Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento CEE n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari" - Relazione illustrativa
Vista l'assenza di una disciplina sanzionatoria specifica, che punisca le violazioni e gli abusi dei disposti riguardanti le denominazioni d'origine, le indicazioni geografiche, i segni distintivi o i marchi registrati ai sensi del regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, si ritiene necessaria l'emanazione del decreto legislativo in oggetto, contenente una regolamentazione delle singole fattispecie, dove, caso per caso viene individuata la sanzione amministrativa ritenuta opportuna per la singola violazione.
Detto decreto deriva dal disposto di cui all'articolo 3 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, dove si delega al Governo la possibilità di adottare, facendo salve le normative penali vigenti, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di direttive comunitarie per le quali non siano già previste pene specifiche.
In riferimento al criterio seguito per determinare l'entità delle specifiche sanzioni previste per i singoli illeciti, si è ritenuto opportuno mantenere elevata la pena pecuniaria, nell'interesse, non solo dei soggetti titolari delle denominazioni d'origine, che sostengono i costi del necessario processo di certificazione e che possono, anche, avvalersi di strumenti di tutela privatistica, ma soprattutto a tutela della pubblica fede che i consumatori attribuiscono al prodotto riconosciuto in ambito comunitario ed il cui controllo è garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
A seguito dei pareri forniti dalla Conferenza Stato-Regioni e dalle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, si propongono le seguenti modifiche all'originario testo approvato dal Consiglio dei Ministri in data 13 novembre 2003.
In particolare, l'articolo 1, commi 1 e 2, è stato integrato accogliendo il parere della Conferenza Stato-Regioni relativamente ad alcune precisazioni testuali.
Sempre all'articolo 1, comma 3, è stata accolta l'osservazione proposta dalla Commissione Giustizia della Camera con la quale si riprende il medesimo concetto inserito all'articolo 2, comma 7, inerente una circostanza aggravante.
Con riferimento agli articoli 1, comma 1, 2, commi da 1 a 6, 3, commi da 1 a 4, sono state recepite le osservazioni unanimemente proposte da entrambe le Commissioni Giustizia, relativamente all'inserimento dell'espressione "Salva l'applicazione delle norme penali vigenti".
Per quanto riguarda l'articolo 2, commi 1, 2, 3, 5, e l'articolo 3, comma 1, sono state recepite le condizioni poste da entrambe le Commissioni Giustizia e dalla Conferenza Stato-Regioni, relativamente all'eliminazione dei riferimenti delle leggi nn. 26 e 30 del 1990 inerenti i prosciutti di Parma e S. Daniele.
Agli articoli 3, comma 1, e 5, comma 2, sono state inserite le precisazioni lessicali e le puntualizzazioni proposte dalla Conferenza Stato-Regioni.
Sempre su proposta della Conferenza Stato-Regioni, all'articolo 10, è stato eliminato il riferimento alla "Direzione generale della qualità dei prodotti agroalimentari &".
All'articolo 8, comma 1, su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, è stato specificato che l'attività degli agenti vigilatori addetti all'accertamento delle violazioni di cui agli articoli 1, 2 e 5 non dà luogo a nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.
All'articolo 11, sempre su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, è stato aggiunto un terzo comma per precisare che l'attuazione delle competenze di cui agli articoli 9, 10 e 11, comma 1, del Ministero delle politiche agricole e forestali avviene nell'ambito delle attività previste dalle disposizioni vigenti.
Infine, con riferimento all'articolo 12, comma 1, sono state recepite le condizioni poste da entrambe le Commissioni giustizia, relativamente all'eliminazione dei riferimenti delle leggi nn. 26 e 30 del 1990 inerenti i prosciutti di Parma e S. Daniele.
Dall'attuazione del presente decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.