Schema di DPR - Regolamento recante modifica dell'art. 28 del DPR 115 /1965 per la parificazione delle quote di iscrizione all'Albo a carico dei giornalisti professionisti e pubblicisti in pensione - Relazione

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: "Regolamento recante modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115 per la parificazione delle quote di iscrizione all'Albo a carico dei giornalisti professionisti e pubblicisti in pensione"

Articolato



Il Consiglio Nazionale dei giornalisti, con deliberazione del 18 aprile 2002, ha riproposto la modifica dell'articolo 28 del d.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115, nel senso di estendere ai pubblicisti titolari di pensioni di anzianità o invalidità il medesimo beneficio della contribuzione ridotta di cui godono attualmente, in forza della norma che si intende modificare, i soli giornalisti professionisti titolari di pensione di anzianità o di invalidità a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti .

La richiesta di modifica è volta essenzialmente ad eliminare la discriminazione esistente tra giornalisti professionisti e pubblicisti, titolari di pensione di invalidità o di vecchiaia, con riguardo alla entità della quote annuali di iscrizione dovute al Consiglio nazionale e ai consigli regionali o interregionali dell'Ordine, ai fini del mantenimento della iscrizione stessa.

La attuale formulazione dell'articolo 28 del d.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115, prevede che i titolari di pensione di vecchiaia o invalidità a carico dell'INPGI (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani) possano mantenere l'iscrizione all'albo professionale dietro corresponsione della quota ridotta alla metà.

II riferimento all'INPGI esclude dal beneficio la categoria dei pubblicisti, i quali sono titolari di pensioni di vecchiaia o invalidità a carico di istituti previdenziali diversi dall'INPGI, e che pertanto sono tenuti a corrispondere l'intera quota di iscrizione.

La mancanza di ragionevoli motivi che giustifichino la diversità di trattamento tra le due categorie di professionisti, con riferimento all'onere collegato al mantenimento della iscrizione all'Ordine, rende condivisibile la richiesta di modifica avanzata dal Consiglio Nazionale dei Giornalisti.

Quanto alle ricadute dell'intervento legislativo, si ritiene che la parificazione del trattamento, con l'estensione del beneficio della contribuzione ridotta ai pubblicisti titolari di pensioni di invalidità o vecchiaia a carico di enti previdenziali diversi dall'INPGI, non produrrà altra conseguenza che un minor introito, da parte del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali o interregionali, a titolo di quote annue di iscrizione da parte dei professionisti in trattamento di quiescenza per anzianità o invalidità.

Non sembrano, infatti, evidenziarsi possibili riflessi sulla posizione dei giornalisti titolari di pensione a carico dell'INPGI, giacchè non sussistono connessioni tra le entrate dell'INPGI e quelle del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali o interregionali dell'Ordine.