Schema di DPR - Regolamento di attuazione della L. 459/2001, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero - Relazione
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero"
I. La legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero", ha dato attuazione al dettato dell'articolo 48, comma 3 della Costituzione, che demanda alla legge lo stabilire requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e l'assicurarne l'effettività e, a tal fine, istituisce una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale, con ulteriore norma costituzionale, sono assegnati dodici seggi per la Camera (art. 56, comma 2) e sei per il Senato (art. 57, comma 2) con conseguente riduzione del numero degli eletti nelle circoscrizioni nazionali.
La legge n. 459/2001, tra le sue peculiarità, in particolare:
- dispone che i cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali, votino nella circoscrizione Estero, di cui all'art. 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (art. 1, comma 1);
- individua nel voto per corrispondenza la modalità di esercizio del diritto di voto (art. 1, comma 2);
- prevede che il voto per corrispondenza non sia la modalità obbligatoria per l'esercizio del, diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero. L'elettore può infatti esercitare l'opzione per votare in Italia, e in tal caso vota nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui è iscritto. L'opzione per il voto in Italia rimane valida limitatamente alla sola votazione per la quale è effettuata (art. 1, comma 3);
- prevede che l'esercizio del voto per corrispondenza sia subordinato alla conclusione, da parte delle rappresentanze diplomatiche italiane, di intese in forma semplificata con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani, al fine di garantire che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza e che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione alle attività previste dalla legge (art. 19, comma 1). Di conseguenza, le disposizioni relative al voto per corrispondenza non si applicano ai cittadini italiani residenti in Stati con i cui Governi non sia possibile concludere le predette intese. A tali cittadini si applicano, invece, le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia (art. 19, comma 3);
- prevede che il voto in Italia sia la modalità obbligatoria di voto anche per gli elettori residenti in Stati la cui situazione politica o sociale non garantisca, anche temporaneamente, l'esercizio del diritto di voto secondo quelle stesse condizioni che le predette intese in forma semplificata sono volte ad assicurare (art. 19, comma 4);
- demanda al Governo la realizzazione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero mediante l'unificazione dei dati delle due anagrafi esistenti: l'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e gli schedari consolari (art. 5, comma 1). Si tratta di un adempimento volto a creare le condizioni stesse dell'esercizio del diritto di voto all'estero. L'elenco ha infatti una funzione strumentale rispetto alle attività di informazione degli elettori (art. 2, comma 1 e art. 4, comma 4), alla predisposizione delle liste degli elettori distinte secondo le ripartizioni (art. 5, comma 1), alla distribuzione dei seggi tra le quattro ripartizioni (art. 6, comma 2), alla certificazione della residenza nella ripartizione dei candidati e dei sottoscrittori di ciascuna lista (art. 8), al recapito agli elettori del plico elettorale (art. 12, commi 3 e 4), alla comunicazione del numero di elettori che non hanno esercitato l'opzione (art. 12, comma 7) ai fini della costituzione dei seggi elettorali presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero (art. 13, comma 1), ad alcune attività di accertamento compiute nell'ambito delle operazioni di scrutinio (art. 14);
- stabilisce, con riferimento all'articolo 56, comma 4, della Costituzione, che i dodici seggi della Camera debbano essere individuati fra quelli assegnati nella quota proporzionale della vigente legge elettorale, fermi restando i collegi uninominali (art. 22, comma 1). Per i sei seggi del Senato, stabilisce analogamente, cori riferimento all'articolo 57, commi 3 e 4, della Costituzione, che rimangono fermi i collegi uninominali di ciascuna regione già definiti in applicazione della legge elettorale vigente (art. 22, comma 2);
- articola la circoscrizione Estero in quattro "ripartizioni" (Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; America meridionale; America settentrionale e centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide) (art. 6, comma 1). In ciascuna delle quattro ripartizioni sono eletti un deputato e un senatore, mentre gli altri otto deputati e due senatori sono attribuiti alle ripartizioni in proporzione al numero di cittadini italiani che vi risiedono, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (art. 6, comma 2);
- disciplina lo svolgimento della campagna elettorale, regolato da apposite forme di collaborazione (distinte dalle intese in forma semplificata previste dall'art. 19, comma 1) che lo Stato italiano conclude, ove possibile, con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana (art. 17, comma 1). I partiti, i gruppi politici e i candidati, si attengono, sulla base delle predette forme di collaborazione, alle leggi vigenti nel territorio italiano (art. 17, comma 2). Alle rappresentanze diplomatiche e consolari è assegnato il compito di adottare iniziative atte a promuovere la più ampia comunicazione politica su giornali e periodici italiani editi all'estero e su altri mezzi di informazione in lingua italiana o comunque rivolti alle comunità italiane all'estero, in conformità ai principi recati dalla normativa vigente nel territorio italiano sulla parità di accesso e di trattamento e sull'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici;
- detta le modalità di presentazione delle liste dei candidati (art. 8), stabilendo, tra l'altro, che le liste siano presentate per ciascuna delle ripartizioni in cui è articolata la circoscrizione Estero (art. 8, comma 1, lettera a), che per l'esercizio dell'elettorato passivo nella circoscrizione Estero è necessaria la residenza nella ripartizione presso la quale si presenta la candidatura (ibid., lettera b), che gli elettori residenti all'estero non possano essere candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale, a meno che non abbiano esercitato l'opzione per il voto in Italia (art. 8, comma 4);
- detta le modalità di espressione del voto per corrispondenza (artt. 11, 12), dell'invio delle buste da parte degli uffici consolari all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero istituito presso la corte di appello di Roma (artt. 7, 12, comma 7), della costituzione dei seggi elettorali (art. 13), dello scrutinio (art. 14) e delle operazioni di accertamento e/o di annullamento che lo precedono (art. 14, comma 3, lettere a), b) e c));
- determina il procedimento in base al quale l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero procede all'assegnazione dei seggi e alla proclamazione degli eletti per ciascuna delle quattro ripartizioni della circoscrizione Estero (art. 15);
- prevede che in caso di vacanza, anche sopravvenuta, di seggi, questi vengano attribuiti, nell'ambito della medesima ripartizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria delle cifre elettorali individuali o, in assenza di questi, nell'ordine della lista (art. 16);
- attribuisce alle rappresentanze diplomatiche e consolari compiti (oltre a quelli inerenti alla conclusione delle intese in forma semplificata e delle forme di collaborazione, al recapito del materiale elettorale, alle iniziative nel corso della campagna elettorale) di informazione, sia entro un anno dall'entrata in vigore della legge (art. 4, comma 4) sia periodica (art. 2, comma 1), e di invio, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, del modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza all'estero degli elettori (art. 2, comma 2);
- modifica l'art. 7 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati stabilendo che le cause di ineleggibilità in esso previste si riferiscano anche alla titolarità di cariche analoghe presso organi corrispondenti in Stati esteri, a meno che le funzioni esercitate siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera (art. 9). Stabilisce inoltre che l'ufficio di deputato o di senatore o di componente del Governo è incompatibile con l'ufficio di componente di assemblee legislative o di organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri (art. 10).
II. Lo schema regolamentare, predisposto sulla base della specifica indicazione del legislatore (art. 26 della legge n. 459/2001), disciplina le modalità di attuazione della norma primaria, integrandola ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dopo la prima approvazione da parte del Consiglio dei Ministri (2 agosto 2002), il testo del Regolamento è stato inviato, per il parere, al Garante per la protezione dei dati personali (che ha espresso parere favorevole con osservazioni il 17 settembre 2002); alla Conferenza Unificata (che ha espresso parere favorevole il 24 ottobre 2002); al Consiglio di Stato (che ha espresso parere favorevole con osservazioni nell'adunanza del 20 dicembre 2002). Alla Camera, la I Commissione ha dato parere favorevole, con osservazioni, nella seduta del 20 febbraio 2003, preceduta dalla III Commissione Esteri il 19 febbraio e dalla V Commissione Bilancio il 13 febbraio. Al Senato, nella seduta del 4 marzo, la V Commissione Bilancio si e espressa favorevolmente con osservazioni rese alla I Commissione affari costituzionali, espressasi definitivamente in data 20 marzo. Delle modificazioni apportate a seguito dei pareri acquisiti si dà conto nel commento alle singole norme.
L'articolo 1 (Definizioni) definisce alcuni lemmi o espressioni-chiave contenute nel regolamento. In particolare, precisando l'oscillazione terminologica della legge tra "rappresentanze diplomatiche e consolari", "rappresentanze diplomatiche o consolari", "uffici consolari", "ufficio consolare competente", "ufficio consolare della circoscrizione di residenza", viene individuato I' "ufficio consolare" come quello competente nella circoscrizione consolare in cui risiede l'elettore, rientrante nel novero degli uffici di cui all'articolo 3 della legge, che rinvia agli uffici indicati dall'articolo 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo. Ai fini della registrazione dei dati nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1 della legge, si precisa ulteriormente che per "ufficio consolare" si intendono i consolati generali di la categoria e i consolati di la categoria di cui all'articolo 3 della legge e all'articolo 16, comma 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 ("Anagrafe e censimento degli italiani all'estero"). L'ufficio consolare è titolare dei compiti relativi all'invio del modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici (art. 2, commi 1 e 3 dello schema di regolamento), alla comunicazione sulla possibilità di esercitare l'opzione (art. 2, comma 2), all'informazione periodica delle comunità italiane (art. 3), alla procedura per l'esercizio dell'opzione e della sua eventuale revoca (art. 4), alle attività da svolgere nel corso della campagna elettorale o referendaria (art. 8, commi 7, 8 e 9), all'informazione dell'elettòre nei casi in cui non siano applicabili le disposizioni di legge sul voto per corrispondenza (art. 9, comma 5), alle attività di autenticazione e di certificazione (art. 11), alla stampa e all'invio del materiale elettorale (art. 14), all'ammissione al voto dei cittadini cancellati per irreperibilità (art. 16), od omessi dall'elenco dei residenti all'estero aventi diritto al voto (art. 17), all'ìnvio delle buste all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero (art. 18, comma 1) e alle successive operazioni di incenerimento (art. 18, comma 2). Resta invece ferrea la titolarità, data dalla legge, alla "rappresentanza diplomatica italiana", nella persona del suo capo missione, di concludere le intese in forma semplificata con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani (art. 19, comma 1 della legge) e le eventuali forme di collaborazione che regolano, ove possibile, lo svolgimento della campagna elettorale (art. 17, comma l della legge).
L'articolo 2 (Comunicazione sull'opzione e aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza) prevede che i due adempimenti che la legge stabilisce avvengano entro il primo anno dalla sua entrata in vigore - l'invio del modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza all'estero con la busta affrancata per il rinvio (art. 2, comma 2) e la comunicazione sulla possibilità di esercitare l'opzione (art. 4, comma 4) - essendo rivolti entrambi agli elettori residenti all'estero, siano operati congiuntamente, con la spedizione in un unico plico (comma 1). Poiché si tratta del primo contatto ufficiale con l'elettore, la comunicazione sulla possibilità di esercitare l'opzione sarà accompagnata da un'informazione sui termini entro i quali deve essere esercitata l'opzione (secondo quanto suggerito dal Consiglio di Stato) e sulle nuove modalità di voto per corrispondenza, assimilata in tal modo alla prima delle informazioni periodiche previste dalla legge (comma 2). Si precisa inoltre, richiamando il termine stabilito dalla legge (secondo quanto suggerito dal Consiglio di Stato), che l'elettore restituisce entro trenta giorni dalla data della ricezione il modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge, debitamente compilato, all'ufficio consolare (comma 3). È da notare che lì dove la legge parla di invio "a ciascun elettore", intendendo ovviamente l'elettore presunto in una fase che è soprattutto di accertamento dei dati anagrafici, il regolamento precisa trattarsi di invio "al cittadino italiano maggiorenne residente all'estero iscritto negli schedari consolari", i cui indirizzi vengono assunti nel procedere all'invio del plico.
L'articolo 3 (Informazione periodica) stabilisce che l'informazione periodica prevista dalla legge (art. 2, comma 1) avvenga almeno ogni due anni.
L'articolo 4 (Opzione) definisce le modalità dell'opzione per l'esercizio del voto in Italia. Poiché la legge, nel caso, prevede una comunicazione scritta da parte dell'elettore, non necessariamente inoltrata per corrispondenza, viene stabilito, conformemente a quanto richiesto dal Consiglio di Stato, che tale comunicazione possa essere consegnata all'ufficio consolare (ovvero debba pervenire, qualora inviata per posta) non oltre il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni (comma 5). Della comunicazione deve essere rilasciata apposita certificazione, direttamente dall'ufficio consolare competente, qualora essa sia ivi consegnata (comma 1, lettera f), oppure, nel caso dell'invio per posta, su richiesta dell'elettore, che ha l'onere di accertare l'avvenuta ricezione della comunicazione e la sua validità prima di recarsi in Italia ad esercitare il voto (comma 5).
Sono altresì definiti gli elementi essenziali per la validità della comunicazione (l'indicazione di nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza e la sottoscrizione dell'elettore) e altri non essenziali ma utili, come l'indicazione del comune italiano di iscrizione all'AIRE o di ultima residenza, in quanto la legge prevede che i comuni adottino per gli optanti le misure necessarie per l'esercizio del voto in Italia. Su suggerimento del Consiglio di Stato si precisa che l'opzione priva di tale indicazione si intende esercitata e che gli uffici consolari desumono il dato dall'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1 della legge.
Nella comunicazione deve essere indicata la consultazione per la quale l'elettore intende esercitare l'opzione, in quanto la legge (art. 1, comma 3) stabilisce che l'opzione debba esercitarsi per ogni votazione e sia valida limitatamente ad essa. Nel caso la comunicazione risulti priva di tale indicazione, la norma regolamentare dispone che l'opzione, qualora comunque validamente espressa, si intenda esercitata per la prima consultazione elettorale o referendaria successiva alla data in cui è redatta (comma 4).
La revoca dell'opzione, per quanto non prevista espressamente dalla legge, può considerarsi manifestazione di volontà non comprimibile, e pertanto la norma regolamentare stabilisce che l'opzione possa essere revocata nei modi ed entro i termini previsti per il suo esercizio dalle disposizioni della legge e del relativo regolamento (comma 6).
L'articolo 5 (Elenco aggiornato) disciplina le modalità di attuazione dell'articolo 5, comma 1, della legge, che demanda al Governo la realizzazione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero - finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali nell'ambito della circoscrizione Estero - mediante l'unificazione dei dati delle due "anagrafi" esistenti: l'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), costituita presso i comuni e disciplinata dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470 e successive modificazioni, e gli schedari consolari, istituiti con DPR 5 gennaio 1967, n. 200. È noto che le due banche dati, gestite rispettivamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero degli affari esteri, istituite per fini non elettorali, divergono tra loro in misura consistente.
Secondo quanto richiesto dal Garante per la protezione dei dati personali, vengono in primo luogo specificati quali dati debbano confluire nell'elenco, per evitare che vi siano inserite informazioni non necessarie alla gestione dell'esercizio del voto (comma 1). Contestualmente sono precisate le finalità e le modalità di utilizzo e di consultazione dei dati contenuti nell'elenco (comma 2), nonché le amministrazioni "titolari del trattamento" di cui all'articolo 1, comma 2, lett. d) della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (comma 3).
Nella prospettiva, al momento solo eventuale, di un sistema in rete telematica che consenta lo scambio on line di informazioni anagrafiche ed elettorali tra Uffici consolari, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'interno e comuni, vengono fissati con il regolamento alcuni criteri-guida per conseguire l'unificazione. In primo luogo i Ministeri degli affari esteri e dell'interno confrontano i dati in via informatica (comma 4). In secondo luogo il Ministero dell'interno, sulla base del confronto effettuato, inserisce nell'elenco i nominativi dei cittadini iscritti sia nell'AIRE sia negli schedari consolari e i nominativi dei cittadini iscritti solo nell'AIRE (comma 5: su richiesta del Consiglio di Stato, è stato tolto il termine di diciotto mesi precedentemente fissato); nel caso, riferito al primo gruppo di nominativi iscritti in entrambe le banche dati, differiscano solo i dati relativi alla residenza e all'indirizzo, vengono assunti quelli risultanti negli schedari consolari (comma 7). I nominativi che rimangono sono quelli presenti esclusivamente negli schedari consolari: per essi viene prevista una procedura, con i relativi termini, di inserimento nell'elenco dopo che la documentazione prevista dalle disposizioni vigenti ai fini della iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero sia stata inviata dagli uffici consolari ai comuni per i conseguenti adempimenti (comma 6). La legge n. 459/2001, che prevede un elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, distinto dall'AIRE e dagli schedari consolari, non ha infatti abrogato la legge n. 470/1988 che ha istituito l'AIRE, la quale assegna ai comuni la tenuta delle anagrafi degli italiani residenti all'estero. Come pure restano in vigore le norme del DPR 20 marzo 1967, n. 223 (testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), per cui nelle liste elettorali sono iscritti di ufficio i cittadini che, in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo, sono compresi nell'anagrafe della popolazione residente nel comune o nell'AIRE.
È da tenere presente che, nella fase transitoria dalla situazione attuale all'elenco aggiornato, interviene la seconda rilevazione dei cittadini italiani all'estero di cui all'articolo 8 della citata legge n. 470 del 1988, fissata con D.L. 3 agosto 2001, n. 312, al 21 marzo 2003. La legge n. 470/1988, come da ultimo modificata dall'articolo 6 della legge 27 maggio 2002, n. 104 (successiva all'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2001, n. 459 sull'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero), prevede (art. 14) che, sulla base dei dati della rilevazione, si sviluppi una procedura per lo scambio e l'aggiornamento dei dati tra le amministrazioni interessate: gli uffici consolari aggiornano i propri schedari e ne trasmettono i dati in via informatica al Ministero degli affari esteri, che li trasmette al Ministero dell'interno, il quale aggiorna l'AIRE e trasmette i dati ai comuni, i quali entro sessanta giorni provvedono all'aggiornamento delle rispettive anagrafi (termine prorogabile fino ad un massimo di 180 giorni per la cosiddetta anagrafe residuale del comune di Roma).
La norma regolamentare prevede quindi (comma 8) che il Ministero dell'interno comunichi al Ministero degli affari esteri, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, l'elenco provvisorio dei cittadini residenti all'estero aventi diritto di voto (provvisorio in quanto resta ancora aperta la facoltà di esercitare l'opzione) ai fini della distribuzione agli uffici consolari per gli adempimenti previsti per legge (le attività di autenticazione e certificazione disciplinate dall'art. 11 dello schema regolamentare).
L'articolo 6 (Comitato anagrafico-elettorale per la realizzazione e l'aggiornamento dell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero) istituisce un Comitato permanente al fine di assicurare il coordinamento e l'applicazione degli interventi necessari alla realizzazione ed al successivo aggiornamento dell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge. Il Comitato è composto da tredici membri (tre in rappresentanza dell'Ufficio del Ministro per gli italiani nel mondo, tre del Ministero degli affari esteri, tre del Ministero dell'interno, uno, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dell'Associazione più rappresentativa degli operatori di stato civile ed anagrafe e del comune di Roma). La composizione del Comitato è speculare al suo carattere strettamente tecnico e, in tal senso, garantisce tutte le parti della competizione elettorale, secondo l'esigenza prospettata dal Consiglio di Stato. Il Comitato, che si avvale delle strutture dei Ministeri degli affari esteri e dell'interno e dell'Ufficio del Ministro per gli italiani nel mondo - non obbligando in tal modo a prevedere oneri aggiuntivi per il suo funzionamento (comma 5, come richiesto dalla Commissione bilancio del Senato) -, è nominato con decreto interministeriale e rimane in carica fino all'insediamento del nuovo, che è nominato all'inizio di ogni legislatura. Il Comitato svolge funzioni di coordinamento e di verifica, sulla base della vigente normativa anagrafica ed elettorale, di tutte le attività relative all'unificazione dei dati dell'AIRE e degli schedari consolari, alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco unico una volta a regime, allo scambio dei dati anagrafici ed elettorali tra i soggetti interessati ed alla proposizione, a tal riguardo, delle future misure necessarie per l'istituzione di una eventuale rete telematica.
L'articolo 7 (Ripartizioni) afferisce all'articolo 6 della legge, che individua, nell'ambito della circoscrizione Estero, quattro ripartizioni comprendenti Stati e territori e stabilisce che in ciascuna ripartizione venga eletto un deputato e un senatore, mentre gli altri seggi sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, secondo l'elenco unificato e aggiornato, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
La norma regolamentare, preso atto che l'individuazione delle ripartizioni operata dalla legge si fonda su un criterio meramente geografico che non necessita di ulteriore disciplina, prevede invece che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per gli italiani nel mondo, emanato entro il 31 gennaio di ogni anno, sia pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente (comma 1).
Si prevede inoltre che l'assegnazione del numero dei seggi alle singole ripartizioni sia effettuata, sulla base dei dati più recenti dell'elenco aggiornato pubblicati, con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati e all'articolo l, comma 1, del testò unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui' al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, cioè sia contestuale all'assegnazione, nel territorio nazionale, del numero dei seggi alle singole circoscrizioni e alla ripartizione tra le regioni (comma 2).
L'articolo 8 (Svolgimento della campagna elettorale) precisa in primo luogo che la mancata conclusione delle forme di collaborazione per lo svolgimento della campagna elettorale, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge, non preclude l'applicazione delle disposizioni della legge stessa relative al voto per corrispondenza (comma 1). Scopo della norma è ribadire la distinzione contenuta nella legge tra due atti di politica estera: da una parte le intese in forma semplificata con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani, al fine di garantire che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza e che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione alle attività previste dalla legge (art. 19, comma 1), dall'altra le forme di collaborazione per lo svolgimento della campagna elettorale (art. 17, comma 1). Le intese sono obbligatorie e, qualora non concluse, precludono l'applicazione della legge. Le forme di collaborazione, limitate al solo svolgimento della campagna elettorale, sono invece concluse ove possibile e, in assenza di esse, le norme sul voto per corrispondenza vengono comunque applicate.
Poiché la legge prevede che i partiti, i gruppi politici e i candidati si attengano alle leggi vigenti nel territorio nazionale sulla base delle eventuali forme di collaborazione (art. 17, comma 2), lo schema regolamentare opera una ricognizione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, distinguendo due gruppi. Il primo (comma 2) è costituito dalle disposizioni, in quanto applicabili, previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica) e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica). A tale proposito, la norma regolamentare prevede che le funzioni attribuite al Collegio regionale di garanzia elettorale dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, siano esercitate, con riferimento alla circoscrizione Estero, dal Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la corte di appello di Roma (comma 3). Si tratta di un'estensione analogica coerente con l'impostazione data dal legislatore, che ha previsto che presso la corte di appello di Roma venga istituito l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, e al tempo stesso di una precisazione che risolve eventuali dubbi interpretativi circa l'organo di controllo e di pubblicità delle spese elettorali dei candidati della circoscrizione Estero.
Nell'intento di specificare ulteriormente le norme applicabili alla campagna elettorale all'estero - aderendo a quanto suggerito dal Consiglio di Stato e dal Senato - la norma regolamentare precisa quindi che le disposizioni sui limiti delle spese elettorali dei candidati e di ciascun partito, movimento, lista o gruppo di candidati, di cui all'articolo 7, comma 1 e all'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, si intendono computate sul numero dei cittadini residenti nelle singole ripartizioni, in cui sono presentate le liste, risultante dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 7, comma 1 del regolamento (comma 4).
Si precisa altresì, sulla base degli articoli 1 e 5, comma 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica (con particolare riferimento alle trasmissioni di "Rai International") e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione destinati all'estero, al fine di garantire la parità di trattamento per tutti i soggetti politici, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione (comma 5).
Il secondo gruppo di norme che disciplinano la campagna elettorale (comma 6) è costituito dalle disposizioni previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 e dall'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352. Poiché si tratta della disciplina delle forme tradizionali di propaganda elettorale attraverso manifesti, giornali murali, annunci a mezzo megafoni ecc. o dei comizi elettorali, viene precisato che tali norme, nella circoscrizione Estero, si applicano sulla base di quanto regolato da eventuali forme di collaborazione con gli altri Stati.
Nell'ambito della campagna elettorale, lo schema regolamentare definisce quindi il ruolo degli uffici consolari. Da una parte è prevista l'esposizione delle liste dei candidati e del quesito referendario nei locali del consolato accessibili al pubblico (comma 7). Dall'altra si precisa quali siano le iniziative atte a promuovere la più ampia e imparziale comunicazione politica sui mezzi di informazione di cui all'articolo 17 comma 3 della legge. Si tratta della comunicazione ai principali mezzi di informazione rivolti alle comunità italiane all'estero delle liste dei candidati, del quesito referendario e delle modalità di voto per corrispondenza e dell'invito agli editori di quotidiani e periodici che ricevono contributi da parte dello Stato a consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso agli spazi per la diffusione di messaggi politici elettorali e referendari in condizioni di parità tra loro (comma 8).
