DDL - Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena - Relazione

Disegno di legge recante: “Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena”

Articolato



La particolare efferatezza che connota alcuni recenti fenomeni delinquenziali, l'aggressività dell'attività riconducibile alla criminalità organizzata e al conseguente allarme sociale derivante proprio dalla frequente ricorrenza di gravi condotte delittuose, idonee ad incidere direttamente sulla sicurezza dei cittadini, inducono ad un intervento modificativo di alcuni importanti profili del vigente ordinamento penale. A tal fine, sono state inserite disposizioni finalizzate ad assicurare una compiuta valutazione della personalità dell'indagato da parte del giudice in sede cautelare e di concessione della sospensione condizionale della pena; si provvede inoltre a delineare una disciplina processuale più rigorosa in materia cautelare, nonché ad eliminare l'istituto del c.d. patteggiamento in appello, nell'ottica di assicurare la certezza della pena. Sul fronte dell'esecuzione di quest'ultima, vengono esclusi, per i reati di maggiore allarme sociale, gli automatismi previsti per la sospensione dell'esecuzione stessa, mentre, con specifico riferimento ai reati a sfondo sessuale commessi in danno di minori, la possibilità di ottenere benefici viene ancorata al positivo espletamento di percorsi riabilitativi. Nel contempo, si è disegnato un percorso processuale più spedito per i processi con imputati in stato di custodia cautelare, e sono state ampliate le possibilità di ricorso all'incidente probatorio per l'acquisizione della testimonianza di minori e della persona offesa, nei procedimenti per i reati di maltrattamenti in famiglia e per i gravi reati di cui agli articoli 600 e seguenti del codice penale. Per esigenze di snellimento e riduzione dei costi del procedimento, si è provveduto altresì ad ampliare il novero delle ipotesi in cui è possibile procedere alla distruzione delle merci in sequestro, anche prima della sentenza definitiva.

Sul piano sostanziale, si è altresì ritenuto di intervenire specificamente, da un lato, sull'istituto della prescrizione (come modificato per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251) e, dall'altro lato, sull'attuale assetto normativo in tema di maltrattamenti in famiglia, di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (con particolare riguardo ai fatti commessi da soggetti in stato di elevata ebbrezza alcolica o in stato di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope), nonchè in tema di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Con specifico riferimento ai delitti contro la libertà personale, si è provveduto ad introdurre, da un lato, una specifica aggravante in caso di violenza sessuale commessa dal coniuge o convivente, e, dall'altro, il nuovo reato di adescamento di minorenni, che mira a reprimere quelle forme di approfittamento della fiducia di un minore degli anni sedici, realizzate mediante l'instaurazione di relazioni amichevoli, anche attraverso forme di comunicazione a distanza (telefono, sms, chat line, eccetera), in funzione del compimento di delitti sessuali.

Il provvedimento si compone di 7 articoli.

Nella prospettiva volta a contrastare i più gravi ed allarmanti fenomeni criminosi, ed il conseguente, grave pregiudizio per la sicurezza dei cittadini, sono state riviste – in relazione alle fattispecie delittuose che, in quest'ottica, assumono un preponderante rilievo – le attuali disposizioni del codice di rito, in tema di presupposti per l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. Le fattispecie penali considerate sono state incluse nell'elenco di cui al comma 3 dell'art. 275 c.p.p., il quale già oggi individua alcuni reati per cui la misura della custodia cautelare in carcere è ritenuta l'unica adeguata a fronteggiare le esigenze cautelari, salvo che emerga l'insussistenza di queste ultime (art. 4, comma 1 lett. e del ddl). In sede esecutiva, per questa tipologia di reati è stata esclusa la possibilità di sospendere automaticamente l'esecuzione della pena irrogata con sentenza divenuta irrevocabile, come avviene attualmente in base all'art. 656 c.p.p. (art. 4, comma 1 lett. o)del disegno di legge.

Con riferimento, poi, alla più ampia tipologia di gravi delitti per cui è già oggi previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (ai sensi dell'art. 380 c.p.p.), la nuova disciplina prevede da un lato un ampliamento della possibilità di concreta applicazione della misura cautelare per fronteggiare il pericolo della loro commissione (possibilità che viene estesa anche al di là degli odierni limiti fissati dall'art. 274, comma 1 lett. c c.p.p., ovvero anche qualora il delitto in questione non sia connotato dall'uso di armi, violenza personale ecc., né sia della stessa specie di quello per cui si procede: cfr. art. 4, comma 1 lett. b del ddl); dall'altro, è stata prevista la possibilità per il giudice, che al momento della sentenza di condanna ravvisi la sussistenza di esigenze cautelari, di emettere la misura anche ex officio, qualora si proceda nei confronti di imputato recidivo infraquinquennale specifico (possibilità oggi limitata al momento della condanna in appello: cfr. art. 4, comma 1 lett. c) e d) del ddl ed il vigente art. 275, comma 2-ter c.p.p.).

Di portata generale è invece, in primo luogo, l'innovazione concernente la possibilità, per il giudice procedente, di valutare – dapprima in sede di applicazione delle misure cautelari per esigenze di prevenzione speciale, poi di concessione della sospensione condizionale della pena irrogata con la sentenza di condanna – non solo il contenuto dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, ma anche le risultanze desumibili dalla banca dati di cui all'art. 97, disp. att. (servizio informatico relativo alle misure cautelari personali: artt. 1 comma 1 lett. f, e 4, comma 1 lett. b, del ddl). E' stata poi attribuita efficacia esecutiva all'ordinanza che applica la misura cautelare emessa dal tribunale, ai sensi dell'art. 310 c.p.p., in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento di rigetto della richiesta (art. 4, comma 1 lettere f e g del ddl).

E' stato poi eliminato il c.d. “patteggiamento in appello” (articoli 599, commi 4 e 5 e 602, comma 2 c.p.p.), attraverso il quale è oggi possibile – qualora la Corte territoriale recepisca, con sentenza camerale, l'accordo tra le parti sull'accoglimento in tutto o in parte dei motivi di appello – un abbattimento anche assai considerevole della pena irrogata in primo grado (art. 4, comma 1 lett. m e n del ddl), al di fuori di qualsiasi forbice normativa che non sia quella della pena minima da irrogare.

A tali disposizioni fa peraltro riscontro (art. 4, comma 1, lett. i) e l) del ddl) l'introduzione – con evidenti finalità acceleratorie del processo nei confronti di persone sottoposte a custodia cautelare - di una specifica ipotesi di giudizio immediato, che il pubblico ministero può richiedere dopo l'esecuzione della misura ed anche al di fuori degli ordinari, ristretti termini temporali oggi vigenti (novanta giorni dalla data di iscrizione sul registro degli indagati: peraltro, nel già citato disegno di legge sull'accelerazione del processo, è stato previsto un significativo ampliamento di tale termine, che viene elevato a sei mesi). Lo stesso termine di sei mesi è oggi previsto con decorrenza dall'esecuzione della misura di custodia cautelare (salva, ovviamente, l'operatività del termine di fase di cui all'art. 303, comma 1 lett. a, c.p.p.). Si vuole così delineare un sistema di riti alternativi volto a favorire il più possibile la speditezza del processo per gli imputati in stato di custodia cautelare, sia nelle ipotesi “speciali” (ma statisticamente preponderanti) in cui la misura sia stata applicata all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, sia nelle ipotesi “ordinarie” di richiesta al gip da parte del pubblico ministero.

Ulteriori modificazioni del codice di rito concernono, come detto, l'ampliamento delle ipotesi in cui, da un lato, può disporsi la distruzione della merce in sequestro (art. 4, comma 1 lett. a del ddl) e, dall'altro, è possibile far ricorso all'istituto dell'incidente probatorio (art. 4, comma 1 lett. h).

Con l'articolo 5 è stato eliminato il difetto di coordinamento tra le vigenti disposizioni del codice di rito e quelle che disciplinano il processo penale a carico di minorenni, in tema di applicabilità della misura della custodia cautelare a carico di indagati per i delitti di cui all'art. 624-bis c.p., risolvendo in senso affermativo il contrasto giurisprudenziale esistente in sede di legittimità.

L'articolo 1 contiene invece le modifiche al codice penale cui si è già accennato.

Il primo intervento, articolato nelle lettere da a) a e) del comma 1 di tale articolo, ha ad oggetto una complessiva ridefinizione dell'istituto della prescrizione.
Com'è noto, tale istituto esprime un limite temporale che lo Stato si dà preventivamente e legislativamente, in ordine all'esercizio della sua pretesa punitiva contro l'incolpato di un reato, sulla base di un duplice ordine di motivazioni: da un lato, l' “impallidire” nella memoria sociale del ricordo del delitto (aspetto più prettamente general-preventivo), dall'altro, la sofferenza dell'incolpato a fronte di un processo potenzialmente interminabile, con il rischio concreto che venga condannata una persona “diversa” rispetto a quella che ha commesso il fatto.

L'istituto è stato profondamente riformato dalla legge 251/2005, a seguito della quale la Corte Costituzionale è stata investita da numerose questioni di legittimità, la prima delle quali, decisa in data 23 ottobre 2006 (sent. n. 393/2006), ha già stabilito l'illegittimità dell'articolo 10, comma 3, della legge, per la parte in cui la norma prevedeva che i nuovi termini di prescrizione non si applicassero ai processi già pendenti in primo grado ove vi fosse stata la dichiarazione di apertura del dibattimento.

Peraltro, l'istituto necessitava, già prima dell'entrata in vigore della legge c.d. “ex-Cirielli”, di una profonda rimeditazione, che operasse un corretto bilanciamento tra l'affermazione della pretesa punitiva dello Stato e il diritto dell'imputato ad un processo definito in tempi ragionevoli.Il principio della durata ragionevole, consacrato dall'articolo 111 della Costituzione, deve dunque fungere da linea guida per il legislatore in due direzioni.

La prima è quella di provvedere a razionalizzare la “sequenza procedurale”, eliminando attività o garanzie superflue ovvero meramente formali, senza intaccare il nucleo di garanzie costitutive del modello di giusto processo.

La seconda è quella di predisporre soluzioni normative volte a disincentivare comportamenti delle parti strumentali al prolungamento del processo al di là della sua ragionevole durata e, in particolare, diretti ad ottenere la prescrizione. Si intende qui far riferimento alle impugnazioni dichiaratamente pretestuose, come ad es. quelle relative a gran parte delle sentenze emesse in esito all'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p.. E in tal senso sono state approntate norme che da un lato sono volte a disincentivare condotte dilatorie, dall'altro modificano gli istituti vigenti che, allo stato, costituiscono veicolo di inutili appesantimenti procedurali (innumerevoli reiterazioni delle notifiche di atti, rinvii, ecc).
Sotto il profilo “sostanziale”, ai fini del presente intervento, si ritiene che gli obiettivi di accelerazione del processo possano essere raggiunti anche attraverso una completa ridefinizione dell'istituto della prescrizione del reato, da mantenersi quale causa estintiva dello stesso.

Muovendosi in tale direzione, si è previsto quindi che la ridefinizione dell'istituto della prescrizione debba passare attraverso alcuni snodi fondamentali:

  1. commisurare il tempo della prescrizione esclusivamente alla pena massima edittale (in continuità, sotto questo aspetto, con la modifica normativa del 2005, a sua volta mutuata dai progetti di riforma del codice penale Pagliaro e Nordio); non si è ritenuto di seguire la strada tracciata dall'originaria formulazione dell'articolo 157, che conteneva una elencazione analitica dei tempi di prescrizione, modulata sulla base dello “scaglionamento” dei reati per fasce edittali: essa, oltre a peccare di un eccesso di tassatività, creava ingiustificate disparità nel caso concreto tra reati puniti edittalmente in modo differente. Si è quindi preferito un rinvio alla pena edittale prevista per ciascun reato, aumentata della metà (aumento non contemplato dalla legge n. 251/2005). Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, come nell'attuale disciplina, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva;
  2. escludere le circostanze dal computo, ad eccezione di quelle c.d. “ad effetto o ad efficacia speciale”. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si stabilisce infatti che si abbia riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le circostanze ad effetto speciale (aumenti o diminuzioni di pena superiori a un terzo) e quelle per le quali la legge determina la pena in modo autonomo (c.d. circostanze “ad efficacia speciale” o “indipendenti”), in quanto espressione di un disvalore superiore a quello che il legislatore ordinariamente opera nel prevedere il regime delle circostanze “ordinarie”;
  3. prevedere, in ogni caso, un tetto minimo e massimo della prescrizione dei reati; si prevede infatti che la prescrizione non possa:
    1. essere inferiore a sei anni per i delitti e quattro per le contravvenzioni, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria;
    2. essere superiore a venti anni per i delitti, ad eccezione che per i delitti di maggiore gravità, per i quali il termine massimo è previsto nella misura di trenta anni;
    3. la prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti;
    4. adattare la decorrenza del termine di prescrizione alla diversa natura delle sanzioni, prevedendo termini differenti non solo tra delitti e contravvenzioni, ma anche tra le sanzioni “originarie” del codice e sanzioni di specie diversa; si prevede pertanto che quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di sei anni. Tale ultima norma, rendendo tale termine omogeneo con il termine prescrizionale minimo dei delitti, supera i dubbi di costituzionalità sollevati, ad esempio, con riferimento alle sanzioni applicate dal giudice di pace sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 274/2000 (il caso è quello della irragionevole diversità di termini di prescrizione tra il “lavoro sostitutivo”, per cui è attualmente previsto un termine triennale, e la pena pecuniaria, per cui il termine è ora fissato in sei anni), cui ora si dovrà applicare il nuovo termine;
    5. recependo una giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte (su cui, più diffusamente,ci si soffermerà in seguito, in tema di impugnazioni), si è ritenuto che in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, il termine di prescrizione si debba ritenere sospeso al momento della pronuncia della sentenza di condanna di secondo grado (con esclusione, quindi, dei casi in cui ricorrente sia il pubblico ministero).
      Parimenti, si ritiene che il termine prescrizionale non debba decorrere nei casi di sentenza di condanna nell'ipotesi di c.d. “doppia conforme”. In questo caso, infatti, la pronuncia che contiene un doppio accertamento di merito in ordine alla responsabilità è sicuramente connotata da una stabilità tale da superare l'opportunità di mantenere l'operatività dell'istituto della prescrizione, senza peraltro comprimere in alcun modo i diritti sanciti dall'articolo 14 del Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966 e ratificato in Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881.
      Tuttavia, nel caso in cui il ricorso per cassazione venga accolto, il tempo occorrente alla celebrazione del giudizio di cassazione verrà computato ai fini prescrizionali, così come quello necessario per la celebrazione dei successivi gradi di giudizio, ove presenti. In tal modo, l'imputato che faccia valere i propri diritti vittoriosamente non dovrà subire gli effetti negativi del decorso del tempo.

Per gli stessi motivi, a tale ipotesi viene parificata quella in cui la pronuncia di appello abbia riformato la sentenza di condanna di primo grado limitatamente alla specie o alla misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze, in quanto tale pronuncia non tocca l'affermazione di responsabilità.
Sono state ripristinate alcune norme della disciplina “ante - Legge ex-Cirielli”, quali quella dei reati connessi e del reato continuato: in coerenza con la scelta di prevedere termini di prescrizione non più articolati per “scaglioni”, ma in ragione della pena edittale di ciascuno di essi, appare necessario, in caso di contestazione congiunta, stabilire un dies a quo unico, onde evitare complicati calcoli, così come prevedere che, in caso di reati connessi, l'interruzione per taluni di essi abbia effetto anche per gli altri.

Si sono inoltre ridisegnate le cause di sospensione (articolo 159 comma 2) ed interruzione della prescrizione (articolo 160).
Tra le seconde, è stato attribuito rilievo, risolvendo datati contrasti giurisprudenziali, all'interrogatorio delegato dal pubblico ministero e all'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Tra le prime, invece, sono state incluse tutte le ipotesi di “stasi processuali” riconducibili ad attività dall'imputato, e segnatamente:

  1. presentazione di dichiarazione di ricusazione ai sensi dell'articolo 38, dalla data della presentazione della stessa fino a quella della comunicazione al giudice procedente del provvedimento che dichiara l'inammissibilità della medesima (per la “remissione” del processo la sospensione del termine di prescrizione è già prevista dall'articolo 47, comma 4, c.p.p.);
  2. concessione di termine a difesa in caso di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono della difesa, per un periodo corrispondente al termine concesso.
  3. rinnovazione, su richiesta dell'imputato, delle prove assunte in dibattimento, a seguito di mutamento della persona fisica del giudice, per tutto il tempo necessario alla rinnovazione. La disposizione non si applica ai coimputati cui non si riferisce la richiesta di rinnovazione, se viene disposta la separazione dei processi, né al caso in cui la nuova assunzione concerna fatti e circostanze nuovi.

Si ritiene tuttavia necessario (simmetricamente a quanto previsto in tema di recidiva) mantenere un regime prescrizionale più rigido per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale. Ed infatti, la legge 251/2005, da un lato ha previsto che il termine “ordinario” di prescrizione per tali reati fosse pari al doppio della pena edittale (articolo 157, comma 6); dall'altro ha escluso un termine di prescrizione “massima” (articolo 161, comma 2), circostanza che in dottrina aveva sollevato molteplici dubbi di incostituzionalità.

