ricorso sia stato proposto contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ed esso debba essere dichiarato inammissibile.
I casi di inammissibilità originaria sono quattro: ricorso proposto dopo la scadenza del termine; ricorso assolutamente privo dei motivi di impugnazione; ricorso non sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione; rinunzia al ricorso.
In secondo luogo, è previsto l’obbligo di rimessione del ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione quando una sezione singola della stessa Corte non intenda conformarsi al più recente principio di diritto con il quale le sezioni unite avevano già risolto un contrasto tra sezioni singole. Le ragioni di tale modifica risiedono nell’esigenza di garantire l’esercizio effettivo della funzione nomofilattica (uniformità nell’applicazione delle norme) e, in questo modo, una maggiore certezza del diritto. Un analogo regime è stato introdotto per il processo civile dall’articolo 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, che ha modificato in tale senso l’articolo 374 del codice di procedura civile.
L’articolo 9 del disegno di legge introduce una nuova ipotesi di revisione della sentenza, nei casi in cui la Corte europea dei diritti dell’uomo abbia condannato lo Stato italiano per violazione del diritto a un giusto processo di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848 (diritto dell’imputato a essere informato, nel più breve tempo, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, dell’accusa elevata contro di lui; di disporre del tempo e della possibilità di predisporre la difesa; di difendersi personalmente, ovvero tramite un difensore di fiducia o anche di ufficio, a spese dello Stato, se privo di mezzi; di controesaminare i testimoni di accusa e fare esaminare i propri testimoni a discarico a pari condizioni; da ultimo, di farsi assistere gratuitamente da un interprete, se non comprende o non parla la lingua usata all’udienza).
Un intervento legislativo in tal senso è stato sollecitato, oltre che dalla Corte di Strasburgo, anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 129 del 16 aprile 2008.
È, pertanto, introdotta, nell’articolo 630 del codice di procedura penale, una nuova lettera d-bis), trattandosi di una ipotesi di revisione che si aggiunge a quelle esistenti e che si realizza tramite un identico meccanismo procedurale.
Il presupposto per azionare il rimedio straordinario è che, al momento della presentazione della domanda, il condannato si trovi in stato di detenzione o vi debba essere sottoposto ovvero sia soggetto all’esecuzione di una misura alternativa alla detenzione diversa dalla pena pecuniaria. Ciò si giustifica in quanto la gran parte delle violazioni accertate dalla Corte trova rimedio nel pagamento dell’equa soddisfazione, ovvero nella constatazione della violazione, mentre solo nelle situazioni in cui la libertà personale può essere limitata si giustifica la riapertura del processo.
L’applicazione delle norme del titolo IV del libro IX della parte II del codice di rito e, in particolare, degli articoli 631 e 635, comporta che la richiesta di revisione, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data in cui è divenuta definitiva la sentenza della Corte europea, sarà soggetta al vaglio di ammissibilità che è proprio della procedura di revisione.
Infine, con la disposizione transitoria di cui all’articolo 33, comma 4, del disegno di legge, è previsto che la domanda di revisione delle sentenze della Corte europea divenute definitive prima della data di entrata in vigore della legge deve essere formulata, a pena d’inammissibilità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge.
L’articolo 10 del disegno di legge reca modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, prevedendo:
a) che, ai fini dei trasferimenti e delle promozioni del personale delle sezioni di polizia giudiziaria e delle promozioni o dell’allontanamento degli ufficiali che dirigono i servizi di polizia giudiziaria, le diverse forme di autorizzazione del procuratore generale e del procuratore della Repubblica (nulla osta, consenso, parere favorevole) sono sostituite da un parere dell’autorità giudiziaria;
b) l’integrazione, da parte del prefetto, della commissione disciplinare di secondo grado prevista dall’articolo 17 delle citate disposizioni di attuazione, in materia di procedimenti disciplinari contro agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nei casi di inerzia nella procedura di nomina da parte dell’amministrazione di appartenenza;
c) l’obbligo di distruzione degli atti contenuti in fascicoli diversi da quelli previsti dall’articolo 335 del codice di procedura penale, decorso un anno dal loro inserimento;
d) l’obbligo, per gli appartenenti ai servizi di investigazione scientifica di polizia giudiziaria, che siano nominati consulenti o periti, di corrispondere il 30 per cento del compenso al servizio di appartenenza, quale ristoro per l’utilizzo dell’attrezzatura di servizio;
e) la limitazione della possibilità, per il giudice, di disporre la traduzione, dinanzi a sé, dell’arrestato o il fermato ai soli casi in cui ricorrono motivi eccezionali di necessità ed urgenza;
f) la specificazione che, nell’aula di udienza, le parti devono essere collocate sullo stesso livello, dinanzi all’organo giudicante.
L’articolo 11 esclude la sospensione feriale dei termini processuali, oggi valevole per i soli processi con imputati detenuti in carcere, in tutti i processi nei quali l’imputato è sottoposto ad una qualsiasi misura cautelare personale. Si tratta di una norma che corregge una disparità di trattamento ingiustificata, nel segno della doverosa accelerazione del processo ogni qualvolta sussiste un sacrificio della libertà personale (articolo 2 della legge 7 dicembre 1969, n. 742).
L’articolo 12 prevede la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo che constatano, a carico dello Stato italiano, la violazione di una o più disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (articolo 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839).
L’articolo 13 reca modifiche alla legge sull’ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), in cui si inserisce il nuovo articolo 47-bis1, in materia di lavoro di pubblica utilità. È previsto che l’affidamento in prova al servizio sociale, per condannati con pena definitiva non superiore a tre anni, sia subordinato alla prestazione di lavoro di pubblica utilità in favore della collettività. Il principio che si intende affermare è che il beneficio al condannato deve essere subordinato a forme di riparazione a favore della collettività.
La prestazione del lavoro di pubblica utilità è sempre subordinata al consenso del condannato, ma si prevede che in caso di diniego del consenso il beneficio non può essere concesso.
L’articolo 14 prevede due modifiche al regolamento penitenziario (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230).
È previsto che, all’atto dell’ingresso in un istituto penitenziario, debbano essere rilevate, assieme alle impronte digitali, anche l’impronta fonica ed eventuali altri dati biometrici della persona. È previsto, inoltre, nel quadro di una razionalizzazione delle risorse dell’amministrazione penitenziaria, che il trasferimento del detenuto dal luogo in cui è ristretto, per l’assunzione dell’interrogatorio, sia consentito solo ove assolutamente necessario in relazione all’attività da espletare (articolo 85, comma 5, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000).
Il capo IV reca disposizioni in materia di assunzione a domicilio della testimonianza di cardinali.
Le disposizioni contenute negli articoli 15 e 16 del disegno di legge sono state elaborate in applicazione dell’Accordo tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Segretario di Stato della Santa Sede, intervenuto con scambio di lettere in data 15 febbraio 2008.
Tale Accordo si è reso necessario per armonizzare i vigenti codici di procedura penale e civile con l’articolo 21 della legge 27 maggio 1929, n. 810, che ha dato esecuzione al Trattato sottoscritto in Roma fra la Santa Sede e l’Italia l’11 febbraio 1929. Il citato articolo 21 prevede che «tutti i Cardinali godono in Italia degli onori dovuti ai Principi del sangue», tra i quali il diritto di rendere testimonianza in luogo diverso da quello previsto dalle leggi. Avendo l’articolo 205 del vigente codice di procedura penale italiano limitato tale possibilità alle cinque più alte cariche dello Stato, la Santa Sede ha fatto presente che l’omessa menzione dei cardinali tra i soggetti abilitati a chiedere l’assunzione della testimonianza nella sede in cui esercitano il loro ufficio risulterebbe in contrasto con l’articolo 21 del Trattato, dal momento che tale possibilità risulta storicamente tra le prerogative dei principi del sangue.
La Presidenza del Consiglio dei ministri e la Segreteria di Stato hanno affidato, nel 1999, ad un’apposita Commissione paritetica l’esame della questione.
La Commissione ha esaminato l’evoluzione dell’ordinamento italiano in ordine all’assunzione della testimonianza in sede processuale, rilevando che:
a) l’articolo 205 del codice di procedura penale ha pretermesso il richiamo ai cardinali, escludendoli dal novero dei soggetti che possono chiedere l’acquisizione della testimonianza nella sede del proprio ufficio. Inoltre, la nuova disposizione ha modificato profondamente la logica dell’articolo 356 del vecchio codice di procedura penale, abolendo sia il riferimento alla ampia categoria dei Grandi ufficiali dello Stato, sia il carattere privilegiato dell’esenzione. La disposizione attuale – dopo aver definito la peculiare posizione del Presidente della Repubblica – ha ricondotto la possibilità della testimonianza a domicilio a quattro soggetti tassativamente indicati (Presidenti delle Camere, del Consiglio dei ministri e della Corte costituzionale) e l’ha fatto collegandola specificamente all’esercizio delle loro funzioni;
b) pur essendosi innovata profondamente la materia nel codice di procedura penale, l’assunzione delle testimonianze nel codice di procedura civile rimane invece disciplinata secondo i precedenti criteri. Infatti, l’articolo 105 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, prevede che «la disposizione dell’articolo 255, secondo comma, del codice, relativa all’esenzione della comparizione dei testimoni davanti al giudice, si applica in ogni caso ai Cardinali e ai Grandi Ufficiali dello Stato». In tale modo, sussiste un oggettivo problema di coerenza all’interno dell’ordinamento italiano tra l’assunzione della testimonianza nel processo penale ed in quello civile.
Pertanto, la Commissione paritetica ha unanimemente ritenuto che la prerogativa dell’assunzione a domicilio della testimonianza possa essere riferita a quei cardinali le cui funzioni assumono un rilievo istituzionale così elevato da meritare una specifica considerazione nell’ordinamento italiano.
In questo senso si è convenuto che l’assunzione della testimonianza nella sede da essi indicata possa spettare ai cardinali che svolgano le funzioni di Decano del Sacro Collegio, di Prefetto dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di «Congregazione», di Prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica e al cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica. Con la soluzione che si propone resta salva, naturalmente, l’applicazione delle norme contenute negli articoli 696 e seguenti del codice di procedura penale e degli usi internazionali e restano quindi ferme le prerogative di diritto internazionale proprie del cardinale Segretario di Stato.
