Schema di D.Lgs. - Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'art. 2 della L. 34/2005 - Relazione
Schema di decreto legislativo recante: "Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34"
PREMESSA
Il presente decreto legislativo - in attuazione degli articoli 2, 3 e 6 della legge 24 febbraio 2005, n. 34, recante delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili - costituisce un atto normativo "onnicomprensivo" che riscrive per intero l'ordinamento professionale della categoria, assorbendo e disciplinando tutti gli ambiti e le materie già oggetto degli attuali ordinamenti professionali dei ragionieri e dei dottori commercialisti.
Ciò ha richiesto la formulazione di un complesso articolato che tiene conto di tutti gli aspetti della professione e fornisce dettagliate disposizioni transitorie al fine di disciplinare il processo di unificazione dei due ordini oggi esistenti; disposizioni destinate ad esaurire la loro funzione normativa allo scadere del periodo transitorio.
La confluenza in un unico provvedimento normativo delle norme dei due distinti ordinamenti professionali, ha evitato il moltiplicarsi delle fonti normative, con complicati rinvii esterni, in molti casi di difficile praticabilità, tenuto conto delle sostanziali differenze tra i due vigenti ordinamenti.
L'opzione seguita, oltre ad essere ragionevole, trova un fondamento nella stessa legge delega, laddove si consideri che questa, all'articolo 2, prima di elencare gli oggetti specifici del provvedimento delegato all'articolo 3, dispone che "all'unificazione...si provvede con decreto legislativo..." .
In altri termini, essendo questo l'ambito oggettivo della delega legislativa attribuita al Governo, è apparso inevitabile ridelineare una disciplina organica della nuova professione contabile o delle nuove professioni contabili, atteso che l'opzione del legislatore è quella di unificare due diverse - anche se collegate - figure professionali organizzandole in un unico organismo di categoria: l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Pertanto, al fine di dare concreta attuazione alla volontà del legislatore di unificare i due distinti Ordini professionali, si è reso indispensabile effettuare, rispetto alle due diverse discipline ordinamentali vigenti, quelle modifiche ritenute necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa recante l'istituzione del nuovo Ordine professionale unificato.
In proposito va sottolineato che, con l'espressione "unificazione", il legislatore ha inteso provocare un intervento sulle norme ordinamentali vigenti e risalenti nel tempo, volto a rendere la disciplina unitaria più coerente nel suo complesso, in sintonia con l'evolversi dei principi generali e con il diritto vivente di derivazione giurisprudenziale. L'obiettivo perseguito è stato dunque quello di ricondurre a sistema unitario le diverse discipline risalenti negli anni.
Di contro, negli ambiti normativi non strictu sensu riconducibili al contenuto della delega, la soluzione normativa prescelta è stata quella di rispettare le disposizioni attualmente vigenti.
Laddove invece i principi e criteri direttivi della delega lo prescrivevano sono state articolare soluzioni innovative, ispirandosi alle esperienze maturate in altre professioni di area contigua, nonché agli esiti del dibattito in tema di riforma delle libere professioni, ad esempio nei settori della formazione e dell'accesso.
L'opzione accolta ha conseguentemente determinato la previsione di una disposizione finale abrogativa dei decreti del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, recante ordinamento della professione di dottore commercialista e 27 ottobre 1953, n. 1068, recante ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, nonché di ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto legislativo.
Articolo 1
Il primo capo del progetto di decreto fa riferimento all'oggetto dell'attività professionale, al fine di sottolineare la qualificazione del provvedimento normativo quale nuovo "statuto" della professione contabile.
La complessa norma che descrive l'oggetto della professione è articolata in modo speculare per i due livelli nei quali si articola il nuovo albo.
Sia dunque per gli iscritti nella sezione A Commercialisti, sia per gli iscritti nella sezione B Esperti contabili, la disposizione prevede una prima parte descrittiva delle rispettive competenze professionali ed una seconda parte che enuclea, invece, le attività cui è ricollegata una competenza specifica degli iscritti nelle due Sezioni dell'Albo unico.
Con ciò si è inteso fornire una precisa caratterizzazione dei rispettivi ambiti di competenza, con lo scopo di tutelare, da un lato, la specificità del percorso formativo e, dall'altro, di rendere possibile la fruizione, da parte della clientela, di servizi professionali maggiormente differenziati, in grado di assecondare le diverse esigenze.
La norma proposta si pone in coerenza con quanto è stato oggetto di studio e di accordo tra le due categorie professionali coinvolte nell'unificazione, riprendendo, tra l'altro, gli esiti dell'audizione parlamentare resa dai relativi rappresentanti il 29 maggio 2003, dei lavori del Gruppo di studio costituito presso il Ministero della giustizia, nonché della audizione dei rappresentanti dei Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali svoltasi presso lo stesso Dicastero in data 17 maggio 2005.
Articolo 2
Viene precisato che l'esercizio delle professioni di dottore commercialista, di ragioniere commercialista e di esperto contabile, disciplinate dall'articolo 1, è consentito soltanto agli iscritti nelle due Sezioni dell'Albo unificato.
Viene inoltre previsto che, l'alta vigilanza sull'esercizio della professione spetta al Ministro della giustizia che la esercita sia direttamente, che per il tramite dei presidenti di corte di appello.