Nel testo proposto, in cui il termine di prescrizione “ordinario” viene aumentato della metà, si ritiene sufficiente prevedere per detti reati un congruo aumento dei termini di prescrizione massima, quantificato nella misura di trenta anni.

Per meglio comprendere, in parte qua, la portata e gli effetti della novella, sembra opportuno rappresentare, seppur in modo esemplificativo, in forma sinottica il percorso evolutivo dei termini prescrizionali, evidenziando i termini “ordinari” e “massimi” previsti per alcuni gravi reati dalla disciplina codicistica precedente alla legge 251/2005, successivi alla stessa e come disciplinati nel presente disegno di legge.

 

Reato

Prescrizione ante L. 251/2005

Prescrizione post  L. 251/2005

Prescrizione, proposta attuale

articolo 416, sesto comma del codice penale

Ordinaria: 15 anni

massima: 22,5 anni

Ordinaria: 30 anni

massima: senza limite

Ordinaria: 22,5 anni

massima: 30 anni

articolo 416, primo comma del codice penale

Ordinaria: 15 anni

massima: 22,5 anni

Ordinaria: 20 anni

massima: senza limite

Ordinaria: 15 anni

massima: 22,5 anni

articolo 600 del codice penale

Ordinaria: 15 anni

massima: 22,5 anni

Ordinaria: 40 anni

massima: senza limite

Ordinaria: 30 anni

massima: 30 anni

articolo 630 del codice penale

Ordinaria: 20 anni

massima: 30 anni

Ordinaria: 60 anni

massima: senza limite

Ordinaria: 30 anni

massima: 30 anni

 

Come già accennato, si interviene in secondo luogo (art. 1, comma 1, lett. f) sull'istituto della sospensione condizionale della pena, inserendo al comma 1 dell'articolo 164, quali elementi da valutare - unitamente alle altre circostanze indicate dall'articolo 133 – nel giudizio prognostico relativo alla commissione di ulteriori reati da parte dell'imputato, le informazioni contenute nel servizio informatico previsto dall'art. 97 disp. att. (concernente, come già accennato, la banca dati relativa alle misure cautelari personali in corso di esecuzione, ovvero non ancora eseguite per la latitanza dell'indagato). Nonostante l'istituzione della banca dati fosse stata prevista sin dall'entrata in vigore del codice di rito, si tratta di uno strumento che solo ora può definirsi di imminente realizzazione, essendo stati stanziati appositi fondi nell'art. 38 del decreto legge n. 159 del 2007 – c.d. "collegato alla legge finanziaria 2008" – in corso di conversione.

Si tratta, evidentemente, di un intervento volto a completare ed integrare il compendio valutativo desumibile dal certificato del casellario giudiziale e da quello dei carichi pendenti: compendio che oggi può risultare privo dell'aggiornamento e della completezza necessari, anche in considerazione, quanto al certificato penale, del perdurante arretrato nell'inserimento delle schede da parte degli uffici giudiziari, e, quanto al certificato dei carichi pendenti, per l'altrettanto perdurante indisponibilità di tale tipologia di informazioni su scala nazionale.

Le disposizioni contenute nelle lettere da g) a n) del comma 1 dell'articolo 1 intervengono in modo significativo su alcune figure criminose contemplate nella parte speciale del codice penale, al fine specifico di rafforzare la tutela contro alcune gravi forme di violenza e prevaricazione, e di fronteggiare adeguatamente l'esponenziale diffusione di un peculiare fenomeno criminoso che ha, soprattutto di recente, inciso in modo assai rilevante sulla sicurezza sociale.

In particolare, la lettera g) interviene anche sulla rubrica del delitto di maltrattamenti di cui all'articolo 572 del codice penale, non solo conferendo esplicito rilievo, quale persona offesa, al convivente del soggetto attivo, ma anche prevedendo che la condotta in danno di persona minore degli anni quattordici, legata all'autore del reato dalle relazioni elencate nel primo comma della norma, costituisca ipotesi aggravata del reato medesimo. Si provvede altresì ad un inasprimento sanzionatorio sia per la fattispecie base, sia per quella in cui dalla condotta derivi una lesione personale grave.

Le successive lettere da h) a l) del comma 1, dell'articolo 1 contengono poi alcune significative modifiche alle vigenti disposizioni concernenti uno dei fenomeni criminosi che più profondamente hanno minato, negli ultimi tempi, la sicurezza dei cittadini. Si allude ai delitti di omicidio e lesioni colpose commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, con particolare riferimento a quelli posti in essere da soggetti postisi alla guida in stato di ebbrezza, o di alterazione conseguente ad assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'inquietante, quotidiano moltiplicarsi di tali delitti, in tutte le zone del Paese e ad opera di soggetti di ogni condizione ed estrazione sociale, induce a ritenere che le attuali risposte sanzionatorie siano sostanzialmente prive di adeguata efficacia deterrente, e che pertanto si renda indispensabile un loro inasprimento, sia sul piano penale che su quello delle sanzioni amministrative accessorie (su tale ultimo punto, si veda quanto illustrato in relazione all'art. 3).

In tale prospettiva, e con riferimento al delitto di omicidio colposo, si è ritenuto anzitutto (art. 1, comma 1 lett. h) n. 1 del ddl) di elevare da cinque a sei anni il massimo edittale per tutti i fatti commessi in violazione delle norme sulla circolazione stradale (e sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro). Peraltro, un autonomo e ben più severo trattamento sanzionatorio è previsto per i soggetti postisi alla guida di veicoli in stato di alterazione conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero in rilevante stato di ebbrezza (si fa espresso richiamo alla più grave delle situazioni contemplate dall'art. 186 Cod. Strad., come da ultimo novellato dal decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 60: accertamento di valori corrispondenti ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro).

In tali fattispecie, infatti, la pena edittale viene ulteriormente inasprita sia per le ipotesi in cui viene cagionata la morte di una sola persona (reclusione da tre a dieci anni: cfr. art. 1, comma 1 lett. h) n. 2), sia per quelle in cui vi è invece una pluralità di vittime (morte di più persone, ovvero morte di una o più persone e lesioni di una o più persone: il massimo previsto dal terzo comma dell'articolo 589 viene innalzato da dodici a quindici anni di reclusione: cfr. art. 1, comma 1 lett. h) n. 3 del ddl). D'altro lato, con l'inserimento dell'articolo 590-bis (art. 1, comma 1 lett. l), si esclude la possibilità di operare il c.d. giudizio di bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti, ad eccezione di quelle della minore età e della cooperazione di minima importanza: conseguentemente, la riduzione per le attenuanti diverse da quelle di cui agli articoli 98 e 114 del codice penale opererà sulla pena determinata ai sensi dell'art. 589, terzo comma dello stesso codice. Si tratta, evidentemente, di una disposizione di particolare rigore, già vigente in relazione ad altri fenomeni criminosi di notevole gravità: peraltro, le già richiamate finalità dissuasive – unitamente alla necessità di proporzionare l'entità della risposta sanzionatoria alla condotta, estremamente grave, di chi si rende responsabile di altrettanto gravi incidenti dopo essersi posto alla guida nelle condizioni appena richiamate - giustificano il suo inserimento in relazione alle tipologie di omicidio colposo sopra ricordate.

Modifiche di segno analogo vengono introdotte anche per le ipotesi in cui, dalle condotte di soggetti postisi alla guida pur trovandosi in rilevante stato di ebbrezza o in stato di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope, siano derivate lesioni colpose gravi o gravissime. Per un verso, infatti, si prevede un inasprimento delle pene attualmente previste dall'articolo 590, terzo comma (estendendosi anche alle lesioni gravi la pena della sola reclusione, in luogo della pena alternativa, ed innalzandosi i limiti edittali per quelle gravissime: art. 1, comma 1 lett. i) del ddl); per altro verso, si rende anche in questo caso inapplicabile il giudizio di bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti (eccezion fatta, anche qui, per quelle di cui agli articoli 98 e 114 del codice penale: cfr. art. 1, comma 1 lett. l), cit.).

Con riferimento poi al delitto di violenza sessuale, la lettera m) del comma 1 dell'articolo 1 introduce una ulteriore aggravante speciale nell'ambito dell'art. 609-ter del codice penale. In particolare, viene inserito al comma 1 il numero 5-bis), che aggrava il delitto commesso dal coniuge o dal convivente, ovvero da persona cui la vittima comunque sia o sia stata legata da relazione affettiva: si vogliono così sottolineare, anche sul piano delle conseguenze sanzionatorie, la gravità e il disvalore morale dell'approfittamento di una situazione di consuetudine nelle relazioni intime.