L'autorità consolare, inoltre, vigila sul rispetto delle forme di collaborazione, ove concluse, nell'ambito delle funzioni di tutela dei cittadini attribuite dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (comma 9). E' da ricordare che tra le modifiche al citato D.P.R. n. 18/1967 (Ordinamento del Ministero degli affari esteri) approvate dalla Camera (AC 2788) ed ora all'esame del Senato, è prevista una nuova funzione consolare, cioè 1' "assicurare gli adempimenti idonei all'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero".
L'articolo 9 (Intese in forma semplificata) attua, con la flessibilità imposta da un'attività che è di politica estera, la norma di principio della legge, per cui le rappresentanze diplomatiche italiane concludono intese al fine di garantire che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza e che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione alle attività previste dalla legge (art. 19, comma 1).
In primo luogo (comma 1) si prevede che le rappresentanze diplomatiche italiane considerino concluse le intese con i Governi degli Stati che garantiscono che l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani ivi residenti si svolga secondo le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, della legge. Si tratta di quegli Stati, principalmente europei, di consolidata democrazia elettorale, i cui Governi. Potrebbero non gradire, in quanto superfluo, il raggiungimento di una formale intesa che faccia stato dell'esistenza di principi fondamentali già garantiti, sia dalle proprie norme costituzionali sia dalla partecipazione ad ordinamenti sovranazionali. In ogni caso, la valutazione dell'effettivo verificarsi delle garanzie previste dalla legge spetta alle rappresentanze diplomatiche.
In secondo luogo (comma 2) viene affrontato il caso di uno Stato sul cui territorio non sia presente una rappresentanza diplomatica italiana ma presso il cui Governo sia comunque accreditato un capo missione che abbia la residenza permanente in un altro Stato. Si tratta dei cosiddetti "accreditamenti secondari", non previsti da alcuna norma dell'ordinamento italiano, ma disciplinati dagli articoli 5 e 6 della Convenzione sulle relazioni diplomatiche firmata a Vienna il 18 aprile 1961. Secondo i dati forniti dal Ministero degli affari esteri, al 9 luglio 2002 sono 66 gli Stati di accreditamento secondario, con un totale di italiani residenti, iscritti negli schedari consolari, di 5.978 (sui circa 4 milioni complessivi). A tale proposito, è da sottolineare che la disposizione prevista dall'articolo 20, comma 2, della legge n. 459/2001, secondo la quale gli elettori residenti negli Stati in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio, è da intendere riferita agli Stati con cui il Governo italiano non intrattiene rapporti diplomatici e non agli Stati di accreditamento secondario, anche perché non è configurabile che il legislatore abbia inteso limitare il corpo elettorale estero nell'ambito delle disposizioni relative alle agevolazioni di viaggio. È peraltro evidente che il procedimento previsto dalla legge per il voto all'estero per corrispondenza possa essere suscettibile di sensibili alterazioni qualora si svolga con transito tra più Stati i cui sistemi postali non garantiscano la ricezione in tempo utile del materiale elettorale. Si verificherebbe altresì una violazione di quei principi di eguaglianza, di libertà e di segretezza la cui garanzia è pregiudiziale all'applicazione delle disposizioni della legge relative al voto per corrispondenza. La norma regolamentare prevede, pertanto, che le rappresentanze diplomatiche italiane possano concludere le intese con i Governi degli Stati presso i quali il capo missione è accreditato, pur non avendovi la residenza permanente, se i sistemi postali degli Stati interessati al transito della corrispondenza garantiscono l'esercizio del diritto di voto e il suo svolgimento in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza.
Vengono quindi stabiliti (commi 3 e 4) i termini entro i quali il Ministro degli affari esteri comunica al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno l'elenco degli Stati con i cui Governi non sono state concluse le intese in forma semplificata (31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura oppure entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni in caso di scioglimento anticipato o di indizione di referendum; in entrambi i casi è previsto che il Presidente del Consiglio informi le Camere) e comunica altresì ai medesimi del verificarsi, nei diversi Stati, delle situazioni politiche e sociali che impediscano, anche temporaneamente, l'esercizio del diritto di voto, ossia delle situazioni di sopravvenuta emergenza di cui all'articolo 19, comma 4, della legge (entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni; anche in questo caso è previsto che le Camere siano informate). In tutti questi casi - nei quali la comunicazione è atto formale per l'accertamento dell'esistenza in uno Stato estero delle condizioni di fatto - l'ufficio consolare competente informa, salvo i casi di accertata impossibilità o di forza maggiore, l'elettore che, non essendo applicabili le disposizioni di legge sul voto per corrispondenza, può esercitare il diritto di voto in Italia (comma 5).
Gli articoli da 10 a 13 dello schema regolamentare individuano alcune disposizioni che, per quanto speculari al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (DPR 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni), richiamato dall'articolo 25 della legge 459/2001 per quanto da essa non disciplinato, risultano peculiari della procedura elettorale all'estero. Lo schema regolamentare, nel confronto tra la legge e il testo unico, ha prescelto di enucleare solo poche norme procedurali, effettivamente nuove, evitando di aggiornare il testo unico alla luce della legge per evitare possibili dubbi esegetici sull'applicabilità di norme non richiamate, anche tenendo conto che delle procedure vengono redatte apposite istruzioni per gli operatori.
L'articolo 10 (Deposito del contrassegno), pertanto, precisa che all'atto del deposito presso il Ministero dell'interno del contrassegno di lista per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, i partiti o i gruppi politici organizzati presentano la designazione, per le singole ripartizioni (non per ciascuna circoscrizione, come recita l'art. 17, comma 1 del testo unico, che potrebbe intendersi equivocamente applicabile alla circoscrizione Estero), di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, alla cancelleria della corte di appello di Roma, della lista dei candidati e dei relativi documenti. Aderendo a quanto richiesto dal Consiglio di Stato, si specifica che nel caso di più partiti o gruppi politici che presentino liste comuni di candidati contrassegnate da un simbolo composito di cui all'articolo 8, comma 2 della legge, i partiti o i gruppi politici presentano la designazione, per ciascuna ripartizione, di un solo rappresentante di lista effettivo e di uno supplente.
