DDL di conversione del DL 51/2002 in materia di immigrazione clandestina - Relazione

Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51 recante: "Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera"

Articolato


Il presente decreto-legge introduce modifiche alla disciplina dettata dall'articolo 12 del testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativamente al trattamento dei mezzi di trasporto utilizzati da trafficanti che operano nel settore dell'immigrazione clandestina per trasportare ingenti masse di clandestini. Il decreto, inoltre, stabilisce la garanzia costituzionale della convalida da parte dell'autorità giudiziaria per le ipotesi di espulsione ed accompagnamento alla frontiera dello straniero, previste dall'articolo 13, commi 4 e 5, del medesimo testo unico.

La straordinaria necessità ed urgenza di intervenire sulla prima materia oggetto del decreto è, purtroppo, sotto gli occhi di tutti, in termini di continui afflussi di soggetti, ai quali le pur consistenti strutture di accoglimento apprestate non sono assolutamente in grado di fare fronte; tali soggetti affrontano viaggi organizzati da individui privi di ogni scrupolo, che li costringono a viaggiare in condizioni di assenza delle più elementari garanzie di igiene e di sicurezza. L'avvicinarsi dell'estate fa ragionevolmente presumere che il fenomeno si dilati in modo ancor più preoccupante, con minacce più che serie anche per le condizioni sanitarie della popolazione delle città di arrivo.

Per tali ragioni, appare necessario ed indispensabile apportare alla citata normativa in materia di immigrazione quelle modifiche dirette a consentire l'immediata distruzione dei mezzi di trasporto utilizzati, allo scopo sia di fornire un forte segnale dissuasivo agli organizzatori di simili viaggi, sia di elidere le considerevoli spese connesse alla custodia di natanti privi dei più elementari requisiti di attitudine alla navigazione.

Il meccanismo scelto, disciplinato dall'articolo 1, utilizza il sistema della novella ed i criteri già adottati dall'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43), a seguito delle modifiche apportate dalla legge 19 marzo 2001, n. 92.
In pratica si prevede che, ove non vi siano istanze di affidamento dei mezzi in sequestro da parte di organi di polizia o di altri organismi ai sensi del testo vigente dell'articolo 12 del testo unico sull'immigrazione, si procede alla distruzione dei mezzi o a seguito di cessione per la distruzione con apposite convenzioni, o, direttamente e per i casi più gravi, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o di un'autorità da questi delegata. L'intervento prevede anche la distruzione di tutti i mezzi confiscati e non assegnati a organismi pubblici. Il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi, dovendo anzi ipotizzarsi un risparmio di risorse per l'elisione dei costi di custodia e gestione dei beni sequestrati, in genere molto alti per le navi.

Il secondo profilo di intervento segue l'orientamento già manifestato dalla Corte costituzionale nella sua sentenza interpretativa di rigetto 22 marzo-10 aprile 2001, n. 105, con la quale si è ritenuto che anche l'atto di accompagnamento alla frontiera incide, ai fini delle garanzie previste dall'articolo 13 della Costituzione, sulla libertà personale. Sul punto pendono tuttora altri giudizi di legittimità costituzionale. La disposizione di cui all'articolo 2 del decreto, pertanto, intende apprestare una specifica garanzia ai soggetti colpiti dai provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 del testo unico sull'immigrazione, stabilendone la convalida da parte del Procuratore della Repubblica presso il tribunale territorialmente competente.