Schema di D.Lgs. - Sanzioni per violazioni del reg. (CE) n. 178/2002 sulla legislazione alimentare, istitutivo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare - Relazione

Schema di decreto legislativo recante: "Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare"

Articolato

Il presente decreto legislativo è emanato ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004) il quale consente al Governo di adottare decreti legislativi per sanzionare regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative nell'ordinamento nazionale.
Il Regolamento (CE) n. 178/2002del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare e che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare", rappresenta il primo atto normativo che l'Unione Europea ha emanato in seguito agli impegni che la stessa ha assunto nel Libro Bianco del 2001 nell'ambito della sicurezza alimentare. Gli obbiettivi che l'U.E. si è prefissata hanno comportato una revisione della legislazione comunitaria relativa alla produzione, commercializzazione e controllo degli alimenti, finalizzata al raggiungimento di un aumento del grado di sicurezza dei medesimi e l'identificazione e la definizione delle responsabilità dei soggetti coinvolti in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi destinati alla produzione alimentare.
Uno degli strumenti per poter concretamente tutelare la salute dei cittadini a disposizione degli organi di controllo nel caso in cui un alimento possa costituire un rischio per il consumatore è quello relativo alla rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi di cui agli articoli 18-20 del Regolamento (CE). 178/2002. Per rintracciabilità, ai sensi dell'articolo 1 del citato regolamento deve intendersi: la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime, attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Con il Decreto Legislativo in esame sono stati individuati, pertanto, gli articoli (18-20) del Regolamento n. 178/2002 relativi alla rintracciabilità, la cui inosservanza rende necessaria una disciplina sanzionatoria da parte delle Autorità di controllo.

L'Articolo 1: definisce il campo di applicazione del presente decreto legislativo: in particolare la disciplina sanzionatoria si applica alle violazioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 178/2002.

L'Articolo 2: stabilisce le sanzioni per gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non istituiscono, in ottemperanza all'articolo 18 del Regolamento (CE) 178/2002, un sistema in grado di consentire di individuare chi ha fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione di un alimento o di una sostanza che entra a far parte di un alimento o di un mangime, nonchè gli operatori medesimi che non istituiscono un sistema in grado di permettere di individuare le imprese alle quali loro stessi hanno fornito un alimento, un mangime o un animale, (art. 18 comma 3 del Regolamento (CE) n. 178/2002. In merito a tale procedura di "rintracciabilità" si ritiene opportuno chiarire che le modalità attraverso le quali gli operatori del settore alimentare e dei mangimi possono adempiere a tale obbligo sono autonomamente scelte ed applicate dagli operatori stessi, in relazione alla dimensione, alla tipologia e alla specificità dell'attività svolta. Quindi, l'istituzione del sistema che deve consentire di individuare l'alimento e il mangime è assolutamente rimessa alla discrezionalità del singolo operatore che può liberamente individuare le modalità operative che ritiene più idonee allo scopo di "rintracciare" i propri prodotti, modalità che possono, quindi consistere nella mera annotazione manuale di un registro, così come, invece, nell'utilizzo di personal computer.

L'Articolo 3: il comma 1 del presente articolo fissa le sanzioni per la mancata osservanza, da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi, delle prescrizioni di cui agli articoli 19 e 20 , comma 1 del Regolamento (CE) 178/2002, ossia ogni qualvolta non hanno attivato le opportune procedure di ritiro dal mercato di un alimento, di un mangime o di un animale, nel caso in cui hanno motivo di ritenere che l'alimento, il mangime o l'animale che gli operatori stessi hanno importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito e, in ogni caso, non più sotto il loro controllo, non sia conforme ai requisiti di sicurezza alimentare.
Il comma 2 del medesimo articolo sanziona la mancata informazione all' Autorità competente dell'attivazione delle procedure di ritiro dal mercato di alimenti o mangimi o animali ed è riconducibile alle fattispecie di cui agli articoli 19 e 20 del Regolamento (CE) 178/2002.
Il comma 3, sanziona la mancata collaborazione dei citati operatori con le autorità competenti riguardo ai provvedimenti volti ad evitare o ridurre i rischi provocati da un alimento o da un mangime e si riferisce alle fattispecie di cui al comma 4 degli articoli 19 e 20 del più volte citato Regolamento.

L'Articolo 4: stabilisce le sanzioni da applicare agli operatori del settore alimentare e dei mangimi nel caso di violazione agli articoli 19 e 20, comma 1 del Regolamento (CE) n. 178/2002, sia nel caso in cui non hanno attivato un sistema di informazione efficace ed accurato sui motivi del ritiro quando l'alimento o il mangime è arrivato al consumatore o all'utilizzatore finale, sia nel caso in cui non abbiano richiamato l'alimento o il mangime quando altre misure non sono sufficienti a garantire un elevato livello di tutela della salute pubblica.

L'Articolo 5: prevede che in caso di violazione, degli articoli 19 e 20, comma 2, del Regolamento (CE) n. 178/2002 gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che svolgono attività di vendita al dettaglio o di distribuzione di alimenti e mangimi che non incidono in alcun modo sulla loro sicurezza ed integrità, sono sanzionati se non avviano procedure per il ritiro dal mercato di prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e se non attuano gli opportuni interventi predisposti dal responsabile della produzione, trasformazione e lavorazione e dalle autorità competenti per il ritiro o richiamo degli alimenti o mangimi.

L'Articolo 6: l'articolo sanziona il comportamento dell'operatore del settore dei mangimi nel caso in cui, fatte salve particolari disposizioni dell'Autorità competente, non abbia provveduto alla distruzione della partita, del lotto o consegna di un mangime non conforme ai requisiti di sicurezza alimentare.

L'Articolo 7: esso prevede, in caso di reiterazione delle violazioni, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, anche la sospensione del provvedimento autorizzativi per lo svolgimento dell'attività. Viene richiamata, infine, l'applicazione della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Sul testo è stato acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato Regioni e delle Commissioni XIV e II della Camera dei Deputati. In accoglimento dei suggerimenti contenuti nel Parere espresso da parte della 2° Commissione del Senato, è stata elevata la sanzione del comma 1 dell' articolo 2, è stato aumentato il periodo di sospensione dell'attività previsto all' articolo 7, comma 1, ed è stato riformulato il comma 3 dell'articolo 7.
In merito a tale ultima modifica, si precisa che il settore vitivinicolo è stato incluso nell'ambito di applicazione dell' articolo 2, facendo però salve, nel rispetto della delega, le sanzioni attualmente vigenti nella medesima materia.
Per quanto concerne, invece, l'invito, della medesima Commissione del Senato, a sanzionare anche l'articolo 16 del Regolamento (CE) 178/2002, non si è ritenuto che lo stesso, potesse essere accolto in quanto l'inserimento di una tale previsione sarebbe contrario ai criteri di delega dal momento che la materia della etichettatura, della pubblicità e della presentazione dei prodotti alimentari trova già una compiuta disciplina nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 27 gennaio 1992 e successive modifiche.

Il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.