Schema di D.Lgs. - Sanzioni in applicazione del reg. (CE) n. 1019/2002 sulle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva" - Relazione

Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva"

Articolato

Con l'allegato schema di decreto legislativo si provvede a fissare e quantificare le sanzioni amministrative e pecuniarie per irregolarità e violazioni delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, previste dal regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002, dopo che con decreto ministeriale del 29/4/2004, concernente disposizioni applicative di controllo su dette norme, è stato individuato l'Ispettorato Centrale Repressioni Frodi (I.C.R.F.) di questo Ministero quale Organismo incaricato dei controlli stessi, ai sensi degli art. 8 e 9 del regolamento "de quo".
Si segnala che questa Amministrazione, già con precedente decreto ministeriale 14 novembre 2003 aveva provveduto, tra l'altro, ad attribuire la competenza ad effettuare i previsti controlli allo stesso Ispettorato, con la predisposizione di uno specifico decreto recante modalità applicative dei più volte citati controlli.

Senonchè, a seguito della sentenza del TAR per la Liguria del 28/1/2004, che ha dichiarato la nullità del citato provvedimento, alla quale ha fatto seguito l'immediata richiesta di appello, nonché dietro pressante richiamo della Commissione europea per il rispetto della norma regolamentare, è stato adottato il suddetto decreto 29/4/2004 con il quale, come già detto, si è provveduto, in diretta attuazione degli artt. 8 e 10 del regolamento (CE) 1019/02, a confermare l'I.C.R.F. quale Organo competente allo svolgimento dei controlli in materia.
D'altronde, com'è noto, l'esigenza di eseguire gli opportuni controlli e comminare le relative sanzioni amministrative e pecuniarie viene sistematicamente richiamata dalle Istituzioni comunitarie non solo nei vari regolamenti "ad hoc", ma anche nella copiosa corrispondenza con la quale sollecita il categorico rispetto delle scadenze delle comunicazioni alla stessa dirette.
Ciò premesso, con l'allegato schema di provvedimento si è ottemperato ad un obbligo incombente alla amministrazione italiana, mettendola ora in grado di rispettare pienamente le norme fissate dal regolamento (CE) n. 1019/02.

Lo schema di provvedimento è stato predisposto nella sua stesura definitiva tenendo conto delle osservazioni formulate in sede di Conferenza Stato Regione e della Commissione di Giustizia del Senato.
In particolare l'art. 1 fissa le sanzioni per tutte le infrazioni relative agli imballaggi dell'olio destinato alla vendita al dettaglio.
L'art. 2 sanziona amministrativamente l'utilizzo di etichette non contenenti la informazioni per ogni categoria di olio.
L'art. 3 è comprensivo di sei commi che riguardano tutte le fattispecie di infrazioni relative alla designazione dell'origine dell'olio e fissano tutte le relative sanzioni pecuniarie. Il comma 4 relativo alla non corretta tenuta dei registri da parte delle imprese riconosciute ha previsto una gradualità di sanzioni in corrispondenza della gravità dei comportamenti omissivi posti in atto dalle imprese riconosciute. Nella formulazione di tale comma è stata pertanto recepita l'osservazione formulata dalla Commissione Permanente del Senato nel proprio parere.
L'art. 4 e l'art. 5 indicano le sanzioni pecuniarie rispettivamente per la non corretta utilizzazione sugli imballaggi o in etichetta delle altre indicazioni facoltative e dell'identificazione delle partite.
L'art. 6 fissa le sanzioni in misura ridotta per le infrazioni relative ai piccoli quantitativi di olio non superiori a litri cinquanta e quelle maggiorate per i quantitativi di olio superiori a trentamila. La formulazione di tale articolo ha tenuto conto sia delle osservazioni della Commissione Giustizia del Senato che di quelle della Conferenza Stato Regioni, al fine di addivenire alla definizione di un sistema sanzionatorio equo e nello stesso tempo non eccessivamente affittivo, specie per quanto riguarda l'infrazioni relative a piccoli quantitativi.
L'art. 7 introduce il principio della diffida per le violazioni sanabili entro quindici giorni e solo nel caso di prima infrazione. Anche per questo articolo è stato tenuto in evidenza il parere della Commissione Giustizia e le osservazioni in sede tecnica della Conferenza Stato Regioni.
L'art. 8 infine attribuisce alle Regione e alle Province autonome di Trento e Bolzano la competenza ad irrogare le sanzioni previste dal decreto legislativo.