DDL di conversione in legge del DL 112/2005 in tema di partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq - Relazione

Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 112, recante: "Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq"

Articolato

Il presente decreto-legge è inteso a consentire la prosecuzione della missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq e della connessa missione militare fino al 31 dicembre 2005.
Il provvedimento - in continuità con i precedenti - mantiene l'obiettivo di sostenere la popolazione irachena e le sue istituzioni lungo un percorso di indipendenza, pacificazione e autodeterminazione che è andato progressivamente sviluppandosi.

La missione italiana "per l'Iraq" si pone l'obiettivo di contribuire al processo di stabilizzazione del Paese anche tramite la promozione e il sostegno di attività e di interventi tesi al rafforzamento dell'apparato istituzionale. Il contesto nel quale si prevede di operare nel secondo semestre del 2005 è caratterizzato da una crescente assunzione di responsabilità da parte delle Autorità irachene, anche a seguito delle elezioni politiche tenutesi il 30 gennaio scorso nonché da una disponibilità della Comunità internazionale a sostenere la fase costituente irachena.

Il processo di formazione dei nuovi assetti istituzionali (Consiglio di Presidenza, Governo Ja'afari) è stato piuttosto lento anche in ragione della volontà di includere nel nuovo assetto governativo l'elemento sunnita.

La sicurezza continua a rimanere la priorità assoluta e rappresenta un forte impedimento alla realizzazione di programmi di ricostruzione, i quali pertanto sono sostanzialmente destinati al potenziamento della formazione delle forze locali, allo sviluppo della capacità di governance e alla crescita dell'economia per ridurre la disoccupazione e potenziare l'offerta dei servizi essenziali.

I predetti obiettivi rientrano tra le tematiche che la Comunità internazionale si propone di affrontare con il nuovo Governo iracheno in occasione della Conferenza internazionale per l'Iraq, promossa anche dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti ed organizzata in collaborazione con l'ONU, che avrà luogo il 22 giugno p.v. a Bruxelles.
La Conferenza si propone, da un lato, di rinnovare agli iracheni l'ampio sostegno internazionale al processo costituzionale, esortandoli a trasformarlo in vera e propria riconciliazione nazionale e, dall'altro, di ottenere dai rappresentanti del Governo di Baghdad, l'impegno a procedere rispettando le scadenze stabilite per il completamento del processo. In questo quadro i partecipanti alla Conferenza di Bruxelles saranno chiamati a contribuire concretamente a favore del risanamento politico ed economico dell'Iraq, segnatamente nel settore dell'Institution Building, in quello del diritto e della polizia, per il quale l'Unione europea ha predisposto il programma EUJUST Lex e nel quale l'Italia è attivamente impegnata, e nel settore dell'addestramento delle Forze di sicurezza.

Pertanto, da una parte si registra un ampliamento del sostegno multilaterale all'Iraq, dall'altra un maggiore impegno del Governo iracheno nel processo di ricostruzione e stabilizzazione.

L'azione italiana si inserisce dunque in una continuità di impegno rafforzata dalla nuova disposizione d'intenti sul piano internazionale e dalla determinazione irachena a diventare protagonista delle propria rinascita.

L'intervento italiano si è sviluppato finora su alcuni filoni prioritari, come sanità e cultura nei quali l'Italia vanta punte di eccellenza, con la individuazione di interventi finalizzati alla ricostruzione economica, alla capacity e all'institution building. Un accento particolare è stato posto sull'attività di formazione nei settori dei diritti umani, dei media, e del sostegno istituzionale.

Si tratta di un'opera svolta in sintonia con gli obiettivi individuati nella Risoluzione 1546, con la quale è stato chiesto agli Stati membri di fornire al nuovo Iraq assistenza tecnica ed expertise per la ricostituzione della struttura amministrativa del Paese, accompagnando il processo di transizione politica il cui completamento è previsto entro il 31 dicembre 2005 .

Il provvedimento è composto di tredici articoli, suddivisi in tre capi: il capo I è dedicato alla missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione, gestita dal Ministero degli affari esteri; il capo II disciplina la missione a cui partecipa il personale delle Forze armate; il capo III reca le disposizioni finali.

