DDL di conversione in legge del DL 81/2002 per la sospensione di tutti i termini processuali, amministrativi e decadenziali riguardante la regione Lombardia - Relazione
Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2002 n. 81, recante: "Disposizioni urgenti per la sospensione di tutti i termini processuali, amministrativi e decadenziali riguardante la regione Lombardia"
I tragici eventi del 18 aprile 2002, che hanno colpito la sede della regione Lombardia, il suo personale e i suoi uffici più delicati (la Segreteria della Giunta, la Direzione generale della Presidenza, l'Avvocatura regionale, il Legislativo istituzionale, il Bollettino ufficiale, la Direzione generale Affari generali e personale) e compromessa la stessa agibilità e accessibilità di parte del grattacielo Pirelli, hanno determinato l'impossibilità per la regione di rispettare le scadenze di legge e convenzionali, nonchè i termini processuali e amministrativi.
Con delibera della Giunta del 19 aprile 2002, la regione Lombardia ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza e l'adozione di ogni altro provvedimento necessario; con successiva lettera del 23 aprile 2002 il Presidente ha sottolineato la necessità di sospendere i termini in corso al 18 aprile 2002.
Il presente provvedimento, pertanto, in analogia con quanto operato in occasione di altre gravi calamità, dispone la sospensione fino al 31 ottobre 2002 dei termini processuali pendenti alla data suddetta, dei processi civili, anche esecutivi, amministrativi e tributari nei quali sia parte la regione Lombardia, al fine di evitare che si possano verificare nelle more preclusioni processuali.
Il decreto provvede anche a sospendere per lo stesso periodo i termini sostanziali, legali e convenzionali in corso al 18 aprile 2002, al cui rispetto sia tenuta la regione, anche ai fini tributari, nonchè quelli relativi ai procedimenti amministrativi in cui sia interessata la regione.
Restano fermi i poteri di differimento degli obblighi tributari da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della legislazione vigente (legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente).
Il provvedimento non comporta oneri finanziari, diretti e indiretti, nè minori entrate per il bilancio dello Stato; pertanto non si redige la relazione tecnica.