XVIII LEG - ddl - Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7 - Proroga di termini in materia di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (DDL DECADUTO PER MANCATA CONVERSIONE)

aggiornamento: 9 aprile 2021

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 29 gennaio 2021

Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7 - Termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

 

Relazione illustrativa

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

  1. È convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7, recante proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Relazione illustrativa

Si illustrano di seguito gli articoli del decreto-legge di cui il presente disegno di legge propone la conversione.

Art. 1 – (Proroghe)

Il comma 1 modifica l'articolo 157 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, prevedendo che le notifiche degli atti indicati al comma 1 del predetto articolo 157 siano effettuate tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022. Sono conseguentemente adeguati gli altri termini previsti nel richiamato articolo 157.

Il comma 2, tenendo conto del persistere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei relativi effetti socio-economici, fissa al 28 febbraio 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall'articolo 68, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, termine attualmente stabilito al 31 gennaio 2021 ad opera dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 3 del 2021.

Con il comma 3 si proroga al 28 febbraio 2021 il termine di scadenza della sospensione, disciplinata dall'articolo 152, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Il comma 4 stabilisce che:

  • restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi;
  • restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ex articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti ex articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 46 del 1999;
  • agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel suddetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, con la conseguenza che i primi restano fermi e le seconde restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate;
  • alle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, con la conseguenza che tali verifiche restano prive di qualunque effetto e i soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.

Il comma 5 abroga l'articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2021, le cui disposizioni sono contenute, attualizzate con i nuovi termini di differimento, nell'articolo 1 del decreto di cui al presente disegno di legge.

Art. 2 – (Proroga urgente di termini sull'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario)

La proroga sino al 30 aprile 2021, disposta dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, del termine dello stato di emergenza sanitaria, previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020, ha imposto di procedere a riallineare temporalmente la vigenza delle disposizioni che in questi mesi hanno consentito di fronteggiare tale emergenza in ambito penitenziario.

Si tratta delle disposizioni degli articoli 28, 29 e 30 del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, le quali attualmente consentono sino al 31 gennaio 2021, rispettivamente, la concessione ai condannati ammessi al regime di semilibertà di licenze premio di durata straordinaria, la concessione a selezionate categorie di condannati di permessi premio di durata eccedente quella ordinaria e, infine, un più agevole accesso alla detenzione domiciliare ai condannati con un limitato residuo di pena da espiare.

La proroga sino alla data del 30 aprile 2021 – sino al termine di durata, dunque, dell'emergenza sanitaria – anche dell'arco temporale di operatività degli istituti contemplati dalle suddette disposizioni si giustifica in ragione dei risultati che, in termini di contenimento dell'emergenza sanitaria nelle carceri italiane, esse hanno prodotto, senza comportare rinunce per la tutela della sicurezza pubblica in ragione dei ponderati criteri di selezione delle persone detenute ammesse a fruirne.

Permettere, a far data dal 1° febbraio 2021, il rientro negli istituti penitenziari dei detenuti che in questi mesi hanno fruito di licenze e permessi di durata straordinari, per periodi di tempo anche continuativi, in virtù di quanto previsto dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, finirebbe per vanificare i risultati sinora conseguiti, implicando, da un lato, un immediato incremento della popolazione carceraria e, dall'altro, una moltiplicazione delle occasioni di contagio, per effetto dei frequenti passaggi fra il mondo esterno e gli istituti penitenziari imposti dalle modalità ordinarie di fruizione da parte dei detenuti delle licenze e dei permessi.

Conseguenze altrettanto pregiudizievoli per la salute pubblica, permanendo l'emergenza sanitaria, potrebbero derivare anche dalla mancata proroga dell'operatività anche dell'accesso agevolato alla detenzione domiciliare, previsto dall'articolo 30 del citato decreto n. 137 del 2020, misura che negli scorsi mesi, così come in quelli dell'inizio della pandemia da COVID-19, ha calmierato le condizioni di popolamento degli istituti penitenziari, concorrendo a contenere il rischio che esse agissero come detonatore dell'epidemia.

Art. 3 – (Norma di copertura)

L'articolo 3 provvede alla copertura degli oneri finanziari relativi all'articolo 1.