DDL - Disposizioni in materia di contrasto al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e modifiche al c.p.p. - Testo

Disegno di legge recante: "Disposizioni in materia di contrasto al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e modifiche al codice di procedura penale"

Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 settembre 2006

Relazione illustrativa

Indice

Art. 1 - Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni
Art. 2 - Modifica all'articolo 407 del codice di procedura penale
Art. 3 - Copertura finanziaria
Art. 4 - Entrata in vigore

Art. 1
(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni)

  1. All'articolo 12 testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.»;
    2. il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
      1. il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
      2. la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
      3. la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
      4. il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
      5. gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.»;
    3. il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
      «3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.»;
    4. il comma 3-ter è sostituito dal seguente:
      «3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui al comma 3 sono commessi:
      1. al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
      2. al fine di trarne profitto, anche indiretto.»;
    5. il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza.»;
    6. dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
      «4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato previsto dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.
      4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.».

Art. 2
(Modifica all'articolo 407 del codice di procedura penale)

  1. All'articolo 407, comma 2, lettera a),numero 7-bis del codice di procedura penale, dopo le parole «609-octies del codice penale», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».

Art. 3
(Copertura finanziaria)

  1. Dall'esecuzione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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