DDL - Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la prevenzione del terrorismo (Varsavia, 16/05/2006) - Testo

Disegno di legge recante: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d' Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia, il 16 maggio 2006, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno”

Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 luglio 2007

Relazione illustrativa

Indice

Art. 1 - Autorizzazione alla ratifica
Art. 2 - Ordine di esecuzione
Art. 3 - Modifiche al codice penale
Art. 4 - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Art. 5 - Condizione di procedibilità
Art. 6 - Abrogazioni
Art. 7 - Clausola di invarianza
Art. 8 - Entrata in vigore

Art. 1
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, di seguito denominata “Convenzione”.

Art. 2
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 della Convenzione medesima.

Art. 3
Modifiche al codice penale

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. L'articolo 270-bis è sostituito dal seguente:

      «Art. 270-bis (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico). 1. Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi lo scopo di compiere atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, ovvero altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'art. 270-sexies, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
      2. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
      3. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.
      4. Nei confronti del condannato è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.»;
       
    2. all'articolo 270-quater, dopo le parole «violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo», sono inserite le seguenti: «ovvero altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'art. 270-sexies »;
    3. all'articolo 270-quinquies, dopo le parole «violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo», sono inserite le seguenti: «ovvero altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'art. 270-sexies »;
    4. dopo l'articolo 270-sexies sono inseriti i seguenti:
      «Articolo 270-septies – (Finanziamento di attività terroristica o sovversiva) - 1. E' punito con la reclusione da sette a quindici anni chiunque finanzia, in modo diretto o indiretto:

      a. atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
      b. taluno dei delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 270-quater, 270-quinquies e 270-octies;
      c. taluna delle condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'art. 270-sexies.

      2. Costituisce finanziamento ai sensi del comma 1 qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, provvista, intermediazione, deposito, custodia, erogazione o messa a disposizione di fondi o risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere in tutto o in parte utilizzati al fine di agevolare il compimento di uno dei delitti indicati al comma 1, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione dei reati anzidetti.

      Articolo 270-octies – (Istigazione al terrorismo) - 1. Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-ter, chiunque, attraverso qualsiasi mezzo, pubblicamente distribuisce o altrimenti diffonde messaggi che incitano in modo diretto o indiretto alla commissione di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, ovvero al compimento di condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-sexies, cagionando il pericolo della commissione degli atti o delle condotte anzidetti, è punito con la reclusione da due a sei anni.
      2. Ai fini di cui al comma 1, costituiscono atti di incitamento indiretto quelli che esaltano o sostengono obiettivi, metodi o risultati delle associazioni terroristiche di cui all'articolo 270 - bis, ovvero che esaltano o sostengono il compimento di condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-sexies.

      Articolo 270-nonies (Circostanza aggravante)1. Quando un delitto è commesso con finalità di terrorismo la pena è aumentata fino alla metà.
      2. Quando ricorre la circostanza aggravante di cui al comma 1, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. ».

      Articolo 270-decies (Diminuente speciale)1. Le pene previste dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies, 270-septies, 270-octies, 280 e 280-bis ovvero per reati commessi con finalità di terrorismo sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati, per evitare la commissione di ulteriori reati tra quelli indicati dal presente comma e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei medesimi reati.
      2. Nei casi di cui al comma 1, la pena dell'ergastolo è sostituita con la reclusione da quindici a ventuno anni.
      3. Quando ricorre la circostanza di cui al comma 1, non si applica la circostanza aggravante di cui all'articolo 270-nonies.»;
       
    5. all'articolo 414, quarto comma, le parole «delitti di terrorismo o», sono abrogate.

Art. 4
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

  1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. il comma 4 dell'articolo 25-quater, è abrogato. 

Art. 5
(Condizione di procedibilità)

  1. Il delitto di cui all'articolo 270-octies, commesso dallo straniero in territorio estero in danno dello Stato italiano, è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Art. 6
(Abrogazioni)

  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
    1. articoli 1 e 4 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge 6 febbraio 1980 n.15;
    2. articoli 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304. 

Art. 7
(Clausola di invarianza)

  1. Dall'esecuzione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 8
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

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