DDL di conversione in legge del DL 271/2005 sulla proroga di termini in materia di efficacia di nuove disposizioni di modifica del c.p.c. - Testo

Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 271, recante: "Proroga di termini in materia di efficacia di nuove disposizioni che modificano il processo civile"

Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 dicembre 2005

Relazione illustrativa

Indice

Art. 1

Art. 1

1. E' convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 271, recante: "Differimento di termini in materia di efficacia delle disposizioni di modifica del codice di procedura civile di cui ai commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies dell'articolo 2 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché modifiche al comma 4 dell'articolo 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 263.".
 

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 30 dicembre 2005 n. 271 recante: “Proroga di termini in materia di efficacia di nuove disposizioni che modificano il processo civile”. (Nota 1)

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2005

Decaduto per mancata conversione Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2006

         
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare specifiche disposizioni che consentano agli operatori di attuare la piena e corretta applicazione delle norme di riforma del processo civile introdotte sia dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sia dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263, ricorrendo ad un breve rinvio della operatività delle norme medesime;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;


Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Ai commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come sostituiti ed introdotti dall'articolo 8 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e, successivamente, dall'articolo 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, le parole: “1° gennaio 2006”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “1° marzo 2006”.

Art. 2

Al comma 4 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, le parole: “1° gennaio 2006” sono sostituite dalle seguenti: “1° marzo 2006”.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2005

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 

(Nota 1) Il Comunicato del Ministero della giustizia (in G.U. 01/03/2006, n.50) ha reso noto che il Decreto-Legge non è stato convertito nel termine di sessanta giorni. A decorrere dal 1 marzo 2006, le disposizioni del predetto decreto-legge sono state recepite dall'art. 39-quater della legge 23 febbraio 2006, n. 51, (in S.O. n. 47/L, relativo alla G.U. 28/02/2006, n. 49).


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