DDL - Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro la corruzione, adottata dall'A.G. con ris. 58/4 del 31/10/2003- Testo

Disegno di legge recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale"

Relazione illustrativa

Indice

Art. 1 - Autorizzazione alla ratifica
Art. 2 - Ordine di esecuzione
Art. 3 - Modifiche al codice penale
Art. 4 - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Art. 5 - Modifiche al codice di procedura penale
Art. 6 - Autorità nazionale anti-corruzione
Art. 7 - Autorità centrale
Art. 8 - Norma di copertura
Art. 9 - Entrata in vigore

Articolo 1
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, adottata dall'Assemblea generale con la risoluzione 58/4 del 31 ottobre 2003 ed aperta alla firma a Merida dal 9 all'11 dicembre 2003.

Articolo 2
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, di seguito denominata ''Convenzione'', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 68 della medesima Convenzione.

Articolo 3
(Modifiche al codice penale)

  1. All'articolo 322-bis, comma secondo, n. 2), del codice penale, dopo le parole: ''operazioni economiche internazionali'' sono aggiunte le seguenti: ''ovvero al fine di ottenere o mantenere un’attività economica o finanziaria''.

Articolo 4
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

  1. Dopo l’articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

          ''Articolo 25-nonies
(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria)

  1. In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 377-bis del codice penale si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote''.

Articolo 5
(Modifiche al codice di procedura penale)

  1. Dopo l’articolo 740 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

          ''Articolo 740-bis 
(Devoluzione ad uno stato estero delle cose confiscate)

  1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, le cose confiscate  con sentenza definitiva o con altro provvedimento irrevocabile sono devolute allo stato estero nel quale è stata pronunciata la sentenza ovvero adottato il provvedimento di confisca.
  2. La devoluzione di cui al comma 1 è ordinata quando ricorrono i seguenti presupposti:
    1. lo stato estero ne ha fatto espressa richiesta;
    2. la sentenza ovvero il provvedimento di cui al comma 1 sono stati riconosciuti nello Stato ai sensi degli articoli 731, 733 e 734.

          Articolo 740-ter
(Ordine di devoluzione)

  1. La corte di appello, nel deliberare il riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento di confisca, ordina la devoluzione delle cose confiscate ai sensi dell’articolo 740-bis.
  2. Copia del provvedimento è immediatamente trasmesso al Ministro della giustizia, che concorda le modalità della devoluzione con lo stato richiedente”.

Articolo 6
(Autorità nazionale anti-corruzione)

  1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica -  è designata quale autorità nazionale ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione.

 Articolo 7
(Autorità centrale)

  1. In relazione alle disposizioni previste dall’articolo 46, paragrafo 13, della Convenzione l’Italia designa come autorità centrale il Ministro della giustizia.
  2. Le richieste di assistenza giudiziaria dovranno pervenire tradotte in lingua italiana.
  3. Il Ministro della giustizia provvede, altresì, nei casi previsti dall’articolo 46, paragrafo 7, e 57 della Convenzione.

 Articolo 8
(Norma di copertura)

  1. Per l’attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di 29.230 euro annui a decorrere dall’anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fonti da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.