Come già accennato, il comma 1, lettera n) dell'articolo 1 introduce all'articolo 609-undecies del codice penale il nuovo reato di adescamento di minorenni. Il fenomeno, conosciuto all'estero come «grooming», può definirsi come un metodo usato per indebolire la volontà del minore, in modo da ottenerne il massimo controllo. In questo processo, ancora scarsamente studiato in Italia, colui che abusa «cura» (grooms) la vittima, inducendola gradualmente a superare le resistenze attraverso tecniche di manipolazione psicologica. Il metodo può essere diverso: ad esempio mediante una subdola opera di convincimento effettuata attraverso una normale comunicazione (ad esempio, chat) o supportando questa attività con l'invio di immagini pedopornografiche al minore. Il fine è sempre lo stesso: cioè quello di convincere la potenziale vittima della normalità dei rapporti sessuali tra adulti e minori.

Questa tipologia di adescamento, proprio perché svolta in maniera «amichevole», è in realtà molto insidiosa ed è utilizzata soprattutto in INTERNET e attraverso lo scambio di sms.
Il dibattito circa la possibilità di inserire il «grooming» come una vera e propria fattispecie di reato nella legislazione penale degli Stati membri dell'Unione europea è alquanto recente: il Comitato per la Convenzione sul Cyber Crime del Consiglio d'Europa in un suo rapporto ha messo in guardia i Paesi interessati circa il rischio del «grooming» effettuato attraverso INTERNET ed i telefoni cellulari. In effetti se ne parla molto però, specialmente in Europa, la legislazione nazionale dei Paesi è alquanto carente. Infatti l'unico Stato che ha recentemente introdotto la previsione del «grooming» come fattispecie di reato è il Regno Unito specificando che: «è reato ogni condotta tesa ad organizzare un incontro, per se stessi o per conto di terzi, con un minore al fine di abusarne sessualmente». Altri Paesi che hanno introdotto una ancora più specifica fattispecie di reato relativa al «grooming» sono l'Australia, il Canada e alcuni Stati degli USA, i quali hanno previsto sanzioni penali per il solo fatto di instaurare una comunicazione (attraverso INTERNET) al fine di sedurre un minore per poi abusarne sessualmente. Ai sensi della citata Convenzione, allo stato attuale, per «grooming» si intende la condotta dell'adulto che comunica con il minore o compie altre azioni finalizzate ad incontrarlo, con l'intento di commettere reati quali l'abuso sessuale, la prostituzione o per organizzare performance pornografiche. Il limite di età della vittima, entro il quale si configura il reato in oggetto, è stato individuato tenendo in conto l'influenzabilità che normalmente caratterizza i soggetti minorenni appartenenti a tale fascia.

L'articolo 1 reca, infine, importanti modifiche alle norme incriminatici del riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e dell'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
Come è noto, l'attuale formulazione dei suddetti articoli esclude, tra i soggetti attivi di entrambi i delitti in questione, il concorrente nei reati presupposti, non consentendo quindi l'incriminazione del c.d. autoriciclaggio o autoreimpiego.

Tale esclusione suscita perplessità a livello istituzionale, sia nel contesto internazionale (essendo stata censurata espressamente dal Fondo Monetario Internazionale nel “Detailed Assessment Report on Anti-Money Laundering and Combatting the Financing of Terrorism), sia in quello interno (in proposito il Governatore della Banca d'Italia, nell'audizione del 14 giugno 2007 dinanzi alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, non ha mancato di richiamare “i risultati positivi ottenuti dagli ordinamenti che puniscono anche il cd. “autoriciclaggio”), ed è stata avversata da una parte della dottrina. Del resto, la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990 - cui è stata data esecuzione con la legge 9 agosto 1993, n. 328, la quale ha introdotto la vigente formulazione dell'art. 648-bis e l'art. 648-ter – consente l'inclusione, tra i soggetti attivi, dei concorrenti nel delitto di provenienza dei beni riciclati (cfr. art. 6, n. 2 lett. b) della Convenzione).

In tale contesto, si ritiene di eliminare, in entrambe le fattispecie criminose, la clausola di esclusione concernente appunto gli autori (eventualmente a titolo di concorso) nel delitto presupposto (art. 1, comma 1, lett. o) e p) del ddl). Invero, l'autonoma e consapevole decisione di compiere, rispettivamente, le ulteriori attività di ostacolo all'identificazione della provenienza illecita dei beni (art. 648-bis), ovvero quelle di reimpiego degli stessi in attività economiche o finanziarie (art. 648-ter), ed il grave disvalore che connota anche tali condotte – evidentemente del tutto autonome dall'originaria azione delittuosa che aveva consentito l'apprensione dei beni riciclati o reimpiegati - consente di superare le tesi dottrinali contrarie, imperniate sul rispetto del principio del c.d. ne bis in idem sostanziale.

L'articolo 2, recante modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, condiziona – per i detenuti e gli internati condannati per delitti qualificati dalla violenza o dallo sfruttamento di natura sessuale ai danni di minorenni - la possibilità di fruire di permessi premio, misure alternative alla detenzione e assegnazione al lavoro all'esterno, di cui al medesimo articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, alla positiva partecipazione a programmi di riabilitazione. Con ciò si confida che le autorità preposte all'applicazione dei benefìci indaghino in modo approfondito sulla propensione dei detenuti a delinquere ulteriormente, valorizzando specifici percorsi riabilitativi. Per la definizione di tali percorsi si rimanda peraltro a un successivo decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 3 contiene, come già accennato, un significativo intervento sull'articolo 222 del Codice della Strada. All'inasprimento della risposta sanzionatoria penale per i delitti di omicidio colposo commessi da soggetto postosi alla guida di un veicolo, pur trovandosi in stato di rilevante ebbrezza alcolica o di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope (vedi quanto già illustrato in relazione all'art. 1, comma 1, lett. h ed i), fa riscontro – per le stesse ipotesi – la previsione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida (resta invece ferma, per le altre fattispecie di omicidio colposo, la sanzione della sospensione della patente fino a quattro anni, prevista dal vigente secondo comma del citato articolo 222).

L'articolo 4 contiene alcune rilevanti modifiche al vigente codice di rito.
Con la lettera a) del comma 1, si intende intervenire sulla problematica (di sempre maggior rilievo, anche per la sua diretta incidenza sul bilancio dello Stato) inerente la custodia e conservazione della merce sottoposta a sequestro nell'ambito di un procedimento penale.

In particolare, attraverso l'inserimento di un comma 3-bis nell'art. 260 del codice di procedura penale, si attribuisce all'autorità giudiziaria procedente il potere di disporre la distruzione non solo – come oggi previsto dal comma 3 dell'art. 260 – delle merci deperibili, ma anche delle cose di cui è vietata la fabbricazione, il possesso, la commercializzazione ecc., e ricorrano una delle seguenti condizioni: a) la custodia risulti problematica per l'entità della merce in sequestro (come già previsto per i reati in tema di diritto d'autore: cfr. art. 171 sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633); b) la custodia risulti particolarmente onerosa, ovvero pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica; c) le violazioni dei predetti divieti risultino evidenti, anche all'esito di eventuali accertamenti disposti ai sensi dell'articolo 360 c.p.p..

In tali ipotesi, si ritiene – salva ovviamente l'esistenza di esigenze istruttorie che impongano il mantenimento in sequestro a fini probatori - che il principio secondo cui la merce in questione, destinata alla confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma 2 n. 2, c.p., sia mantenuta in sequestro preventivo ex art. 321 comma 2 c.p.p., possa essere derogato in favore di una immediata distruzione, anche al fine di limitare la già richiamata, crescente incidenza degli oneri di custodia sull'erario. Peraltro, prima di procedere alla distruzione, l'autorità giudiziaria è tenuta al prelevamento di uno o più campioni, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 del codice di procedura penale.
Le successive lettere da b) a g) del comma 1 dell'articolo 1 contengono alcune disposizioni improntate ad una rivisitazione in senso più rigoroso della disciplina delle misure cautelari, nella prospettiva inizialmente evidenziata.

In particolare, alla lettera b) del comma 1 si prevede una duplice modifica del primo periodo dell'art. 274, comma 1 lett. c), c.p.p., in tema di presupposti per l'applicazione di misure cautelari finalizzate a fronteggiare il pericolo di reiterazione di condotte criminose.