La Commissione, infine, ha affrontato la questione dell’armonizzazione degli impegni pattizi con le norme codicistiche dal momento che, come si è visto, nel codice di procedura civile è tuttora contemplata l’assunzione della testimonianza a domicilio per l’intera categoria dei cardinali. La Commissione ha quindi ritenuto che, una volta interpretato l’articolo 21 del Trattato del Laterano come riferibile soltanto ad alcune funzioni cardinalizie, diventi opportuno e necessario che tale riconoscimento trovi applicazione anche nelle norme processual-civilistiche italiane (citato articolo 105 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile), che sono tuttora applicabili a tutti i membri del Collegio cardinalizio.
La soluzione concordata è fortemente innovativa, poiché con essa la possibilità per tutti i membri del Collegio cardinalizio (ad oggi 199) di essere ascoltati come testimoni nel luogo da loro indicato – prevista fino al 1989 per i processi penali e tuttora in essere per i processi civili – viene limitata ai soli cardinali che sono investiti di particolari funzioni, cioè ai dodici porporati che ricoprono le più importanti cariche nel Governo della Santa Sede, onde garantire loro la regolarità e la continuità delle funzioni esercitate.
Al capo V del disegno di legge sono previste norme in materia di ordinamento giudiziario.
Gli articoli da 17 a 22 mirano a razionalizzare e garantire l’efficienza dei servizi giudiziari, nel rispetto delle prerogative costituzionali del Ministro della giustizia e del Consiglio superiore della magistratura.
In particolare, viene prevista la codificazione dell’obbligo per il magistrato che dirige un ufficio giudiziario di vigilare sul rispetto, all’interno dell’unità da lui guidata, dei programmi per l’informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l’organizzazione dei servizi giudiziari, così da garantire l’uniformità delle procedure di gestione, nonché le attività di monitoraggio e di verifica della qualità e dell’efficienza del servizio medesimo.
Lo stesso dirigente viene obbligato a comunicare al Ministero della giustizia, tramite mezzi informatici, i dati relativi all’andamento dell’organizzazione dei servizi giudiziari individuati dal Ministro, sentito il Consiglio superiore della magistratura, anche al fine di monitorare la produttività dei servizi coinvolti. Viene inoltre stabilito, a fini di trasparenza, che i dati trasmessi siano pubblicati sul sito internet del Ministero della giustizia.
Coerentemente con l’introduzione di tali più penetranti doveri è stata riformulata la condotta integrante l’illecito disciplinare tipico, riferito all’inadeguata gestione del servizio giudiziario, con l’estensione della previsione disciplinare alla grave e reiterata violazione dei necessari standard organizzativi e di implementazione informatica.
Alla luce dei nuovi doveri introdotti si prevede un’apposita formazione per i magistrati, giudicanti e requirenti, che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi, con la previsione della frequenza obbligatoria di specifici corsi di formazione mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse, nonché all’acquisizione delle competenze riguardanti la conoscenza, l’applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.
Tali corsi vengono previsti come obbligatori per tutti i magistrati aspiranti ad incarichi direttivi, e viene prevista la formulazione, da parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura, al termine del corso di formazione, di una valutazione di idoneità al conferimento degli incarichi direttivi, con esclusivo riferimento alle capacità organizzative.
Coerentemente con tale più pregnante valutazione dei profili di capacità organizzativa dei magistrati aspiranti al conferimento di un incarico direttivo, l’intervento normativo proposto modifica la legge 24 marzo 1958, n. 195, stabilendo, nel rispetto delle previsioni costituzionali, che il concerto del Ministro della giustizia sul conferimento degli incarichi direttivi sia specificamente motivato con esclusivo riguardo alle attitudini del candidato relative alle capacità organizzative dei servizi e che lo stesso sia esteso anche alle delibere concernenti la conferma delle funzioni di direzione degli uffici giudiziari, colmando un’attuale lacuna del sistema normativo.
Il disegno di legge prevede, altresì, alcune modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133, in materia di sedi disagiate. L’intervento, che si rende necessario per la sempre più grave situazione di scopertura degli uffici giudiziari meno richiesti, specie delle procure meridionali, intende rendere più efficiente il procedimento di copertura delle sedi disagiate, consentendo, ove difettino aspiranti al trasferimento presso le medesime, il trasferimento d’ufficio, oltre che dei magistrati cosiddetti ultradecennali, anche di tutti i magistrati che abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità da non oltre quattro anni. L’individuazione della fascia di anzianità dei quattro anni successivi al conseguimento della prima valutazione di professionalità si rende necessaria per consentire, da un lato, di destinare magistrati anche agli uffici di procura, vigendo il divieto di trasferirvi magistrati più giovani, e dall’altro, di delimitare nel tempo il periodo massimo in cui i magistrati sono soggetti ad essere trasferiti d’ufficio (eccezione fatta per i cosiddetti ultradecennali). In secondo luogo, la modifica normativa prevede che i magistrati in questione possano essere trasferiti presso tutte le sedi disagiate che non siano state coperte su disponibilità degli interessati, eliminando ogni riferimento alle sedi a copertura immediata.
Il disegno di legge prevede anche l’introduzione di una deroga espressa – in caso di trasferimento d’ufficio di magistrati non ultradecennali presso sedi disagiate non coperte – al divieto del passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno di altri distretti della stessa regione, previsto dall’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Tale modifica si rende necessaria al fine di consentire al Consiglio superiore della magistratura, ove possibile, di individuare i magistrati da sottoporre al trasferimento d’ufficio tra quelli in servizio presso i distretti della medesima regione, limitando al minimo i disagi necessariamente connessi allo spostamento della sede di servizio; viene confermato, viceversa, il divieto del trasferimento infradistrettuale previsto dalle medesime norme, nonché il più generale principio, stabilito dall’articolo 1 della citata legge n. 133 del 1998, in base al quale il trasferimento d’ufficio dovrà comunque avvenire verso una sede distante oltre cento chilometri dalla sede in cui il magistrato presta il proprio servizio.
Vengono, da ultimo, introdotte alcune modifiche volte a rendere più agevole l’individuazione dei magistrati da assoggettare al trasferimento d’ufficio anche per le regioni tradizionalmente a maggiore densità di sedi disagiate, in relazione alle quali il bacino di magistrati dal quale è consentito attingere risulta più ridotto in virtù dell’espresso divieto di trasferire magistrati che risultino già in servizio presso altre sedi disagiate; è stata, pertanto, introdotta la possibilità di ricorrere, in tali casi, anche a magistrati in servizio presso le regioni limitrofe. Sono state, infine, apportate alcune ulteriori modifiche ai successivi commi dello stesso articolo 1, necessarie per adattare il testo alle innovazioni sopra descritte e per rendere tassativamente individuabile l’ufficio giudiziario da cui attingere per i trasferimenti.
Al capo VI del disegno di legge sono previste norme in materia di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo.
In particolare, con le modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89 (cosiddetta «legge Pinto»), si è inteso, in primo luogo, subordinare il ricorso per il riconoscimento dell’equo indennizzo alla presentazione, da parte del preteso danneggiato, di un’istanza di sollecitazione nei giudizi civili, penali e amministrativi che si protraggono oltre il termine ragionevole, di cui all’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, così da rendere il rimedio non solo risarcitorio ma anche acceleratorio e, quindi, virtuoso. Presentata l’istanza di sollecitazione, i processi godranno di una corsia preferenziale, sotto la vigilanza del capo dell’ufficio interessato, e la sentenza conclusiva potrà essere motivata sinteticamente in fatto e in diritto.
Si consideri che in Europa quasi nessuno Stato (a parte la Polonia) ha introdotto un meccanismo come quello oggi vigente nel nostro Paese e che la mancanza di un profilo acceleratorio, nella disciplina sulla materia, ha finito per rendere il rimedio fine a sé stesso, molto oneroso e spesso speculativo.
Anche la nuova previsione legale dei periodi da considerarsi eccedenti rispetto alla durata ragionevole del processo, per ogni grado, si colloca nell’ottica di una maggiore certezza dei presupposti del ricorso, peraltro nel rispetto delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Coerentemente con questa impostazione, che valorizza la speditezza ma anche la lealtà processuale, sono esclusi, ai fini del computo del termine ragionevole, i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di novanta giorni ciascuno. Tale limite non opera se il rinvio è stato richiesto espressamente per un periodo più lungo.
Per favorire l’accesso al rimedio e semplificare il rito, il primo grado sarà costituito da un giudizio non contenzioso, che il soggetto che ha subìto la lentezza del processo potrà introdurre personalmente e senza spese, basandosi su un modello predefinito, dinanzi alla presidenza della corte di appello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale.
Per ragioni pratiche, il presidente potrà delegare altro magistrato del distretto a trattare il ricorso, con l’ausilio del personale amministrativo.
È stabilito poi che, ogni anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, vengano fissati i limiti minimi e massimi degli indennizzi, per evitare liquidazioni disomogenee sul territorio nazionale o, comunque, non proporzionate rispetto al danno cagionato.
Un’altra esigenza è stata tenuta presente nella nuova normativa: quella di prevenire ulteriori ricorsi per la lunghezza eccessiva della procedura di equa riparazione, sicché l’intero procedimento (che si compone di un giudizio di impugnazione dinanzi al collegio di appello e del ricorso di legittimità) è stato sottoposto a rigorosi termini di svolgimento nelle varie fasi. Previsioni disincentivanti in materia di spese mirano a prevenire i gravami pretestuosi: in particolare, va segnalata la possibilità di compensare le spese con la somma dovuta a titolo di equo indennizzo, a determinate condizioni.
La prospettiva è di limitare, in tale modo, il contenzioso al primo grado, prospettiva resa concreta anche dalla già ricordata predeterminazione dei periodi eccedenti la durata ragionevole del processo (tre anni il primo grado, due il secondo, uno quello di legittimità) e dalla fissazione annuale degli importi liquidabili.
Il complesso delle nuove norme, in ultima analisi, dovrebbe non solo razionalizzare e limitare il contenzioso interno prodotto dalle lungaggini dei processi civili, penali ed amministrativi e favorirne indirettamente la definizione, ma anche prevenire e ridimensionare il contenzioso presso la Corte di Strasburgo, con conseguenti duplici benefici in termini erariali.
Il capo VII contiene cinque deleghe legislative al Governo.
L’articolo 24 delega il Governo ad emanare un decreto legislativo in materia di riordino della disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni del procedimento penale e di audizione di testimoni a distanza.
In primo luogo, si intende rendere possibile l’utilizzo in via principale delle moderne tecnologie per la comunicazione tra i soggetti del procedimento, congiuntamente all’introduzione di appositi meccanismi di sicurezza all’interno del sistema che impediscano l’utilizzo fraudolento delle medesime. In particolare l’intervento di riordino dovrà essere attuato:
a) prevedendo che le comunicazioni, gli avvisi e le notificazioni dagli uffici giudiziari agli avvocati e agli ausiliari del giudice e del pubblico ministero siano effettuate direttamente in forma telematica all’indirizzo elettronico di posta certificata, mediante la trasmissione dell’atto firmato digitalmente o di copia dichiarata conforme con strumenti di firma digitale;
b) prevedendo che gli atti, le memorie e le istanze delle parti private siano trasmessi, mediante atto firmato digitalmente o copia dichiarata conforme con strumenti di firma digitale, direttamente all’ufficio giudiziario, agli avvocati e agli ausiliari del giudice e del pubblico ministero in forma telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata;
c) prevedendo la notificazione in forma telematica come forma primaria di comunicazione e notificazione, ove possibile, anche per le parti private, diverse dall’imputato, ed i testimoni;
d) prevedendo che le comunicazioni tra gli uffici giudiziari avvengano esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o per diretta interconnessione tra i sistemi;
e) prevedendo che gli atti che richiedono la firma autografa dell’indagato e delle altre parti private possono essere trasmessi per copia dichiarata conforme con strumenti di firma digitale da parte dell’avvocato patrocinatore.
La delega prevede, inoltre, una serie di modifiche della disciplina codicistica in materia di comunicazioni e notificazioni volta ad eliminare le ricorrenti stasi procedimentali che possono essere risolte senza limitare in alcun modo le garanzie per il corretto esercizio del diritto di difesa da parte dell’imputato.
La terza parte della delega in parola prevede, infine, la possibilità per testimoni, consulenti e periti di partecipare al dibattimento a distanza, quando gli stessi si trovino in località notevolmente distante da quella presso cui si celebra il processo o l’incidente probatorio, ovvero quando sussistano altri gravi motivi. Le moderne tecnologie consentono infatti di ricorrere a tale modalità di partecipazione per non interrompere il dibattimento in ogni occasione in cui uno dei summenzionati soggetti risulti impedito. Il principio di delega prevede, però, che detta possibilità debba essere subordinata al consenso delle parti.
L’articolo 25 prevede una delega al Governo in materia di misure cautelari.
L’intervento si fonda sulla necessità di approntare le maggiori garanzie possibili per l’indagato destinatario di una misura cautelare, personale o reale. Si è, pertanto, ritenuto che la decisione in ordine alla applicazione o meno delle misure in questione debba essere riservata ad un giudice collegiale, individuato nel tribunale in composizione collegiale del luogo ove ha sede la corte di appello o la sezione distaccata di corte di appello nella cui circoscrizione è compreso il giudice presso cui procede l’ufficio del pubblico ministero che ha richiesto la misura. La stessa disciplina è stata estesa alle misure cautelari applicate nei confronti degli enti, a norma dell’articolo 47 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Le ulteriori disposizioni di delega completano il regime sopra delineato.
In particolare, si prevede che sulle richieste di riesame e di appello sia competente a decidere la corte di appello o la sezione distaccata di corte di appello nella cui circoscrizione è compreso il tribunale che ha emesso la misura, per evitare incompatibilità che renderebbero difficoltosa la celebrazione dei dibattimenti.
Come ulteriore criterio di delega si prevede che non venga variata la competenza attualmente prevista per la convalida dei provvedimenti di arresto e fermo, anche nei casi in cui l’indagato venga presentato direttamente a giudizio per la celebrazione del rito direttissimo, ma che i provvedimenti del giudice per le indagini preliminari o del giudice monocratico emessi in materia debbano essere convalidati dal tribunale distrettuale ordinariamente competente per l’emissione delle misure.
Da ultimo si prevede che all’udienza dinanzi al tribunale distrettuale ovvero dinanzi alla corte di appello possa sempre partecipare un rappresentante dell’ufficio del pubblico ministero che ha richiesto l’emissione o la modifica della misura, per evitare che il pubblico ministero di udienza sia sempre e necessariamente, anche nei casi relativi alle indagini più complesse, all’oscuro delle attività di indagine in questione.
L’articolo 26 delega il Governo ad emanare una nuova disciplina in materia di sospensione del processo celebrato in assenza dell’imputato.
Già nella XV legislatura, il Governo aveva presentato, con disegno di legge atto Camera n. 2664, alcune norme per modificare il processo in absentia, nel condivisibile intento di contemperare le regole sul giusto processo, contenute nell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, con i princìpi costituzionali di non dispersione della prova e di ragionevole durata del processo.
In particolare, al paragrafo 3, lettera c), dell’articolo 6, della Convenzione di Roma, è sancito il diritto dell’imputato di difendersi personalmente ovvero tramite difensore di fiducia, eventualmente usufruendo, gratuitamente, della difesa tecnica d’ufficio.
Nel corso degli ultimi anni, il nostro Paese ha riportato diverse condanne a Strasburgo per violazione di tale diritto (tra le altre, le sentenze rese nei processi Colozza c/ Italia, 1985, Sejdovic c/ Italia, 2004, Somogji c/ Italia, 2005).
Come ogni Stato parte, ai sensi dell’articolo 46 della Convenzione, l’Italia ha l’obbligo di conformarsi alle pronunce della Corte europea e quindi di introdurre, a livello legislativo, le norme che diano piena attuazione al diritto dell’imputato di partecipare personalmente al giudizio e di potersi difendere e, in caso di processo celebrato in sua incolpevole assenza, di ottenerne la riapertura, ovvero la rinnovazione. Proprio in ossequio a tale esigenza, con il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 60, è stato modificato l’istituto della rimessione in termini, disciplinato dall’articolo 175 del codice di procedura penale, per il caso di processo contumaciale svoltosi senza che l’imputato ne abbia avuto conoscenza.
Non tutte le problematiche derivanti dal processo in contumacia possono, però, dirsi ad oggi risolte.
In particolare, a parte la mancanza di una disciplina transitoria nella novella del 2005, appaiono ancora censurabili, rispetto alla giurisprudenza di Strasburgo, il sistema di presunzione legale di conoscenza del processo, discendente dal sistema di notifiche vigente, e l’applicazione rigorosa del cosiddetto principio di unicità della giurisdizione, che impedisce al contumace di essere rimesso in termini per proporre l’impugnazione di una condanna subita in absentia, qualora il suo difensore abbia, comunque, percorso i vari gradi di giudizio.
Altra questione è quella se la restituzione in termini per proporre impugnazione, specie se riferita al giudizio in cassazione – ma anche a quello di appello, attesa la mera eventualità della riapertura dell’istruttoria – possa integrare quel nuovo giudizio che, secondo i giudici di Strasburgo, ogni Stato parte deve assicurare al condannato contumace, rimasto inconsapevolmente e involontariamente assente dal processo.
Nel nostro sistema, come in quasi tutti quelli continentali, l’imputato non è obbligato a presenziare al processo: da qui la possibilità del cosiddetto «processo contumaciale», che, in sé, non confligge con il giusto processo, a condizione che le norme ad esso relative garantiscano che la mancata partecipazione al giudizio risponda ad un’effettiva e consapevole scelta dell’interessato e che, in caso contrario, a questi sia offerta la possibilità di un nuovo processo.
In altre parole, la contumacia è istituto ammissibile negli ordinamenti europei, a determinate condizioni, pur se la previsione della sospensione del processo a carico dell’irreperibile, adottata dai Paesi di common law, è quella giudicata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo maggiormente in linea con i princìpi convenzionali in materia. La Corte ha più volte affermato che, affinché possa ritenersi rispettata la regola del giusto processo, in caso di absentia, i sistemi legislativi devono prevedere o un rimedio «preventivo», consistente nella sospensione del procedimento in caso di assenza incolpevole, ovvero un rimedio «riparatorio», simile a quello introdotto con la riforma dell’articolo 175 del codice di rito.
Su queste premesse, l’intervento legislativo in esame combina rimedi preventivi e restitutori, secondo la natura dei reati per i quali si procede.
Tendenzialmente, i processi penali non potranno celebrarsi senza l’effettiva garanzia che l’imputato abbia avuto conoscenza perlomeno dell’inizio degli stessi: per contro, saranno ancora possibili le indagini preliminari e l’udienza preliminare nei confronti di indagati irreperibili, ovvero nei cui confronti le notifiche vengano effettuate presso il difensore, a norma degli articoli 159, comma 2, 161, comma 4, 165, comma 1, e 169 del codice di procedura penale, che disciplinano ipotesi di conoscenza «legale» o «formale».
D’altro canto, è stata tenuta presente la necessità di assicurare la celebrazione del cosiddetto simultaneus processus in tutti quei casi in cui, vuoi per la natura necessariamente plurisoggettiva del reato, vuoi per la presenza di numerosi imputati, la sospensione solo per alcuni di essi potrebbe generare la ripetizione del processo più e più volte.
Si è pertanto previsto che:
1) nei soli reati a citazione diretta, ove l’imputato non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento, il giudice provvede a notificare a mani proprie la citazione a giudizio e, in caso di esito infruttuoso della notifica, sospenda il processo; si prevedono tuttavia delle ipotesi di presunzione juris tantum di conoscenza degli atti (quali arresto, fermo o sottoposizione a misura cautelare);
2) in caso di sospensione del processo, il decreto di citazione a giudizio e l’ordinanza di sospensione sono inseriti nella banca dati delle Forze di polizia, che procede al rintraccio dell’imputato e alla notifica degli atti anzidetti, dandone comunicazione al giudice procedente;
3) nel caso di cui al numero 2), come nel caso di presentazione spontanea, l’ordinanza di sospensione venga revocata e il processo riprenda il suo corso;
4) se in appello l’imputato fornisce prova di non avere avuto incolpevolmente conoscenza del procedimento, possa chiedere la rinnovazione dell’istruttoria (si prevede altresì, quale facoltà esercitabile in sede di delega, anche quella di prevedere la remissione in termini per proporre riti alternativi);
5) analoga disciplina sia prevista per i reati di competenza del giudice di pace.
Gli articoli da 27 a 30 conferiscono delega al Governo in materia di digitalizzazione del processo civile, del processo penale e dell’amministrazione della giustizia (riprendendo parzialmente anche norme già contenute in proposte di legge presentate nel corso della presente e delle passate legislature, quali l’atto Camera n. 1234 della presente legislatura).
La digitalizzazione costituisce, infatti, un necessario coordinamento e corollario delle deleghe inserite all’interno del disegno di legge di riforma del processo civile in materia di notificazioni e comunicazioni telematiche tra uffici giudiziari, difensori e altre parti del procedimento penale; nel solco segnato dalle predette norme, infatti, il presente disegno di legge intende in primo luogo ricondurre la normativa già precedentemente dettata in materia di processo civile telematico nell’alveo degli strumenti ordinari per la comunicazione con la pubblica amministrazione previsti dal codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68), estendendo l’utilizzo del mezzo informatico sia per la formazione degli atti processuali sia per le comunicazioni alle parti, ed in secondo luogo sviluppare la piena funzionalità degli uffici giudiziari anche attraverso un forte impulso all’utilizzo dei moderni strumenti informatici per la gestione dei processi penali e civili.
Più in dettaglio, il disegno di legge delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per dare attuazione nel processo civile alle disposizioni già contenute nel codice dell’amministrazione digitale e concernenti l’utilizzo della posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni e notifiche tra le parti del procedimento e, soprattutto, a sostituire l’attuale fascicolo cartaceo con quello digitale; quest’ultimo, poi, dovrà essere conservato in un archivio centralizzato e consultabile in remoto dai soggetti appositamente autorizzati.
La delega prevede anche la possibilità di affidare la gestione del predetto sistema di archiviazione ad un soggetto esterno, cui attribuire la qualità di incaricato di pubblico servizio, e richiede il rispetto dei criteri di sicurezza già individuati dal codice dell’amministrazione digitale.
Con riferimento al processo penale, la delega contenuta nel presente disegno di legge ricalca le linee già viste in materia di processo civile, adattando i princìpi di delega alle esigenze di riservatezza peculiari del processo penale. L’articolo 28 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l’informatizzazione del procedimento penale. In particolare, tale norma mira alla costituzione di un unico patrimonio informativo integrato, tale da trasformare i sistemi informatici, da strumenti di semplice supporto alle attività svolte nell’ufficio, a strumenti di gestione dei processi lavorativi e di archiviazione formale degli atti.
In questa direzione la realizzazione di soluzioni di gestione documentale e di interoperabilità con altri sistemi e l’introduzione di sistemi di firma digitale e di trasmissione elettronica dei documenti sono elementi essenziali ai fini dell’accelerazione del processo penale, ma anche del più preciso monitoraggio dei suoi atti costitutivi e della sua dinamica (si pensi ad esempio, al controllo costante dei termini della custodia cautelare, che può impedire scarcerazioni per decorrenza dei termini dovute a mera negligenza o a scarso controllo dei tempi del processo).
In tale prospettiva, i decreti legislativi che il Governo dovrà adottare riguarderanno l’attuazione dell’obbligo, per ciascun ufficio del pubblico ministero, di formazione del fascicolo informatico delle indagini preliminari. Inoltre, i decreti legislativi in questione riguarderanno l’istituzione del ruolo informatico del pubblico ministero e del giudice, finalizzato alla gestione elettronica e al monitoraggio del ruolo dei procedimenti, nonché alla loro assegnazione tabellare; il fascicolo dibattimentale informatico, nonché l’archivio digitale delle sentenze, dei verbali e delle registrazioni multimediali delle udienze dibattimentali; il sistema delle misure cautelari personali e reali, finalizzato alla gestione, al monitoraggio e all’archiviazione degli atti applicativi delle suddette misure; il sistema informativo delle esecuzioni, finalizzato alla gestione e al monitoraggio informatizzato dell’attività del pubblico ministero, del giudice dell’esecuzione e della magistratura di sorveglianza. Tale sistema informativo deve essere collegato al sistema della cognizione penale, al fine di monitorare gli estratti esecutivi telematici relativi a ciascun processo, al sistema delle misure cautelari personali, per consentire il controllo, l’annotazione e il computo del presofferto e delle ipotesi di fungibilità dei periodi di detenzione subiti, nonché alle banche dati degli uffici per l’esecuzione penale esterna. I decreti legislativi in esame dovranno poi prevedere l’istituzione del sistema informativo delle misure di prevenzione, finalizzato al monitoraggio e alla gestione informatizzata del procedimento di prevenzione.
Particolare attenzione è stata data, in sede di predisposizione delle deleghe, alla sicurezza dell’accesso alle banche dati previste dal disegno di legge, la quale è stata rafforzata per tutto ciò che concerne i dati relativi alle indagini preliminari; in relazione a questi ultimi, infatti, si prevede l’introduzione di sportelli polifunzionali presso ogni singolo ufficio giudiziario dai quali i difensori abilitati potranno avere accesso agli atti contenuti nei fascicoli relativi ai propri clienti. Per tutto ciò che riguarda il dibattimento, invece, sarà consentito anche un accesso remoto senza necessità di recarsi presso il predetto sportello polifunzionale.