In particolare, al capo I, l'articolo 1 autorizza, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 19.222.168 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq con la finalità di fornire sostegno al Governo provvisorio iracheno nella ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione.

L'articolo 2 affida la direzione della missione al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad.

L'articolo 3 prevede, per la disciplina da applicare alla missione, il rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, all'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6 e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219. Vengono, pertanto, confermate le disposizioni intese a determinare l'indennità da corrispondere al personale inviato in missione in Iraq e il quadro normativo relativo a tutte le tipologie di intervento previste, nonché quelle che consentono al Ministero degli affari esteri di dotarsi di risorse umane aggiuntive da utilizzare nell'ambito della missione e di individuare le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Iraq per fini umanitari.

L'articolo 4 autorizza, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 150.000 per lo svolgimento in Italia di un corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia. La previsione rientra nell'ambito delle iniziative collegate alla missione integrata dell'Unione europea per il sostegno dello stato di diritto in Iraq, denominata EUJUST LEX. La missione è intesa a rispondere alle impellenti necessità dell'ordinamento giudiziario penale iracheno mediante la formazione di magistrati e funzionari di medio e alto livello in materia di polizia giudiziaria, giustizia penale e organizzazione penitenziaria, al fine di migliorare la capacità, il coordinamento e la collaborazione delle diverse componenti dell'ordinamento giudiziario penale iracheno, nonché le capacità e le procedure in materia di indagini penali, nel pieno rispetto dello stato di diritto e dei diritti dell'uomo.

Al capo II, l'articolo 5, comma 1, autorizza, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 212.972.175 per la prosecuzione della missione militare in Iraq, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza per gli interventi umanitari, favorirne la realizzazione e concorrere al processo di stabilizzazione del Paese; il comma 2 consente al comandante del contingente militare in Iraq di disporre interventi, nei casi di necessità ed urgenza, per fronteggiare esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, autorizzando a tal fine la spesa di euro 4.000.000; il comma 3 autorizza la spesa di euro 961.356 per la partecipazione di esperti militari alla riorganizzazione dei Ministeri della difesa e dell'interno irecheni, nonché alle attività di formazione e addestramento del personale delle Forze armate irachene; il comma 4 consente la cessione all'Iraq di materiali di protezione individuale, armamento leggero ed equipaggiamento dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Beneficeranno della cessione le Forze di sicurezza irachene che operano nell'area di responsabilità del contingente italiano. Il trasporto verrà effettuato con vettori navali. Per gli oneri di imballaggio, assicurazione e trasporto è autorizzata la spesa di euro 100.000.

L'articolo 6 dispone l'applicazione del trattamento assicurativo previsto per il personale militare appartenente ai contingenti impiegati nelle missioni internazionali, di cui al decreto-legge n. 451 del 2001, anche a favore del personale dell'Arma dei carabinieri inviato a Baghdad, nell'ambito della missione umanitaria e di ricostruzione di cui all'articolo 1, per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata e del Consolato generale. A tal fine viene autorizzata la spesa di euro 8.747.

L'articolo 7, in materia di trattamento economico accessorio, al comma 1 disciplina la corresponsione dell'indennità di missione determinata nella misura del 98 per cento della diaria prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003), da calcolare, secondo quanto previsto dal comma 2, in riferimento alla diaria prevista per l'Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman; il comma 3, per gli esperti militari che partecipano alla riorganizzazione dei Ministeri della difesa e dell'interno iracheni e alle attività di formazione e addestramento delle Forze armate irachene, prevede la corresponsione della diaria nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce di vitto e alloggio gratuiti.

L'articolo 8 prevede la valutazione del servizio prestato nella missione internazionale di cui al presente decreto ai fini dell'avanzamento degli ufficiali al grado superiore.

L'articolo 9, comma 1, conferma l'applicazione al personale militare impiegato in Iraq delle disposizioni del codice penale militare di guerra (come modificato dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, di conversione con modificazioni del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, di conversione, con modificazioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, e dalla legge 18 marzo 2003, n. 42 del 2003, di conversione con modificazioni del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4) e della disciplina prevista dall'articolo 9 del citato decreto-legge n. 421 del 2001 in materia di misure restrittive della libertà personale, di udienza di convalida dell'arresto in flagranza e di interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, nonché delle disposizioni in deroga alle norme sulla procedura penale militare e sulla costituzione degli organi giurisdizionali militari di guerra. Il comma 2 condiziona la punibilità dei reati commessi in territorio iracheno, a danno dello Stato ovvero dei cittadini italiani che partecipano alla missione in Iraq, alla richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

La disposizione è intesa a consentire all'autorità di Governo di valutare preventivamente la corrispondenza dei fatti-reato ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali l'articolo 7 del codice penale prevede l'incondizionata punibilità e la procedibilità assoluta nei confronti dei presunti colpevoli. L'esperienza maturata durante lo svolgimento delle missioni internazionali ha suggerito di verificare in concreto che le azioni delittuose siano idonee a mettere in pericolo interessi vitali dello Stato, subordinando l'avvio dell'azione penale da parte della magistratura ordinaria all'effettiva aggressione dei beni giuridici primari protetti dai delitti contro la personalità dello Stato. La scelta appare giustificata anche nella considerazione che, nel teatro operativo in questione, le attività di resistenza alle Forze armate italiane derivano da soggetti che, ai sensi delle Convenzioni di Ginevra, non rivestono la qualifica di legittimi combattenti.

Il comma 3 è inteso a concentrare sul Tribunale di Roma la cognizione dei reati di cui al comma 2, in analogia con quanto già previsto e favorevolmente sperimentato per i reati militari commessi durante lo svolgimento delle missioni, per i quali è competente unicamente il Tribunale militare di Roma. La disposizione è diretta a evitare conflitti di competenza e consentire unicità di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto ed efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.

L'articolo 10 adegua il limite complessivo di spesa entro il quale, in relazione alla missione internazionale di cui al Capo II, il Ministero della difesa può ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, per corrispondere alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica, estendendo altresì tale disciplina agli acquisti di materiale d'armamento e di equipaggiamenti individuali (euro 50.000.000).

L'articolo 11, per la disciplina da applicare al personale e per le previsioni necessarie a corrispondere alle particolari esigenze connesse con la missione internazionale di cui al Capo II, richiama - salvo taluni adeguamenti previsti dal presente decreto-legge - le disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Rimangono, pertanto, disciplinati dal provvedimento in parola:

  • le ulteriori modalità di attribuzione al personale dell'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (art. 2, commi 2 e 3);
  • il trattamento assicurativo e il trattamento pensionistico nei casi di decesso e invalidità per causa di servizio e, altresì, i casi di infermità contratta in servizio (art. 3);
  • le previsioni per il personale in stato di prigionia o disperso (art. 4);
  • le fattispecie in materia di rilascio dei passaporti, orario di lavoro e accesso alle utenze telefoniche di servizio (art. 5);
  • l'estensione della disciplina prevista dallo stesso decreto-legge n. 451 del 2001 al personale civile eventualmente impiegato nella missione, con esclusione delle disposizioni penali (art. 7);
  • le fattispecie in materia contabile, relative all'Amministrazione della difesa, riguardanti la possibilità di attivare le procedure d'urgenza per l'acquisizione di beni e servizi in caso di impossibilità a provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, al fine di assicurare il rapido approvvigionamento dei contingenti, e l'autorizzazione a ricorrere, in caso di necessità e urgenza, ad acquisti e lavori da eseguire in economia (art. 8, commi 1 e 2);
  • il prolungamento, previo consenso dell'interessato, del periodo di ferma dei volontari in ferma annuale fino a un massimo di nove mesi (art. 9);
  • le fattispecie a salvaguardia del personale impiegato nelle missioni, intese a garantire la possibilità, al rientro, di partecipare ai concorsi interni banditi dall'amministrazione con il diritto, se vincitore, all'attribuzione della stessa anzianità giuridica dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda (art. 13);


Al capo III, l'articolo 12 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, pari complessivamente a euro 237.414.446.

L'articolo 13, infine, stabilisce il termine di entrata in vigore del provvedimento.

In ottemperanza al disposto dell'articolo 77 della Costituzione, il decreto-legge di cui sopra viene ora presentato alle Camere per la conversione in legge.