Schema di D.lgs. - Attuazione della dir. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della dir. 2006/100/CE - Relazione
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania"
La direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali si presenta come una norma quadro diretta al consolidamento e alla semplificazione amministrativa di direttive comunitarie che, fin dagli anni '70, hanno assicurato la mobilità professionale. Il testo è stato presentato dalla Commissione europea il 7 marzo 2002 sulla base di un preciso mandato del Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001 diretto ad assicurare “un sistema più uniforme, trasparente e flessibile di riconoscimento delle qualifiche professionali”.
La direttiva sostituisce, infatti, 50 direttive originarie che sono state poi raccolte in 16 direttive a seguito di alcuni interventi di semplificazione normativa.
In particolare la direttiva disciplina il “riconoscimento delle qualifiche professionali” per l'accesso alle professioni regolamentate coperte dalle direttive Sistemi generali (89/48/CEE, 92/51/CEE, 99/42/CE) e dalle direttive settoriali 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE concernenti le professioni d'infermiere professionale, odontoiatra, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.
Come indicato nel quarantaduesimo ‘considerando' della direttiva, le attività in materia di trasporto, di intermediari di assicurazione e di revisione dei conti, già disciplinate da specifiche norme comunitarie che regolano il riconoscimento a fini professionali, sono interessate dal presente decreto solo per quanto non espressamente previsto dalla disciplina di settore. Analoghe considerazioni valgono rispetto alla libera prestazione dei servizi e al diritto di stabilimento degli avvocati, già regolati dalle due direttive 77/249/CEE, quanto alla libera prestazione di servizi e 98/5/CE, quanto al diritto di stabilimento, che prevedono una procedura di autorizzazione all'esercizio della professione e non di riconoscimento professionale dei rispettivi titoli professionali.
Il testo dello schema di decreto incide sulle norme di recepimento delle direttive citate, che finiscono per refluire nel provvedimento in esame. Si tratta, in particolare, del Decreto legislativo 27.01.1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE, del Decreto legislativo 2.05.1994, n. 319 di attuazione della direttiva 92/51/CEE, del Decreto legislativo 20.09.2002, n. 229 di attuazione della direttiva 99/42/CE, del Decreto legislativo 27.01.1992, n. 129 di attuazione della direttiva 85/384/CEE in materia di libera circolazione nel campo dell'architettura, del Decreto legislativo 8.08.1991, n. 258 di attuazione delle direttive 85/432/CEE, 858/433/CEE in materia di libera circolazione di farmacisti, del Decreto legislativo 17.08.1999, n. 368 di attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici, della Legge 18.12.1980, n. 905 di attuazione delle direttive 77/77/452/CEE, 77/453/CEE in materia di libera circolazione degli infermieri, della Legge 24.07.1985, n. 409 di attuazione delle direttive 78/686/CEE, 78/687/CEE in materia di libera circolazione degli odontoiatri, della Legge 8.11.1984, n. 750 di attuazione delle direttive 78/1026/CEE, 78/1027/CEE in materia di libera circolazione dei veterinari e infine della Legge 13.06.1985, n. 296 di attuazione delle direttive 80/154/CEE, 80/155/CEE in materia di libera circolazione delle ostetriche.
La direttiva 2005/36/CE non introduce cambiamenti di particolare rilievo nel quadro dei meccanismi di riconoscimento delle sette professioni coperte dalle direttive settoriali ma modifica completamente l'organizzazione formale della materia. Lo schema di decreto legislativo disciplina la materia seguendo l'impostazione prevista dalla direttiva.
Si semplifica anche il meccanismo di aggiornamento tecnico degli Allegati con il ricorso ai poteri delegati della Commissione che, a seguito della notifica da parte di uno Stato membro delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative introdotte, ne dà adeguata comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
Per quanto riguarda le professioni che fanno parte del campo di applicazione delle direttive Sistemi generali, le novità più significative riguardano la previsione di una disciplina ad hoc per la prestazione temporanea di servizi, completamente assente nelle attuali direttive, un ampliamento del campo di applicazione e un rafforzamento dei mezzi di cooperazione tra le Amministrazioni nazionali e tra queste e la Commissione.
I punti più sensibili del decreto legislativo, anche in relazione al fatto che costituiscono una novità nel panorama della legislazione comunitaria, possono essere così sintetizzati:
- la disciplina della prestazione temporanea e occasionale di servizi (artt. da 9 a 15);
- l'individuazione della prestazione di servizi sulla base di criteri desunti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e non da un parametro esclusivamente temporale (art. 9);
- la previsione di una iscrizione pro-forma o temporanea presso gli organismi professionali esistenti nel caso di prestazione temporanea e occasionale (art. 13);
- l'obbligo, per il prestatore che viene in Italia provenendo da un altro Stato membro, di presentare una comunicazione preliminare all'autorità competente e la necessità di accompagnare tale comunicazione, nel caso di prima prestazione, con documenti che comprovino le proprie qualifiche professionalizzanti (art. 10);
- la possibilità per l'autorità competente, nel caso di professioni che implichino profili di sicurezza e salute pubblica, di richiedere misure compensative in presenza di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali (art.11);
- i criteri per individuare le associazioni professionali autorizzate a prendere parte al procedimento di elaborazione della posizione nazionale in materia di “piattaforme comuni” (art. 26);
- in regime di diritto di stabilimento, l'applicazione delle regole previste dalle direttive Sistemi generali a situazioni coperte da direttive settoriali o da altre specifiche condizioni (art. 16);
- l'individuazione di specifiche normative nazionali che rispondono alla definizione di “formazione regolamentata”;
- la possibilità di facilitare la mobilità professionale attraverso l'approvazione di “piattaforme comuni” per determinate professioni;
Lo schema di decreto, in linea con l'obiettivo della direttiva, ha lo scopo di dare la garanzia a coloro che hanno acquisito una qualifica professionale in uno Stato membro di accedere alla stessa professione e di esercitarla in un altro Stato membro con gli stessi diritti dei cittadini di quest'ultimo. Il principio peraltro non esonera il professionista migrante dal rispetto di eventuali condizioni di esercizio non discriminatorie che potrebbero essere imposte dallo Stato membro in questione, purché obiettivamente giustificate e proporzionate.
Per agevolare la libera prestazione di servizi, vengono previste norme specifiche al fine di estendere la possibilità di esercitare attività professionali con il titolo professionale previsto nel paese d'origine.
Lo schema di decreto legislativo è composto da 61 articoli suddivisi in quattro Titoli:
- Titolo I contenente “disposizioni generali”;
- Titolo II contenente la disciplina relativa alla “libera prestazione di servizi”;
- Titolo III contenente la disciplina relativa alla “libertà di stabilimento”;
- Titolo IV contenente “disposizioni finali”.
Lo schema di decreto legislativo sostituisce la normativa esistente in materia di riconoscimenti professionali mantenendo nella sostanza i meccanismi procedurali già esistenti, riproponendo le competenze istituzionali che ad oggi hanno assicurato l'applicazione della normativa di settore e disciplinando esclusivamente la materia strettamente necessaria ad assicurare un recepimento completo e corretto della direttiva in questione.
Titolo I – Disposizioni generali
Il Titolo è composto di 8 articoli e due Capi: il Capo I contiene le disposizioni relative all'ambito di applicazione e le definizioni mentre il Capo II disciplina i rapporti tra le autorità competenti nazionali e quelle di altri Stati membri.
Nel titolo I sono contenute tutte le disposizioni comuni alla materia disciplinata dal Titolo II (libera prestazione di servizi) e dal titolo III (diritto di stabilimento).
Si tratta in particolare dell'individuazione del campo di applicazione rationae materiae et rationae personae, della definizione del significato dei termini utilizzati nel corpo del decreto, dell'individuazione delle autorità competenti ad assicurare, professione per professione, al professionista dell'Unione europea l'esercizio del diritto ad una prestazione temporanea di servizi professionali e l'esercizio del diritto di stabilirsi in Italia per esercitare la stessa professione che può esercitare nello Stato membro d'origine.
L'attività del punto nazionale di informazione sui riconoscimenti professionali nonché la funzione di coordinatore nazionale (art. 6) sono mantenute, in armonia con la legislazione esistente, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il coordinamento per le politiche comunitarie. E' altresì prevista la possibilità per le autorità competenti di istituire propri punti di contatto che possono assicurare informazioni di maggiore dettaglio sulle relative professioni.
L'art. 7 si occupa delle conoscenze linguistiche. Va ricordato, anche per dare riscontro ad alcune osservazioni svolte al riguardo dalle Commissioni parlamentari, che, nel sistema della direttiva (che in questa come in altre parti accoglie i principi desunti dal Trattato dalla giurisprudenza comunitaria ) la conoscenza della lingua dello Stato membro nel quale è esercitata la professione non può costituire requisito ai fini del riconoscimento del titolo professionale. La direttiva, all'articolo 54, chiarisce, tuttavia, che la conoscenza della lingua rappresenta un presupposto per l'esercizio della professione. La conoscenza della lingua diviene, pertanto, condizione per il concreto accesso alla professione – sia in ambito pubblico, che privato – da valutarsi, peraltro, alla stregua del fondamentale principio di proporzionalità.
L'art. 8 disciplina la parte generale della cooperazione amministrativa tra le autorità competenti dei vari Stati membri. La mutua assistenza tra le autorità è finalizzata a garantire un maggiore e migliore livello di conoscenza del professionista in mobilità soprattutto per quello che riguarda le azioni disciplinari e le eventuali sanzioni penali.
E' inoltre prevista la possibilità di richiedere informazioni nel caso di percorsi formativi atipici come quelli assicurati da organismi stabiliti in uno Stato diverso da quello nel quale è stabilita l'Istituzione che poi rilascia il titolo finale. L'Italia è particolarmente interessata a detta possibilità perché sede di alcune imprese di formazione che assicurano una formazione riconosciuta da Università e Istituti inglesi che rilasciano i relativi titoli .
Il Titolo comprende sette articoli dal 9 al 15 ed è suddiviso in due Capi. Il Capo I contenente i principi generali e il Capo II che disciplina gli adempimenti necessari per assicurare prestazioni di servizi professionali temporanee ed occasionali.
Le disposizioni del Capo II si applicano al caso del prestatore che si sposta dallo Stato nel quale è stabilito per esercitare una determinata professione per venire a esercitare la stessa professione in Italia ma in modo occasionale e temporaneo.
La disciplina, per assicurare la necessaria tutela del destinatario del servizio, prevede una dichiarazione preventiva da parte del professionista (art. 10), l'esercizio della prestazione con l'uso del titolo del paese di stabilimento (art. 12, comma 5), l'iscrizione automatica presso gli organismi professionali, se esistenti (art. 13), la cooperazione amministrativa tra autorità competenti interessate (art. 14), alcuni stringenti obblighi di informazione al destinatario del servizio (art. 15) e, infine, per alcune professioni sensibili per la salute e la sicurezza pubblica, la possibilità di effettuare una verifica preventiva delle qualifiche professionali in possesso del prestatore che potrebbe anche concludersi con la necessità di sottoporre il prestatore ad una prova attitudinale finalizzata a colmare le differenze sostanziali riscontrate (art. 11).
Il Titolo è costituito di 41 articoli suddivisi in quattro Capi.
Il Capo I (art. 16 e art. 17) disciplina la procedura di riconoscimento che assicura al professionista proveniente da un altro Stato membro di stabilirsi in Italia per esercitare una professione regolamentata che è autorizzato ad esercitare nello stato membro dal quale proviene.
Il Capo II disciplina le procedure di riconoscimento professionale relativamente alle professioni già oggetto delle direttive chiamate “Sistemi generali”. Il riconoscimento si basa sul principio della mutua fiducia tra gli Stati, principio che garantisce ad un prodotto formativo-professionalizzante di uno Stato membro, sotto certe condizioni, di essere riconosciuto da un altro Stato membro.
L'art. 18 definisce il campo di applicazione delle procedure contenute nel Capo II e prevede un ampliamento dell'originario campo di applicazione del “sistema generale” perché ai punti dalla lettera a) alla lettera g) contiene la descrizione di specifiche situazioni che per la mancanza di alcuni requisiti non possono rientrare nella disciplina dei Capi III e IV.
La procedura di riconoscimento professionale si basa sulla catalogazione delle possibili formazioni previste per l'accesso ad una professione in cinque livelli (art. 19) graduati sulla base della struttura della formazione esistente. I livelli di qualifica iniziano a descrivere formazioni brevi o a carattere generale (“attestato di competenza”) fino ad individuare formazioni di livello universitario di almeno quattro anni (“diploma” come descritto al punto e) dell'art. 19.
La struttura a livelli è funzionale esclusivamente a stabilire possibili condizioni per il riconoscimento.
Così, per esempio, nel caso di una professione regolamentata in Italia (Stato ospitante) il riconoscimento è assicurato per quel professionista che autorizzato ad esercitare la stessa professione nello Stato nel quale ha acquisito la sua qualifica (Stato d'origine) sia in possesso di un pacchetto formativo che corrisponda ad un livello uguale o immediatamente inferiore a quello previsto dalle normative nazionali per l'accesso e l'esercizio della professione in questione.
Nel caso risultino differenze sostanziali tra i due pacchetti formativi (stato d'origine e Stato ospitante) l'autorità competente dello stato ospitante può condizionare il riconoscimento al superamento di una misura compensativa (prova attitudinale o tirocinio di adattamento) che in generale è a scelta del professionista richiedente (art. 22).
Riguardo ad osservazioni pervenute, nel corso dell'iter formativo del provvedimento, dalle Commissioni parlamentari, con le quali si chiedeva di prevedere espressamente che la misura compensativa fosse svolta nella lingua italiana, si osserva che una simile previsione è parsa non opportuna. Infatti, sembrando scontato che l'esecuzione delle misure compensative avvenga nella lingua stabilita dall'autorità competente, l'inserimento espresso della condizione linguistica avrebbe potuto esser fonte di equivoci interpretativi rispetto ad altre parti del testo ove una simile esplicita previsione non vi sia. La possibilità di indicare la modalità linguistica potrà, d'altra parte, essere esaminata in sede di predisposizione dei decreti che disciplinano l'esecuzione delle misure compensative, previsti dall'articolo 24.
L'art. 26 disciplina le “piattaforme comuni” che risultano una delle novità introdotte dalla direttiva 2005/36/CE.
La piattaforma viene definita all'articolo 4, punto n) e può essere proposta alla Commissione europea, per la sua approvazione secondo una specifica procedura di comitatologia, da organismi professionali o da Stati membri.
L'esigenza di una “piattaforma” scaturisce dal fatto che in generale i pacchetti formativi per l'accesso ad una professione sono molto diversi nei vari Stati membri anche tra quelli che regolamentano tale professione. Detta differenza rende meno fluida la mobilità a causa delle possibili richieste di misure compensative da parte delle autorità competente dello stato ospite.
La piattaforma è uno strumento non obbligatorio e non incide sulla libertà degli Stati nel regolare l'accesso ad una professione, ma nel caso venga individuato preventivamente un'insieme di requisiti che permettano di allineare e in qualche modo uniformare le varie differenze formative allora potrebbe essere garantito un riconoscimento professionale automatico.
L'art. 26 disciplina le modalità di elaborazione proposte di “piattaforme comuni” da parte delle autorità competenti italiane fermo restando la possibilità di iniziativa anche da parte degli organismi professionali rappresentativi della professione a livello nazionale ed europeo.
Compito del legislatore nazionale, rispetto all'istituto comunitario in questione, era di disciplinare il procedimento di elaborazione della posizione italiana e di individuare l'autorità nazionale competente ad esprimerla. Nel contesto di questo procedimento sono state previste forme di partecipazione degli organismi esponenziali delle professioni, che tengono conto dei diversi regimi attualmente esistenti in Italia dovendosi distinguere tra professioni c.d. “regolamentate” in regime ordinistico (per le quali, cioè, esiste un ordine, un collegio professionale o un albo “personificato”), professioni regolamentate per le quali non esiste un ordine o un collegio e professioni non regolamentate.
Il Capo III disciplina le situazioni che assicurano un riconoscimento automatico per attività professionali individuate nell'Allegato IV. Il riconoscimento si basa sul requisito dell'esperienza professionale maturata dal professionista e fa riferimento ad attività di tipo artigianale o imprenditoriale.
Il Capo III è costituito di quattro articoli che contengono ciascuno le varie categorie di esperienza richiesta in relazione ai gruppi di attività contenuti nell'allegato IV, che non ricomprendono lavori su beni culturali.
Va qui ricordato che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), qualora l'interessato non soddisfi completamente il requisiti per il riconoscimento previsti negli articoli da 28 a 30, tornerà ad applicarsi la disciplina di cui al Capo II, il che renderà possibile, da parte delle autorità competenti (che l'articolo 5, comma 2, indica in quelle individuate dalle Regioni e dalle Province autonome) l'applicazione delle misure compensative di cui all'articolo 22.
Il Capo IV è suddiviso in otto sezioni e contiene 27 articoli che regolano i meccanismi di riconoscimento professionale applicabili alle sette professioni già disciplinate da direttive specifiche e fondate sul principio del coordinamento delle condizioni minime di formazione.
In particolare la Sezione I (artt. 31 e 32) stabilisce il principi del riconoscimento automatico applicabile per tutte le sette professioni e i relativi diritti acquisiti.
La Sezione II (dall'art. 33 all'art. 37) disciplina l'accesso alla professione di medico chirurgo, di medico chirurgo specialista e di medico in medicina generale individuando le condizioni formative minime obbligatorie e i diritti acquisiti specifici.
La Sezione III (dall'art. 38 all'art. 40) disciplina le condizioni formative minime e i diritti acquisiti per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale.
La sezione IV (art. 41, 42, 43) disciplina le condizioni formative minime previste come necessarie per l'accesso alla professione di odontoiatra e i diritti acquisiti specifici.
La sezione V (art. 44 e 45) disciplina le condizioni formative minime previste come necessarie per l'accesso alla professione di medico veterinario e i relativi diritti acquisiti specifici.
La sezione VI (art. 46, 47, 48 e 49) disciplina le condizioni formative minime previste come necessarie per l'accesso alla professione di ostetrica, le condizioni per il riconoscimento e i diritti acquisiti specifici.
La sezione VII (art. 50 e 51) disciplina le condizioni formative minime previste come necessarie per l'accesso alla professione di farmacista e l'esercizio delle relative attività.
La sezione VIII (dall'art. 52 all'art. 58) disciplina le condizioni formative minime previste per l'accesso alla professione di architetto, le deroghe possibili in relazione al requisito della formazione, la relativa attività professionale e i diritti acquisiti specifici per la professione.
Il titolo è costituito di tre articoli.
L'articolo 59 assicura il coordinamento con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la prestazione di servizi riferita a guide turistiche e accompagnatori con specifico riferimento ai criteri per la verifica della occasionalità e temporaneità della prestazione stessa di cui all'art. 9, comma 3 del decreto. La materia è oggetto di particolare attenzione anche con riferimento ad una procedura di infrazione aperta, a suo tempo, dalla Commissione europea.
L'articolo 60 individua le norme da abrogare e l'art. 61 assicura che dal provvedimento non scaturiscono oneri aggiuntivi per lo Stato così come viene compiutamente esplicitato nella relazione tecnica allegata al provvedimento in esame.
Nel corso dell'iter di formazione del provvedimento, sono stati emessi i prescritti pareri dalla Conferenza Stato – Regioni, le cui richieste sono state tutte accolte (salva una minima variazione lessicale nella proposta di emendamento all'articolo 6, comma 4) e delle competenti Commissioni parlamentari.
Le condizioni e le osservazioni di queste ultime sono state in larga parte accolte (nei limiti di compatibilità tra osservazioni o condizioni rese da Commissioni diverse sulla medesima materia).
In particolare, le osservazioni della Commissione XIV della Camera dei Deputati, vertenti in massima parte sul Capo IV, sono state accolte nei seguenti limiti:
- quanto alla osservazione relativa alle modalità di recepimento dell'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE, secondo il quale gli Stati membri non sono tenuti a dare effetto ai titoli di formazione di cui all'allegato V, punto 5.6.2, per la creazione di nuove farmacie aperte al pubblico (potendosi includere in tale definizione anche quelle aperte da meno di tre anni), non si è ritenuto di inserire una simile deroga nel decreto in quanto le condizioni di accesso alla titolarità di farmacie in Italia sembrano apprestare sufficienti garanzie per i consumatori;
- quanto alla osservazione relativa al recepimento dell'art. 45, paragrafo 4, della direttiva, si osserva che tale disposizione non interessa l'Italia, ma attiene ad una deroga concessa al Granducato del Lussemburgo;
- quanto alla osservazione relativa al recepimento dell'art. 45, paragrafo 5, si osserva che, poiché il decreto legislativo nulla innova in materia di requisiti per l'esercizio delle farmacie, non è necessario introdurre una disposizione specifica che autorizzi lo Stato italiano ad avvalersi, come già si avvale, della deroga consentita dalla disposizione della direttiva (relativa alla possibilità di subordinare la titolarità di nuove farmacie a concorsi o procedure di scelta, per gli Stati membri nei quali siffatte procedure già esistevano alla data del 16 settembre 1985);
- quanto all'osservazione relativa ai requisiti di padronanza linguistica, si rinvia al commento all'articolo 7 (v. supra).
Le Commissioni riunite II e X della Camera dei Deputati hanno condizionato il parere favorevole all'inserimento di alcuni emendamenti e formulati ulteriori osservazioni. Al riguardo, si osserva quanto segue:
- le condizioni riferite all'articolo 26 (articolo 25 nella versione approvata in via preliminare) sono state inserite nel testo finale. Sull'articolo 26 la Commissione di merito del Senato della Repubblica ha, tuttavia, formulato delle osservazioni non del tutto coincidenti, di tal che si è ritenuto di accogliere la condizione prevista alla lettera a) del parere reso dalla Camera nei limiti in cui ciò non contrastasse con l'osservazione formulata, rispetto allo stesso articolo, dal Senato, secondo la quale “Una soluzione gradatamente alternativa, che tenga conto della necessità di valorizzare il ruolo di tali associazioni (i.e. delle associazioni di professionisti che esercitano professioni non regolamentate in Italia) ed al tempo stesso della diversità di natura e funzioni rispetto a quelle proprie degli ordini e dei collegi, potrebbe al più identificarsi nel prevederne la consultazione unicamente per le professioni non regolamentate”.Non è stata inoltre recepita nel testo l'ultima parte della formulazione suggerita alla lettera e) delle condizioni poste dalle Commissioni riunite della Camera (concernente la possibilità per le associazioni individuate con decreto ministeriale di rilasciare attestati di competenza) perché, esulando dalle previsioni della direttiva 2005/36/CE, avrebbe potuto determinare in tale ristretto ambito un mancato rispetto, per eccesso, della delega legislativa attribuita al Governo per il recepimento della direttiva stessa;
- le condizioni previste alle lettere f) (relativa ad un refuso contenuto nella formulazione originaria del decreto) e g), relativa al recepimento degli articoli 6, 52 e 54 della direttiva, sono state accolte. Le pertinenti disposizioni si rinvengono: quanto all'articolo 6 della direttiva negli articoli 10, comma 4 e 13, comma 4 del decreto legislativo; quanto all'articolo 52 della direttiva, nell'articolo 16, comma 10, del decreto legislativo, quanto all'articolo 54 della direttiva, nell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo;
- rispetto alle osservazioni non recepite, si rinvia a quanto esposto nel commento all'articolo 7, riguardo al requisito della padronanza linguistica e nel commento all'articolo 22, riguardo alla opportunità di stabilire espressamente che le misure compensative (tirocinio di adattamento o prova attitudinale) si svolgano in lingua italiana.
La Commissione giustizia del Senato della Repubblica ha formulato osservazioni, in parte coincidenti con quelle formulate dalla Conferenza Stato – Regioni. Rispetto ad alcune osservazioni non accolte, o accolte solo in parte, si evidenzia quanto segue:
- quanto alle osservazioni relative all'articolo 26 (articolo 25 nella versione approvata in via preliminare), sul quale insistevano le condizioni poste dalle Commissioni riunite giustizia e attività produttive della Camera dei Deputati, si rinvia a quanto sopra esposto;
- quanto alla osservazione relativa alla opportunità di individuare una autorità competente ad accertare il possesso della conoscenza linguistica del prestatore “migrante” in Italia, si ribadisce che la direttiva non consente di sottoporre ad una verifica preventiva la padronanza linguistica del migrante. Né è parso opportuno limitare ad una sola autorità la verifica del possesso delle conoscenze linguistiche, quale requisito per l'accesso alla professione e per l'esercizio di essa, potendo la sua mancanza rilevare, come ha chiarito anche la giurisprudenza comunitaria, a vario titolo (ad es. quale illecito deontologico, civile, etc...);
- l'osservazione contenuta nella lettera c) è parsa eccessiva rispetto a quanto previsto dalla direttiva, che chiaramente ancora al canone della proporzionalità la possibilità di una verifica preliminare in materia di libera prestazione di servizi (vale a dire di prestazione temporanea o occasionale). E' parso, pertanto, opportuno rimettere alla discrezionalità (non certo all'arbitrio) dell'autorità competente la valutazione circa la necessità della verifica preliminare nel caso concreto.