DDL - Ratifica ed esecuzione della convenzione int. per la repressione di atti di terrorismo nucleare (New York, 14/09/2005) - Testo

Disegno di legge recante: "Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la repressione di atti di terrorismo nucleare, adottata a New York il 14 settembre 2005, nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento interno”

Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 luglio 2007

Relazione illustrativa

Indice

Art. 1 - Autorizzazione alla ratifica 
Art. 2 - Ordine di esecuzione
Art. 3 - Definizioni
Art. 4 - Modifiche al codice penale
Art. 5 - Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 895
Art. 6 - Obblighi di comunicazione
Art. 7 - Sequestro
Art. 8 - Clausola di invarianza
Art. 9 - Entrata in vigore

Art. 1
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, adottata dalle Nazioni Unite a New York il 14 settembre 2005, di seguito denominata "Convenzione".

Art. 2
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 della Convenzione.

Art. 3
(Definizioni)

  1. Ai fini della presente legge:
    1. per "materiale radioattivo" si intende il materiale nucleare e altre sostanze radioattive contenenti nuclidi che sono caratterizzati da disintegrazione spontanea (processo accompagnato dall'emissione di uno o più tipi di radiazione ionizzante come particelle alfa, beta, neutroni o raggi gamma) e che, per le loro proprietà radiologiche o fissili, possono causare la morte, gravi lesioni alle persone o danni rilevanti a beni o all'ambiente;
    2. per "materiale nucleare" si intende il plutonio, eccetto quello con una concentrazione isotopica superiore all'80% nel plutonio 238, uranio 233, uranio arricchito negli isotopi 235 o 233, uranio contenente una miscela di isotopi come si manifesta in natura in forma diversa da quella di minerale o residuo di minerale, ovvero ogni materiale contenente una o più delle suddette categorie; per "uranio arricchito negli isotopi 235 o 233" si intende l'uranio contenente l'isotopo 235 o 233 o entrambi in una quantità tale che il rapporto di quantità della somma di questi isotopi con l'isotopo 238 è maggiore del rapporto dell'isotopo 235 rispetto all'isotopo 238 che si manifesta in natura;
    3. per "impianto nucleare" si intende:
      1. ogni reattore nucleare, inclusi i reattori installati in natanti, veicoli, aeromobili o oggetti spaziali da utilizzare come fonte di energia per la propulsione di tali natanti, veicoli, aeromobili o oggetti spaziali ovvero per ogni altro scopo;
      2. ogni impianto o mezzo di trasporto utilizzato per la produzione, la conservazione, il trattamento o il trasporto di materiale radioattivo.
    4. per "congegno nucleare" si intende:
      1. ogni congegno esplosivo nucleare, ovvero:
      2. ogni congegno di dispersione di materiale radioattivo o di emissione di radiazioni che, per le sue proprietà radiologiche, causa la morte, gravi lesioni personali o danni rilevanti a beni o all'ambiente, anche se privo di materiale radioattivo;
    5. il termine "struttura dello Stato o del Governo" si riferisce a strutture o mezzi di trasporto permanenti o temporanei utilizzati o occupati da rappresentanti dello Stato, da membri del Governo, del potere legislativo o giurisdizionale, da funzionari o impiegati dallo Stato o di ogni altra autorità o ente pubblico, ovvero da impiegati o funzionari di una organizzazione intergovernativa in relazione ai rispettivi doveri d'ufficio;
      f) per “APAT” si intende l' Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici.

Art. 4
(Modifiche al codice penale)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. dopo l'articolo 280-bis è inserito il seguente:
      «Articolo 280-ter (Atti di terrorismo nucleare)
      1. E' punito con la reclusione da cinque a dieci anni chiunque, allo scopo di causare morte o gravi lesioni personali ovvero di recare danni rilevanti a beni o all'ambiente:
      1. procura a sé o ad altri materiale radioattivo;
      2. crea un congegno radiologico o nucleare o ne viene altrimenti in possesso.
    2. E' punito con la reclusione da sette a quindici anni chiunque, allo scopo di causare morte o gravi lesioni personali, di recare danni rilevanti a beni o all'ambiente ovvero di costringere una persona fisica o giuridica, un'organizzazione internazionale o uno Stato a compiere, o astenersi dal compiere, un atto:
      1. utilizza in qualsiasi modo materiale radioattivo o un congegno nucleare;
      2. utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare, o con il concreto pericolo che rilasci, materiale radioattivo.
    3. E' punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque:
      1. richiede un congegno nucleare o un impianto nucleare mediante minaccia, se compiuta in presenza di circostanze di fatto che ne avvalorano la credibilità, ovvero mediante violenza;
      2. minaccia di commettere taluno dei reati di cui al comma 2, quando la minaccia è compiuta in presenza di circostanze di fatto che ne avvalorano la credibilità.
    4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano altresì quando la condotta ha ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici».

