Schema di D.Lgs. - Sanzioni per violazione del Reg. CE n. 785/2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili - Relazione

Schema di decreto legislativo recante: "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento CE n. 785/2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili"

Articolato


Il presente schema normativo è stato predisposto ai sensi della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, “Legge comunitaria 2004” che delega il Governo ad adottare decreti legislativi relativi alla disciplina sanzionatoria in caso di violazione delle disposizioni di regolamenti comunitari.
Il Regolamento comunitario n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 stabilisce i requisiti assicurativi minimi, adeguati a coprire la responsabilità dei vettori comunitari in relazione ai passeggeri, al bagaglio, alle merci ed a terzi, prevedendo, altresì, in capo agli Stati membri l'obbligo di irrogare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni comunitarie da parte dei vettori.
Lo schema di decreto legislativo in esame detta la disciplina sanzionatoria da applicarsi in caso di inottemperanza alle prescrizioni del Regolamento.

Lo schema di provvedimento in parola, che viene riproposto per l'esame definito in Consiglio dei ministri, è stato riformulato in alcune parti secondo le condizioni poste dalle competenti Commissioni.

In linea con le condizioni della II Commissione:
 

• è stato sostituito il riferimento alla legge comunitaria 2004 con quello relativo alla legge comunitaria 2006;
• sono state soppresse, all'articolo 3, commi 1 e 2, le parole:”che dimostri il rispetto dei requisiti minimi assicurativi di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento”;
• il comma 3 è stato inserito nel comma precedente.
Non si è ritenuto di recepire la condizione afferente alla cassazione dell'articolo 7, in quanto trattasi di indicazione che permette l'aggiornamento delle sanzioni in modo corretto e trasparente.

Al riguardo, si osserva che, al fine di evitare incertezze sulla misura delle sanzioni da applicare è stata prevista l'emanazione di un apposito decreto interministeriale in analogia con l'identica previsione di cui all'articolo 195, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

Con riferimento alle osservazioni della XIV Commissione della Camera dei deputati, in ordine al regime applicabile negli altri Stati membri, si fa presente che il regolamento comunitario, all'articolo 8, comma 4, fa riferimento a sanzioni “efficaci, proporzionate e dissuasive”. Pertanto, se il legislatore comunitario non ha inteso dare indicazioni più puntuali in materia, si deve desumere che è lasciata alla totale autonomia agli Stati la definizione del relativo regime sanzionatorio.

ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO

1. L'articolo 1 definisce l'ambito in cui trovano applicazione le disposizioni del Regolamento 785/2004;

2. l'articolo 2 individua nell'Enac (Ente nazionale per l'aviazione civile) l'organismo deputato a vigilare sull'osservanza delle disposizioni comunitarie nonché ad irrogare le sanzioni previste nello schema normativo, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'ente medesimo.
Alla lettera a) del predetto articolo sono, infatti, previste, tra le funzioni attribuite all'ente, quelle di regolamentazione tecnica e di attività ispettiva e sanzionatoria.
Inoltre, l'Enac è Autorità nazionale di vigilanza sul trasporto aereo, ai sensi del decreto legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni dalla legge 9 novembre 2004, n. 265;

3. l'articolo 3 detta le sanzioni applicabili nel caso in cui il vettore, pur essendo assicurato, non esibisce una documentazione conforme a quella prescritta. La fattispecie afferisce ai casi in cui il vettore esibisce una documentazione incompleta oppure è sprovvisto di tale documentazione.
Il vettore extracomunitario è autorizzato al decollo dal suolo italiano, previa regolarizzazione della documentazione assicurativa.

4. l'articolo 4 prescrive le sanzioni da irrogare al vettore comunitario, nel caso di mancato rispetto dei requisiti minimi assicurativi fissati dal Regolamento.
Al vettore extracomunitario che non rispetta i requisiti minimi assicurativi, è proibito l'accesso agli aeroporti nazionali, sino a regolarizzazione della copertura 5. l'articolo 5 reca la modifica all'articolo 1234 del codice della navigazione.
E', infatti, stato aumentato l'importo della sanzione, che, attualmente arriva all'irrisoria cifra di milletrentadue euro;

6. l'articolo 6 prescrive le sanzioni applicabili nel caso in cui le violazioni, di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 del presente schema, siano compiute ripetutamente dal vettore nell'arco di un quinquennio;

7. articolo 7 prevede, a far data dal 1 gennaio 2009, l'aggiornamento dell'importo delle sanzioni in linea con l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'ISTAT.

8. l'articolo 8 reca la clausola d'invarianza di spesa, in quanto l'attività sanzionatoria che l'Enac è chiamato a svolgere rientra tra i compiti istituzionali previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'ente.