Schema di D.Lgs. - Sanzioni per la violazione del Reg. CE n.1236/2005 concernente il commercio di merci utilizzate per pena di morte, tortura o altri trattamenti crudeli - Relazione

Schema di decreto legislativo recante: "Sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento(CE)del Consiglio 27 Giugno 2005 N. 1236/2005 concernente il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti"

Articolato



Una delle massime priorità delle relazioni esterne dell'UE è la promozione del rispetto dei diritti umani, che figura anche tra i principali obiettivi della politica estera e di sicurezza comune (PESC) (Orientamenti adottati dal Consiglio “Affari generali” il 9 aprile 2001).

La lotta contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti si inquadra nell'ambito di questo lavoro, che rimane ancor oggi necessario sebbene numerosi strumenti internazionali vietino questo genere di gravi violazioni della dignità umana. Le azioni dell'UE, sostenute con vigore da tutti gli Stati membri, puntano a prevenire e ad eliminare la tortura e i maltrattamenti, e a lottare contro l'impunità dei responsabili. Questo lavoro è complementare alla lotta contro la pena di morte.

In coerenza con tali orientamenti è stato adottato il regolamento comunitario n. 1236/05 del Consiglio 27 giugno 2005, che istituisce uno specifico regime per il commercio di taluni dispositivi e prodotti che potrebbero essere utilizzati per la tortura, per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

L'articolo 17 del regolamento n. 1236/2005 rinvia agli Stati membri l'adozione di misure sanzionatorie (“effettive, proporzionate e dissuasive”) al fine di garantirne un'efficace ed adeguata applicazione.

Pertanto, si propone uno schema di decreto legislativo che introduce nel nostro ordinamento una serie di sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1236/2005. È adottato ai sensi 5 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005), recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie e norme penali concernenti regolamenti comunitari per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

Lo schema del provvedimento in esame è composto da 2 articoli.

L'art. 1 specifica che l'ambito di applicazione riguarda la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1236/2005 ed individua, come già stabilito nel regolamento comunitario, nel Ministero del commercio internazionale, l'autorità nazionale incaricata dell'applicazione del regolamento comunitari e del presente decreto legislativo.

È previsto al comma 3 che il Comitato consultivo istituito dall'art. 11 del decreto legislativo n. 96/03 (recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1334/2000 del 22 giugno 2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie di duplice uso e dell'azione comune del Consiglio del 22 giugno 2000 relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari) sia competente anche per il rilascio delle autorizzazioni del regolamento (CE) n. 1236/05.
La scelta di avvalersi di tale Comitato è motivata dalla considerazione che il meccanismo di controllo delle esportazioni ed importazioni, come introdotto dal regolamento n. 1236/0/5, ricalca sostanzialmente quello disciplinato dal regolamento n. 1334/2000 sui beni a duplice uso. Inoltre, la presenza delle altre amministrazioni in uno stesso consesso, permette una valutazione ad ampio spettro delle implicazioni derivanti dal commercio di tali (particolari) dispositivi.
In accoglimento dell'osservazione formulata dalla II Commissione Permanente del Senato della Repubblica è stato fissato il termine di sessanta giorni per il rilascio del parere (obbligatorio, ma non vincolante) del Comitato Consultivo.

La composizione del predetto Comitato è integrata con la presenza di un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali per consentire una valutazione specifica in merito al rilascio di autorizzazione di prodotti da destinare all'esposizione in pubblico presso musei.
Su tale ultimo aspetto, si segnala che è stata aggiunta, su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una clausola sulla gratuità de/lla partecipazione al Comitato consultivo da parte dei rappresentanti delle amministrazioni coinvolte.

L'articolo 2 reca le misure sanzionatorie; queste sono stati determinate secondo quanto disposto dall'articolo 5 della legge delega (legge comunitaria 2005, l. 29/06) la quale rinvia ai criteri sanciti dall'articolo 3, comma 1°, lettera c), in termini di previsione congiunta della pena detentiva dell'arresto e della pena pecuniaria dell'ammenda. In tale senso sono state, peraltro, accolte le osservazioni formulate dalla II Commissione permanente e dalla XIV Commissione della Camera dei Deputati e dalla II Commissione permanente del Senato della Repubblica, che hanno evidenziato la necessità di prevedere la tipologia e l'entità delle sanzioni penali, secondo i principi ed i criteri direttivi della delega. In particolare è previsto che sia punito chiunque:

  • effettui operazioni di esportazione o di temporanea esportazione o di importazione dei beni elencati nell'allegato II del regolamento, indipendentemente dalla loro origine, con l' arresto da uno a tre anni e l'ammenda da 15.000 a 50.000 euro (articolo2, comma 1°);
  • fornisca, accetti o riceva assistenza tecnica, anche gratuitamente, relativamente ai beni elencati nell'allegato II del regolamento, con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro (articolo 2, comma 2°).
  • effettui operazioni di esportazione o di temporanea esportazione o di importazione dei beni elencati nell'allegato II del regolamento, utilizzabili esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo o fornisce l'assistenza tecnica connessa senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 3 del regolamento, con l'ammenda da 15.000 a 90.000 euro (articolo 2, comma 3°);
  • effettui operazioni di esportazione o di temporanea esportazione dei beni elencati nell'allegato III del regolamento, indipendentemente dalla loro origine, senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 5 del regolamento, paragrafo 1, ovvero ottiene l'autorizzazione o dichiarazioni o documentazioni false, con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro (articolo 2, comma 4°); tale norma è stata, inoltre, riformulata - ai fini della necessaria determinazione del concetto di potenziale utilizzabilità dei beni di cui all'allegato III del regolamento - attraverso l'eliminazione dell'espressione in termini probabilistici “potrebbero essere utilizzati” e la sostituzione con l'espressione “utilizzabili”.

Con la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per i reati di cui ai commi 1 e 2 (a fronte di operazioni di importazione, esportazione, anche temporanee nonché di assistenza tecnica) è disposta la confisca dei beni merci oggetto di tali operazioni commerciali.
Sono stabilite sanzioni di carattere amministrativo, salvo che il fatto costituisca reato mediante il pagamento di una somma da 10.000 a 60.000 nel caso in cui l'esportatore o l'importatore dei beni utilizzabili esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo, elencati nell'allegato II del regolamento, ometta di comunicare o registrare nei libri contabili la variazione delle informazioni; non conservi per tre anni i relativi documenti di legge; su richiesta dell'autorità competente non effettui la trasmissione di atti e documenti connessi ai medesimi beni.

Infine, condividendo le osservazioni formulate dalle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, é stata eliminata la fattispecie incriminatrice originariamente contenuta nel 7° comma dell'articolo 2 (quindi espunto) in quanto poco aderente ai canoni di necessaria determinatezza e tassatività della norma penale.
L'autorità giudiziaria che procede per i reati previsti al presente articolo ne dà immediata comunicazione all'autorità competente di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto legislativo ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.