Schema di D.Lgs. - Attuazione della direttiva 2003/8/CE sul patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere - Relazione
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie"
Il 31/01/2003 è entrata in vigore la direttiva 2002/8/CE (rettificata in 2003/8/CE) intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie. La direttiva è stata inserita nell'allegato A della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003), ai fini del conferimento della delega legislativa, per l'armonizzazione dell'ordinamento italiano vigente in materia di patrocinio a spese dello Stato.
Nell'ordinamento italiano, la materia del patrocinio a spese dello Stato è attualmente disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, ove agli articoli 74 e seguenti è regolato pressoché esaustivamente l'istituto giuridico in esame. Il decreto del Presidente della Repubblica ha recepito, in parte integrandola e modificandola, la disciplina contenuta nelle leggi 30 luglio 1990, n. 217 e 29 marzo 2001, n. 134, che sono state abrogate con esclusione di pochi articoli (in particolare, gli articoli 19, 20 e 22 della legge n. 134 del 2001).
La direttiva 2003/8/CE si pone in linea con quanto previsto dall'art. 65 lettera c) del Trattato che istituisce la Comunità europea che cita, fra le misure da adottare al fine di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'ambito del quale è garantita la libera circolazione delle persone (adottando tra l'altro le misure relative alla cooperazione giudiziaria in materia civile con implicazioni transfrontaliere, necessarie per il corretto funzionamento del mercato interno), quelle che mirano all'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, promuovendo, se necessario, la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri. La direttiva si pone, altresì, in linea con quanto stabilito dal Consiglio europeo riunito a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 (stabilire norme minime che garantiscano un livello adeguato di patrocinio a spese dello Stato nelle cause transnazionali in tutta l'Unione).
Nel marzo 2000 la Commissione ha presentato un libro verde sull'assistenza giudiziaria in materia civile inteso a recensire le difficoltà incontrate dalle parti delle controversie transfrontaliere e di proporre soluzioni a tali problemi.
La direttiva rappresenta pertanto il coronamento di quanto previsto in ambito europeo, avendo come obiettivo, come indicato dall'articolo 1, quello di migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere in materia civile attraverso la definizione di norme minime comuni relative all'assistenza giudiziaria. Il provvedimento si prefigge di garantire, a talune condizioni, l'assistenza giudiziaria alle persone che non sono in grado di sostenere le spese relative alla controversia a motivo della loro situazione finanziaria, e di promuovere la compatibilità dei diritti nazionali e stabilire meccanismi di cooperazione fra le autorità degli Stati membri.
L'ambito di applicazione della direttiva si ricava dal combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2 della direttiva, diretta a coprire le spese delle persone, non abbienti, domiciliati o dimoranti abitualmente in uno Stato membro dell'Unione europea che abbiano una cosiddetta controversia transfrontaliera, ossia una controversia in materia civile, compresi i procedimenti di diritto commerciale, incardinata in un altro Stato membro. Sono esclusi i processi in materia fiscale, doganale e amministrativa. Tali casi sono attualmente regolati, in Italia, in base alla normativa dettata da convenzioni europee rese esecutive (accordo europeo sulla trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria gratuita adottato a Strasburgo il 27 gennaio 1977 e ratificato con legge 7 agosto 1982, n.705). Il Testo Unico in materia di spese di giustizia si applica, invece, ai cittadini italiani, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ed all'apolide che abbiano un processo in Italia.
Considerati gli articoli 1 e 2 della direttiva, l' articolo 1 del presente decreto definisce le finalità e l'ambito di applicazione della disciplina che, mediante le definizioni fornite dall'articolo 2, si circoscrive ai processi civili, compresi quelli in materia commerciale, in la parte che chiede il patrocinio è domiciliata o regolarmente soggiornante sul territorio di uno Stato appartenente all'Unione europea diverso da quello ove pende il processo o in cui la sentenza deve essere eseguita. Per uniformità di linguaggio giuridico, in considerazione del medesimo significato contenutistico, si è ritenuto opportuno utilizzare la stessa endiadi ricorrente nel Testo Unico sulle spese di giustizia con riguardo allo straniero (articolo 119). A parità di condizioni, l'accesso al patrocinio viene garantito, oltre che ai cittadini dell'Unione europea, anche ai cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti in uno degli Stati dell'Unione (articolo 3).
Il Capo II (articoli 4 e 5), reca le condizioni, di carattere economico e di merito, necessarie per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Secondo le indicazioni della direttiva e in senso uniforme alla legislazione vigente in materia di patrocinio, il decreto prevede una soglia di reddito di riferimento per l'ammissione al beneficio, la considerazione dei conviventi nel nucleo familiare ed il periodico aggiornamento del parametro di reddito. In ordine ai requisiti di merito, parallelamente alle disposizioni del T.U. in materia di spese di giustizia, si prevede il rigetto della domanda in caso di manifesta infondatezza, nonché la considerazione particolarmente ponderata in caso di controversie concernenti il preteso risarcimento dei danni alla reputazione.
Il Capo III (articoli 6 - 11) stabilisce gli effetti dell'ammissione al patrocinio, determinando i costi dai quali è sollevata la parte ammessa e indicando lo Stato che deve assumere l'impegno economico. Il patrocinio garantisce sia la consulenza legale nella fase precontenziosa (aspetto innovativo rispetto alla legislazione vigente per i cittadini italiani che hanno controversie sul territorio nazionale) sia l'assistenza legale in giudizio, in ogni grado e per ogni fase del processo, compresa la fase esecutiva. In linea generale, le spese sono sostenute dallo Stato presso il quale pende il processo, salvo alcuni costi assunti dallo Stato ove il richiedente è domiciliato o regolarmente soggiornante.
Il Capo IV (articoli 12 - 16) indica l'organo competente a decidere le domande (individuato nello stesso organo che decide le istanze dei cittadini italiani, il consiglio dell'ordine degli avvocati, conformemente alle previsioni del T.U. spese di giustizia) e le modalità di presentazione delle domande stesse. Il decreto prevede, conformemente alle disposizioni della direttiva, la possibilità di richiedere l'ammissione in ogni stato e grado del processo, individua l'autorità nazionale di "trasmissione" e di "ricezione" nel Ministero della Giustizia (in sintonia con la comunicazione già effettuata alla Commissione U.E.) e disciplina l'iter di preliminare delibazione delle domande da parte del Ministero stesso.
Il Capo V (articolo 17) contiene la norma di chiusura della disciplina contenuta nel decreto, prevedendo l'applicazione, solamente in via subordinata, delle convenzioni ed accordi europei in materia ed il ricorso, in caso di lacune, alla legge di riferimento attualmente vigente (il T.U. spese di giustizia).
Il presente decreto comporta oneri di spesa, seppur modesti, di talché si allega la relazione tecnica.