Schema di D.Lgs. - Disciplina della responsabilità disciplinare dei magistrati, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma della legge 150/2005 - Relazione
Schema di decreto legislativo recante: "Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicazione, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, numero 150"
Il decreto legislativo dà attuazione alla delega contenuta nella legge 25 luglio 2005 n. 150 (delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonchè per l'emanazione di un testo unico).
In particolare, il decreto attua quanto previsto dall'ART. 1 comma 1, lett. f) (individuazione delle fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicazione, nonchè modifica della disciplina in tema di incompatibilità, di dispensa dal servizio e di trasferimento d'ufficio), secondo i principi e criteri direttivi previsti dall'ART. 2, commi 6 e 7.
Il decreto consta di 32 articoli divisi in quattro capi, rispettivamente dedicati alla normativa di diritto sostanziale sulla responsabilità disciplinare (capo I), al procedimento disciplinare (capo II), alle incompatibilità, alla dispensa dal servizio ed al trasferimento d'ufficio (capo III), alle disposizioni finali ed all'ambito di applicazione (capo V).
La disciplina di diritto sostanziale è improntata al principio della tipizzazione dell'illecito, finalizzato a conferire una maggiore certezza alla materia in parola. La selezione dei comportamenti disciplinarmente rilevanti è effettuata mediante la tipizzazione di condotte tipiche (artt. 2, 3 e 4) e l'individuazione di valori fondamentali caratterizzanti la funzione e la figura sociale del magistrato (ART. 1); la disciplina si svolge intorno a canoni in gran parte già stabiliti dalla giurisprudenza del Consiglio superiore della magistratura e della Corte di cassazione.
Per evitare lacune, ed in attuazione del principio di delega posto dall'ART. 2, comma 6, lett. a), della legge 150/2005, sono state formulate delle norme di chiusura che sanzionano i comportamenti che, nell'ambito dei grandi gruppi indicati negli articoli 3 e 4, assicurano la completezza del sistema sanzionatorio.
Le singole fattispecie di illecito disciplinare sono suddivise in tre grandi gruppi, a seconda che l'illecito sia commesso dal magistrato nell'esercizio delle funzioni o al di fuori di esse, oppure derivi dalla commissione di un reato.
E' stato razionalizzato il sistema sanzionatorio, prevedendosi sei sanzioni tipiche (ammonimento, censura, perdita di anzianità, incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo, sospensione dalle funzioni, rimozione), ed, in un caso particolare (ART. 13), il trasferimento dalla sede o dall'ufficio. In attuazione del principio di delega posto dall'ART. 2 comma 6 lettere h), i) ed l), è previsto che le sanzioni inferiori alla censura, in ordine di crescente gravità, siano comminate in relazione ad insiemi di illeciti disciplinari connotati da analogo disvalore. Sul piano processuale, mentre viene ribadita la facoltà del Ministro della giustizia di promuovere l'azione disciplinare, è stata introdotta l'obbligatorietà dell'azione disciplinare per il Procuratore generale presso la Corte di cassazione. L'esercizio dell'azione disciplinare, la definizione del procedimento innanzi alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura e l'eventuale giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento in Cassazione, devono ora rispettare termini ben precisi, con poche e tassative ipotesi di sospensione; in caso di superamento dei termini, è prevista l'estinzione del procedimento.
Per l'attività di indagine si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.
Sono previste una serie di garanzie specifiche a tutela del magistrato incolpato, tra cui spiccano la facoltà di essere difeso da una avvocato o da un altro magistrato, l'obbligo di dare comunicazione al magistrato sottoposto ad indagini dell'inizio del procedimento e del compimento degli atti d'indagine, a pena di nullità di questi ultimi.
Ricevuta la comunicazione dell'esercizio dell'azione da parte del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, il Ministro della giustizia ne può chiedere l'estensione ad altri fatti; nel corso delle indagini, inoltre, il Ministro può chiedere l'integrazione della contestazione e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione della stessa.
La disciplina della fase della discussione nel giudizio disciplinare è rimasta sostanzialmente invariata.
I rapporti tra il procedimento disciplinare ed il giudizio civile e penale sono stati disciplinati prendendo a riferimento il modello adottato dal vigente c.p.p.; ai fini del procedimento disciplinare, la sentenza irrevocabile di "patteggiamento" ha autorità di cosa giudicata nel procedimento disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale, e dell'affermazione che l'imputato non lo ha commesso.
Nel caso in cui magistrato sia sottoposto a procedimento penale ne è prevista, su richiesta del Ministro della giustizia e del Procuratore generale presso la corte di cassazione, la sospensione cautelare (dalle funzioni e dallo stipendio, con connesso collocamento fuori del ruolo organico), che può essere obbligatoria o facoltativa a seconda che nei confronti del magistrato sia stata adottata una misura cautelare personale ovvero che a suo carico siano ascritti delitti non colposi punibili anche in via alternativa con pena detentiva oppure fatti che per la loro gravità siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni. In tali casi è prevista la corresponsione di una assegno alimentare, e, nel caso di proscioglimento o di sentenza di non luogo a procedere, il riacquisto del diritto agli stipendi ed alle altre competenze non percepite.
E' prevista l'impugnabilità delle decisioni della sezione disciplinare del CSM innanzi alle Sezioni unite penali della Corte di Cassazione; in tale ipotesi il ricorso ha effetto sospensivo, eccezion fatta per i ricorsi avverso i provvedimenti in materia di sospensione.
E' stato dettagliatamente disciplinato il procedimento di revisione.
