Schema di D.Lgs. - Disposizioni sanzionatorie in applicazione dei Reg. (CE) n. 1760 e 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni e dei prodotti a base di carni bovine, a norma della L. 39/2002 - Relazione
Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni sanzionatorie in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1760 e 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39"
Lo schema di decreto legislativo in esame attua la delega contenuta nell'articolo 3 della legge 1 marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001).
Il provvedimento é stato predisposto a seguito di riunioni di coordinamento tenutasi presso il Dipartimento per le politiche comunitarie, nell'ambito della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della sanità, e delle politiche agricole e forestali.
Con l'atto normativo in questione vengono determinate le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le eventuali violazione delle normative comunitarie e nazionali in materia di identificazione e registrazione dei bovini ed in materia di etichettatura delle carni e dei prodotti a base di carni degli stessi animali.
Il testo si suddivide in due capi, di cui il primo riferibile al titolo I del reg. (CE)n.1760/2000, relativo al sistema di identificazione dei bovini, e il secondo al titolo II dello stesso regolamento, relativo alla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti derivati, con richiami anche al regolamento applicativo, n.1825/2000, della Commissione.
Sul provvedimento é stato acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la quale ha richiesto alcune modifiche, parzialmente accolte nel senso di abbassare le previste sanzioni nella misura massima ritenuta comunque idonea a garantire le caratteristiche di prevenzione e di repressione che devono essere proprie di un apparato sanzionatorio.
Sul testo é stato acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari (II-Giustizia e XIV-Politiche comunitarie della Camera e II-Giustizia e XII-Igiene e SanitA' del Senato) le quali hanno espresso parere favorevole, con osservazioni e condizioni essenzialmente recepite.
In particolare, per quanto concerne il parere della II Commissione Giustizia della Camera:
non si é ritenuto di poter accogliere l'osservazione all'art. 3, co. 7 poiché, rispetto al co. 9 del medesimo articolo, trattasi di una violazione di maggiore gravitá, in quanto l'erronea o incompleta compilazione ed il mancato aggiornamento del registro aziendale coinvolge tutti gli animali dell'azienda e non il singolo capo, di cui al predetto co. 9. Inoltre si evidenzia che il registro aziendale é lo strumento per l'individuazione di tutti i capi presenti in ciascun allevamento, anche e soprattutto ai fini del controllo sanitario degli animali (in particolare per l'individuazione e l'abbattimento dei capi colpiti da encefalopatia spongiforme bovina - BSE);
l'osservazione di cui all'art. 5 é stata accolta unicamente con riferimento al co. 3, ritenendo necessario mantenere la maggiore sanzione per la violazione di cui al co. 5. Tale comma, infatti, tutela il consumatore in particolare rispetto alla veridicitá e trasparenza delle informazioni contenute nell'etichetta in ordine alla tracciabilitá delle carni, anche in ragione del maggior costo del prodotto derivante da tale maggiore qualificazione delle carni.
Riguardo alle condizioni poste dalla II Commissione del Senato:
- all'art. 5, co. 3, si é parzialmente accolta la richiesta; infatti si é ridotta l'entitá della sanzione di un terzo, tenuto conto che una ulteriore riduzione comprometterebbe il valore dissuasivo della sanzione ivi prevista, in riferimento ad obblighi - assunti volontariamente - di particolare rilevanza per la tutela e l'informazione del consumatore.
Con riferimento, infine, al rilievo della XII Commissione del Senato, si evidenzia che l'attuale sistema di identificazione degli animali, con l'utilizzo dei marchi auricolari, deriva da specifiche disposizioni comunitarie che, in quanto tali, non possono essere disattese, anche in considerazione della circolazione degli animali in questione sull'intero territorio comunitario.
Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri, ne minori entrate a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, si omette la relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.