Da un lato, con riguardo al momento valutativo della personalità dell'indagato, il richiamo ai soli “precedenti penali” viene integrato con quello ai precedenti giudiziari e alle risultanze desumibili dal già citato servizio informatico di cui all'art. 97, disp. att. c.p.p.: in tal modo, l'oggetto della valutazione prognostica viene espressamente esteso – per il perseguimento delle finalità indicate supra, sub art. 1 - non solo ai precedenti giudiziari (risultato cui peraltro era già pervenuta la giurisprudenza della Corte di cassazione: cfr. da ultimo Cass., Sez. VI, 11-7-06 n. 29405), ma anche alle risultanze desumibili dalla banca dati relativa alle misure cautelari in corso di esecuzione ovvero non eseguite per la latitanza dell'indagato o imputato.

D'altro lato, attraverso l'inserimento di un espresso richiamo ai delitti di cui all'art. 380 c.p.p. nella citata lett. c) dell'art. 274 dello stesso codice, si vuole rendere possibile l'applicazione delle misure cautelari in ogni caso in cui vi sia concreto pericolo di reiterazione di taluno dei reati per cui, attualmente, è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza: ovvero anche nelle ipotesi in cui il delitto in questione, di cui si paventa la commissione da parte dell'indagato, non sia connotato da “uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata”, né sia “della stessa specie di quello per cui si procede”. Si allude, evidentemente, alle eventualità in cui sia ravvisabile ad es. un concreto pericolo di commissione di delitti di furto aggravato dalla violenza sulle cose, al furto in appartamento, alla detenzione, cessione ecc. di sostanze stupefacenti, e tuttavia la persona sia indagata per diversa tipologia di reati (es. evasione ovvero anche violazione della disciplina sugli stupefacenti, qualora il pericolo di commissione - di gravità e concretezza tali da imporre l'adozione di misure cautelari - concerna i soli predetti reati contro il patrimonio).

Attraverso le lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 4 (e dunque con la riformulazione del comma 1-bis e la contestuale abrogazione del comma 2-ter dell'art. 275 c.p.p.), è stato operato un ampliamento delle ipotesi, già previste dal codice di rito, in cui l'applicazione della misura cautelare avviene ex officio (ovvero anche senza una previa richiesta da parte del pubblico ministero).

Attualmente, il comma 1-bis dell'art. 275 c.p.p. impone al giudice, che emetta una sentenza di condanna, di operare contestualmente un esame delle esigenze cautelari (peraltro nella sola ottica del pericolo di fuga e di quello di reiterazione) anche alla luce dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti. Il successivo comma 2-ter dispone invece che “nei casi di condanna in appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma del comma 1 bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole”.

In sostanza, l'automatismo dell'applicazione di una misura cautelare personale (non necessariamente di tipo custodiale) è attualmente operante, al momento della sentenza di condanna in appello – e sempre che, ovviamente, venga accertata la sussistenza di esigenze cautelari ai sensi del comma 1-bis – solo in relazione ai reati per cui è previsto, in ragione della pena edittale, l'arresto obbligatorio in flagranza, e solo a carico dei recidivi specifici infraquinquennali.

Al fine di fronteggiare le più volte richiamate esigenze di tutela della collettività, si intende modificare il sistema procedendo all'anticipazione di tale limitato automatismo già all'esito della sentenza di condanna di primo grado, e con riferimento a tutti i reati individuati – ai fini dell'obbligatorietà dell'arresto in flagranza – dall'art. 380 del codice di rito.
Invero, l'intervenuto accertamento della responsabilità dell'imputato “al di là di ogni ragionevole dubbio” (cfr. l'art. 533 comma 1 c.p.p., come modificato dall' art. 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 46) rende possibile e ragionevole la suddetta anticipazione, qualora si abbia riguardo all'estremo allarme sociale derivante da tali situazioni, non solo per la gravità dei reati in questione - nessuna particolare distinzione sembra possibile, a tale specifico riguardo, tra quelli per cui è previsto l'arresto obbligatorio in ragione della pena edittale, e quelli puntualmente elencati nel secondo comma dell'art. 380 c.p.p. - ma anche per le condizioni personali dell'imputato (recidivo specifico infraquinquennale).

Al riguardo, le possibili obiezioni – già sollevate con riferimento all'attuale comma 2-ter dell'art. 275 ai sensi dell'art. 27 comma 2 Cost., paventandosi la violazione della presunzione di non colpevolezza attraverso l'introduzione di una sorta di esecuzione anticipata della sentenza di condanna - appaiono superabili non solo alla luce dell'ambito applicativo della disposizione in parola, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo; ma anche, ed anzi soprattutto, in considerazione delle ben differenti finalità perseguite dall'eventuale intervento officioso del giudice.

E' infatti ovviamente indispensabile, come già accennato, che quest'ultimo ravvisi – anche alla luce degli elementi sopravvenuti fino all'emissione della sentenza – la concreta sussistenza di una delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p.. Sul punto, la Corte costituzionale ha più di una volta sottolineato che in tema di misure cautelari personali, ferma ovviamente la necessità di rispettare la riserva di legge di cui all'art. 13 Cost., il richiamo al principio di non colpevolezza di cui all'art. 27 della Costituzione “si rivela manifestamente non conferente, data l'estraneità di quest'ultimo parametro all'assetto e alla conformazione delle misure restrittive della libertà personale che operano sul piano cautelare, che è piano del tutto distinto da quello concernente la condanna e la pena (ord. n. 339 del 1995; sentt. n. 342 del 1983, n. 15 del 1982)” (Corte cost., ord. n. 450 del 1995). Tra l'altro, con riferimento alla vigente disciplina, è stato posto in evidenza che gli elementi in possesso del giudice di appello, chiamato ad un intervento cautelare officioso, e, in presenza di esigenze cautelari, necessitato, sono fisiologicamente – oltre che per qualità ed entità più circoscritti di quelli a disposizione delle parti – scarsamente attuali, perché risalenti nel tempo (salvo che nei casi, peraltro assai rari nella pratica, di una rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale).

Va anche evidenziato che un intervento officioso del giudice, in materia cautelare e contra reum, è già previsto nell'art. 276 c.p.p., il quale disciplina i provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte. In quella sede, anzi, tale intervento officioso risulta connotato anche da un preciso automatismo nell'applicazione della misura custodiale in carcere, in caso di trasgressione delle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora (art. 276, comma 1 ter, c.p.p.): e tale disposizione ha, tra l'altro, positivamente superato lo scrutinio di legittimità costituzionale (Corte cost., ord. n. 40 del 2002).

La rivisitazione dell'attuale sistema in tema di presupposti applicativi per la misura custodiale in carcere, con particolare riferimento alla sua necessaria applicazione in presenza di esigenze cautelari, è oggetto dell'art. 4, comma 1 lettera e).

Il primo periodo del comma 3 dell'art. 275 c.p.p., nel testo oggi in vigore, prevede – in linea con i principi di adeguatezza e proporzionalità dettati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo – che la misura della custodia in carcere possa essere disposta solo in caso di inadeguatezza di ogni altra misura.

Peraltro, il secondo periodo del medesimo comma 3 prevede una rilevante deroga a detto principio, imponendo l'adozione della misura custodiale in carcere, “salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”, qualora vi siano gravi indizi di colpevolezza per i delitti di cui all'art. 416-bis del codice penale, per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo, nonché per quelli finalizzati ad agevolare l'attività di quel tipo di associazioni.
L'elenco dei reati è stato in tal senso ridotto dalla legge 8 agosto 1995, n. 332.

In precedenza, ovvero per effetto del decreto legge 9 maggio 1991 n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, l'elenco in questione comprendeva anche numerose altre fattispecie, che il legislatore del 1995 ha “trasferito in blocco” nell'ambito dell'art. 407, comma 2 lett. a) del codice di rito (articolo che disciplina la durata massima delle indagini preliminari). Si allude in particolare: a gravissimi delitti contro la personalità dello Stato (artt. 285, 286 del codice penale), contro l'incolumità pubblica (art. 422), contro la persona (art. 575) ed il patrimonio (art. 628 comma 3, 629 comma 2, 630); ai delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale (puniti con pena edittale non inferiore nel minimo a cinque anni, o nel massimo a dieci anni di reclusione); ai delitti in tema di armi (fabbricazione, introduzione, messa in vendita, ecc. di armi da guerra, esplosivi, armi clandestine ovvero più armi comuni da sparo); ai delitti di traffico di quantità ingenti di sostanze stupefacenti e di associazione per delinquere finalizzata alla predetta attività.

