Schema di D.Lgs. - Sanzioni per la violazione del Reg. (CE) n. 261/2004 in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato - Relazione
Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato"
Il presente schema di decreto legislativo é stato predisposto in attuazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 18 aprile 2005 n. 62 (legge comunitaria 2004), che delega il Governo ad adottare disposizioni sanzionatorie per le violazioni di direttive e di regolaménti comunitari.
Il provvedimento in esame stabilisce le sanzioni per i vettori aerei che violano le disposizioni contenute nel Regolamento 261/2004 (CE), che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di mancato imbarco, di cancellazione del volo e di ritardo prolungato. Lo stesso provvedimento individua nell'ENAC l'organismo responsabile dell'applicazione del Regolamento comunitario e dell'irrogazione delle sanzioni.
Si illustra di seguito il contenuto dei singoli articoli.
Articolo 1. Esplicita il campo di applicazione del presente decreto.
Articolo 2. Individua nell'ENAC l'organismo responsabile dell'applicazione del Regolamento comunitario 261/2004. (CE) e dell'irrogazione delle sanzioni previste con il presente decreto.
Articolo 3. Prevede le sanzioni conseguenti al negato imbarco, disciplinato all'articolo 4 del Regolamento comunitario.
Articolo 4. Prevede le sanzioni conseguenti alla cancellazione del volo, disciplinato all'articolo 5 del Regolamento comunitario.
Articolo 5. Prevede le sanzioni conseguenti al ritardo del volo, disciplinato all'articolo 6 del Regolamento comunitario.
Articolo 6. Prevede sanzioni per il vettore aereo che non adempie agli obblighi previsti déll'articolo 10 del Regolamento comunitario (sistemazione in classe superiore o inferiore).
Articolo 7. Prevede le sanzioni conseguenti alla violazione delle disposizioni dell'articolo 11 del Regolamento comunitario (precedenza ed assistenza alle persone con mobilità ridotta e ai bambini non accompagnati).
Articolo 8. Prevede sanzioni per il vettore aereo che non adempie agli obblighi informativi stabiliti dall'articolo 14 del Regolamento comunitario.
Articolo 9. Prevede le modalità di attribuzione delle entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni.
Si precisa che dall'attuazione del presente decreto legislativo non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né minori entrate.
Si segnala, infine, che risulta aperta una procedura di infrazione (n. 2005/2052) in ordine al ritardo nell'adozione del regime sanzionatorio.