DDL - Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro la corruzione, adottata dall'A.G. con ris. 58/4 del 31/10/2003- Testo
Disegno di legge recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale"
Art. 1 - Autorizzazione alla ratifica
Art. 2 - Ordine di esecuzione
Art. 3 - Modifiche al codice penale
Art. 4 - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Art. 5 - Modifiche al codice di procedura penale
Art. 6 - Autorità nazionale anti-corruzione
Art. 7 - Autorità centrale
Art. 8 - Norma di copertura
Art. 9 - Entrata in vigore
Articolo 1
(Autorizzazione alla ratifica)
- Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, adottata dall'Assemblea generale con la risoluzione 58/4 del 31 ottobre 2003 ed aperta alla firma a Merida dal 9 all'11 dicembre 2003.
Articolo 2
(Ordine di esecuzione)
- Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, di seguito denominata ''Convenzione'', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 68 della medesima Convenzione.
Articolo 3
(Modifiche al codice penale)
- All'articolo 322-bis, comma secondo, n. 2), del codice penale, dopo le parole: ''operazioni economiche internazionali'' sono aggiunte le seguenti: ''ovvero al fine di ottenere o mantenere un’attività economica o finanziaria''.
Articolo 4
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)
- Dopo l’articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
''Articolo 25-nonies
(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria)
- In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 377-bis del codice penale si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote''.
Articolo 5
(Modifiche al codice di procedura penale)
- Dopo l’articolo 740 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
''Articolo 740-bis
(Devoluzione ad uno stato estero delle cose confiscate)
- Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, le cose confiscate con sentenza definitiva o con altro provvedimento irrevocabile sono devolute allo stato estero nel quale è stata pronunciata la sentenza ovvero adottato il provvedimento di confisca.
-
La devoluzione di cui al comma 1 è ordinata quando ricorrono i seguenti presupposti:
- lo stato estero ne ha fatto espressa richiesta;
- la sentenza ovvero il provvedimento di cui al comma 1 sono stati riconosciuti nello Stato ai sensi degli articoli 731, 733 e 734.
Articolo 740-ter
(Ordine di devoluzione)
- La corte di appello, nel deliberare il riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento di confisca, ordina la devoluzione delle cose confiscate ai sensi dell’articolo 740-bis.
- Copia del provvedimento è immediatamente trasmesso al Ministro della giustizia, che concorda le modalità della devoluzione con lo stato richiedente”.
Articolo 6
(Autorità nazionale anti-corruzione)
- La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - è designata quale autorità nazionale ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione.
Articolo 7
(Autorità centrale)
- In relazione alle disposizioni previste dall’articolo 46, paragrafo 13, della Convenzione l’Italia designa come autorità centrale il Ministro della giustizia.
- Le richieste di assistenza giudiziaria dovranno pervenire tradotte in lingua italiana.
- Il Ministro della giustizia provvede, altresì, nei casi previsti dall’articolo 46, paragrafo 7, e 57 della Convenzione.
Articolo 8
(Norma di copertura)
- Per l’attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di 29.230 euro annui a decorrere dall’anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fonti da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
- Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 9
(Entrata in vigore)
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.