L'articolo 11 (Attività di autenticazione e certificazione dell'Ufficio consolare) integra, per quanto concerne le autenticazioni delle firme apposte dagli elettori residenti nella circoscrizione consolare e delle dichiarazioni di accettazione delle candidature, l'articolo 18, commi 4 e 5, del testo unico e, nel prevedere il rilascio dei certificati, l'articolo 20, commi 3 e 4, del medesimo.
L'articolo 12 (Ammissione delle liste) individua, tra le operazioni , svolte dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del testo unico, quelle che afferiscono all'ambito esclusivo della legge n. 459/2001. Perciò, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero procede anche a verificare se le liste siano formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella relativa ripartizione (ex art. 8, comma 3, della legge), dichiarandole non valide se non corrispondono a questa condizione (comma 1). Si è ritenuto di mantenere questa norma, nonostante il Consiglio di Stato abbia rilevato che non sembra rientrare nei poteri del regolamento fissare una sanzione di tale gravità, poiché la legge n. 459/2001 non prevede una sanzione specifica nel caso in cui la lista contenga un numero di candidati inferiore ai seggi da assegnare. Tale sanzione e però desumibile in via interpretativa, perché diversamente non vi sarebbe alcun rimedio ad una previsione della legge che anche dal tenore letterale appare di carattere tassativo. Inoltre, la legge n. 459/2001, oltre a disporre che le liste siano formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso (articolo 8, comma 3), prevede altresì che in ciascuna delle quattro ripartizioni sia eletto un deputato e un senatore, mentre gli altri dieci seggi (8 per la Camera e 2 per il Senato) siano distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono (articolo 6, comma 2). La probabilità di liste esigue numericamente è pertanto assai alta. Ancora, la legge disciplina l'eventualità che il seggio attribuito rimanga vacante, per cui il seggio vacante è attribuito, nell'ambito della medesima ripartizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria delle cifre elettorali individuali o, in assenza di questi, nell'ordine della lista (articolo 16). Se si sopprimesse la norma regolamentare che sanziona la lista che contiene un numero di candidati inferiore a quello da assegnare, verrebbe ad aggravarsi il caso, rilevato dallo stesso Consiglio di Stato ma non solubile attraverso una norma regolamentare, dell'attribuzione del seggio qualora si esauriscano tutti i candidati della lista anche dopo il compimento delle operazioni di cui all'articolo 16 della legge.
Per maggior chiarezza viene precisato che l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero cancella dalle liste i nomi dei candidati che non sono residenti ed elettori nella relativa ripartizione (ex art. 8, comma 1; left. b) della legge). L'ufficio cancella, altresì, i nomi dei candidati che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia, sulla base delle comunicazioni trasmesse dal Ministero degli affari esteri possibilmente in via informatica (comma 2). Conseguentemente, ciascun ufficio centrale circoscrizionale dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale i nomi dei candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale relativi a cittadini residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione (comma 3).
L'articolo 13 (Rappresentanti di lista) prevede che i rappresentanti di lista designati ai sensi dell'articolo 25 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso i seggi ivi costituiti debbano essere elettori della circoscrizione Estero o delle circoscrizioni del territorio nazionale (comma 1). L'atto di designazione dei rappresentanti di lista è presentato entro le ore 12 del giorno antecedente l'inizio dello scrutinio alla Cancelleria della Corte d'appello di Roma, che ne rilascia ricevuta. La Cancelleria della Corte d'appello di Roma cura la trasmissione dell'atto di designazione al presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e ai presidenti dei seggi costituiti presso il medesimo ufficio (comma 2).
Rilevato che l'articolo 8 della legge, nel prescrivere che ai fini della presentazione dei contrassegni e delle liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero si debbono osservare, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 14 a 26 del testo unico di cui al DPR n. 361/1957 e che le suddette norme non appaiono del tutto applicabili al procedimento referendario, la norma regolamentare, accogliendo un'osservazione formulata dalla I Commissione della Camera dei Deputati, prevede una specifica disciplina in caso di svolgimento di referendum per la nomina presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso i seggi ivi costituiti dei rappresentanti dei promotori il referendum o dei partiti o dei gruppi rappresentati in Parlamento (comma 3).
L'articolo 14 (Stampa e invio del materiale elettorale) prevede alcuni adempimenti da parte del capo dell'ufficio consolare: l'accertamento della conformità delle liste dei candidati e delle schede elettorali stampate con gli archetipi consegnati dal Ministero dell'interno (comma 1); l'utilizzazione del sistema postale più affidabile (termine suggerito dalla V Commissione bilancio del Senato in sostituzione di `celere"), che realizzi le finalità previste dalla legge, disponibile nello Stato in cui risiedono gli elettori sia per l'invio da parte degli elettori della busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente nelle quali gli elettori medesimi introducono le schede (comma 5), sia per l'invio agli elettori da parte dell'ufficio consolare competente del plico contenente il materiale elettorale, in quest'ultimo caso in modo che risulti ricevuta, anche collettiva, dell'invio (comma 6).
In adesione a quanto suggerito dalla I Commissione della Camera dei Deputati, al testo del regolamento sono allegati i modelli delle schede di votazione, relative alla circoscrizione Estero, per i referendum popolari previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. Il comma 2 dell'articolo 14 del progetto di regolamento precisa inoltre che in caso di svolgimento di referendum il colore delle schede della circoscrizione Estero corrisponde, per quanto possibile, a quello delle schede utilizzate sul territorio nazionale.
In adesione a quanto richiesto dal Garante per la protezione dei dati personali e dalle Commissioni parlamentari, il progetto di regolamento prevede, per garantire ulteriormente la segretezza del voto, che il tagliando del certificato elettorale, che l'elettore provvede a staccare e ad introdurre nella busta affrancata unitamente alla busta contenente la scheda o le schede elettorali, debba contenere unicamente un numero o codice corrispondente ad una posizione nell'elenco degli elettori (articolo 14, comma 3). Sul tagliando non potranno essere apposti dati che consentano di risalire direttamente ed immediatamente all'identità dell'elettore (comma 4).