Il decreto legislativo apporta alcuni ritocchi alla fattispecie del trasferimento d'ufficio (di natura amministrativa) prevedendo che il magistrato possa essere trasferito quando, per qualsiasi causa indipendente da colpa, non possa, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità. In caso di sopravvenuta infermità od inettitudine che consentano lo svolgimento di funzioni amministrative, è previsto che il magistrato dispensato possa essere destinato, a domanda, presso una delle pubbliche amministrazioni nominate dall'ART. 1 comma 2, del d. lgs 165/2001, con priorità presso il Ministero della Giustizia, prefigurandosi, a tale fine, uno speciale meccanismo di inquadramento contrattuale.
Nel caso di decadenza per inosservanza del termine per assumere le funzioni, la decadenza è equiparata alle dimissioni, derivandone l'impossibilità di riammettere in servizio il magistrato.
L'ART. 29 del decreto modifica gli articoli 18 e 19 del r.d. 30 gennaio 1941 n.12, relativamente alle incompatibilità, distinguendo due ipotesi: l'incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense e l'incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede. E' previsto che la ricorrenza in concreto di tali incompatibilità debba essere verificata sulla base di una serie di indici, in gran parte tratti dall'elaborazione svolta dal Consiglio superiore della magistratura, idonei ad assicurare il perseguimento delle esigenze effettive di imparzialità.
Le norme, del decreto non si applicano ai magistrati amministrativi e contabili.
Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge numero 150 del 2005, sullo schema di decreto legislativo sono stati acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 20 dicembre 2005 dalla Commissione giustizia ed in data 22 dicembre 2005 dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione e del Senato della Repubblica, espressi in data 7 dicembre 2005 dalla Commissione giustizia ed in data 30 novembre 2005 dalla Commissione programmazione economica, bilancio. In ordine a tali pareri, si è ritenuto, in primo luogo, di conformarsi alla condizione formulata dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica in ordine alla soppressione dell'articolo 2, del testo sottoposto all'esame della Commissione, con ciò dovendosi ritenere contestualmente assorbita la condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine al medesimo articolo.
Venendo alle osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica, è stata, in primo luogo, accolta, quella relativa alla eliminazione della previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera hh), atteso che tale previsione, oltre a non trovare esplicito fondamento nella legge delega, appare contrastare con le indicazioni desumibili dall'iter parlamentare del provvedimento.
Parimenti è stata recepita la sollecitazione della medesima Commissione relativa alla introduzione, all'articolo 5, comma 2, della possibilità, anche nell'ipotesi di commissione di illeciti disciplinari puniti con sanzioni non omogenee, di applicare, accanto alla sanzione più grave, anche quella meno grave, se compatibile. Il recepimento di tale sollecitazione ha fatto ritenere superfluo intervenire, secondo l'invito avanzato dalla medesima Commissione giustizia del Senato della Repubblica, anche sull'articolo 12, comma 3, atteso che la possibilità di applicare, accanto alla sanzione prevista da tale disposizione, anche altra sanzione prevista ai sensi dell'articolo 12, comma 1, discende direttamente dalla generale disciplina del concorso di illeciti risultante dal recepimento della osservazione relativa all'articolo 5, comma 2.
Per quanto attiene alla osservazione relativa all'articolo 13, essa è stata recepita mediante un intervento volto a precisare, all'articolo 2, comma 1, lettera a) - relativo ai comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti - il carattere distinto e residuale di tale previsione rispetto a quelle di cui alle lettere b) e c) - relative, rispettivamente, alla omissione della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario ed alla consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione - del medesimo articolo 2, comma 1.
Non è stata, invece, recepita, l'osservazione relativa all'inserimento di una previsione espressa in ordine all'obbligo di annotazione nel fascicolo personale del magistrato delle eventuali sanzioni disciplinari irrogate nei suoi confronti, atteso che tale inserimento è già previsto, in via generale, dagli articoli 55 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e 24 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del predetto testo unico. Quanto all'osservazione relativa all'articolo 15, comma 8, la stessa è stata parzialmente accolta, riconnettendo la sospensione del corso dei termini dell'azione disciplinare non tanto all'inizio del procedimento penale, quanto, piuttosto, alle ipotesi di arresto, fermo o custodia cautelare in relazione al medesimo fatto, potendosi solo a tali ipotesi, per il disposto dell'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al D. L.vo 28 luglio 1989, n. 271, oltre che a quella dell'esercizio dell'azione penale, ricondurre la conoscenza, da parte degli organi preposti al procedimento disciplinare, della esistenza di un procedimento penale.
E' stata recepita, ancora, l'osservazione della Commissione giustizia del Senato della Repubblica relativa alla previsione di cui all'articolo 17, comma 7, concernente la facoltà del Ministro della giustizia, nell'ipotesi in cui egli abbia proposto l'azione disciplinare o chiesto l'integrazione della contestazione ed in caso di richiesta di declaratoria di non luogo a procedere, di proporre opposizione. In particolare, considerato che l'eliminazione di tale facoltà, suggerita, sia pure in via subordinata, dalla stessa Commissione, non crea alcun vuoto normativo, tenuto conto del fatto che, nelle medesime ipotesi, al Ministro della giustizia è riconosciuta, dallo stesso articolo 17, la facoltà di formulare direttamente l'incolpazione, si è ritenuto, appunto, di eliminare la medesima e di non dare, pertanto, attuazione, alla delega di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), n. 2), della legge n. 150 del 2005.
