Schema di D.Lgs. - Attribuzione all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di competenze sul registro dei revisori contabili, a norma della L. 34/2005 - Relazione
Schema di decreto legislativo recante: "Attribuzione all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di competenze sul registro dei revisori contabili, a norma dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 2005, n. 34"
Premessa
Il presente decreto attua la delega al Governo prevista dall'art. 5 della legge 24 febbraio 2005, n. 34 che attribuisce all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili alcune competenze sul registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 febbraio 1992, n. 88, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99 e successive modificazioni.
In ossequio al principio dell'autonomia del registro dei revisori contabili rispetto agli albi tenuti dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, sancito dall'art. 5, comma 3, lettera a) della legge delega, il presente decreto attua la riorganizzazione amministrativa del registro dei revisori contabili, operando la razionalizzazione nella gestione dello stesso grazie all'introduzione di misure di semplificazione e decentramento.
Ferme restando, infatti, l'istituzione del registro dei revisori contabili e del registro del tirocinio presso il Ministero della giustizia, nonché le funzioni e le competenze della Commissione centrale per i revisori contabili previste dal titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni e la competenza in capo al Ministero della giustizia ad adottare i provvedimenti di iscrizione, sospensione e cancellazione dal registro dei revisori contabili (come prescritto dall'art. 5, comma 3, lettere a), b) e d) della legge delega), la tenuta dei suddetti registri viene attribuita al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che, per la gestione degli stessi, si avvarrà di un sistema informativo centralizzato, accessibile anche a livello locale per l'utilizzo dei dati.
Ciò consentirà, da un lato, la diffusione e l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, dall'altro, permetterà una gestione efficace ed efficiente del registro medesimo.
Oltre alle novità connesse alla gestione del registro dei revisori contabili, il decreto legislativo prende in considerazione il problema dell'aggiornamento dei revisori contabili, in linea con le disposizioni della proposta di modifica dell'ottava direttiva comunitaria (COM (2004) 0177 - 2004/0065 (COD)), le quali prevedono che gli Stati membri assicurino l'assoggettamento dei revisori legali a programmi adeguati di formazione continua per mantenere un livello adeguato di conoscenze teoriche, capacità e valori professionali e che il mancato rispetto degli obblighi di formazione continua sia oggetto di sanzioni appropriate.
Articolo 1 (Disposizioni generali)
L'articolo 1 detta disposizioni di carattere generale, ribadendo che il registro dei revisori contabili ed il registro del tirocinio sono istituiti presso il Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 1, Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, mentre la tenuta degli stessi ed i connessi adempimenti vengono attribuiti al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Per la tenuta e la gestione del registro il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili si avvarrà di un separato sistema informativo centralizzato.
I dati contenuti nel registro saranno accessibili anche a livello locale, al fine di consentire al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di rilasciare, per il tramite degli Ordini territoriali attestati di iscrizione, su richiesta degli iscritti.
Pur attribuendo le funzioni amministrative relative alla gestione dei registri al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, viene ribadita l'autonomia dei registri rispetto agli albi tenuti dagli Ordini territoriali, nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 5, comma 3, lettera a), legge 24 febbraio 2005, n. 34.
Il registro dei revisori rimane, pertanto, distinto e separato dagli albi professionali e la competenza a deliberare in merito alle iscrizioni, sospensioni e cancellazioni resta in capo alla Commissione centrale per i revisori contabili che, in base alla vigente normativa, continuerà a proporre l'adozione degli opportuni provvedimenti al direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero della giustizia.
In base a tale normativa, difatti, la Commissione propone al direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero della giustizia, l'adozione dei decreti in merito all'iscrizione (art. 8, comma 1, D.P.R. n. 99/98) ed alla cancellazione (art. 12, comma 2, e art. 14, comma 2, D.P.R. n. 99/98) dal registro del tirocinio dei revisori, nonché all'iscrizione nel registro dei revisori contabili (art. 30, comma 3, D.P.R. n. 99/98) ed esercita l'azione di vigilanza, ai sensi dell'art. 32 e seguenti del D.P.R. n. 99/98.
Articolo 2 (Commissione centrale per i revisori contabili)
In attuazione del criterio direttivo contenuto nell'art. 5, comma 3, lettera b) della legge delega, l'articolo in commento, da un lato, ribadisce che la Commissione centrale per i revisori contabili è istituita presso il Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, dall'altro, prevede che la Commissione centrale abbia sede ed operi presso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Il presente decreto non reca alcuna innovazione circa le attribuzioni della Commissione centrale riguardanti l'attività consultiva in materia di tenuta del registro del tirocinio, di tenuta del registro dei revisori contabili e di esercizio del potere di vigilanza.
Articolo 3 (Modalità di tenuta del registro del tirocinio)
Con l'articolo 4 si definiscono le nuove modalità di tenuta del registro del tirocinio dei revisori contabili e si assegnano al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili compiti in relazione alla tenuta ed alla gestione dello stesso.
In virtù delle disposizioni dettate dal presente articolo, la domanda per l'iscrizione nel registro del tirocinio, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, è presentata al Ministero della giustizia, per il tramite del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Al fine di rendere più agevole e snella la gestione del registro, le domande di iscrizione potranno essere presentate anche in forma digitale, mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato, registrato e trasmesso secondo le disposizioni di cui al Codice dell'amministrazione digitale contenuto nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed in base alle regole tecniche previste dall'articolo 71 del medesimo decreto.
Il Consiglio nazionale, attraverso la propria unità organizzativa, dovrà acquisire la documentazione di cui all'art. 7, commi 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99.
Una volta completata l'acquisizione, la documentazione, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, dovrà essere trasmessa alla Commissione centrale per i revisori contabili che delibererà in merito all'iscrizione.
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda di iscrizione nel registro del tirocinio dei revisori contabili, adottato dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero della giustizia, su proposta della Commissione centrale, verrà comunicato a cura del Consiglio nazionale all'interessato; quest'ultimo potrà altresì richiedere al Consiglio nazionale i certificati di attestazione della propria iscrizione ed ottenerli per il tramite dell'Ordine territoriale previa consultazione del sistema informatico centralizzato con il quale il registro del tirocinio dei revisori contabili verrà gestito.
Al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sono presentate anche le relazioni annuali del tirocinio, di cui all'art. 10, comma 6 del D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99; le comunicazioni del tirocinante relative alle interruzioni del tirocinio, al cambiamento del revisore presso il quale è svolto il tirocinio, alla sospensione del tirocinio; nonché la comunicazione del revisore contabile relativa all'interruzione ingiustificata del tirocinio per un periodo superiore a sei mesi. Le relazioni e le comunicazioni suddette sono trasmesse, entro trenta giorni dalla ricezione, alla Commissione centrale per i revisori contabili.
Il Consiglio nazionale provvede anche a trasmettere all'interessato la comunicazione relativa all'attestazione di compiuto tirocinio di cui all'art. 14, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99.
Articolo 4 (Modalità di presentazione della domanda di esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili)
La norma in commento, in conformità ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 5, comma 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34, mantiene inalterata l'attuale disciplina normativa dell'esame per l'accesso al registro dei revisori contabili prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e dal titolo III del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99.
Pertanto, immutata la disciplina dell'esame, al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili vengono attribuiti soltanto compiti di ricezione delle domande di esame.
Articolo 5 (Modalità di tenuta del registro dei revisori contabili)
Con l'articolo 6 si definiscono le nuove modalità di tenuta del registro dei revisori contabili e si assegnano al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili compiti in relazione alla tenuta ed alla gestione dello stesso.
In virtù delle disposizioni dettate dal presente articolo la domanda per l'iscrizione nel registro dei revisori, di cui agli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, è presentata al Ministero della giustizia per il tramite del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Al fine di rendere più agevole e snella la gestione del registro le domande di iscrizione potranno essere presentate anche in forma digitale, sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato, registrato e trasmesso secondo le disposizioni di cui al Codice dell'amministrazione digitale contenuto nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed in base alle regole tecniche previste dall'articolo 71 del medesimo decreto.
Il Consiglio nazionale dovrà ricevere la documentazione di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99 e richiedere alla Procura della Repubblica presso il tribunale del circondario ovvero del distretto in cui il revisore ha il proprio domicilio, gli accertamenti in ordine alle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, acquisendo, con riferimento al richiedente ovvero agli amministratori della società, il certificato del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misure di prevenzione e trasmette le domande ed i documenti allegati alla Commissione centrale per i revisori contabili entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione.
Il provvedimento di iscrizione, ovvero di diniego dell'iscrizione, adottato dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero della giustizia, su proposta della Commissione centrale, è comunicato all'interessato dal Consiglio nazionale.
Il revisore potrà richiedere i certificati di attestazione della propria iscrizione anche in forma digitale al Consiglio nazionale che provvede per il tramite degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, previo accesso al sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 1.
Articolo 6 (Regolamento per l'aggiornamento)
Come detto in premessa, con il presente articolo, in linea con le tendenze della normativa comunitaria richiamata in premessa, si rimanda ad un apposito regolamento del Ministero della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, la disciplina della formazione continua per gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Si vuole in tal modo assicurare e garantire che il revisore contabile mantenga, approfondisca ed estenda le proprie competenze tecniche per lo svolgimento di una funzione di rilevante interesse sociale.
L'attività volta al miglioramento e al perfezionamento delle conoscenze è svolta nell'interesse dei destinatari della prestazione ed è posta a garanzia di tutela dell'interesse pubblico. L'osservanza dell'obbligo di formazione continua costituisce uno dei presupposti per la correttezza e la qualità della prestazione svolta.
Le concrete modalità di svolgimento dell'aggiornamento, nonché i provvedimenti relativi alla loro mancata osservanza, saranno definiti con decreto, avente natura regolamentare, del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Articolo 7 (Verifica dei requisiti)
Fatti salvi i poteri e le competenze della Commissione centrale per i revisori contabili, al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili viene demandato il compito di verificare periodicamente la permanenza dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 8 del D.Lgs. 88/1992 e dei requisiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 88/92 che devono essere posseduti dalle società di revisione per poter essere iscritte nel registro dei revisori contabili.
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili dovrà altresì verificare periodicamente, che non ricorrano le circostanze che, ai sensi del comma 2 dell'art. 40 del D.P.R. n. 99/98, danno luogo alla cancellazione dal registro dei revisori contabili. Espletate le verifiche periodiche, il Consiglio nazionale dovrà comunicare tempestivamente i risultati degli accertamenti alla Commissione centrale, affinché quest'ultima possa proporre al direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero della giustizia l'adozione degli opportuni provvedimenti sanzionatori.
Articolo 8 (Contributi)
Le disposizioni dell'articolo in commento modificano il sistema di riscossione dei contributi connessi alla gestione del registro dei revisori contabili. La riscossione dei contributi viene affidata al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che dovrà tenerne distinta contabilità e fornirne rendicontazione annuale al Ministero della giustizia, a cui permane il potere di vigilanza sulla riscossione medesima.
I contributi così riscossi saranno versati semestralmente sul conto corrente intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al netto della quota trattenuta dal Consiglio nazionale a copertura delle spese necessarie alla gestione del registro ed allo svolgimento dei compiti attribuiti dal decreto legislativo.
La quota di competenza del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sarà determinata annualmente, salvo conguaglio, dal Ministero della giustizia, sentito il medesimo Consiglio, sulla base delle spese relative allo svolgimento dei compiti previsti dal presente decreto, risultanti dal bilancio di previsione da approvarsi entro il 31 gennaio dell'anno di competenza.
Le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il nuovo meccanismo di riscossione dei contributi versati dai revisori contabili dovrebbe determinare nel breve - medio periodo un aumento del gettito complessivo. Al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili viene riservata esclusivamente una quota a copertura delle spese necessarie alla gestione del registro ed allo svolgimento dei compiti attribuiti dal presente decreto, in misura equivalente a quella che avrebbe dovuto sostenere il Ministero della giustizia a legislazione vigente.
Articolo 9 (Disposizioni transitorie)
La norma in oggetto disciplina la gestione del registro dei revisori sino alla istituzione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, prevedendo che, sino al 31 dicembre 2007, le funzioni attribuite al suddetto Consiglio nazionale dovranno essere svolte dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dal Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, i quali, all'uopo, dovranno istituire congiuntamente un'apposita unità organizzativa, nel solco di una progressiva unificazione dei due Ordini professionali, già sancita con il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.
Fino al 31 dicembre 2007 gli attestati di iscrizione nel registro del tirocinio e gli attestati di iscrizione nel registro dei revisori contabili saranno rilasciati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dal Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali per il tramite dei rispettivi Ordini territoriali dei dottori commercialisti e dei Collegi dei ragionieri e periti commerciali.
Disposizioni transitorie sono dettate anche per la definizione della quota di contributi spettante, in sede di prima applicazione del decreto, al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per la gestione del registro; quota che, per gli anni 2006 e 2007, sarà ripartita in misura paritaria fra il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed il Consiglio nazionale dei ragionieri.
Sono altresì definite norme transitorie per e modalità di riscossione dei contributi da parte degli iscritti nel registro dei revisori contabili nel corso del 2007.
Articolo 10 (Abrogazioni)
La norma dispone, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'abrogazione delle disposizioni con esso incompatibili. Non è stato possibile prevedere una puntuale individuazione delle norme abrogate, trattandosi di disposizioni che comunque rimangono, almeno in parte, in vigore, tanto da essere espressamente richiamate anche dal presente decreto.
Articolo 11 (Entrata in vigore)
La norma differisce l'entrata in vigore del presente decreto al 1° ottobre 2006, al fine di consentire ai Consigli nazionali indicati nell'articolo 9 di predisporre la struttura e l'apparato organizzativo necessari per svolgere le funzioni ed i compiti loro attribuiti dal presente decreto.
Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.