L'articolo 15 (Espressione del voto) dispone l'utilizzazione, nell'espressione del voto, di penna di colore nero o blu, per evitare che i colori possano trasformarsi in segni di riconoscimento del voto medesimo, nell'impossibilità di dotare l'elettore di matita copiativa (comma 1). 1 commi da 2 a 9 disciplinano, arricchendo le fattispecie come chiesto dal Consiglio di Stato, alcuni casi di espressione del voto di preferenza (nullità in assenza di chiarezza necessaria, preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata, identità di cognome tra candidati della medesima lista, doppio cognome del candidato, preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata, segno apposto su più di un contrassegno di lista con preferenze espresse per candidati compresi nella medesima lista, preferenze per candidati che presentino omonimia con altri candidati di altra lista, preferenze espresse in eccedenza), mutuando le norme, per quanto compatibili, dal regime precedente a quello instaurato nel 1993 (articoli 59, commi 2-4 e 60 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, abrogati dall'art. 3 della legge 4 agosto 1993, n. 277; cfr. art. 57 del D. P. R. 16 maggio 1960, n. 570). Non è stato invece possibile reintrodurre il principio della preferenza numerica, tenendo conto che le norme relative sono state abrogate con il D. P. R. 3 luglio 1991, n. 200 a seguito di referendum popolare.
L'articolo 16 del regolamento (Ammissione al voto dei cittadini cancellati per irreperibilità, già articolo 21 dello schema approvato il 2 agosto 2002 dal Consiglio dei Ministri) coordina la disciplina del voto dei cittadini italiani residenti all'estero con l'ipotesi prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 104/2002, in base al quale i cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali, se si presentano ai consolati per esprimere il voto per corrispondenza all'estero, sono ammessi al voto previa annotazione in apposito elenco aggiunto e contestuale rilascio di un certificato elettorale e di un plico elettorale contenente la busta affrancata che dovrà essere inviata per posta al consolato dall'elettore secondo le modalità di cui all'articolo 12, commi 3, 4 e 6, della legge 459/2001. Su richiesta del Consiglio di Stato, è stato specificato il termine (l'undicesimo giorno antecedente la data delle votazioni) entro il quale possa avere efficacia la richiesta di reiscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ed è stata altresì disciplinata l'opzione per il voto in Italia.
L'articolo 17 (Ammissione al voto dei cittadini omessi dall'elenco dei residenti all'estero aventi diritto al voto) disciplina due fattispecie del tutto nuove sulla base delle osservazioni formulate dalla I Commissione della Camera dei Deputati. In applicazione di un principio generale presente nell'ordinamento - che trova una disciplina positiva, per fattispecie analoghe, nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali e nel decreto legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo - si è ritenuto di disciplinare non solo l'ipotesi dell'ammissione al voto dei cittadini cancellati dall'AIRE per irreperibilità che chiedano di esservi nuovamente iscritti (art. 16 del progetto di regolamento), ma anche la possibilità di ammissione al voto da parte degli uffici consolari, mediante l'inserimento nell'apposito elenco aggiunto (il medesimo di cui all'art. 16, comma 3, che viene spedito dagli uffici consolari all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero unitamente ai plichi e alle buste contenenti le schede), di quei cittadini omessi dall'elenco dei residenti all'estero aventi diritto al voto comunicato dal Ministero dell'interno al Ministero degli affari esteri e da questo agli uffici consolari ' (non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data delle votazioni: cfr. art. 5, comma 8) che si presentino al consolato entro l'undicesimo giorno antecedente la data prevista per le votazioni in Italia e che dimostrino di essere iscritti all'AIRE o se la loro iscrizione o aggiornamento della posizione AIRE sia stata chiesta dall'ufficio consolare entro il 31 dicembre dell'anno precedente (articolo 17, comma 1).
Viene altresì disciplinato il caso dei cittadini residenti all'estero iscritti - a norma dell'articolo 32, quarto comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (variazioni da apportarsi alle liste elettorali da parte della commissione comunale) - nelle liste elettorali dopo la compilazione dell'elenco degli aventi diritto al voto di cui all'articolo 5, comma 8, o che per qualsiasi motivo sono stati omessi da detto elenco: costoro vengono immediatamente segnalati tramite telefax o, ove possibile, in via telematica, dal comune nelle cui liste risultano iscritti all'ufficio consolare per la conseguente ammissione al voto.
L'articolo 18 (Invio dei plichi contenenti le buste all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, già articolo 16) prevede che le buste contenenti le schede siano inviate dagli uffici consolari con valigia diplomatica accompagnata di cui all'articolo 12, comma 7 della legge, cioè con sola spedizione per via aerea (comma 1). Seguono norme relative ai verbali di incenerimento delle buste contenenti schede pervenute in ritardo agli uffici consolari e delle schede stampate ma non utilizzate (comma 2).
Data la delicatezza di questa fase del procedimento, che potrebbe essere soggetta a ritardi o, comunque, ad inconvenienti del trasporto aereo internazionale e richiedere, in situazioni critiche, interventi straordinari con l'utilizzazione di aerei di Stato, viene previsto un coordinamento da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri volto ad assicurare l'arrivo delle buste in Italia in tempo utile per lo scrutinio (comma 3).
All'arrivo in Italia, le buste sono prese in carico e custodite dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero che, a tali fini, si avvale, previe intese, della collaborazione degli Uffici territoriali del governo e dei Comuni. Della presa in carico è redatto verbale (comma 4).
L'articolo 14, comma 1 della legge prevede che le operazioni di scrutinio dei voti espressi nella circoscrizione Estero avvengano contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale. Pertanto la norma regolamentare, venendo incontro alla preoccupazione del Consiglio di Stato circa il vuoto normativo in materia, prevede (comma 5) che i plichi contenenti le buste che pervengono agli scali aeroportuali di Roma dopo l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale sono comunque presi in carico e custoditi dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero secondo quanto previsto dal comma 4 ma che per tali plichi non si procede alle operazioni di scrutinio delle schede ivi contenute. Tali schede sono depositate presso la Corte di appello di Roma e non sono computate ai fini dell'accertamento della partecipazione alla votazione.
Gli articoli 19 (Seggi elettorali ed operazioni preliminari allo scrutinio) e 20 (Operazioni di scrutinio), disciplinano in modo dettagliato (riformulando l'art. 17 del testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri), secondo quanto chiesto dal Consiglio di Stato, tutte le operazioni presso i seggi. Le norme dettano le modalità idonee ad evitare che la disposizione del comma 1 dell'articolo 19 della legge porti alla costituzione dei seggi, per così dire, casuale e ad un altrettanto casuale distribuzione delle schede fra i seggi (articolo 19, commi 2, 4, 5, 7, 9 e 10 del progetto di regolamento).
