DDL - Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 13 alla Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo, concernente l'abolizione della pena di morte (Vilnius, 3/05/2002) - Relazione
Disegno di legge recante: “Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 13 alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, concernente l'abolizione della pena di morte in tutte le circostanze, fatto a Vilnius il 3 maggio 2002.”
Il Protocollo n. 13 addizionale alla Convenzione per la Protezione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali, concernente l'abolizione della pena di morte in tutte le circostanze" completa il divieto di applicazione ed esecuzione della pena di morte, già introdotto con il Protocollo n. 6.
Infatti, il Protocollo n. 6 (Strasburgo, 28.4.1983) alla Convenzione europea sui Diritti dell'Uomo (Roma, 4.11.1950) ha previsto l'abolizione della pena di morte (art. l) consentendo, peraltro, che la legislazione nazionale potesse mantenerla per gli atti commessi "in tempo di guerra od in pericolo imminente di guerra" (art. 2).
Dopo l'adozione del Protocollo n. 6, l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa ha invitato gli Stati che chiedano di divenire membri del Consiglio d'Europa ad impegnarsi per una moratoria nelle esecuzioni capitali ed a fumare e ratificare il Protocollo n. 6 (Risoluzione n. 1044/1994).
L'obiettivo della abolizione della pena di morte anche in tempo di guerra, richiamato dall'Assemblea Parlamentare con la Raccomandazione n. 1246/1994 (per l'adozione di un Protocollo addizionale in tal senso), fu temporaneamente ritenuto dal Comitato dei Ministri da affrontarsi successivamente ad una moratoria nelle esecuzioni.
Nella dichiarazione finale del secondo vertice dei Capi di Stato e di Governo (Strasburgo, ottobre 1997), la abolizione universale della pena di morte è stata qualificata come obiettivo fondamentale ed, in tal senso, anche il Comitato dei Ministri si è pronunciato con la Dichiarazione "Per un'area europea esente dalla pena di morte" (9.11.2000).
La Risoluzione n. 2 (para. 14) adottata dalla Conferenza Ministeriale Europea sui Diritti Umani (Roma, 314 novembre 2000) ha invitato il Comitato dei Ministri a considerare la fattibilità di un Protocollo nel senso in esame.
A seguito di una proposta presentata il 7.12.2000 dalla Svezia, il testo del Protocollo n.13 è stato elaborato in seno ai competenti organi del Consiglio d'Europa ed adottato, quindi, dal Comitato dei Ministri nella riunione del 21.2.2002.
L'adozione del Protocollo in questione costituisce il coronamento di una lunga evoluzione della cultura europea, rispetto alla quale una posizione contrastante risulta essere stata espressa soltanto da un'assoluta minoranza di Paesi la cui legislazione nazionale, in materia di diritti umani e con riferimento al tema specifico, sembrerebbe rispondere a standards non uniformi al resto degli Stati Membri.
Nel nostro ordinamento giuridico, l'art. 27, 4° comma della Costituzione, che stabiliva che : "Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra" è stato recentemente abrogato dalla legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1.
Peraltro, nella legislazione ordinaria, la pena di morte prevista nelle disposizioni di seguito indicate, era già stata da tempo abolita (articoli 17 e 21 c.p., abrogato con D.lvo Lgt. 10.8.44, n. 224 (e, per le leggi speciali diverse da quelle militari, con D.L.vo 22.1.48, n. 21); in tempo di guerra, art. 241 c.p.m.g., abrogato con legge 13.10.1994, n. 589). Il presente disegno di legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.