Articolo 3
Le modalità di utilizzo e la protezione dei titoli professionali di "dottore commercialista", di "ragioniere commercialista", e del termine abbreviato di "commercialista" sono già disciplinate dall'articolo 3, comma 1, lett. g) della legge di delega.
Viene vietato, sia l'uso dei titoli professionali di cui al successivo articolo 39, sia del termine abbreviato "commercialista", da parte di chi non ne abbia diritto.
Ai fini della tutela penale, non è parso opportuno richiamare espressamente il reato di cui all'articolo 498 del codice penale, trattandosi di disposizione comunque applicabile in tutti i casi di abuso tanto dei titoli professionali, quanto del termine abbreviato.
La regola generale dettata in tema di utilizzo e tutela dei titoli è collegata da un lato con quanto previsto dal successivo articolo 61 in tema di inserimento nell'albo unificato dei professionisti già iscritti negli attuali albi dei ragionieri e dei dottori commercialisti, dall'altro è connessa alla funzione di tutela del titolo professionale attribuita ai Consigli dell'ordine territoriale dal successivo art 12, comma 1, lett. e).
Articolo 4
La disciplina delle incompatibilità mantiene una sostanziale identità con i principi contenuti nei precedenti ordinamenti professionali, salva la necessaria opera di aggiornamento e la considerazione di figure giuridiche mutate nel tempo.
Si è ritenuto, ad esempio, di escludere dal novero delle incompatibilità le figure del mediatore o del ricevitore del lotto, essendo venuti meno alcuni dei caratteri di tali tipologie di professionisti che avevano portato nel 1958 a decretarne l'incompatibilità con le professioni contabili.
Diverso il caso dell'incompatibilità con l'esercizio di attività commerciali, ambito di per sé più ampio e che può presentare profili di opportunità assai diversi a seconda dei casi concreti. Si è perciò ritenuto, aderendo ad un orientamento già espresso dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti - ma migliorandolo tecnicamente - di dare una qualificazione della fattispecie di incompatibilità in grado di ricomprendere tra le attività professionali anche l'assunzione di cariche di amministratore di società commerciali, e prevedendo dei criteri-guida per la valutazione della concreta offensività o dell'inopportunità del contemporaneo esercizio delle due attività.
L'incompatibilità viene, invece, esclusa allorquando l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale o ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, nonché qualora il professionista rivesta la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento di un interesse di colui che gli conferisce l'incarico.
Viene infine operato un generale rinvio a tutti quegli ordinamenti speciali che non consentano, a determinate categorie di soggetti, tra cui si è inteso ricomprendere sicuramente i pubblici dipendenti, di svolgere l'esercizio della libera professione.
Articolo 5
Disciplina compiutamente il regime del segreto professionale per i professionisti contabili, rinviando alle specifiche norme dei Codici di procedura civile e penale.
Articolo 6
Nel definire l'Ordine professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nel suo complesso, si è adottata una particolare ed innovativa configurazione normativa che, oltre ad assecondare le ricostruzioni dottrinarie sulla natura giuridica dell'ordine, pare altresì favorita dalla stessa formulazione utilizzata dalla legge delega. L'ordine è cioè concetto unitario; si tratta di una comunità (locale o nazionale) di soggetti qualificata professionalmente ed "ordinata", appunto, secondo diritto, nonché organizzata secondo un modello di autogoverno, con organismi dirigenti espressione della stessa categoria. In questo senso, l'ordine acquisisce una certa forma di soggettività unitaria, ancorché articolato tra livello nazionale e territoriale, in maniera in qualche modo similare a quanto accade per le articolazioni dello Stato (e non a caso in dottrina gli ordini sono stati anche ritenuti esempi di ordinamenti sezionali, rispetto all'ordinamento generale).
Gli ordini sono sì enti pubblici non economici a carattere associativo, soggetti pertanto al principio di legalità, ma sono anche gli organismi esponenziali di una comunità. La definizione in questi termini offre maggiore copertura formale ai momenti e ai casi di rilievo giuridico della manifestazione di volontà degli associati (ad esempio, le assemblee).
Articolo 7
La scelta fondamentale, quanto alla articolazione territoriale degli ordini, è stata quella di collegarla ai circondari di Tribunale, in considerazione di esigenze pratiche legate sia al fatto che, in gran parte delle sedi di Tribunale, esiste già un consiglio dei dottori commercialisti od un collegio dei ragionieri e periti commerciali, sia all'esercizio della professione, che mantiene un non trascurabile rapporto con gli uffici giudiziari.
Quanto al numero minimo di professionisti necessario affinché si costituisca un ordine autonomo, è stata elevata, a cento iscritti, la soglia prevista dai vigenti ordinamenti, portandola ad una cifra più in linea con i tempi.
E' stata prevista un'ampia autonomia degli ordini territoriali in tema di modifica delle circoscrizioni: essi possono disporre la fusione con altro ordine viciniore ovvero chiedere la costituzione di un nuovo ordine, in un circondario di Tribunale ove esso non esista già, ove ne faccia richiesta un congruo numero di iscritti.
Articolo 8
Sono organi dell'Ordine territoriale il Consiglio, il Presidente, il Collegio dei revisori e l'Assemblea degli iscritti.
Articolo 9
La disciplina degli organi dell'Ordine territoriale presenta sostanziale continuità con l'ordinamento attuale, salva l'introduzione del Collegio dei revisori, fino ad ora presente nel solo ordinamento dei ragionieri e che pare opportuno inserire nello statuto della nuova professione unitaria.
Il numero dei membri del Consiglio dell'Ordine è stato modulato in relazione a scaglioni di iscritti all'Ordine territoriale, e questi ultimi sono stati ridefiniti, in considerazione sia dell'aumento dei professionisti rispetto al momento di genesi dell'attuale ordinamento, sia di quello cagionato dalla stessa unificazione.
Viene stabilito che l'elettorato per l'elezione del Consiglio spetta a tutti gli iscritti all'Albo, mentre l'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti che, alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, abbiano maturato cinque anni di anzianità di iscrizione nella rispettiva sezione dell'Albo.
Articolo 10
La disposizione individua, quali cariche del Consiglio, un presidente, eletto direttamente dagli iscritti, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.
Articolo 11
La norma individua le attribuzioni del presidente. Egli ha la rappresentanza dell'Ordine, presiede il Consiglio ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite nel presente decreto legislativo e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare. Inoltre, il presidente adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salvo ratifica del Consiglio.
Articolo 12
Si è scelto di valorizzare l'ambito di operatività del Consiglio dell'Ordine territoriale, elencando le specifiche attribuzioni e, inoltre, arricchendo la sfera di competenza con quei compiti che paiono oggi essere al centro delle diverse proposte di riforma delle professioni, quali ad esempio la particolare attenzione alla formazione continua del professionista.
Si è ritenuto di fare chiarezza sulla competenza dell'Ordine territoriale alla riscossione di tutti i contributi dovuti dagli iscritti, rivolti sia al finanziamento dell'Ordine stesso che del Consiglio nazionale.
Articolo 13
Vengono disciplinate le convocazioni delle riunioni consiliari, convocate dal presidente almeno una volta al mese o su richiesta formulata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio.
Sono altresì disciplinati i requisiti di costituzione delle adunanze del consiglio, nonché quelli di validità delle deliberazioni assunte dal medesimo.
Articolo 14
La norma prevede che il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decade dalla carica.
Articolo 15
Sono previsti i casi e le modalità della nomina di una delegazione dell'Ordine del capoluogo di provincia presso le sedi di tribunali ove non esiste l'Ordine.
Articolo 16
La disposizione prevede un meccanismo di automatico scioglimento dell'intero Consiglio dell'ordine in caso di decadenza, dimissioni, morte od altro definitivo impedimento del presidente, nonché un meccanismo di sostituzione dei consiglieri venuti a mancare per decadenza, dimissioni, morte od altre cause.
Articolo 17
Sono previste le ulteriori ipotesi di scioglimento del Consiglio dell'ordine in caso d'impossibilità di funzionamento o se ricorrono altri gravi motivi. In particolare, nel caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede alla gestione ordinaria. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale. Il Commissario provvede, entro sessanta giorni dalla nomina, salvo diversa indicazione del Consiglio Nazionale, a convocare e tenere l'assemblea per la elezione dell'intero Consiglio che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio disciolto o non costituito.
Articolo 18
L'Assemblea degli iscritti mantiene i propri caratteri, salva un maggiore flessibilità nelle modalità di convocazione individuale, con l'introduzione dell'uso del telefax.
Sono inoltre disciplinati i requisiti di costituzione delle assemblee degli iscritti, nonché di validità delle deliberazioni assunte dalle medesime.
Vengono altresì individuati gli organi dell'Assemblea, nonché le loro attribuzioni.
Articolo 19
Sono disciplinate le Assemblee generali degli iscritti negli albi e negli elenchi per l'approvazione, tanto del conto preventivo dell'anno successivo (entro il mese di novembre di ciascun anno), quanto del conto consuntivo dell'anno precedente (entro il mese di aprile di ciascun anno).
Articolo 20
Disciplina la convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine ed il diritto di elettorato attivo e passivo. Viene altresì regolata la posizione di coloro che siano sospesi per morosità nel pagamento dei contributi associativi.
Articolo 21
Disciplina l'Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei revisori.
Sono inoltre disciplinati i requisiti di costituzione dell'assemblea elettorale, nonché quelli di validità delle elezioni. E' altresì disciplinato il sistema di presentazione delle candidature, sulla base di liste contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del presidente che capeggia la lista, con un numero di candidati pari al numero dei componenti il Consiglio aumentato di cinque unità. E' consentito inoltre candidarsi in una sola lista, pena la ineleggibilità del candidato presente in più liste, nonché esprimere il voto per i candidati di una sola lista. Non è ammesso il voto per delega. I Consigli dell'Ordine possono stabilire che il voto possa essere espresso per corrispondenza, adottando le opportune garanzie a tutela della segretezza e della personalità del voto.
Articolo 22
Vengono disciplinati i reclami contro i risultati delle elezioni.
Articolo 23
Prevede l'obbligo per il presidente di convocare, senza ritardo, l'Assemblea quando ne è fatta domanda per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare, da un decimo degli iscritti nell'Albo, ovvero da un terzo dei consiglieri. Se egli non vi provvede, l'Assemblea è convocata dal presidente del tribunale in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine, il quale designa il professionista che deve presiederla.
Articolo 24
Disciplina la composizione, l'elezione e le attribuzioni del Collegio dei revisori. In particolare, il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio dell'Ordine e controlla la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci.
CAPO III
Articolo 25
La norma disciplina la costituzione, la composizione e la durata del Consiglio nazionale.
In considerazione delle mutate dimensioni della categoria viene elevato altresì il numero dei membri del Consiglio nazionale, fissato ora in ventuno componenti.
L'elettorato passivo alla carica di presidente è riservato agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo. E' stato fissato in dieci anni l'anzianità minima per accedere alla carica di Consigliere nazionale. L'elettorato attivo spetta ai Consigli degli Ordini che lo esercitano presso la propria sede tutti nello stesso giorno ed almeno trenta giorni prima di quello in cui scade il Consiglio nazionale.
La presentazione delle candidature è fatta, su base nazionale, per liste contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del presidente, con un numero di candidati effettivi pari al numero dei componenti il Consiglio nazionale, aumentato di cinque candidati supplenti.
Lo scrutinio dei voti è affidato ad una commissione nominata dal Ministro della giustizia e composta da un magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, che la presiede, e da due professionisti. La Commissione provvede alla raccolta dei dati elettorali provenienti da tutti gli ordini territoriali e alla ripartizione dei seggi sulla base del numero dei voti riportati su base nazionale.
La durata del mandato è elevata da tre a quattro anni, per evitare la concomitanza con le scadenze dei mandati territoriali, in linea con le tendenze prevalenti nelle proposte di riforma delle libere professioni. Anche in questo caso, in uniformità a quanto previsto a livello locale, è fissato un limite alla rieleggibilità nella misura di un massimo di due mandati consecutivi.
Articolo 26
Individua le cariche e regola il funzionamento del Consiglio nazionale.
Articolo 27
Si è ritenuto di dare un ambito più ampio all'istituto dell'incompatibilità, prevedendo l'impossibilità di ricoprire, oltre all'ufficio di consigliere nazionale, la carica di consigliere dell'ordine, nonché qualunque carica presso la Cassa nazionale di previdenza.
Salvo che per il presidente, la cui decadenza, dimissione, morte od altro definitivo impedimento comportano lo scioglimento di diritto dell'intero Consiglio nazionale, alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni, morte o per altre cause, si provvede con la nomina dei candidati supplenti seguendo l'ordine di lista.
Articolo 28
Si prevede che, il Ministro della giustizia può, con proprio decreto, disporre lo scioglimento del Consiglio nazionale, ove questo compia gravi e ripetuti atti di violazione della legge. In tutte le ipotesi di scioglimento anticipato, il Consiglio neoeletto resta in carica fino alla scadenza del mandato del precedente Consiglio.
Articolo 29
Si è ritenuto di valorizzare la funzione di rappresentanza istituzionale della categoria da parte del Consiglio (comma 1, lett. a) e la sua competenza a intrattenere rapporti con la P.A. Ciò pare necessario in considerazione dell'aumentata intensità del dialogo istituzionale tra politica, amministrazioni e professioni, in un'ottica prettamente pluralistica, che il decreto in commento si ritiene debba ampiamente accogliere.
In particolare, è stata rafforzata l'autonomia normativa ed organizzativa del Consiglio nazionale. Esso è titolare di poteri regolamentari in materia elettorale, di organizzazione, di tenuta e aggiornamento periodico degli albi, di tirocinio professionale, di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione; di attestazione della qualificazione professionale. Resta inteso che l'accresciuta potestà regolamentare del Consiglio nazionale rimane assoggettata al limite "superiore", costituito dalla disciplina statale vigente.
Spetta al Consiglio nazionale anche la proposta delle tariffe professionali, da adottare a cura del Ministro per la giustizia. In proposito, è interessante sottolineare come le tariffe professionali hanno resistito allo scrutinio di compatibilità con il quadro di riferimento comunitario (in particolare con l'Articolo 81 Trattato CE) in ragione del fatto che il procedimento di adozione si basa sull'imputazione dell'atto normativo ad un organo dello Stato (cfr. Corte di Giustizia Ce 19 febbraio 1999, in causa C-35/99, più nota come sentenza Arduino). L'opzione prescelta è stata quella di cambiare il procedimento di adozione, spostando il relativo potere deliberativo dal Consiglio dei ministri al Ministro della giustizia, adottando, così, la stessa procedura adottata per le tariffe forensi, le quali hanno appunto già superato la pregiudiziale comunitaria.
Articolo 30
La norma disciplina le modalità di convocazione del Consiglio nazionale, della validità delle adunanze, nonché delle deliberazioni assunte dal medesimo organo.
Articolo 31
Viene previsto che le decisioni del Consiglio nazionale sono notificate, entro trenta giorni, agli interessati ed al presidente del tribunale della circoscrizione in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine al quale l'interessato appartiene, nonché al Consiglio dell'Ordine e al Ministero della giustizia.
Articolo 32
E' previsto che le deliberazioni del Consiglio nazionale in materia di iscrizione o di cancellazione dall'Albo o dall'elenco, nonché quelle in materia di eleggibilità a componente del Consiglio dell'Ordine, possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero dinanzi al tribunale del luogo dove ha sede il Consiglio che ha emesso la deliberazione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della deliberazione stessa.
Articolo 33
Disciplina la composizione, l'elezione e le attribuzioni del Collegio dei revisori. In particolare, il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio nazionale e controlla la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci. E' altresì precisato che il Collegio dei revisori non partecipa ai lavori del Consiglio nazionale.
Articolo 34
In attuazione della riforma dei cicli di studio universitario, vengono istituite le sezioni A commercialisti e B esperti contabili dell'Albo. Per la disciplina di dettaglio e i requisiti di prima iscrizione all'albo, onde evitare ridondanze, si è preferito fare un riferimento alle norme della Sezione II del presente Capo, dedicata alla formazione ed all'accesso alla professione, nella quale viene definito il percorso complessivo di abilitazione professionale (Articolo 40).
Si ricorda che sono le disposizioni transitorie, e non queste a regime, che disciplinano la confluenza degli attuali iscritti negli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri nella sezione A Commercialisti dell'Albo unificato.
Si prevede, inoltre, che l'Albo è compilato per ordine di anzianità di iscrizione e può portare un indice per ordine alfabetico. Coloro che, a norma dell'articolo 4, non possono esercitare la professione, sono iscritti, a loro richiesta, in uno speciale elenco dei non esercenti.
Articolo 35
Unica novità di rilievo è la precisazione che non è possibile iscriversi in entrambe le Sezioni dell'albo unificato, scelta peraltro necessitata dalla ratio dell'istituzione stessa di sezioni separate.
Articolo 36
Disciplina i requisiti richiesti per l' iscrizione nell'Albo. In particolare al comma 3 sono individuate rispettivamente le classi di laurea e di laurea specialistica, nonché le lauree rilasciate secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, necessarie per accedere al prescritto esame di Stato.
Articoli 37 e 38
Disciplinano rispettivamente le procedure per ottenere l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco speciale dei non esercenti e quelle relative al trasferimento del professionista.
Articolo 39
In conformità a quanto previsto dal legislatore delegante disciplina i titoli professionali spettanti rispettivamente agli iscritti nella sezione A e B dell'albo.
Articolo 40
Prevede quale requisito richiesto per conseguire l' abilitazione professionale, unitamente al superamento dell'esame di Stato, il compimento di un tirocinio triennale. Presso ciascun ordine territoriale è istituito un registro dei tirocinanti diviso in due Sezioni al quale possono accedere coloro che siano in possesso dei titoli di studio già previsti all'articolo 36.
Articolo 41
Si propone di assicurare la corrispondenza tra i nuovi titoli di studio che saranno introdotti in attuazione della recente riforma degli studi universitari, prevista dal Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, ed i titoli previsti dall'articolo 36 predetto.
Articolo 42
Disciplina il tirocinio professionale rinviandone il contenuto di dettaglio ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio nazionale.
Articolo 43
Prevede che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento della laurea specialistica sulla base di appositi accordi stipulati tra i Consigli dell'ordine territoriale e le università sulla base di una convenzione quadro tra il Ministero dell'istruzione, università e ricerca e il Consiglio nazionale.
Articolo 44
Prevede uno specifico obbligo di vigilanza a carico del professionista presso il quale il tirocinio viene svolto al fine di verificare che l'attività del tirocinante sia effettivamente volta all'apprendimento delle tecniche professionali ed all'acquisizione di esperienze applicative.
Articolo 45
Dispone che gli esame di abilitazione all'esercizio della professione sono indetti ogni anno con ordinanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Articoli 46 e 47
Disciplinano, rispettivamente, le prove d'esame per l'iscrizione nella sezione A e per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo prevedendo, in particolare, tre prove scritte ed una prova orale.
Articolo 48
Si propone di incentivare i rapporti tra università ed Ordine professionale anche attraverso convenzioni e l'istituzione di un osservatorio permanente congiunto.
Articolo 49
Prevede l'esercizio dell'azione disciplinare.
I caratteri essenziali del procedimento restano i medesimi, ma la materia viene ora delegificata con la previsione di uno specifico potere regolamentare in capo al Consiglio nazionale.
Il codice di rito che vale quale normativa di riferimento per quanto non espressamente previsto è il codice di procedura civile. Allo stato attuale, in assenza di un espresso rinvio, la giurisprudenza è solita applicare in via analogica, per quanto possibile, il codice di rito civile, essenzialmente in ragione della natura amministrativa dell'attività decisoria, e ciò fin dalla nota decisione Cass., sez. un., 16 gennaio 1941, n. 163, per il procedimento disciplinare degli avvocati, la quale ha ritenuto che il procedimento disciplinare costituisse "un sistema risultante dalle norme di entrambe le procedure, con prevalenza di quello civile".
Allo stato, pertanto, devono anzitutto applicarsi le norme specifiche stabilite, per ogni singolo istituto, dall'ordinamento professionale. Quando poi manchino norme specifiche, la giurisprudenza (in prevalenza sul procedimento degli avvocati, ma applicabile, in via di principio, ai procedimenti disciplinari di qualsiasi professione) prevede l'applicazione, per quanto è possibile, delle norme del codice di procedura civile, restando invece obbligatoria l'applicazione delle norme del codice di procedura penale quando ad esse espressamente rinvii l'ordinamento professionale ovvero quando sorga la necessità di applicare istituti regolati esclusivamente nel codice di procedura penale (Cass., sez. un., 16 gennaio 1941, n. 163, in Foro it., 1941, I, 373; Cass., sez. un., 19 settembre 1967, n. 2178, in Giust. civ., 1967, I, 1733; Cass., sez. un., 19 luglio 1979, n. 4269; Cass., sez. un., 13 aprile 1981, n. 2176).
Articolo 50
Contiene le norme di svolgimento del procedimento disciplinare, determinate con regolamento del Consiglio nazionale, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera c) sulla base dei seguenti principi.
Il procedimento ha inizio d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso il tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio, ovvero su richiesta degli interessati. La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate la inosservanza dei doveri professionali e la intenzionalità della condotta, anche se omissiva. La responsabilità sussiste anche allorquando il fatto sia commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline. In sede di irrogazione dell'eventuale sanzione, che comunque deve essere proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dai medesimi, deve tenersi conto del profilo soggettivo. Il professionista è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire avanti il Consiglio, con l'assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per essere sentito. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare comunicazione al Consiglio dell'ordine di appartenenza dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di un iscritto. Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale, la delibera è altresì comunicata al Procuratore generale presso la Corte di appello ed al Ministero della giustizia. Il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne nel caso sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.
Articolo 51
In sede di azione disciplinare, sono previste e disciplinate le cause di astensione e di ricusazione dei membri del Consiglio dell'Ordine, richiamando le disposizioni di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile.
Articolo 52
Le sanzioni disciplinari, che possono essere irrogate all'esito del procedimento disciplinare, sono le seguenti: a) la censura, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo; b) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore ai due anni; c) la radiazione dall'Albo.
Articolo 53
E' stato introdotto l'istituto della sospensione cautelare, non previsto nell'attuale ordinamento professionale dei ragionieri e dei dottori commercialisti, per ovviare ai casi in cui, nelle more di procedimenti disciplinari cagionati da vicende molte gravi, il professionista incolpato continui ad esercitare la professione.
Articolo 54
La disciplina della sospensione per morosità va letta in combinato disposto con gli articoli 12, comma 1, lett. m) e 29, comma 1, lettera h), il cui mancato pagamento dei contributi ivi previsti può comportare la pronuncia di sospensione degli iscritti inadempienti.
Articolo 55
Viene dettata la disciplina delle impugnazioni avverso le decisioni disciplinari, prevedendo la competenza in materia del Consiglio nazionale, il quale può anche sospendere l'efficacia dei provvedimenti.
Articolo 56
L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che ha dato luogo all'apertura del procedimento disciplinare.
Articolo 57
Prevede le condizioni di riammissione all'Albo dei professionisti radiati.
Articolo 58
Dispone che, a far data dal 1° gennaio 2008, gli ordini dei dottori commercialisti, già istituiti in un circondario di Tribunale a norma dell'art. 6, D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 ed i collegi dei ragionieri e periti commerciali, già istituiti nel medesimo circondario di Tribunale a norma dell'art. 6, D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, sono soppressi. Nello stesso circondario di Tribunale è istituito, a decorrere dalla medesima data, l'Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Allorquando in un circondario di tribunale sia costituito solo l'ordine dei dottori commercialisti ovvero solo il collegio dei ragionieri e periti commerciali, viene previsto che tale ente è soppresso. A decorrere dalla medesima data, è istituito l'Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nello stesso circondario di tribunale.
Articolo 59
Dispone che a far data dal 1° gennaio 2008, il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti, già istituito a norma del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 ed il Consiglio Nazionale dei ragionieri e periti commerciali, già istituito a norma del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, sono soppressi. A decorrere dalla medesima data, è istituito l'ente pubblico non economico denominato Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Articolo 60
Si prevede che A far data dal 1° gennaio 2008, gli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, istituiti ai sensi dell'art. 58, ed il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, succedono in tutte le situazioni giuridiche soggettive e in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo ai soppressi ordini dei dottori commercialisti ed ai collegi dei ragionieri e periti commerciali con sede nel medesimo circondario di Tribunale ed in tutte le situazioni giuridiche soggettive ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo ai Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali. Viene altresì precisato che la successione nei processi non ne determina la interruzione.
Articolo 61
Prevede la costituzione dell'Albo unico entro e non oltre il 28 febbraio 2008 da parte dei Consigli locali dei neoistituiti ordini, sulla base dei criteri di cui all'articolo 58.
Viene quindi precisato che, coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, sono compresi nell'Albo dei Dottori commercialisti o in quello dei Ragionieri e periti commerciali sono iscritti nell'Albo unificato, conservando l'anzianità della precedente iscrizione. Inoltre, viene disposto che l'iscrizione avviene con l'indicazione, relativamente a ciascun professionista, di tutti i contenuti previsti dal sesto comma dell'articolo 34. Viene altresì stabilito che agli iscritti nella sezione A, già iscritti nell'albo dei dottori commercialisti spetta il titolo di "dottore commercialista". Mentre, agli iscritti nella sezione A, già iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali spetta il titolo di "ragioniere commercialista".
Articolo 62
Per quanto riguarda la disciplina dei diritti quesiti, si prevede che possono fare domanda di iscrizione nella sezione A Commercialisti dell'Albo coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, abbiano conseguito l'abilitazione professionale in conformità al previgente ordinamento della professione di dottore commercialista. Inoltre, possono fare domanda di iscrizione nella sezione A Commercialisti, coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, abbiano conseguito l'abilitazione professionale in conformità a quanto prescritto dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183 e al D.M. 8 ottobre 1996, n. 622, recante regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale.
Articoli 63, 64, 65, e 66
In attuazione della delega, si prevede che, nel periodo transitorio di nove anni a decorrere dal 1° gennaio 2008, la maggioranza dei componenti dei Consigli dell'Ordine dovrà essere eletta fra i dottori commercialisti iscritti nella Sezione A Commercialisti, garantendo comunque la rappresentatività e la proporzionalità dei ragionieri commercialisti e degli esperti contabili. Per lo stesso periodo è altresì previsto che la presidenza sia riservata agli iscritti nella Sezione A Commercialisti e la vicepresidenza ai ragionieri commercialisti iscritti nella medesima Sezione dell'Albo.
Gli articoli 63, 64 e 65 contemplano compiutamente la disciplina delle procedure elettorali dei Consigli degli ordini territoriali durante il predetto periodo transitorio.
L'articolo 66 individua le cariche elettive del Consiglio dell'Ordine nel medesimo periodo transitorio.
Articoli 67, 68 e 69
In attuazione della delega, si prevede che, nel periodo transitorio di nove anni a decorrere dal 1° gennaio 2008, la maggioranza dei componenti dei Consiglio nazionale del nuovo Ordine dovrà essere eletta fra i dottori commercialisti iscritti nella Sezione A Commercialisti, garantendo comunque la rappresentatività e la proporzionalità dei ragionieri commercialisti e degli esperti contabili.
Gli articoli 67 e 68 contemplano, rispettivamente, la composizione del Consiglio nazionale e la disciplina delle procedure elettorali del medesimo organo durante il predetto periodo transitorio.
L'articolo 69 individua le cariche elettive del Consiglio dell'Ordine nel medesimo periodo transitorio.
Articolo 70
Prevede che l'insediamento dei nuovi organi direttivi locali e nazionali e l'esercizio delle rispettive attribuzioni avvengano a partire dal 1° gennaio 2008.
Articolo 71
Disciplina le conseguenze dell'unificazione degli Ordini sullo stato giuridico dei tirocinanti.
In particolare, trovano compiuta regolamentazione i diritti acquisiti da coloro che alla data del 31 dicembre 2007, risultino iscritti nel registri dei tirocinanti presso gli ordini dei dottori commercialisti e nei registri dei praticanti presso i collegi dei ragionieri e periti commerciali, prevedendo che questi vengano iscritti del nuovo registro dei tirocinanti, tenuto conto dei titoli di studio posseduti. E' previsto altresì che coloro i quali, alla data del 31 dicembre 2007, risultino avere già validamente svolto il periodo di tirocinio previsto dai previgenti ordinamenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, possono essere ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione professionale tenuto conto dei titoli di studio posseduti.
Articolo 72
Reca le disposizioni in materia di riassunzione d'ufficio dei procedimenti disciplinari pendenti alla data di istituzione dei nuovi ordini.
Articolo 73
Reca le modalità di prosecuzione dei procedimenti disciplinari per fatti commessi anteriormente alla istituzione dei nuovi ordini.
Articolo 74
Proroga fino al 31 dicembre 2007, i Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 75
Prevede la costituzione di una commissione presso il Ministero della giustizia composta di sette membri nominati, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dal Ministro della giustizia. Tre componenti sono nominati su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e tre su proposta del Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali.
La Presidenza della commissione spetta ad un magistrato, con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello.
La Commissione vigila sul corretto svolgimento delle procedure di unificazione degli albi e coadiuva il Ministro della giustizia per le determinazioni necessarie ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono stabiliti e ripartiti in misura paritaria, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, che provvedono congiuntamente a fornire il personale ed i mezzi dell'ufficio di segretariato.
Articolo 76
La norma prevede l'espressa abrogazione del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 e del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068.
Articolo 77
Reca norme in materia di comunicazioni e notificazioni degli atti previsti dal presente decreto.
Articolo 78
La norma, in funzione di coordinamento con le altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, prevede quanto segue.
A decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami agli "iscritti negli albi dei dottori commercialisti" o ai "dottori commercialisti", nonché i richiami agli "iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali" o ai "ragionieri e periti commerciali" contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella sezione A Commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami ai "dottori commercialisti o esperti contabili" contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Fino al 31 dicembre 2007, i richiami ai "dottori commercialisti o esperti contabili" contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti negli albi dei "dottori commercialisti" ed agli iscritti negli albi dei " ragionieri e periti commerciali". Fino al 31 dicembre 2007, i richiami ai Consigli locali e nazionali "dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili" contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti, nell'ambito delle rispettive competenze, ai Consigli territoriali e nazionale dei dottori commercialisti e ai Consigli territoriali e nazionali dei ragionieri e periti commerciali.
Articolo 79
In materia di copertura finanziaria, viene precisato che, dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio erariale.
Si è ritenuto di non accogliere le seguenti osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica:
Per quanto attiene ai rilievi preliminari relativi ai limiti dell'ambito della delega, si rinvia a quanto sopra illustrato in premessa.
All'articolo 1, comma 3 e, conseguentemente, a tutti gli articoli di rinvio elencati nel parere, non si è potuto denominare la Sezione A dell'Albo di nuova istituzione come "Sezione A Dottori Commercialisti", tenuto conto del fatto che in tale Sezione confluiranno, in conformità alla delega (art. 3, comma1, lett. f) della legge n. 34/2005), tanto gli attuali iscritti agli Albi dei Dottori commercialisti, quanto gli attuali iscritti agli Albi dei ragionieri e periti commerciali; i primi con la qualifica di "Dottori commercialisti" ed i secondi con la qualifica di "Ragionieri commercialisti". Sicché soltanto il termine "Commercialisti" varrà a rappresentare entrambe le riunite categorie professionali.
All'articolo 1, comma 3, non si è ritenuto possibile inserire le ulteriori attività indicate nel parere, in quanto, nonostante la possibilità, concessa dalla delega, di attribuire nuove competenze agli iscritti nella sezione A del nuovo Albo, ciò avrebbe eroso prerogative attualmente attribuite dalla legge a professionisti iscritti ad altri albi; e ciò in contrasto con il criterio di delega contenuto nell'articolo 3, comma 1, lett. d) della legge delega.
All'articolo 2, comma 1 e, conseguentemente, a tutti gli articoli di rinvio elencati nel parere, non si è ritenuto di accogliere il suggerimento di sostituire le parole "ragioniere commercialista" con quelle di "ragioniere e perito commerciale", tenuto conto che, nello spirito della delega, con l'unificazione degli Ordini i periti commerciali acquisiranno ex lege il titolo di "ragioniere commercialista".
All'articolo 3 non è stato altresì accolto il suggerimento di sopprimere le parole "sia del termine abbreviato commercialista”, atteso che l'articolo 3, comma 1, lett. g) della legge delega prevede espressamente la protezione del termine abbreviato di "commercialista".
All'articolo 21, commi 11 e 12, non si è ritenuto di accogliere il suggerimento di modificare, in senso proporzionale, il sistema elettorale, poiché il criterio del rispetto dei principi di proporzionalità e rappresentatività indicati dall'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge delega per la costituzione del Consiglio Nazionale e dei Consigli locali non sembra imporre l'adozione di un sistema elettorale piuttosto che un altro, qualora entrambi comunque assicurino una certa proporzionalità e rappresentatività.
Agli articoli 61, 62, 65, commi 4, 5 e 6, e 68, commi 5 e 8, prima parte, non si è ritenuto di accogliere nessuno dei suggerimenti formulati, tenuto conto del fatto che gli stessi presuppongono, contrariamente a quanto può desumersi dal complesso dei criteri e principi direttivi di cui all'articolo 3 della legge delega, l'istituzione di un "apposito elenco ad esaurimento dell'Albo" ove gli iscritti conserverebbero il titolo di "ragioniere e perito commerciale".
All'articolo 68, commi 8, seconda parte, 18 e 19, non è parso opportuno prevedere le medesime procedure elettorali tra la prima e la seconda elezione nel periodo transitorio, proprio al fine di procedere gradualmente al collegamento delle singole liste, da semplicemente programmatico ad elettorale.
All'articolo 68, comma 21 non si è ritenuto opportuno accogliere la modifica contenuta nel parere per le stesse ragioni rappresentate sub articolo 21.
All'articolo 75, comma 4, non è stato ritenuto opportuno ripartire in misura proporzionale agli iscritti ai rispettivi Albi nazionali le spese derivanti dall'istituzione della Commissione ministeriale presso il Ministero della giustizia, trattandosi di spese che devono gravare paritariamente su entrambi i Consigli Nazionali.
Si è ritenuto di non accogliere le seguenti osservazioni formulate dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati:
All'articolo 1, comma 3, lett. g) è parso sufficiente precisare che l'attività di assistenza nel contenzioso tributario davanti il giudice ordinario può svolgersi esclusivamente nelle forme della consulenza tecnica di parte, ai sensi dell'articolo 87 del codice di rito.
All'art. 3, comma 3, ex comma 4, non si è ritenuto di estendere i controlli, la responsabilità e le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 241/1997, agli iscritti nella sezione A (ex B), trattandosi di profili già inclusi nell'attribuzione della specifica funzione.
All'articolo 7, comma 1, non è parso opportuno attribuire al Consiglio Nazionale la competenza a determinare il numero minimo di iscritti, al fine dell'istituzione della circoscrizione degli Ordini territoriali, essendo preferibile predefinire per legge il numero minimo di iscritti necessari all'istituzione degli Ordini territoriali presso ciascun circondario di Tribunale che non corrisponda ad un capoluogo di Provincia.
All'articolo 17, comma 3, non si è ritenuto condivisibile il rilievo secondo cui sarebbe opportuno prevedere, nella procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'Ordine disposta con decreto del Ministro della giustizia, il concerto del Consiglio Nazionale, trattandosi di atto riservato alla potestà di vigilanza attribuita al Ministro stesso.
Agli articoli 20 comma 1 e 21, comma 5, non è parso opportuno modificare la disciplina dei tempi delle procedure elettorali, tenuto conto del fatto che, il potere del Consiglio Nazionale di fissare la data delle elezioni dovrà tenere necessariamente conto dei tempi richiesti da ciascuna delle sequenze procedimentali indispensabili ai fini elettorali.
All'articolo 32, comma 1, si è ritenuto opportuno confermare, in conformità al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, la giurisdizione del giudice ordinario avverso le deliberazioni del Consiglio Nazionale in materia di iscrizione o di cancellazione dall'Albo o dall'elenco, nonché quelle in materia di eleggibilità a componente del consiglio dell'Ordine, in quanto le situazioni giuridiche coinvolte assurgono al rango di diritti soggettivi.