DDL - Ratifica ed esecuzione della Convenzione pen. sulla corruzione (Strasburgo, 27/01/1999) - Testo

Disegno di legge recante: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999”

Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 12 ottobre 2007 

Relazione illustrativa

Indice

Art. 1 - Autorizzazione alla ratifica
Art. 2 - Ordine di esecuzione
Art. 3 - Modifiche al codice penale
Art. 4 - Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
Art. 5 - Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356
Art. 6 - Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Art. 7 - Modifiche alla legge 27 marzo 2001, n. 97
Art. 8 - Modifiche al decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 461
Art. 9 - Modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89
Art. 10 - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Art. 11 - Prescrizione degli illeciti amministrativi e tributari connessi al delitto di corruzione
Art. 12 - Attività di contrasto e norme processuali
Art. 13 - Autorità centrale
Art. 14 - Clausola di invarianza
Art. 15 - Entrata in vigore

Art. 1
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.

Art. 2
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, di seguito denominata: «Convenzione», a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 32 della Convenzione.

Art. 3
(Modifiche al codice penale)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. all'articolo 32-quater, le parole: «317, 318,», «319-bis,», «320, 321,» e «322-bis» sono soppresse e dopo le parole: «501-bis» sono inserite le seguenti: «629, secondo comma,»;
    2. all'articolo 32-quinquies, le parole:
      «317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter e 629, secondo comma,»;
    3. all'articolo 317-bis, le parole:
      «per i reati di cui agli articoli 314 e 317» sono sostituite dalle seguenti: «per il reato di cui all'articolo 314»;
    4. gli articoli 317, 318, 319-bis, 320, 321 e 322-bis sono abrogati;
    5. l'articolo 319 è sostituito dal seguente:
      «Articolo 319. Corruzione.
      Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio o servizio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
      La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
      Nei casi di cui al primo comma, chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da due a sei anni. Quando la dazione o la promessa viene effettuata per un atto d'ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, il corruttore è punito con la pena della reclusione da tre mesi a un anno.
      La pena per il corruttore è diminuita fino alla metà quando lo stesso è indotto alla dazione o alla promessa al solo fine di evitare il pericolo di un danno ingiusto.»;
    6. l'articolo 319-ter è sostituito dal seguente:
      «Articolo 319-ter. Corruzione in atti giudiziari.
      Se i fatti di cui all'articolo 319 sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
      La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
      Nei casi di cui al primo comma, chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da tre a otto anni. Se la dazione o la promessa è effettuata per un atto d'ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno»;
    7. l'articolo 322 è sostituito dal seguente:
      «Articolo 322. Istigazione alla corruzione.
      Chiunque offre o promette indebitamente denaro od altra utilità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio nei casi di cui all'articolo 319 soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'articolo 319, terzo comma, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dall'articolo 319-ter, terzo comma, ridotta di un terzo.
      Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità nei casi indicati dall'articolo 319 è punito, qualora la sollecitazione non sia accolta, con la pena stabilita dall'articolo 319, primo comma, ridotta di un terzo. Se la sollecitazione è effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dall'articolo 319-ter, primo comma, ridotta di un terzo.»;
    8. all'articolo 322-ter, primo comma, la parola:
      «320» è sostituita dalla seguente: «319-ter» e le parole: «anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma,» sono soppresse;
    9. all'articolo 322-ter, secondo comma, le parole:
      «anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma,» e le parole: «o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma» sono soppresse;
    10. l'articolo 323-bis è sostituito dal seguente:
      «Articolo rticolo 323-bis. Circostanze attenuanti.
      Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 319, 319-ter, 322 e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.»;
      Se i fatti previsti dagli articoli 319, 319-ter e 322 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici»;
    11. l'articolo 346 è sostituito dal seguente:
      «Articolo 346. Traffico di influenze illecite.
      Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale od un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sè o ad altri denaro od altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
      Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni.
      La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
      Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
      Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.
      Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.»;
    12. all'articolo 357, dopo il primo comma, è inserito il seguente:
      «Sono, altresì, pubblici ufficiali agli effetti della legge penale i soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali nell'ambito di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.»;
    13. all'articolo 358, dopo il primo comma, è inserito il seguente:
      «Sono, altresì, incaricati di un pubblico servizio agli effetti della legge penale i soggetti che esercitano attività corrispondenti a quelle degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.»;
    14. dopo l'articolo 360 è inserito il seguente:
      «Articolo 360-bis. Circostanza attenuante.
      La pena prevista per i delitti di cui agli articoli 319, 319-ter e 346 è diminuita fino a due terzi qualora l'autore del fatto, prima che venga esercitata l'azione penale, fornisca indicazioni utili all'individuazione degli altri responsabili ed al sequestro delle somme od altre utilità trasferite.»;
    15. all'articolo 629 il secondo comma è sostituito dal seguente:
      «La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 se la violenza o minaccia è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni, ovvero se concorre taluna delle circostanze indicate dall'ultimo capoverso dell'articolo 628.».

Art. 4
(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

  1. All'articolo 133, comma 1-bis, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter e 629, secondo comma,».

Art. 5
(Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)

  1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modficazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. al comma 1, le parole: «317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322»;
    2. al comma 2-bis, le parole: «317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322, 629, secondo comma, limitatamente ai fatti commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni,».

Art. 6
(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. all'articolo 58, comma 1, lettera b), le parole: «317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)» sono sostituite dalle seguenti: «319 (corruzione) e 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 322 (istigazione alla corruzione) e 629 (estorsione)»;
    2. all'articolo 59, comma 1, lettera a), le parole: «317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «319 e 319-ter, 322 e 629».

Art. 7
(Modifiche alla legge 27 marzo 2001, n. 97)

  1. All'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, le parole: «317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322 e 629, secondo comma,».

Art. 8
(Modifiche al decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 461)

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 461, le parole: «316-bis, 317, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma, e 326, terzo comma, prima parte,» sono sostituite dalle seguenti: «316-bis, 319, 319-ter, 323, secondo comma, 326, terzo comma, prima parte, e, limitatamente ai fatti commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni, 629, secondo comma,».

Art. 9
(Modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89)

  1. All'articolo 159, comma 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, le parole: «truffa e calunnia» sono sostituite dalle seguenti: «truffa, calunnia ed estorsione».

Art. 10
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

  1. L'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:
    «Articolo 25. Corruzione e traffico di influenze illecite.
    1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 322 e 346, primo, secondo e quarto comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
    2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319-ter e 346, quinto comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
    3. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 357, secondo comma, e 358, secondo comma, del codice penale.
    4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, secondo comma, per una durata non inferiore a un anno.».

Art. 11
(Prescrizione degli illeciti amministrativi e tributari connessi al delitto di corruzione)

  1. Quando e' stato commesso un delitto di corruzione in occasione o comunque in relazione ad accertamenti tributari, contestazioni o irrogazioni delle relative sanzioni, ovvero per ottenere l'occultamento o il mancato perseguimento di violazioni amministrative, le decadenze previste per la notifica degli atti di contestazione o irrogazione non si verificano dal momento della consumazione del predetto delitto fino al momento dell'esercizio dell'azione penale.
  2. Sono, altresì, sospesi nel periodo indicato al comma 1, i termini di prescrizione degli illeciti amministrativi, nonché i termini di prescrizione previsti per il diritto alla riscossione delle sanzioni irrogate.

Art. 12
(Attività di contrasto e norme processuali)

  1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia ed al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati di cui agli articoli 319, 319-ter, 346 e, limitatamente ai fatti commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni, 629, secondo comma, del codice penale commessi nell'ambito di associazioni a delinquere, anche transnazionali, compiono le attività di cui alla lettera a), ovvero promettono od offrono denaro o altra utilità ovvero, anche attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, simulano di accettarne la promessa o la consegna, direttamente o per interposta persona.».
  2. Quando risulta che è stata pronunziata sentenza di condanna o di applicazione di pena ritenuta la circostanza attenuante di cui all'articolo 360-bis del codice penale per effetto di dichiarazioni false o reticenti, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunziata ne chiede la revisione. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena. In caso di revoca della sentenza di applicazione di pena, la corte ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice che l'ha pronunziata. In tali casi il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del fatto fino alla pronunzia della sentenza di revisione.
  3. Quando è accertato, con sentenza definitiva di condanna o applicazione di pena, che è stata pronunziata sentenza in conseguenza del reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunziata ne chiede la revisione. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In tali casi il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale fino alla pronuncia definitiva di condanna o applicazione di pena per il medesimo reato.

Art. 13
(Autorità centrale)

  1. In relazione alle norme contenute nel Capitolo IV della Convenzione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29 della Convenzione, è autorità centrale il Ministro della giustizia.

Art. 14
(Clausola di invarianza)

  1. Dall'esecuzione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 15
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

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