DDL - Disposizioni in materia di svolgimento di competizioni sportive - Relazione
Disegno di legge recante: "Disposizioni in materia di svolgimento di competizioni sportive"
Articolato
Il provvedimento in esame, complementare per finalità al decreto-legge con cui sono dettate ulteriori norme in materia di svolgimento di competizioni agonistiche, di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, si inquadra nel medesimo contesto di massima prevenzione e contrasto ai fenomeni degenerativi e di violenza che si verificano in occasione di competizioni sportive.
Le direttrici fondamentali cui si ispirano le disposizioni sono essenzialmente tre:
il ricorso, ritenuto necessario, in considerazione del gran numero di persone che sono richiamate da tali competizioni, a strumenti di controllo di più elevata efficacia, quali sono in grado di offrire le tecnologie avanzate;
l'individuazione di precise responsabilità di quanti operano nel settore, segnatamente dei rivenditori dei biglietti, dei proprietari e dei gestori degli impianti, in ordine ad inadempimenti che possono potenzialmente pregiudicare la pubblica incolumità;
la riconosciuta importanza, ai fini della prevenzione, di azioni promozionali ed educative volte a rafforzare il senso civico degli spettatori, richiamandoli altresì ai valori più genuini dello sport.
L'articolo 1, in particolare, stabilisce che la vendita dei biglietti di accesso agli impianti, aventi capienza superiore a diecimila spettatori, avvenga previa identificazione del titolare del titolo di accesso e che gli stessi impianti siano dotati, entro limiti temporali determinati, di un sistema di controllo automatizzato per la lettura elettronica dei biglietti.
E' altresì previsto che i proprietari di impianti aventi capienza superiore ai diecimila posti, se all'aperto, o ai quattromila, se al chiuso, installino, pure entro limiti temporali determinati, un impianto televisivo a circuito chiuso per il controllo delle aree interne ed esterne al luogo di svolgimento delle competizioni.
L'articolo 2 fonda il sistema sanzionatorio delle violazioni alle norme di cui all'articolo 1, graduandolo in ragione della gravità degli illeciti commessi. La categoria degli illeciti è poi integrata da ulteriori e specifiche figure riguardanti l'emissione di titoli di accesso agli impianti in misura superiore al consentito, l'occupazione indebita di spazi non accessibili e l'ingresso abusivo agli impianti.
L'articolo 3 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un Osservatorio nazionale sulle competizioni sportive, con composizione integrata dalle rappresentanze dei vari organismi interessati al settore, con compiti di monitoraggio dei fenomeni di violenza ed intolleranza commessi in occasione di competizioni sportive, promozione di iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni stessi, definizione delle misure che possono essere adottate per garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, pubblicazione di un rapporto annuale sui fenomeni esaminati. Con la presente disposizione si vuole conferire valenza legislativa, rivedendone in parte composizione e funzioni, ad un organismo - integrato anche da rappresentanti della Lega calcio, del CONI e delle Ferrovie dello Stato spa - che di fatto già opera nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, con compiti di analisi dei fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive. In relazione a tali compiti, l'Osservatorio si avvale di strutture dell'Amministrazione, ed ai componenti non sono corrisposti alcun compenso ed alcun rimborso spese. Conseguentemente, dal funzionamento dello stesso non discendono oneri a carico del bilancio dello Stato.
L'articolo 4 disciplina i termini per l'entrata in vigore delle disposizioni sulla vendita dei biglietti e sull'accesso agli impianti in cui si svolgono competizioni sportive.