Quanto alle osservazioni relative all'articolo 19, si è accolta quella, relativa al comma 1, concernente la necessità che l'incolpato sia sentito per ultimo, atteso la conformità della stessa alla delega, come pure quella relativa al comma 2, trattandosi di un miglioramento del testo. Non si è ritenuto, infine, di poter accogliere l'osservazione concernente il comma 3 del medesimo articolo 19, trovando tale accoglimento ostacolo nella legge di delegazione, che non prevede che il Ministro della giustizia abbia in ogni caso conoscenza dell'esito del procedimento disciplinare, ma solo nei casi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare ovvero chiesto la integrazione o modificazione della contestazione.
Non è accolta l'osservazione concernente l'articolo 23, atteso che, all'esigenza manifestata dalla stessa, potrà darsi seguito in occasione dell'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 19, della legge n. 150 del 2005.
Ugualmente non si è ritenuto di accogliere la prima delle due osservazioni relative all'articolo 29, ritenendosi l'attuale formulazione degli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, che la Commissione considererebbe "preferibile" costruire diversamente, idonea ad assicurare una disciplina delle incompatibilità di sede per vincoli di parentela o affinità, consona alla delicatezza della materia, oltre che rispondente ai principi e criteri di delega.
E' stata, infine, accolta, la seconda osservazione relativa all'articolo 29, idonea ad assicurare il pieno rispetto della delega.
Il capo I è diviso in due sezioni; la prima sezione contiene le norme che indicano i doveri ai quali il magistrato dovrà conformare la propria condotta, e le norme che tipizzano i comportamenti illeciti; la secondo sezione contiene le norme che prevedono le sanzioni ed i criteri da seguire per l'applicazione delle medesime.
ART.1.
L'ART. 1 individua i doveri che il magistrato dovrà rispettare nell'esercizio delle proprie funzioni, ed i valori ai quali egli dovrà conformare la propria condotta anche al di fuori dell'esercizio delle funzioni.
Nel primo comma, vengono quindi richiamati imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio, ma anche un più generale dovere di rispetto della dignità personale che rappresenta diretta emanazione di principi costituzionali, a partire dall'ART. 2 della Costituzione.
Nel secondo comma vengono vietati i comportamenti che, sebbene legittimi, compromettano la credibilità, il prestigio ed il decoro del magistrato e dell'istituzione giudiziaria. Il terzo comma esprime nel modo più evidente il principio di tipizzazione: la norma seleziona infatti, tra le violazioni dei doveri previsti in via generale dai primi due commi, solo quelle integranti le fattispecie illecite descritte negli articoli 2, 3 e 4.
ART. 2.
L'articolo 2 elenca gli illeciti disciplinari commessi nell'esercizio delle funzioni; trattasi di fattispecie in gran parte già focalizzate dalla giurisprudenza del Consiglio superiore della magistratura e della Suprema corte di Cassazione, alle quali si accompagna, quale norma di chiusura prevista dall'ART. 2, comma 6, lett. a) della legge 25 luglio 2005 n. 150, la previsione di ogni altra violazione dei doveri di imparzialità, laboriosità, correttezza e diligenza. Apre l'elencazione l'ipotesi prevista dalla lett. a), che concretizza nel danno ingiusto o nell'indebito vantaggio ad una delle parti la rilevanza della violazione dei doveri previsti nell'ART. 1; nelle fattispecie previste dalle lettere c), g), h), l), m), ff) ed gg) vengono in rilievo casi in cui il magistrato compie le attività tipiche della propria funzione violando le norme sostanziali o processuali che avrebbe dovuto osservare, dimostrando, tra l'altro, un'intollerabile negligenza e superficialità nell'effettuare analisi e valutazioni sul piano del fatto o del diritto.
Le ipotesi previste dalle lettere f), dd), ee) sanzionano l'omessa comunicazione agli organi competenti dei comportamenti disciplinarmente rilevanti commessi da altri magistrati, fungendo da stimolo in ordine all'accertamento dei fatti in esame.
La lett. d) prevede come illecito il comportamento che si concretizzi in comportamenti scorretti nei confronti di altri soggetti processuali, o con i quali il magistrato abbia modo di relazionarsi nel servizio.
Alcune ipotesi costituiscono macroscopiche violazioni dei doveri di diligenza (in particolare lett. n), p), q), r), t) e di laboriosità (in particolare lett. o), q), r). Degne di nota sono le fattispecie che inibiscono l'esternazione di notizie attinenti ai procedimenti trattati, diversificate in ragione delle modalità e dei contesti in cui si realizzano (lett. u), v), ed in particolare quella che consiste nel tenere relazione con gli organi di informazione al di fuori dei ristretti limiti ammessi dal decreto legge sull'ordinamento dell'ufficio del pubblico ministero (lett. z). I i criteri generali richiesti dalla lett. bb), imposti ad ogni magistrato e fermo restando il divieto di esternazione per i magistrati del pubblico ministero nei confronti della stampa, sono segnati dall'equilibrio e dal riserbo dell'esternazione; una distinta ipotesi di illecito disciplinare, finalizzata a scongiurare il rischio di un esercizio strumentale della funzione, è quella che vieta al magistrato di sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio e di tessere una trama stabile di contatti personali o privilegiati (lett. aa). Il comma 2, riprendendo opportunamente l'impostazione di principio già introdotto nel nostro ordinamento dalla legge sulla responsabilità civile dei magistrati (l. 13 aprile 1988 n. 117), avverte che non può dare mai luogo a responsabilità disciplinare l'attività di interpretazione di norme di diritto.
ART. 3.
L'ART. 3 elenca gli illeciti disciplinari commessi al di fuori dell'esercizio delle funzioni.
Le fattispecie descritte nell'ART. 3 contemplano svariati comportamenti, ognuno dei quali, però, lede in misura prevalente uno o alcuni dei doveri previsti dall'ART. 1.
La prima fattispecie (lett. a) identifica una condotta logicamente incompatibile con il ruolo e la funzione sociale del magistrato, cioè l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri (dunque, una forma di "abuso").
Le fattispecie di cui alle lett. b) ed e) assicurano in misura prevalente la credibilità personale del magistrato ed il prestigio dell'istituzione giudiziaria.
La fattispecie di cui alle lett. c) colpisce un comportamento impeditivo dell'esercizio, da parte del CSM, dei poteri di controllo ed autorizzazione in ordine allo svolgimento di attività extragiudiziali.
Le lettere f), h) ed i) inibiscono condotte che, seppur legittime qualora poste in essere dai cittadini, non possono essere consentite al magistrato in nome dei valori fondamentali che ispirano l'esercizio della funzione giudiziaria; dette previsioni si richiamano ad esigenze di ordine costituzionale, di cui costituisce chiara espressione il divieto di iscrizione a partiti politici (ART. 98 Cost.).
In attuazione del principio di delega previsto dall'ART. 2 comma 6 lett. a), la lett. hh) considera illecito disciplinare ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza. Trattasi, per quanto riguarda la necessità che il magistrato non solo sia imparziale, ma lo appaia anche, di una esigenza più volte sottolineata anche dalla giurisprudenza del Consiglio superiore della magistratura.
ART. 4.
L'ART. 4 contempla come illecito disciplinare una serie di fatti, la cui rilevanza in termini di elementi costitutivi di reato è stata accertata in sede penale, ovvero implicitamente "accettata" con il c.d. "patteggiamento"; nel primo caso, la giustificazione del rilievo disciplinare è giustificata con la maggiore affidabilità dell'accertamento penale.
La distinzione delle ipotesi indicate sub a), b) e d) è fondata sulla gravità del reato manifestata dall'atteggiamento soggettivo del colpevole, nonché sulla prevalutazione legale del disvalore del fatto, espressa mediante il tipo di pena previsto. In attuazione del principio di delega contenuto nell'ART. 2 comma 6 lett. a), è infine prevista la norma di chiusura che considera illecito disciplinare qualunque fatto di reato idoneo a compromettere la credibilità del magistrato, pur quando il reato sia estinto o l'azione penale sia inammissibile o improcedibile.
ART. 5.
L'ART. 5 elenca le sanzioni, che devono ritenersi tassative, conseguenti alla violazione dei doveri specificati dagli articoli precedenti.
Di grande rilievo è il meccanismo previsto dal secondo comma per il caso di concorso di illeciti.
La legge delega ha previsto che quando, per il concorso di più illeciti disciplinari, si dovrebbero irrogare più sanzioni meno gravi, si applichi altra sanzione di maggiore gravità, sola o congiunta con quella meno grave se compatibile.
In attuazione di tale direttiva si è previsto che, nell'ipotesi di illeciti disciplinari puniti con sanzioni disomogenee, si applichi quella prevista per l'infrazione più grave; nell'ipotesi in cui, invece, gli illeciti siano puniti con sanzioni omogenee, si applicherà quella immediatamente più grave. In entrambi i casi, potrà applicarsi anche la sanzione meno grave, se compatibile.
ARTT. 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 definiscono le sanzioni applicabili, che sono l'ammonimento), la perdita dell'anzianità, la temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo, la sospensione dalle funzioni, la rimozione. Le caratteristiche strutturali dell'ammonimento, della censura, della perdita dell'anzianità e della rimozione, restano sostanzialmente invariate rispetto al R. D. L.vo 31 maggio 1946 n. 511, mentre è stata introdotta la sanzione dell' incapacità temporanea ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo. Sono dunque previste sanzioni conservative (ammonimento, censura, perdita dell'anzianità, temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo, sospensione dalle funzioni) e sanzioni non conservative (rimozione).
Ammonimento e censura sono formalizzate nel dispositivo della decisione disciplinare; la rimozione, anch'essa pronunziata in esito al procedimento innanzi al Consiglio superiore della magistratura, viene attuata mediante decreto del Presidente della Repubblica.
La perdita dell'anzianità e la sospensione temporanea ad esercitare un incarico sono contenute entro limiti temporali minimi e massimi.
ART. 12.
L'ART. 12 prevede quali sanzioni debbano essere comminate per le singole fattispecie di illecito, in attuazione dei principi posti dall'ART. 2 comma 6 lett. h), i) ed l) della legge 150/2005.
Sono quindi previste sanzioni non inferiori alla censura, ognuna corrispondente, in ordine di crescente gravità, ad un insieme di illeciti disciplinari connotati da un analogo disvalore.
ART. 13.
L'ART. 13 prevede il trasferimento d'ufficio e i provvedimenti cautelari.
Il primo comma prevede, nel caso in cui vengano irrogate sanzioni conservative diverse dall'ammonimento, il trasferimento del magistrato quando le peculiarità della sua condotta rendano inconciliabile con le esigenze del buon andamento dell'amministrazione della giustizia la permanenza nella sede o nell'ufficio. Il trasferimento è obbligatorio nel caso in cui è comminata la sanzione della sospensione dalle funzioni, ovvero quando l'illecito disciplinare abbia arrecato ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti.
Il secondo comma prevede la possibilità di trasferire il magistrato di sede, o di destinarlo ad altre funzioni, in via cautelare, ove ricorrano motivi di particolare urgenza, sempre chè sussistano gravi elementi di fondatezza dell'azione disciplinare.
Il Capo II ridelinea, in conformità con i principi e criteri direttivi di cui all'ART. 2, comma 7, della legge numero 150 del 2005, la disciplina del procedimento per la applicazione delle sanzioni disciplinari ai magistrati.
ART. 14.
L'articolo 14 disciplina la fase di avvio del procedimento disciplinare. La novità di maggior rilievo introdotta dalla legge di delegazione e recepita nel presente decreto è rappresentata, ferma restando la doppia titolarità dell'azione disciplinare in capo al Ministro della giustizia ed al Procuratore generale presso la Corte di cassazione (comma 1), dall'esercizio obbligatorio dell'azione da parte di quest'ultimo. Così, mentre il Ministro guardasigilli manterrà la "facoltà" di promuovere l'azione disciplinare, conformemente a quanto previsto dall'ART. 107, secondo comma, della Costituzione, mediante richiesta di indagini al procuratore generale (comma 2), l'esercizio dell'azione disciplinare da parte di quest'ultimo organo - che ne invia comunicazione al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministro della giustizia che può chiederne l'estensione ad altri fatti - non sarà più connotato dal carattere della facoltatività, assegnatogli sinora dall'ART. 14, primo comma, n. 1), secondo periodo, della legge 24 marzo 1958, n. 195, ma da quello della obbligatorietà (comma 3). Risulta così sottolineata la distinzione tra la titolarità dell'azione disciplinare facente capo al Procuratore generale, organo non solo politicamente irresponsabile ma anche vincolato al canone dell'eguaglianza ed imparzialità, e la titolarità dell'azione facente invece capo al Ministro della giustizia, il cui esercizio può riposare anche su ragioni politiche delle quali, tuttavia, il Ministro deve rispondere politicamente davanti al Parlamento.
Il comma 4, primo periodo, dell'ART. 15 pone poi l'obbligo, a carico del Consiglio superiore della magistratura, dei consigli giudiziari e dei dirigenti degli uffici, di comunicare ai titolari dell'azione disciplinare i fatti rilevanti sotto tale profilo; analogo e strumentale obbligo di comunicazione dei fatti disciplinarmente rilevanti concernenti l'attività dei magistrati della sezione o del collegio è posto, dal secondo periodo del medesimo comma 4, in capo ai rispettivi presidenti. L'inosservanza dell'obbligo posto in capo a questi ultimi soggetti, nonché in capo al dirigente dell'ufficio, è sanzionata ai sensi dell'ART. 2, comma 1, lett. dd), del decreto.
ART. 15.
L'articolo 15 regola i termini dell'azione disciplinare. Mentre resta fermo che l'azione disciplinare deve essere promossa entro un anno dall'apprendimento della notizia, "a seguito dell'espletamento di sommarie indagini preliminari, o di denuncia circostanziata o di segnalazione del Ministro della giustizia" (comma 1, primo periodo), viene chiarito, nel secondo periodo del medesimo comma, quale sia il contenuto proprio di una denuncia circostanziata, in difetto del quale la denuncia medesima non potrà costituire notizia di rilievo disciplinare. Quanto agli ulteriori termini della sequenza, mentre resta pure fermo quello di un anno dall'inizio del procedimento - segnato dalla richiesta di indagini rivolta dal Ministro al Procuratore generale o dalla comunicazione di quest'ultimo al Consiglio superiore (comma 3) - per lo svolgimento delle indagini nel procedimento disciplinare, viene ridotto il lasso temporale entro il quale dovrà essere pronunciata la sentenza dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura: non più due, ma un solo anno dalla richiesta di fissazione dell'udienza di discussione orale o per la declaratoria di non luogo a procedere (comma 2). Il tutto, quindi, con un contenimento della durata complessiva del procedimento entro ragionevoli limiti temporali. Il comma 6 disciplina, infine, i termini per la pronuncia nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento della sentenza della Sezione disciplinare da parte della Corte di cassazione.
Il comma 4 detta la disciplina relativa alla comunicazione all'incolpato dell'inizio del procedimento, con l'indicazione del fatto addebitatogli,nonché delle ulteriori contestazioni nel corso delle indagini. E' prevista la facoltà per l'incolpato di farsi assistere, sin dalla fase istruttoria, da un difensore, avvocato o magistrato, anche in quiescenza. Il comma 5 detta la disciplina della nullità degli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all'incolpato o dall'avviso al difensore, se previsto.
I commi 7 e 8 prevedono, rispettivamente, l' estinzione del procedimento disciplinare per l' inosservanza dei termini, sempre che l'imputato vi consenta, e la disciplina delle ipotesi di sospensione dei termini medesimi.
ART. 16.
L'articolo 16 disciplina la fase istruttoria del procedimento disciplinare.
Viene, in primo luogo, eliminata la possibilità, per il Procuratore generale, di scegliere se procedere tramite istruzione formale, spettante ad uno dei componenti della Sezione disciplinare, o tramite istruzione sommaria, spettante al Procuratore generale o ad un magistrato del suo ufficio, attraverso la previsione che all' attività di indagine proceda sempre il pubblico ministero, cioè, appunto, il Procuratore generale o un suo sostituto (comma 1).
In secondo luogo, con il comma 2, viene eliminato il rinvio al previgente codice di rito penale e, quindi, l'ultrattività delle disposizioni del medesimo in materia istruttoria. Dalla data di efficacia del decreto legislativo verranno dunque osservate, in quanto compatibili, le norme del vigente codice di procedura penale del 1989, con l'espressa esclusione, peraltro, di quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, delle persone informate sui fatti, dei periti e degli interpreti, estranee alla natura del procedimento e dell'illecito disciplinari, fatta salva l'applicazione dell'ART. 133 c.p.p..
Il comma 3 mantiene il richiamo alle disposizioni penali sostanziali per ciò che attiene alle persone informate sui fatti, ai periti ed agli interpreti.
Il comma 4 introduce una ulteriore novità di rilievo, contemplata dalla legge di delegazione: la possibilità per il Procuratore generale, ove lo ritenga necessario "ai fini delle determinazioni sull'azione disciplinare", di acquisire atti coperti da segreto investigativo, senza che lo stesso possa essergli opposto, fermo restando che, qualora il procuratore della Repubblica "comunichi, motivatamente, che dalla divulgazione degli atti coperti da segreto investigativo possa derivare grave pregiudizio alle indagini", il Procuratore generale dovrà disporre con decreto che tali atti rimangano segreti per un periodo non superiore a dodici mesi, sospendendo il procedimento per uguale periodo.
Il comma 5 prevede, infine, la possibilità per il pubblico ministero di delegare il compimento di atti di indagine da compiere fuori dal proprio ufficio ad altro magistrato in servizio presso la procura generale della corte di appello nel cui distretto l'atto deve essere compiuto.
ART. 17.
L'articolo 17 disciplina la fase relativa alla chiusura delle indagini.
Con riferimento a tale fase, particolarmente significativo è il rilievo attribuito dal legislatore delegante e, conseguentemente dal decreto, al ruolo del Ministro della giustizia.
In particolare, nel caso di richiesta di declaratoria di non luogo a procedere (di cui al comma 6), il Ministro della giustizia potrà opporvisi, nelle ipotesi in cui abbia promosso l'azione disciplinare o richiesto l'integrazione della contestazione, presentando memoria; in caso di accoglimento dell'opposizione - sulla quale pronuncia, in camera di consiglio, la sezione disciplinare - il Ministro della giustizia potrà chiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando l'incolpazione (comma 7). Nell'ipotesi di richiesta di declaratoria di non luogo a procedere, e sempre che abbia promosso l'azione disciplinare o richiesto l'integrazione della contestazione, il Ministro della giustizia potrà, peraltro, anche optare per richiedere direttamente al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando l'incolpazione (comma 8).
Nel caso in cui invece il procuratore generale formuli l'incolpazione e richieda al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale (comma 2), ricevuta la relativa comunicazione, il Ministro della giustizia potrà, nei successivi 20 giorni, chiedere l'integrazione e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione della contestazione, che il procuratore generale sarà tenuto a porre in essere (comma 3). La disposizione in esame prevede, ancora, che il Ministro della giustizia, nel caso in cui abbia promosso l'azione disciplinare, richiesto l'integrazione o la modificazione della contestazione, possa esercitare la facoltà di partecipare all'udienza orale, della cui data gli viene dato avviso, delegando un magistrato dell'Ispettorato del Ministero (comma 5).
Analoga facoltà è prevista nelle ipotesi di cui ai commi 7 e 8.
ART. 18.
L'articolo 18 detta le regole relative al dibattimento nel giudizio disciplinare.
Degna di nota risulta, in primo luogo, l'espressa previsione relativa alla pubblicità dell'udienza, fatte salve le ipotesi in cui è consentita l'eccezione a tale regola generale (comma 2). Il comma 3 disciplina la assunzione delle prove da parte della sezione disciplinare, mentre il comma 4, richiama, anche per il dibattimento, le norme del codice di procedura penale vigente, in quanto compatibili, facendo così cessare, anche con riferimento a tale fase, quella sorta di anomalia del sistema rappresentata dalla ultrattività del codice Rocco con riferimento ai soli procedimenti disciplinari. Come per la fase istruttoria è, peraltro, prevista l'espressa esclusione del richiamo delle disposizioni del codice di procedura penale che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti, fermo restando quanto previsto dall'ART. 133 c.p.p..
Il comma 5 mantiene, infine, il richiamo alle disposizioni penali sostanziali per ciò che attiene ai testimoni, ai periti ed agli interpreti.
ART. 19.
L'articolo 19 disciplina lo svoglimento della discussione finale e le modalità della deliberazione da parte della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura (comma 1), la forma di sentenza del provvedimento, la decisione ed il deposito dei motivi della sentenza (comma 2), la comunicazione dei provvedimenti adottati al Ministro della giustizia, con riferimento alle sole ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare ovvero richiesto l'integrazione o la modificaizone della contestazione, con invio di copia integrale, anche ai fini della decorrenza dei termini per il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione (comma 3).
ART. 20.
L'articolo 20 disciplina i rapporti tra il procedimento disciplinare ed il giudizio civile o penale, prevedendo, al comma 1, che l'azione civile di risarcimento del danno o l'azione penale relativa allo stesso fatto, non hanno effetto preclusivo dell'azione disciplinare, ferme restando, tuttavia, le ipotesi di sospensione dei termini di cui all'articolo 15, comma 8 e, dunque, tra l'altro, la sospensione del corso dei termini del procedimento disciplinare in caso di esercizio della azione penale per il medesimo fatto, di cui alla lettera a), dell'articolo 15, comma 8, citato.
Al comma 2 sono poi dettate le regole relative alla efficacia delle sentenze penali irrevocabili di condanna, delle sentenze penali irrevocabili emesse ai sensi dell'ART. 444 del codice di procedura penale e delle sentenze penali irrevocabili di assoluzione nel giudizio disciplinare.
Artt. 21, 22.
Gli articoli 21 e 22 disciplinano le ipotesi di sospensione cautelare obbligatoria e di sospensione cautelare facoltativa. In particolare, mentre la sospensione è facoltativa allorquando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare, che siano, per la loro gravità, incompatibili con l'esercizio delle funzioni, essa è invece obbligatoria nel caso in cui nei confronti del magistrato sottoposto a procedimento penale sia adottata una misura cautelare personale. Il provvedimento, che comporta la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio e la collocazione fuori del ruolo organico della magistratura, è adottato dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura su richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione.
Sono poi disciplinati, oltre al procedimento applicativo, le ipotesi di revoca delle misure, la corresponsione di un assegno alimentare durante la sospensione e gli effetti delle pronunce di proscioglimento o di non luogo a procedere adottate nel procedimento penale o di quelle, adottate nell'ambito del procedimento disciplinare, di non luogo a procedere o di assoluzione o condanna ad una sanzione diversa dalla rimozione o dalla sospensione dalle funzioni per un tempo pari o superiore alla durata della sospensione, in termini di riacquisto, da parte del magistrato, del diritto agli stipendi ed alle altre competenze non percepiti, detratte le somme già corrispostegli a titolo di assegno alimentare.
ART. 23.
L'articolo 23 attua, al comma 1, il principio e criterio di cui all'ART. 2, comma 7, lettera m), numero 1), della legge di delegazione, che riconosce al magistrato sottoposto a procedimento penale e cautelarmente sospeso, nei confronti del quale sia stata poi pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento o sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione, il "diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore". Tale diritto, secondo una interpretazione razionale tesa a consentire una effettiva elisione delle conseguenze dannose, in termini di impossibilità di avanzamento in carriera, subite, per effetto della sospensione, dal magistrato poi riconosciuto innocente, che mira, altresì, a coordinare la disciplina del presente decreto con i principi già accolti dall'ordinamento con le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 57 e 57 bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e 2, comma 3, del decreto legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, è stato inteso ancorando la suddetta "reintegrazione" al criterio, oggettivo, costituito dalla attribuzione al magistrato, nel limite dei posti vacanti, di funzioni di livello pari a quelle più elevate assegnate ai magistrati che lo seguivano nel ruolo al momento della sospensione cautelare, con l'eccezione delle funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità e delle funzioni direttive superiori apicali di legittimità, previa valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistrtura, delle attitudini desunte dalle funzioni da ultimo esercitate. Nelle ipotesi in cui non sia possibile l'assegnazione di funzioni più elevate rispetto a quelle svolte al momento della sospensione - non avendole ottenute i magistrati che seguivano nel ruolo il magistrato reintegrato o non essendo state le stesse conferite al medesimo dal Consiglio superiore della magistratura all'esito della valutazione attitudinale compiuta - il magistrato sarà assegnato, alla stregua di quanto previsto dal secondo periodo della lettera m) del comma 7 dell'articolo 2 citato, al posto precedentemente occupato, se vacante; in caso contrario egli avrà diritto di scelta fra quelli disponibili ed entro un anno potrà chiedere l'assegnazione ad ufficio analogo a quello originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad eventuali concorrenti.
ART. 24.
L'articolo 24, in attuazione del principio di delega previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera l) della legge n. 150/2005, introduce il nuovo regime della impugnazione contro i provvedimenti in materia di sospensione cautelare, obbligatoria e facoltativa, (di cui agli articoli 21 e 22) e contro le sentenze della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura.
La norma, che nulla innova in materia di legittimazione attiva e quanto al tipo di impugnazione, atteso che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti innanzi indicati continua ad essere proposto dall'incolpato, dal Ministro della giustizia e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, stabilisce, in maniera innovativa, che il predetto ricorso debba essere effettuato nelle forme e nei limiti stabiliti (non più dal codice di procedura civile, ma) dal vigente codice di procedura penale, e che debba essere indirizzato (non più alle Sezioni Unite Civili, bensì) alle Sezioni Unite penali.
In tal modo, il giudice di legittimità non dovrà più valutare, con gli strumenti del processo civile, una decisione assunta sulla base di istituti affini al processo penale.
Inoltre, al fine di abbreviare i tempi di durata del processo, viene espressamente previsto che la decisione del ricorso dev' essere adottata entro il termine massimo di sei mesi dalla proposizione del ricorso per cassazione.
Da sottolineare, infine, la disposizione secondo la quale, nei confronti dei provvedimenti in materia di sospensione, la proposizione del ricorso per cassazione non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.
ART. 25.
L'articolo 25, in attuazione del principio di delega previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera n) della legge n. 150/2005, disciplina l'istituto della revisione, mezzo di impugnazione straordinario delle sentenze irrevocabili adottate dalla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura.
Il comma 1, dispone che la revisione è ammessa in ogni tempo, in caso di travisamento dei fatti rispetto a quanto accertato in sede penale, nel caso in cui emergano nuovi elementi di prova atti a dimostrare l'insussistenza dell'illecito disciplinare, in caso di sanzione disciplinare determinata da falsità o altro reato accertato con sentenza irrevocabile.
Il comma 2 indica le condizioni richieste a pena di inammissibilità della domanda di revisione.
I commi 3 e 6 trattano, rispettivamente, della legittimazione attiva del magistrato al quale è stata applicata la sanzione disciplinare o, in caso di morte dello stesso, dei suoi familiari, e quella del Ministro della giustizia del Procuratore generale presso la Corte di cassazione.
Il comma 7 detta norme di carattere processuale, mentre il comma 8 ammette il ricorso per cassazione dinanzi alle Sezioni Unite penali contro la decisione che dichiara inammissibile l'istanza di revisione.
Infine, il comma 10, prevede che il magistrato assolto con decisione irrevocabile a seguito di giudizio di revisione abbia diritto alla ricostruzione integrale della carriera ed alla percezione delle spettanze economiche arretrate.
Il capo III reca "Modifica alla disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento d'ufficio".
ART. 26.
L'articolo 26 dà attuazione al criterio di delega contenuto nell'articolo 2, comma 6, lettera n), seconda parte, della legge n. 150/2005, il quale richiede la modifica del secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto legislativo n. 511/1946 al fine di precisare che, salvo i casi in cui costituisca pena accessoria di una sanzione disciplinare o misura cautelare in pendenza di un procedimento disciplinare, il trasferimento d'ufficio ad altra sede o la destinazione ad altro ufficio del magistrato, possono essere disposti con procedimento amministrativo "solo per una causa incolpevole tale da impedire al magistrato di svolgere le sue funzioni, nella sede occupata, con piena indipendenza ed imparzialità". In altri termini, la norma ha voluto collocare nell'ambito delle sanzioni accessorie dell'illecito disciplinare i casi in cui il magistrato, per sua colpa o per dolo, non possa più svolgere con piena indipendenza ed imparzialità le proprie funzioni nella sede occupata, mentre ha limitato la sfera di applicazione del procedimento amministrativo di trasferimento d'ufficio ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto legislativo n. 511/1946 alle sole ipotesi in cui la situazione di c.d. incompatibilità ambientale dipenda da causa indipendente da colpa del magistrato interessato.
Al fine di sottolineare tale distinzione, mentre la disciplina dei trasferimenti di ufficio disposti all'esito o come misura cautelare di un procedimento disciplinare sono disciplinati dall'articolo 13 dello schema, le modifiche apportate dalla norma in commento all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo n. 511/1946 continuano a riguardare, in via esclusiva, i trasferimenti di ufficio disposti con procedimento amministrativo.
Il secondo comma dell'articolo 26 dà attuazione al criterio di delega contenuto nell'articolo 2, comma 6, lettera n), terza parte, della legge n. 150/2005 che, coerentemente con la novità introdotta con il primo comma dell'articolo in commento, richiede una disciplina transitoria in base alla quale i procedimenti amministrativi di trasferimento d'ufficio non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, per fatti astrattamente riconducibili agli illeciti disciplinari previsti dagli articoli 2, 3 e 4 dello decreto medesimo, dovranno essere "trasmessi al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione per le sue determinazioni in ordine all'azione disciplinare.".
ART. 27.
L'articolo 27 attua il principio di delega contenuto nell'articolo 2, comma 6, lettera o), della legge n. 150 del 2005 che richiede di inserire, attraverso la modifica dell'articolo 3 del regio decreto legislativo n. 511 del 1946, una previsione che consenta ai magistrati dispensati dal servizio per infermità o sopravvenuta inettitudine di transitare nei ruoli della pubblica amministrazione, con funzioni amministrative. La norma in esame precisa che il magistrato dispensato dal servizio potrà essere destinato, a domanda, e nel limite dei posti diponibili, presso il Ministero della giustizia. Le modalità ed i criteri di comparazione di tale destinazione saranno definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto del tipo e gravità dell'infermità o della sopravvenuta inettitudine. L'articolo precisa infine il trattamento economico del magistrato dispensato dal servizio e destinato allo svolgimento di funzioni amministrative.
ART. 28.
L'articolo 28 dà attuazione al criterio di delega contenuto nell'articolo 2, comma 6, lettera q) della legge n. 150/2005, il quale, innovando rispetto all'attuale situazione, richiede di equiparare gli effetti della decadenza a quelli delle dimissioni. Esso, pertanto, equiparando gli effetti della decadenza a quelli della domanda con la quale il magistrato chiede di cessare di far parte dell'ordine giudiziario, estende a tutti i casi di decadenza, sia quelli previsti dall'articolo 11 del regio decreto n. 12/1941, che quelli previsti dall'articolo 127 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) il divieto di riammissione in magistratura del magistrato decaduto.
ART. 29.
L'articolo 29 attua il criterio di delega contenuto nell'articolo 2, comma 6, lettera p) della legge n. 150/2005 e, con il sistema della novella, riformula gli articoli 18 e 19 del regio decreto n. 12/1941, disciplinando "in maniera più puntuale e rigorosa" le norme in materia di incompatibilità di sede per il magistrato.
Posto che la legge delega ha previsto l'introduzione, salvo eccezioni, di un criterio generale di incompatibilità "per il magistrato a svolgere l'attività presso il medesimo ufficio in cui parenti sino al secondo grado, affini in primo grado, il coniuge o il convivente esercitano la professione di magistrato o di avvocato o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria", il nucleo centrale delle modifiche apportate agli articoli 18 (in materia di incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense) e 19 (in tema di incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria) del regio decreto n. 12/1941 consistono nella puntuale individuazione delle deroghe al generale principio di incompatibilità innanzi indicato. A tal fine, la tecnica normativa utilizzata, è stata quella di indicare, in senso positivo, anche alla luce del contenuto delle circolari del Consiglio Superiore della Magistratura, i casi in cui si verificano in concreto le ipotesi di incompatibilità di sede del magistrato.
Il Capo IV disciplina l'ambito di applicazione del decreto, le abrogazioni e la decorrenza di efficacia.
ART. 30.
L'articolo 30, relativo all'ambito di applicazione, esclude che il decreto si applichi alle magistrature amministrativa e contabile.
ART. 31.
L'articolo 31 elenca le disposizioni la cui abrogazione - ferma restando l'ulteriore opera di coordinamento delle disposizioni del decreto legislativo con le altre leggi dello Stato e di abrogazione delle disposizioni con esso incompatibili, che il legislatore delegato è chiamato a svolgere nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge numero 150 del 2005 - si è ritenuto opportuno disporre sin dalla data di acquisto di efficacia del decreto, al fine di evitare dubbi ed incertezza interpretative.
ART. 32.
L'articolo 32 disciplina la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge numero 150 del 2005.
Dall'intervento normativo non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato; si omette, pertanto, la relazione tecnica di cui all'articolo 11 ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468.