Schema di D.Lgs. - Disposizioni sanzionatorie in attuazione del reg. (CEE ) n. 4045/89 relativo al sistema di finanziamento FEOGA - sezione garanzia (L. 422/2000) - Relazione

Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CEE ) n. 4045/89 relativo al sistema di finanziamento FEOGA - sezione garanzia, a norma dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 2000, n. 422"

 

Articolato

 


L'unito schema di decreto legislativo viene adottato in forza della delega di cui all'art. 4 della legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000) ed è finalizzato a creare le condizioni per rendere possibile, in tempi ravvicinati, la realizzazione di un sistema nazionale conforme, per i profili sanzionatori, alla regolamentazione comunitaria nel settore dei finanziamenti Feoga - sezione garanzia, di cui al regolamento (CEE) n.4045/89 che attualmente non risulta presidiato da specifiche sanzioni.
Il provvedimento in esame interviene a sanare la lacuna normativa esistente nei confronti del citato regolamento CEE riguardante i controlli delle operazioni che rientrano nel sistema del finanziamento del Fondo europeo, laddove all'art. 6, paragrafo 2, prevede la predisposizione da parte degli Stati membri di misure appropriate per sanzionare le persone fisiche o giuridiche che non rispettano gli obblighi previsti nel regolamento medesimo, nei casi di mancata messa a disposizione della documentazione giustificativa.
A tale riguardo si evidenzia che tramite la apposita delega si intende intervenire su di una specifica materia, regolamentata a livello comunitario, nel cui ambito eventuali violazioni di obblighi e adempimenti sono risultate finora di difficile sanzionabilità, in base ai principi generali, nonchè facilmente eludibili in sede giudiziaria, attesa la genericità dei precetti nazionali.
Lo schema di decreto, in particolare, prevede all'articolo 1 la modifica integrativa dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, concernente le sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo, nel senso di comminare una sanzione amministrativa pecuniaria, pari all'importo elargito, nei confronti dei beneficiari che rifiutano di esibire ai funzionari incaricati del controllo la documentazione relativa alla attività oggetto dell'erogazione degli aiuti; inoltre, sono indicate le procedure per diffidare i beneficiari stessi o i loro legali rappresentanti nonchè le sanzioni nei confronti dei terzi interessati ai controlli incrociati previsti dalla normativa comunitaria di riferimento, sempre previo ricorso alla procedura di diffida.
Per quanto concerne l'articolo 2, vengono delineate le competenze ad irrogare le sanzioni stesse, prevedendo il rimando alle procedure della legge 898/86, negli ambiti di rispettiva competenza delle Amministrazioni dell'agricoltura e delle finanze, tenuto conto che si tratta di un sistema di controllo svolto a livello nazionale con l'ausilio delle strutture territoriali della guardia di finanza e del corpo forestale dello Stato.
Viene, inoltre, prevista all'art. 3 l'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale ai funzionari ministeriali incaricati dei controlli in esame, con i conseguenti poteri demandati ai sensi di legge, anche al fine di allineare le qualifiche della struttura ministeriale a quelle della guardia di finanza e del corpo forestale, parimenti impegnati nello specifico settore.
Sul testo dovranno essere acquisiti i prescritti pareri delle Commissioni parlamentari e il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra Stato e regioni.
Non si dà luogo alla predisposizione della relazione tecnica in quanto dal decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.