DDL di conversione in legge del DL 158/2004 - Permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni - Testo

Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, concernente: "Permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali"

Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 giugno 2004

Relazione illustrativa

Indice

Art. 1

Art. 1

  1. E' convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158 concernente: "Permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali". 

 
TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, concernente: “Permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa di ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali”


Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25/06/2004


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che, nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è necessario garantire la permanenza in carica degli attuali consigli provinciali, regionali e nazionali degli ordini professionali, la cui scadenza è fissata al 30 giugno 2004;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il predetto termine, al fine di procedere all'indizione delle nuove elezioni secondo le nuove procedure elettorali e in conformità al nuovo sistema di funzionamento degli ordini e dei collegi professionali di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001;

Considerato che, in attesa di una compiuta disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità e per la revisione del procedimento per l'adozione dei provvedimenti indicati nell'articolo 336 del codice civile, ai predetti procedimenti devono continuare ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare le predette disposizioni transitorie per una tutela effettiva dei diritti del minore e per consentire la regolare prosecuzione dei procedimenti in corso;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini stabiliti dagli articoli 180 e 181 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di consentire ai titolari del trattamento dei predetti dati di conformarsi alle nuove e complesse disposizioni sulle misure minime di sicurezza nonché alle pubbliche amministrazioni di adottare i necessari regolamenti identificativi delle tipologie dei dati sensibili;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

  1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, le parole: “30 giugno 2004” sono sostituite dalle seguenti:
    “31 dicembre 2004”.

Art. 2

  1. Le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, sono ulteriormente prorogate al 30 giugno 2005.

Art. 3

  1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, sono apportate le seguenti modifiche:
    1. all'articolo 180, comma 1, le parole: “30 giugno 2004” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2004”;
    2. all'articolo 180, comma 3, le parole: “entro un anno dall'entrata in vigore del codice” sono sostituite dalle seguenti:
      “entro il 31 marzo 2005”;
    3. all'articolo 181, comma 1, lettera a), le parole: “30 settembre 2004” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2005”.

Art. 4

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 2004

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
Mazzella, Ministro per la funzione
Pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli