DDL - Modifiche penali in materia di società e consorzi - Testo

Disegno di legge recante: "Modifiche alle disposizioni penali in materia di società e consorzi"

Approvato al Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 ottobre 2007

Relazione illustrativa

Indice

Art. 1 - Modifiche all'articolo 2621 del codice civile
Art. 2 - Modifiche all'articolo 2622 del codice civile
Art. 3 - Introduzione dell'articolo 2622-bis del codice civile
Art. 4 - Modifiche all'articolo 2624 del codice civile
Art. 5 - Clausola di invarianza finanziaria
Art. 6 - Entrata in vigore

Art. 1
(Modifiche all'articolo 2621 del codice civile)

  1. All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modifiche:
    1. al primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1. le parole: <<con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e>> e le parole: <<previste dalla legge>> sono soppresse;
      2. le parole: <<con l'arresto fino a due anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<con la reclusione fino a cinque anni>>;
    2. i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.

Art. 2
(Modifiche all'articolo 2622 del codice civile)

  1. All'articolo 2622 del codice civile sono apportate le seguenti modifiche:
    1. la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(False comunicazioni nelle società quotate in borsa)>>;
    2. il primo comma è sostituito dal seguente:
      <<Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni.>>;
    3. al sesto comma, le parole: <<per i fatti previsti dal primo e terzo comma>> sono soppresse;
    4. i commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e nono comma sono abrogati.  

Art. 3
(Introduzione dell'articolo 2622-bis del codice civile)

  1. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:
    <<Articolo 2622-bis. (Circostanza aggravante).
    Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società le pene sono aumentate.>>.

Art. 4
(Modifiche all'articolo 2624 del codice civile)

  1. All'articolo 2624 del codice civile sono apportate le seguenti modifiche:
    1. al primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1. le parole: <<con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni>> e le parole: <<, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale,>> sono soppresse;
      2. dopo le parole: «od occultano» è inserita la seguente: <<consapevolmente>>;
      3. le parole: <<con l'arresto fino a un anno>> sono sostituite dalle seguenti: <<con la reclusione fino a quattro anni>;
    2. il secondo comma è sostituito dai seguenti:
      <<Se la condotta di cui al primo comma è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a sei anni.
      Se la condotta di cui al primo o al secondo comma ha cagionato un grave nocumento alla società, la pena è aumentata.>>.

Art. 5
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'esecuzione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 6
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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