DDL di conversione del DL 126/2002 in materia di difesa d'ufficio e di proc. civili davanti al tribunale per i minorenni - Testo
Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 2002, n. 126 concernente: "Disposizioni urgenti in materia di difesa d'ufficio e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni"
Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 giugno 2002
Indice
Art. 1
Art. 1
- E' convertito in legge il decreto-legge 1 luglio 2002, n. 126 concernente: "Disposizioni urgenti in materia di difesa d'ufficio e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni".
TESTO DEL DECRETO-LEGGE
Decreto-legge 1 luglio 2002, n. 126 recante: “Disposizioni urgenti in materia di difesa d'ufficio e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni”
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 01 luglio 2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 28 marzo 2001, n. 149, che tra l'altro prevede l'istituzione della difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240, recante disposizioni dirette a disciplinare in via transitoria i procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità e i procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni di cui all'articolo 336 del codice civile;
Considerato che, in attesa di una compiuta disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità e per la revisione del procedimento per l'adozione dei provvedimenti indicati nell'articolo 336 del codice civile, ai predetti procedimenti devono continuare ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti;
Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare le predette disposizioni transitorie per una tutela effettiva dei diritti del minore e per consentire la regolare prosecuzione dei procedimenti in corso;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
- Le disposizioni previste dal decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240, sono prorogate fino all'entrata in vigore della disciplina sulla difesa d'ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili minorili, nonché della revisione del procedimento di cui all'articolo 336 del codice civile, e comunque non oltre il 30 giugno 2003.
Art. 2
- Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 luglio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli