DDL di conversione in legge del DL 234 /2004 in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario - Relazione

Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, recante: "Disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario"

Articolato


Il provvedimento si propone, principalmente, di ampliare la rosa dei candidati esonerati dalla prova preliminare del concorso per uditore giudiziario, prevista dall'articolo 123-bis, comma 5, del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12.

Come è noto, l'articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario - applicato in base al regime transitorio dettato dall'articolo 22 della legge 13 febbraio 2001, n.48 - prevede l'espletamento di una prova preliminare diretta ad accertare il possesso dei requisiti culturali dei candidati al concorso per uditore giudiziario e realizzata con l'ausilio di sistemi informatizzati. Lo stesso articolo prevede, al comma 5, l'esonero, dalla prova selettiva, di determinate categorie di candidati, che si ritiene abbiano già dimostrato il possesso dei requisiti culturali richiesti. Si tratta, in particolare, dei vincitori di concorsi aventi caratteristiche analoghe a quelle previste per il concorso di uditore giudiziario (i magistrati militari, amministrativi, contabili; i procuratori e gli avvocati dello Stato; gli idonei in uno degli ultimi tre concorsi per la magistratura ordinaria) e di coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali.

L'ampliamento della rosa dei candidati esonerati dalla prova preliminare si impone per ragioni sistematiche, connesse al quadro generale normativo (e rappresenta, anzi, una parziale anticipazione - compatibile con il sistema attuale - della riforma dell'ordinamento giudiziario), anche alla luce delle pronunce dei giudizi amministrativi già intervenuti con accoglimento della tutela cautelare richiesta e conseguente ammissione diretta alle prove scritte dei concorsi per uditore giudiziario banditi con decreti del Ministro della giustizia del 28 febbraio 2004 e del 23 marzo 2004, previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale per non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n, 48 e 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

La proroga del termine previsto dall'articolo 18 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, per il reclutamento di uditori giudiziari è ispirata all'esigenza di regolare una serie i situazioni formatisi medio tempore nei confronti delle tre categorie di soggetti contemplati alla lettera b) dell'articolo 1. Il decreto dovrà, pertanto, integrare i precedenti provvedimenti adottati dal Ministro della giustizia con i quali sono stati banditi gli ultimi due concorsi per uditore giudiziari svolti in base al regime transitorio dettato dall'articolo 22 della legge n. 48 del 2001, in modo da disciplinare una serie di situazioni, in fieri, ed assicurare agli aspiranti che in precedenza non hanno potuto avvalersi della regola dell'esonero dalla prova preliminare, parità di condizioni rispetto a quelli nei confronti dei quali la regola era già operante.

In ottemperanza al disposto dell'articolo 77 della Costituzione, il decreto-legge di cui sopra viene ora presentato alle Camere per la conversione in legge.