Art. 5
(Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 895)

  1. All'articolo 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, dopo le parole: «aggressivi chimici» sono inserite le seguenti: «, materiale radioattivo nonché congegni radiologici o nucleari».
  2. All'art 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, dopo le parole: «gli aggressivi chimici» sono inserite le seguenti: «, il materiale radioattivo».

Art. 6
(Obblighi di comunicazione)

  1. Quando procede in ordine a taluno dei reati di cui all'articolo 280-ter del codice penale, il pubblico ministero comunica immediatamente al Ministro della giustizia l'avvenuto esercizio dell'azione penale.
  2. Il pubblico ministero comunica altresì immediatamente al Ministro della giustizia l'avvenuta esecuzione di un provvedimento che applica la misura della custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari nei confronti di persone indagate in ordine a taluno dei reati di cui articolo 280-ter del codice penale, allegando copia del relativo provvedimento.
  3. Nei procedimenti in ordine a taluno dei reati di cui articolo 280-ter del codice penale, l'autorità giudiziaria procedente comunica immediatamente al Ministro della giustizia il passaggio in giudicato della sentenza ovvero il deposito del decreto di archiviazione, allegando copia del relativo provvedimento. Dà altresì immediata comunicazione al Ministro della giustizia del luogo ove i beni sono custoditi e delle modalità della loro conservazione, per le comunicazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 6, della Convenzione.
  4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, primo periodo, il Ministro della giustizia comunica senza ritardo l'esercizio dell'azione penale, l'esito del procedimento ovvero l'adozione della misura cautelare agli Stati Parte della Convenzione interessati tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Nel caso di cui al comma 3, secondo periodo, il Ministro della giustizia informerà senza ritardo il Direttore Generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica.
  5. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della Convenzione, il punto di contatto responsabile della trasmissione e del ricevimento delle informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è il Ministero della Giustizia.

Art. 7
(Sequestro)

  1. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria procede al sequestro di materiale radioattivo o di un congegno nucleare, ovvero di impianti nucleari, in relazione al compimento di taluno dei reati di cui all'articolo 280-ter, ne dà immediata comunicazione al prefetto territorialmente competente, il quale, sentite le competenti autorità, provvede ove necessario alla loro messa in sicurezza d'urgenza.
  2. I beni sequestrati ai sensi del comma 1 sono conferiti in custodia giudiziale a soggetto idoneo indicato dall'APAT, in qualità di autorità competente; il materiale nucleare deve in ogni caso essere mantenuto in conformità alle norme di sicurezza previste dalla Agenzia internazionale per l'energia atomica, tenuto conto delle raccomandazioni relative alla protezione fisica, alla salute e alla sicurezza pubblicati dalla suddetta Agenzia.
  3. Dei beni di cui al comma 1 è sempre disposta la confisca. Dopo il passaggio in giudicato del provvedimento che dispone la confisca, alla destinazione degli stessi provvede, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della giustizia e sentiti i Ministri interessati. Se in forza della Convenzione deve essere disposta la restituzione ad uno Stato parte, il Presidente del Consiglio dei Ministri vi provvede, su proposta del Ministro della giustizia e sentiti i Ministri interessati, anche stipulando, se del caso, specifici Accordi.
  4. Fuori dai casi di cui i beni siano destinati o restituiti ad altri Paesi ai sensi del comma 3, fino alla costituzione di impianti di stoccaggio permanente il materiale radioattivo o nucleare sequestrato o confiscato è mantenuto presso un impianto autorizzato allo stoccaggio provvisorio.

Art. 8
(Clausola di invarianza)

  1. Dall'esecuzione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 9
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

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