Viene operata una distinzione tra le operazioni preliminari allo scrutinio, di cui all'articolo 14, comma 3, lettere a), b) e c) della legge (che iniziano alle ore sette antimeridiane e si concludono entro le ore 15 del giorno previsto per lo scrutinio: articolo 19, commi 6-12 del progetto di regolamento), e le operazioni di scrutinio che, come vuole la legge (art. 14, comma 1), debbono svolgersi contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale (articolo 20 del progetto di regolamento).
Sono stati meglio precisati alcuni casi di annullamento di schede senza procedere allo scrutinio, oltre a quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, lettera c), n. 4 della legge (articolo 19, comma 11 del progetto di regolamento), garantendo in ogni caso che in tali operazioni sia assicurata l'impossibilità di procedere alla identificazione del voto per quanto computato (art. 19, comma 12).
Lo schema di regolamento reca altresì disposizioni per la redazione dei verbali relativi alle diverse operazioni di raccolta delle buste, di apertura delle stesse, di registrazione e di computo dei voti (articolo 19, commi 9, 10 e 12; articolo 20, commi 3 e 4).
E' altresì disciplinato (articolo 20, comma 2) il caso in cui al seggio pervengano, dopo l'inizio delle operazioni di scrutinio del seggio stesso, plichi presi in carico dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, pervenuti agli scali aeroportuali di Roma prima dell'ora fissata per l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale: in tal caso si procede alla conclusione dello scrutinio delle schede già inserite nell'urna o nelle urne e, successivamente, per i suddetti plichi, si dà inizio alle operazioni preliminari previste dall'articolo 14, comma 3, lettere a), b) e c) della legge.
Si demanda (articolo 19, comma 1) alla Presidenza del Consiglio dei ministri il coordinamento degli interventi atti ad individuare dei locali idonei presso i quali costituire i seggi elettorali e ad assicurarne la funzionalità, tenendo conto che la legge prevede, all'articolo 13, comma 1, che venga costituito un seggio per ogni cinquemila elettori residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione per il voto in Italia. È evidente che, per le operazioni che vi si debbono svolgere, di accertamento, di apertura . delle buste e di scrutinio, i seggi siano da configurare, sul piano logistico, come collocati tutti nel medesimo edificio o gruppo di edifici contigui.
E' previsto (articolo 19, comma 3) un coordinamento con il procedimento elettorale all'estero del termine previsto dall'articolo 35, comma 1, del testò unico per la elezione della Camera dei deputati per la nomina dei presidenti di seggio (che deve essere effettuata entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione) e di quello previsto dall'articolo 6 della legge 8 marco 1989, n. 95 per il sorteggio e per la nomina degli scrutatori (tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione). Si stabilisce pertanto che entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia (termine più ravvicinato a motivo delle eventuali opzioni per il voto in Italia, che concorrono a determinare il numero degli elettori residenti all'estero in base al quale sono costituiti i seggi elettorali), il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero richiede al presidente della corte d'appello di Roma e alla commissione elettorale comunale di Roma la nomina rispettivamente di un presidente e di quattro scrutatori per ogni seggio. Tali nomine vengono effettuate in tempo utile con le modalità e i criteri previsti dalla normativa vigente, per quanto applicabili. Si precisa inoltre che ai componenti dei seggi compete, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge, il compenso relativo al tipo di consultazione, politica o referendaria, in corso di svolgimento, evitando così il rischio di interpretazioni del complesso normativo di riferimento che potrebbero essere foriere di maggiori spese per l'erario.
L'articolo 21 (Uffici provinciali per il referendum) precisa, per esigenze di chiarezza, che le funzioni attribuite agli uffici provinciali per il referendum dall'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono esercitate dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.
L'articolo 22 (Agevolazioni di viaggio) si occupa delle agevolazioni di viaggio per i cittadini che rientrano in Italia in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie. In proposito, la legge ha stabilito, all'articolo 20, comma 1, l'abolizione delle agevolazioni previste dall'articolo 117 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, dall'articolo 26 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica e, limitatamente alle elezioni politiche, dall'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241. L'articolo 19, comma 1, dello schema di regolamento approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri chiariva che l'abolizione delle agevolazioni di cui all'articolo 117 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati dovesse intendersi riferita esclusivamente alle consultazioni politiche e referendarie. Tale disposizione interpretativa è stata tolta su richiesta delle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento. L'articolo 22 del regolamento prevede pertanto che il rimborso (di cui all'articolo 20, comma 2, della legge) del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio a favore degli elettori residenti negli Stati in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane ovvero con i cui Governi non sia stato possibile concludere le intese in forma semplificata, è riferito alla classe turistica per il trasporto aereo e alla seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo.
L'articolo 23 (Spedizione della cartolina avviso) introduce alcune norme di coordinamento. Al riguardo, occorre premettere che l'approvazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, si è sovrapposta all'iter legislativo di un altro provvedimento, la legge 27 maggio 2002, n. 104, recante "Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470", rendendo necessari alcuni aggiustamenti.
In particolare, la legge 104/2002, novellando la legge 470/1988, stabilisce tra l'altro che la cancellazione dalle anagrafi degli italiani residenti all'estero sia effettuata per irreperibilità presunta quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell'Unione europea nonché le consultazioni referendarie locali.
Ai sensi dell'articolo 6 della legge 40/1979, tale cartolina avviso (recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potrà ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale) è spedita dai comuni di iscrizione elettorale agli elettori residenti all'estero entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
Opportunamente, pertanto, si chiarisce che tale cartolina è spedita unicamente a quegli elettori residenti all'estero i quali, secondo le diverse ipotesi previste dalla legge 459/2001, dovranno esercitare il diritto di voto in Italia (coordinando i termini dell'invio con la tempistica generale della legge) e, conseguentemente, che ai fini della cancellazione dall'AIRE non sono computate le consultazioni nelle quali al singolo elettore non è spedita la cartolina avviso.
L'articolo 24 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Si tratta di una disposizione assolutamente necessaria in quanto la consultazione referendaria prevista per il 15 giugno 2003 verrà indetta nel mese di aprile, imponendo pertanto un'immediata pubblicazione delle norme di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che per la prima volta verrà applicata.
Lo schema di regolamento non introduce nuove spese. Nella nuova redazione sono state recepite tutte le osservazioni formulate dalle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento.