Schema di D.Lgs. - Sanzioni per la violazione dei reg. (CE) n. 1829 e 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati" - Relazione

Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni sanzionatorie per la violazione dei regolamenti (CE) numeri 1829/2003 e 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati"

Articolato


Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega prevista all'articolo 3 della legge 31 ottobre 2003, n.306, (Legge comunitaria 2003), che autorizza il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione, tra l'altro, di regolamenti comunitari vigenti alla data della sua entrata in vigore.
Il provvedimento in esame è volto, infatti, ad introdurre la disciplina sanzionatoria per le violazioni alle disposizioni del regolamento (CE) n.1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati, e del regolamento (CE) n.1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di alimenti e di mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE.
Tenuto conto della stretta correlazione esistente tra i citati regolamenti, che, in ragione di ciò, contengono molteplici reciproci rinvii, si è ritenuto di predisporre un unico provvedimento per la definizione delle relative sanzioni.
I regolamenti n.1829/2003 e n.1830/2003 completano, infatti, il quadro normativo relativo alla sicurezza degli organismi geneticamente modificati (OGM): il primo introduce una normativa settoriale per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alimenti e di mangimi geneticamente modificati, mentre il secondo definisce una normativa generale relativa alle procedure di tracciabilità e di etichettatura degli OGM.
Più in particolare, il regolamento (CE) n.1829/2003, includendo per la prima volta anche i mangimi contenenti OGM o loro derivati, stabilisce una procedura unica e centralizzata a livello comunitario per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di tre diverse categorie di prodotti:

  • gli OGM destinati ad essere utilizzati come alimento ovvero come mangime. Questi prodotti non sono alimenti, né mangimi, ma OGM, cioè organismi in grado, anche potenzialmente (come le sementi, le spore, ecc.) di riprodursi o di trasferire materiale genetico. Prima dell'entrata in vigore del regolamento(CE) n.1829/2003 l'immissione in commercio di tali prodotti era possibile, per le notifiche presentate in Italia, solo previa autorizzazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, come stabilito dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n.224, che ha recepito la direttiva 2001/18/CE sulla emissione deliberata nell'ambiente di OGM;
  • gli alimenti ovvero i mangimi che contengono o sono costituiti da OGM. Questi prodotti sono alimenti e/o mangimi che contengono OGM, quindi, organismi vivi che presentano potenziali rischi di dispersione nell'ambiente, anche se nel loro uso non è prevista, se non in via accidentale, una immissione diretta nell'ambiente. Prima dell'approvazione del regolamento n.1829/2003 per questi prodotti erano necessarie due distinte autorizzazioni: una, per la commercializzazione, rilasciata, per le autorizzazioni richieste in Italia, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed un'altra, per l'uso negli alimenti, rilasciata dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (CE) n.258/1997;
  • gli alimenti ovvero i mangimi che contengono derivati da OGM. Per questi prodotti (farine, oli, emulsionanti, ecc&), per i quali è necessaria solo una valutazione dal punto di vista sanitario e veterinario, ma non anche ambientale in quanto, non contenendo OGM, da essi non può derivare alcun rischio per l'ambiente, prima all'entrata in vigore del regolamento in questione era necessaria solo un'autorizzazione ai sensi del citato regolamento (CE) n. 258/1997.


Per quanto riguarda, invece, il regolamento (CE) n.1830/2003 esso, più in particolare, prevede disposizioni:
 

 

  • sulla tracciabilità e sulla etichettatura di prodotti contenenti OGM o da essi costituiti;
  • sulla tracciabilità di alimenti e di mangimi ottenuti da OGM (le disposizioni relative all'etichettatura di tali prodotti sono incluse nel regolamento (CE)1829/2003);
  • sull'identificatore unico, vale a dire un codice numerico o alfa-numerico assegnato ad ogni OGM che permette di ricavare da apposite banche-dati informazioni specifiche relative allo stesso OGM.

  • Riguardo alla tracciabilità di prodotti contenenti OGM o da essi costituiti, il regolamento in questione distingue tra la prima fase dell'immissione in commercio nell'UE del prodotto e le fasi successive. Per chi opera nella prima fase prevede l'obbligo di trasmettere all'operatore successivo l'indicazione che il prodotto contiene OGM o è da essi costituito, nonché l'indicazione degli identificatori unici assegnati agli OGM presenti nel prodotto. I successivi operatori della filiera sono, quindi, tenuti a trasmettere agli operatori ai quali, a loro volta, cedono il prodotto tutte le informazioni loro trasmesse dall'operatore precedente, a partire da quello che ha effettuato la prima fase dell'immissione in commercio. Si crea, in questo modo, un meccanismo che permette di conoscere il movimento dell'OGM nel corso dell'intera filiera produttiva.
    Riguardo, invece, all'etichettatura di prodotti contenenti OGM o da essi costituiti, il regolamento prevede che i prodotti preconfezionati rechino in etichetta apposita dicitura sul contenuto di OGM, mentre per i prodotti non preconfezionati (c.d. "sfusi") offerti al consumatore finale impone all'operatore l'obbligo di esporre in prossimità del prodotto stesso una dicitura analoga a quella prevista per le etichette.
    Per consentire la tracciabilità di alimenti e di mangimi ottenuti da OGM, gli operatori che immettono in commercio tali prodotti sono tenuti a trasmettere ai successivi operatori della filiera indicazioni di ciascuno degli ingredienti, delle materie prime o degli additivi ottenuti da OGM o, nel caso di prodotti privi di elenco di ingredienti, indicazione del fatto che il prodotto è stato ottenuto da OGM.

    Nel rispetto dei criteri di delega stabiliti all'art. 2, comma 1, lettera c), della citata legge comunitaria n.306 del 2003, lo schema di decreto in esame prevede, oltre a sanzioni amministrative pecuniarie, anche sanzioni penali (alternativamente l'arresto o l'ammenda), tenuto conto che le violazioni alle disposizioni dei due regolamenti andranno a ledere o ad esporre a pericolo interessi costituzionalmente protetti, quali la salute e l'ambiente.
    Tale previsione soddisfa, peraltro, anche il criterio generale di delega che impone l'adozione di sanzioni identiche a quelle già comminate da leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività, che, nel caso in esame, sono quelle, sia penali che amministrative, previste dal citato decreto legislativo n. 224 del 2003. Come già chiarito, con l'entrata in vigore dei due regolamenti in esame la commercializzazione di OGM destinati ad essere utilizzati come alimenti e/o mangimi, nonchè di alimenti che contengono o sono costituiti da OGM è oggetto di una duplice ed alternativa disciplina in quanto il regolamento 1829/2003 consente che l'immissione sul mercato di detti prodotti possa, a scelta dell'operatore, essere effettuata o ai sensi del decreto legislativo n. 224 o ai sensi dello stesso regolamento 1829/2003.
    Lo schema di decreto in esame si compone di tre Titoli: il Titolo I relativo alla disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n.1829/2003, il Titolo II relativo alla disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n.1830/2003 e, infine, il Titolo III sull'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
    Il Titolo I è, a sua volta, suddiviso in cinque Capi. Il Capo I contiene disposizioni di carattere generale che individuano l'oggetto e la finalità del provvedimento; il Capo II definisce la disciplina sanzionatoria per le violazioni relative agli alimenti geneticamente modificati, mentre il Capo III la disciplina relativa ai mangimi geneticamente modificati; detti Capi sono, a loro volta, ripartiti, in maniera speculare, in due Sezioni: la prima relativa alle sanzioni per violazioni delle disposizioni del regolamento concernenti l'autorizzazione e la vigilanza (articoli 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 21, 22 e 23 del regolamento), la seconda relativa alle sanzioni per violazioni delle disposizioni sull'etichettatura (articoli 13 e 25 del regolamento). Il Capo IV, tenuto conto della coincidenza della materia disciplinata, estende agli OGM autorizzati ai sensi del regolamento comunitario l'applicazione delle sanzioni stabilite dal citato decreto legislativo n.224 del 2003 nelle ipotesi di utilizzo degli OGM per fini diversi da quelli indicati nella notifica, di non rispetto delle condizioni specifiche di impiego previste dall'autorizzazione e, infine, di mancata osservanza di obblighi di comunicazioni previsti dalla stesso decreto n.224 ( articoli 30, comma 2, e 35, commi 3, 7 e 10 ); estende, inoltre, agli OGM autorizzati ai sensi del regolamento comunitario l'applicazione delle sanzioni stabilite all'articolo 36 del citato decreto legislativo n.224 in caso di danni provocati alla salute umana ed all'ambiente. Il Capo V, infine, introduce una disposizione transitoria in caso di presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di un OGM che è stato oggetto di una valutazione di rischio favorevole.
    Il Titolo II, relativo alla disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n.1830/2003, è suddiviso in due capi: il Capo I contiene disposizioni di carattere generale che individuano l'oggetto e la finalità del provvedimento, mentre il Capo II stabilisce le sanzioni in caso di violazione degli obblighi di informazione e di etichettatura previsti agli articoli 4 e 5 del regolamento a carico di chi immette in commercio un prodotto contenente OGM ovvero un prodotto per alimenti o mangimi ottenuto da un OGM.
    Infine, il Titolo III, considerato che, in base all'attuale riparto delle competenze fra le amministrazioni statali, la disciplina del rilascio deliberato nell'ambiente di OGM rientra nelle attribuzioni istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, individua in quest'ultima amministrazione l'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dallo schema di decreto in esame limitatamente ai casi di violazione delle disposizioni concernenti l'immissione in commercio di OGM destinati ad essere utilizzati come alimento o come mangime ovvero l'immissione in commercio di alimenti e di mangimi che contengono o sono costituiti da OGM e nelle Regioni le autorità competenti ad irrogare le predette sanzioni in tutti gli altri casi di violazione di disposizioni riferite a prodotti in cui non sono presenti organismi transgenici.

    Sul provvedimento all'esame sono stati acquisiti i pareri favorevoli della Conferenza Stato-Regioni, delle Commissioni II e XIV della Camera dei Deputati, nonché della Commissione XIII del Senato. La II Commissione del Senato ha, invece, espresso parere favorevole con osservazioni.
    In merito a quest'ultime non si è ritenuto di poter accogliere le diverse osservazioni circa la congruità e la proporzionalità delle sanzioni previste dallo schema di decreto in quanto il criterio seguito per la determinazione delle stesse è quello stabilito dall'articolo 3, comma 1, lett. c), della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Legge comunitaria 2003) che impone l'adozione di sanzioni identiche a quelle già comminate da leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività, che, nel caso in esame, sono quelle, sia penali che amministrative, previste dal citato decreto legislativo n. 224, del 2003.