Schema di DPR - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 315/2001, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia - Relazione

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia"

Articolato

Il presente regolamento reca una puntuale modifica al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n.315, in tema di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, in modo da sanare un evidente errore materiale ivi presente ed evitare il permanere di una normativa irrazionalmente discriminatoria.
Difatti, il comma 3 dell'articolo 4 del citato decreto, in linea con una decennale tradizione normativa, istituisce la figura del Vice Capo con funzioni vicarie per due fondamentali uffici di diretta collaborazione del Ministro della Giustizia: l'Ufficio di Gabinetto e l'Ufficio Legislativo; in modo analogo dispone l'articolo 1, n.2), della legge 12 agosto 1962, n.1311, che disciplina l'ordinamento dell'Ispettorato generale, normativa fatta salva dal comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 300 del 1999.
Nonostante la particolare delicatezza dei compiti svolti da tali soggetti, tenuto conto anche delle funzioni vicarie loro affidate, l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 315/2001, che con il presente si intende modificare, nel regolare il trattamento economico del personale degli uffici di diretta collaborazione, non disciplina affatto il trattamento economico dovuto ai Vice Capi, omettendo sul punto ogni previsione.
Tale omissione dà luogo ad una situazione irragionevolmente discriminatoria, anche nel raffronto con l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001 n. 55, in tema di organizzazione dipartimentale del medesimo Ministero. Detta norma, infatti, nell'istituire la figura del Vice Capo di Dipartimento, chiarisce che il relativo incarico "costituisce incarico di livello dirigenziale generale" (con conseguente applicazione della relativa disciplina economica).
La lettura combinata delle disposizioni mette in luce che soggetti i quali svolgono analoghe funzioni presso strutture pariordinate del medesimo Dicastero (atteso che sia i preposti degli uffici di diretta collaborazione che i Capi di Dipartimento sono subordinati esclusivamente al Ministro) godono, incomprensibilmente, di diversi trattamenti retributivi.
Conseguentemente, sorge l'esigenza di eliminare tale situazione, foriera anche di eventuale contenzioso, garantendo a tutti i soggetti de quo il medesimo trattamento economico.
L'articolato è completato con una disposizione volta ad assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, col prevedere, a modifica dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n.315, che l'eventuale maggiore onere derivante, a seguito delle modifiche ora introdotte, dal comma 5 dell'art.12 del D.P.R. sopracitato, trovi compensazione considerando indisponibile, ai fini del conferimento da parte dell'Amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.
Nella formulazione della norma si è tenuto conto delle indicazioni espresse dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 25 marzo 2002, nonché delle osservazioni formulate dalle Camere e, in particolare, dalla V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione economica della Camera dei Deputati.