L'automatismo nell'applicazione della misura custodiale di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p. è stato ritenuto – in considerazione della gravità dei reati individuati, e della possibilità per il giudice di ritenere comunque, in concreto, insussistenti le esigenze cautelari - compatibile sia con la Costituzione (ordd. 339/95, 450/95 della Consulta), sia con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (sent. 6-11-03, Pantano c. Italia, della Corte di Strasburgo, la quale, con specifico riferimento ad imputazioni associative di cui all'art. 416 bis, ha rilevato che “la lotta contro questo flagello può, in certi casi, portare all'adozione di misure che giustificano una deroga alla norma fissata dall'art. 5, che mira a tutelare, prima di tutto, la sicurezza e l'ordine pubblico, nonché a prevenire la commissione di altri reati penali gravi. In questo contesto, una presunzione di pericolosità può essere giustificata, in particolare quando non è assoluta, ma si presta ad essere contraddetta dalla prova contraria”).

Quanto alle pronunce della Corte costituzionale, nell'ordinanza n. 339 (emessa prima dell'entrata in vigore della legge n. 332 del 1995, e dunque con riferimento al più ampio elenco di reati sopra richiamato) si è in particolare evidenziato che “la regola, posta in via generale quanto a delimitazione della discrezionalità giudiziale nella scelta delle misure coercitive sul piano dell'adeguatezza, allorché l'imputazione per cui si procede pervenga a livelli di spiccata gravità”, risulta “rappresentativa di una scelta del legislatore orientata nel senso del rafforzamento della tutela delle ragioni di cautela (naturalmente dove sussistenti, o più esattamente dove non verificate insussistenti, ex art. 275, comma 3, ultimo periodo, c.p.p.)”. In tale contesto, è stata esclusa qualsiasi violazione dell'art. 3 Cost. nella comparazione tra tossicodipendenti imputati di un reato ex art. 275, comma 3, c.p.p. (esclusi perciò dai benefici di cui all'art. 89 d.P.R. 309/90) e tossicodipendenti imputati di diverso reato, “attesa l'assoluta disomogeneità dei termini posti a raffronto proprio sul piano della considerazione della gravità del fatto e della pericolosità soggettiva desumibile da certi delitti piuttosto che da altri; considerazione anch'essa riservata alle scelte del legislatore, certamente non irragionevoli nella specie, alla luce della catalogazione contenuta nel citato articolo 275, comma 3, del codice”.

L'ordinanza n. 450 del 1995, emessa invece subito dopo l'entrata in vigore della legge n. 332 del 1995, ha ribadito la legittimità costituzionale dell'art. 275 comma 3, evidenziando anzi la “manifesta non irragionevolezza” del particolare regime riservato ai reati di mafia e chiarendo, in termini generali, che “la sussistenza in concreto di una o più delle esigenze cautelari prefigurate dalla legge (l'an della cautela) non può, per definizione, prescindere dall'accertamento della loro effettiva ricorrenza di volta in volta; mentre la scelta del tipo di misura (il quomodo di una cautela, in concreto rilevata come necessaria) non impone, ex se, l'attribuzione al giudice di analogo potere di apprezzamento, ben potendo essere effettuata in termini generali dal legislatore, nel rispetto della ragionevolezza della scelta e del corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti”: competendo in particolare al legislatore “l'individuazione del punto di equilibrio tra le diverse esigenze, della minore restrizione possibile della libertà personale e dell'effettiva garanzia degli interessi di rilievo costituzionale tutelati attraverso la previsione degli strumenti cautelari nel processo penale (sentt. n. 1 del 1980; n. 64 del 1970)”. In buona sostanza, “la predeterminazione in via generale della necessità della cautela più rigorosa (salvi, ovviamente, gli istituti specificamente disposti a salvaguardia di peculiari situazioni soggettive, quali l'età, la salute e così via) non risulta in contrasto con il parametro dell'art. 3 della Costituzione, non potendosi ritenere soluzione costituzionalmente obbligata quella di affidare sempre e comunque al giudice la determinazione dell'accennato punto di equilibrio e contemperamento tra il sacrificio della libertà personale e gli antagonisti interessi collettivi, anch'essi di rilievo costituzionale”.

Tali principi sono stati di recente ribaditi, negli stessi termini, non solo dalla già citata ordinanza n. 40 del 2002 (cfr. supra, sub art. 4, comma 1, lett. b e c), ma anche dall'ordinanza n. 130 del 2003, nella quale la Consulta ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata in relazione all'art. 284, comma 5-bis, c.p.p.: disposizione che, come è noto, preclude l'applicazione della misura gradata degli arresti domiciliari nei confronti della persona condannata per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per cui si procede.

In tale prospettiva, ed avendo riguardo allo straordinario allarme sociale e all'altrettanto straordinaria efferatezza riconducibili ad una variegata tipologia di fenomeni delittuosi, anche di tragica attualità, si impone una riconsiderazione del “punto di equilibrio” più volte evocato nelle ordinanze della Corte costituzionale.

In particolare, si ritiene che, al fine di tutelare le esigenze di tutela della collettività più volte richiamate anche nelle pronunce della Consulta, l'elenco di cui al comma 3 dell'art. 275 debba essere ampliato non solo con il reinserimento – indipendentemente dall'esistenza di una connessione con l'art. 416 bis c.p., nel senso sopra chiarito – delle fattispecie a suo tempo individuate dal legislatore del 1991 ed oggi (come detto) elencate nei numeri da 1 a 6 dell'art. 407 comma 2 lett. a); ma anche con il richiamo di una serie di ulteriori fenomeni delittuosi che, soprattutto negli anni più recenti, hanno acquisito un'altrettanto primaria rilevanza ai fini specifici che qui interessano.

A tale ultimo riguardo, vengono in rilievo:

  1. quanto ai delitti contro la persona (cfr. art. 407, comma 2 lett. a, n. 7 bis), i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.); di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 bis, primo comma c.p.); di pornografia minorile (art. 600 ter, primo comma c.p.); di tratta di persone, e di acquisto e alienazione di schiavi (artt. 601, 602 c.p.); di violenza sessuale aggravata ai sensi dell'art. 609 ter (nei confronti di minore infraquattordicenne, con uso di armi e sostanze alcoliche, ecc.), dell'art. 609 quater (atti sessuali con minorenne: con esclusione, peraltro, delle ipotesi in cui il fatto debba considerarsi di minore gravità, in considerazione della estrema delicatezza e varietà delle situazioni evidentemente configurabili nelle relazioni tra autore del reato e persona offesa) e dell'art. 609 octies c.p.(violenza sessuale di gruppo);
  2. quanto ai delitti contro l'ordine pubblico, le figure apicali del sodalizio di cui all'art. 416 c.p., qualora questo sia finalizzato alla commissione dei più gravi tra i delitti per cui è previsto l'arresto in flagranza (art. 407, comma 2 lett. a, n. 7 c.p.p.);
  3. quanto ai delitti contro il patrimonio, i delitti di furto in abitazione e furto con strappo di cui all'art. 624-bis c.p., nonchè il delitto di rapina di cui all'art. 628 c.p.. La valorizzazione di tali figure criminose è dovuta ai ben noti, dirompenti effetti che esse determinano sulla sicurezza dei cittadini; tra l'altro, con specifico riguardo ai delitti di cui all'art. 624-bis, deve essere adeguatamente evidenziata la loro “naturale” e tutt'altro che teorica attitudine – come quotidianamente comprovato dalle cronache giudiziarie - ad una “progressione criminosa” verso fattispecie di ancor maggiore gravità (quali il sequestro di persona e l'omicidio, oltre ovviamente alla stessa rapina). Anche in occasione dell'inserimento di tali delitti nell'autonoma collocazione attuale (all'interno, appunto, dell'art. 624-bis del codice), si è fondatamente rilevato che, proprio per tale loro peculiare connotazione, la salvaguardia del bene giuridico “patrimonio” assume ormai uno spazio e un rilievo secondari rispetto alla tutela di valori immediatamente riconducibili alla persona, quali l'integrità fisica o morale, e la stessa inviolabilità del domicilio. In tale prospettiva, l'inclusione di tali fattispecie nel nuovo elenco di cui all'art. 275 comma 3 appare – nonostante l'entità non particolarmente elevata delle pene edittali previste per le ipotesi non aggravate - giustificata e coerente con le linee fondanti, più volte richiamate, dell'intervento di riforma;
  4. quanto ai delitti in tema di immigrazione, le condotte di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina a fine di profitto di cui all'art. 12 comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998,n. 286, eventualmente aggravate ai sensi dei commi 3 bis (numero degli stranieri superiore a 5, messa in pericolo della loro vita o sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti) e 3 ter (destinazione degli stranieri alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale, all'impiego in attività illecite degli stranieri minorenni al fine di favorirne lo sfruttamento). L'opportunità di tale inclusione è tra l'altro comprovata dagli strettissimi rapporti esistenti tra le suddette figure di reato e quelle, sopra richiamate, di cui all'art. 407, comma 2 lett. a) n. 7, c.p.p.;
  5. quanto ai delitti contro l'incolumità pubblica, l'incendio boschivo doloso di cui all'art. 423-bis, commi 1, 3 e 4 c.p. (la ratio di tale inserimento va rinvenuta nella esponenziale crescita di tale fenomeno criminoso e nello straordinario allarme sociale ad esso direttamente riconducibile, anche per la portata spesso irreversibile dei suoi effetti), nonché i delitti di avvelenamento di acque o sostanze alimentari (art. 439 c.p.) e di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.), in considerazione della estrema pericolosità, insita in tali condotte criminose, per la salute dei cittadini;
  6. quanto ai delitti in tema di contrabbando, le fattispecie aggravate dall'uso di armi, di mezzi appositamente alterati ecc. di cui all'art. 291, comma 2, lett. a), d) ed e) del D.P.R. 29 gennaio 1973, n. 43, nonché le più gravi ipotesi associative di cui all'art. 291-quater, comma 4 dello stesso decreto (reati attualmente inseriti nell'art. 407 comma 2 lett. a), n. 1 per effetto della legge 19 marzo 2001, n. 92). Si tratta infatti delle più allarmanti ipotesi criminose in un settore di sicuro rilievo per la criminalità organizzata, non a caso inserite anche nell'elenco dei reati attribuiti, nella fase delle indagini, alla Procura distrettuale (art. 51, comma 3-bis c.p.p.);
  7. quanto ai delitti a tutela dell'ambiente, il traffico illecito di ingenti quantità di rifiuti attraverso attività organizzate, di cui all'articolo 260, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, eventualmente aggravato ai sensi del comma 2 (traffico di sostanze ad alta radioattività): anche in questo caso, si tratta di condotte di estrema rilevanza e pericolosità, in un settore che attualmente attira sempre più gli interessi della criminalità organizzata.