Nell’ottica di modernizzazione dell’attività giudiziaria, conseguibile con la piena attuazione del processo telematico, che consentirà di liberare risorse oggi destinate alla gestione, prevalentemente cartacea, degli atti del processo, per destinarle ad attività maggiormente qualificate, l’articolo 29 prevede, inoltre, che le forme del processo telematico disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, divengano obbligatorie dal 30 giugno 2010. Inoltre, il Ministro della giustizia, verificato in concreto che ciascun ufficio giudiziario sia dotato delle attrezzature necessarie per il processo civile telematico, potrà disporre, previa consultazione del Consiglio dell’ordine degli avvocati interessato, l’anticipazione di tale termine nei singoli tribunali e corti di appello.
Secondo il medesimo articolo, poi, il Ministro della giustizia, dovrà adottare anche un regolamento disciplinante la tipologia, le modalità di raccolta e di trasmissione dei dati all’archivio centralizzato dei dati statistici. Il medesimo articolo dispone, infine, che il Ministro della giustizia istituisca un sistema centralizzato per la verifica dell’identità dei soggetti abilitati all’accesso ai sistemi informatici e di telecomunicazione, nel rispetto delle norme già introdotte dal codice dell’amministrazione digitale.
Al fine di perseguire le finalità di ottimizzazione e di modernizzazione del servizio della giustizia consentendo agli utenti di eseguire con forme semplificate il pagamento dei contributi dovuti, è previsto, all’articolo 30, che gli uffici giudiziari utilizzino, nel processo civile e nel processo penale, sistemi telematici di pagamento anche mediante l’impiego di moneta elettronica. Ciò consentirà di avere il completo e tempestivo monitoraggio degli importi versati, con possibilità di registrare, attraverso apposito sistema informatico, le causali dei singoli pagamenti, alleggerendo in tale modo anche il lavoro di verifica delle cancellerie. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, stipulerà apposite convenzioni, a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia, per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture necessari. È esplicitamente statuito che l’introduzione di questi nuovi sistemi di pagamento non dovrà comportare ulteriori oneri a carico dello Stato.
L’articolo 31 reca delega al Governo in materia di elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace.
Il provvedimento prevede che:
a) vengano formati un ruolo ed una pianta organica dei vice procuratori onorari delegati allo svolgimento delle funzioni del pubblico ministero nei procedimenti penali davanti al giudice di pace;
b) i vice procuratori onorari facenti parte del ruolo di cui alla lettera a) siano nominati, nell’ambito di ciascun distretto di corte d’appello, dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta dal consiglio giudiziario, tra i candidati eletti dai magistrati in servizio nel distretto, dagli iscritti negli ordini degli avvocati del distretto, e dai professori in materie giuridiche delle università del distretto, in esito a regolari elezioni indette in sede distrettuale;
c) i vice procuratori onorari dovranno possedere i requisiti di onorabilità dei magistrati togati; agli stessi si applicheranno le medesime cause di incompatibilità (anche professionali) e astensione previste dal vigente ordinamento per i magistrati ordinari e saranno soggetti ai medesimi illeciti disciplinari; per gli stessi è previsto un percorso di verifica della professionalità da parte del consiglio giudiziario, integrato da due rappresentanti eletti dai vice procuratori onorari del distretto;
d) la carica ha una durata di cinque anni ed il candidato può essere rieletto una sola volta.
L’articolo 32 reca le disposizioni comuni alle varie deleghe, precisando il percorso parlamentare che dovranno seguire gli schemi di decreti legislativi e il termine per l’esercizio della delega (diciotto mesi).
Infine, il capo VIII reca le disposizioni transitorie e finali. L’articolo 33 reca le disposizioni transitorie, prevedendo che:
a) le disposizioni concernenti la competenza della corte di assise abbiano efficacia a decorrere dalla data del 30 giugno 2010;
b) le disposizioni concernenti l’obbligo di avocazione da parte della procura generale presso la corte di appello si applichino ai soli procedimenti per iscritti nel registro delle notizie di reato in epoca successiva alla data di entrata in vigore della legge;
c) le disposizioni di cui all’articolo 7, relative all’attività autonoma di investigazione della polizia giudiziaria nei reati a citazione diretta si applichino ai reati in ordine ai quali è stata acquisita notizia in data successiva a quella di entrata in vigore della legge;
d) per le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo che hanno accertato la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, divenute definitive prima della data di entrata in vigore della legge, la richiesta di revisione ai sensi dell’articolo 630-bis del codice di procedura penale sia presentata, a pena d’inammissibilità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge;
e) decorso il termine di cui alla lettera d), la pena o la misura di sicurezza la cui esecuzione sia stata sospesa dal giudice a seguito della pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo venga in ogni caso messa in esecuzione;
f) le disposizioni di cui all’articolo 291, comma 1-ter, del codice di procedura penale, che prevede a pena di inammissibilità l’assenso scritto del procuratore della Repubblica sulle richieste di misura cautelare, non si applichino alle richieste di misura cautelare presentate in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge;
g) in sede di prima applicazione, l’istanza di cui all’articolo 2, comma 3-quinquies, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come introdotto dall’articolo 23, comma 1, lettera a), numero 2), sia depositata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
L’articolo 34 reca le disposizioni relative alla copertura finanziaria, mentre l’articolo 35 disciplina l’entrata in vigore della legge.