DDL - Ratifica ed esecuzione degli Accordi di estradizione e sulla mutua assistenza giudiziaria tra Stati Uniti e U.E. del 25 giugno 2003 - Testo
Disegno di legge recante: ''Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali: a) Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana firmato il 13 ottobre 1983, fatto a Roma il 3 maggio 2006; b) Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Repubblica italiana sulla mutua assistenza in materia penale firmato il 9 novembre 1982, fatto a Roma il 3 maggio 2006''
Art. 1 – (Autorizzazione alla ratifica)
Art. 2 – (Ordine di esecuzione)
Art. 3 – (Entrata in vigore)
Art. 1
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali:
a) lo Strumento così come contemplato dall’articolo 3(2) dell’Accordo di Estradizione tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione Europea del 25 giugno 2003, in relazione all’applicazione del Trattato di Estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d’America e il Governo della Repubblica Italiana del 13 ottobre 1983, firmato a Roma il 3 maggio 2006;
b) lo Strumento così come contemplato dall’articolo 3(2) dell’Accordo sulla Mutua Assistenza Giudiziaria tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione Europea del 25 giugno 2003, in relazione all’applicazione del Trattato tra il Governo degli Stati Uniti d’America e il Governo della Repubblica Italiana sulla Mutua Assistenza in Materia Penale del 9 novembre 1982, firmato a Roma il 3 maggio 2006.
Art. 2
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto rispettivamente dall’articolo 5.a) dello Strumento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) e dall’articolo 6.a) dello Strumento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b).
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.