E' appena il caso di ricordare che, in ogni concreta fattispecie riconducibile a tali figure criminose, resta ovviamente ferma la necessità di valutare l'eventuale presenza (e valenza significativa) di circostanze idonee a far ritenere insussistenti le esigenze cautelari. Si è visto infatti che tale accertamento costituisce un presupposto assolutamente irrinunciabile - “l'an della cautela”: cfr. supra, ord. n. 450 del 1995 e n. 130 del 2003 - nella stessa ricostruzione sistematica operata della Consulta in tema di misure cautelari detentive, e di legittimità delle scelte legislative che, ragionevolmente, sottraggano al giudice la scelta del tipo di misura da adottare (“il quomodo della cautela”): si tratta dunque di un presupposto che, anche nella prospettiva fatta propria dall'odierno intervento di riforma, non può che rimanere imprescindibile, nonostante la diversa soluzione adottata negli ordinamenti di diversi Paesi dell'Unione europea (quali ad esempio la Francia, il Belgio, la Germania), qualora si tratti di sottoporre a detenzione cautelare un indagato per delitti di massimo allarme sociale.

Le lettere f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 in oggetto contengono una significativa modifica nell'ambito del regime delle impugnazioni avverso i provvedimenti in materia cautelare. Nella prima, si prevede l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 310 del codice di procedura penale, in base al quale attualmente l'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la stessa diventi definitiva, pertanto fino alla scadenza del termine per proporre ricorso per cassazione o alla conferma della decisione all'esito del predetto giudizio di legittimità. Detta norma concede all'indagato – il quale ha già avuto modo di consultare gli atti posti a suo carico essendo necessariamente intervenuta la discovery in sede di giudizio di appello, nonché di avere notizia, pur essendo in stato di libertà, della sussistenza di una richiesta di custodia cautelare nei suoi confronti da parte del pubblico ministero – di beneficiare di un ulteriore lasso di tempo tra le decisione del giudice collegiale di applicare la misura e la sua esecuzione; questo ulteriore lasso di tempo costituisce una fonte di grave pregiudizio, sotto il profilo dell'inquinamento probatorio, per le esigenze di tutela delle indagini, ma concede anche all'indagato tutto il tempo necessario per consolidare una sua eventuale latitanza. E', pertanto, apparso necessario prevedere l'abrogazione del predetto comma 3 dell'articolo 310, ed introdurre (con l'articolo 4, comma 1, lettera g) del presente ddl) all'articolo 311 del codice di procedura penale l'opposto principio in base al quale il ricorso per cassazione non sospende l'efficacia esecutiva dell'ordinanza emessa dal tribunale. Del resto, trattandosi di ordinanza emessa da un tribunale collegiale con la completa garanzia del contraddittorio per l'indagato, non residua alcun motivo per sospenderne l'esecuzione fino alla definitività della decisione.

La lettera h) del comma 1 prevede, come già accennato, una modifica all'articolo 392 del codice di procedura penale, il quale individua i casi in cui è possibile svolgere l'incidente probatorio.
Attualmente, la norma permette, nei procedimenti per i delitti di violenza e abuso sessuale, nonché per i delitti di cui agli articoli 600-bis e seguenti del codice penale (prostituzione e pornografia minorile), l'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche qualora non ricorrano le altre condizioni previste in generale dalla legge. Sostanzialmente, la previsione mira ad estromettere quanto prima il minore degli anni sedici dal processo penale, evitandogli nei limiti del possibile ulteriori turbamenti e traumi.
L'innovazione rende possibile effettuare con incidente probatorio, sempre con riferimento ai reati citati, l'assunzione della testimonianza del minore ultrasedicenne, nonché della parte offesa anche maggiorenne, trattandosi di delitti portatori di conseguenze psicologicamente distruttive anche nei confronti dei soggetti adulti o quasi adulti. Si giustifica pertanto anche nei loro confronti l'esigenza di limitare quanto possibile la reiterazione del confronto in sede giudiziaria con la ricostruzione di esperienze drammatiche e dolorosamente umilianti.

Le disposizioni contenute nelle lettere i) e l) del comma 1 dell'art. 4 sono volte ad accelerare l'instaurazione del giudizio, nelle ipotesi in cui, a carico dell'indagato, sia stata emessa un'ordinanza applicativa di misura cautelare custodiale, e la valutazione circa la sussistenza della gravità indiziaria sia stata confermata in sede di riesame.
In particolare, in siffatte ipotesi – cui possono essere assimilate quelle della mancata impugnazione ex art. 309 c.p.p., della rinuncia espressa al gravame e della declaratoria di inammissibilità dello stesso da parte del tribunale – è stato previsto che , attraverso l'introduzione di un comma 1-bis nell'art. 453 c.p.p., il pubblico ministero richieda il giudizio immediato anche al di fuori dei limiti temporali individuati, dall'art. 454, comma 1, con riferimento alla iscrizione della persona nel registro degli indagati.

Appare infatti opportuno, in tali casi (ovvero sia quando la prognosi di qualificata probabilità di colpevolezza – presupposto della misura custodiale – ha ricevuto un significativo avallo in sede di riesame, sia anche quando l'indagato non ha validamente attivato tale rimedio), un “recupero” di tale procedimento speciale, che il pubblico ministero deve attivare, entro il termine sollecitatorio di sei mesi a decorrere dall'esecuzione della misura custodiale, con l'unico (ed ovvio) limite costituito dalla ritenuta sussistenza di un pregiudizio per l'attività investigativa.

Il nuovo comma 1-bis dell'art. 455 prevede peraltro anche che, qualora dopo la formulazione della richiesta sopravvenga la revoca o l'annullamento dell'ordinanza applicativa della misura custodiale, per insussistenza della gravità indiziaria, il giudice rigetti la richiesta formulata ai sensi dell'art. 453, comma 1-bis.

Con le disposizioni contenute nelle lettere m) e n) del comma 1 dell'articolo 4, si prevede inoltre l'abrogazione, rispettivamente, dei commi 4 e 5 dell'articolo 599 e del comma 2 dell'articolo 602 del codice di rito, i quali attualmente disciplinano l'ipotesi di accordo tra le parti per l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello con rideterminazione della pena e rinuncia agli altri motivi. Invero tale istituto, pur essendo strutturalmente e funzionalmente diverso da quello di cui all'articolo 444 c.p.p. – come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione: si veda, ex plurimis, le sentenze 2-7-04, imp. Mezzana; 17-10-01, imp. Pugliese – ha per un verso fortemente ridimensionato, in ragione delle condizioni di accesso oggi previste per la sua applicazione (durante tutto il corso del dibattimento in appello), l'interesse a ricorrere all'istituto del patteggiamento di primo grado, con ricadute assolutamente negative sull'obiettivo di deflazione del carico processuale legato proprio al ricorso ai riti alternativi in tale fase. Per altro verso, come già accennato, l'istituto in questione rende possibile un abbattimento anche assai considerevole della pena irrogata in primo grado, attraverso l'accordo delle parti sull'accoglimento dei motivi di appello o di una parte di essi, sulla rinuncia agli altri eventuali motivi e sulla pena da loro stesse eventualmente rideterminata (nei casi in cui ciò consegua all'intesa raggiunta quanto ai motivi: es. dell'accordo raggiunto per l'accoglimento del motivo di appello inerente la partecipazione ad un'associazione ex art. 74 D.P.R. 309/90, con rinuncia al motivo concernente il singolo episodio di spaccio). La Corte di cassazione ha tra l'altro affermato che tali accordi possono essere recepiti dal giudice senza particolari oneri motivazionali (potendo egli limitarsi ad affermare di aver valutato come congrua la pena indicata dalle parti: cfr. Cass., 24-5-95, imp. Di Stefano; in caso di rigetto della richiesta concordata, invece, è stata sostenuta la necessità di una specifica motivazione: cfr. Cass., 10-10-03, imp. Mazzuca).

