DDL - Disposizioni in materia di revisione a seguito di sentenza CEDU - Testo

Disegno di legge recante: “Disposizioni in materia di revisione a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo"

Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 03 agosto 2007

Relazione illustrativa

Indice

Art. 1 - (Modifiche al codice di procedura penale)
Art. 2 - (Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)
Art. 3 - (Norme transitorie)
Art. 4 - (Pubblicazione delle sentenze)
Art. 5 - (Clausola di invarianza)
Art. 6 - (Entrata in vigore)

Art. 1
(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al libro IX, dopo il titolo IV, è inserito il seguente:

«Titolo IV-bis, Revisione a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo»;

b) dopo l'articolo 647, sono inseriti i seguenti:

«Articolo 647-bis. (Revisione a seguito delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo). - 1. È ammessa la revisione delle sentenze di condanna quando la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato con sentenza definitiva la violazione di taluna delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848.
2. Nei casi previsti dal comma 1, la revisione è ammessa solo quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) la violazione riscontrata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo abbia avuto incidenza determinante sull'esito del procedimento;
b) il condannato, al momento della presentazione della richiesta di revisione, si trovi o debba essere posto in stato di detenzione ovvero sia soggetto all'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, diversa dalla pena pecuniaria.

Articolo 647-ter. (Soggetti legittimati). - 1. Possono richiedere la revisione:

a) il condannato ovvero la persona che sullo stesso esercita l'autorità tutoria;
b) il procuratore generale presso la corte di cassazione.

2. Quando la richiesta è formulata dal procuratore generale della corte di cassazione, le persone indicate nella lett. a) del comma 1 possono unire la propria richiesta a quella del procuratore generale.

Articolo 647-quater. (Forma della richiesta). - 1. La richiesta di revisione del processo è proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale e deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle violazioni riscontrate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e della loro incidenza determinante sul processo giudicato iniquo.
2. La richiesta, a pena di inammissibilità, è presentata nella cancelleria della corte di cassazione entro tre mesi dalla data in cui la sentenza della Corte europea dei diritti è divenuta definitiva ed è corredata da copia autentica della medesima sentenza definitiva.
3. La richiesta deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla corte di cassazione.

Articolo 647-quinquies. (Ammissibilità della richiesta). - 1. Entro trenta giorni dal deposito della richiesta di cui all'articolo 647-bis, la corte di cassazione delibera in ordine alla ammissibilità della stessa, con procedimento in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127.
2. La Corte dichiara la inammissibilità della richiesta:

a) quando è proposta al di fuori dei casi previsti dall'articolo 647-bis;
b) quando non sono state rispettate le formalità di cui all'articolo 647-quater.

3. Quando il ricorso è inammissibile, la corte lo dichiara con ordinanza. Se il ricorso è manifestamente inammissibile, la corte può condannare il privato che l'ha proposta al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 258 ad euro 2.065.
4. Con l'ordinanza che dichiara ammissibile la richiesta la corte trasmette gli atti alla corte d'appello del distretto individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11.
5. Le ordinanze di cui ai commi 3 e 4 sono notificate al condannato e comunicate al procuratore generale presso la corte di cassazione; l'ordinanza di cui al comma 4 altresì viene comunicata entro dieci giorni al procuratore generale presso la corte d'appello individuata ai sensi dell'articolo 11. Avverso le ordinanze di cui ai commi 3 e 4 non è ammessa forma alcuna di impugnazione.

Articolo 647-sexies. (Sospensione dell'esecuzione).

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, la corte d'appello entro venti giorni dalla ricezione degli atti dichiara con le forme di cui all'articolo 666 la sospensione dell'esecuzione della pena quando ravvisa che dall'esecuzione della sentenza impugnata possa derivare una ingiusta detenzione.
2. Quando ravvisa la sussistenza di taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, con l'ordinanza di cui al comma 1 la corte applica, se del caso, una delle misure coercitive previste dagli articoli 281, 282, 283, 284 e 285.
3. Nel caso previsto dal comma 2, alle misure coercitive detentive si applicano i termini di durata di cui all'articolo 303, comma 1, lettera d), primo periodo, ma in nessun caso la durata delle stesse può essere superiore alla pena inflitta.
4. In caso di inosservanza della misura disposta ai sensi del comma 2, si applica l'articolo 276.
5. Contro le ordinanze che decidono sulla sospensione dell'esecuzione e sull'applicazione delle misure coercitive ovvero sulla revoca della sospensione, possono ricorrere per cassazione il condannato ed il procuratore generale presso la corte d'appello.

Articolo 647-septies. (Giudizio di revisione). – 1. Il presidente della corte di appello emette il decreto di citazione a norma dell'articolo 601, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.
2. Nel giudizio di revisione, la corte procede alla rinnovazione dei soli atti ai quali si riferiscono le violazioni accertate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché all'assunzione o rinnovazione delle sole prove che ritiene assolutamente indispensabili. Tutti gli altri atti processuali compiuti sono validi e utilizzabili a fini della decisione.
3. Nel giudizio di revisione i termini di prescrizione del reato sono sospesi.

Articolo 647-octies (Applicabilità alla revisione del processo delle norme sulla revisione delle sentenze di condanna). - 1. Alla revisione del processo si applicano le norme previste dagli articoli 637, 638, 639, 640 e 642.

Art. 2
(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 201, è inserito il seguente:

«Articolo 201-bis. (Adempimenti in caso di sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo). -
1. Quando riceve una sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione medesima, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette immediatamente copia autentica della sentenza al Ministro della giustizia.
2. Il Ministro della giustizia, ricevuta la sentenza ai sensi del comma 1, ne dispone senza indugio la traduzione in lingua italiana e la inoltra al procuratore generale presso la corte di cassazione».

Art. 3
(Norme transitorie)

1. Per le sentenze già pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la richiesta di revisione del processo ai sensi dell'articolo 647-bis del codice di procedura penale deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, la sentenza di condanna viene in ogni caso posta in esecuzione.

Art. 4
(Pubblicazione delle sentenze)

1. All'articolo 3, quinto comma, primo periodo, della legge 11 dicembre 1984, n. 839, sono aggiunte le seguenti parole: «e quello delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che constatano, a carico dello Stato italiano, la violazione di una o più disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dei suoi Protocolli aggiuntivi».

Art. 5
(Clausola di invarianza)

1. Dall'esecuzione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 


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