DDL - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Moldova per assistenza giudiziaria, riconoscimento e esecuzione delle sentenze civili (Roma, 7 dicembre 2006) - Relazione

Disegno di legge recante: “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatto a Roma il 7 dicembre 2006"

Articolato

La Repubblica di Moldova, dopo aver acquistato l'indipendenza a seguito della dissoluzione dell'ex U.R.S.S., ha avviato una serie di iniziative economico-commerciali con gli Stati dell'Europa occidentale. Tali iniziative hanno comportato una significativa rilevanza della sua presenza nel contesto europeo e italiano.

In particolare, si sono intensificate le relazioni imprenditoriali e sociali con l'Italia, giacché numerose imprese italiane si sono insediate in Moldova, si è costituita in Italia una folta colonia di cittadini moldavi ed è stata aperta nel nostro Paese l'Ambasciata di Moldova.

E' stata quindi avvertita l'esigenza di disciplinare con un accordo diretto tra i Governi dei due Paesi l'assistenza giudiziaria ed il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze emesse dalle rispettive autorità giudiziarie ed stato negoziato il presente Accordo il cui contenuto é stato condiviso da entrambe le Parti ed é stato trasfuso nel testo allegato alla presente relazione.

Tale testo corrisponde in linea di massima agli Accordi bilaterali stipulati dall'Italia. In particolare l'Accordo, che consta di 25 articoli ed è suddiviso in quattro titoli, risponde all'esigenza di promuovere la cooperazione giudiziaria in campo civile, garantendo la certezza del diritto, facilitando il riconoscimento reciproco delle decisioni e delle sentenze, favorendo l'avvicinamento delle disposizioni processuali, rimuovendo gli ostacoli creati dalle disparità legislative tra i due ordinamenti.

Le disposizioni generali, contenute nel titolo I, disciplinano l'ambito di applicazione dell'Accordo con la precisazione che lo stesso comprende anche il diritto commerciale, il diritto di famiglia e il diritto del lavoro (art. 1). Con le stesse si garantisce la parità di trattamento nei confronti dei cittadini di entrambe le Parati e dei loro beni sul territorio dell'altra Parte (art. 2), si prevede l'esclusione dalla "cautio judicatum solvi" quando venga adita l'Autorità giudiziaria nel territorio dell'altra Parte (art. 3) e si assicura il godimento del gratuito patrocinio e la dispensa dal pagamento di tasse o spese procedurali alle stesse condizioni dei cittadini residenti sul territorio dell'altra Parte (art.4).

Si precisa, inoltre, che le disposizioni applicate alle persone fisiche riguardano anche le persone giuridiche che abbiano la propria sede principale o le loro filiali con attività principale nel territorio di una delle Parti contraenti (art. 5).

I documenti necessari per l'applicazione dell'Accordo sono esenti da legalizzazione (art. 6).

Nel titolo II si specificano, invece, gli istituti e gli strumenti dell'assistenza giudiziaria, che attengono all'esecuzione di atti istruttori, alla notificazione di atti giudiziari, allo scambio di informazioni normative e alla trasmissione di atti dello stato civile necessari durante un procedimento (art. 7).

E' prevista la facoltà di opporre rifiuto alla richiesta di assistenza giudiziaria, qualora si ritenga che tale richiesta possa arrecare pregiudizio alla sovranità o alla sicurezza o all'ordine pubblico della Parte richiesta (art. 8).

Sono designate quali Autorità Centrali i rispettivi Ministeri della Giustizia per lo scambio degli atti (art. 9); si prevede l'uso delle lingue madri e della lingua inglese o francese (art. 10); quanto alle spese si concede alla Parte richiesta la possibilità, di ottenere il rimborso delle spese relative agli esperti, ai traduttori ed ai testimoni (art. 11), nonché di quelle sostenute perla notificazione o per la prova richiesta con l'osservanza di forme particolari. Si puntualizza poi il contenuto delle commissioni rogatorie (art. 12) ed si stabilisce che la Parte richiesta applichi nell'adempimento della commissione rogatoria la propria legge processuale, salvo che la Parte richiedente faccia espressa richiesta di applicazione della propria legge e purché questa non contrasti con la legge nazionale della Parte richiesta (art. 13).

Sono regolati con disposizioni specifiche le notificazioni degli atti, i poteri degli uffici consolare in materia di notificazione di atti e di audizioni dei propri cittadini e la comparizione di questi ultimi innanzi alle Autorità giudiziarie dell'altra Parte (art. 14,15,16).

Le modalità e le procedure previste per il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze sono stabilite al titolo III.

Sono riconosciute le sentenze definitive relative a cause civili e le disposizioni sui risarcimenti dei danni e restituzioni contenute in sentenze civili, nonché le transazioni che pongano fine alle controversie e che siano state approvate dall'autorità giudiziaria (art. 17 e 19).

Vengono inoltre fissate in materia puntuale le condizioni in presenza delle quali le sentenze e gli atti autenticati possono essere riconosciuti ed eseguiti.

In particolare spetta all'autorità giudiziaria della Parte in cui la decisione deve essere eseguita la verifica della sussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento (garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio, rispetto. del principio del ne bis in idem e della litispendenza, conformità ai principi fondamentali dell'ordinamento, della sicurezza e dell'ordine pubblico della Parte ove è richiesta l'esecuzione, art. 17 e 18).

Vengono inoltre indicati le modalità previste per la presentazione delta domanda e i dei documenti richiesti per ottenere il riconoscimento delle sentenza, nonché il procedimento che deve essere seguito (art. 20,21,22).

Nel titolo IV é fissata la via diplomatica per la risoluzione di controversie generate dall'interpretazione e dalla applicazione dell'Accordo (art. 23).

Sono infine determinate le modalitA' di entrata in vigore dell'Accordo (art. 24 e 25). Sono allegati al testo dell'Accordo i moduli da utilizzare in materia di notificazione di atti.