Alla lettera o) si prevede, infine, una modifica dell'articolo 656, comma 9, del codice di procedura penale; detto articolo reca la disciplina dell'esecuzione delle pene detentive, imponendo al comma 5 che, nei casi di condanna a pena non superiore a tre anni (sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del DPR 309/90, ovvero nei confronti dei tossicodipendenti che abbiano in corso o vogliano intraprendere un programma terapeutico socio-riabilitativo), il pubblico ministero ne sospenda in ogni caso l'esecuzione, onde consentire la presentazione delle eventuali richieste di concessione delle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 354/75 (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà) o della richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'articolo 90 del citato DPR 309/90.

Detta disciplina prevede alcune deroghe, elencate al comma 9 del medesimo articolo 656:

  1. condannati per delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 354/75;
  2. condannati che si trovano in stato di custodia cautelare per il fatto oggetto della condanna da eseguire;
  3. condannati ai quali sia stata applicata la recidiva.

In relazione a tali tipologie di condannati la sospensione non avrà luogo e si procederà con l'immediata esecuzione della pena.
I reati previsti nella lettera a) sono in buona parte quelli già individuati come di particolare rilevanza nell'ambito del presente ddl ed in relazione ai quali si ritiene doverosa l'applicazione della custodia cautelare, salva l'insussistenza delle esigenze cautelari (cfr. art. 4, comma 1, lett. e). Conformemente a quanto già rilevato in detta sede, appare opportuno ampliare l'operatività del divieto di sospensione con riferimento a tutti i reati sopra elencati, in relazione ai quali le esigenze di tutela della collettività appaiono maggiormente bisognose di tutela; per quanto concerne, allora, le sentenze di condanna per taluno dei predetti reati, l'esecuzione della pena detentiva non sarà più automaticamente sospesa in attesa di una eventuale decisione, ma sarà immediatamente applicata, salva la facoltà per il condannato di presentare le richieste sopra descritte e salva la decisione in merito del tribunale di sorveglianza.

La lettera o) del comma 1, dell'articolo 4, pertanto, aggiorna il catalogo dei reati indicati nell'articolo 656, comma 9, lettera a), c.p.p., aggiungendo agli stessi anche quelli di cui agli articoli 423-bis, 600-bis, 624-bis e 628 del codice penale, e rendendo quindi coerente il dettato della norma in questione con quello di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del disegno di legge, il quale elenca la ristretta cerchia di reati in relazione ai quali, come visto, è stata prevista l'applicazione della custodia in carcere, salva la prova dell'insussistenza delle esigenze cautelari.

In tal modo si prevede un percorso processuale nei confronti dei soggetti responsabili dei predetti, gravissimi reati, in relazione ai quali, ove non sia stata applicata la custodia cautelare nelle precedenti fasi del procedimento, l'esecuzione della pena avverrà sempre e comunque, salva la successiva possibilità, ove ne ricorrano i presupposti, di richiedere la sospensione dell'esecuzione medesima.

L'articolo 5, come già accennato, intende eliminare il difetto di coordinamento tra il codice di procedura penale e il d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (recante le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), in ordine alla possibilità di applicare la misura della custodia cautelare ai minori indagati o imputati dei reati di cui all'odierno art. 624-bis del codice penale.

In particolare, deve osservarsi che ai sensi dell'art. 23 D.P.R. n. 448 - come novellato dall'art. 42 del d.l.vo 14 gennaio 1991, n. 12 – l'applicazione della custodia cautelare nei confronti dei minorenni è prevista per i delitti dolosi puniti con l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel massimo a nove anni, nonché “quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 380, comma 2, lettere e), f), g), h) del codice di procedura penale nonché, in ogni caso, per il delitto di violenza carnale”. D'altro canto, l'articolo 380 comma 2 lett. e) richiamava, nella originaria formulazione della sua ultima parte, i delitti di furto aggravati dalla violazione di domicilio, dalla violenza sulle cose e dall'aver strappato la cosa di mano o di dosso alla persona (“quando ricorre…taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 comma 1, 2 prima ipotesi e 4 seconda ipotesi del codice penale”).

Come già in precedenza (e ad altri fini) evidenziato, la legge 26 marzo 2001, n. 128 ha peraltro autonomamente disciplinato il furto in abitazione ed il furto con strappo nel nuovo art. 624-bis c.p.:

contemporaneamente, è stata da un lato inserita - nell'elencazione dei reati per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, contenuta nel comma 2 dell'art. 380 del codice di rito - una lettera e-bis), relativa appunto alle fattispecie criminose in questione, salvo che ricorra l'attenuante della speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 c.p. (e ciò in conseguenza della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'originario art. 380 comma 2 lett. e, nella parte in cui comprendeva le fattispecie in cui ricorreva la predetta attenuante). D'altro lato, coerentemente, la legge n. 128 del 2001 ha espunto dal tenore della lett. e) i riferimenti al furto in abitazione ed al furto con strappo.

Analogo intervento non è invece stato previsto sulla corrispondente disposizione relativa agli indagati o imputati minorenni, dettata – come si è visto – nell'art. 23 D.P.R. n. 448 del 1988. Il perdurante rinvio, ivi contenuto, alla sola lett. e) dell'art. 380, ha determinato nella Suprema corte, due contrapposti indirizzi interpretativi: una prima soluzione, imperniata sul principio di tassatività che deve presidiare l'applicazione delle misure cautelari, soprattutto nei confronti dei minori - esclude l'applicabilità di misure cautelari per i delitti di cui alla lett. e-bis) dell'art. 380 c.p.p., non richiamata dall'art. 23 (cfr. ad es. Cass., Sez. V, 16-1-04; in senso analogo v. anche la sentenza n. 137 del 2003 della Corte costituzionale, che ha escluso la possibilità di diverse interpretazioni anche qualora la situazione normativa fosse frutto di una svista del legislatore).

In senso contrario si è invece sostenuto che le modifiche intervenute nel codice penale e nell'art. 380 del codice di rito non hanno determinato il venir meno dell'applicabilità della custodia in carcere per i delitti di furto in appartamento e furto con strappo, desumibile dall'art. 23 D.P.R. n. 488 nel testo risultante dalla novella del 1991 (in tal senso, da ultimo, cfr. Cass., Sez. IV, 23-1-07 n. 76). Ancor più recentemente, la Consulta ha avallato tale indirizzo ermeneutico, evidenziando che “il mancato adeguamento dell'art. 23 del d.P.R. n. 448 del 1988 alla nuova “rassegna” delle ipotesi di furto enunciate dall'art. 380 cod. proc. pen., come novellato, non risulti affatto denotare una sorta di voluntas excludendi delle più gravi ipotesi di cui all'art. 624-bis cod. pen. dal panorama delle fattispecie in ordine alle quali è consentita l'applicazione della misura cautelare nei confronti degli imputati minorenni” (Corte cost., ord. 4 luglio 2007, n. 281).

Con l'inserimento di un espresso richiamo alla lettera e-bis) del comma 2 dell'art. 380 c.p.p., oggetto dell'intervento di cui all'art. 5 del presente disegno di legge, si intende porre rimedio al richiamato difetto di coordinamento: risultando del tutto coerente – salva sempre l'esclusione delle ipotesi in cui ricorra la speciale tenuità del danno – l'assimilazione dei delitti di cui all'art. 624-bis c.p. al furto aggravato dall'uso di armi o dalla violenza sulle cose, per i quali è oggi pacificamente applicabile la custodia cautelare (attraverso il rinvio dell'art. 23 delle citate disposizioni di cui al D.P.R. n. 448 del 1988, all'art. 380, comma 2 lett. e) del codice di procedura penale nell'attuale formulazione).

L'articolo 6 contiene la clausola di invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore.


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